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Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea di Roma Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento Ala Cosenza 1. PREMESSA...

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SOMMARIO

1. PREMESSA ... 2

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ... 3

3. TIPOLOGIA DI MATERIE PRODOTTE E ACCERTAMENTI ANALITICI ... 6

4 CAMPIONAMENTO ... 8

5 RISULTATI ANALITICI ... 10

6 MODALITA’ DI GESTIONE ... 11

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1.

PREMESSA

La presente relazione si riferisce alle modalità di gestione delle materie prodotte nell’ambito delle opere di scavo e demolizione, previste per la realizzazione di interventi provvisionali di messa in sicurezza e di demolizione dell’edificio “C”, cosiddetta “Manica Breve”. Tale attività è compresa negli interventi di primo stralcio per la realizzazione delle opere di adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento dell’“Ala Cosenza”, della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

Il presente documento è di carattere metodologico in quanto indica i principi di base che devono essere considerati per la gestione delle materie provenienti dai lavori sopra indicati. Infatti allo stato attuale non sono disponibili i risultati analitici eseguiti su campioni rappresentativi, necessari per la corretta gestione delle materie stesse.

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2.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo trae origine dal Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 - “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. [Decreto Ronchi]

Al Decreto Ronchi fa seguito il D.M. Ambiente 5.2.1998 – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensidegli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

Tale DM, aggiornato nel successivo Decreto 5 aprile 2006, n. 186.“Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

I sopra indicati DM individuano i rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti alle procedure semplificate di recupero, definendo le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati.

In particolare il DM 5 febbraio 1998 definisce le norme tcniche generali per il recupero di materie generate da rifiuti non pericolosi (Allegato 1) ed i limiti delle concentrazioni di soglia delle determinazioni analitiche su campioni di tali materie, definti attraverso l’esecuzione di un test di cessione (Allegato 3).

Il Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003 n° 36 – “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti” stbilisce i requisiti operarivi e tecnici per i rifiuti e le discariche, le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull’ambiente.

All’art.4 Classificazione delle discariche – vengono classificate le discariche per tipologia di rifiuto ed in particolare:

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- Discarica per rifiuti inerti

- Discarica per rifiuti non pericolosi - Discarica per rifiuti pericolosi

Il suddetto decreto definisce anche le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, gli obblighi del detentore e quelli del gestore della discarica

Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

D.M. 27 settembre 2010-“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto e per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3

Il DLgs 152/2006 –Norme in materia ambientale”art 186 e il DM 161/2012 permettono di estrarre i materiali da scavo dall’ambito dei rifiuti disciplinandone l’accesso come sottoprodotto, in progetti di riutilizzo in siti diversi dal sito di scavo, per rinterri, livellamenti e altro.

Per accedere al requisito di sottoprodotto, è necessario che le concentrazioni di soglia di contaminazione di tali materiali, non superino i limiti indicati nella Tab1 Titolo 5 all.5 Parte 4 D.Lgs 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione.

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, definisce le condizioni di pericolosità dei rifiuti modificando l’allegato D del DLGs 152-2006

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Il DPR 120 del 13 Giugno 2017 “ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 8 del DLGS 12 Settembre 2014 n.133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 Novembre 2014 n.164.

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3.

TIPOLOGIA DI MATERIE PRODOTTE E ACCERTAMENTI ANALITICI

Dovrà essere predisposto un piano di accertamento analitico che tenga conto della tipologia di materiale prodotto e della tipologia di smaltimento o di riutilizzo previsto, qualora tale materiale possa costituire un sottoprodotto.

Per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza dell’area attraverso la realizzazione di opere provvisorie costituite da tiranti e per la demolizione dell’edificio esistente, si prevede di effettuare le seguenti operazioni da cui derivano le materie da gestire:

-demolizione di un fabbricato esistente

- scavi nel terreno per ca. 30cm sul sedime del fabbricato demolito -scavi nel terreno per bonifica vegetazionale (scotico superficiale)

La demolizione del fabbricato esistente comporterà la produzione di rifiuti definiti dal DM 27- 09-2010 come “materiali da demolizione” . Questi materiali non possono costituire un sottoprodotto per essere recuperati nello stesso cantiere per altri interventi realizzativi, ma possono costituire soltanto un rifiuto poichè il processo produttivo della materia è di

“eliminazione” di un oggetto preesistente (sentenza corte di Cassazione 24-Settembre 2015 n.33028).

Gli scavi produrranno invece materie della tipologia “terre e rocce da scavo” che possono essere sottratte alla normativa sui rifiuti se riutilizzabili nello stesso cantiere di produzione o per in altri cantieri per livellamenti e riempimenti, nell’ambito di progetti preventivamente autorizzati secondo le procedure dettate dal DPR 120-2017. Qualora non riutilizzabili nello stesso cantiere di produzione o in altri cantieri preventivamente individuati ed autorizzati, le terre e rocce da scavo devono essere gestiti secondo la disciplina dei rifiuti.

Per la caratterizzazione dei materiali è necessario effettuare accertamenti analitici sugli stessi.

La tipologia di analisi è la stessa, sia sui materiali da demolizione, sia sui materiali da scavo costituiti dai primi 30cm sia alle profondità maggiori di scavo:

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- Caratterizzazione di base e attribuzione del codice CER-definizione delle condizioni di pericolosità secondo Il REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 e il DLGS 152-2006 Tab1 All 5 Titolo5 parte IV;

- Test di cessione per verificare se il rifiuto può essere condotto alle procedure di cui al DM 02-05-1988 (DM 186/2006) oppure se risponde ai requisiti richiesti per il conferimento a discarica secondo quanto previsto dal DM 27-09-2010 per l’ammissibilità in discarica Titolo

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4 CAMPIONAMENTO

Le modalità di campionamento delle materie sono definite dalla norma, come anche il numero di campioni da sottoporre ad analisi.

Il numero di campioni da analizzare dipende dalle condizioni di omogeneità dei materiali prodotti dalle attività di scavo e di demolizione.

Poiché la demolizione del fabbricato produrrà diverse tipologie di materiale che vanno dal metallo, al vetro, al legno, ai materiali ceramici, cemento, mattoni, terre, ecc… in cui può essere prevista anche una piccola percentuale di materia organica, per tale tipologia di materiale in campione deve risultare rappresentativo dell’insieme del prodotto di demolizione.

Ai fini della riduzione volumetrica dei materiali da conferire in discarica in una specifica discarica (per materiali inerti oppure non pericolosi oppure pericolosi) che al momento, in assenza di certificati analitici è impossibile definire a priori, le parti ingombranti e consistenti del prodotto della demolizione (profilati metallici, infissi, legno, vetrate) potranno essere diversamente smaltiti qualora compatibili.

Per quanto riguarda la porzione del rifiuto maggiormente rispondente alla tipologia dei materiali inerti ( Tab1 DM 03-08-2005) il campione, come detto in precedenza dovrà rappresentare nel modo più fedele possibile la tipologia di rifiuto da cui è stato prelevato e che corrisponde ad un edificio demolito.

Poiché si prevede di produrre circa 2000 m3 di materiale da demolizione, si prevede di prelevare da almeno 2 campioni ad almeno 4 campioni rappresentativi.

Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi, anche qui il numero di campioni da analizzare dipende dalle condizioni di omogeneità del materiale scavato.

In via del tutto generale, poiché è prevista la produzione di circa 300m3-400 m3 di materiale proveniente dallo scotico superficiale, ai fini degli accertamenti analitici si prevede di eseguire almeno 2-3 campioni rappresentativi. Il numero di campioni dipenderà soprattutto dalla tipologia del materiale che costitisce la frazione di scotico superficiale del eterreno edalla posizione degli scavi, cioè se vengono eseguiti in uno stesso sito o in diversi siti ubicati sempre all’interno dello

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stesso cantiere.

Per quanto riguarda le terre generate dagli scavi sul sedime del fabbricato da demolire, poiché anche in questo caso è prevista la produzione di circa 300m3-400 m3 di materiale da scavo, anche in questo caso il numero minimo di campioni rappresentativi è due.

Resta inteso che la previsione di campionamento qui effettuata è quella minima, ma il numero di campioni dipende dalle condizioni di eterogeneità dei terreni scavati.

Il campionamento potrà essere seguito direttamente prelevando i terreni dai diversi orizzonti di terreno messi in evidenza dagli scavi oppure dai cumuli secondo le modalità definite dalle norme.

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5 RISULTATI ANALITICI

Per quanto riguarda i materiali provenienti dalle demolizioni, essi saranno allontanati dal cantiere di produzione e conferiti in discarica autorizzata come rifiuti secondo le caratteristiche di compatibilità del rifiuto e le modalità di conferimento dello stesso che saranno determinate dalle specifiche analisi condotte sui campioni rappresentativi.

Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi, anche per questi, i volumi riutilizzabili in cantiere resteranno in sito per livellamenti e riempimenti di progetto, il resto non riutilizzabile sarà condotto in discarica autorizzata poichè allo stato attuale non esiste un progetto di riutilizzo predefinito ed autorizzato per il trasporto e il deposito, ai fini del riutilizzo stesso, di tale materiale in siti diversi da quello di produzione .

Sempre per quanto riguarda i materiali da scavo, i risultati analitici definiranno le caratteristiche di compatibilità con le diverse tipologie di gestione:

-riutilizzo in sito (sottoprodotto)

-conferimento a discarica (Rifiuto-DM 27-09-2010) -procedura di recupero (Rifiuto DM 05-02-1988).

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6 MODALITA’ DI GESTIONE

Non è prevista alcuna area di stoccaggio o deposito temporaneo, per cui i materiali da demolizione ridotti in cumuli, saranno in tempi brevissimi caricati sui camion autorizzati e conferiti in discarica con specifico formulario, secondo le modalità di conferimento previste dalla legge sia per il produttore del rifiuto, sia per il getsore della discarica.

Per quanto riguarda i materiali da scavo, anche questi saranno organizzati in cumuli differenti per aspetto e il materiale non riutilizzato sarà allontanato in discarica nelle stesse modalità sopra indicate.

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