GAZZETTA UFFICIALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
20 MARZO 1967 EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA 10° ANNO N. 51
SOMMARIO
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
67jl80jCEE :
Decisione della Commissione , del 7 marzo 1967 relativa all ' alimento del volume del contingente tariffario concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le aringhe fresche , refrigerate o congelate , destinate
all' industria conserviera 749 / 67
INFORMAZIONI GENERALI
Proposte della Commissione al Consiglio 67/ 181/CEE :
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all' alimentazione umana (Presentata dalla Commissione al Consiglio
il 22 novembre 1966) 751 / 67
67 182ICEE :
Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'impiego di determinati con servativi per il trattamento in superficie degli agrumi e alle misure di controllo per la ricerca e l' identificazione dei conservativi che si trovano negli e sugli agrumi (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22
novembre 1966) 753 / 67
2 ( Segue)
SOMMARIO ( seguito )
67/183 CEE :
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla prima riduzione , da appor
tare durante la terza tappa , dei dazi doganali tra gli Stati membri per taluni prodotti enumerati nell'allegato II del Trattato (Presentata dalla
Commissione al Consiglio il 17 febbraio 1967) 754/ 67 67/ 184 CEE :
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 febbraio
1967) 755 /67
67 185 CEE :
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le associazioni di pro duttori agricoli e le relative unioni (Presentata dalla Commissione al
Consiglio il 21 febbraio 1967) 757 / 67
67/186/ CEE :
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ali attuazione di un organizza zione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 febbraio
1967) 763 /67
67 187 CEE :
Proposta di regolamento del Consiglio che rinvia la data di applicazione del regime di scambi istituito dal regolamento n . 160j66jCEE del Consiglio del 27 ottobre 1966 ed abroga l' articolo 2 del regolamento n . 167/64/ CEE del Consiglio del 30 ottobre 1964 (Presentata dalla Commissione al Con
siglio il 28 febbraio 1967) 766 / 67
67/ 188 CEE :
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n . 14/64j CEE per quanto riguarda l' aiuto concesso dal Granducato del Lussem
burgo nel settore delle carni bovine (Presentata dalla Commissione al Con
. siglio il 3 marzo 1967) 767 /67
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
20 . 3 . 67 749/67
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1967
relativa all' aumento del volume del contingente tariffario concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le aringhe fresche , refri
gerate o congelate , destinate all' industria conserviera ( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )
( 67/ 180/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , e in particolare l' articolo 25 , paragrafi 3 e 4 ,
Vista la sua decisione del 16 giugno 1966 ( x) con cui all' Unione economica belgo-lussemburghese per il periodo dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967 ha concesso un contingente tariffario di 700 ton nellate , in esenzione da dazio , e di 1.100 tonnellate al dazio dello 0,5 % per le aringhe ( clupea harengus) , fresche , refrigerate o congelate , destinate all' indu stria conserviera , della voce ex 03.01 B 1 a) 2 della tariffa doganale comune ,
Vista la lettera del 2 febbraio 1967 , con la quale l' Unione economica belgo-lussemburghese , rite nendo insufficiente il volume globale di 1.800 tonnellate , ha chiesto che tale contingente venga portato a 2.300 tonnellate ,
Considerando che come risulta dai dati forniti
dall' Unione economica belgo-lussemburghese a sostegno della sua richiesta , al principio di gennaio 1967 , i contingenti tariffari originariamente con cessi erano esauriti ; che , secondo le previsioni degli importatori , dovranno essere importati , prima della fine del suddetto periodo contingentario da 500 a 600 tonnellate di aringhe , che pertanto il volume contingentario globale di 1.800 tonnellate , concesso per il periodo dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967 , deve esser aumentato di ulteriori 500 tonnel
late al dazio dello 0,5 % previsto dalla suddetta decisione del 16 giugno 1966 ,
(l) GU n . 133 del 22 . 7 . 1966 , pag . 2515 / 66 .
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 3
Articolo 1 Nulla è innovato alle altre disposizioni della decisione del 16 giugno 1966 .
Articolo 4
Il contingente tariffano concesso ali Unione economica belgo-lussemburghese per il periodo dal 16 giugno 1966 al 14 febbraio 1967 per le sue importazioni dai paesi terzi , di aringhe (clupea harengus) fresche , refrigerate o congelate , destinate all' industria conserviera , della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune , viene portato
da 1.800 a 2.300 tonnellate .
La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo .
Fatto a Bruxelles , il 7 marzo 1967 .
Articolo 2
A questo contingente tariffario supplementare di 500 tonnellate sarà applicato un dazio dello 0,5 % .
Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN
20 . 3 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 751 /67
INFORMAZIONI GENERALI
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti
destinati all' alimentazione umana
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 novembre 1966) ( 67 / 181 /CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
riferisce alle sostanze coloranti di cui ali allegato II della suddetta direttiva ;
Considerando che dalle ricerche scientifiche effettuate risulta che alcune sostanze coloranti menzionate nell' allegato II della direttiva del 23 ottobre 1962 , cioè l' eritrosina e il verde acido brillato BS , correntemente impiegate in vari Stati membri per la colorazione dei prodotti alimentari, possono essere utilizzate senza rischio per la salute umana ; che inoltre la loro utilizzazione è necessaria dal punto di vista economico ;
Considerando che l' autorizzazione ad impiegare tali sostanze coloranti presuppone altresì la fissa zione di requisiti di purezza specifici ai quali tali sostanze devono rispondere ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare l' articolo 100 , Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo , Visto il parere del Comitato economico e sociale ,
Considerando che , ai sensi dell' articolo 2 , para grafo 1 , della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamenta zioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all' alimentazione umana ( 1), modificato dall' arti colo 1 , paragrafo 1 , della direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1965 ( 2), gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1966 le disposizioni delle regolamentazioni nazionali per quanto si
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all' alimentazione umana è modificata some segue :
(M GU n . 115 dell' I 1 . 11 . 1962 , pag . 2645 / 62 . ( 2 ) GU ii . 178 del 26 . 10 . 1965 , pag . 2793 / 65 .
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1 . Le seguenti sostanze coloranti sono soppresse nell allegato II della direttiva e aggiunte a quelle elencate nella sezione I dell' allegato I :
Colore
Classifica
zione C. E. E.
Denominazione
usuale Schultz ci DFG Denominazione chimica o
descrizione
Rosso E 127 Eritrosina 887 ( 773)
45.430
93 Sale disodico o
dipotassico della
tetraiodofluore sceina o ossi tetra iodio-o-carbos- sifenilfluorone
Verde E 142 Verde acido brillato BS
(verde lissamina)
836 ( 737 )
44.090
86 Sale sodico del
di-(p-dimetil amminofenil)
ossi -2 disolfo 3,6-naftofusco- nimonium
2 . L allegato III della direttiva è completato come segue :
— Dopo il n . E 126 è aggiunto il testo seguente :
« E 127 Eritrosina
Prodotti insolubili nell' acqua
Ioduri minerali
non più dello 0/2 % non più di 1 000 mg/kg (in ioduro di sodio) non più del 3 %
nessuna traccia reperibile ».
Coloranti accessori Fluoresceina
— Dopo il n . E 141 è aggiunto il testo seguente
« E 142 Verde acido brillato BS
Prodotti insolubili nell'acqua
Coloranti accessori
non più dello 0 /2 % non più dell' I % . »
Articolo 2
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1968 e ne informano immediatamente la Com
missione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
20.3.67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 753/67
Proposta di direttiva del Consiglio relativa ali impiego di determinati conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e alle misure di controllo per la ricerca e l' identificazione dei conservativi che si trovano
negli e sugli agrumi
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 novembre 1966) ( 67 / 182 CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare l' articolo 100 , Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo , Visto il parere dal Comitato economico e sociale ,
Considerando che , ai sensi dell' articolo 5 della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impie gati nelle derrate destinate all' alimentazione uma na l 1), modificato ultimamente dall' articolo 1 della
sodio negli agrumi venduti al consumatore sono giunti a termine ; che l'impiego di tali conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi non costituisce un rischio per la salute umana se il loro tasso residuo negli agrumi al momento della vendita al consumatore non supera 70 mg/kg e se viene apposto sui frutti trattati un timbro o un'etichetta indicante il trattamento effettuato ;
Considerando che la determinazione delle moda
lità relative al prelievo dei campioni , nonché dei metodi d' analisi per la ricerca e l' identificazione dei conservativi che si trovano negli e sugli agrumi rappresenta una misura di applicazione di carattere
tecnico e che conviene affidarne l' adozione alla
Commissione onde semplificare ed accelerare la procedura ,
direttiva del Consiglio del , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 1967 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile , l' ortofenilfenolo e l' ortofenilfenato di sodio ;
Considerando che gli studi sui metodi che
consentono di controllare il tasso residuo esatto di difenile , di ortofenilfenolo e di ortofenilfenato di
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana è modificata come segue :
1 . I conservativi seguenti sono aggiunti a quelli elencati nella sezione I dell allegato
della direttiva :
Classificazione
Q T? p Denominazione Condizioni d' impiego
E 230 Difenile
E 231 Ortofenilfenolo
E 232 Ortofenilfenato di sodio
a ) Esclusivamente per il trattamento m superficie degli agrumi ;
b ) Al momento della vendita al minuto degli agrumi trattati con uno o più di questi prodotti :
— il tasso residuo di tali prodotti , iso latamente o complessivamente , non deve superare 70 mg/kg di agrumi ( frutti interi);
gli agrumi devono recare un marchio
o un' etichetta indicante il tratta
mento .
2 . La lettera b) dell' articolo 5 della direttiva è soppressa .
( J ) GU n . 12 del 27 . 1 . 1964 , pag . 161 64 .
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Articolo 2
La Commissione determina, seguendo la proce dura di cui all' articolo 3 , le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d' analisi per la ricerca e l' identificazione dei conservativi negli e sugli agrumi .
ali urgenza dei problemi in esame . Il Comitato si pronurxia a maggioranza di dodici voti .
4 . La Commissione adotta misure che sono di
immediata applicazione . Tuttavia, qualora tali misure non siano conformi al parere formulato dal Comitato , esse vengono immediatamente comuni cate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviare l' applicazione delle
misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .
Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualifi
cata , può prendere una decisione diversa entro il
termine di un mese . Articolo 3
Articolo 4
1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo , il Comitato per le sostanze alimentari istituito per decisione del Con siglio del ( 1), in appresso denomi nato « Comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato mem
bro .
2 . Nell' ambito del Comitato è attribuita ai voti
degli Stati membri la ponderazione prevista all' articolo 148, paragrafo 2 , del Trattato . Il presidente non partecipa al voto .
3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione
Il Comitato può prendere m esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest' ultimo , sia a richiesta del rappresentante
di uno Stato membro .
Articolo o
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1967 e ne informano immediatamente la
Commissione .
Articolo 6 ( x ) Cfr. : « Progetto di decisione del Consiglio che istituisce un
Comitato per le sostanze alimentari » presentato dalla Com
missione al Consiglio il 20 settembre 1965 . GU n . 63 del 2 . 4. 1966 , pag. 919 / 66 .
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva .
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla prima riduzione, da appor tare durante la terza tappa, dei dazi doganali tra gli Stati membri per
taluni prodotti enumerati nell'allegato II del Trattato (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 febbraio 1967)
( 67 / 183 / CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , e in particolare l' articolo 14 , paragrafi 2 c) e 7 ,
Vista la proposta della Commissione , Visto il parere del Parlamento Europeo , Considerando che taluni prodotti enumerati nell' allegato II del Trattato sono già o verranno prossimamente regolati da organizzazioni comuni dei mercati , comprendenti tutte le azioni necessarie
per attuare la loro libera circolazione , incluso il ritmo di soppressione dei dazi doganali residui tra gli Stati membri ;
Considerando che, per quanto concerne gli altri prodotti previsti dall' articolo II del Trattato , alcuni di essi saranno sottoposti successivamente a meccanismi specifici di organizzazione comune dei mercati ; che non è attualmente possibile deter
minare con precisione quali saranno prodotti , né tener conto dei meccanismi delle organizzazioni che verranno loro applicate ;
Considerando che l' abolizione dei residui dazi
doganali intracomunitari gravanti su prodotti
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alcun modo il mantenimento del regime previsto per i prodotti summenzionati che presentano già una riduzione complessiva superiore al 75 % del dazio di base ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Non oltre il 1° luglio 1967 , gli Stati membri applicano negli scambi reciproci dei prodotti enumerati nell' allegato II del Trattato , dazi doganali non superiori al 25 % del dazio di base . diversi da quelli che sono già o che saranno succes
sivamente sottoposti ad organizzazioni comuni dei mercati non può essere prevista per una stessa data ; che , in tali condizioni , non è possibile stabilire sin d' ora il ritmo delle riduzioni che dovranno portare a detta soppressione ;
Considerando tuttavia che la differenza tra le
riduzioni dei dazi doganali intracomunitari appli
cate , da un lato , ai prodotti industriali e , dall' altro , agli altri prodotti di cui all' allegato II aumenterebbe ulteriormente se per questi ultimi non fosse disposta una riduzione entro il 1° luglio 1967 ;
Considerando che una riduzione complessiva del 75 % del dazio di base per ciascuno dei prodotti soprammenzionati rappresenterebbe , rispetto alla situazione attuale e per la maggior parte di detti prodotti , una diminuzione del 10 o del 15 % a seconda dei prodotti ; che tale riduzione , attuata 18 mesi dopo l' inizio della terza tappa , costituirebbe la normale continuazione delle riduzioni applicate dagli Stati membri durante le prime due tappe ;
Considerando che la summenzionata riduzione
può essere prevista sulla base del combinato disposto dell' articolo 14 , paragrafi 2 c ) e 7 del Trattato ;
Considerando che l' obbligo di raggiungere il ivello di riduzione suddetto non pregiudica in
Articolo 2
La presente direttiva non si applica , né ai prodotti previsti dai regolamenti nn . 19 , 20, 21 , 22 , 23 , 13/64/CEE , 14/64/CEE , 16/64/ CEE , 136/66/
CEE , né ai prodotti di cui alle vocinn . 12.04 , 17.01 , 17.02 C , D , E , E , 17.03 e 17.05 , esclusi il latto
sio , lo sciroppo di lattosio , il glucosio e lo sciroppo di glucosio , della tariffa doganale comune .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva .
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia
di San Jose
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 febbraio 1967) ( 67 / 184/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Considerando che la protezione di tali piante dicotiledoni legnose da detti organismi nocivi non soltanto è volta a preservare la capacità di produ zione , ma costituisce pure un mezzo per accrescere la produttività dell' agricoltura ;
Considerando che le misure protettive contro l' introduzione di organismi nocivi negli Stati membri ( 3 ) sarebbe di effetto limitato se , nel contempo , detti organismi non venissero sistemati
camente combattuti su tutto il territorio della
Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ; Considerando che uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare l' articolo 43 , Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo , Considerando che la produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell' agricoltura della Comunità Economica Europea ;
Considerando che la resa di questa produzione è costantemente compromessa dall' azione di orga
nismi nocivi ;
(*-) Proposta di direttiva contro 1 introduzione negli Stati mem bri di organismi nocivi ai vegetali trasmessa al Consiglio il :ìl marzo 1965 ( Doc . R / 351 / 65 ( AGRI 145 ) ).
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Articolo 4
Gli Stati membri dispongono che nelle zone infestate e nelle zone di sicurezza si proceda ad una efficace disinfestazione delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione .
Articolo 5
—- ad eccezione delle conifere e di alcune altre
piante — è la cocciniglia di San José (Quadraspi diotus perniciosus Comst .) ;
Co nsiderando che questo parassita si è già
manifestato in vari Stati membri e che nella Comu nità esistono zone d' infestazione ;
Considerando che le colture di piante dicotile doni legnose nella Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente , se non saranno applicate misure efficaci per lottare contro questo fitofago nocivo e prevenirne la propagazione ;
Considerando che per neutralizzare detto paras
sita occorre fissare norme minime comunitarie ; che deve essere tuttavia concessa agli Stati membri la facoltà di prevedere sul proprio territorio , ove lo ritengano opportuno , disposizioni supplementari o più rigorose ,
Gli Stati membri dispongono che :
a) tutti i vegetali infestati dalla cocciniglia di San José che si trovano in vivai devono essere distrutti ;
b) tutti gli altri vegetali infestati o sospetti d'infestazione da parte della cocciniglia di San José
e che crescono in zona infestata devono subire un
trattamento tale che sia le parti di piante sia le frutta fresche , se messe in circolazione , siano esenti da cocciniglie di San José vive ;
c) tutti i vegetali con radici ospiti della cocci
niglia di San José allevati in una zona infestata ma sui quali non è stata constatata un'infestazione , possono essere ripiantati entro la zona infestata o trasportati fuori da quest' ultima solo se sono stati disinfestati in modo che vengano distrutte le cocciniglie di San José eventualmente presenti .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce le norme minime che gli Stati membri dovranno adottare per combattere la cocciniglia di San José (Quadra spidiotus perniciosus Comst .) ed impedirne la propagazione .
Articolo 6
Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza tutte le colture di piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficial
mente e controllate almeno una volta all' anno al
fine di rilevare la presenza della cocciniglia stessa .
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva s intende per : a) Vegetali : le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti ;
Articolo 7
Gli Stati membri dispongono che m ogni partita di vegetali non radicati e di frutta fresca su cui è stata constatata una infestazione dalla parte della cocciniglia di San José , i vegetali e la frutta con taminati siano distrutti e gli altri vegetali e la frutta della partita disinfestati in modo da distrug gere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti .
b) Piante ospiti della cocciniglia di San José:
i vegetali dei generi Acer L. , Cotoneaster Ehrh ., Crataegus L. , Cydonia Mill ., Euonymus L. , Fagus L. , Juglans L. , Ligustrum L. , Malus Mill ., Populus L. , Prunus L. , Pyrus L. , Ribes L. , Rosa L. , Salix L. , Sorbus L. , Syringa L. , Tilia L. , Ulmus L. , Vitis L. ;
Articolo 8
c) Vivai : le colture m cui sono allevati vegetali destinati al trapianto , alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali
con radici . ( ìli Stati membri abrogano le misure adottate
nel quadro della lotta contro la cocciniglia di San José o volte a prevenire la propagazione solo dopo averne constatato la scomparsa .
Articolo 3
Articolo 9
Non appena rilevata una infestazione da parte della cocciniglia di San José , gli Stati membri
delimitano la zona infestata e una zona di sicurezza .
Gli Stati membri vietano la detenzione di
cocciniglie di San José .
20.3.67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 757/67
Articolo 10 giustificato dalla necessita di tale lotta o di tale prevenzione .
Articolo 12
Gli Stati membri possono autorizzare ■— a con
dizione che ciò non comprometta la lotta contro la cocciniglia di San José e non provochi rischi di propagazione di tale organismo :
a) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5 , 7 e 9 a fini scientifici, nell' ambito di esperimenti e lavori di selezione ;
b ) in deroga agli articoli 5 , lettera b), e 7 , che frutta fresca infestata dalla cocciniglia di San José sia messa in circolazione nella zona infestata ;
c) in deroga agli articoli 5 , lettera b), e 7 che frutta fresca infestata dalla cocciniglia di San José sia sottoposta a trasformazione immediata .
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il termine di un anno dalla notificazione ed informano immediatamente la Commissione .
A decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a trasmet tere alla Commissione , in tempo utile affinché quest' ultima possa presentare le sue osservazioni, ogni altro progetto di disposizione legislativa , rego
lamentari od amministrative che essi intendono
adottare nel settore disciplinato dalla presente
direttiva . Articolo 11
Articolo 13
Gli Stati membri possono adottare misure supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro la cocciniglia di San José , ove ciò sia
La presente direttiva è destinata agli Stati
membri .
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le associazioni di pro
duttori agricoli e le relative unioni
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 febbraio 1967) (67 / 185/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare gli articoli 42 e 43 ,
Vista la proposta della Commissione , Visto il parere del Parlamento Europeo , Considerando che è necessario applicare, sul piano comunitario , talune misure destinate a pro muovere le associazioni di agricoltori ; che in effetti il notevole numero di aziende agricole di dimensioni relativamente esigue costituisce sovente un ostacolo all' aumento della produttività in agri coltura , al progresso tecnico , allo sviluppo razionale della produzione, nonché all'impiego ottimale dei fattori di produzione ; che è possibile ovviare in parte a detti inconvenienti , qualora gli agricoltori
intervengano nel processo economico mediante forme di azione comuni ;
Considerando che , per garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola e per stabilizzare i mercati ed assicurare prezzi ragionevoli nelle forniture ai consumatori, è necessario promuovere
la concentrazione dell' offerta e l' adattamento in
comune , da parte degli agricoltori , delle loro pro duzioni alle esigenze del mercato ;
Considerando che l' associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedano l' obbligo per i loro aderenti di conformarsi a regole comuni è per tanto idonea a favorire l' attuazione degli obiettivi di cui all' articolo 39 del Trattato ; che i suddetti obiettivi possono in particolare venire perseguiti , non soltanto raggruppando agricoltori isolati in seno a associazioni di produttori , ma altresì costituendo unioni di associazioni ;
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Considerando che e opportuno impedire che le associazioni riconosciute pratichino una discrimina zione tra i produttori , fondata sulla nazionalità o sulla sede di stabilimento di questi ultimi , e proibire altresì qualsiasi discriminazione tra le associazioni basata sul luogo della loro sede statutaria ;
Considerando che , quando una associazione di produttori o un' unione di associazioni concorra in misura superiore al 5 % alla produzione comuni taria del prodotto interessato , è lecito presumere che il relativo campo di attività interessi diretta mente l' intero mercato comunitario o parte di esso ; che è opportuno non accordare pertanto a tali associazioni o unioni il riconoscimento ; che è tuttavia necessario prevedere la possibilità di fissare , per ciascun prodotto , una diversa percen tuale ;
Considerando che il riconoscimento deve venire
revocato qualora un' associazione di produttori o un' unione riconosciute non soddisfino più alle con
dizioni prescritte dal presente regolamento ; che il riconoscimento deve in particolare venire revocato qualora la Commissione ritenga che le loro attività ostacolino la realizzazione degli obiettivi di cui all' articolo 39 del Trattato ;
Considerando che ai fini dell' informazione degli Stati membri e degli interessati è opportuno preve dere la pubblicazione , all' inizio di ogni anno , del l' elenco delle associazioni ed unioni riconosciute , nonché delle revoche di riconoscimento disposte nel corso dell' anno precedente ;
Considerando che , per facilitare l' applicazione ulteriore di alcune disposizioni del presente regola mento , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che tale cooperazione può essere assicurata, in maniera appropriata, in seno al Comitato di gestione del settore dei prodotti agricoli in questione , o in mancanza, mediante consultazione preventiva degli Stati membri , Considerando l' opportunità di evitare una
discriminazione tra produttori della Comunità risultante dall' adozione da parte di alcuni Stati membri di misure di cui possono beneficiare unica mente i produttori nazionali ; che . per assicurare l' unità e l'efficacia delle azioni intraprese, è neces sario fissare , sul piano comunitario , le condizioni cui devono soddisfare le associazioni di produttori
e le unioni di associazioni ai fini del loro ricono
scimento da parte degli Stati membri ; che le
suddette condizioni devono inoltre essere stabilite
in modo che il riconoscimento venga accordato
unicamente alle associazioni ed unioni che tendono
al conseguimento degli obiettivi fissati al presente regolamento ;
Considerando che il Consiglio ha già deciso di incoraggiare la formazione di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli ; che tale settore deve essere escluso dal campo di applica zione del presente regolamento che concerne , in linea di principio , i prodotti partenza azienda agricola ;
Considerando che le associazioni e unioni di associazioni che soddisfino alle condizioni richieste
devono venir incoraggiate mediante aiuti accordati dagli Stati ovvero mediante risorse statali, destinati a coprire in parte le relative spese di funziona mento , nonché gli investimenti resi necessari dal l' applicazione di regole comuni ;
Considerando che , per permettere alle associa
zioni ed alle unioni riconosciute di applicare efficacemente le regole comuni , è opportuno esen
tare dall' applicazione delle disposizioni di cui al l' articolo 85 , paragrafo 1 , del Trattato gli accordi e le decisioni da esse adottate , sia per quanto concerne l' adozione delle suddette regole che per quanto attiene alla loro esecuzione , sempreché trattasi di accordi, decisioni o pratiche che concer
nono unicamente i membri dell' associazione o del l' unione ;
Considerando che le attività delle associazioni
ed unioni riconosciute che non sono soggette al l' applicazione dell' articolo 85 , paragrafo 1 , del
Trattato non devono essere inoltre ostacolate dalle
disposizioni nazionali che vietano di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ;
Considerando che , ai fini della concentrazione dell' offerta , è necessario che la produzione e la immissione sul mercato (primo stadio della commer cializzazione) vengano assicurate sulla base di regole comuni che prevedono l' obbligo per i membri della associazione o per le associazioni membri
dell' unione di far effettuare la immissione sul
mercato della totalità della loro produzione rispetti
vamente dall' associazione o dall' unione :
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
la PARTE
Disposizioni generali
Articolo 1
1 . Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui all' allegato al presente regolamento .
2 . Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del Trattato , decide di inserire altri prodotti agricoli nell' allegato .
20.3.67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 759 /67
Articolo 2 secondo e il terzo anno rispettivamente il 3 % , il 2 % e l' I % del valore dei prodotti cui si riferisce
il riconoscimento e l' immissione sul mercato . Per
ciascun anno il valore dei prodotti commercializ
zati è calcolato forfettariamente sulla base :
— della produzione media commercializzata dai produttori aderenti , durante i 3 anni civili che precedono a quello della loro adesione ;
— dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo .
1 . Ai sensi del presente regolamento si intende
per :
a) Produttore : un imprenditore agricolo la cui azienda , destinata alla produzione di uno o più prodotti elencati all' allegato , si trovi sul territorio della Comunità ;
b) Associazione riconosciuta di produttori : un' as sociazione di produttori costituita allo scopo di adattare in comune la produzione alle esigenze
del mercato e riconosciuta da uno Stato membro
in virtù delle disposizioni della II Ia parte del presente regolamento ;
c) Unione riconosciuta : un' unione di associa zioni riconosciute di produttori che persegue gli
stessi obiettivi delle associazioni suddette e ricono
sciuta da uno Stato membro in virtù delle dispo
sizioni della IIIa parte del presente regolamento . d) Produzione della C.E.E. : il volume comples
sivo della produzione annua della Comunità , determinato annualmente per ciascuno dei prodotti elencati all' allegato , calcolato secondo la media relativa a un periodo di riferimento di tre anni . 2 . I criteri necessari per la delimitazione della nozione di imprenditori agricoli ai sensi del para grafo 1 a) e le disposizioni concernenti il calcolo della produzione complessiva della Comunità ai sensi del paragrafo 1 d), e , in particolare, il periodo di riferimento , vengono adottati conformemente alla procedura di cui all' articolo 15 , paragrafo 1 .
2 . Gli Stati membri possono accordare alle associazioni ed alle unioni riconosciute di produt tori , nei 5 anni successivi alla data del riconoscimen
to , aiuti per gli investimenti resi necessari dal l' applicazione delle regole comuni di cui all' articolo 8 b ) e destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e di immissione sul mercato , nonché al miglioramento dell' ammasso , selezione , imballaggio , e altre preparazioni per la vendita fino a concor
renza :
— del 40 % per i beni immobili (costruzioni nuove , ampliamento o ammodernamento di edifici o di impianti) ,
— del 20 % per i beni mobili (macchine , mate
riale mobile , attrezzatura o impianto di uffici).
Gli investimenti devono concernere l' acquisto
di beni immobili o mobili destinati a restare in
proprietà dell' associazione o dell' unione , oppure
in comunione dei loro membri .
3 . Relativamente agli aiuti contemplati nel pre
sente articolo nei limiti delle aliquote indicate , non trova applicazione la procedura di cui all' articolo 93 , paragrafo 3 , del Trattato . Gli aiuti concessi sono portati a conoscenza della Commissione mediante relazione trasmessa dagli Stati membri al
termine del loro esercizio finanziario . ITa PARTE
Misura a favore delle associazioni e unioni
riconosciute di produttori
Articolo 3
Le associazioni di produttori e le relative unioni , riconosciute dagli Stati membri conforme
mente alle disposizioni dell' articolo 10 , beneficiano delle disposizioni previste dagli articoli 4 , 5 e 6 del presente regolamento .
Articolo ó
Articolo 4
Per effetto del riconoscimento accordato alle
condizioni del presente regolamento e per la durata del riconoscimento stesso , l' articolo 85 , paragrafo 1 , del Trattato non si applica agli accordi , decisioni e pratiche concordate da esso contemplate , mediante i quali i produttori si costituiscono in associazioni o le associazioni in unioni e sulla cui base vengono adottate ed applicate le regole comuni di cui al l' articolo 8 b ) del presente regolamento , sem
preché : 1 . Gli Stati membri possono accordare alle asso
ciazioni ed alle unioni riconosciute di produttori ,
nei tre anni successivi alla data del loro ricono
scimento , aiuti destinati ad incoraggiarne la costitu
zione e ad agevolarne il funzionamento . L' importo di tali aiuti non può superare per il primo , il
760 /67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20.3.67
—■ detti accordi o decisioni vincolino unica
mente l' associazione o l' unione ed i rispettivi membri ,
— le pratiche vengano concordate soltanto tra l' associazione o l' unione ed i rispettivi membri .
Articolo 6
Gli accordi , le decisioni e pratiche concordate cui l' articolo 85 del Trattato non si applica, in virtù dell' articolo 5 del presente regolamento , ovvero in quanto essi non sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri , sono altresì esclusi dalla sfera di applicazione delle disposizioni nazionali che vietano di impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza , sempreché gli accordi, decisioni e pratiche soddisfino ai presupposti di cui all' articolo 5 del presente regolamento .
zioni per la vendita, vengono fissati secondo la procedura di cui all' articolo 15 , paragrafo 1 ;
c) prevedere nei loro statuti l' obbligo , per i produttori membri dell' associazione e per le asso ciazioni riconosciute di produttori appartenenti all' unione , di fare effettuare , all' associazione o
all' unione , l' immissione sul mercato di quei prodotti per i quali esse sono state riconosciute . Per quanto concerne le associazioni di produttori , tale obbligo non concerne i prodotti :
— per i quali i produttori abbiano concluso contratti di vendita ovvero previsto opzioni prima dell' affiliazione all' associazione , atteso che l' asso ciazione in questione sia stata informata, prima dell' adesione , della portata e della durata degli obblighi contratti ed abbia espresso la propria approvazione ;
■— che i produttori possono , successivamente alla loro affiliazione e con l' approvazione espressa dell' associazione , escludere dall' immissione sul mer
cato tramite l' associazione in questione ;
d) prevedere nei loro statuti disposizioni atte a garantire il recesso dei membri dell' associazione o dall' unione, sempreché questi ultimi ne informino l' associazione o l' unione almeno 6 mesi prima del
recesso ;
e ) non superare, per prodotto, un volume di produzione pari al 5 % della produzione complessiva della C.E.E. , a meno che il Consiglio non fissi , per uno o più prodotti , una diversa percentuale , delibe rando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del Trattato ;
f ) escludere , per quanto concerne il loro campo d' attività nel suo complesso , qualsiasi discrimina zione tra produttori o associazioni della Comunità
basata sulla loro nazionalità o sulla sede dello stabilimento .
Illa PARTE
Riconoscimento delle associazioni di produttori
e delle unioni
Articolo 7
Conformemente alle disposizioni dell articolo 10, gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni che ne facciano richiesta, qualora esse soddisfino alle condizioni di
cui all' articolo 8 e le attività da esse svolte concer
nano uno o più prodotti di cui all' allegato al presente regolamento .
Articolo 8
Articolo 9
Neil ambito del settore relativo al od ai pro dotti per i quali sono state riconosciute , le associa
zioni dei produttori e le relative unioni devono soddisfare alle condizioni generali seguenti :
a) non ostacolare , a causa delle attività per le quali esse sollecitano il riconoscimento , la realizza
zione degli obiettivi di cui all' articolo 39 del
Trattato :
b ) applicare regole comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commer cializzazione) ; i criteri cui devono far capo le regole cornimi e segnatamente la definizione del l' immissione sul mercato , nonché le regole comuni eventualmente adottate in ordine all' ammasso , alla selezione, all' imballaggio e ad altre prepara
Sono in particolare considerate discriminatorie , ai sensi dell' articolo 8 f), le misure :
a) idonee ad ostacolare l' affiliazione di un pro duttore ad un' associazione di produttori , ovvero
l' affiliazione di un' associazione riconosciuta di
produttori ad una unione , in quanto l' azienda del produttore o la sede statutaria si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede statutaria dell' associazione o dell' unione ;
20.3 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 761 /67
Ove le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo chiedano di essere sentite , la loro domanda deve essere accolta .
b) adottate da un associazione di produttori o da un'unione , per l'immissione sul mercato della propria produzione e l' acquisto dei mezzi di pro duzione , in funzione della nazionalità o del luogo di stabilimento dell' acquirente o del venditore .
Articolo 10
iva PARTE
Disposizioni finali
Articolo 13
1 . La competenza per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni spetta allo Stato membro sul cui territorio l' asso
ciazione di produttori o l' unione ha la propria sede statutaria conformemente alla legislazione nazio
nale .
2 . Gli Stati membri rilasciano gli atti di ricono
scimento , di rifiuto o di revoca del riconoscimento nella forma adottata dalla Commissione conforme
mente alla procedura di cui all' articolo 15 , para grafo 2 .
3 . Gli atti di rifiuto o di revoca del riconosci mento devono essere motivati .
1 . Lo Stato membro che concede il riconosci
mento conformemente all' articolo 10 , deve infor marne la Commissione nel termine di due mesi .
Qualsiasi revoca del riconoscimento deve essere comunicata alla Commissione nello stesso termine
di cui sopra .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commis
sione , all'inizio di ogni anno , il volume di produ zione , per prodotto , raggiunto nel corso dell' anno precedente dalle singole associazioni e unioni di produttori da essi riconosciute .
3 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate conformemente alla procedura di cui all' articolo 15 , paragrafo 2 .
Articolo 11
Articolo 14
1 . Il riconoscimento di un associazione di produt tori o di un'unione viene revocato qualora non risultino più soddisfatti i presupposti per il ricono scimento di cui all'articolo 8 , ovvero qualora il riconoscimento si fondi su indicazioni inesatte , ovvero infine se l' associazione o l' unione lo abbiano ottenuto con mezzi fraudolenti ; salvo che , in quest'ultimo caso , la revoca del riconoscimento non
ha effetto retroattivo .
2 . Lo Stato membro interessato revoca il
riconoscimento o di propria iniziativa, o su richiesta della Commissione nei casi in cui quest' ultima ritenga che l' associazione di produttori ricono sciuta o la relativa unione non soddisfino più al presupposto di cui all' articolo 8 a).
Ali inizio di ogni anno , la Commissione provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell' elenco delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nel corso dell' anno precedente . Essa assicura altresì la pubblicazione delle revoche di riconoscimento intervenute nel corso dell' anno precedente .
Articolo lo
Articolo 12
1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente paragrafo , la procedura applicata è quella prevista dall' articolo 26 del regolamento n . 19 relativo alla graduale attuazione di un' orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali (*) ovvero, secondo il settore dei prodotti agricoli in questione , la procedura identica prevista dal regolamento relativo all' attuazione di un'orga nizzazione comune dei mercati applicabili a detto settore . Qualora ai prodotti in questione non si applichi una procedura identica a quella contem plata dall' articolo 26 del regolamento n . 19 , la Commissione adotta , previa consultazione degli Stati membri , misure che sono di immediata applicazione .
1 . La Commissione stabilisce la procedura di
concessione e di revoca del riconoscimento delle
associazioni di produttori e delle relative unioni conformemente alla procedura prevista dall' articolo 15 , paragrafo 2 .
2 . Il riconoscimento non può essere rifiutato o revocato qualora l' associazione di produttori o l'unione non abbiano potuto far conoscere il loro punto di vista sui motivi che hanno determinato la
revoca .
3 . Nella misura del necessario , si può procedere
all' audizione di altre persone fisiche o giuridiche . I 1 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 933 / 62 .
762 /67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20.3.67
2 . Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo , la Commissione provvede a consultare gli Stati membri .
Articolo 16
delle disposizioni del presente regolamento , se sia il caso di mantenere o modificare le disposizioni da esso previste . Se del caso essa presenterà pro
poste al Consiglio che delibererà secondo la proce dura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del
Trattato .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia scuno degli Stati membri .
Non oltre il 31 dicembre 1969 , la Commissione esamina , tenuto conto dell' esperienza acquisita e sulla base dei risultati ottenuti con l' applicazione
ALLEGA TO
Elenco di prodotti
N. della tariffa
doganale comune Prodotti
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 02.02 e 02.03 03.01 A e B
Animali vivi della specie bovina , delle specie domestiche Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche Animali vivi della specie ovina e caprina , delle specie domestiche
Volatili vivi da cortile Altri animali vivi
Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili Pesci freschi ( vivi o morti)
Pesci semplicemente salati o in salamoia , secchi o affumicati Latte e crema di latte , freschi , non concentrati né zuccherati Burro
Formaggi e latticini
Uova di volatili da cortile in guscio , freschi o conservati
Miele naturale
Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti , disseccati Piante vive o prodotti della floricoltura
03.02 A e B 04.01 04.03 04.04 ex 04.05 A
04.06 ex 05.15 A
Capitolo 6
ex 07.01 A 08.01 B C
Patate Banane Ananassi Caffè
\ aniglia
Frumento e segalata Segale
Orzo 09.01 A
09.05 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 12.01 A
Avena Granturco Riso
B
Grano saraceno , miglio, scagliola, sorgo ; altri cereali Semi di arachidi
Semi di lino
Semi , spore e frutti da sementa
Barbabietole da zucchero , canne da zucchero Radici di cicoria
Luppolo (coni e luppolina )
Piante , parti di piante , semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili , freschi o secchi , anche tagliati , frantumati o polverizzati
12.03 12.04 12.05 12.06 12.07
20.3.67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 763/67
N . della tariffa
Prodotti doganale comune
12.09 Paglia e lolla di cereali , gregge , anche trinciate
12.10 Barbabietole da foraggio e radici da foraggio : fieno , erba medica , luppinella , trifoglio , cavoli da foraggio , lupino , veccia ed altri prodotti simili
ex 15.07 Olio d' oliva
18.01 Cacao
22.04 Mosti d' uva parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05 Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle )
22.07 Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco
45.01 Sughero naturale e cascami di sughero ; sughero frantumato, granulato o polverizzato
54.01 Lino greggio , macerato , stigliato o altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e cascami , di lino
57.01 Canapa ( Cannabis sativa ), greggia , macerata , stigliata , pettinata o altrimenti preparata , ma non filata ; stoppa e cascami di canapa ( compresi gli sfilacciati) .
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ali attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei
prodotti della floricoltura
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 febbraio 1967) ( 67 / 186/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare l' articolo 43 , Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo ,
Considerando che al funzionamento e allo
sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l' instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve , in parti colare , comportare un' organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti ;
Considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell' economia agricola di alcune regioni della Comunità ; che per gli agricoltori di tali
regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ; che è pertanto oppor tuno favorire con misure adeguate lo smercio razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato ;
Considerando che , nel quadro degli obiettivi prefissi , una delle misure da adottare per l' attua zione dell' organizzazione comune dei mercati è l' applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa ; che l' applicazione di tali norme dovrebbe avere l' effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le rela
zioni commerciali sulla base di una concorrenza
leale , contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;
Considerando che l' applicazione delle norme comuni di qualità esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione ; che oc corre pertanto prevedere delle misure che garanti scano un tale controllo ;
764/ 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20.3.67
per 1 prodotti del capitolo 06 della tariffa doganale
comune .
Articolo 2
Per i prodotti di cui all' articolo 1 o i gruppi di tali prodotti possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento ; dette norme possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità, l' imballaggio, la presentazione e le indica
zioni esterne .
Quando siano state stabilite delle norme, i prodotti ai quali si applicano non possono, salvo eccezioni , essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti , consegnati o comunque commer
cializzati se non sono conformi a tali norme .
Le norme e le regole generali per la loro applica zione , comprese le eccezioni sopra menzionate, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del Trattato . Considerando che le esportazioni di bulbi da
fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità ; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi in detti scambi ; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all' esportazione dei prodotti in causa ;
Considerando che l' attuazione di un' organizza zione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica da un lato l'eliminazione, negli scambi con i paesi terzi , delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente , nonché delle tasse di effetto equivalente a un dazio doganale e, dall' altro lato , l' applicazione della tariffa doganale comune ;
Considerando che , per non lasciare il mercato comunitario indifeso dinanzi al rischio di perturba
zioni che eccezionalmente potrebbero sopravve nire allorché saranno stati eliminati gli ostacoli all'importazione esistenti precedentemente , occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;
Considerando che l' attuazione di un mercato
unico nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura implica di per se stessa la soppres sione di tutti gli ostacoli che alle frontiere interne della Comunità si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate ; che questa libera circola zione esige altresì l' abolizione di tutti gli ostacoli imposti dagli Stati membri ai venditori e agli acquirenti di detti prodotti nella libera scelta della controparte ;
Considerando che per agevolare l' attuazione delle disposizioni previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell' ambito di un comitato di gestione ;
Considerando che l' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del Trattato ,
Articolo 3
Eventuali adattamenti delle norme di qualità , per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista all' articolo 11 .
Articolo 4
1 . Gli Stati membri sottopongono ad un con trollo di conformità i prodotti ai quali si applicano le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione , al più tardi un mese dopo l' entrata in vigore di ciascuna norma di qualità , il nome e l'indirizzo degli organismi in
caricati del controllo per il prodotto o gruppo di prodotti per il quale è stata stabilita la norma . 2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono , se del caso , adottate secondo la procedura prevista all' articolo 11 , tenuto conto in particolare della necessità di garantire il coordinamento delle attività degli organismi di controllo e l'interpreta zione e applicazione uniformi delle norme di qualità .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo o
Articolo 1 1 . Ogni anno , in tempo utile perché i coltivatori possano orientare la loro produzione e per la prima volta nel 1967 , possono essere fissati , secondo la procedura prevista all' articolo 11 , dei prezzi minimi all' esportazione verso i paesi terzi per i prodotti della voce 06.01 A della tariffa doganale comune . Nel settore delle piante vive e dei prodotti
della floricoltura è istituita gradualmente un' orga
nizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme comuni di qualità e degli scambi
20 . 3 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 765/67
Articolo 8
Le esportazioni di detti prodotti sono subordi nate alla condizione di essere effettuate a un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per i prodotti in causa.
2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all' ar
ticolo 11 .
Articolo 6
1 . Negli scambi mtracomumtari sono vietati :
— l' applicazione di qualsiasi restrizione quanti
tativa o misura di effetto equivalente,
— il ricorso all' articolo 44 del Trattato ,
— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale .
Gli Stati membri non ostacolano in alcun modo
i venditori e gli acquirenti nella libera scelta delle loro controparti, fatte salve le disposizioni relative al funzionamento interno delle cooperative e di organizzazioni simili .
2 . I dazi doganali all'importazione in vigore tra gli Stati membri sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1968 .
1 . A decorrere dal 1° luglio 1968 i dazi della tariffa doganale comune sono applicati integral mente ai prodotti importati nella Comunità . 2 . Salvo disposizioni contrarie del presente rego
lamento o deroghe decise dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43, paragrafo 2 , del Trat tato , sono vietate negli scambi con i paesi terzi, a decorrere dal 1° luglio 1968 :
•— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto a un dazio doganale
— l' applicazione di qualsiasi restrizione quanti
tativa o misura di effetto equivalente .
Articolo 9
Il Consiglio , che delibera secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43, paragrafo 2 , del Trattato , stabilisce le misure eventualmente neces
sarie per completare le disposizioni del presente regolamento in funzione dell'esperienza acquisita .
Articolo 7
Articolo 10
1 . È istituito un comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . In seno al Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del Trattato . Il presidente non partecipa al voto .
Articolo 11
1 . Se il mercato comunitario di uno o più pro
dotti contemplati nell' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni , gravi pertur
bazioni atte a compromettere gli obiettivi dell' arti
colo 39 del Trattato , misure adeguate possono essere applicate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .
Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43, paragrafo 2 , del Trattato , stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo . 2 . Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1 , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono notificate agli
Stati membri e che sono immediatamente esecutive . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato
membro , essa prende una decisione in merito entro un termine di quattro giorni lavorativi successivi al giorno del recapito della richiesta .
3. Ciascuno Stato membro può deferire la deci sione della Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della notifica . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 ,
modificare o annullare la decisione della Commis
sione, deliberando secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43, paragrafo 2, del Trattato .
1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è chia mato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all' urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti .
3 . La Commissione adotta misure che sono di
immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato ,
tali misure sono immediatamente comunicate dalla
Commissione al Consiglio . In tal caso, la Commis
766/ 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20.3.67
la procedura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del Trattato , decide , tenendo conto dell' espe rienza acquisita , in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell' articolo 11 .
sione può rinviare 1 applicazione delle misure da
essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .
Il Consiglio , che delibera secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43 , paragrafo 2 , del Trattato , può prendere una decisione diversa nel
termine di un mese .
Articolo 14
Articolo 12
Neil applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi previste dagli articoli 39
e 110 del Trattato .
Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest' ultimo , sia a richiesta del rappresentante
di uno Stato membro .
Articolo 15
Articolo 13
Al presente regolamento viene data applica zione a decorrere dal 1° luglio 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Alla fine del periodo transitorio , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo
Proposta di regolamento del Consiglio che rinvia la data di applicazione del regime di scambi istituito dal regolamento n . 160/ 66/ CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966 ed abroga l' articolo 2 del regolamento n. 167/64/ CEE
del Consiglio del 30 ottobre 1964
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 28 febbraio 1967) ( 67 187 /CEE)
proposta della Commissione , particolarmente in virtù del suo articolo 2 , paragrafi 3 e 4 ;
Considerando che il perfezionamento di queste proposte ha richiesto un certo periodo di tempo ; che , d' altra parte , gli Stati membri debbono pren dere tutte le misure necessarie per adattare le loro disposizioni legislative , regolamentari ed ammini strative, in maniera che le disposizioni del succitato regolamento n . 160/66/CEE del Consiglio possano essere applicate ; che , a tale scopo , conviene differire al 1° maggio 1967 l' entrata in applicazione del regime di scambi istituito dal suddetto regola mento ;
Considerando che l' articolo 2 del regolamento n . 167 / 64/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1964 (2), relativo al prelievo applicabile a taluni miscugli di prodotti lattiero-caseari e ad alcune preparazioni contenenti burro , prevede , per importazioni di merci che rientrano nella voce doganale 21.07 della tariffa doganale comune ed aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea , ed in particolare il suo articolo 14, paragrafo 7 , e gli articoli 28 , 92-94 , 111 e seguenti , e 235 ,
Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo , Considerando che l' articolo 19 , paragrafo 1 , secondo comma, del regolamento n . 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966 ( 1), relativo al l' instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , ha fissato la data d' entrata in applicazione di detto regime al 1° aprile 1967 ;
Considerando che il citato regolamento n . 160/66/CEE del Consiglio prevede l' adozione , da parte del Consiglio , di disposizioni d' applicazione su
( 2 ) ( il " n . 173 del 31 . 10 . 1964 , pag . 2752 / 64 . (!) GU il . 195 del 28 . 10 . 1966 , pag . 3361,66 .