• Non ci sono risultati.

Regione Sardegna Azienda Sanitaria Locale di Sassari CAPITOLATO SPECIALE D ONERI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Regione Sardegna Azienda Sanitaria Locale di Sassari CAPITOLATO SPECIALE D ONERI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Regione Sardegna

Azienda Sanitaria Locale di Sassari

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

* * * * * *

GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE - 40° PER L'OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – UO FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L’appalto descritto nel presente Capitolato speciale d’oneri ha per oggetto la fornitura di n. 1 congelatore verticale (-40°) necessario per l'UO Farmacia Ospedaliera del PO di Alghero.

ART. 2 – Requisiti di conformità

L’attrezzatura fornita, a pena di risoluzione del contratto, dovrà possedere la marcatura e certificazione CE relativa all’applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e dovrà rispettare tutte le normative e gli standard qualitativi prescritti dalle disposizioni vigenti. In particolare, l'apparecchiatura offerta dovrà possedere e dovrà essere conforme alle seguenti direttive comunitarie:

2006/42/CE (nuova direttiva macchine);

2006/95/CE (direttiva materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entri taluni limiti di tensione (bassa tensione);

2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) e s.m.i.;

CEI EN60601-1( CEI 62-5) “Norme generali per la sicurezza. Parte I”;

conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione

L'apparecchiatura deve soddisfare le direttive vigenti per la conservazioni di farmaci, campioni, reagenti e reattivi, e deve soddisfare le seguenti caratteristiche minime (a pena di esclusione):

 congelatore di tipo verticale con porta cieca;

(2)

 numero 2 ripiani + 2 cassetti completamente estraibili;

 dotato di sistema di scongelamento automatico e manuale;

 refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC;

 isolamento realizzato senza l’utilizzo di clorofluorocarburi (CFC) e idrofluoroclorocarburi (HCFC);

 display esterno per l’impostazione ed il controllo dei parametri;

 sistema di refrigerazione a ventilazione interna;

 luce interna;

 regolatore di temperatura;

 data logger per rilevazione/estrazione della temperatura interna con display;

 allarme sonoro e luminoso in caso di porta aperta e alta/bassa temperatura e interruzione alimen- tazione;

 struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304 (in alternativa);

Art. 4 – Consegna ed installazione

L’attività di consegna dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi com - presi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, con- segna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve esse- re effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nella struttura sotto indicata:

PO Civile di Alghero – UO Farmacia Ospedaliera – Via Don Minzoni, Piano Terra - Referente Dott.

Alessandra Salis – Tel 079-9955210 e previo accordo con il servizio di Ingegneria Clinica (SIC) – Tel.

079-2062851.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

 fornitura, trasporto e installazione dell'apparecchiatura compresi carico, scarico, sollevamento in edificio sui diversi piani;

 rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;

 imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente.

 L'apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d’uso in lingua italiana.

(3)

Art. 5 – Collaudo e verifica di conformità della fornitura

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 7 giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con la P.A. e consisterà:

 nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;

 nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura e dai relativi di- spositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;

 nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;

 nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell’Amministrazio- ne possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

 Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

 Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

 La fornitura e da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono col- laudati con esito positivo.

 Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla P.A. e controfir- mato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale

“Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con la P.A.). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.

 Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

 Quando l'apparecchiatura o parti di essa non superano le prescritte prove funzionali e diagnosti- che, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

 Se entro il suddetto termine l'apparecchiatura non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura e provvedere alla sostituzione della stessa, salva l’applicazione delle penali previste.

(4)

 L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare l'apparecchiatura consegnata e posta in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario l'apparecchiatura utilizzata debba intendersi accettata al collaudo.

Art. 6 – Garanzia e assistenza tecnica

L'apparecchiatura dovrà risultare priva di difetti di fabbrica, correttamente installati e pienamente corrispon - denti alle specifiche del presente Capitolato speciale d’oneri e alle specifiche di offerta.

L'apparecchiatura dovrà essere coperte da garanzia di legge e in tale periodo la Ditta fornitrice è tenuta ad eliminare, a proprie spese, difetti e/o malfunzionamenti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori che eventualmente si dovessero verificare.

Il tempo di intervento del tecnico qualificato e risoluzione del guasto deve essere di massimo 7 giorni lavorativi dalla richiesta che dovrà essere effettuata dal personale tecnico della Asl, preposto all’utilizzo dell’apparecchio, ovvero dal sanitario responsabile che dovrà inoltrare tale richiesta, per conoscenza, alla seguente mail. ingegneria.clinica@aslsassari.it.

Si intendono inclusi nella garanzia gli oneri per diritti di chiamata e per trasporto di persone e/o cose.

Art. 7 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento Valore di riferimento Penale

Consegna installazione e collaudo dell'apparecchiatura

Entro 30 giorni dall’ordinativo di fornitura 1°/00 dell'importo aggiudicato per ogni giorno di ritardo

Assistenza tecnica in garanzia: risoluzione del guasto

Entro 7 giorni dalla richiesta 1°/00 dell'importo aggiudicato per ritardi oltre i 7 giorni

La stazione appaltante procederà alla contestazione degli eventuali inadempimenti, che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, comunicando per iscritto al fornitore l’infrazione entro 5

giorni dalla segnalazione o dall’accertamento dell’inadempienza. L’ASL potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La ASL, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato.

(5)

Art. 8 – Garanzia definitiva

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità e condizioni di cui all’art. 113 del Codice degli Appalti.

La fideiussione dovrà avere durata pari al periodo della garanzia e la stessa oltre a coprire gli oneri derivanti dal mancato od inesatto adempimento della fornitura, dovrà coprire gli oneri derivanti dall’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Art. 9 - Oneri, obblighi e responsabilità del fornitore Sono a carico del fornitore:

 le spese necessarie alla costituzione della cauzione nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;

 le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla regolare esecuzione dello stesso;

 l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari du- rante il corso della fornitura e posa, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. e comun - que tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’appaltatore, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, in- caricato dalla stazione appaltante;

 il risarcimento di eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dell’appalto venissero arrecati alla stazione appaltante o soggetti terzi;

 la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

 gli oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza;

 gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e L. 217/2010);

 le spese di imballaggio e di trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 (“Codi- ce in materia di protezione dei dati personali”) che dovrà essere applicato in tutte le sue parti nell’esecuzio- ne del servizio in oggetto, con particolare riferimento alla individuazione del Responsabile Esterno dei Trat- tamenti e della nomina dei relativi Incaricati dei Trattamenti.

Il Concessionario dovrà impegnarsi con l’Azienda concedente al rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra menzionata. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di

(6)

richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascuna persona addetta al servizio oggetto del contratto di Servizio.

È fatto assoluto divieto al Concessionario ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività di servizio, per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.

Art. 11 – Sub appalto e cessione del contratto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art. 118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D.Lgs 163/2006, il Forni - tore è tenuto a comunicare all’Azienda concedente le ditte titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio affidati.

Il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecu- zione delle attività subappaltate

E’ fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, qualora non vengano espressamente dichiarate nell’offerta.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda concedente o a terzi per fatti co - munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitu - ra devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ban - cario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope - razioni.Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della concessione e alla sottoscrizio- ne del contratto e collaudo positivo l’Azienda comunicherà alla ASL gli estremi identificativi del/i conto/i de - dicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnando - si altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

l contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

(7)

Art. 13 - Pagamento fatture

Il pagamento della fattura verrà effettuato nei termini previsti dalla normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo.

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura, derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’importo posto a base d’asta, avverrà in unica soluzione, previa presentazione alla stazione appaltante di regolare fattura e previa verifica circa la regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d’oneri.

Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato alla commessa del fornitore nel rispetto degli ob - blighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, che le parti si impegnano a ri- spettare a pena di nullità del contratto di appalto.

La fattura emessa dal fornitore dovrà riportare il codice identificativo della gara. Il pagamento avverrà pre - via verifica della regolarità contributiva e fiscale in capo al fornitore

Art. 14 – Foro competente

Per quanto non specificato nel presente capitolato speciale, restano valide le condizioni espresse nel disciplinare di gara. Sono valide, in quanto applicabili, le norme del C.C. e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate. Il Foro competente è quello di Sassari.

Riferimenti

Documenti correlati

445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le

La presente assicurazione Infortuni é prestata a favore degli alunni, del Personale Scolastico in servizio e di ogni Operatore autorizzato dall'Istituzione Scolastica, dei Genitori

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente ed accompagnata da un documento di identità - in corso di validità - del dichiarante stesso

Gli Operatori Economici partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno essere autodichiarati dal

• nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria: il possesso dei requisiti di ordine generale e l’insussistenza delle cause di esclusione

In particolare, per partecipare alla presente indagine, l’Impresa abilitata al portale dovrà, entro il termine fissato per la presentazione delle Istanze di partecipazione,

Poste si riserva di procedere all’apertura delle dichiarazioni dei familiari conviventi solo in capo al concorrente risultato primo in graduatoria ed eventualmente

OGGETTO: ESTENSIONE FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO, IN REGIME DI SERVICE, PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA NELLE FECI OCCORRENTE AL LABORATORIO