Eventuale causa d'incompatibilità.
(Risposta a quesito del 10 maggio 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 maggio 2017, ha adottato la seguente delibera:
"- vista la nota in data 26 gennaio 2017 del Ministero della giustizia con la quale si trasmette un quesito posto dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di … circa un’eventuale causa d’incompatibilità riguardante il dott. …, esperto del Tribunale di sorveglianza di …, atteso che il medesimo ha fatto presente di “essere stato incaricato come consulente di parte in due procedimenti penali avanti al Tribunale di … (n. 111/14/0006 e n. 11792/13/19), in data antecedente la domanda inoltrata per la candidatura ad esperto del Tribunale di Sorveglianza e di avere anche impegni di consulenza in sede civilistica”;
- vista la circolare prot. n. CSM P-19453/2015 del 26 ottobre 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019, e in particolare l’articolo 7, concernente le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di esperto di sorveglianza, il quale al comma 3 stabilisce che: “Salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull’indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.
L’esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l’esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell’ incarico.”;
- rilevato che il dott. … mediante la sottoscrizione del Mod. C-Sorv., allegato a pena d’inammissibilità alla domanda di nomina di esperto di sorveglianza ha, tra l’altro, assunto l’impegno “ad astenersi dallo svolgere l’attività di consulente tecnico d’ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza”, con il conseguente ovvio obbligo di non assumere tali incarichi nel corso del periodo in cui si svolge la funzione di esperto di sorveglianza e, se già ricoperti, a rinunziarvi prima di assumere le funzioni onorarie;
- ritenuto che l’incompatibilità ex art. 7, comma 3 della citata circolare consiliare, se non venisse rimossa, configurerebbe una causa di decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera c), della stessa circolare il quale prevede che l’esperto di sorveglianza decade dall’ufficio “se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità”;
- visti gli artt. 8 e 9 della richiamata circolare consiliare prot. n. CSM P-19453/2015 del 26 ottobre 2016;
delibera
di rispondere al Presidente del Tribunale di sorveglianza di … nei termini di cui in motivazione."