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Oggetto: Pratica num. 163/VV/2011. Nota n. 3020 in data 3.5.2011 con la quale il Presidente del Tribunale di

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N. 30

Oggetto: Pratica num. 163/VV/2011. Nota n. 3020 in data 3.5.2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha pone quesiti in ordine alle delibere del CSM in data 7.4.2011, prot n.

P8749 dell'8.4.2011 e prot. n. P. 9022 dell'11.4.2011.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 ottobre 2012, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota n. 3020 in data 3.5.2011, con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha pone quesiti in ordine alle delibere del C.S.M. in data 7.4.2011, prot n. P8749 dell'8.4.2011 e prot. n. P.

9022 dell'11.4.2011;

OSSERVA

Con la nota in oggetto il Presidente del Tribunale di Alpha proponeva tre quesiti, anteponendo ad essi una ricostruzione delle ragioni di fatto sottese alla richiesta.

A seguito di concorso interno dello stesso Presidente del Tribunale di Alpha di cui al decreto n. 123 del 16 ottobre 2009 venivano disposti tramutamenti interni di vari magistrati. Detto decreto veniva una prima volta parzialmente approvato dal CSM con delibera del 24 giugno 2010. In conseguenza di questa prima delibera il Presidente del Tribunale di Alpha emanava il decreto n. 103 del 22 luglio 2010 che era oggetto di una seconda delibera di questo Consiglio del 7 aprile 2011. Con la seconda delibera in particolare il Consiglio Superiore non approvava la destinazione della dott.ssa Prima alla sezione II civile, con l'effetto che il dott. Secondo, in luogo della avvenuta destinazione alla sezione distaccata di Beta, doveva essere assegnato alla sezione II civile, con il ritorno della dott.ssa Prima alla sezione I penale e quindi l'impossibilità della dott.ssa Terza ad accedere a tale posto di risulta.

L'effetto di tale determinazione era evidente: la Presidenza del Tribunale nell'attuare la seconda delibera del CSM doveva assegnare il dottor Secondo alla sezione II civile, la dott.ssa Prima doveva essere confermata al posto originariamente occupato (sezione I penale) e la dott.ssa Terza, magistrato in rimozione ultradecennale, doveva essere assegnata d'ufficio alla sezione distaccata di Beta, posto di risulta, cui era stato assegnato d'ufficio il dott. Secondo.

Peraltro tale determinazione, volta a ricostruire ex post la situazione al momento della definizione del concorso 16 ottobre 2009 (decreto n. 123), a parere del Presidente del Tribunale, non poteva non essere valutata unitamente alle situazioni concorsuali successivamente riscontrabili e che, nel lungo tempo trascorso prima della delibera finale del C.S.M. (il concorso come detto è stato bandito il 18 settembre 2009 e la delibera finale del C.S.M. è del 7 aprile 2011), si erano manifestate.

E' accaduto infatti che con delibera del 4 giugno 2010 la Presidenza del Tribunale ha bandito un concorso interno per ulteriori posti di giudici, che ha determinato il tramutamento di ben 82 magistrati. Tale concorso è stato oggetto di proposta di modifica tabellare di cui al decreto n. 103 del 22 luglio 2010, approvato all'unanimità dal C.S.M. con delibera del 7 aprile 2011, così dando definitivo assetto tabellare alla struttura del Tribunale in dipendenza dei trasferimenti interni disposti. A tale concorso interno hanno partecipato anche le dottoresse Prima e Terza, le quali hanno proposto varie domande e ciò, prudenzialmente, nella prospettiva che, appunto, la loro destinazione tabellare in esito al concorso bandito con decreto n. 107 del 18 settembre 2009 non fosse infine approvata

La Presidente del Tribunale, stante il permanere dell'efficacia del disposto trasferimento delle dottoresse Prima e Terza alle sezioni seconda civile e prima penale in virtù del decreto n. 123/2009, avente immediata esecutività - confermato dalla Presidenza del Tribunale con il decreto n. 96 del 15 luglio 2010 - ha escluso le predette dal secondo concorso, avendo già avuto una nuova recente assegnazione concorsuale, rispettivamente e su domanda alla seconda sezione civile e alla prima sezione penale.

In ragione di ciò la Presidente del Tribunale formulava tre quesiti a questo Consiglio Superiore, a chiarimento delle determinazioni di cui alla delibera del 7 aprile 2011, al fine di evitare incertezze

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applicative che potrebbero portare, peraltro a distanza di alcuni anni, a gravi turbative nell'assetto organizzativo del Tribunale, a causa del trasferimento interno di giudici già da tempo assegnati a posti in esito ai concorsi di cui ai decreti 18 settembre 2009 e 4 giugno 2010, ovvero alla lesione delle legittime aspettative dei magistrati, nella specie Prima e Terza, giacché le loro richieste non sono state considerate nel secondo successivo concorso (la dottoressa Prima aveva proposto domanda per la seconda, quarta, settima, decima sezione civile, la dottoressa Terza per la prima, ottava sezione penale, prima sezione corte d'assise, sezione misure di prevenzione).

In particolare i quesiti proposti sono i seguenti:

A) se la definitiva approvazione, con delibera del C.S.M. del 7 aprile 2011, della proposta tabellare del Presidente del Tribunale di cui al decreto n. 103 del 22 luglio 2010 preclude l'esame delle domande di partecipazione al concorso all'epoca tempestivamente proposte dalle dottoresse Prima e Terza; domande non considerate dal Presidente del Tribunale, poiché provenienti da giudici le cui domande erano state accolte nel precedente concorso definito dalla Presidenza del Tribunale con proposta di modifica tabellare di cui al decreto n. 123/2009, confermato con decreto del 15 luglio 2010, in presenza di una successiva delibera del C.S.M. del 7 aprile 2011 che non ha approvato la destinazione tabellare proposta con tale ultimo decreto;

B) qualora siano da riconsiderarsi le domande all'epoca proposte dalla dottoressa Prima e dalla dottoressa Terza in merito al concorso bandito con decreto del 4 giugno 2010, in caso di prevalenza delle loro richieste rispetto a quelle dei giudici vincitori indicati nel decreto n. 103 del 22 luglio 2010, approvato con delibera CSM del 7 aprile 2011, se ciò comporti l'effetto, a catena, sulle posizioni che così risultino coinvolte, con la rimozione dei giudici già assegnatari dei posti a concorso o di risulta e con loro nuova riassegnazione;

C) se nella determinazione dei posti di risulta o vacanti, da assegnare in esito all'eventuale riconsiderazione dei tramutamenti disposti con i predetti due concorsi in dipendenza dei mutamenti di destinazione delle dottoresse Prima e Terza, la Presidenza del Tribunale deve avere riguardo alla situazione presente al momento dell'emanazione dei due decreti con i quali ha formulato la proposta tabellare - rispettivamente 16 ottobre 2009 per il primo concorso e 22 luglio 2010 per il secondo concorso - ovvero allo stato attuale delle vacanze e delle esigenze dell'ufficio.

Pertanto per quanto riguarda i quesiti sub a) e b) la risposta appare la medesima, ovvero risulta evidente che all'annullamento di un determinato tramutamento concorsuale debbano seguire, a cascata, tutte le posizioni concorsuali interconnesse, anche se relative a tramutamenti successivi. E' evidentemente oggetto di tutela giuridica la posizione di colui che non abbia partecipato ad un concorso successivo perché risultato vincitore di un concorso precedente successivamente annullato. A tale considerazione va però aggiunta quella circa una verifica pregnante in ordine al permanere di un interesse concreto ed attuale al posto in oggetto. E ciò tanto più quando, come nel caso che ha originato il quesito in esame, sono ormai decorsi anni dall'espletamento dei concorsi successivamente annullati. Sarà il Presidente del Tribunale a dover contemperare l'interesse all'efficienza del servizio, e quindi alla conservazione delle posizioni consolidate, e l'interesse dei soggetti lesi, anche a cascata, in ragione dei tramutamenti annullati, operando una valutazione che tenga in particolare conto della sussistenza o meno di un interesse, come detto concreto ed attuale, dei soggetti eventualmente coinvolti.

Quanto al quesito sub c) appare a questo Consiglio evidente la necessità di tenere conto della modalità concorsuali possibili all'epoca in cui il concorso viene espletato. In altre parole all'annullamento di un concorso segue la necessità che lo stesso venga nuovamente espletato e le regole da seguire sono quelle in vigore al momento del secondo concorso. Pertanto ad esempio non sarà possibile disporre dei posti di risulta senza espletare un nuovo concorso perché ciò non è più consentito dal par. 40.3 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Anche quanto al merito la soluzione appare la medesima. Non appare neppure ipotizzabile che il Presidente del Tribunale debba rimettere a concorso posti in ordine ai quali non vi sia più un interesse della pubblica amministrazione (o al limite che siano addirittura soppressi, come potrebbe accadere per le sezioni distaccate a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie). In altre

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parole ciò che deve essere evitato è soltanto il fatto che in lesione degli interessi conseguenti all'annullamento di un concorso un determinato aspirante non venga illegittimamente pretermesso rispetto ad un altro. Non certo viceversa che un determinato aspirante vanti un diritto ad ottenere un posto a concorso anche qualora non sia più interesse della pubblica amministrazione che lo stesso venga coperto.

Tanto premesso,

delibera

- di rispondere ai questi a) e b) nel senso che all'annullamento di un determinato tramutamento concorsuale debbano seguire, a cascata, tutte le posizioni concorsuali interconnesse, anche se relative a tramutamenti successivi, tenendo però in particolare conto dell'esistenza di un concreto ed attuale interesse al posto in oggetto;

- di rispondere al quesito sub c) nel senso che l'espletamento di un concorso successivo ad altro annullato dovrà seguire le regole in vigore al momento del secondo concorso ed allo stesso modo le valutazioni in ordine allo stato delle vacanze e delle esigenze dell'ufficio vanno fatte con riferimento al momento dell'espletamento del secondo concorso."

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