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Oggetto: Pratica num. 1986/FT/2010. Nota in data 18.3.2011 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di

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N. 32

Oggetto: Pratica num. 1986/FT/2010. Nota in data 18.3.2011 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di Alpha pone quesito in ordine al tramutamento interno in caso di potenziale incompatibilità ex art. 19 O.G.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“In data 9.2.2011 questo Consiglio deliberava di non approvare il decreto 9 agosto 2010 del Presidente del Tribunale di Alpha nella parte relativa alle assegnazioni d'ufficio del dott. Primo alla sezione penale e del dott. Secondo alla sezione GIP/GUP, ravvisando in entrambi i casi una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 19 O.G. relativamente ai rispettivi coniugi dei citati magistrati, il primo Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica ed il secondo giudice addetto alla sezione penale presso il medesimo Tribunale.

In seguito a ciò il Presidente del Tribunale di Alpha formulava a questo Consiglio il seguente quesito: “1) se sia possibile, al fine di riesaminare le assegnazioni dei giudici Primo e Secondo in ragione della mancata approvazione, in parte qua, della variazione tabellare urgente del 9 agosto 2010, individuare un posto al settore civile da assegnare al dott. Primo rimuovendo dal medesimo il magistrato che in atto legittimamente lo ricopra (ancorché oltretutto più anziano del predetto ed estraneo alla situazione di incompatibilità); 2) se in alternativa sia possibile assegnare al dott.

Primo uno dei posti disponibili nel settore civile non messo a concorso nel contesto in esame, in tale ipotesi sottraendolo al doveroso concorso e, dunque, disattendendo le legittime eventuali aspirazioni di altri magistrati e creando, comunque, uno squilibrio del settore penale che l'individuazione dei posti a suo tempo messi a concorso aveva tentato di risolvere”.

Con detto quesito il Presidente del Tribunale segnalava pertanto le difficoltà riscontrate nel rimuovere le situazioni di potenziale incompatibilità prospettate, o incidendo sul concorso interno conclusosi con il decreto 9 agosto 2009, così rimuovendo dal settore civile un soggetto appena ivi trasferito, o coprendo i posti al settore civile ancora disponibili, così frustrando le aspettative di trasferimento di eventuali aspiranti ai successivi concorsi e comunque riducendo il numero di addetti al settore penale che il precedente assetto aveva delineato.

OSSERVA

Il tramutamento interno per ipotesi di potenziale incompatibilità è disciplinato dai parr. 51.2 e 50 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti attualmente in vigore.

Qualora sussistano situazioni riconducibili agli artt. 18 e 19 O.G. relative al settore di lavoro del magistrato, spetta al dirigente destinare lo stesso ad altro settore o sezione dell'ufficio mediante applicazione della disciplina dei tramutamenti d'ufficio.

Ne consegue che, senza far luogo ad alcun concorso interno, il magistrato in situazione di potenziale incompatibilità, per il quale non sia ravvisabile una soluzione acconcia di diverso tipo, deve essere trasferito d'ufficio ad altro settore o sezione del medesimo Tribunale. Con tale disciplina assumono rilevanza preponderante le esigenze della pubblica amministrazione rispetto a quelle del singolo magistrato. Pertanto, ove il settore di destinazione si trovi ad essere integralmente coperto, ne discenderà la necessità di trasferire altro giudice, secondo i criteri di cui al par. 50.2 della circolare in esame. Qualora viceversa siano liberi posti nel settore ove il magistrato in situazione di potenziale incompatibilità dovrebbe essere trasferito il Presidente, ai sensi dei parr. 50 e 51 della circolare citata, dovrà provvedere al trasferimento immediato del magistrato interessato.

In caso di sopravvenuto squilibrio fra diversi settori del medesimo ufficio giudiziario, o comunque ove si rendesse vacante un posto che necessita di copertura, sarà infine cura del Presidente del Tribunale provvedere ad indizione del relativo concorso interno.

Tanto premesso il Consiglio

all’unanimità delibera

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di rispondere al quesito nei seguenti termini:

il tramutamento di un magistrato per una ipotesi di potenziale incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

deve avvenire al di fuori della disciplina dei concorsi interni, mediante applicazione dei parr. 50 e 51 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti attualmente in vigore, ovverosia mediante tramutamento d'ufficio. Onde evitare l'eventuale soprannumero di magistrati nel settore di destinazione di quello incompatibile dovrà farsi luogo, se del caso, a trasferimento d'ufficio di altro magistrato, seguendo i criteri di cui al par. 50.2 della circolare citata. Qualora infine il trasferimento d'ufficio del magistrato incompatibile determini la necessità di una immediata copertura del posto lasciato libero il Presidente del Tribunale provvederà ad indire concorso interno per il posto da coprire.”

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