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Oggetto: Pratica num. 415/VV/2012. Nota n. 1125 in data 31.5.2012 del Presidente del Tribunale di

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N. 23

Oggetto: Pratica num. 415/VV/2012. Nota n. 1125 in data 31.5.2012 del Presidente del Tribunale di Alpha avente ad oggetto: Quesito sulla previsione tabellare di udienze di convalida e giudizio direttissimo monocratico in giorni festivi (doppia festività).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 luglio 2012, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota del 31 maggio 2012 il Presidente del Tribunale di Alpha proponeva a questo Consiglio un quesito circa la necessità di prevedere tabellarmente udienze di convalida e giudizio direttissimo nei giorni festivi e per il caso di doppia festività, anche dopo la modifica dell'art. 588 c.p.p..

Segnalava in particolare il dirigente che il D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, convertito nella legge 17 febbraio 2012 n. 9, aveva, tra l'altro, modificato l'art. 558/4 c.p.p. sulla convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo nella parte in cui consentiva al pubblico ministero di presentare l'arrestato al giudice anche quando questi non tiene udienza.

Il testo precedente dell'art. 558/4 c.p.p. infatti così recitava: “Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili”.

Il testo attuale invece risulta il seguente: “Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili”.

A dire del Presidente del Tribunale pertanto l'assenza di una norma specifica sul punto, e la disciplina generale di cui agli artt. 477 c.p.p. e 2 della legge 29 maggio 1949 n. 260 sul divieto di celebrare procedimenti in giornate festive e 20 delle disp. reg. del c.p.p. sulla formazione dei ruoli del dibattimento, avrebbero consentito l'interpretazione secondo cui non era possibile prevedere la celebrazione di udienze di convalida e contestuale giudizio direttissimo nei gironi di doppia festività.

La questione era sorta perché alla sua indicazione alla sezione penale di non procedere alla fissazione delle udienze in tali casi avevano fatto seguito le rimostranze del Procuratore della Repubblica di Alpha e del Procuratore Generale presso la relativa Corte di Appello, nonché un parere contrario del competente Consiglio giudiziario, il quale faceva anche riferimento ad una relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla modifica normativa.

Riferisce il Consiglio giudiziario nel suo parere “pur essendo inevitabili, quantomeno in questa fase, incertezze interpretative (peraltro già segnalate nelle relazioni del Massimario della Suprema Corte menzionate nella citata missiva dei presidenti delle sezioni penali del Tribunale), deve rilevarsi che (come evidenziato proprio dalle predette relazioni del Massimario …) la modifica normativa operata dal D.L. 211/11 sembra rispondere alla chiara intenzione del legislatore di omogeneizzare la disciplina relativa all'ipotesi in cui l'arrestato sia stato posto a disposizione del pubblico ministero, a quella dettata nel secondo comma dell'art. 558 c.p.p. per il caso in cui l'arrestato venga presentato direttamente dalla polizia giudiziaria, nel quale il giudice, se non tiene udienza, è chiamato imperativamente a fissarla entro quarantotto ore dall'arresto. E ciò sia perché appare singolare che la possibilità di presentare immediatamente l'arrestato al Tribunale sia inibita (con conseguente protrazione del periodo di detenzione precautelare fino a novantasei ore, come consentito in caso di richiesta di convalida al GIP) per il solo fatto, del tutto accidentale in rapporto alla circostanza determinante l'arresto, della ricorrenza della doppia festività, sia perché le disposizioni che vietano la celebrazione in giorno festivo delle attività di udienza si riferiscono solo alla fase pubblica del dibattimento e non trovano applicazione in caso di termini ad horas

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correlati al compimento di atti processuali incidenti sullo status libertatis; il che porta a ritenere che, anche in caso di doppia festività, quantomeno il giudizio di convalida possa e debba svolgersi innanzi al Tribunale nei termini di legge. Né - vale notare - in senso contrario può invocarsi il disposto dell'art. 558 comma 6 c.p.p. che, pur configurando il rito speciale come sequenziale alla convalida, non esclude tassativamente la possibilità di un rinvio del dibattimento (espressamente previsto in relazione alla richiesta di termine a difesa avanzata dal difensore e dunque possibile - pare doversi ritenere - anche in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni delle quali si desume il divieto normativo di celebrare l'udienza pubblica in giorno festivo). Segue pertanto, ad avviso del Consiglio, la necessità di provvedere a variazione tabellare urgente volta a prevedere, nel caso di doppia festività, turni di udienza riservati alla celebrazione in tempo utile quantomeno dei giudizi di convalida preliminari all'instaurazione del rito direttissimo monocratico. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera all'unanimità di esprimere parere nei sensi di cui in motivazione.”

Il parere del Consiglio giudiziario va condiviso in toto. Né vale l'argomento della possibilità di adire per la convalida l'ufficio del GIP (ciò che consentirebbe di provvedere sulla convalida e comunque, a norma dell'art. 449/4 c.p.p., di presentare entro 30 giorni l'imputato avanti al giudice monocratico per la direttissima, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini) sia in quanto, come già riferito, ciò determinerebbe una ingiustificata protrazione della detenzione potenziale sino ad un massimo di novantasei ore, sia in quanto da tale soluzione discenderebbe una non consentita disapplicazione della disciplina dell'art. 558/4 c.p.p. che, lo si rammenta ancora una volta, impone al PM di presentare entro quarantotto ore l'arrestato avanti al giudice monocratico (che perciò, ove non tenga udienza, è obbligato a fissarla).

Ne discende che l'organizzazione tabellare dell'ufficio deve prevedere la fissazione dei turni di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p. in almeno una delle due giornate in caso di doppia festività.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito proposto nel senso che l'organizzazione tabellare degli uffici di Tribunale deve prevedere la fissazione dei turni di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p. in almeno una delle due giornate in caso di doppia festività”

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