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GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Si PUBE3LICA TUTTI I GIORNI IVIENO I WESTIVI
Anno 78° Ron
-Venerdi, 25 marzo 1982
-ANNO I Numero 70
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
In Roma, sia presso l'Ammirlistraziorie che a domicilio ed in tuttoil Regito (l'arte leH), L.
All'estero (Paesi dell'Unforie postale) . . . »
In Roma, sia presso 1 Amnittilstraziolle che a doulicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). n
All estero (Paesi dell Uliione postale)
.
Anno Sem. Triui.
108 63 45
240 140 100
72 45 31.50
160 100 TO
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La rinnovazione degli abboriaineriti deve essere claiesta almelio 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indt- cato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pa- gamento del corrispondente importo.
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11 prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufnoiale» (Par·
to I e II complessivamente) 6 fissato in lire 1,35 nel Regno, in lite 3 a!•
l'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufacio Cassa della Li- breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli ab•
bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema tie: versamento dall'importo nei conto corrente postale 1/2640, intestato all'istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del reintivo cor- tificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non
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Le richieste di abbonamenti alla - Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri po·
riodioi.
Per il prezzo degli annunzi de inserire nella
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normeriportate nella testata della parte seconda
TELEFONI-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914 DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI 50-107 - 50-033 - 5" 97
La
«Gazzetta Ufâciale
» e tuttele altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita
presLibreria dello Stato nel Ministero delle Finanze
epresso le più importanti Librerie depo?
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
ERRA TA-CORRIGE
REGIO DECRETO22 febbraio1932,
n. 195.Approvazione
della convenzionestipulata
il 18genna.»
naNel
dispositivo
del decreto Ministeriale 21 marzo 1932,pubbli- ,la com:essiodee ae erc« ocid llaAnon nadFunivrieeLomba
encato nella Gazzetta U//tciale del 23 marzo1932, n. 68,
riguardante
la Valcava. . . .
Pag.
1412concentrazione nella costituenda «
Compagnia
adriatica di navi-gazione» delle società di
navigazione
« San Marco », aPuglia
» REGIODECRETO
18 febbraio1932,
n. 196.ed altre, devono
aggiungersi
dopo leparole
« Saim(Società
ano Erezione in ente morale dell'« Istituto di studi etruschi», nima industriemarittime)
con sede in Roma », le altreparole:
con sede in Firenze . . . . . . . . . . . . .Pag.
1412« Nautica » e « Costiera » con sede in Fiume e».
DECRETO
MINISTERIALE 15 marzo 1932.Nomina di un membro
supplente
dellaDeputazione
dellaSOMM A 19. I O
Borsa valori di Torino . . . .Pag.
1413LEGGI
EDECRETI DECRETO
MINISTERIALE 18 marzo 1932.Autorizzazione alla
Compagnia
anonima di assicurazioni di 1982 Torino diinclude're
nel suoportafoglio
diretto lepolizze
cedutelo dalla Società «Dordrecht» . . . . . . . . . .Pag.
1413REGIO DECRETO 4 febbraio
1932,
n. 192.Trasferimento delle
patenti
di vettore . . . .Pag.
1410 DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1932.Autorizzazione alla Cassa di
risparmio
di Firenze a prose.guire
l'esercizio di unapropria agenzia
locale . . .Pag.
1413 REGIODEORETO-LEGGE
18 febbraio1932,
n. 193•D¾CRETI
PREFETTIZI:Approvazione
dell'Accordocommerciale provvisorio
italo-bra•Itiduzione
dicognomi
nella forma italiana . . .Pag.
1413 siliano del 28 novembre 1931 . . .Pag.
1410DISPOSIZIONI ti COMUNICATI REGIO DECRETO 22 febbraio
1932,
n. 194.Approvazione
detta convenzioneaggiuntiva
con la Società lilinistero de!!e finanze:Telefoni Italia Medio Orientale
riguardante
la cessione in uso Mediadei
cambi e delle rendite . . . . . . .Pag.
1422 di altri circuiti telefonici in cavo . .Pag.
1411 . Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . .Pag.
14231410
.25-m-1932 (X)
-GAZZETTA UFFICI
ALEDEL ItEGNO D'ITALIA
N.70
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO
4 febbraio1932,
n. 192.Trasferinsento
dellepatenti
di vettore.VITTORIO EMANUELE III
PlšR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONIC RE
D'ITALIA
Visto l'art. 4
del
R.decreto-legge
28aprile 1927,
n.628;
Visti
lalegge sull'emigrazione (testo unico)
13novertibre 1919,
n.2205, il relativo regolamento
e il R. decreto 16mag-
gio 1912,
n.556;
Ritenuta specialmente la necessità di agevolare
alcuneconcentrazioni di aziende marittime
dichiarate dipubblico
interesse
asensi
del R.decreto-legge
13febbraio 1930,
n.37;
Sulla proposta del
Nostro MinistroSegretario
diStato
per gli affari esteri, di
concerto col NostroMinistro Segre-
tario di
Statoper le finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1.
Qualora,
inseguito
a fusione oconcentramento, dichiarati di pubblico interesse,
dipiù compagnie di navigazione
conpatente
di vettore ovvero acessione
osostituzione
di unaCompagnia
con talepatente ad altra Compagnia,
le navi cheformano obietto della patente passino dalla Società cessante
inproprietà
odisponibilità
diquella
nuovamentecostituita,
la patente potrà
esserevoltata
a favore diquesta,
anercè an-notazione
atergo
dellapatente stessa,
conmenzionedell'atto
da
cui
risulti che iltrapasso
è divenutodefinitivo.
Art.
2.
Per
Pesercizio della facoltà
di cuial precedente articolo
occorre:
1° che si tratti delle stesse navi e
linee;
26 che il servizio
sia regolarmente continuato dalla
nuo- vaazienda
senzainterruzioni;
3° che i
rappresentanti della SocietA
cessante consenta- nonelle forme di legge
ache la cauzione da questa prestata stia
agarantire,
per tutto iltempo
cui lanuovaazienda
eser-citerà
iltrasporto degli emigranti, gli obblighi tutti
cbe ilnuovo vettore
potesse
comunque incontrare indipendenza
delle
leggi
sullaemigrazione.
Dentro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
del pre- sente decreto dovrà iniziarsi laregolare procedura
di pur-gazione
esvincolo della
cauzione perquanto riguarda
l'eser-cizio cessato, compiuta
laquale potrà
essereritirata dagli
aventi diritto
l'eccedenzaqualora
a sensi•dell'art. 204
re-golamento
1Gmaggio.1912,
n.556,
vengaridotta
la cauzione definitiva risultante dal cumulo dellecauzioni
delle Società cessanti.Art. 3.
Entro sei mesia datare dalla entrata in
vigore
delpresente decreto gli
enti di nuova costituzione dovrannopartecipare
al
Ministero degli
esteriquali
deiprocuratori
e rappresen-tanti
di vettore delle Società cessate do.vranno intendersi confermati nel mandato odincarico.
Intali
casi non sarà necessarioripetere
la istruttoria di cuiagli
articoli 58 e 59 del R. decreto 10Inglio 1901,
n.375,
e l'autorizzazionepotrà
essere data mercè
semplice
annotazione sulpreesistente
cer-tificato di assenso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
edei de-
creti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
os-servarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma, addì
4febbraio
1932 - Anno XVITTORIO EMANUELE.
GRANDI
--- MOSCONI.Visto, il Guardasigillf: Rocco.
Registrato
alla Corte dei conti, addi 17 marzo 1932 - Anno X Atti del Governo,regtstro
318,foglio
79. -- MANCINI.REGIO DECRETO-LEGGE
18febbraio1932,
n. 193.Approvazione
dell'Accordo commercialeprovvisorio
italo-bra-siliano del 28 novembre 1931.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli
5 e10 dello
Statutofondamentale del Regno;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta
la necessità urgente
ed assoluta di dare appro-vazione all'Accordo commerciale prov,visorio italo-brasiliano
del
28
novembre1931;
Udito
ilConsiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper gli affari esteri, di
concerto con iNostri Ministri Segre-
tari di Stato
per le
finanze e per lecorporazioni;
Abbiamo
decretato
edecretiamo:
Art. 1.
Piena
edintera esecuzione
è dataall'Accordo commercia-
leprovvisorio italo-brasiliano, stipulato
aRio de Janeiro
il 28novembre 1931.
Art. 2.
Il
presente decreto,
chesarà presentato al
Parlamento Na- zionale per la suaconversione
inlegge, entrerà
invigore
al-le condizioni e nei
termini previsti
dall'art. 2dell'Accordo
di cuiall'articolo precedente.
Il
Ministro proponente
èautorizzato alla presentazione
del
relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito
delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale
delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
dios-servarlo e di
farlo
osservare.Dato a
Roma,
addì 18febbraio
1932 - Anno XVITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI - ÜRANDI --- MOSCONI --- BorTA1.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addt 9 marzo 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 318, foglio 43. - MANCINL
Le Gouvernement Italien et le Gouvernement
Brésilien,
désirant favoriser les relations
économiques
entre les deux paysjusqu'à
lastipulation
d'un traité de commercequ'ils
s'engagent
à conclure leplus
tôtpossible
et parlequel
ces25 ilt- 1932
(X)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL
ItEGNUIPITALIA
N. 701411
relations soient arrêtées d'une manière complète
etdéfini- tive,
sont convenusde régler pendant
cetemps
lamatière
deséchanges réciproques
enconformité
desdispositions
sui- vantes:IArt. 1er.
Les Hautes
Parties
contractantesconviennent de s'accor-
derréciproquement
letraitement inconditionnel
etillimité
de lanation la plus favorisée pour
tout cequi
concerne lesdroits de douane et tous
droits accessoires,
le modede perception
desdroits ainsi
que pourles règles, formalités
etcharges auxquelles
lesopérations
dedédouanement
pour- raient ètresoumises.
En
conséquence,
lesproduits
naturels oufabriqués ori- ginaires
dechacune des Hautes Parties
contractantes ne se-ront en aucun cas
assujettis,
sousles rapports susvisés,
àdes
droits,
taxes oucharges
autres ouplus élevés
ni à desrègles
etformalités
autres ouplus
onéreuses que ceux aux-quels
sont ou serontassujettis
lesproduits
de même natureoriginaires
de tout autre paysétranger.
De même les
produits
naturels oufabriqués exportés
duterritoire de chacune des Hautes Parties contractantes à de-
stination
duterritoire
del'autre
Partie ne seront en aucun casassujettis,
sous le mêmesrapports,
àdes droits,
taxesou
charges
autres ouplus élevés
ni à desrègles
etformalités plus onéreuses
que ceuxauxquels
sont ou serontassujettis
les mêmes·
produits
destinés auterritoire
de tout autre paysétranger.
Tous les
avantages, faveurs, privilèges
etimmunités qui
ont été ou seront accordés à
l'avenir
parl'une
desdeux
HautesParties
contractantesdans la matière susdite
auxproduits
naturels oufabriqués originaires
d'un autrepays étranger
oudestinés
auterritoire d'un
autrepays étranger
seront
appliqués immédiatement
et sanscompensation
auxproduits
de même natureoriginaires
del'autre partie
con-tractante ou destinés au territoire de cette
partie.
Sont
exceptées toutefois des engagements
formulés aupré-
sent
article
lës faveursactuelleanent
accordées ouqui
pour- raient êtreaccordées ultérieurement
auxEtats limitrophes
pour faciliter le
trafic frontière ainsi que celles résultant
d'une uniondouanière.
Art.
2.Le
présent
accordqui remplacera
à tousles effets Pac-
cordprovisoire italo-brésilien du
5 Juillet 1900 sera ratifié et lesratifications
en serontéchangeés
àRio de Janeiro
leplus
tôtpossible.
Il pourra toutefois entrer en
vigueur
dans unplus
bref délai à titreprovisoire
paréchange
de notes.En foi de
quoi le délégné
du GouvernementItalien,
Che- valier de Grand Croix VittorioCerruti,
Ambassadeur Extra- ordinaire etPlénipotentiaire auprès
duGouvernement
Bré-silien,
et ledé!ógué
duGouvernement Brésilien,
DocteurAfranio De Mello
Franco, Ministre
desAffaires Etrangè-
res, ont
signé
leprésent
accord et Pont muni de leurssceaux.
Fait à
Rio
deJaneiro,
en doubleexemplaire,
le 28 dumois de Novembre mil neuf cent trente et un.
V. CenanTI
A. DE MELLO FRANCO
Visto,
d'ordine di Sua Maestà il Re:II Ministro per
gli affari
esteri:GRANDI.
REGIO DECRETO
22febbraio 1932,
n. 194.Approvazione
della convenzioneaggiuntiva
con laSocietå
Telefoni Italia Medio Orientale
riguardante
la cessione in uso di altri circuititelefonici
in cavo.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONBRE D'ITALIA
Visto
il R. decreto n. 507 del 23aprile 1925, approvante la convenzione
con laSocietà Telefoni Italia Medio Orientale
per la concessione delservizio telefonico
ad usopubblico
nella
3°zona;Visti il R.
decreto
8febbraio 1923,
n.399,
esuccessive modificazioni,
e iRegi decreti-legge
5aprile 1925,
n.431.,
e3
gennaio 1926,
n.36, convertiti rispettivamente nelle leggi
21 marzo
1926,
n.597,
e 24maggio 1926,
n.898;
Visto il R. decreto 31
maggio 1928,
n.1299, approvante
laconvenzione
aggiuntiva
24maggio
1928 con lapredetta So-
cietà
concessionaria;
Visto
il parere delConsiglio di amministrazione per le poste
e itelegrafi
emesso nelle adunanze 25giugno 1931
e13 novembre
1931;
Sulla proposta-
del NostroMinistro Segretario di Stato
per le
comunicazioni, di
concertocol Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Ë approvata
e resaesecutoria
la convenzioneaggiuntiva stipulata
il 12febbraio 1932-X,
fra i Ministeridelle
comu-nicazioni
edelle finanze
da unaparte
ela Società Telefoni Italia Medio Orientale dall'altra,
eriguardante
lacessione
in uso di
altri circuiti telefonici
in cavo.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
siainserto
nellaraccolta ufliciale delle leggi
edei
decreti
del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e
di
farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 22 febbraio 1932 - Anno XVITTORIO EMANUELE.
CIANO -- MOSCONI.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Registrato alla COTie dei conti, addt 15 marzo 1932 - Anno X Atti del Governo,
registro
318,foglio
69. - MANCINI.Repertorio
n. 265.IN
NOME
DI S. M.VITTORIO EMANUELE
III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONBRE D'ITALIA
L'anno
1932.X
E.F.,
ilgiorno
12 di febbraio inRoma, nella
sededella Direzione generale delle poste
e deitelegrafi
in
via
delSeminario,
innanzi a mecav. uff. dott. Mario San-tini, funzionario delegato
allastipulazione degli
atti in for-ma
pubblica amministrativa
per l'Azienda di Stato per iser- vizitelefonici,
ed alla presenzadei signori:
comm.ing.
Ro-mualdo
Regnoni, direttore,
e comm.dott. Giuseppe Capanna, segretario generale,
nellapredetta Azienda;
Sono comparsi:
da una
parte: Pammiraglio
gr. uff.prof. Giuseppe
Pes-sion, direttore generale
delleposte
e deitelegrafi,
in rappre- sentanza delMinistero
dellecomunicazioni,
e ilsig.
gr. uff.dott.
Nicola
Muratore fuDionisio,
capodivisione,
in rap-presentanza
delMinistero
dellefinanze;
1412 25-tu--1932 (X) GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO IrlTALIA N. 70dall'altra
parte:
ilsig. dott.
MarioFano,
direttore gene-rale della Società Telefoni Italia Medio Orientale,
in rappre- sentanzadella Società medesima.
Le dette parti, della cui
vesteecapacità
mi sonoaccertato,
hanno convenuto e
stipulato quanto appresso:
Art. 1.
In
aggiunta
aicircuiti telefonici
in cavo che laSocietà Telefoni Italia
MedioOrientale
si è assuntaPobbligo di prendere
inaffitto
in base allaconvenzione aggiuntiva
24maggio 1928.VI,
n.58 di
rep.,registrata
aRoma, atti pub- blici,
il 25giugno 1928,
al n.5780, volume 458, gratis,
laSocietà
stessa assumel'obbligo di prendere
in aflitto a par-tire
dal 1•luglio 1931-IX
anche unabicopipia
in cavo Bolo-gna-Piacenza
ed unaModena-Reggio,
da utilizzare per ilcollegamento
alla rete nazionale diReggio
Emiliae Fidenza.Art. 2.
Il
canonedi
uso edi manutenzione delle suddette bicop- pie
viene fissato nella misura annua di L. 600 perchilometro bicoppia
epertanto,
essendo lalunghezza della bicoppia
Bo-logna-Piacenza (diramazione
cavettoraccordo)
di km.169,100
(centosessantanove
e metricento)
e diquella Modena-Reggio (diramazione
cavettiraccordo)
di km.27,450 (ventisette
emetri quattrocentocinquanta),
il canone che dovrà esserecorrisposto dalla Societh
T.I.M.O.all'Azienda
di Stato per iservizi
telefoniciviene stabilito
in L.117.930 (cento- diciassettemila novecentotrenta).
Detto canone dovrà essere
corrisposto
inquattro
rate tri-mestrali anticipate
di L.29.482,50
ciascuna apartire
dal1•
luglio
1931-IX.Art.
3.
Inoltre la
Società,
apartire dalle
daterisultanti
dal se-guente prospetto,
siobbliga
aprendere
inafBtto,
a richiestadelPAmministrazione,
iseguenti
altri circuiti in cavo:Circuiti Dopo il 1 -7-1938 Dopoil 1 -7-1986
Bolögna-Reggio
. . . . 1(uno)
. . . 2(due) Modena-Reggio
. . . . 1(uno)
. . . 2(due) Reggio-Parma
. . . . 1(uno)
. . . 2(due)
Parma-Fidenza . . . . 1
(uno)
. . . 2(due)
Fidenza-Piacenza . . . 1
(uno)
. . . 2(due)
Il canone
di
uso e dimanutenzione
dei suddetti circuiti viene stabilito nella misura di L. 200 perogni
chilometrodi ciascun circuito.
Art. 4.
Tutte le spese relative alla
posa
deicavetti di raccordo
al cavo nazionaledegli
utlicitelefonici
interurbanisociali di Reggio
Emilia e di Fidenza saranno sostenute dalla So-cietà T.I.M.O.,
a cui carico saranno pure tutte le spese ne-cessarie
per lagiunzione
deicavetti stessi
alcavonazionale.
Art. 5.
L'affitto delle
bicoppie Bologna-Piacenza
eModena-Reg- gio,
nonchè dei circuiti di cui all'art.3,
viene accordato allaSocietà
T.I.M.O. pertutta
la durata dellaconcessione.
Ë
però
in facoltàdell'Amministrazione
di richiedere larestituzione
dellebicoppie
e dei circuiti di cuitrattasi,
dan-do
alla Società
unpreavviso
di un anno.***
Di
quest'atto
ha dato lettura alleparti contraenti,
pre- senti itestimoni,
a chiara edintelligibile
voce; e, ricevutaneconferma che esso
corrisponde pienamente
alla lorovolontà,
l'ho fatto con me sottoscrivere da
tutti, gli
intervenuti.Quest'atto,
esente da tassedi bollo
eregistro
ai sensi del- l'art. 8del
R.decreto-legge
5aprile 1925,
n.431,
èscritto
da
persona di mia fiducia
supagine
cinquedi
duefogli
usobollo.
Firmati:
Giuseppe
PessionNicola Muratore
fu
DionisioMario
FanoRomualdo Regnoni Giuseppe Capanna
Mario Santini.
Registrato
a Roma il 18 marzo1932-X,
n.5845,
libro 1•volume
15, gratis.
Il direttore: Perrone.
REGIO
DEORETO
22 febbraio1932,
n. 195.Approvazione
della convenzionestipulata
il 18gennaio
1932per la concessione alla « Società Anonima Funivie
Lombarde
»dell'implanto
e dell'eserciziodella funivia
da Torre del Busi aValcava.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIASentita la Regia commissione
per le funicolari aeree e ter-restri;
Vista
lalegge
23giugno 1927,
n. 1110 ;Visto
il R.decreto-legge
24novembre 1930,
n.1632;
Udito
il parere delConsiglio
diStato;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla prog>osta dei Nostri Ministri Segretari di
Stato perle
comunicazioni
e per lefinanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo
:Ë
approvata
e resa esecutoria la convenzionestipulata
il18
gennaio
1932 fra idelegati
dei Ministri per le comunica- zioni e per le finanze ed ilrappresentante
della « SocietàAnonima
Funivie Lombarde » per laconcessione
alla mede- simadell'impianto
edell'esercizio della funivia
da Torre deiBusi
a Valcava.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munitodel sigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta uiliciale delle leggi
edei,
decreti del Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 22febbraio
1932 - Anno XVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - CIANO - NOSCONI.
Visto, ti Guardasigilli: Rocco.
Registrato
alla Corte dei conti, addi 22 marzo 1932 - Anno X Atti det Governo,redistro
318,foglio
96. -- MANCINI.REGIO DECRETO 18 febbraio
1932,
n. 196.Erezione in ente
morale
dell'« Istituto di studietruschi
»,con sede in Firenze.
N. 196. R. decreto 18
febbraio 1932,
colquale,
sulla pro-posta
del Ministro perl'educazione nazionale,
l'« Istituto distudi etruschi
», consede
inFirenze, viene
eretto inente morale e n'è
approvato
10 statuto.Visto, il GuaTdasigilli: Rocco.
Registrato
alla Corte dei conti, addt 22 maTzo 1932 - Anno X25
til- 1932(X)
GAZZETTAUFFICIALE
lŒL REGNU II'ITALIA N. 701413
DEORETO MINISTERIALE 15 marzo 1932. con convenzioni 5 novembre 1926 e 26
novembre 1928, dalla
Nomina di un membro
supplente
dellaDeputazione
dellaCompagnia
anonima diassicurazione sulla vita delfuomo
Borsa valori di Torino• « Dordrecht », con sede in
Dordrecht.
IL
MINISTRO PER
LE FINANZERoma,
addì 18 marzo 1932 - Anno XVisto
ildecreto Ministeriale,
in data 4 febbraio1932,
nu-mero
600,
concernentela costituzione delle Deputazioni delle
Borse valori per il corrente anno;
Vista la
lettera,
indata
18febbraio 1932,
n.2496,
delConsiglio provinciale dell'economia
diTorino,
con laquale,
tra
l'altro,
sipartecipa
l'avvenutodecesso
delsig.
cav. En-rico Gaggini, membro supplente di quella Deputazione di Borsa,
perl'Istituto
diemissione;
Vista la
lettera,
indata
8 marzo1932,
n.17324,
dell'Am-ministrazione centrale
della Bancad'Italia,
con laquale
sipropone, per la
copertura del posto
rimastovacante,
ilcav.
ing. Giuseppe Sclopis;
Decreta
:Il cav.
ing. Giuseppe Sclopis
ènominato
membrosupplen- te,
per il corrente anno,della Deputazione
della Borsavalori di Torino, per
l'Istituto diemissione.
Il
Ministro: BoTrn.
(2434)
DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1932.
Autorizzazione alla Cassa di
risparmio
di Firenze a prose-guire l'esercizio
di unapropria agenzia
locale.IL MINISTRO PER
L'AGRICOLTURA
E LEFORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Veduto il testo unico delle
leggi
sull'ordinamento delle Casse dirisparmio
edei Monti
dipietà
di 16categoria ap.
provato
con R. decreto 25aprile 1929,
n.967;
Sentito
il pareredell'Istituto
diemissione;
Decreta:
Roma,
addì 15 marzo 1932 - Anno X La Cassa dirisparmio
di Firenze è autorizzata a prose-guire
l'esercizio dellapropria agenzia situata
inquella città
Il Ministro: MoscONI. in
piazza della Signoria,
neilocali di quel Consorzio agrario.
(2432)
Ilpresente
decreto saràpubblicato nella
GazzettaUfß-
- etale del
Regno.
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1932.
Roma,
addì 14 marzo 1932 - Anno XAutorizzazione alla
Compagnia
anonima di assicurazioni di iTorino di includere nel suo
portafoglio
diretto lepolizze
cedutele Il Ministro perl'agricoltura
e leforeste
:dalla Società «Dordrecht». ACEnso.
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
Visto il R.
decreto-legge
29aprile 1923,
n.966,
convertitonella
legge
17aprile 1925,
n.4T3,
ilregolamento approvato
con R. decreto 4
gennaio 1925,
n.63,
e loro successive mo-dificazioni, concernenti l'esercizio
delleassicurazioni;
Vista la convenzione in
data
5 novembre 1926 tra la Com-pagnia
anonima diassicurazione sulla
vita dell'uomo « Dor- drecht », con sede inDordrecht,
e la exCompagnia
diassi-
curazione
sullavita
«Augusta
», con sede inTorino,
in basealla
quale
la « Dordrecht » cedeva alP«Augusta
», in rias- sicurazionetotale,
il suoportafoglio italiano;
Considerato che l'«
Augusta
» si è fusa con laCompagnia anonima
di assicurazioni diTorino,
con sede inTorino;
Vista
la convenzione indata
26 novembre1928
tra la«
Dordrecht
» e laCompagnia anonima assicurazioni
di To-rino,
in base allaquale questa
ultima è subentrata in tutti idiritti
egli obblighi derivanti
all'«Augusta
» dalla pre- detta convenzionestipulata
con la « Dordrecht »;Vista la domanda della
Compagnia
anonima di assicura- zioni diTorino,
intesa ad ottenerel'autorizzazione
a com-prendere
nelportafoglio
diretto delproprio bilancio,
a par-tire da
quello
relativoall'esercizio 1931,
lepolizze
ceduteledalla
predetta Società
«Dordrecht
»,provvedendo
alla in-tegrale copertura delle
riservematematiche
afferenti a dettepolizze
;Decreta:
La
Compagnia
auenima diassicurazioni
diTorine,
een sade inTorino,
è autorizzata acomprendere
nelportafoglio
diref to del
proprio bilancio,
apartire
daquello relativo
al-l'eseleizio
1931,
lepolitze cedutele,
inriassicurazione
totaleIl Ministro per le
finanze
:MOSCONI.
(2433)
DECRET1 PREFETTIZI:
Itiduzione
dicognomi
nella forma italiana.N. 50-49 L.
IL
PREFETTO
DELLA
PROVINOIA DI GORIZIA
Veduti il R. decreto 7
aprile 1927,
n.494,
cheestende
atutti i
territori
delle nuoveProvincie
ledisposizioni
conte-nute nel R.
decreto-legge
10gennaio 1936,
n.17, sulla resti-
tuzione in formaitaliana dei cognomi delle famiglie della
Venezia Tridentina
e leistruzioni
contenute nel decreto Mi-nisteriale
5agosto 1926
per laesecuzione
delRegio
decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco
dei cognomi da
restituire in forma ita- lianacompilato
ai sensi dell'art. 1 di detto decretoMini- steriale•
Decreta:
Il
cognome della signora Lenardie ved. Maria fu Giuseppe Fiegl
e fuCaterina
Cumar, nata aGorizia
il 5dicembre
1876e residente a
Gorizia,
èrestituito,
a tuttigli
effetti dilegge,
nella fornia italiana di «
Lenardi
».Uguale restituzione
èdisposta
per iseguenti
suoifami- gliari
:Lenafdie
Pietro fuValentino,
nato a Gorizia il 6 la-glio 1903, figlio.
1414 25-tu-1932 (X)
-GAZZETTA UFF1CIALE
DEL REGNO D'ITALIA N. 70Lenardic Bernardo
fuValentino,
nato aGorizia
il 7gennaio 1906, figlio.
Lenardic'
Augusto
fuValentino,
nato aGorizia
il 23giugno 1908, figlio.
Il presente decreto,
a curadell'autorità
comunale diGorizia,
sarànotificato all'interessata
atermini dell'art.
2del succitato decreto Ministeriale
5agosto
1926ed avrà ogni altra esecuzione secondo le
norme dicui
ai nn. 4 e 5delle istruzioni anzidette.
Gorizia, addì
15ottobre
1931 - Anno IXIl
prefetto:
THONGO.(807)
N. 50-46
L.IL
PREFETTO
DELLA PROVINCIA
DIGORIZIA
Veduti il R. decreto 7
aprile 1927,
n.494,
che estende atutti
iterritori delle
nuoveProvincie
ledisposizioni
conte-note nel R.
decreto-legge
10gennaid 1926,
n.17, sulla resti- tuzione
in formaitaliana dei cognomi delle famiglie della
Venezia Tridentina
e leistruzioni
contenute nel decretoMi- nisteriale
5agosto 1936
per la esecuzionedel Regio decreto- legge anzidetto;
Veduto
l'elenco dei cognomi da restituire
in forma ita-liana compålato
ai sensi dell'art. 1di
detto decretoMini- steriale;
Decreta:
Il cognome
della signora Lenardic ved. Enfeuxia
fuGio-
vanni Brenko e fuMaria Benasie,
nata aPedena
il13 agosto
1882 e residente a
Gorizia,
èrestituito,
a tuttigli
effetti dilegge,
nella forma italiana di « Lenardi ».Uguale restituzione
èdisposta
per iseguenti
suoifami- gliari
:Lenardic Stefania
fuGiuseppe,
nata a VillaRovigno l'11 luglio 1914, figlia.
Il
presente decreto,
a curadell'autorità comunale
diGorizia,
sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2del
succitato decretoMinisteriale
5agosto
192ô ed avràogni
altraesecuzione
secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5delle
istruzionianzidette.
Gorizia,
addì 15ottobre 1931
- AnnoIX
Il
prefetto
: TIExco.(808)
N. 50-47 L.
IL
PREFETTO
DELLA
PROVINCIA DI GORIZIA
Veduti
ilR. decreto
7aprile 1927,
n.494, che estende
atutti
i territoridelle
nuoveProvincie
ledisposizioni conte-
nute nel R.
decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17, sulla resti-
tuzione in formaitaliana dei cognomi delle famiglie della Venezia
Tridentina e leistruzioni
contenute neldecreto Mi- nisteriale
5agosto
1926 per laesecuzione del Regio
decreto-legge antidetto;
Veduto
l'elenco dei cognomi da restituire
in for::a its-liana compålato ai sensi dell'art.
1di detto decreto Mini- steriale;
Decreta:
Il cognome del
sig.
LenardieGiovanni
diGiovanni
e diKarara
Caterina,
nato aGorizia
il 28dicembre
1890 eresi-
dente
aGorizia,
èrestituito,
atutti gli effetti di legge, nella
forma italiana di
«Lenardi
».Il
presente decreto,
a curadell'autorità comunale
diGorizia,
sarà notificatoall'interessato
atermini dell'art.
2 delsuccitato
decretoMinisteriale
5agosto
1926 ed.avrà
ogni
altraesecuzione secondo
le normedi cui
ai an. 4 e idelle istruzioni anzidette.
Gorizia,
addì 15 ottobre 1931 - Anno IXIl
prefettO
: NNGO.(809)
N. 50-48 N.
IL
PREFETTO
DELLA PROVINOIA DI GORIZIA
Veduti
il R. decreto 7aprile 1927, n..494,
cheestende
atutti i territori
delle
nuoveProvincie le disposizioni
conte-nute nel R.
decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17,
sullaresti·
tuzione in forma
italiana dei cognomi
dellefamiglie della Venezia Tridentina
ele istruzioni
contenute nel decretoMi-
nisteriale 5agosto 1926
per laesecuzione
delRegio
decreto-legge anzidetto;
Veduto
l'elenco
deicognomi da restituire
in forma ita- lianacompilato
aisensi dell'art.
1 di detto decretoMini- steriale;
Decreta:
Il cognome del
sig.
LenardicLuigi di Giuseppe
e diCabaj Maria,
nato a S.Martino
diQuisca
il 25maggio
1897 eresi-
dente
aGorizia,
èrestituito,
atutti gli effetti di legge, nella
forma italiana di «
Lenardi
».Uguale
restituzione èdisposta
per iseguenti
suoifami- gliari:
Lenardic Carolina
diGiuseppe Cernigoi,
nata a S. Lo-renzo di Nebola il 5
aprile 1899, moglie.
Lenardic Luigi,
nato aGorizia
il 13 ottobre1924,
6-glio.
Lenardic Maria,
nata aGorizia
il 9agoto 1928,
fi-glia.
Il
presente decreto,
a curadell'autorità comunale
di Gorizia sarà notificatoall'interessato
atermini
dell'art. 2 delsuc'citato
decretoMinisteriale
5agosto
1926 ed avraogni altra esecuzione secondo
le norme dicui
ai nn. 4 e 5delle istruzioni anzidette.
Gorizia,
addì 15 ottobre 1931 - Anno IXIl
prefetto
: TIENGO.(810)
N.
50-53
L.IL
PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Veduti
il R. decreto 7aprile 1927,
n.494,
cheestende
atutti
i territori delle
nuoveProvincie le disposizioni
conte.nute
nel
R.decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17,
sullaresti-
tuzione
in formaitaliana dei cognomi delle famiglie della
Venezia Tridentina
e leistruzioni
contenute nel decreto 41i-nisteriale
5agosto 1926
perla esecuzione del Regio
decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei
cognomi da restituire
in forma ita- lianacompilato
aisensi dell'art.
1 di detto decretoMini-
steriale;
25 tit-1932
(X)
- GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA - N.70 1415
Decreta
:Il
cognome del sig.
LorenentiAntonio
fuAntonio
edella
fu
Batistic Caterina,
nato a Gorizia il 23maggio 1872
eresidente
aGorizia,
èrestituito,
atutti gli effetti di legge,
nella
formaitaliana di
«Lorenzutti
».Uguale
restituzione èdisposta
per iseguenti suoi
fami-gliari:
Lorencuti
Giuseppina
fuGiacomo Cerne,
nata aGo-
rizia il 1° marzo
1871, moglie;
Lorencuti Roberto,
nato aGorizia il
23settembre 1905, figlio.
Il
presente decreto,
a curadell'autorità
comunale diGorizia,
sarà notificatoall'interessato
a terminidell'art.
2del succitato
decretoMinisteriale
5agosto
1926 ed avràogni
altraesecuzione secondo le
norme di cui ai nn. 4 e 5 delleistruzioni anzidette.
Gorizia,
addì 15 ottobre1931
-Anno
IXIl prefetto
: TIENGO.(611)
N. 50¾ M.
IL PREFETTO
DELLA
PROVINCIA DI GORIZIA
Veduti
il R. decreto 7aprile 1927,
n.494, che
estende atutti
i territori delle
nuoveProvincie
ledisposizioni
conte-nute
nel
R.decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17,
sullaresti-
tuzione
in formaitaliana
deicognomi delle famiglie
dellaVenezia
Tridentina
e leistruzioni
contenute neldecreto
Mi- nisteriale 5agosto 1926
per laesecuzione del Regio
decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi
darestituire
in forma ita-liana compilato
ai sensidell'art.
1 didetto decreto
Mini-steriale;
Decreta:
Il cognome del
sig.
Lorencuti Antonio di Antonio e di CerneGiuseppina,
nato aGorizia
il 3settembre
1896 eresidente a
Gorizia,
èrestituito,
a tuttigli effetti di legge,
nella forma
italiana
di «Lorenzutti
».Uguale restituzione
èdisposta
per iseguenti
suoi fami-gliari:
Lorencuti Rosina di
Luigi Mavric,
nata aGorizia
il10 marzo
1900, moglie;
Lorencuti
Antonio,
nato aGorizia
il 29dicembre 1923, figlio;
Lorencuti
Giuliano,
nato aGorizia
il 10gennaio 1926, figlio.
Il
presente decreto,
a curadell'autorità
comunale diGorizia,
sarànotificato all'interessato
atermini dell'art.
2 delsuccitato
decretoMinisteriale
5agosto 1926
ed avràegni
altraesecuzione secondo le
normedicui
ainn. A e 5delle
istruzionianzidette.
Gornia, addì
15 ottobre1931
-Anno
IXIl
prefetto
: TIENGO.4812)
N. 50 300 M.
IL
PREFETTO
DELLA
FROVINCIA DI
GORIZIAVeduti il R.
decreto
7aprile 1927,
n.494,
che estende atutti
iterritori delle
nuoveProvincie le disposizioni
conte-nute nel R.
decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17, sulla resti- tuzione in
formaitaliana dei cognomi delle famiglie della
Venezia
Tridentina
e leistruzioni
contenutenel decreto Mi- nisteriale
5agosto 1926
per laesecuzione del Regio decreto- legge anzidetto;
Veduto l'elenco
deicognomi da restituire
in forma,
ita- liana compilato
ai sensidell'art.
1 di dettodecreto Mini·
steriale;
Decreta:
Il cognome della signora Muzulin ved. Maria fu Francesco Bizai
edella
fuStiligoi Anna,
nata a Medana(Castel Dobra)
il
30maggio
1877 e residente a Medana(Castel Dobra),
òrestituito,
atutti gli effetti
dilegge, nella
formaitaliana
di «
Musulin
».Uguale
restituzione èdisposta
per iseguenti suoi fami- gliari:
Muzulin Giuseppe
fuGiuseppe,
nato aMedana il 20
marzo
1904, figlio.
Il
presente decreto,
a curadell'autorità comunale
diCastel Dobra,
sarà notificato all'interessata atermini del-
l'art. 2del
succitato decretoMinisteriale
5agosto 1926 ed
avrà
ogni
altraesecuzione
secondo lenormedi cui ai
nn. Ae 5
delle istruzioni anzidette.
Gorizia,
addì 18 ottobre 1931 - Anno IXIl
prefetto
: TIENGO.(813)
N.
50-299
M.IL
PREFETTO
DELLA
PROVINCIA DI GORIZIA
Veduti
il R. decreto 7aprile 1927,
n.494,
cheestende
atutti i
territori delle
nuoveProvincie le disposizioni conte-
nute
nel R. decreto-legge
10gennaio 1926,
n.17, sulla resti- tuzione in
forma italiana deicognomi
dellefamiglie della
Venezia
Tridentina
e leistruzioni
contenute nel decreto Mi-nisteriale
5agosto
1926 perla esecuzione
delRegio decreto- legge anzidetto;
Veduto l'elenco
deicognomi da restituire
in formaita-
lianacompilato
ai sensidell'art.
1 di dettodecreto Mini- steriale;
Decreta:
Il
cognome della signora Muzulin ved. Maria
fuValentino Angeli
edella
fu KorincicMaria,
nata aCaporetto
11 9marzo 1862 e
residente
aCastel Dobra,
èrestituito,
atutti gli effetti di legge, nella
formaitaliana di
«Musulin
».Il
presente decreto,
a curadell'autorità comunale
di CastelDobra,
sarà notificato all'interessata atermini del-
l'art. 2del succitato
decretoMinisteriale
5agosto 1926
edavrà
ogni
altraesecuzione secondo
le norme dicui
ainn. Ae 5
delle istruzioni anzidette.
Gorizia, addì
8 ottobre 1931 - AnnoIX
ll
prejetto: TIzNoo.,
(814
N.
50-268
M.IL
PREFETTO
DELTA PROVINCIA
DIGORIZIA
Veduti
il R. decreto 7aprile 1927,
n.494,
cheestende
atutti
iterritori delle
nuoveProvincie
ledisposizioni
contenute