• Non ci sono risultati.

La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata investita dall’Assemblea plenaria - ai sensi dell’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata investita dall’Assemblea plenaria - ai sensi dell’art"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Nuovo testo dell'art. 13 del D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(Risoluzione del 19 luglio 2001)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 luglio 2001, ha adottato la seguente risoluzione:

«1. Il compito assegnato alla Sesta Commissione dall’Assemblea plenaria. La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata investita dall’Assemblea plenaria - ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Interno del Consiglio - del compito di esaminare il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del governo”, al fine di valutare i profili di tale nuova normativa eventualmente incidenti sulle competenze e prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura e di formulare una proposta di deliberazione in ordine alle competenze consiliari in tema di conferimento degli incarichi di diretta collaborazione con componenti del governo.

2. Sul testo vigente dell’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.

Il Consiglio ha esaminato il testo del vigente art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, osservando al riguardo quanto segue:

a) l’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 stabilisce che “Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono collocati su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

b) nella norma sopra integralmente richiamata si fa riferimento al “personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” per affermare che anche in relazione ad esso si può disporre il collocamento fuori ruolo in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti;

c) nel personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono ricompresi anche i magistrati ordinari;

d) la “lettera” delle disposizioni sin qui ricordate è tale da far ritenere che l’art. 13 del decreto-legge n. 217/2001 contenga una disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati ad incarichi di diretta collaborazione con membri del governo “derogatoria” rispetto alle norme dell’ordinamento autonomo della magistratura ed in linea di principio idonea a limitare le prerogative del C.S.M. in tema di destinazione dei magistrati ordinari ad incarichi estranei alle loro funzioni;

e) in particolare il citato art. 13 del decreto-legge n. 217/2001, dopo avere esplicitato il suo carattere di norma derogatoria: e1) non prevede - in relazione agli incarichi di diretta collaborazione con membri del Governo - il rispetto di alcun limite numerico dei magistrati ordinari da collocare fuori ruolo;

e2) non prevede espressamente la possibilità che il C.S.M. neghi il collocamento fuori ruolo per ragioni di servizio o per altre considerazioni attinenti alla natura dell’incarico da conferire (ad es.

sotto il profilo della sua compatibilità con lo status di magistrato oppure sotto il profilo della possibile lesione della indipendenza che potrebbe derivarne).

Da quanto sin qui osservato consegue che - in sede di applicazione della nuova normativa - si potrebbe contestare al Consiglio Superiore, da un lato, la possibilità di negare il collocamento fuori ruolo di magistrati in relazione ad incarichi che appaiano in concreto limitativi o lesivi della

(2)

indipendenza o incompatibili con lo status del magistrato, e, dall’altro, la valutazione di gravi ragioni di servizio eventualmente ostative all’accoglimento delle richieste del governo.

Con la conseguenza di una grave limitazione della sfera di competenza regolata dall’art. 105 della Costituzione che al C.S.M. riserva in via esclusiva tutti i principali provvedimenti riguardanti lo status del magistrato ordinario (ivi comprese le assegnazioni).

La circostanza che i rischi rappresentati non si siano sino ad ora verificati (ad es. in occasione del conferimento degli incarichi di gabinetto presso il Ministero della giustizia) non induce a negare l’esistenza del problema istituzionale sollevato.

Esso, infatti, non riguarda le prime limitate applicazioni della nuova normativa (peraltro effettuate in assenza di contrastanti valutazioni da parte del Consiglio Superiore) ma il testo dell’art. 13 del decreto-legge n. 217 , che è destinato a valere per il suo contenuto oggettivo.

Neppure appare decisivo, ai fini che qui interessano, il rilievo, indubbiamente pertinente, che una formula analoga a quella dell’art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001 è già contenuta nell’art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 per la provvista del “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure”.

Al riguardo si rappresenta che le osservazioni di principio svolte con riferimento alle prerogative del Consiglio Superiore investono allo stesso modo la norma dettata dall’art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e valgono pienamente anche in ordine alla procedura di collocamento fuori ruolo in essa delineata (sebbene di minore portata pratica).

La Commissione propone pertanto all’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura:

a) di ribadire la competenza esclusiva e la pienezza di valutazioni proprie del C.S.M. in ordine al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati ad incarichi di diretta collaborazione con componenti del governo;

b) di rappresentare al Ministro della Giustizia - nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - i rilievi e le osservazioni che precedono affinché valuti l’opportunità di sue iniziative (eventualmente anche in sede di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001) idonee ad eliminare i profili di possibile contrasto tra l’attuale testo dell’art. 13 del decreto-legge n.

217 del 2001 ed il quadro di riferimento costituzionale nonché a promuovere la modifica del testo dell’art. 3 della legge 8 marzo 1999 n. 50 nel punto relativo alla procedura per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari;

La trattazione dell’argomento è urgente poiché la norma sugli incarichi di diretta collaborazione con componenti del governo è inserita in un decreto-legge ed un intervento tempestivo del Consiglio Superiore può garantire che vi sia una adeguata valutazione delle specificità proprie della magistratura e delle competenze del suo organo di autogoverno.

3. Sul testo dell’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, come modificato in sede di conversione ad opera della Camera dei deputati.

Ferme le considerazioni che precedono sul testo vigente dell’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, il Consiglio prende atto che la Camera dei deputati ha operato, in sede di conversione, una riscrittura di tale norma nei seguenti termini:

“ ART. 13:

Comma 1 “Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

(3)

Comma 2 “Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento” Comma 3 “Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento”

Comma 4 “All’attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall’art.

39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazione pubbliche” Al riguardo si osserva che la nuova formulazione, ad opera di un ramo del Parlamento, della norma sul collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione con componenti del governo, attenua sensibilmente le preoccupazioni istituzionali espresse con riferimento al testo vigente dell’art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001.

Infatti nel testo approvato dalla Camera dei deputati è esplicitamente prevista la possibilità per il C.S.M. di valutare l’esistenza di “motivate ragioni ostative” all’accoglimento della richiesta di collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita del magistrato; con l’effetto di ripristinare la pienezza di valutazione dell’organo di autogoverno in questa materia, in aderenza al dettato costituzionale.

Inoltre - pur in un contesto di deroga al contingentamento dei collocamenti fuori ruolo – è stato comunque introdotto un limite massimo al superamento del contingente numerico dei magistrati collocabili fuori ruolo o in aspettativa retribuita.

Si riducono, quindi, le perplessità collegate alla prospettiva di un ricorso troppo ampio al collocamento fuori ruolo di magistrati ordinari da destinare ad incarichi di diretta collaborazione con componenti dell’esecutivo.

Comunque, anche in considerazione della fluidità dei lavori parlamentari e della possibilità di ulteriori modifiche in sede di conversione, il Consiglio si limita a prendere atto della nuova formulazione dell’art. 13 del decreto-legge n. 217/2001 adottata in sede di conversione dalla Camera dei deputati.

Per questi motivi, il Consiglio Superiore della Magistratura richiamate le considerazioni che precedono in ordine al testo vigente dell’art. 13 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ribadisce la competenza esclusiva e la pienezza di valutazioni proprie del C. S.M. in ordine al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati ad incarichi di diretta collaborazione con componenti del governo; rappresenta al Ministro della giustizia - nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - i rilievi e le osservazioni esposti nella parte motiva della presente deliberazione affinché valuti l’opportunità di sue iniziative (eventualmente anche in sede di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001) idonee ad eliminare i profili di possibile contrasto tra il testo dell’art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001 ed il quadro di riferimento costituzionale nonché a promuovere la modifica del testo dell’art. 3 della legge 8 marzo 1999 n. 50 nel punto relativo alla procedura per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari».

Riferimenti

Documenti correlati

formazione migliore sugli applicativi sia il cd. training on the job, cioè un’attività formativa svolta da personale qualificato sulla postazione del singolo giudice con il

INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto processuale penale ed esercitazioni giudiziarie in Giurisdizione penale - luogo di svolgimento PADOVA 5.. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO:

INCARICO CONFERITO: PROROGA quale Componente Gruppo di Lavoro incaricato di provvedere alla ricognizione, all'analisi ed all'approfondimento dei temi rilevanti al fine della

ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - ROMA 4.. COMPENSO PREVISTO:

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici, la graduatoria degli aspiranti è formata seguendo

INCARICO CONFERITO: due lezioni di 4 ore ciascuna di Procedura penale sul tema dei problemi attuali di diritto processuale penale dall'osservatorio della Corte di Cassazione - luogo

Tale figura, pur non prevista dal legislatore del 2006, all’esito della riflessione congiunta operata nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico è stata riproposta,

Un’ultima cosa la devo dire, noi, almeno io personalmente, quando penso alla magistratura onoraria non la penso solo con riferimento alle realtà a cui abbiamo fatto cenno poco fa,