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Condizioni Contrattuali e Nota Informativa

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Academic year: 2022

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Condizioni Contrattuali

e Nota Informativa

(2)

ASSICURAZIONE A VITA INTERA

TAR. 152 ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO RIVALUTABILE.

TAR. 158 ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO COSTANTE

TAR. 153

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE

ANNUALMENTE ED A PREMIO UNICO

(3)

SOMMARIO

1. Condizioni Contrattuali

Tariffa 152 a premio annuo rivalutabile e Tariffa 158 a premio annuo costante 3

2. Condizioni Contrattuali

Tariffa 153 a premio unico 6

3. Condizioni Speciali

Tariffa 152 a premio annuo rivalutabile e Tariffa 158 a premio annuo costante 8

4. Condizioni Speciali 12

Tariffa 153 a premio unico

5. Coefficienti di riscatto 13

6. Serie Speciale - Regolamento del fondo 14

7. Nota Informativa Tariffa 152 e Tariffa 158 15

8. Nota Informativa Tariffa 153 18

9. Progetti esplicativi 21

10. Glossario 27

(4)

1. Condizioni contrattuali

Tariffa 152 a premio annuo rivalutabile e Tariffa 158 a premio annuo costante

1.1 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

Gli obblighi di Italiana Assicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione di Italiana Assicurazioni stessa o dagli Agenti autorizzati.

1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO (Incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, del capitale assicurato.

1.3 ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato;

- oppure Italiana Assicurazioni abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto e sempreché sia stata pagata la prima rata di premio.

1.4 CARENZA

Valida solo se espressamente richiamata in polizza Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Italiana Assicurazioni corrisponderà – in luogo del capitale Assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di accessori.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti – espressamente richiamati nel testo della polizza stessa –, l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

Italiana Assicurazioni non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata, pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:

tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;

- infortunio, avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto di accessori.

Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

1.5 FACOLTA’ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni prima della data di decorrenza indicata nella proposta stessa.

Il Contraente, quindi, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate, al netto delle sole spese accessorie indicate nella proposta stessa.

Entro il termine di 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni.

Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Italiana Assicurazioni rimborsa al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio eventualmente corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Italiana Assicurazioni ha il diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

1.6 RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;

- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano:

in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell’assicurazione.

In questi casi, Italiana Assicurazioni paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

(5)

1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Direzione di Italiana Assicurazioni presso il domicilio di quest’ultima. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

1.8 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO:

RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni.

Tuttavia, se risultano versate almeno due annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione (le norme per la determinazione del valore di riduzione sono indicate nelle Condizioni Contrattuali Speciali).

A giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può in nessun caso opporre che Italiana Assicurazioni non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

1.9 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO:

RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, con eventuale dichiarazione di buono stato di salute, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può essere riattivata.

1.10 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come stabilito dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Italiana Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;

- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Italiana Assicurazioni, di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Italiana Assicurazioni o fatte per testamento.

1.11 RISCATTO

Il Contraente, dopo aver pagato almeno due annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e richiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del

valore di riscatto sono indicate nelle Condizioni Speciali). La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

1.12 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti da Italiana Assicurazioni nei limiti del valore di riscatto maturato. Italiana Assicurazioni indica, nell’atto di concessione, le condizioni e il tasso di interesse.

1.13 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

E’ fatto obbligo al Contraente di informare di tali atti Italiana Assicurazioni che ne farà annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

1.14 PAGAMENTI

Per tutti i pagamenti di Italiana Assicurazioni, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Ogni pagamento viene quindi effettuato presso la Sede o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni previo l’invio di:

1. documentazione standard per tutti i pagamenti di Italiana Assicurazioni:

richiesta sottoscritta dal Contraente, in caso di riscatto o prestito, o dai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.

• originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale; in caso di smarrimento autocertificazione di denuncia di smarrimento.

2. elenco della documentazione da inviare tramite Agenzia o direttamente a Italiana Assicurazioni, per ogni specifica operazione:

DECESSO DELL’ASSICURATO

certificato di morte dell’Assicurato, nel quale sia anche indicata la data di nascita;

• relazione del medico curante attestante le cause del decesso redatta su apposito modulo;

• documentazione medica completa (es. cartella clinica) e/o verbale delle autorità in caso di incidente, relativa al decesso;

• copia autentica del testamento, se esistente;

• atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi per somme da liquidare superiori a euro 30.000; per somme inferiori è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dello stesso atto;

• decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione nel caso il Beneficiario sia minorenne o incapace di intendere;

• fotocopia della carta d’identità in vigore e del codice fiscale dei Beneficiari;

indirizzo completo dei Beneficiari.

RISCATTO.

Fotocopia del codice fiscale del Contraente.

PRESTITO

• Documentazione standard.

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Italiana Assicurazioni, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita;

dovranno essere forniti a Italiana Assicurazioni tutti gli elementi utili per tale operazione.

Italiana Assicurazioni mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

(6)

1.15 SMARRIMENTO DELLA POLIZZA

In caso di smarrimento o distruzione della polizza, gli aventi diritto devono darne tempestivamente comunicazione a Italiana Assicurazioni e possono ottenere un duplicato.

1.16 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, dove per consumatore deve intendersi il Contraente e/o Beneficiario.

1.17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

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2. Condizioni contrattuali

Tariffa 153 a premio unico

2.1 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

Gli obblighi di Italiana Assicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione di Italiana Assicurazioni stessa o dagli Agenti autorizzati.

2.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO (Incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, del capitale assicurato.

2.3 ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio in un’unica soluzione, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato;

- oppure Italiana Assicurazioni abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto e sempreché sia stato pagato, in un’unica soluzione, il premio.

2.4 CARENZA

Valida solo se espressamente richiamata in polizza Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, Italiana Assicurazioni corrisponderà – in luogo del capitale Assicurato – una somma pari all’ammontare del premio unico versato, al netto di accessori.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti – espressamente richiamati nel testo della polizza stessa –, l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

Italiana Assicurazioni non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;

- infortunio, avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e sarà corrisposto il premio versato al netto di accessori.

Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

2.5 FACOLTA’ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni prima della data di decorrenza indicata nella proposta stessa.

Il Contraente, quindi, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente già versata, al netto delle sole spese accessorie indicate nella proposta stessa.

Entro il termine di 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni.

Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Italiana Assicurazioni rimborsa al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio eventualmente corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Italiana Assicurazioni ha il diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

2.6 RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;

- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano:

in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.

In questi casi, Italiana Assicurazioni paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

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2.7 PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO

Il Contraente, prima della decorrenza del contratto, deve versare il premio in un’unica soluzione.

2.8 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come stabilito dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Italiana Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;

- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Italiana Assicurazioni, di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Italiana Assicurazioni o fatte per testamento.

2.9 RISCATTO

Il Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dall’emissione del contratto, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e richiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle Condizioni Speciali). La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

2.10 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti da Italiana Assicurazioni nei limiti del valore di riscatto maturato. Italiana Assicurazioni indica, nell’atto di concessione, le condizioni e il tasso di interesse.

2.11 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

E’ fatto obbligo al Contraente di informare di tali atti Italiana Assicurazioni che ne farà annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

2.12 PAGAMENTI

Per tutti i pagamenti di Italiana Assicurazioni, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Ogni pagamento viene quindi effettuato presso la Sede o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni previo l’invio di:

1. documentazione standard per tutti i pagamenti di Italiana Assicurazioni:

• richiesta sottoscritta dal Contraente, in caso di riscatto o prestito, o dai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.

• originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale; in caso di smarrimento autocertificazione di denuncia di smarrimento.

2. elenco della documentazione da inviare tramite Agenzia o direttamente a Italiana Assicurazioni, per ogni specifica operazione:

DECESSO DELL’ASSICURATO

certificato di morte dell’Assicurato, nel quale sia anche indicata la data di nascita;

• relazione del medico curante attestante le cause del decesso redatta su apposito modulo;

• documentazione medica completa (es. cartella clinica) e/o verbale delle autorità in caso di incidente, relativa al decesso;

• copia autentica del testamento, se esistente;

• atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi per somme da liquidare superiori a euro 30.000; per somme inferiori è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dello stesso atto;

• decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione nel caso il Beneficiario sia minorenne o incapace di intendere;

• fotocopia della carta d’identità in vigore e del codice fiscale dei Beneficiari;

indirizzo completo dei Beneficiari.

RISCATTO

Fotocopia del codice fiscale del Contraente.

PRESTITO

• Documentazione standard.

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Italiana Assicurazioni, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita;

dovranno essere forniti a Italiana Assicurazioni tutti gli elementi utili per tale operazione.

Italiana Assicurazioni mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

2.13 SMARRIMENTO DELLA POLIZZA

In caso di smarrimento o distruzione della polizza, gli aventi diritto devono darne tempestivamente comunicazione a Italiana Assicurazioni e possono ottenere un duplicato 2.14 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, dove per consumatore deve intendersi il Contraente e/o Beneficiario.

2.15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

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3. Condizioni Speciali

Tariffa 152 a premio annuo rivalutabile e Tariffa 158 a premio annuo costante

TARIFFA 152

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO RIVALUTABILE 3.1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE E

DEL PREMIO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato ed il premio annuo, in vigore nel periodo annuale precedente, verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella “Clausola di Rivalutazione”.

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del periodo di pagamento dei premi e successivamente.

3.2 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente punto 3.1, verrà pagato al Beneficiario designato immediatamente dopo il decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Il Contraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, pagherà, per il periodo di durata previsto per il pagamento dei premi, il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

3.3 RISCATTO

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

A) Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:

1. Moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti – con eventuali frazioni – sta al numero dei premi annui pattuiti, per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”

preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento;

2. Detraendo dall’ammontare così ottenuto il 50%

dell’ultimo premio annuo netto – interamente o parzialmente versato – ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti con eventuali frazioni sta al numero dei premi annui pattuiti.

Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al punto 2 viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.

B) Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.

3.4 RIDUZIONE

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno due annualità di premio, l’assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto – calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi ai sensi del precedente punto 3.3 – per il coefficiente riportato nella

tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A della “Clausola di Rivalutazione”, ad ogni anniversario della data di decorrenza dell’assicurazione successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto, in vigore al momento della richiesta del riscatto, per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

3.5 RIATTIVAZIONE

L’assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo in relazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene aggiungendo 2,5% alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della “Clausola di Rivalutazione”, all’inizio dell’anno assicurativo alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo quanto disposto dalle Condizioni Contrattuali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

3.6 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza del periodo di pagamento dei premi od in epoca successiva il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

A Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

B Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l’Assicurato sarà in vita;

C Una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

3.7 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Italiana Assicurazioni riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine Italiana Assicurazioni gestirà, secondo quanto previsto

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dal regolamento SERIE SECIALE attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

Italiana Assicurazioni dichiara mensilmente, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del regolamento, per l’aliquota di partecipazione riportata nella tabella sottostante:

Dalla 1a all’8a ricorrenza

annuale

Dalla 9a alla 12a ricorrenza

annuale

Dalla 13a ricorrenza annuale

80% 85% 90%

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dl premio.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Italiana Assicurazioni, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L’aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C. Rivalutazione del premio

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato come definito dal precedente punto B, il premio dovuto all’anniversario, determinato in base all’età ed al capitale assicurato determinato alla decorrenza, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.

D. Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio Il Contraente ha la facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A , oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successivamente rivalutazioni in misura completa o limitata.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell’anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.

Inoltre viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

• Un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio e

riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero di anni del periodo di durata del pagamento premi;

• Un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato, per la differenza tra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l’ammontare del premio annuo dovuto nell’ultimo anno che precede l’anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza, il capitale assicurato nell’anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

• Un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni del periodo di durata pagamento premi;

• Un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza tra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.

TARIFFA 158

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO COSTANTE

3.8 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella “Clausola di Rivalutazione”.

3.9 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, verrà pagato al Beneficiario designato immediatamente dopo il decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Il Contraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, pagherà, per il periodo di durata previsto per il pagamento dei premi, il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

3.10 RISCATTO

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

A. Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:

1. Sommando al capitale inizialmente Assicurato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto e il capitale inizialmente assicurato.

2. Moltiplicando l’importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella ”5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta del riscatto.

(11)

3. Detraendo dall’ammontare così ottenuto il 50% del premio annuo netto costante, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti , con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.

Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al punto 3) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.

B. Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti, si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella “Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.

3.11 RIDUZIONE

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno due annualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto – calcolato al momento della sospensione dei premi ai sensi del precedente articolo – per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A della “Clausola di Rivalutazione”, ad ogni anniversario della data di decorrenza dell’assicurazione successivo alla data di sospensione del pagamento premi.

Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.

3.12 RIATTIVAZIONE

L’assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene aggiungendo 2,5% alla misura percentuale di rivalutazione applicata alla polizza, a norma della “Clausola di Rivalutazione”, all’inizio dell’anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interruzione dei premi, fatto salvo, quanto disposto dalle Condizioni Contrattuali in ordine alla validità delle garanzie assicurate.

3.13 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza del periodo del pagamento dei premi od in epoca successiva, il corrispondente valore di riscatto, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

A. Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

B. Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l’Assicurato sarà in vita;

C. Una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

3.14 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Italiana Assicurazioni riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine Italiana Assicurazioni gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento SERIE SECIALE attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

Italiana Assicurazioni dichiara mensilmente, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del regolamento, per l’aliquota di partecipazione riportata nella tabella sottostante:

Dalla 1a all’8a ricorrenza

annuale

Dalla 9a alla 12a ricorrenza

annuale

Dalla 13a ricorrenza annuale

80% 85% 90%

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dl premio.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Italiana Assicurazioni, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato, fermo restando l’ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un capitale aggiuntivo pagabile immediatamente dopo il decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, ottenuto investendo a premio unico di inventario il prodotto della misura della rivalutazione per il totale della riserva matematica del capitale di base e dei successivi capitali aggiuntivi di rivalutazione.

Al primo anniversario la riserva matematica è soltanto quella del capitale di base mentre al termine del periodo di pagamento dei premi il capitale aggiuntivo di rivalutazione si ottiene moltiplicando per la misura della rivalutazione il capitale complessivamente assicurato a quell’epoca prima della rivalutazione, comprendente cioè sia il capitale di base che i successivi capitali aggiuntivi di rivalutazione.

I premi unici di inventario sono relativi all’età raggiunta dall’Assicurato all’anniversario della data di ricorrenza, dal

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primo fino al penultimo che precede il termine del periodo di pagamento dei premi.

Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest’ultimo per la misura della rivalutazione. Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

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4. Condizioni Speciali

Tariffa 153 Assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale rivalutabile annualmente ed a premio unico

4.1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella “Clausola di Rivalutazione”.

4.2 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente punto 4.1, è pagabile al Beneficiario designato subito dopo il decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

4.3 RISCATTO

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della stipulazione. Il valore di riscatto è ottenuto moltiplicando l’importo del capitale rivalutato fino alla data del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella “5. Coefficienti di riscatto”, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato alla data del riscatto.

Per età non intere il coefficiente viene calcolato per interpolazione lineare con arrotondamento al mese compiuto.

4.4 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in qualsiasi epoca, il corrispondente valore di riscatto, può essere convertito in una delle seguenti forme:

A. Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

B. Una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l’Assicurato sarà in vita;

C. Una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della “Clausola di Rivalutazione” e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

4.5 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Italiana Assicurazioni riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine Italiana Assicurazioni gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento SERIE SPECIALE, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

Italiana Assicurazioni dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del regolamento, per l’aliquota di partecipazione riportata nella tabella sottostante:

Dalla 1a all’8a ricorrenza

annuale

Dalla 9a alla 12a ricorrenza

annuale

Dalla 13a ricorrenza annuale

80% 85% 90%

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Italiana Assicurazioni, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L’aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

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5. Coefficienti di riscatto

Coefficienti di riscatto per 1 euro

Per età non intere il coefficiente viene calcolato per interpolazione lineare, con arrotondamento al mese compiuto.

TASSI TASSI

ANNI Maschi Femmine ANNI Maschi Femmine

18 0,263403 0,221185 59 0,633981 0,565820

19 0,269257 0,226485 60 0,645403 0,577676

20 0,275217 0,231902 61 0,656771 0,589690

21 0,281310 0,237457 62 0,668073 0,601861

22 0,287523 0,243160 63 0,679305 0,614159

23 0,293862 0,249015 64 0,690454 0,626561

24 0,300366 0,255003 65 0,701501 0,639051

25 0,307018 0,261127 66 0,712428 0,651617

26 0,313822 0,267369 67 0,723241 0,664264

27 0,320761 0,273746 68 0,734005 0,676989

28 0,327847 0,280263 69 0,744700 0,689720

29 0,335070 0,286932 70 0,755340 0,702438

30 0,342434 0,293748 71 0,765781 0,715097

31 0,349972 0,300716 72 0,776188 0,727744

32 0,357681 0,307847 73 0,786487 0,740381

33 0,365608 0,315147 74 0,796711 0,753001

34 0,373770 0,322619 75 0,806785 0,765520

35 0,382161 0,330275 76 0,816652 0,777887

36 0,390780 0,338106 77 0,826241 0,790046

37 0,399633 0,346111 78 0,835704 0,801978

38 0,408700 0,354288 79 0,844963 0,813677

39 0,417963 0,362642 80 0,853933 0,825076

40 0,427447 0,371171 81 0,862567 0,836141

41 0,437129 0,379888 82 0,870689 0,846732

42 0,446991 0,388780 83 0,878375 0,856850

43 0,457018 0,397845 84 0,885629 0,866467

44 0,467216 0,407085 85 0,892457 0,875634

45 0,477572 0,416492 86 0,898803 0,884313

46 0,488098 0,426067 87 0,904709 0,892469

47 0,498744 0,435794 88 0,910322 0,900208

48 0,509475 0,445673 89 0,915708 0,907593

49 0,520318 0,455717 90 0,920924 0,914672

50 0,531291 0,465947 91 0,925968 0,921479

51 0,542421 0,476379 92 0,930452 0,927473

52 0,553702 0,486995 93 0,934705 0,933096

53 0,565093 0,497783 94 0,938718 0,938362

54 0,576528 0,508718 95 0,942511 0,942511

55 0,588014 0,519822 96 0,946085 0,946085

56 0,599504 0,531098 97 0,949505 0,949505

57 0,611007 0,542533 98 0,952710 0,952710

58 0,622508 0,554108 99 0,955729 0,955729

(15)

6. Serie Speciale Regolamento del fondo

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Italiana Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “SERIE SPECIALE”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “SERIE SPECIALE”.

La gestione della “SERIE SPECIALE” è conforme alle norme stabilite dell’Istituto per la Vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del Fondo “SERIE SPECIALE” è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui al D.P.R.

31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo

“SERIE SPECIALE” al presente regolamento; in particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo “SERIE SPECIALE”, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo de Fondo “SERIE SPECIALE”, quale descritto al seguente comma 3. e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Italiana Assicurazioni.

3. Il rendimento annuo del Fondo “SERIE SPECIALE” per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo “SERIE SPECIALE” di competenza di quel periodo al valore medio della SERIE SPECIALE stessa.

Per risultato finanziario del Fondo “SERIE SPECIALE” si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo “SERIE SPECIALE”) al loro delle ritenute di acconti fiscali ed al netto delle seguenti spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella SERIE SPECIALE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto di iscrizione nella SERIE SPECIALE per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo “SERIE SPECIALE” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuovo acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo “SERIE SPECIALE” per i beni già di proprietà di Italiana Assicurazioni.

Per valore medio del Fondo “SERIE SPECIALE” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo “SERIE SPECIALE”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo

“SERIE SPECIALE”. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo “SERIE SPECIALE” il periodo relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

4

.

Italiana Assicurazioni si riserva di apportare al comma 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie al seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

(16)

7. Nota Informativa

Tariffa 152 a premio annuo rivalutabile e Tariffa 158 a premio annuo costante

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l’attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie ad una corretta valutazione del contratto prescelto. L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente nota.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA’

7.1 DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

La Società Italiana Assicurazioni ha sede in Italia, Via M.U.Traiano, 18, - 20149 Milano. È stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n. 966, Numero di iscrizione al registro Imprese di Milano 0077443-015-1.

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Serivizio “Benvenuti in Italiana”.

Indirizzo: Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano

Numero Verde: Numero Verde 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)

Fax: 02 39717001

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 7.2 DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia principale consiste nell’impegno di Italiana Assicurazioni di pagare il capitale assicurato, annualmente rivalutato, al Beneficiario designato, immediatamente dopo il decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

I premi servono, oltre alla copertura del rischio di morte e a garantire il valore di riscatto nelle modalità e nei tempi stabiliti al punto 7.8, al pagamento di una rendita vitalizia rivalutata richiesta dal Contraente.

E’ prevista, inoltre, una partecipazione agli utili.

Queste tariffe richiedono il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. E’

tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario: in tal caso l’efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle Condizioni Contrattuali. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie ad essa collegate). E’ opportuno chiedere spiegazioni al riguardo.

Presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sports, ecc.).

E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.

Con la sottoscrizione di questi tipi di contratti si acquisiscono i seguenti benefici:

• Il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell’Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio.

• Una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell’assegnazione di

una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

• La certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite, per cui in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire.

• La possibilità di scegliere, al termine del pagamento dei premi o in epoca successiva, in luogo del valore di riscatto, una rendita vitalizia, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento di una rendita certa per 5 o 10 anni anche nel caso in cui in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato.

7.3 DURATA DEL PAGAMENTO PREMI

Per durata del pagamento premi si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di termine del pagamento dei premi. La scelta della durata del pagamento dei premi va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibili con l’età dell’Assicurato.

La durata del pagamento dei premi può essere fissata da un minimo di 2 anni ad un massimo di 50 anni.

7.4 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI /MANCATO PAGAMENTO E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato è dovuto un premio annuo anticipato, per tutta la durata del periodo del pagamento dei premi e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali . In tal caso la maggiorazione di costo è pari a:

Frazionamento Addizionale di frazionamento

SEMESTRALE 1,50%

QUADRIMESTRALE 1,75%

TRIMESTRALE 2,00%

MENSILE 2,50%

Se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade, salvo quanto previsto in caso di riduzione.

Il contratto può tuttavia essere riattivato nei 6 mesi che seguono la scadenza della prima rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti. Trascorsi sei mesi la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato.

Al verificarsi dell’evento assicurato, la prestazione dovuta verrà liquidata ai Beneficiari entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un

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anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

7.5 INFORMAZIONE SUI PREMI

L’entità del premio dipende dal periodo di durata del pagamento premi, dall’età e dal sesso dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita (professione, sports, ecc.).

Il premio dovuto per la garanzia non può essere modificato da Italiana Assicurazioni nel corso della durata del contratto.

Ogni anno è possibile limitare o rifiutare la crescita del premio (tar. 152) riducendosi, però, in tal caso, la rivalutazione del capitale assicurato. Per esercitare tale facoltà il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni almeno due mesi prima dalla ricorrenza annuale del contratto

Il Contraente potrà chiedere all’Agente ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, l’Agente riporterà nella proposta di assicurazione l’indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta da Italiana Assicurazioni per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

7.6 MODALITA’ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI / RIVALUTAZIONE

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “SERIE SPECIALE”, separata dalla altre attività di Italiana Assicurazioni e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all’albo di cui al D.L. 24/02/1998 n. 161 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di prestazioni – per l’aliquota di partecipazione riportata nella tabella sottostante:

Dalla 1a all’8a ricorrenza

annuale

Dalla 9a alla 12a ricorrenza

annuale

Dalla 13a ricorrenza annuale

80% 85% 90%

Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale iniziale assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione con i meccanismi previsti rispettivamente ai punti 3.7 e 3.14.

7.7 MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E’ facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

Se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 2 il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato; entro 12 mesi dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto;

Se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 2 si ha diritto:

1. a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendo richiesta scritta a Italiana Assicurazioni); in tal caso il contratto si estingue definitivamente;

oppure

2. a mantenere in vigore la garanzia per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell’assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro 12 mesi dalla sospensione del pagamento premi.

I pagamenti vengono effettuati da Italiana Assicurazioni entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l’ulteriore documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali. Si ricorda che il Codice Civile (art.

2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

7.8 INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO E DI RIDUZIONE, NONCHE' DELLE RELATIVE GARANZIE

I valori di riscatto, via via maturati in relazione ai premi versati, sono garantiti.

L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Va tenuto comunque presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti l’interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l’equilibrio economico e demografico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi mesi di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare:

1. prima della stipulazione, l’impegno che sta assumendo, in termini sia di durata del pagamento dei premi sia di entità del premio;

2. le conseguenze generalmente negative che comporta l’interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un’altra Società;

3. in alternativa all’interruzione, la possibilità si ottenere da Italiana Assicurazioni una somma a titolo di prestito.

7.9 FACOLTA’ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni prima della data di decorrenza indicata nella proposta stessa.

Il Contraente, quindi, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate, al netto delle sole spese accessorie indicate nella proposta stessa.

Entro il termine di 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni.

Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso e comunque entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso, effettuata con raccomandata A.R., Italiana Assicurazioni rimborsa al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali

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