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SCHEMI RISOLUTIVI ATTO E PARERE CIVILE V

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Academic year: 2022

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SCHEMI RISOLUTIVI ATTO E PARERE

CIVILE V

CORSO INTENSIVO AVVOCATO 2019 a cura dell’avv. Giulio Forleo

www.jurisschool.it

www.ildirittopenale.blogspot.com

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TRACCIA PER L’ESERCITAZIONE

Come ogni anno, durante le festività pasquali ed in particolare nella mattina del 19.04.2019, nella Città di Beta si svolgeva la processione dedicata al Santo Patrono. Secondo la tradizione, lo statua del Santo veniva seguita da moltissimi fedeli che, con fiaccole votive in cera, la scortavano dal Duomo cittadino fino ad una chiesetta sul lungomare.

Nel pomeriggio della stessa giornata, terminata la processione, mentre Caio si dirigeva a bordo della propria moto al suo ufficio, ubicato nei pressi della chiesetta sul mare, cadeva rovinosamente dal proprio mezzo a causa della presenza di cera sul manto stradale.

Oltre alla totale distruzione della moto, la caduta gli procurava numerose fratture.

Con atto di citazione, dunque, conveniva in giudizio il Comune Beta al fine di ottenere la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro per la somma complessiva di euro 80.000,00.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale, con sentenza n. 100 del 2.12.2019, respingeva la domanda di Caio, essendo l’evento di danno causalmente riconducibile alla condotta di terzi (i fedeli), qualificabile alla stregua del caso fortuito e tale da recidere il nesso eziologico sussistente tra la strada pubblica oggetto dell’attività di custodia dell’amministrazione e l’evento pregiudizievole, non potendosi parlare nella specie di difetto di manutenzione, atteso l’esiguo intervallo di tempo intercorso tra il sorgere della condizione di pericolo e l’accadimento.

Caio, dunque, si rivolge al vostro studio al fine di valutare la possibilità di appellare la predetta sentenza.

Il candidato, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti nella vicenda, rediga:

- parere legale motivato;

- atto di appello avvero la sentenza di primo grado.

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SCHEMA RISOLUTIVO PARERE

Ai fini di un corretto svolgimento del parere assegnato occorreva approfondire i seguenti punti.

1. Ripercorrere i fatti della vicenda, evidenziando che:

- Caio era caduto dalla moto a causa di cera sul manto stradale nello stesso percorso fatto dalla processione;

- costituiva caratteristica propria e tradizionale della processione il fatto che la statua del Santo fosse seguita da fedeli con fiaccole di cera;

- a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata da Caio nei confronti del Comune, il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che l’evento di danno causalmente era riconducibile alla condotta di terzi (i fedeli), qualificabile alla stregua del caso fortuito e tale da recidere il nesso eziologico sussistente tra la strada pubblica oggetto dell’attività di custodia dell’amministrazione e l’evento pregiudizievole, non potendosi parlare nella specie di difetto di manutenzione, atteso l’esiguo intervallo di tempo intercorso tra il sorgere della condizione di pericolo e l’accadimento.

2. Indicare che la principale questione giuridica da affrontare, per valutare la possibilità di impugnare vittoriosamente la sentenza del Tribunale di primo grado, attiene al rapporto tra caso fortuito e potere di vigilanza del custode, nell’ambito della responsabilità civile da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c..

3. Sviluppare i richiesti brevi cenni in relazione alla responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall’art. 2051 c.c..

4. Indicare che nelle particolari ipotesi in cui si contesti tale forma di responsabilità alla P.A., in quanto custode delle strade pubbliche, i profili che solitamente risultano più problematici riguardano:

- il previo accertamento della possibilità da parte dell’Ente di esercitare un controllo effettivo sul bene;

- l’eventuale rilevanza causale della condotta dei terzi (nel caso di specie quella dei partecipanti alla processione) e la sua riconducibilità nel concetto di caso fortuito.

Specificare che i suddetti profili si intersecano nella loro interpretazione, essendo l’ampiezza dell’obbligo custodiale della P.A. strettamente connessa alla definizione del caso fortuito.

5. Chiarire che, pur non esistendo una definizione normativa di caso fortuito, si è soliti definirlo quale avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce nell’azione del soggetto.

La giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che anche le condotte di terzi possono integrare il caso fortuito, a condizione che debbano essere “non conoscibili, né eliminabili con immediatezza” dal custode.

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In proposito, evidenziare che di recente si sono inseriti significativi arresti della Cassazione che chiaramente afferma come il danneggiato sia onerato della prova dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e "non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art.

2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire" che il bene da lui custodito non presentasse pericolo a chi ne fruiva (v. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18325).

6. Approfondire il concetto della prevedibilità, il quale si rapporta intrinsecamente a quello della conoscibilità, che, pertanto, più volte viene utilizzato in giurisprudenza per esprimere proprio l'obbligo del custode di prevedere lo status in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce.

7. Sottolineare come, nel caso di specie, il Tribunale si soffermi, in realtà, non sulla conoscibilità nel senso di prevedibilità, bensì su una asserita impossibilità di intervento riparatorio in tempi immediati su ciò che comunque non sarebbe stato prevedibile. Il Tribunale, infatti, orienta l'applicazione dell'art.

2051 c.c. alla sussistenza di un breve lasso temporale tra l'effettivo accadimento dell'evento pericoloso e il sinistro, nel senso di desumere da tale brevità la non conoscibilità da parte del custode dell'evento suddetto per venire ad ovviarvi; pretermette invece il profilo della prevedibilità di tale evento da parte del custode, ovvero l'ipotesi in cui non rileva la durata del tempo posteriormente intercorso, in quanto il custode, per il suo obbligo di vigilanza, deve anche essere probabilisticamente consapevole ex ante degli eventi pericolosi coinvolgenti la cosa custodita, quando ragionevolmente ne sussiste la prevedibilità.

8. Rilevare che, là dove il Tribunale si fosse correttamente interrogato sulla prevedibilità che la strada in custodia al Comune avrebbe potuto cagionare danni a terzi, avrebbe constatato che era assolutamente prevedibile che, a seguito di una processione caratterizzata dal trasporto di fiaccole votive in cera da parte dei fedeli, il manto stradale potesse essere cosparso pericolosamente da cera.

In realtà, il fatto che erano passate poche ore dalla processione, avrebbe dovuto indurre il Comune a transennare l’area fino a quando non l’avesse definitivamente pulita ovvero a posizione segnali di pericolo per gli utenti.

9. A conferma di tale lettura, in un caso simile a quello di specie, la Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello

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stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa”. (Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, n.1725).

10. In considerazione dell’omessa attività di custodia da parte dell’Amministrazione comunale, si configura la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., con conseguente possibilità per Caio di impugnare vittoriosamente la sentenza di primo grado ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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SCHEMA RISOLUTIVO ATTO

Ai fini di un corretto svolgimento dell’atto assegnato occorreva approfondire i seguenti punti.

1. Individuare la tipologia dell’atto da redigere in quella dell’Atto di citazione in Appello”; indicare come competente la Corte D’Appello, lasciando in bianco il riferimento territoriale;

2. Ripercorrere in un’apposita sezione i fatti della vicenda e quelli processuali, evidenziando in particolare che:

- Caio era caduto dalla moto a causa di cera sul manto stradale nello stesso percorso fatto dalla processione;

- costituiva caratteristica propria e tradizionale della processione il fatto che la statua del Santo fosse seguita da fedeli con fiaccole di cera;

- il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea;

- a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata da Caio nei confronti del Comune, il Tribunale rigettava la domanda con la sentenza n. 100 del 2.12.2019.

3. Indicare i capi e i punti della sentenza da impugnare, specificando che è errata nella parte in cui

“respingeva la domanda di Caio, essendo l’evento di danno causalmente riconducibile alla condotta di terzi (i fedeli), qualificabile alla stregua del caso fortuito e tale da recidere il nesso eziologico sussistente tra la strada pubblica oggetto dell’attività di custodia dell’amministrazione e l’evento pregiudizievole, non potendosi parlare nella specie di difetto di manutenzione, atteso l’esiguo intervallo di tempo intercorso tra il sorgere della condizione di pericolo e l’accadimento”.

4. Articolare apposito motivo di impugnazione con titoletto “Error in iudicando et in procedendo – Violazione e falsa applicazione Art. 2051 c.c. – Prevedibilità dell’evento dannoso”.

4.1. Precisare subito che la sentenza è illegittima là dove, facendo malgoverno dei principi di caso fortuito e potere di vigilanza del custode, nell’ambito della responsabilità civile da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.., pretermette l’analisi del profilo della prevedibilità dell’evento dannoso da parte del custode.

4.2 Sviluppare i richiesti brevi cenni in relazione alla responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall’art. 2051 c.c..

4.3 Indicare che nelle particolari ipotesi in cui si contesti tale forma di responsabilità alla P.A., in quanto custode delle strade pubbliche, i profili che solitamente risultano più problematici riguardano:

- il previo accertamento della possibilità da parte dell’Ente di esercitare un controllo effettivo sul

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7 bene;

- l’eventuale rilevanza causale della condotta dei terzi (nel caso di specie quella dei partecipanti alla processione) e la sua riconducibilità nel concetto di caso fortuito.

Specificare che i suddetti profili si intersecano nella loro interpretazione, essendo l’ampiezza dell’obbligo custodiale della P.A. strettamente connessa alla definizione del caso fortuito.

4.4 Chiarire che, pur non esistendo una definizione normativa di caso fortuito, si è soliti definirlo quale avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce nell’azione del soggetto.

La giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che anche le condotte di terzi possono integrare il caso fortuito, a condizione che debbano essere “non conoscibili, né eliminabili con immediatezza” dal custode.

In proposito, evidenziare che di recente si sono inseriti significativi arresti della Cassazione che chiaramente afferma come il danneggiato sia onerato della prova dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e "non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art.

2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire" che il bene da lui custodito non presentasse pericolo a chi ne fruiva (v. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18325).

4.5 Approfondire il concetto della prevedibilità, il quale si rapporta intrinsecamente a quello della conoscibilità, che, pertanto, più volte viene utilizzato in giurisprudenza per esprimere proprio l'obbligo del custode di prevedere lo status in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce.

4.6 Sottolineare come, nel caso di specie, il Tribunale si soffermi, in realtà, non sulla conoscibilità nel senso di prevedibilità, bensì su una asserita impossibilità di intervento riparatorio in tempi immediati su ciò che comunque non sarebbe stato prevedibile. Il Tribunale, infatti, orienta l'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla sussistenza di un breve lasso temporale tra l'effettivo accadimento dell'evento pericoloso e il sinistro, nel senso di desumere da tale brevità la non conoscibilità da parte del custode dell'evento suddetto per venire ad ovviarvi; pretermette invece il profilo della prevedibilità di tale evento da parte del custode, ovvero l'ipotesi in cui non rileva la durata del tempo posteriormente intercorso, in quanto il custode, per il suo obbligo di vigilanza, deve anche essere probabilisticamente consapevole ex ante degli eventi pericolosi coinvolgenti la cosa custodita, quando ragionevolmente ne sussiste la prevedibilità.

4.7 Rilevare che, là dove il Tribunale si fosse correttamente interrogato sulla prevedibilità che la strada in custodia al Comune avrebbe potuto cagionare danni a terzi, avrebbe constatato che era assolutamente prevedibile che, a seguito di una processione caratterizzata dal trasporto di fiaccole votive in cera da parte dei fedeli, il manto stradale potesse essere cosparso pericolosamente da cera.

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In realtà, il fatto che erano passate poche ore dalla processione, avrebbe dovuto indurre il Comune a transennare l’area fino a quando non l’avesse definitivamente pulita ovvero a posizione segnali di pericolo per gli utenti.

4.8 A conferma di tale lettura, in un caso simile a quello di specie, la Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa”. (Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, n.1725).

4.9 In considerazione dell’omessa attività di custodia da parte dell’Amministrazione comunale, si configura dunque la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., con conseguente necessità che la sentenza di primo grado venga riformata ed il Comune venga condannato a risarcire Caio dei dei danni subiti.

4. Dopo aver sviluppato la citazione, articolare le conclusioni chiedendo “All’Ill.ma Corte d’Appello adita, in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di______ n . 100 del 2.12.2019, di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune Beta per i danni subiti da Caio e per l’effetto condannarlo a risarcire i danni lamentati nella misura di 80.000,00 euro, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”.

Allegare copia autentica della sentenza di primo grado e fascicolo di parte Indicare valore della causa e contributo unificato.

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