Usucapione servitù di passaggio:
ultime sentenze
written by Redazione | 07/06/2021
Costituzione per usucapione di una servitù di passaggio; prova;
acquisto per usucapione di una servitù di passaggio tra due fondi confinanti.
Acquisto per usucapione di una servitù di passaggio
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di
essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11834
Servitù di passaggio: tutela possessoria
Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l’usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.
Tribunale Patti, 06/11/2020, n.619
Azione di reintegrazione nel possesso servitù di passaggio
Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l’usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed altresì, che il transito sia stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.
Corte appello Catanzaro sez. I, 02/07/2020, n.981
Servitù non apparente di passaggio:
prova
L’art. 1061 c.c. esclude che le servitù non apparenti possano acquistarsi per usucapione, essendo non apparenti le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Ai fini della prova dalla sussistenza di una servitù di passaggio è richiesta non solo l’apparenza della servitù (in termini di
segni visibili ed opere permanenti) ma anche che il percorso o la strada siano sorti allo scopo precipuo di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Tribunale Roma sez. VII, 05/03/2020, n.4785
Servitù di passaggio sul fondo e prova dell’usucapione
La parte che rivendica la costituzione per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo del prossimo congiunto a differenza di quanto accade nei rapporti tra estranei non può limitarsi ad accreditare il verificarsi del passaggio per il periodo ultraventennale, per soddisfare l’onere probatorio circa la sussistenza del possesso ad usucapionem.
È, invece, tenuto a distinguere il passaggio esercitato in forza di tolleranza del proprietario da quello esercitato uti dominus, valorizzando solo quest’ultimo al fine di verificare la maturazione del termine minimo per usucapire il diritto.
Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15183
Servitù di passaggio costituita per usucapione: ha natura di servitù volontaria?
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051,1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Cassazione civile sez. II, 16/05/2019, n.13223
Usucapione di servitù apparenti
L’acquisto per usucapione della servitù apparente, ai sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del possesso, anche l’esistenza di opere visibili e permanenti volte al suddetto esercizio e che abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
Pertanto, affinché venga accertata l’usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l’esistenza di un’opera, bensì occorre provare che tale opera sin dall’inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione.
Corte appello Genova sez. II, 03/06/2019, n.811
Costituzione per usucapione di servitù di passaggio su strada privata
Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù;
3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.
In sostanza, l’utilizzo generalizzato del passaggio deve avvenire da parte della collettività, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’uso pubblico, che il bene sia usato da una ristretta cerchia di soggetti per soddisfare esigenze contingenti, o connesse alla titolarità di specifici diritti di proprietà.
Tribunale Torino sez. II, 13/02/2019, n.641
La sussistenza di altrui pretese sul bene
immobile
La “actio negatoria servitutis” ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa.
Ne consegue che un’opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato.
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, n.31382
Servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione
La servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione, ancorché tale acquisto sia avvenuto in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proprietario del fondo intercluso ad ottenere la costituzione della servitù coattiva, ha natura di servitù volontaria che non si estingue con la cessazione dello stato di interclusione, non essendo ad essa applicabile la norma dell’art. 1055 c.c. dettata per la servitù coattiva di passaggio, il cui acquisto, come quello delle altre servitù coattive specificatamente indicate dalla legge, non può avvenire per usucapione.
Tribunale Gorizia, 30/08/2018, n.371
L’accertamento dei requisiti di vicinanza dei fondi
Ai fini dell’accoglimento di una domanda di usucapione di servitù di passaggio, il requisito della contiguità o vicinanza dei fondi rappresenta un elemento di fatto, più che di diritto, il cui accertamento comporta una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che l’apprezzamento, da parte del giudice di appello, della non trascurabile distanza esistente tra i due
fondi e della possibilità di raggiungere in altro modo il fondo dominante dalla pubblica via integrasse la denuncia di un errore di diritto).
Cassazione civile sez. II, 06/06/2018, n.14503
Apparenza della servitù ai fini dell’acquisto per usucapione
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un’apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all’esercizio dell’invocata servitù).
Cassazione civile sez. II, 25/10/2017, n.25355
Onere probatorio in caso di contestazione
Per dimostrare l’avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio tra due fondi confinanti, in ambito di accertamento giudiziale dell’esistenza della stessa servitù contro chi ne fa contestazione o ne impedisca l’utilizzo, è necessario dimostrarne il requisito di apparenza necessario, cioè l’esercizio continuato e pacifico protratto per vent’anni, l’esistenza di opere permanenti e visibili (es.
strade, segni del passaggio, etc.), che tali opere siano dimostrazione di una servitù manifesta in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio.
Corte appello Palermo sez. II, 06/07/2017, n.1318
Usucapibilità della servitù di passaggio:
da cosa deriva?
In base all’art. 1061 c.c.. anche una servitù di passaggio può essere acquistata per usucapione, purché sia apparente e, cioè, a condizione che esistano nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalità necessaria rispetto all’esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l’esistenza. Anche le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio devono essere esistite ed devono aver avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
Tribunale Massa, 13/02/2017, n.120
La rinuncia scritta all’usucapione di una servitù di passaggio
La rinunzia, per iscritto, all’usucapione di una servitù di passaggio non ancora giudizialmente accertata è opponibile all’avente causa dal titolare del fondo dominante indipendentemente dalla sua comunicazione al successivo acquirente, ancora non esistente, ovvero dall’osservanza dell’onere della trascrizione, trattandosi di rinunzia proveniente, all’epoca della sua esplicitazione, dal legittimo proprietario del fondo dominante, né potendo esigersi una trascrizione della rinunzia in mancanza della trascrizione dell’atto di acquisto della servitù.
Cassazione civile sez. II, 30/05/2016, n.11158