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COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090

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PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 24/01/2020

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

BOTTERO FABIO

SPENDIO DOMENICO ANTONIO DE FILIPPI MARIA CRISTINA DAMIANI LEO

IORIO GIULIA

VENTACOLI BEATRICE

SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GENERALE FOLLI ALBERTO .

Il Sig. BOTTERO FABIO assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

(2)

in data 28.11.2012 è entrata in vigore la Legge 6.11.2012 n. 190 recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni adottino un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con indicazioni del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e contenente interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio;

l’Amministrazione comunale, nell’adozione degli strumenti prescritti dal Legislatore, ha da tempo intrapreso un percorso di promozione di una cultura e di un etica di legalità nella gestione delle attività pubbliche;

RICHIAMATA la propria deliberazione:

n. 30/2019 con la quale si è provveduto all’aggiornamento 2018-2020 del Pianto Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

PRESO ATTO che:

la determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2015 al predetto PNA;

il 3 agosto 2016 l’ Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016), su proposta del Responsabile della prevenzione corruzione e Trasparenza;

con delibera n.1208/2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al PNA;

con delibera n.1704/2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al PNA.

con delibera n.1064/2019, l’ANAC ha approvato il PNA 2019;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prevede, tra altro, che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

CONSIDERATO che è stato svolto un percorso di consultazione pubblica per l’aggiornamento di detto Piano per il 2020-2022, con il quale sono stati invitati i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Trezzano sul Naviglio a far pervenire entro il 31 dicembre 2019 eventuali proposte od osservazioni;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni e contributi in tal senso;

CONSIDERATO ulteriormente che il PNA 2019 delinea un processo di progressivo adeguamento alle indicazioni metodologiche relative all’analisi, valutazione e gestione

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metodologia di analisi, valutazione e gestione del rischio precedentemente adottata;

ATTESO che il termine ordinatorio per l’aggiornamento annuale è fissato al 31 gennaio 2020;

RITENUTO pertanto di approvare l’ aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);

VISTI:

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;VISTA la delibera di C.C. n. 75 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;

VISTO l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, in applicazione delle norme richiamate nella parte narrativa, l’aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare copia del documento complessivo allegato, ai fini della trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell’Ente;

4. di dare atto infine che il presente provvedimento, costituisce, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs 26772000, atto di indirizzo per i Responsabili di Area, al fine dell’adozione dei successivi e conseguenti atti di

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125 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere rapidamente effettive le misure contenute nel piano.

(5)

Il SINDACO

BOTTERO FABIO Il SEGRETARIO COMUNALE GENERALE FOLLI ALBERTO

(6)

PTPCT

2020-2022

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Allegati:

“A” Registro attività soggette a rischio

“B” Codice di comportamento

“C” Elenco degli obblighi di pubblicazione

“D” Patto d’integrità

“E” Struttura organizzativa

---

Gli acronimi:

PTPCT: Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione

CiVIT: Commissione indipendente Valutazione Integrità RPCT:Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza OCV: Organismo Comunale Valutazione

RPD: Responsabile Protezione Dati

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1.Introduzione

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

1.1.Il concetto di corruzione ed i principali attori istituzionali del sistema. I soggetti obbligati.

1.1.1.Soggetti Istituzionali

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone: “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”: “il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

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Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

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l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;

gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

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Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

1.1.2.L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati

pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese2”.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

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a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

1.1.3.I soggetti obbligati

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più brevemente “Foia”).

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);

2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);

3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

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La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”.

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della disciplina sulla “trasparenza”

anche a:

1. enti pubblici economici;

2. ordini professionali;

3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;

4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto

legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere

“collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13).

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila

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euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse

“l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a promuovere l’adozione di

“protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”.

2.Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA.

In particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017.

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3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nellospecifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo”

al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.

Pertanto:

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”.

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Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.

Gli aggiornamenti 2017, approvato con delibera ANAC 1208/2017 e 2018, approvato con delibera ANAC 1074/2018, non hanno apportato modifiche significative per quanto riguarda i Comuni.

2.1 Il PNA 2019

Con delibera 1064 del 13 novembre 2019 ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticcoruzione 2019. Il documento è il frutto di un approfondito lavoro di analisi condotto sulla base delle esperienze e dei dati raccolti esaminando a campione in questi anni i Piani triennali prodotti dalle Amministrazioni.

Il documento consta di 4 allegati che costituiscono l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

In premessa è contenuta una dichiarazione programmatica che si ritiene utile riportare:”Pur se in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 (d’ora in poi amministrazioni) verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.”.

Elemento fondamentale delle novità contenunistiche e qualitativamente più rilevanti rilevabili dal documento e che costituiranno la guida del di progressivo adeguamento dei PTPCT è in paricolare, l’approccio flessibile e contestualizzato.

Preso atto che ogni realtà ha le sue peculiarità in particolare di contesto interno (ad es. dimensione ed organizzazione) ed esterno (ad es. le caratteristiche del territorio di riferimento), il processo di gestione del rischio dovrà basarsi sulla raccolta e analisi di informazioni e procedure di controllo, a volte sono già presenti anche se non pienamente efficaci in quanto non messe a sistema, per aggiornare le misure del PTPCT evitando di introdurre o mantenere misure non necessarie. ANAC ritiene del resto, “altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.”.

Il 2020 costituisce l’anno di avvio del processo di aggornamento del PTPCT che progressivamente dovrà adeguarsi a quanto indicato dal PNA 2019. In particolare il PNA 2019 prevede il superamento della metodologia di cui all’allegato 5 del PNA 2013 e l’orientamento verso un approccio non esclusivamente di tipo quantitativo. L’applicazione di tale nuova metodologia richiede un profondo

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riesame delle analisi fin qui condotte ed una nuov impostazione del processo di gestione del rischio. Si tratta di un processo complesso che avvito nel corso del 2020, potrà tovare piena attuazione negli anni successivi.

3.Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

3.1Obiettivi strategici e processo di approvazione

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).Lo schema di PTCPT è predisposto dal RPCT. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli

“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.

Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”.

Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare

“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.

(18)

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;

2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento

“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

Il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”.

A tal fine si è proceduto a pubblicare sul sito del comune un avviso in cui si invitavano tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte sul piano in essere.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è opportuno che ci sia il coinvolgimento anche del consiglio comunale, nelle modalità che si ritengono più adatte per l’organizzazione dell’ente.

In occasione dei prossimi aggiornamenti del PTPCT, valutato l’impatto e le implicazioni del PNA 2019, si provvederà a consultare i consiglieri comunali inviando loro in via preventiva la bozza di piano per suggerimenti e osservazioni.

Successivamente all'approvazione da parte della giunta del documento definitivo si procederà alla sua presentazione al consiglio comunale.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC.

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Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.

L’adempimento è stato finora assolto con la sola pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”. La piattaforma è stata attivata nel corso del 2019, pertanto sarà ora possibile caricare il piano con tale modalità.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

3.2.I contenuti

Di seguito si espone la sintesi delle sezioni del PTPCT, aggiornamento 2020-2022. I contenuti che si propongono sono sostanzialmente quelli definiti in sede di aggiornamento 2019-2021. Si ricorda che il PTTI, abrogato come documento autonomo dal PNA 2016 è, già dall’aggiornamento 2017-2019, sostituito da una sezione specifica dedicata alle norme in materia di trasparenza.

3.2.1.Il contesto esterno ed il contesto interno

Contiene le seguenti informazioni:

elementi, dati e criticità esterni all’organizzazione comunale.

elementi e dati sull’organizzazione interna.

3.2.2.Soggetti e ruoli.

Contiene le seguenti informazioni:

• individuazione degli attori interni all'amministrazione che partecipano alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;

3.2.3.La gestione del rischio

Contiene le seguenti informazioni:

• l’individuazione di aree a rischio corruzione prendendo come riferimento la struttura contenuta nel PNA;

• la distribuzione all’interno delle suddette aree dei processi e delle attività del Comune presi a riferimento per l’analisi del rischio;

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• la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

• l’analisi del rischio per ciascuna attività/processo;

• l’indicazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio, ove in esito alla valutazione se ne renda opportuna l’adozione.

3.2.4.Le misure generali

Contiene le seguenti informazioni:

• le misure trasversali, applicabili cioè alla generalità delle attività del Comune, già definite come obbligatorie. Sono quelle la cui applicazione discende principalmente da disposizioni di legge cogenti. Le misure obbligatorie definiscono il contenuto minimo delle attività finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio che l’ente è obbligato ad attuare.

L'indicazione delle misure obbligatorie è ricavata dal PNA e da previsioni di norme di legge.

• le misure trasversali applicabili alla generalità dell’attività del Comune, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. Sono quelle la cui implementazione è ritenuta opportuna allo scopo di migliorare l’efficacia complessiva dell’attività di prevenzione della corruzione.

3.2.5. L’attuazione e il monitoraggio

Contiene le seguenti informazioni:

riporta le principali modalità, anche organizzative, con le quali viene monitorata l'attuazione del piano.

3.2.6.Le responsabilità

riporta le principali responsabilità in capo al RPCT connesse all'attività di prevenzione della corruzione.

3.2.7.Norme sulla trasparenza e Codice di comportamento

in conformità al disegno normativo il piano triennale per la prevenzione della corruzione è costituito da un insieme di norme, procedure e documenti.

Oltre al piano propriamente detto sono parti integranti del sistema per la prevenzione della corruzione del Comune di Trezzano sul Naviglio le misure contenute nella sezione dedicata alla trasparenza (già Piano Triennale per la Trasparenza

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e l'Integrità, ora abrogato come documento autonomo) e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trezzano sul Naviglio, allegato al presente PTPCT, sotto la lettera “B”.

4.Il Contesto esterno

Per quanto riguarda il contesto esterno si rinvia:

• per la situazione generale relativa al territorio della Città Metropolitana di Milano, alla specifica sezione della

“Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alle Camere il 20 dicembre 2018, disponibile alla pagina web:

https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria ;

e la relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia, disponibile alla pagina web:

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf .

Non si rilevano particolari variazioni del quadro complessivo. Per quanto riguarda in particolare il comune di Trezzano sul Naviglio, pur in un quadro di riduzione del numero dei reati, emergono alcune criticità che possono considerarsi omogenee a quelle del territorio della Città Metropolitana di Milano:

la presenza della criminalità organizzata in Lombardia interessa prevalentemente i settori delle costruzione, dei rifiuti, del money transfer, del compro-oro e delle slot machines e del movimento terra.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’usura/estorsione, presente da tempo, sul territorio lombardo, è importante adottare politiche ed azioni concrete a supporto di delle vittime che spesso hanno difficoltà nel capire dove e a chi sporgere denuncia o a chi affidarsi. L’associazione Libera ricorda che è partito anche in Lombardia, in aggiunta agli Sportelli Legalità "Riemergo" presso le Camere di Commercio lombarde , il servizio SOS Giustizia: un numero unico con competenza su tutta la regione per ascoltare e accompagnare le vittime dell'usura e quanti sono a rischio usura, le vittime dell'estorsione, del racket e della corruzione, testimoni di giustizia, le vittime di mafia e i famigliari delle vittime di mafia.

L'economia lombarda, come è noto, è diventata negli ultimi decenni preda ambita delle mafie e delle organizzazioni criminali. Lo testimoniano l'elevato numero di beni immobili e aziendali confiscati in regione, purtroppo solo raramente

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sono utilizzati per fini sociali; a tal fine si ricorda che esistono fondi regionali destinati alla ristrutturazione/

riconversione di questi beni confiscati di cui il comune di Trezzano sul Naviglio ha usufruito.

Sul contesto esterno, si rinvia inoltre al DUP 2020-2022-Nota di aggiornamento (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.74/2019) Sezione Strategica-Condizioni esterne.

5.Il Contesto interno

Per il contesto interno, oltre a quanto esposto sulla struttura organizzativa nella sezione Trasparenza del presente documento, si rinvia al DUP 2020-2022-Nota di aggiornamento (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.74/2019) Sezione Strategica Condizioni interne.

Allegato al PTPCT sotto la lettera E viene rappresentata la struttura organizzativa del Comune di Trezzano sul Naviglio.

6.Soggetti e ruoli

I ruoli non sono cambiati rispetto a quanto previsto nell’aggiornamento 2019-2021.

6.1.L’Organo di indirizzo

Organo di indirizzo è la Giunta comunale.

Il PNA 2016 prevede che l’organo di indirizzo, prima dell’approvazione degli aggiornamenti annuali del PTPCT fornisca gli indirizzi ai quali il responsabile per la prevenzione della corruzione si atterrà nella formulazione della proposta.

Come già indicato nella sezione precedente la Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, procede poi all’approvazione ed ai successivi aggiornamenti annuali del PTPCT., su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione.

6.2.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Per il Comune di Trezzano sul Naviglio il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) è il segretario comunale dr. Alberto Folli.

Per tali funzioni il segretario comunale non percepisce indennità, gettoni, o altri compensi aggiuntivi.

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La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile

anticorruzione.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico - amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.

Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”.

(24)

Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che:

1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici;

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all’“accesso civico”.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;

2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile il decreto delegato 97/2016, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola

“revoca”.

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

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Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare

“regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;

2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta.

6.3.I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:

1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

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6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;

8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;

10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le m isure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

14. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

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17. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

18. può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

19. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Per quanto riguarda il rapporto del RPCT con il RPD si rinvia all’apposito paragrafo nella sezione Trasparenza.

6.4.I Responsabili di posizione organizzativa

Nell’ambito delle Aree di rispettiva competenza:

- partecipano al processo di gestione del rischio;

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;

- forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett.c, della legge 190 del 2012;

- osservano le misure contenute nel PTPCT, comprese quelle in tema di trasparenza;

- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

6.5.Responsabile anagrafe stazioni appaltanti

Con la Delibera n. 831 del3/8/16di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 L’anac ha disposto che nel piano triennale di prevenzione della corruzione , al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica

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delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e che il nominativo nel piano stesso.

Il ruolo di RASA è svolto all’interno dell’ente dalla dott.ssa Ivana Ardesi responsabile dell’area Affari legali ed innovazione.

6.6.Nucleo di valutazione/OIV

Il Nucleo di valutazione/OIV;

- partecipa al processo di gestione del rischio;

- svolge compiti propri negli ambiti della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d. lgs. 33/2013) e della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 del d.lgs.150/2009, anche ai sensi di quanto previsto dagli art. 23, 34 e 35 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- esprime parere su Codice di comportamento dei dipendenti comunali e sue modifiche (articolo 54, comma 5, D.lgs.

165/2001).

Il decreto 97/2016 punta ad incrementare la comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle del Nucleo di valutazione/OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. Si prevede infatti:

1. la facoltà al Nucleo di valutazione/OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;

2. che il responsabile trasmetta anche al Nucleo di valutazione/OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta.

Al Comune di Trezzano sul Naviglio è operativo l’Organismo Comunale di Valutazione.

6.7.L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001).

Inoltre:

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a)provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (articolo 20 D.P.R. n. 3 del 1957;

articolo 1, comma 3 l. n. 20 del 1994; articolo 331 c.p.p.);

b)opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

6.8.I dipendenti dell’amministrazione.

Partecipano al processo di gestione del rischio.

Osservano le misure contenute nel PTPCT., anche in materia di trasparenza, e nel codice di comportamento.

Segnalano le situazioni di illecito ed i casi di conflitto di interessi, che li vedano coinvolti personalmente o che siano comunque di loro conoscenza.

6.9.I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

Osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e gli obblighi in materia di trasparenza.

Tra questi rientrano anche i soggetti partecipati dal Comune, per i quali ANAC ha definito specifiche linee guida con deliberazione 8/2015, aggiornate con deliberazione n.1310 in data 28 dicembre 2016 e determinazione 1134 dell’8.11.2017.

6.10.I soggetti esterni all’amministrazione.

I soggetti esterni e gli stakeholders vengono consultati in fase di predisposizione dell’aggiornamento. La predisposizione del presente PTPCT è stato proceduto da una consultazione, dal 13 dicembre al 28 dicembre 2017. Non sono pervenute proposte o altre tipologie di suggerimento.

Il PTPCT viene pubblicato sul sito web dell’ente. Al riguardo il PNA 2016 precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.

L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”,

“Disposizioni generali”, “Piano triennale di prevenzione della corruzione”.

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6.11.Il titolare del potere sostitutivo

Nel Comune di Trezzano sul Naviglio titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale, attualmente il Dott. Alberto Folli.

Il titolare del potere sostitutivo vigila sul rispetto dei termini procedimentali. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il cittadino che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.

7.La gestione del rischio

Il piano 2020/2022 ripropone l’impostazione già adottata nel piano 2019-2021. Il PNA 2019 chiede non impone una modalità specifica per procedere alla gestione del rischio. Quella adottata è ritenuta efficace in quanto coglie con un efficiente grado di formalizzazione le principali dimensione del rischio.

Si rimanda alle schede allegate per il dettaglio dell’analisi svolta e l’indicazione delle misure adottate.

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Il processo per l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato in quattro fasi a), b), c) e d) per cui sono state precisate le seguenti cautele:

a) Censimento dei processi e procedimenti : Stante l’attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi, l’elenco dei procedimenti non ha pretesa di esaustività, ma si concentra nell’individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole;

b) Analisi del rischio corruttivo : Per ogni processo/procedimento individuato nell’elenco di cui alla lettera a), il Rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori (da 0 a 6) relativi, rispettivamente: alla probabilità

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dell’accadimento dell’evento corruttivo e all’impatto dell’evento corruttivo. Tali valori numerici, sono stati individuati sulla base della storia dell’Ente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia.

Non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma dovranno essere valutati come indicatori quali-quantitativi. Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando “ la probabilità” per “l’impatto”. I criteri per la determinazione del livello di rischio sono stai definiti nel Piano Nazionale anticorruzione, approvato in via definitiva da CIVIT con deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013 a cui si fa rinvio.

c) Mappatura del rischio : consistita nell’ individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione.

d) indicazione misure di contrasto : sono esposte analiticamente nelle schede di individuazione e monitoraggio dei rischi.

La matrice del rischio : Le «dimensioni del rischio» (probabilità e l’impatto) possono avere:

Un valore minimo: (P = 1 improbabile) e (I = 1 marginale)

Un valore massimo: (P = 6 altamente probabile ) e (I = 6 molto serio) Un valore medio: (P = 4 probabile) e (I = 4 soglia di attenzione )

prob abili

6 6 12 18 24 30 36

5 5 10 15 20 25 30

4 4 8 12 16 20 24

3 3 6 9 12 15 18

2 2 4 6 8 10 12

(32)

1 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

impatto

Per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della quantità di rischio , prevedendo 4 livelli di rischio differenti:

TRASCURABILE ( da 1 a 4 ) = Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l’altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (4). Si collocano in questa area 15 attività

MEDIO BASSO (da 5 a 8 area verde) = Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo . Ma quando una dimensione supera il valore medio, l’altra ha sempre un valore minimo. Si collocano in questa area 7 attività

RILEVANTE (da 9 a 18 area gialla) = Tutti i valori di P e I sono superiori al minimo. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio , ma non accade mai che entrambe

superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni. Si collocano in questa area 29 attività

CRITICO (superiore a 18 area rossa) = Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio. Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo.

Il rischio raggiunge i valori massimi. Si collocano in questa area 79 attività.

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

(33)

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

8.Le misure Generali

Il PTPCT prevede l'implementazione di misure di carattere trasversale e applicabili alla generalità dell’attività amministrativa, quali:

la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto di una specifica sezione; l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di

"blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure generali previste e disciplinate dal presente documento sono descritte nei paragrafi che seguono.

8.1.La trasparenza. Elementi generali.

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione”.

Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, nella versione originale, la “trasparenza” era intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo

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