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Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

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Academic year: 2022

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(1)

Decreto del Direttore generale nr. 175 del 29/12/2017

Proponente: Alessandra Bini Carrara

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Alessandra Bini Carrara

Estensore: Stefania Scatizzi

Oggetto: Presa d'atto convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari tra ARPAT e Università di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile

ALLEGATI N.: 1

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto

Allegato A - convenzione ARPAT e UNIPI Dipartimento Ingegneria Civile

sì digitale

Natura dell'atto: non immediatamente eseguibile

(2)

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato coi decreti del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Vista la L. 196 del 24.6.1997, con la quale viene introdotto, all’art. 18, l’istituto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza studio e lavoro e anche di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", modificata con L.R.T. n. 3 del 27.1.2012 che introduce con l'art. 17 bis comma 4;

Vista la delibera di Giunta Regionale del 2.4.2012 n. 256 “L.R. 32/2002. Determinazione della misura del contributo e dell’incentivo regionale in materia di tirocini”;

Visto che l’art. 1, comma 3, lett. c) del D.M. 25.3.1998, n. 142 e l’art. 86 nonies della Delibera della G.R.T. 19.3.2012, n. 220 stabiliscono, quale numero massimo di tirocinanti, il 10% del personale dipendente a tempo indeterminato dell’ente;

Considerato che, ai sensi dei Paragrafi 3.1.1.7 del decreto Direttore Generale n. 87 del 18.5.2012, di modifica dell’Atto di organizzazione dell’Agenzia, l’istituto dei tirocini è rientrato tra le competenze del Settore Gestione delle risorse umane;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 197 del 16.11.2012, con il quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dei tirocini in ARPAT, successivamente modificato con decreto n. 14 del 5.2.2014 e con decreto n. 41 dell'11.03.2016;

Considerato che questa Agenzia e l'Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile hanno inteso instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, stipulando pertanto apposita convenzione in data 7.11.2014;

Ritenuto di dover prendere atto, ora per allora, della suddetta convenzione;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

(3)

1. di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 7.11.2014, della convenzione tra Arpat e l'Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile (All. A);

2. di dare atto che la suddetta Convenzione, di durata annuale, sarà rinnovata tacitamente di anno in anno;

3. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

Il Direttore generale Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale

informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui

all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui

all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

(4)

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 28/12/2017

• Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 28/12/2017

• Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 28/12/2017

• Paola Querci , Direttore amministrativo in data 28/12/2017

• Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 28/12/2017

• Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 29/12/2017

(5)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI

(AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24.6.1997 n .196, DEL D.M. 25.3.1998 n.142, DEL D.M. 22.10.2004 N.270 E DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 14.9.2011 n.148)

La presente convenzione regola i rapporti tra

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 1, C.F.8003670504, P.I.00286820501, d’ora in avanti denominata “il Dipartimento”

rappresentata dal Direttore Prof. Ing. Donato Aquaro, nato a Martina Franca (TA) il 14/06/1952, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento,

E

l’Azienda ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) d’ora in avanti denominata

“Struttura Ospitante”, con sede legale a Firenze (FI), in Via N. Porpora n. 22, CF 04686190481 P.I.

04686190481, rappresentata per la firma del presente atto da Ing. Giovanni Barca , nato a Brescia (BS) il 16 ottobre 1951, C.F. BRCGNN51R16B157S , nella sua qualità di Direttore Generale .

PREMESSO CHE

1) i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

2) i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati altresì dalla Legge Regionale Toscana n. 32/2002 come modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 e relativo regolamento attuativo n.

11/R del 22 marzo 2012

3) l’Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall’art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi;

4) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all’art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;

5) il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con DM 3/11/99 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica" prevede, all'art. 10, comma 2, lettera d, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - Finalità e attivazione iter

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi post laurea, su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché neo-laureati che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 12 mesi per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento non curriculari.

Tali tirocini sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico e di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

ARTICOLO 2 - Durata

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi o a 24 mesi nel caso di studenti portatori di handicap o appartenenti alle categorie svantaggiate indicate dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 .

Nel caso di tirocini che prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari, la durata sarà determinata dal Regolamento Didattico del Corso di Studio al quale lo studente è iscritto.

Protocollo ARPAT n° 0075344 del 06/11/2014

(6)

ARTICOLO 3 – progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Dipartimento in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dalla Struttura Ospitante.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo e di orientamento contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi del tutor universitario ed aziendale;

c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella Struttura Ospitante

d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;

e) gli estremi identificativi della assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per la responsabilità civile;

Il progetto formativo viene concordato, conformemente all’allegato, tra il Dipartimento e la Struttura Ospitante ed è firmato dal tutor universitario, dal tutor aziendale e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

b) osservare il monte ore indicato nel progetto formativo nonché rispettare il regolamento interno, le norme e le procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, all’igiene del lavoro, all’antinfortunistica;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si renda necessario mantenere segreti alcuni risultati dell’attività svolta dal tirocinante, il tutor universitario dovrà concordare con il tutor aziendale le modalità di presentazione di tali aspetti, al fine di consentire allo studente l’acquisizione dei crediti formativi universitari e/o il conseguimento del titolo, secondo le norme del Regolamento Didattico del Corso di Studio;

d) redigere una relazione finale sull’attività svolta da consegnare al tutor universitario;

e) compilare una scheda di valutazione del tirocinio, da consegnare all’Ufficio studenti e laureati.

ARTICOLO 5 – Impegni del soggetto ospitante La Struttura Ospitante si impegna a:

a) favorire l’aspetto formativo dell’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro;

b) rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

c) segnalare tempestivamente all’INAIL, entro i tempi previsti dalle normative vigenti (entro due giorni dalla notizia dell’infortunio), qualsiasi infortunio possa accadere al tirocinante facendo riferimento alla posizione assicurativa 3140 (gestione per conto dello Stato), nonché l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

d) segnalare tempestivamente al Dipartimento e al tutor universitario l’eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;

e) comunicare al Dipartimento eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

f) consegnare al Dipartimento il riepilogo delle presenze del tirocinante, conformemente all’allegato.

ARTICOLO 6 – Impegni del soggetto promotore

L’Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali della Struttura Ospitante o, in mancanza delle stesse, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento in formato elettronico, mettendo a disposizione dei suddetti destinatari i relativi documenti cartacei.

ARTICOLO 7 – coperture assicurative

Tutte le coperture assicurative sono a carico dell’ Università di Pisa.

(7)

In caso di incidente accorso al tirocinante, egli dovrà segnalarlo tempestivamente alla Struttura Ospitante e all’Università trasmettendo ad entrambe il certificato medico indicante la prognosi. La Struttura Ospitante dovrà a sua volta informarne tempestivamente l’INAIL come precisato nell’art. 5 lett. C).

La copertura antinfortunistica del tirocinante è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato (Posizione INAIL n. 3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per gli infortuni (Polizza AIG Europe Limited con il n. IAH 000 1558 dell’ 1/01/2013) e per responsabilità civile (Polizza Unipol SAI n. M04069721 del 1.1.2014).

ARTICOLO 8 - Durata

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

a) cambiamento della ragione sociale della Struttura Ospitante;

b) l’uso da parte della Struttura Ospitante del rapporto di convenzione con il Dipartimento d’Ingegneria per finalità improprie ed ingannevoli;

c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 9 – Norme e tutela privacy

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all’art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196, D.I. 25 marzo1998 n. 142 e del D.M. 22.10.2004 n.270.

ART. 10 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico della Struttura Ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Per l’Azienda (Timbro e firma)

Ing. Giovanni Barca (Direttore Generale)

Firma

Firenze, ...

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (Timbro e firma)

Prof. Ing. Donato Aquaro (Direttore) Firma

...

Pisa,

(8)

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

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