• Non ci sono risultati.

Conformità per Alimenti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Conformità per Alimenti"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Conformità per il contatto con alimenti nell' Unione Europea

Si riporta di seguito la posizione del prodotto, con riferimento alle normative che regolano l'uso dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Unione Europea

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17.

Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e suoi emendamenti: Regolamento di esecuzione (UE) N. 321/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011 e Regolamento (UE) N.

1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011; Regolamento (UE) N. 1183/2012 della Commissione, del 30 novembre 2012; Regolamento (UE) n.

202/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014; Regolamento (UE) n. 865/2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014; Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione del 5 febbraio 2015; Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016; Regolamento (UE) n. 752/2017 della

Commissione, del 28 aprile 2017; Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 19 gennaio 2018; Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione del 12 febbraio 2018; Regolamento (UE) n. 831/2018 della Commissione, del 5 giugno 2018; Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione del 10 gennaio 2019; Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, del 8 agosto 2019; Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020.

La conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17, si basa sulla valutazione effettuata dai nostri fornitori di materie prime ed è assicurata dal sistema di qualità Viba che è conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e tiene conto dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Il prodotto non è autorizzato come additivo/colorante alimentare diretto.

Limite nel dosaggio: Nessuno

Migrazione Globale

Vi comunichiamo che, in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1935/2004 e dal Regolamento (UE) N. 10/2011, il limite di migrazione globale deve essere controllato sul manufatto finale destinato al contatto con alimenti.

La migrazione globale deve essere controllata sul manufatto finale perché può essere influenzata dal tipo di materiale utilizzato, dai diversi componenti, così come dalle condizioni di trasformazione.

Per questo motivo, in aggiunta al presente certificato sulla conformità dei componenti utilizzati, vi raccomandiamo di eseguire appropriati test di migrazione globale sul manufatto finito, al fine di confermare l'idoneità del manufatto finale al contatto con i diversi tipi di alimenti e nelle varie condizioni di utilizzo finale.

Sostanze soggette a LMS e/o Dual use

Il prodotto contiene sostanze per le quali gli allegati I e II del regolamento (UE) N. 10/2011, e suoi emendamenti, stabiliscono restrizioni e/o specifiche, e/o sostanze Dual use :

MCA n. Dual use Contenuto Sostanza / commenti massimo

LMS mg/kg

19 No - - N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

Vedi note Tabella2: (7)

20 No - - Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina LMS (T) espresso escludendo HCl

Vedi note Tabella2: (7)

(2)

(1) La migrazione è soggetta all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12.

Tabella2: Restrizioni di gruppo delle sostanze Sostanze alle quali si applica la restrizione di gruppo (MCA n.)

LMS(T) [mg/kg] Specifiche relative alla restrizione di gruppo N.restrizione

di gruppo

(7) 19 20 1,200 espresso come ammina terziaria

Il prodotto contiene gli additivi doppio uso sopra elencati (sostanze regolamentate per il contatto con alimenti dal Regolamento (UE) N. 10/2011 e come additivi alimentari dai Regolamenti (CE) N. 1333/2008 e (CE) N. 1334/2008).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Confermiamo che le materie prime utilizzate nel nostro prodotto sono state oggetto di una valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 19, e qualsiasi limitazione nota, se presente, è comunicata di seguito.

NIAS (sostanze non intenzionalmente aggiunte)

Con riferimento alla valutazione di NIAS (sostanze non intenzionalmente aggiunte), quali impurità, contaminanti, prodotti di reazione e degradazione, a seconda anche del processo di produzione, riportiamo di seguito l'indicazione delle sostanze che il nostro masterbatch può contenere o rilasciare:

Nessuna sostanza da dichiarare

Conformità per il contatto con alimenti negli Stati Membri della UE

Per le sostanze già listate nel Regolamento UE, la conformità dei componenti del prodotto alle leggi dell'Unione Europea si estende in questo caso a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. Si raccomanda a questo proposito di tenere in considerazione anche eventuali limiti e restrizioni previsti e riportati nella Sezione della UE.

Per le sostanze che non sono elencate nel regolamento UE, riportiamo di seguito la conformità per il contatto con alimenti negli Stati Membri della UE.

Austria

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Kunststoffverordnung 2003 [Full title - Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff, die für die Verwendung bei Lebensmitteln und Verzehrprodukten bestimmt sind] BGBl. II Nr. 476/2003 as amended by last BGBl - Teil. II - N.140/2009.

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

Belgio

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

"Arrêté Royal du 11.05.1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires", until it's last amendment ,

"Arrêté Royal du 18.09.2008" and "Arrêté Royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires", until it's last amendment, "Arrêté Royal du 10.02.2011", all published in the "Belgisch Staatsblad-Moniteur Belge".

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

(3)

Germania

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

BfR Recommendation on Food Contact Materials (last update as of 01.01.2010). For colorants: BfR IX Recommendation: "Farbmittel zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände" (Recommendation IX: Colorants for the coloration of plastics and other polymers for materials and articles).

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

Spagna

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Real Decreto 866/2008, de 23 de Mayo de 2008 modified by Real Decreto N.103/2009 of 06/02/2009 and by Real Decreto N. 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos. (B.O.E.de 11/07/2011).

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

Francia

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

French Positive List "Circulaire nr 176 of 2.12.1959 relatif aux pigments et colorants des matières plastiques et emballages (Journal Officiel, Brochure nr 1227)" as updated. "Arrêté du 2 janvier 2003, relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires", as modified by Arrêté du 1 Avril 2011.

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

Gran Bretagna

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

"The Plastic Materials and Articles in Contact with Food Regulations 2009", and its subsequent amendments including: Statutory Instrument 2009/205 (England), Statutory Instrument 2009/56 (Northern Ireland), Statutory Instrument 2009/481 (Wales), Statutory Instrument 2009/30 (Scotland).

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea

(4)

Italia

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Decreto Ministeriale of 21/03/1973: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"amended on 26/4/1993 by Decreto Ministeriale N. 220 and following updates (last update: D.M. of 16/02/2011). Decreto Ministeriale of 06/04/2004, n.174, "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" and subsequent amendments.

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

Olanda

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Regulation of the Minister for Public Health, Welfare and Sport of 14 March 2014, laying down the Commodities Act Regulation on packagings and consumer articles coming into contact with foodstuffs (Commodities Act (Packagings and Consumer Articles) Regulation [Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen])

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea

Restrizioni relative a pigmenti e coloranti, secondo il Capitolo XI punti 3 e 4, per sostanze non previste dal Regolamento UE 10/2011, allegato II, o con limiti inferiori.

Nessuna sostanza da dichiarare

Conformità per il contatto con alimenti in Svizzera

Svizzera

La situazione di idoneità al contatto con alimenti è ignota in quanto non disponiamo di tutte le informazioni relative alle materie prime utilizzate e/o alcune di esse sono ancora in fase di valutazione da parte delle Autorità competenti. Per questo motivo Vi chiediamo di considerare per il momento il prodotto non idoneo per il contatto con alimenti.

Conformità per il contatto con alimenti negli USA

Si riporta di seguito la posizione del prodotto, con riferimento alle normative che regolano l'uso dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Stati Uniti d'America

I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti previsti dalle seguenti regolamentazioni:

Food and Drug Administration/FDA, 21 CFR § 177: Indirect food additives: Polymers. Food and Drug Administration/FDA, 21 CFR § 178: Indirect food additives: Adjuvants, production aids, and sanitizers.

Limite nel dosaggio: Nessuno

Sostanze con restrizioni in aggiunta a quelle previste nella sezione Unione Europea Nessuna sostanza da dichiarare

(5)

Conformità per il contatto con alimenti in Australia

Australia

La situazione di idoneità al contatto con alimenti è ignota in quanto non disponiamo di tutte le informazioni relative alle materie prime utilizzate e/o alcune di esse sono ancora in fase di valutazione da parte delle Autorità competenti. Per questo motivo Vi chiediamo di considerare per il momento il prodotto non idoneo per il contatto con alimenti.

Conformità per il contatto con alimenti in Giappone

Giappone

La situazione di idoneità al contatto con alimenti è ignota in quanto non disponiamo di tutte le informazioni relative alle materie prime utilizzate e/o alcune di esse sono ancora in fase di valutazione da parte delle Autorità competenti. Per questo motivo Vi chiediamo di considerare per il momento il prodotto non idoneo per il contatto con alimenti.

La nostra dichiarazione è rilasciata unicamente in riferimento al prodotto sopra citato, fornito in imballi originali, e non contempla eventuali successive trasformazioni e lavorazioni.

Questa dichiarazione sostituisce ogni versione precedente.

Riferimenti

Documenti correlati

Una delle spiegazioni più frequenti della scarsa presenza delle donne a posti elevati nella carriera scientifica è che le donne sono meno numerose perché hanno abbracciato la

Come partecipano le regioni alla costruzione delle regole e delle politiche europee e come le attuano. • Partecipazione indiretta: attraverso il Governo e il Parlamento

Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, impre- se agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Marco Simonelli, Esperto Team del Futuro Esteri ed Unione Europea. SUDDIVISIONE IN STANZE - Tavoli

Mutagenicità sulle cellule germinali In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti. Cancerogenicità In base ai dati disponibili, i criteri per

Mutagenicità sulle cellule germinali In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti. Cancerogenicità In base ai dati disponibili, i criteri per

Il Trattato di Lisbona ha modificato anche la procedura di revisione: è previsto, infatti, che il Consiglio si pronunci a maggioranza semplice su una proposta di revisione

 Quale paradigma e quale modello per le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea.  Nessuno dei modelli visti sopra può essere replicato tout court, per la specificità