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Concorsi pubblici e riserva personale interno: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Concorsi pubblici e riserva personale interno: ultime sentenze

written by Redazione | 28/08/2021

Pubblico impiego: concorsi pubblici con riserva di una percentuale dei posti in favore del personale interno; diritto allo scorrimento di graduatoria.

Concorsi interni

La riforma della modalità di reclutamento di personale per le fasce funzionali superiori (progressioni di carriera) recata dagli artt. 24 e 62, d. lg. 27 ottobre 2009 n. 150, con la sostanziale abrogazione delle progressioni verticali interne, ha certificato in modo inequivoco il superamento, già avvenuto con il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, del sistema di reclutamento degli enti locali basato sul concorso interamente riservato, disponendo innovativamente solo per quanto riguarda l’individuazione generale di una precisa soglia» per la c.d.

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riserva agli interni; pertanto a partire dal 1º gennaio 2010 è preclusa all’Amministrazione la possibilità di utilizzare gli esiti di procedure di selezione interna bandite anteriormente a tale data e sono inefficaci le relative disposizioni del bando concernenti la copertura di posti, senza che le stesse possano ingenerare alcuna legittima aspettativa.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 12/03/2021, n.149

Graduatoria concorsuale e nuova selezione interna

A livello ordinamentale non sussiste un obbligo di attivare lo scorrimento di una graduatoria con riserva degli interni, in luogo di una nuova selezione interna, in quanto ben differente è la funzione fra istituto dello scorrimento (per così dire)

« ordinario » da applicarsi in relazione alla graduatoria concorsuale approvata (ove non si creano posizioni in contrasto fra idonei), rispetto a quello con riserva, ove si verificano, obbligatoriamente, contrasti diretti tra le due categorie di idonei (idonei interni ed esterni) e dove i concorrenti idonei esterni, che hanno ottenuto una valutazione e posizione migliore, possiedono una posizione giuridica meritevole di tutela a favore dello «scorrimento per merito».

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 25/03/2021, n.215

Concorsi interni per passaggio a livello professionale superiore

La procedura concorsuale interna riservata ai dipendenti del CNR in possesso dei requisiti di accesso prescritti, preordinata al transito dei candidati interni ad un superiore livello professionale, ossia dal secondo di Primo ricercatore al primo, di Dirigente di ricerca si colloca nell’ambito della medesima area funzionale che resta quella di ricercatore, ragion per cui la selezione non determina una progressione del dipendente vincitore c.d. verticale, consistente cioè nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente e contenutisticamente diversa e superiore sotto il profilo delle funzioni, in guisa da importare novazione oggettiva del rapporto di servizio.

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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/12/2020, n.12928

Procedure concorsuali: controversie e giurisdizione

Per le procedure concorsuali di assunzione – attribuite alla giurisdizione del G.A., perché ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’Amministrazione – si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Restano, invece, devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori, perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/07/2020, n.2869

Posizioni organizzative nuove: procedure selettive interne

Va sottoposta alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 93, l. n. 205/17, in quanto l’istituzione di posizioni organizzative nuove, caratterizzate da poteri di natura dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure selettive interne, potrebbe risultare elusiva del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte Cost. n. 37/2015 con possibile violazione dell’art. 136 Cost.; le posizioni organizzative prefigurate dal legislatore, per le funzioni e il trattamento giuridico ed economico ad esse connesso, potrebbero integrare una vera e propria progressione di carriera alla quale dovrebbe accedersi con concorso pubblico e non con una selezione interna con possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; la previsione della lett. e) dell’art. 1, comma 93, l. n.

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205 del 2017 di deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, quali l’esonero dalla prova preselettiva, la valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e la riserva, in favore degli interni, del 50% dei posti messi a concorso, attribuirebbe un vantaggio competitivo ingiustificato in favore dei dipendenti interni, destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizione organizzativi speciali, che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 30/05/2019, n.6861

Progressioni economiche all’interno della medesima area funzionale

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni delle pubbliche amministrazioni, ovvero quelle che comportino il passaggio da una qualifica ad un’altra, ma sempre nell’ambito della medesima area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 11/04/2019, n.2038

Concorso interno per passaggio ad altra area: giurisdizione

L’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ambito nel quale vanno fatte rientrare anche le procedure concorsuali per soli interni che comportino il passaggio da un’area funzionale ad un’altra; per converso, deve ritenersi che rientrano nella generale giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto di lavoro, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica, in conseguenza dell’illegittimità, definitivamente accertata in sede di autotutela o in sede

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giurisdizionale, della procedura concorsuale per l’accesso agli impieghi presso un’Amministrazione pubblica.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 04/03/2019, n.252

Concorso pubblico e riserva integrale dei posti a favore di personale interno

Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’Amministrazione e la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi, non tollerando essa

— salvo circostanze del tutto eccezionali — la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno.

Il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione, sicché deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili solo nei limiti segnati dall’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, in ragione della peculiarità di particolari uffici.

Tuttavia, compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario.

Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

(Nel caso di specie, attraverso il reclutamento straordinario, il legislatore ha inteso procedere alla copertura dei soli posti comuni e di sostegno dell’organico di

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diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art. 399 del T.U. di cui al d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, mentre con riferimento ai restanti posti — la cui determinazione avviene tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa — il reclutamento avviene nelle forme ordinarie del concorso pubblico)

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/01/2017, n.469

Procedimento di concorso

La norma contenuta nell’art. 24 del d.lg. 150/2009 impone alle amministrazioni di coprire, a decorrere dal 1 gennaio 2010, i posti disponibili nella dotazione organica attraverso pubblici concorsi con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno. Trattasi di norma sorretta dalla finalità di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione, la quale, derogando alla norma generale dettata dall’art. 52, comma 1 bis del TU pubblico impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni una semplice facoltà, impone alle stesse l’obbligo di prevedere una riserva per gli interni (seppur quantificata nella sola misura massima) a partire dal primo gennaio 2010.

Trattasi, in sintesi, della volontà del legislatore di sbloccare risorse umane valide e preparate, in precedenza ingessate sine die nel sistema delle aree stagne, attraverso uno strumento premiale consistente nell’obbligatoria attribuzione di una quota di riserva nelle procedure concorsuali pubbliche bandite dall’1 gennaio 2010. Rimane fuori dalle previsioni descritte, e quindi da ritenersi implicitamente vietata con effetto immediato, l’ipotesi del concorso interamente riservato agli interni.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 25/07/2016, n.845

Riserva del 50% dei posti per il personale interno

Ai sensi dell’art. 24 del d. lg. n. 150 del 27 ottobre 2009 (in base al quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1 gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non

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superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni) esclude che le amministrazioni pubbliche possano utilizzare le graduatorie relative ai concorsi interni riservati indetti prima del 1 gennaio 2010); pertanto, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso gli atti di una procedura concorsuale interna indetta prima del 1 gennaio 2010, finalizzato a far valere una migliore posizione in graduatoria (ancorché non immediatamente utile per l’assunzione), in vista di future assunzioni a seguito del relativo scorrimento.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 24/03/2016, n.265

Concorso interno con progressione verticale

La giurisdizione del giudice amministrativo va riconosciuta nelle controversie relative a concorsi interni, quando il concorso, riservato al personale già dipendente dell’Amministrazione, comporti la progressione in senso verticale e cioè una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; ed invero l’art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore o qualifica superiore, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire, e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del solo personale; in tale ipotesi, infatti, i concorsi interni non si configurano, infatti, come ordinario sviluppo di carriera degli impiegati che vi partecipano, ma vanno intesi come procedimenti selettivi che, alla pari di quelli in cui sono ammessi candidati esterni, consentono l’accesso a posti alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni diversi da quelli già occupati; non presentando, quindi, connotati differenti dai concorsi denominati pubblici, questa identità di natura e di risultato consente di ricondurli sotto la previsione normativa che attribuisce al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 15/10/2015, n.2952

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Accesso ai posti dirigenziali

Nel caso in cui all’epoca dell’indizione del concorso pubblico era consentito l’accesso ai posti dirigenziali mediante riserva integrale agli interni, mentre all’epoca del disposto scorrimento della graduatoria il concorso riservato al solo personale interno era divenuto contra legem, la normativa da assumere a parametro di legalità del censurato scorrimento della graduatoria è quella vigente al momento del disposto scorrimento, perché il provvedimento con cui la P.A. si determina ad attingere da una graduatoria già esistente (il c.d. scorrimento) è un atto che, per quanto connesso a quelli della serie procedimentale concorsuale, mantiene la propria autonomia ed indipendenza logico e giuridica.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 06/08/2013, n.1598

Concorsi pubblici per il passaggio tra aree diverse

Il comma 1 bis dell’art. 52, d.lg. n. 165 del 2001 prevede una facoltà, e non un obbligo, per le pubbliche amministrazioni di riservare, nell’ambito delle procedure concorsuali per la progressione tra aree diverse, una quota di posti al personale interno non superiore al 50% di quelli messi a concorso.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 11/07/2013, n.1171

Giurisdizione amministrativa

Deve essere conosciuta dal giudice amministrativo l’azione proposta da un dipendente inserito in una graduatoria concorsuale valida, volta a contestare la scelta dell’amministrazione, contenuta nella delibera di approvazione della programmazione del fabbisogno triennale di personale, di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza rispettare un asserito obbligo di riserva a favore del personale interno. Infatti per consolidata giurisprudenza la pretesa all’assunzione vantata dal soggetto inserito in una graduatoria vigente, che dipenda dalla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo, investe posizioni di interesse legittimo con conseguente giurisdizione amministrativa.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 11/07/2013, n.1171

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Concorsi interni: esclusione della domanda del dipendente

È legittimo il provvedimento con il quale l’ente locale, che ha bandito un concorso pubblico con riserva di posto per personale interno, esclude la domanda di un proprio dipendente sprovvisto del requisito del diploma di laurea, stante il tenore dell’art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 62 d.lg. n. 150 del 2009), alla cui stregua il personale interno deve possedere i medesimi titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (nella specie, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che la nuova e più restrittiva disciplina introdotta dal d.lg. n.

150 del 2009 – cd. riforma Brunetta – sia immediatamente applicabile, a decorrere dall’1 gennaio 2010, non occorrendo il previo adeguamento degli ordinamenti delle amministrazioni locali, ai sensi dell’art. 31 d.lg. n. 150 del 2009).

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 25/11/2011, n.1140

Procedura selettiva

La riserva, in favore del personale interno, di una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso nell’ambito di una progressione verticale, è ammissibile per ogni singola procedura selettiva, non potendo l’Ente effettuare una sorta di

“compensazione” tra procedure selettive interamente riservate al personale interno con procedure selettive interamente aperte a soggetti esterni, seppur ricomprese nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39 comma 1, l. 27 dicembre 1997 n. 449.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 10/11/2011, n.5274

Progressioni tra aree

Con riferimento agli enti locali, dall’1 gennaio 2010 è applicabile l’art. 62 d.lg. 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso. Pertanto la

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previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 15/09/2011, n.689

Professionalità acquisita negli enti locali

L’art. 91 comma 3 t.u. 18 giugno 2000 n. 267, nell’autorizzare gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie ad indire concorsi interamente riservati al personale dipendente, ma solo in relazione a particolari profili o figure professionali, caratterizzate da una professionalità, acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente, ha inteso attribuire ad essi una facoltà, e non un obbligo.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 21/04/2011, n.242

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