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Anno V Mogadiscio, 4 dicembre 1954 Suppl. n. 1 al n. 12

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(1)

BOLLETTINO

DEGL' AMMINISTRAZIONE FIOUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V Mogadiscio, 4 dicembre 1954 Suppl. n. 1 al n. 12

SO NNSNARIIO

PARTE PRIMA DECRETI: 1954

DECRETO n. 149 rep. del 29 settembre 1954: Modifiche all'art. 3 dell'Ordinanza 15 settembre 1950 n. 62 che approva il contrat-

to di impiego locale 791

DECRETO n. 150 rep. del 19 novembre 1954: Modifiche alle norme dell'Ordinanza 15 settembre 1950 n. 62, che approva il contratto

d’impiego locale, per il personale assunto în servizio con decor- _

renza 1° luglio 1950 73

DECRETO n. 151 rep. del 25 novembre 1954: Riconoscimento di Sigo. Eredi del ju dott. Vertumno Barchiesi Faini della conces-

sione edilizia e della libera disponibilità di aree di terreno per! $ ©;

complessivi mq. 3979 sile in Mogadiscio 34

a

PARTE SECONDA Wu è

Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: Estratto verbale Assemblea di Ordinaria - Approvazione bilancio

LA

————————y

Stamperia A.F.I.S. — Mogadiscio — 1954 - 1331- 950

(2)
(3)

PARTE PRIMA

DECRETO n. 149 ren.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTO il D.-P' R. 9 dicembre 1952, n, 2357;

VISTA l’Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62 che approva il contratto

di impiego locale a tempo determinato;

RITENUTOdi dover modificare alcune norme del contratto pre- detto per'tendefle più aderenti alle attuali necessità dell’Amministra-

ziotie;

VISTA l’Otdifianza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

do Decreta:

All’art. 3 del congratto d’impiego locale a tempo determinato ap- provato con l’Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62, sono aggiunti i se- guenti commi:

«Qualora occorra assumere personale per servizi, incarichi o funzioni che richiedano paîticolari conoscenze, attitudini o specializzazioni, ’Am- ministrazione puòprovvedere alle relative assunzioni per un periodo di tempo determinato non superiore a tre anni ed a condizioni speciali da stabilirsi casu” per casb nei singoli contratti da 4ppbrovarsi con de- creti dell'Ammiîistratore ».

<If' tali casi gli assegni da corrispondere potranno essere maggio- rati în misura non superiore al 50% di quelli stabiliti nélla tabella - allegato I».

Mégadiscio, lì 29 settembre 1954.

| L'AMMINISTRATORE

Martino

(4)

— 732 —

DECRETO n. 150 rep, e

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTA l’Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62 che approva il contrat- to d’impiego locale a tempo determinato; °

RITENUTO opportuno d. modificare alcune norme del contratto predetto, limitatamente per quanto concerne il personale assunto in servizio con decorrenza I luglio 1950;

VISTA l’Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti si applicano al personale di cui all’Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62, assunto a con- tratto d’impiego locale con decorrenza 1° luglio 1950, e con scadenza 30 giugno 1952, ed al quale il contratto stesso venga rinnovato dall’Am- ministrazione.

Art. 2.

I contratti d'impiego scaduti il 30 giugno 1952, che vengano ricon- fermati ai sensi dell’art. 4 dell'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62, sono rinnovati per un periodo di otto anni a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art, 3. i

Alla scadenza dei contratti rinnovati come nel precedente articolo e nei casi di cui alle lettere a) e d) dell’art. 6 dell'Ordinanza 15 set- tembre 1950, n. 62, agli impiegati sarà corrisposta un’indennità pari a tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni, o frazione di an- no superiore a sei mesi, di servizio prestato in base al contratto stesso.

Art. 4.

L’impiegato che prima del termine del contratto intenda lasciare il servizio deve dare, per iscritto, un preavviso di almeno tre mesi.

L’Amministrazione ha tuttavia la facoltà di trattenere l'impiegato in servizio per un ulteriore periodo di tre mesi dalla scadenza del

preavviso. °

All’impiegato che cessa dal servizio a sensi del presente articolo spetta l’indennità stabilita nell’articolo precedente.

Art. 5.

Per riduzione di personale, per necessità di sostituire il personale a contratto locale con personale somalo o per altre ragioni di servizio,

(5)

n sE 1, 0° - — 733 —

<. vle” Lui x

"Amministrazione può, a suo, ‘insindacabile giudizio, licenziare Yim-.

piegato prima della scadenza del contratto.

All’impiegato licenziato per i motivi di cui al comma precedente o per rescissione del contratto ai sensi dell'art. 24 dell'Ordinanza 15 set- tembre 1950, n. 62,’ spetta un'indennità pari a dieci mensilità di sti-

pendio.

Art. 6.

Nel caso di licenziamento per cattiva condotta morale o per gravi motivi disciplinari si applica la disposizione dell’art. 7 dell'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62.

Art. 7.

Al personale di cui all’art. 1 spetta un congedo annuale di cinquan- ta giorni.

.Tale congedo è cumulabile per un triennio salvo esigenze di servizio, Comunque, il periodo di congedo relativo all'ultimo triennio deve essere usuffuito entro la data di scadenza del contratto.

All’impiegato che trascorra il congedo nei paese di origine sono con- cessi altri venti giorni per il viaggio di andata e ritorno.

Tale concessione non può essere accordata più di una volta in un triennio.

Art. 8. - »

AI personale di cui all’art. 1 sarà corrisposta, per quota spese di viaggio per congedi, una somma mensile forfetaria, netta da ritenute erariali, nella seguente misura: 20 .

a) personale di categoria A: So. 100 per sè e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 50 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;

b) personale di categoria B e C e di categoria D, grado I°: So. 30 per sè e per ogni persona di famiglia a carico. di età superiore ai 12 an- ni; So. 40 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;

e) personale di categoria D, gradi II, III e IV: So. 50 per sè e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 25 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiùti e fino ai 12 anni.

La corresponsione delle predette somme spetta dal 1° luglio 1954 Art. 9.

La tredicesima mensilità di cui all’art. 14 dell'Ordinanza 15 settem- bre 1950, n. 62, è elevata alla misura di un intero stipendio mensile.

Art. 10.

Al personale di cuiall'art. 1 che non abbia. usfifruito, in tutto o in parte, del congedoordinario finora maturatoe che chieda il contributo

previsto dall’art. 11 dell'Ordinanza 15 settembre‘1950, n. 62, puòessere.

accordato detto contributo se inizia il congedo entro il 31 dicembre 1954:

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_u 734 —

Art. 11,

Ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nel

.presente decreto s'intende abrogata.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblica- zione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1954.

L'AMMINISTRATORE Martino VISTO e Registrato -Reg. n. 5, foglio n. 33. 4

Mogadiscio, lì 30 novembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 151 ren,

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTOche, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, so- no tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14.dell’Ac- cordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie con- tenute nell’Ordinamento Fondiario per l’Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 25. febbraio 1954, presentata dal geom.

Armando Pizzoglio, a nome e per conto degli eredi del defunto dott.

Vertumno Barchiesi Faini, quale loro procuratore, intesa ad ottenere

‘la concessione a scopo edilizio con la conseguente libera disponibilità di due lotti di terreno demaniali, siti in Mogadiscio, zona del Lido, con- trassegnati con i-numeri 12 e 18 della planimetria del piano regola- tore della Città e aventi rispettivamente la superficie di mq. 1985 e me- tri quadrati 1994;

VISTO il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma atte- stante che il dott. Vertumno Barchiesi Faini fu Bonafede è deceduto il giorno 5 marzo 1953;

VISTO l'atto notorio n. 20907 di rep. in data 17 marzo 1953 a rogito avv. Carlo Maggiore fu Francesco, notaio in Roma, dal quale risulta che gli eredi universali del defunto dott. Barchiesi Faini sono i figli Li- liana Barchiesi Faihni in Confalonieri, Fabrizio Barchiesi Faini e, per la parte legittima, la vedova Amalia Ceccarelli fu Federico;

VISTA la nota di trascrizione n. 471953 del 24 luglio 1953 della Con-

‘ servatoria delle Ipoteche di Mogadiscio attestante che venne depositato

(7)

— 935 —

in data 24 luglio 1953 ed iscritto al n. T71-III Reg, Generale d'ordine.

al n. 47-V Rep. trascrizioni, il certificato di denunciata successione ri- lasciato dall'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio in data 20 luglio 1953 dal quale risulta che sono compresi nell'eredità di cui trattasi gli stabili esistenti sui lotti di terreno in questione contrassegnati con nu- meri 12 e 13 del piano regolatore della Città di Mogadiscio:

VISTO l'atto numero, 32698-9314 dj Rep. in data 7 aprile 1954 a ro- gito del dott. Arrigo Rivali, notaio in Milano, registrato a Milano il giorno 8 aprile 1954 al n. 28822 atti pubblici volume 1045, e successiva-

mente registrato a Mogadiscio il giorno I-luglio 1954 al n. 1010atti pub- blici Volume V, con il quale la signora Liliana Barchiesi Faini fu Ver- tumno in Confalonieri, figlia del defunto dott. Vertumno Barchiesi Fai- ni, nomina suo procuratore speciale il geom. Armando Pizzoglio:

VISTO l'atto 22414 di Rep. in data 2 aprile 1954 a rogito dell’avv Carlo Maggiore, notaio in Roma, registrato a Roma il giorno 3 aprile

1954 al n. 15450 atti pubblici volume 90/4, e successivamente.registrato a Mogadiscio il giorno 1° luglio 1954 al n. 1010 volume Vatti pubblici, con il quale il sig. Fabrizio Barchiesi fu Vertumno, figlio del defunto dott. Vertumno Barchiesi Faini e la signora Amalia Ceccarelli fu Fede- rico vedova Barchiesi Faini nominano loro procuratore specialeil geom.

Armando Pizzoglio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante il lotto di terreno della superficie di ma. 1985 contrassegnato col numero 12, è Stato affisso all'Albo Municipale di Mogadiscio a termini di legge, ed è Stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno

1954 senza opposizioni da parte di terzi;

VISTO Il verbale redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici, in data 15 settembre 1954 attestante che il sig. Armando Pizzoglio ha preso iN consegna a nome e per conto degli Eredi Barchiesi Faini, l'arca di mq. 1985, contrassegnata col n. 12 del piano regolatore cittadino, con- finante ad Est con l'area consegnata precedentemente, con verbale 28 gennaio 1941, al dott. Vertumno Barchiesi Faini: ad Ovest con terreno demaniale; a Nord con strada pubblica; a Sud con terreno demaniale:

CONSIDERATO che il lotto di terreno n. 13 della superficie di ma.

1994 venne consegnata al dott. Vertumno Barchiesi Faini nell’anno 1941 dall'allora Ufficio delle Opere Pubbliche come risulta dal verbale di consegna redatto in data 28 gennaio 1941 e che pertanto non si è prov- veduto, per detto lotto, alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum:

VISTOil foglio n. 623531 del 6 settembre 1954 dell'Ufficio Tasse sugli Affari dal quale risulta che gli eredi del defunto dott. Barchiesi Faini hanno pagato quale prezzo di cessione del terreno della superficie di

mq. 1994, ilotto n. 13), la somma di So, 45,60, controvalore di lire italia- ne 3.988, importo che l'interessato avrebbe dovuto corrispondere ante- guerra e che in effetti non potè corrispondere a causa della sopravve- nuta occupazione del Territorio da parte delle truppe britanniche; non-

chè l'importo di So, 5.955 quale prezzo di cessione del lotto di terreno

| della superficie dimq. 1985, (lotto n. 12);

3] )ERATO che il defunto dott. Barchiesj Faini ha costruito

«demaniali in questione degli edifici ad uso di abitazione civile

(8)

ot i -

fin dal periodo prebellico, corrispondenti ai progetti di costruzione, ap- provati in via di sanatoria, dalla Commissione edilizia municipale nella sua 187? seduta del 25 giugno 1954, come risulta dal foglio n. 724976 del 18 settembre 1954 dell'Ispettorato Lavori Pubblici;

VISTOil nulla osta di abitabilità degli edificì ad uso di abitazione su menzionati, rilasciato dall’Amministrazione Municipale di Mogadi- scio con foglio n. 7984 in data 21 otibbre 1943;

CONSIDERATO che a causa degli eventi bellici non fu possibile 2 suo tempo emanare il decreto di concessione edilizia e di libera. dispo- nibilità dell’area di mq. 1994 contrassegnata col n. 13, e che, per tale motivo, è sbrta una situazione di fatto che occorre regolare;

CONSIDERATO che, sono stati adempiuti tutti gli obblighi nor- malmente imposti per la concessione a scopo edilizio ed i riconoscimen- to della libera disponibilità di terreno demaniale;

Decreta:

Sono riconosciute a favore dei sigg. Liliana Barchiesi Faini in Con- falonieri, Fabrizio Barchiesi Faini e, per la parte legittima, alla signora Amalia Ceccarelli fu Federico vedova Barchiesi Fainì, la concessione a scopo edilizio e la libera disponibilità delle aree demaniali contrasse-

gnate con i numeri12 e 13 del piano regolatore, aventi un’area comples-

siva di mq. 3979 site in Mogadiscio, zona del Lido, e cofinanti ad Est

con proprietà eredi Barchiesi, ad Ovest con terreno demaniale, a Nord con strada pubblica, a Sud con proprietà ing. Polcaro e terreno dema- niale.

Mogadiscio, lì 25 novembre 1954.

L'AMMINISTRATORE VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. dd. Martino

Mogadiscio, 30 novembre 1954, Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

PARTE SECONDA

COOPERATIVA EDILIZIA DI MOGADISCIO

Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

tenuta V8$ novembre 1954

L'Assemblea ha approvato il Bilancio consuntivo chiuso alla data del,30 aprile 1954 ed il relativo conto finanziario. Il Bilancio chiude con un ‘attivo di cassa di So, 1732,93.

E’ riconfermato în caricai Pintiero Consiglio di| Amministrazione.

n Presidente

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