COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE
Nella seduta del 21/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La Ricorrente chiede lo storno da parte dell’Intermediario della somma di € 2.293,79 addebitata a seguito di presunta truffa da parte di una società di autonoleggio. Domanda, inoltre, € 5.000,00 come rimborso per il tempo speso dal proprio procuratore e un indennizzo morale per le “arrabbiature” causate dal comportamento dell’intermediario.
Più precisamente, parte ricorrente ha agito per ottenere il rimborso della somma di € 2.293,79, asseritamente addebitata in maniera fraudolenta sulla propria carta di credito, nonché di € 5.000,00 a titolo di rimborso forfettariamente calcolato per il tempo speso dal suo procuratore per seguire la controversia e un indennizzo morale per “tutte le arrabbiature suscitate dal comportamento dell’intermediario”.
Con riguardo all’addebito, la ricorrente ha esposto di aver noleggiato a Casablanca un’automobile in occasione di un soggiorno in Marocco, in data 27/08/2013. Poiché l’automobile perdeva leggermente olio, e in considerazione del fatto che parte ricorrente aveva davanti un lungo periodo di utilizzo, la vettura veniva consegnata a Tangeri per essere sostituita con un’altra dopo solo 24 ore.
A questo proposito la ricorrente ha negato la responsabilità del danno ed ha evidenziato che, al momento della consegna, la spia dell’olio non era nemmeno accesa, circostanza
confermata anche dal fatto che, nel documento di modifica dell’auto, non veniva in nessun modo menzionata la circostanza che la vettura fosse danneggiata.
Nonostante ciò, sulla carta di credito della ricorrente, veniva registrato un addebito di € 2.293,79 per le spese di riparazione.
La ricorrente riteneva di essere stata vittima di una truffa da parte della società marocchina di noleggio auto, poiché, come detto, la macchina non era stata danneggiata (la perdita di olio era, infatti, minima e sarebbe bastato stringere il dado del carter dell’olio) e perché la fattura veniva emessa il giorno dopo la consegna dell’auto da un’officina avente sede in una città diversa da quella della consegna. In aggiunta a ciò, dalla fattura si evinceva che veniva cambiato tutto il motore come se fosse completamente fuso e, persino, “due alberi a canne […] quando tutti sanno che il Dacia Duster ne ha uno solo”.
La Ricorrente ha chiesto “che venga stornato l’addebito di € 2.293,79 del 30/09/2013 in quanto evidentemente truffaldino e fraudolento; che venga riconosciuto al rappresentante un rimborso forfettario di € 5.000,00 per tutto il tempo speso per seguire la vertenza ed un indennizzo morale per tutte le arrabbiature suscitate dal comportamento dell’intermediario”.
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha esposto, in primo luogo, che la ricorrente era titolare di una carta di credito aggiuntiva rilasciata su richiesta di altro cointestatario del ricorso.
Nel ricostruire i fatti, ha affermato, che la ricorrente, trovandosi in Marocco, aveva noleggiato per dieci giorni una vettura che doveva poi essere cambiata a causa di una perdita d’olio, che, però, a suo dire, non era nemmeno segnalata dalla spia.
La cliente contestava l’addebito di € 2.293,79 effettuato sulla sua carta di credito per un pagamento fatto alla società di autonoleggio per la riparazione del danno, sostenendo di non aver causato alcun danno e che la vicenda era stata fraudolentemente architettata dalla società stessa.
La società di autonoleggio, al contrario, sosteneva che la perdita d’olio era stata verosimilmente causata dall’impatto con una pietra o altro nella parte sottostante della vettura e che i danni alla parte inferiore della vettura non erano coperti dall’assicurazione.
I danni venivano documentati nella fattura n. 2013/31 emessa dal meccanico, mentre la società di autonoleggio, a sua volta, emetteva la fattura n. 01895/09/2013 nei confronti della ricorrente. Tale ultima fattura veniva emessa in data antecedente al 10/09 e per un importo inferiore, verosimilmente, ha affermato l’intermediario, sulla base del semplice preventivo da parte del meccanico. Questa circostanza, però, potrebbe essere chiarita solo dalla società stessa.
L’intermediario ha affermato, quindi, la propria estraneità alla vicenda. In base all’art. 5 del contratto relativo alla carta di credito in oggetto, infatti, “il titolare riconosce espressamente l’estraneità della banca ad ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercizi presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti restando comunque esclusa ogni responsabilità della banca per i difetti delle merci, ritardo nella consegna o altri analoghi eventi.”
L’intermediario ha dichiarato di essersi immediatamente attivato, a seguito del reclamo della ricorrente, e di aver acquisito la documentazione giustificativa dell’addebito, la quale veniva valutata dall’Ufficio Dispute Frodi, che non vi riscontrava alcuna anomalia.
Per completezza, ha rilevato l’intermediario che, quanto alla richiesta di risarcimento danni, la ricorrente si limitava a richiederlo senza fornire alcuna prova. L’intermediario ha negato che vi sia stato un evento dannoso e si è richiamato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e a precedenti ABF con riguardo alla risarcibilità del danno non
L’Intermediario ha così concluso: “per quanto sopra esposto, ritenendo che la banca abbia operato con la diligenza adeguata alla propria condizione e correttezza professionale rimanendo, nella fattispecie, estranea ai fatti, e ritenendo inoltre che parte in causa per la contestazione oggetto di ricorso debba essere esclusivamente la società che ha fornito l’auto a noleggio, chiediamo a codesto spettabile Collegio di voler respingere il ricorso della [ricorrente]”.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
La vicenda contestata si colloca nell’agosto-settembre 2013, quindi successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE (PSD) e al provvedimento Banca d’Italia del 5 luglio 2011 di attuazione del summenzionato decreto per la parte relativa ai diritti ed obblighi delle parti.
La ricorrente agisce, in primo luogo, per ottenere lo storno della somma di € 2.293,79 addebitata sulla propria carta di credito ed asseritamente conseguente ad una truffa perpetrata ai suoi danni da parte di una società di autonoleggio.
Parte ricorrente dichiara nel modulo di ricorso di aver presentato reclamo in data 23/09/2013. E’ versato in atti il primo riscontro dell’intermediario convenuto, datato 14/10/2013.
La ricorrente ritiene che le siano state illecitamente addebitate sulla carta spese relative ad asseriti danneggiamenti di un’autovettura presa a noleggio.
Con riguardo al rapporto sottostante tra cliente e noleggiatore auto, la ricorrente conferma di aver restituito l’auto in ragione di una piccolissima perdita di olio, ma nega che questa fosse danneggiata nella misura poi risultante dalle riparazioni indicate nella fattura emessa dall’officina. Come ulteriori elementi di presunzione della condotta truffaldina della società, la ricorrente richiama la circostanza del fatto che la fattura veniva emessa il giorno immediatamente successivo alla consegna della macchina e da parte di un’officina localizzata in una città diversa, nonché il fatto che il documento di cambio della macchina non recava alcuna indicazione di eventuali danneggiamenti.
In relazione al rapporto tra cliente e banca emittente la carta, l’intermediario nelle sue difese allega comunicazione in inglese della società di autonoleggio, ripresa anche dal ricorrente nelle proprie lettere, con la quale la società afferma la mancanza di copertura assicurativa per i danni concernenti il fondo (bottom) della macchina. La ricorrente allega il contratto di noleggio, ma non è evincibile nulla con riguardo alle condizioni dell’assicurazione.
L’intermediario dichiara di aver proceduto, a seguito del reclamo della ricorrente, ad acquisire la documentazione relativa al contratto, ma di non poter procedere allo storno, non avendovi ravvisato nulla di anomalo.
Lo stesso intermediario, però, riconosce che la fattura intestata alla ricorrente è datata 05/09/2013 e quindi antecedente a quella emessa dall’officina che è datata 10/09/2013 e per un importo inferiore, “verosimilmente perché emessa sulla base del semplice preventivo del meccanico”, affermando che tale vicenda può essere chiarita solo dalla società di noleggio. A questo proposito si rileva ad ogni modo che, convertendo in euro quanto indicato nelle fatture, l’importo effettivamente addebitato alla ricorrente è maggiormente corrispondente a quello della fattura a lei intestata (e inferiore alla somma indicata nella fattura intestata alla società di autonoleggio).
L’intermediario richiama l’art. 5 del contratto della carta di credito nella parte in cui si prevede che: “il Titolare riconosce espressamente l’estraneità della banca ad ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercizi presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti restando comunque esclusa ogni responsabilità della banca per i difetti delle merci, ritardo nella consegna o altri analoghi eventi”.
Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della vertenza, giova ricordare – come anche in altra occasione si è avuto modo di sottolineare (cfr. decisione n. 7530/14 del 10/11/2014) – che la presente controversia attiene a un’operazione di “addebito diretto” a seguito all’utilizzo di una carta di credito che ha implicato l’attivazione di un ordine di riscossione da parte del beneficiario, ovvero una società di noleggio di automobili.
Quest’ultima, per mezzo della società che gestisce la carta di pagamento, ha chiesto e ottenuto di addebitare il conto del pagatore/debitore (l’attuale ricorrente) dell’importo corrispettivo del servizio di noleggio, maggiorato di una somma addebitata a titolo di ristoro per asseriti danni causati all’automezzo oggetto del noleggio da parte dell’odierna ricorrente.
Ebbene, è d’obbligo rammentare che le disposizioni contrattuali invocate dall’intermediario non risultano influenti per la decisione, dal momento che non considerano che la transazione è stata disposta dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e che, pertanto, occorre applicare gli artt. 13 e 14 del decreto, che regolano “i rimborsi per le operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite”.
A ciò si aggiunga che la disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 citati non è derogabile quando l’altra parte contraente sia un consumatore, secondo quanto dispone l’art. 2, comma 4°, lett. b) del D. Lgs n. 11/2010.
Ora, gli ordini originati dal beneficiario divengono definitivi solo dal momento in cui siano trascorse otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, poiché in questo periodo il pagatore ha la facoltà di chiedere, senza particolari formalità, il rimborso (art. 14 D.Lgs. n. 11/2010). Questa novità normativa è intesa ad accrescere la tutela del pagatore che si avvale di una sorta di diritto di ripensamento senza dovere fornire giustificazioni della richiesta di rimborso; corrispondentemente la posizione del beneficiario si è deteriorata rispetto alla precedente prassi contrattuale, poiché quest’ultimo acquisisce la certezza della definitività del pagamento solo dopo che siano trascorse otto settimane.
Pare utile altresì precisare che il prestatore del servizio di pagamento potrebbe, in alcuni casi particolari, sottrarsi al rimborso, ma qualora non intenda procedere al rimborso deve, in ogni caso, fornire una giustificazione per il rifiuto (art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 11/2010).
E tale giustificazione deve corrispondere esattamente a quella prevista dalle norme vigenti, ovvero deve consistere nella mancanza delle condizioni di cui al precedente al comma 1 dell’art. 13 (ovvero che, al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento; e che l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso).
Infatti, che l’art. 14, comma 2°, nell’esentare il prestatore del servizio di pagamento dall’obbligo di rimborso previa giustificazione, si riferisca al dettato dell’art. 13, comma 1°, in quanto ciò è confermato dall’ultimo comma dell’art. 14, a tenore del quale “il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato, nel caso di addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza [appunto] delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 13”. A sua volta, tale
iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso”.
Posto tale quadro normativo, è di chiara evidenza che la convenuta ha giustificato il proprio rifiuto in conformità della disposizione di legge.
Non degne di accoglimento appaiono, infine, le domande relative al “rimborso forfettario di
€ 5.000,00 per tutto il tempo speso per seguire la vertenza” e al “indennizzo morale per tutte le arrabbiature suscitate dal comportamento dell’intermediario”, in quanto non solo la condotta dell’intermediario è apparsa legittima, ma tali domande si rivelano assolutamente generiche, prive di allegazione e di qualsiasi riscontro probatorio.
PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1