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ProvinciadiCatania COPIADIDELIBERAZIONE DELLAGIUNTAMUNICIPALE

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(1)

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 5 DEL REG.DEL 17-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DICONVENZIONE DA STIPULARSICON IL COMUNE DISANT'ALFIO EX ART.14 DEL CCNL 2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEL ING.GIUSEPPE CALABRETTA FINO AL 31 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto ilgiorno diciassettedelmesedigennaio alleore21:34 eseguentinellacasa Comunaleenellaconsuetasaladelleadunanze,in seguito ad invito diconvocazione,siériunitala GiuntaMunicipale

con l'intervento deiSignori:

BARBAGALLO GIOVANNI SINDACO A DIPAOLA ALFIO ANDREA VICE SINDACO P CANNAVO'SALVATORE ENRICO ASSESSORE P

SANGIORGIO LARA ASSESSORE A

TROVATO RAFFAELE MARTINO ASSESSORE P nerisultano presentin.3 eassentin.2 .

PresiedeilDIPAOLA ALFIO ANDREA in qualitàdiVICE SINDACO epartecipailSEGRETARIO COMUNALE PATTILOREDANA .

IlPresidenteconstatato ilnumero legaledegliintervenutiinvitalaGiuntaMunicipaleadeliberare sull'argomento in oggetto.

(2)

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l'allegata proposta dideliberazione inerente l'oggetto;

CONSIDERATO che sulla stessa è stato reso parere favorevole diregolarità tecnica dicuiall'art.147 bis delD.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO che sulla stessa è stato reso parere favorevole diregolarità contabile dicuiall'art.147 bis delD.Lgs.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE all’unanimità approva;

VISTA la L.142/90 come introdotta dalla L.R.n.48/91;

VISTA la L.R.n.30/2000 ; Visto ilvigente O.R.E.L.

Con voto unanime espresso nelle forme dilegge;

D E L IB E R A

Approvare l'allegata proposta dideliberazione inerente l'oggetto.

1)

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

2)

********************************************************************** PROPOSTA

PREMESSO che è attualmente vacante il posto di categoria D di Responsabile delSettore LavoriPubblicidiquesto Ente;

VISTA la dotazione organica e l’organigramma delComune diTrecastagni; CONSIDERATO che al fine di provvedere all’esigenza sopra specificata, assicurando al contempo la necessità primaria di contenimento della spesa di personale, l’amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità del Comune diSant’Alfio all’utilizzazione a tempo parziale aisensidell’art.14 del CCNL 22.01.2004 per un numero di 12 ore settimanali del dott. Ing. Giuseppe Calabretta, dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso Comune, con ilprofilo professionale diIstruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D posizione economica D1, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e qualificazione professionale, il quale ha espresso il proprio formale consenso, come da relativa deliberazione della Giunta Comunale n.3 dell’11/01/2018;

VISTI:

(3)

l’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le

–

Amministrazionipossano avvalersidipersonale dialtrientisulla base di convenzionispecifiche che ne regolino l’utilizzo e glionerifinanziari; l’art.14 delCCNL Regioni-Autonomie Localidel22.01.2004 che prevede

–

“che alfine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare,con ilconsenso deilavoratoriinteressati,personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodipredeterminatie per una parte deltempo dilavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”;

PRESO ATTO che la disciplina recata dall’art. 14 del CCNL 22/1/2004 non si sostanzia quale nuova assunzione in quanto resta ferma l’unitarietà e l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l’amministrazione di appartenenza, realizzando piuttosto una forma di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane tra enti (cfr., parere Ministero dell’Interno- Direzione Generale delle Autonomie locali circ. n. 2/2005; Corte dei Conti Veneto n. 80/2009;Corte dei Conti,Piemonte,n.223/2012)

CHE la stessa configura pur sempre una misura digestione delle risorse umane rilevante ai fini della spesa di personale complessiva dell’ente (cfr. Corte dei Conti,Sezioniriunite per la Regione siciliana,n.54/2012);

PRESO ATTO del nuovo quadro normativo in materia digestione delle spese dipersonale quale risultante dalla molteplicimodifiche apportate alsistema di norme previgente ad opera deld.l.90/2014 convertito,con modificazioni,nella legge 114/2014,come sotto elencate;

VISTI alriguardo:

il comma 5 bis dell’art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con

modificazioninella legge 114/2014 ilquale testualmente recita:

“Dopo il comma 557 –ter dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli entiassicurano,nell’ambito della programmazione triennale difabbisognidipersonale,ilcontenimento delle spese dipersonale con riferimento alvalore medio deltriennio precedente alla data dientrata in vigore della presente diposizione”;

(4)

l’art.3,comma 5,ultimo periodo,delD.L.24 giugno 2014,n.90,convertito

con modificazioni nella legge 114/2014, il quale testualmente recita:

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008,n.133 e' abrogato.Le amministrazioni dicuialpresente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese dipersonale e spese correnti”;

l’art. 11 comma 4-bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con

modificazioninella legge 114/2014 secondo cui:

All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010,n.122,e successive modificazioni, dopo le parole:“articolo 70,comma 1,deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” e’ inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non siapplicano aglientilocaliin regola con l’obbligo diriduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibilia legislazione vigente”.

PRESO ATTO :

in ordine all’applicabilità della previsione vincolistica di cui all’art. 9,

–

comma 28, del d.l. 78/2010, antecedentemente alla novella normativa sopra ricordata, alla fattispecie in esame del contrasto emerso in senso alla giurisprudenza contabile, con prevalenza dell’orientamento contrario all’applicazione del suddetto limite (cfr. Corte dei Conti, sez.

controllo Piemonte, 223/2012/PAR; Corte dei Conti, Lazio, 33/2012/PAR, Corte dei Conti, Liguria, n. 7/2012/PAR e n. 56/2013/PAR, Corte dei Conti,Toscana,n.6/2012/PAR);

In ordine alla rimborsabilità delle spese di viaggio dell’orientamento

–

espresso da Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, del. 31/2012/PAR in relazione all’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio al personale utilizzato in convenzione secondo cui“ilpersonale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, in analogia con quanto affermato delle SSRR con riferimento alla fattispecie del segretario comunale titolare disede disegreteria convenzionata,effettua spostamentitra il Comune convenzionato e quello di cui è dipendente, che possono configurarsi quali “spostamenti tra le varie sedi istituzionali” secondo quanto prevedono le Sezioni riunite nella deliberazione 9/CONTR/2011 citata. Di conseguenza, in

(5)

78/2010, trovano applicazione le norme di CCNL che prevedono il rimborso delle spese diviaggio neilimitiprevistidall’art.41,commi2 e 4,delCCNL del 14 settembre 2000,richiamato dall’art.14 delCCNL del22 gennaio 2004”;

di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22

–

gennaio 2004 che dispone,testualmente “Le particoncordano nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art.14 intende offrire aglientiinteressatiuna regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. “a scavalco”, che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie,a favore didue datoridilavoro.La disciplina dell’art.

14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichiesterniaisensidell’art.53 delD.Lgs.n.165 del2001”;

DATO ATTO:

che la spesa mensile derivante dall’attivazione della presente

-

convenzione è pariad € 1.341,56;

che è stato rispettato nell’anno 2017 ilvincolo dicuidicuiall’articolo 1,

–

comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. come ricavabile dai datidelbilancio consuntivo;

che la spesa programmata per l’anno 2018 comprensiva degli oneri

–

derivanti dall’utilizzazione in questione per un numero di 12 ore settimanalirispetta ilvincolo dicuiall’articolo 1,comma 557 e ss.,della legge n.296/2006 e ss.mm.;

RILEVATO

che il medesimo articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 definisce i

–

principalicontenutidelle convenzionistabilendo:“la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.;

che l’ipotesidisciplinata dall'art.14 delCCNL 22 gennaio 2004,prevede

–

l’ utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra glistessidell'unico orario di36 ore settimanali;

(6)

ESAMINATO lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente proposta dideliberazione dicuicostituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO in particolare che la stipulanda convenzione avrà decorrenza dalla data distipula sino al31 maggio 2018;

RITENUTO tale schema diconvenzione meritevole diapprovazione;

PRECISATO :

che l’ARAN,con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli

–

enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione,essendo un atto digestione;

che sitratta diun atto digestione delrapporto dilavoro,che dovrebbe

–

ricadere nella competenza dei responsabili dei Servizi, previa definizione, da parte diquesto organo digoverno delle necessarie linee diindirizzo per manifestare la volontà delle amministrazioniinteressate per tale forma dicollaborazione;

RITENUTA pertanto, per quanto testè rappresentato, la competenza diquesto organo all’adozione delpresente atto;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90, come recepita dalla l. r. n.48/91, art.1, comma 1, lett.i, l.r.

48/91, come integrato dall’art.12, l.r. 30/2000 e dell’art. 147 bis del d.lgs.

267/20000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di rendere, previa separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, stante la necessità di procedere alla sollecita sottoscrizione della convenzione e ai conseguenti adempimenti;

VISTO ild.lgs.267/2000 e ss.mm.ii; VISTO ilvigente O.R.EE.LL.; VISTO lo Statuto comunale;

VISTO ilRegolamento comunale sull’ordinamento degliufficie deiservizi; VISTO ilCCNL vigente delComparto RegioniAutonomie Locali;

(7)

PROPONE per le motivazioniespresse in premessa:

DI AVVALERSI della facoltà dicuialla disciplina recata dall’art.14 del CCNL 22/1/2004 Comparto Regioni Autonomie Locali che consente alle amministrazioni pubbliche locali di utilizzare, per esigenze cui non possono far fronte col personale in servizio, lavoratori di altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente diappartenenza;

DI APPROVARE lo schema diconvenzione ex art.14 CCNL 22 gennaio

2004, nel testo allegato al presente deliberato di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo temporaneo per numero 12 ore settimanali dell’ing. Giuseppe Calabretta, profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico,cat.D,posizione economica D1,dipendente a tempo pieno e indeterminato delComune diSant’Alfio;

DI DARE ATTO che la spesa scaturente dall’attivazione della presente

convenzione è pariad € 1.341,56 mensili;

DI AUTORIZZARE alla relativa sottoscrizione il competente

Responsabile;

DI DESTINARE l’onere conseguente relativo altrattamento economico,

compresi tutti gli oneri a carico dell’Ente, ai rispettivi capitoli del bilancio 2018, dando mandato al Responsabile del Settore contabile di provvedere airelativiconseguentiadempimenti;

DI TRASMETTERE , a cura dell’Ufficio di Segreteria, la presente

deliberazione alComune diSant’Alfio a mezzo P.E.C.;

DI DICHIARARE, previa separata unanime votazione, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per le motivazioniespresse in premessa.

(8)

Ilpresenteverbale,dopo lalettura,sisottoscriveperconferma. IlPresidente f.to DIPAOLA ALFIO

ANDREA

L’AssessoreAnziano IlSegretario Comunale f.to CANNAVO'SALVATORE

ENRICO f.to Dr.PATTILOREDANA

IlSottoscritto Messo Comunaleattestachelapresentedeliberazioneéstatapubblicatadal19-01-2018 al 03-02-2018 .

TRECASTAGNI,05-02-2018 IL MESSO COMUNALE f.to

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

Ilsottoscritto Segretario Comunale,su conformeattestazionedelMesso comunale,certificachela presentedeliberazioneéstatapubblicataall'Albo Pretorio dal19-01-2018 al03-02-2018 anormadell'art. 11 commaL.R.44/1991 echecontro lastessanon sono statipresentatireclami.

TRECASTAGNI,05-02-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.PATTILOREDANA LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'DIVENUTA ESECUTIVA AISENSIDELL'ART.12 L.R.

N.44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI,17-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.PATTILOREDANA

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