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IL RISARCIMENTO DIRETTO DEL CONDUCENTE ASSICURATO: LA PROCEDURA ESAMINATA ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELL’ART. 150 – DPR 254/2006

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IL RISARCIMENTO DIRETTO DEL CONDUCENTE ASSICURATO:

LA PROCEDURA ESAMINATA ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELL’ART. 150 – DPR 254/2006

Dr. Marco Frola*

TAGETE 3-2007 Anno XIII

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ABSTRACT

Il Dr. Marco Frola, Direttore Ramo Sinistri Fondiaria-Sai Ass.ni, ripercorre preliminarmente le

“motivazioni” che hanno portato all’adozione del modello procedurale di “risarcimento diretto”.

“Come nasce tale normativa? In pratica, come talvolta avviene nel nostro paese, da uno spirito emulativo nei confronti di normative di altre nazioni”. A seguito dell’indagine Antitrust 2003 sul c.d.

“caro Premi Rc Auto” il lungo dibattito che né è scaturito, è sfociato con l’adozione del “modello francese” a favore di un sistema risarcitorio che attraverso l’ottimizzazione della gestione, si prefigge un controllo dei costi ed una riduzione dei premi assicurativi. Con un'unica eccezione: il modello francese “IRSA”, di successo applicativo, è facoltativo mentre in Italia il c.d. “indennizzo diretto” è stato reso obbligatorio. E tuttavia anche quest’ultimo, “costruito” sulla presenza di determinate condizioni “fattuali”, rimane pur sempre una eccezione rispetto alla procedura ordinaria, intesa quest’ultima come la richiesta risarcitoria rivolta al responsabile civile ed alla sua Compagnia Assicurativa.

Nel proseguo dell’intervento l’Autore si sofferma, pertanto, su un interessante parallelismo tra le norme del Codice Ass.ni Private e del regolamento Attuativo [DPR 254/2006] dedicate all’indennizzo diretto e la procedura ordinaria come descritta dall’Art. 148 Cod. Ass.ni in merito: alla denuncia di sinistro ed al suo contenuto, alla richiesta eventuale di “integrazione” da parte della Compagnia ricevente, ai termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria e quelli di procedibilità dell’azione diretta e/o avverso la Compagnia del responsabile civile. Denominatore comune dei due “sistemi” é il rispetto delle tempistiche liquidative da parte dell’assicuratore e la cooperazione del danneggiato nel redigere la denunzia ed integrarla con i dati mancanti, nel sottoporsi ai necessari accertamenti medici legali: “in particolare se, come deve essere, la finalità del legislatore è stata quella di accordare un congruo termine all’assicuratore al fine di arrivare ad una offerta in termini ragionevoli e su basi certe, e come ulteriore diretta conseguenza, quella di ridurre le controversie in ambito Rc auto, si ritiene giustamente che sia necessaria, innanzitutto, la collaborazione del danneggiato”.

* Direttore Ramo Sinistri Fondiaria – Sai Assicurazioni, Torino

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Il tema dell’incontro odierno ci permette di approfondire a poche settimane dall’avvio della nuova procedura di risarcimento diretto per l’Rc auto le norme che disciplinano la materia.

Diciamo subito che allo stato l’analisi sarà ancora in gran parte teorica essendo possibile solo un esame letterale della legge stante il poco tempo passato dall’avvio.

Nel programma dell’incontro di oggi il tema affidatoci riguarda in particolare alcuni articoli del DPR attuativo previsto dal art. 150 del codice delle assicurazioni, personalmente mi permetterò di allargare leggermente l’ambito facendo alcuni riferimenti anche ad altri articoli del citato Decreto.

Dunque come noto il Codice delle Assicurazioni ha previsto con gli art. 149 e 150 l’introduzione in Italia del cosiddetto risarcimento diretto. In particolare l’art. 150 ha previsto che con apposito decreto sarebbero stati stabiliti:

a) i criteri di determinazione della responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno

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d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal risarcimento diretto.

Il decreto attuativo è stato promulgato il 18 luglio 2006 con il numero 254. Si tratta di un provvedimento legislativo articolato il 15 articoli che oggi vedremo di esaminare insieme.

Per quanto riguarda la procedura di risarcimento diretto sarà comunque inevitabile fare riferimento anche ad altre norme del codice delle assicurazioni in particolare all’art. 148 che disciplina la procedura extragiudiziale di indennizzo.

Quest’ultima è la norma cardine del processo di liquidazione extragiudiziale, è una norma piuttosto articolata (11 commi) che ha riassunto in sé normative preesistenti, regolandole e disciplinandole in modo, bisogna comunque dirlo, sufficientemente chiaro e completo.

Primo punto da evidenziare è che questa rimane la procedura risarcitoria ordinaria, il risarcimento diretto è un eccezione, anche se di portata estremamente rilevante.

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Al di là del risarcimento diretto dunque, la procedura ex art. 148 si applicherà sempre nei seguenti casi: nei sinistri tra più di due veicoli, in quelli in cui uno dei due veicoli non sia a motore (auto-bicicletta ad esempio), in presenza di danni alla persona del conducente non responsabile di entità superiore al 9%, in caso di danni alla persona del conducente che abbia concorso a causare il sinistro a prescindere dal grado di responsabilità e dai postumi derivati e qualora vi siano danni patiti dal terzo trasportato disciplinati dall’art.141 del Codice.

Un altro articolo cui si dovrà anche fare riferimento parlando di procedura di risarcimento diretto è l’art. 145 del codice che disciplina la “proponibilità dell’azione di risarcimento” perchè l’eventuale azione giudiziaria relativa al risarcimento diretto viene disciplinata dallo stesso articolo.

2) Le norme sul risarcimento diretto

Come già detto è disciplinato dagli articoli 149 e 150 del codice unitamente al regolamento introdotto dal DPR 254 del 18 luglio 2006.

Si tratta in pratica dell’estensione su base obbligatoria della vecchia procedura CID con alcune significative novità

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Vi è obbligo da parte del danneggiato (per i casi previsti) di rivolgersi sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale non al naturale gestore delle vertenze, l’assicuratore del responsabile, ma al proprio assicuratore.

Come nasce tale normativa? In pratica come talvolta avviene nel nostro paese da uno spirito emulativo nei confronti di normative di altre nazioni.

In particolare a seguito dell’indagine dell’Antitrust del 2003 sul cosiddetto “caro Premi Rc Auto” si avviò un grosso dibattito sull’utilità di una tale procedura sul modello francese a fronte del sistema italiano troppo ancorato ad una visione statica del risarcimento.

In parole povere si è sostenuto che esistono vantaggi concreti in termini di risparmio se è il cliente a venire risarcito invece della controparte, che tale fatto promuove incentivi al risparmio e previene la conflittualità. Inoltre si è sostenuto la necessità di introdurre norme che permettono riduzioni di premio a patto che il cliente accetti il risarcimento in forma specifica (riparazione presso carrozzerie concordatarie).

E’ vero tutto ciò? Impossibile dirlo oggi, solo l’esperienza ci dirà se è così.

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Possiamo dire però che sicuramente il modello francese (denominato IRSA) è stato un successo in Francia, dove la realtà sociale e legislativa è ben diversa.

Esistono norme che di fatto già eliminano la necessità di valutare la colpa nei sinistri stradali (legge Badinter), vi è un diffusione delle polizze Kasko pressocchè generalizzata ed infine vi è un ricorso al contenzioso praticamente nullo per i piccoli sinistri.

Infine c’è da dire che abbiamo copiato il modello francese rendendolo però obbligatorio, mentre in Francia è invece facoltativo (anche se utilizzato da tutti).

L’Antitrust infine criticò pesantemente il sistema italiano della CID soprattutto per meccanismi di rimborso e per gli accordi con i carrozzieri al fine di regolamentare i costi di riparazione.

Veniamo ora alla procedura ed al suo impianto normativo:

Come detto la normativa si basa sul Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre ’05 (Codice delle assicurazioni) negli art.li n. 149 e 150 e sul DPR n. 254 del 18 luglio ’06 (regolamento di attuazione).

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A ciò va aggiunto il regolamento sulla Convenzione CARD che regolamenta i rapporti tra le imprese.

Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 per i sinistri accaduti dal 1°

febbraio 2007.

Contenuto del regolamento di attuazione (art. n. 1 del D.P.R.)

Il regolamento di attuazione, emanato in base all’art. n. 150 del Codice, prevede:

- che per sinistro si intenda, per questa fattispecie, “la collisione” tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la RCA dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza il coinvolgimento e/o la corresponsabilità di terzi o di altro veicolo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato;

- se uno dei due veicoli, a seguito della collisione, urta un pedone (non resp./corresp.) o cose di terzi (vetrina, palo, animale non resp./corresp.) questi rispettivi danni vengono trattati e liquidati con procedura ordinaria, cioè dall’assicuratore del veicolo

resp. /corresp..

Ambito territoriale (art.li n. 1 e 4 del D.P.R.)

Il regolamento prevede che la procedura si applichi quando:

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1. il sinistro sia avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano

2. i veicoli coinvolti siano assicurati con imprese aventi sede legale nello stato italiano

3. i veicoli coinvolti siano assicurati con imprese che esercitano la RCA in regime di stabilimento (art. n. 23 del Codice) o di prestazione di servizi (art. n. 24 del Codice) e che abbiano scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto.

In caso di sinistro in cui siano coinvolti veicoli immatricolati all’estero e/o assicurati con Compagnia estera non rientrante nelle tipologie sopra indicate, siamo in presenza di un sinistro RCA da trattare secondo le norme del Codice Civile ed a cui si applica la IV Direttiva Comunitaria (facoltà di trattazione e liquidazione del danno nel paese di residenza del danneggiato) o la normativa della Carta Verde; le norme di legge da applicare sono sempre quella del paese di accadimento.

Ambito di applicazione (combinato disposto degli art.li n. 149 del Codice e art. n. 3 del D.P.R.)

La procedura di risarcimento diretto si applica, nei limiti del massimale del responsabile:

1. ai danni al veicolo, senza alcun limite quantitativo

2. alle lesioni del conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di I.P.

biologica

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3. ai danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario/locatario del veicolo, se persona diversa, senza alcun limite quantitativo.

Eventuali danni riportati da terzi trasportati, non impediscono l’applicazione della procedura di risarcimento diretto e verranno trattati secondo la procedura in vigore dell’art. 141 del Codice.

Modalità di richiesta danni (art. n. 5 del D.P.R.) La richiesta danni può esser inviata con:

1. raccomandata a.r.

2. telegramma 3. fax

4. e-mail; ad oggi le polizze delle Compagnie del Gruppo di cui trattiamo i sinistri escludono espressamente nella edizione 2007 questa possibilità.

Da tenere opportunamente presente però che solamente la richiesta danni inviata con raccomandata a.r. assolve alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria disciplinata dall’art. n. 145 del Codice, dovendo ritenere le altre modalità non idonee quindi a fare trascorrere lo spatium deliberandi a favore dell’assicuratore, con la conseguenza operativa di poter sfruttare, all’occorrenza, questa eccezione processuale.

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Il contenuto della richiesta danni (art. n. 6 del D.P.R.)

La richiesta danni deve contenere:

- nella ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate 1. i nomi degli assicurati

2. le targhe dei due veicoli coinvolti

3. la denominazione delle relative imprese

4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro 5. le generalità di eventuali testimoni

6. la indicazione dell’eventuale intervento di organi di polizia

7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno

- nella ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre 1. l’età, l’attività e il reddito del danneggiato

2. l’entità delle lesioni subite

3. la dichiarazione di cui all’art. n. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie

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4. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti

5. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

RIFERIMENTI ALLA PROCEDURA ORDINARIA

Tralascio i problemi interpretativi sulla portata delle modalità di invio della raccomandata, già ampiamente discussi e risolti nel passato dalla giurisprudenza, per dedicare qualche minuto ad un importante aspetto già presente nel citato art. 5 della legge 57/2001 e cioè l’aspetto formalistico imposto anche al richiedente al fine di attivare la procedura di risarcimento.

Il nuovo codice ha ribadito, per la compagnia di assicurazione, l’imposizione di ferrei e ineludibili tempi entro cui procedere a formulare l’offerta di risarcimento, e come contraltare nei confronti del danneggiato, ha esplicitamente previsto che la richiesta di risarcimento, inviata secondo le modalità previste dall’art.145, debba obbligatoriamente contenere alcuni elementi conoscitivi elencati dai commi 1 e 2 dell’art.148.

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Per i sinistri con soli danni a cose essi sono: la denuncia redatta secondo l’art.143 (altra norma su cui torneremo tra poco), il codice fiscale degli aventi diritto, il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere periziate.

Per i danni a persona o in caso di decesso, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto, la descrizione delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro, i dati relativi all’età all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite (con dichiarazione medica di guarigione con o senza postumi permanenti), la dichiarazione prevista dal 2 comma dell’art. 142 del codice, e cioè di non avere diritto a prestazioni di assicuratori sociali e, in caso di morte, lo stato di famiglia del deceduto.

Come si vede si tratta di elementi in tutto o in parte già presenti nella vecchia normativa che il nuovo codice ha ribadito con chiarezza, evidenziando in tal modo che se l’assicuratore ha obblighi precisi e pesantemente sanzionati non può, d’altro lato, non essere messo nelle condizioni di poter valutare adeguatamente il danno e la relativa responsabilità.

Il riferimento all’art. 143 fatto in merito alla procedura di risarcimento per danni a cose richiama il concetto di denuncia di sinistro, espressamente descritto nella citata norma.

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Va evidenziato che la norma presenta sul punto della denuncia aspetti importanti che danno a questa importante fase dell’iter liquidativo maggiore pregnanza rispetto a prima.

Innanzitutto l’obbligo di denuncia viene esteso ad ogni tipologia di sinistro sanando i dubbi interpretativi della vecchia normativa che menzionava espressamente solo “lo scontro” tra due mezzi.

Inoltre l’articolo precisa che la denuncia va presentata da ciascun conducente o, se diversi, da ciascun proprietario nei confronti della propria impresa assicuratrice, ma soprattutto viene citato espressamente l’art. 1915 del codice civile che sanziona la mancata presentazione di denuncia.

Al di là della difficoltà di applicare concretamente le sanzioni previste da questo articolo del codice civile è importante il richiamo nella nuova normativa, sia in ottica futura di indennizzo diretto sia per dare importanza alla dichiarazione esplicita dei soggetti coinvolti che, se mancante, per omissione dolosa o colposa potrebbe far perdere o compromettere il diritto al risarcimento.

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Richiesta danni incompleta (art. n. 7 del D.P.R.)

In presenza di richiesta danni incompleta è fatto obbligo all’assicuratore di richiedere entro trenta giorni dal suo ricevimento i dati mancanti.

Tale richiesta assolve al duplice scopo di acquisirli per la valida istruzione e trattazione del sinistro e di sospendere i termini per formulare l’offerta.

Evidenziamo che in questa fattispecie, trattandosi di sospensione, i termini che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei dati mancanti terranno inevitabilmente conto del tempo già trascorso prima della sospensione.

Raccomandiamo pertanto la massima attenzione e tempestività nella gestione di queste pratiche e per assolvere agli obblighi che ci sono stati imposti indichiamo operativamente di utilizzare gli specifici modelli di lettera che troverete negli applicativi e lo scadenziario a sistema.

RIFERIMENTI ALLA PROCEDURA ORDINARIA

Un altro punto importante di tutto il processo di liquidazione è quello stabilito dal comma 5 dell’art. 148, nel quale si stabilisce nei confronti dell’assicuratore che, “in

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caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni, in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 (e cioè quelli relativi alla formulazione dell’offerta) decorrono nuovamente dalla data di ricezione di dati o dei documenti integrativi”.

Questa norma segna una importante novità rispetto alla legge 57/2001 e ritengo sani una volta per tutte i dubbi interpretativi sulla famosa “richiesta di integrazione” che nella previgente normativa creò non pochi problemi anche operativi.

La legge 57/2001 stabiliva che la mancanza della richiesta di integrazione da parte della compagnia fosse pesantemente sanzionata, ciò generò dei problemi interpretativi su come andasse giudicata l’assenza di tale richiesta, poiché la norma prevedeva che essa andasse fatta solo se la mancanza dei dati pregiudicasse la possibilità di formulare una congrua offerta.

Inoltre spesso l’istituto di vigilanza valutò questa presunta mancanza in modo estremamente arbitrario, comminando sanzioni talvolta in caso di mancanza di richiesta di integrazione, talvolta in caso di assenza dell’offerta oppure addirittura sanzionando tutte e due le fattispecie contemporaneamente.

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La nuova norma appare invece chiara: l’assicuratore dovrà valutare in concreto il contenuto della richiesta danni ex art.145, i cui elementi sono tassativi e dovrà, in caso di mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti, richiedere al danneggiato tale documentazione, senza sanzione però in caso di omissione. Ovviamente in tal caso i termini continuano a decorrere dal momento della ricezione della documentazione iniziale.

La nuova normativa che appare, pertanto, aver superato tutti i dubbi interpretativi segnalati, obbliga l’impresa ad organizzare in modo ancor più efficace gli uffici sinistri sia nella ricezione della corrispondenza che nell’istruzione del danno, ma dall’altro sancisce, in modo definitivo, che gli obblighi previsti per il danneggiato di fornire gli elementi previsti dalla normativa sospendono i termini per l’assicuratore di formulare offerta o diniego, sino a che tale obbligo non sia adempiuto.

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto (combinato disposto dell’art. n. 149 del Codice e n. 11 del D.P.R.)

Nel caso in cui il sinistro non rientri nell’ambito di applicazione del Risarcimento Diretto, l’impresa ha l’obbligo di informare, a mezzo di raccomandata a.r., il danneggiato entro trenta (30) giorni

- dalla ricezione della richiesta danni completa

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- diversamente, da quando ciò sia immediatamente possibile - dalla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Infatti la richiesta di integrazione dati assolve anche allo scopo di sospendere il termine di comunicazione dei motivi di inapplicabilità del risarcimento diretto.

Sempre entro tale termine, l’impresa è tenuta a trasmettere alla impresa del responsabile (qualora sia nota in base agli elementi fino a quel momento in possesso) la richiesta danni ricevuta dall’assicurato ed ogni documentazione ricevuta, acquisita e disposta.

Per la impresa del responsabile il sinistro diventa un RCA ed i termini di cui agli art.li n.

148 e 145 del Codice iniziano a decorrere dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Termini per formulare l’offerta (combinato disposto dell’art. n. 149 del Codice e n. 8 del D.P.R.)

L’assicuratore deve provvedere a formulare l’offerta, eventualmente in forma specifica se prevista dal contratto (con contestuale riduzione del premio ex art. n.14 del D.P.R.), entro:

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- danni a cose (auto e/o trasportate) 30 giorni in presenza di CAI a doppia firma, diversamente 60 giorni

- danni a persona del conducente 90 giorni

dalla data di ricezione della richiesta danni completa (art. n. 7/2° D.P.R.), così come sapete è anche previsto per la procedura RCA dell’art. n. 148 del Codice..

Per i danni misti valgono i diversi termini stabiliti.

Entro gli stessi termini l’assicuratore deve comunicare all’assicurato gli specifici motivi (cioè con singola motivazione) che impediscono di formulare l’offerta.

RIFERIMENTI ALLA PROCEDURA ORDINARIA

L’articolo 148 propone a questo punto gli obblighi per l’impresa di assicurazione che, dal momento della ricezione della documentazione citata, ha termini temporali, come detto, perentori e precisi per formulare al danneggiato una congrua offerta per il risarcimento oppure per comunicare specificatamente i motivi per i quali ritiene di non fare l’offerta.

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In caso di danni a cose il termine è di 60 giorni (ridotto a 30 se il modulo di denuncia, redatto ai sensi dell’art. 143, è sottoscritto da entrambi i conducenti, dando in tal caso per assodate le modalità di sinistro indicate, sino ovviamente a prova contraria), in casi di lesioni fisiche o di decesso tale termine è di 90 giorni.

Sul tema dei danni fisici è opportuno qualche approfondimento. Al comma 3 la norma prevede che, in pendenza del termine di 90 gg., il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti necessari per valutare i postumi permanenti o temporanei.

In caso di rifiuto ovviamente i termini restano sospesi.

Il danneggiato ha pertanto l’obbligo di sottoporsi a visita medico legale che la compagnia dovrà disporre in tempo utile per rispettare la tempistica prevista.

Sul punto della mancata o ritardata visita da parte del danneggiato è importante l’organizzazione delle imprese. Sarà infatti onere della compagnia precostituirsi la prova dell’invio al danneggiato di una comunicazione con la quale si richiede la visita medica e verificare costantemente se tale richiesta è stata adempiuta o no.

Termini per il pagamento della somma offerta (art. n. 149/4° e 5° del Codice)

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L’impresa di assicurazione deve provvedere al pagamento della somma offerta, in questa fattispecie, sempre entro 15 giorni

- dalla data di ricezione della comunicazione con cui il danneggiato dichiara di accettarla

- dalla data di ricezione della comunicazione con cui il danneggiato dichiara di non accettarla

anche nel caso che non abbia fatto pervenire alcuna risposta dalla data di ricevimento da parte del danneggiato della comunicazione di offerta.

Accettazione della somma offerta (combinato disposto dell’art. n. 9/2° del D.P.R. e dell’art.n. 149/4°)

Nel caso in cui la somma offerta dall’assicuratore diretto sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale, di cui si sia avvalso, diversa da quella medico – legale per i danni alla persona.

In questo caso il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazione, ove questa

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gli venisse richiesta dal proprio assicuratore; operativamente dovrà essere utilizzato lo specifico modello previsto negli applicativi.

Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati (art. n. 9 del D.P.R.)

Le imprese hanno obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentirgli la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, oltre a quanto previsto dal contratto, in particolare anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e dei veicoli, nella interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità, nel controllo e nella integrazione della richiesta danni.

Determinazione del grado di responsabilità (art. n. 12 del D.P.R.)

Allegati al D.P.R. sono stati indicati i criteri di accertamento della responsabilità che le Imprese dovranno utilizzare per regolare i propri rapporti contabili, nelle ipotesi di risarcimento diretto.

Tali criteri sono stati individuati in conformità alla disciplina legislativa ed ai regolamenti in materia di circolazione stradale.

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Qualora il sinistro non rientri espressamente in nessuna delle ipotesi previste nelle tabelle, l’accertamento della responsabilità dovrà essere compiuto, con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione stradale.

Azione Diretta dell’Assicurato (combinato disposto degli art.li n. 149/6° e n. 145/2° del Codice)

Trascorso lo spatium deliberandi determinato dai termini:

1. per formulare l’offerta

2. per comunicare i motivi di diniego dell’offerta

3. per comunicare i motivi che impediscono il risarcimento diretto

4. o in caso di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione civile nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, che ha gestito la fase stragiudiziale.

L’impresa di assicurazione del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e, se riconosce la responsabilità del proprio assicurato, può chiedere l’estromissione dell’altro assicuratore, salvo la regolazione dei rapporti contabili secondo quanto stabilito dalla convenzione.

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Fondamentale, anche in questa fattispecie, lo scambio di informazioni tra compagnie.

RIFERIMENTI ALLA PROCEDURA ORDINARIA

Vorrei a conclusione del ragionamento tornare a leggere testualmente parte dell’art.

145 per rimarcare ancora che solo una lettura congiunta di questa norma e dell’art.148 consente di individuare la corretta disciplina del processo extragiudiziale così come previsto dal nuovo codice.

Dunque l’azione giudiziale può essere proposta “solo dopo che siano decorsi 60 giorni ovvero novanta decorrenti da quello in cui i danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno… avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’art.148”.

Come si vede il legame tra le due norme è evidente e due processi perfettamente legati:

il danneggiato invia all’assicuratore una richiesta completa di tutti gli elementi e nel caso questi manchino è onere dell’assicuratore richiederli e i termini tornano a decorrere solo al ricevimento degli stessi.

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Decorso poi il tempo previsto dallo spatium deliberandi di 60 o 90 giorni l’assicuratore dovrà formulare offerta o dichiarare il diniego alla stessa, Decorso lo stesso termine (e non prima) il danneggiato potrà ricorrere all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore stesso.

Punto importante è che se gli elementi essenziali mancano e l’assicuratore richiede l’integrazione restano interrotti non solo i termini per l’offerta ma anche quelli per poter proporre l’azione diretta che risulterebbe in caso diverso inutilmente anticipata, frustrando di conseguenza la volontà di ridurre il contenzioso e quindi l’economicità della procedura.

Ovviamente se l’assicuratore resta inerte anche di fronte ad una lettera di richiesta danni priva degli elementi previsti dalla norma e non li richiede al danneggiato ai sensi del comma 5 dell’art. 148, i termini decorrono e il danneggiato potrà proporre l’azione diretta allo scadere degli stessi.

Ci pare che così interpretate le norme che abbiamo esaminato possano dare un vero e positivo contenuto alla riforma generale del risarcimento dell’Rc auto. Ovviamente il vero banco di prova sarà, come sempre, la prassi quotidiana che, speriamo, possa liberarsi da tutti gli elementi di ulteriore complicazione che ancora sono presenti.

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In particolare se, come deve essere, la finalità del legislatore è stata quella di accordare un congruo termine all’assicuratore al fine di arrivare ad una offerta in termini ragionevoli e su basi certe e come ulteriore diretta conseguenza quella di ridurre le controversie in ambito Rc auto, si ritiene giustamente che sia necessaria, innanzitutto, la collaborazione del danneggiato.

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto (art. n. 13 del D.P.R.) Il risarcimento diretto dell’assicurato, ex art. n. 149 del Codice, è ora disciplinato direttamente dalla legge.

Per regolarizzare i rapporti organizzativi ed economici nella gestione del risarcimento diretto, le Imprese di assicurazione hanno dovuto stipulare una Convenzione.

E’ nata la CARD (Convenzione tra Assicuratori per la Gestione del Risarcimento diretto), cui di seguito indichiamo i punti salienti e quelli che si differenziano dalle precedenti convenzioni, invitandovi nuovamente ad una sua attenta lettura, sia della parte normativa, sia di quella operativa.

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26 Il primo tema riguarda la richiesta di risarcimento. Il terzo danneggiato che intenda svolgere domanda risarcitoria deve innanzitutto inviare la propria lettera di richiesta all’impresa che assicura il veicolo responsabile a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (comma 1) secondo le modalità descritte dall’art.145.

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