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DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO OBBLIGATORIO. EMANAZIONE D.P.R. N. 254/2006 – REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

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TAGETE 3-2007 Anno XIII

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DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO OBBLIGATORIO.

EMANAZIONE D.P.R. N. 254/2006 – REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Dr. Massimo Treffiletti*

Con decreto 18 luglio 2006 n. 254 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale 28 agosto 2006, n.

199, serie generale), è stato approvato il Regolamento di attuazione della disciplina del risarcimento diretto, previsto dall’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni.

Con tale decreto si è completato il blocco normativo che disciplina la nuova procedura di risarcimento del danno che, come noto, attribuisce alla vittima di un sinistro il diritto di chiedere il risarcimento, ed eventualmente promuovere l’azione giudiziaria, direttamente al proprio assicuratore r.c. auto anziché a quello che assicura il veicolo responsabile, in tutto o in parte, del sinistro. La nuova disciplina è in vigore dal 1° febbraio 2007 e si applica a tutti i sinistri accaduti da tale data.

* Dirigente Ania, Milano

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2 Il testo del provvedimento si è contraddistinto per le numerose incombenze in capo alle imprese relative all’apparato organizzativo per la gestione del sistema (Convenzione CARD) e alla regolazione dei rapporti economici tra le imprese partecipanti al sistema stesso.

Rispetto a quest’ultimo aspetto, la scelta del legislatore è stata a favore di un metodo di compensazione forfetario basato su costi medi predefiniti ad inizio anno ed applicabili a tutte le regolazioni contabili dell’esercizio successivo.

A differenza della decaduta procedura CID, dove ogni impresa mandataria riceveva il rimborso integrale dell’importo liquidato all’assicurato, eventualmente rettificato a fine anno per effetto di sistemi di conguaglio basati sulla comparazione bilaterale tra costi medi aziendali, con questo nuovo sistema di compensazione, l’assicuratore diretto, che ha liquidato il proprio assicurato per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo responsabile, riceve come rimborso esclusivamente un valore forfetario corrispondente al costo medio dell’esercizio precedente.

Tale modalità di rimborso consente all’impresa che è stata in grado di contenere il costo del sinistro al di sotto del “forfait” di realizzare un vantaggio economico che, al contrario, si traduce invece in una perdita nel caso in cui il pagamento abbia superato tale valore a causa

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3 di un’ inefficienza gestionale o per effetto della semplice causalità di aver dovuto gestire un danno oggettivamente rilevante.

Occorre tuttavia rilevare che il sistema di rimborsi a “forfait” risente anche del valore del parco auto assicurato favorendo l’impresa che assicura veicoli con costi di riparazione contenuti rispetto a tipologie di vetture con ricambi costosi a prescindere dalla gravità del danno subito.

Da questo punto di vista l’analisi del rischio r.c. auto potrebbe arrivare a considerare anche elementi tipici delle garanzie dirette come ad esempio il costo medio dei danni subiti eventuamente differenziati per marca e modello.

A differenza dei sistemi di rimborso a “forfait” presenti in altri paesi europei dove, seppur su base volontaria, è diffusa la procedura di risarcimento diretto, in Italia l’intervento del legislatore non ha consentito all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro di conoscere l’importo realmemte risarcito dall’impresa gestionaria che ha operato per suo conto.

Il completo oscuramento dei dati reali dei risarcimento ha determinato ricadute rilevanti sui sistemi organizzativi delle imprese che hanno dovuto riconsiderare completamente l’analisi del

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4 rischio r.c. auto a fini tariffari e la modulistica di bilancio che ha dovuto essere adeguata alle nuove regole di rendicontazione e

di riservazione dei sinistri definite dall’Isvap sulla base del nuovo metodo di compensazione.

Gli effetti indiretti di questa nuova regola si sono inoltre sentiti su importanti clausole presenti nei contratti r.c. auto (franchigia, rivalsa, diritto di rimborsare il costo del sinistro per evitare la penalizzazione prevista nelle formule bonus/malus), la cui applicazione, in un regime di risarcimento diretto avrebbe avuto come presupposto lo scambio di informazioni tra imprese

“gestionarie” e imprese “debitrici” sui costi dei sinistri effettivamente risarciti. Tale scambio informativo non è stato assolutamente previsto – e anzi risulterebbe del tutto vietato secondo le segnalazioni più volte svolte dall’Antitrust - dal comma 10 del medesimo articolo 13.

Trattandosi di clausole favorevoli ai consumatori è stata tuttavia esclusa la possibilità di concepirne una generalizzata abrogazione e, grazie ad una procedura alternativa, nella quale l’assicurato ha la possibilità di esercitare il proprio diritto di riscatto del malus nei confronti del gestore della stanza di compensazione, anziché presso la propria impresa assicuratrice, è stato possibile il mantenimento di questa facoltà a favore dell’assicurato.

Con questa nuova procedura, la stanza di compensazione, una volta incassato il rimborso dall’assicurato, provvede a girarne l’importo all’impresa “gestionaria” e a stornare il “forfait”

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5 all’impresa “debitrice” che è quindi messa in condizione di annullare il malus al proprio assicurato.

Non sfugge naturalmente la macchinosità di tale procedura soprattutto nei casi in cui le operazioni necessarie si concentrassero in occasione della scadenza di contratto.

Anche in riferimento ai contratti con franchigia, ai fini dell’esercizio dell’azione di rivalsa, è stata attribuita alla stanza di compensazione la funzione di segnalare all’impresa responsabile del sinistro soltanto gli importi inferiori alla franchigia contrattuale. L’informativa non ha quindi carattere sistematico, ma risulta circoscritta ad un numero limitato di casi e quindi rientrante nell’ambito delle eccezioni ammesse dall’AGCM.

Entrando nel merito delle norme contenute nel decreto attuativo del risarcimento diretto, richiamiamo di seguito gli aspetti salienti che ne caratterizzano la disciplina.

Art. 1 – Definizioni: La norma chiarisce il significato di parte della terminologia adottata dal decreto. Particolarmente significativa quella riportata al primo comma, lettera d), dove viene chiarito che per sinistro si intende la collisione tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c. auto dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

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6 Tale precisazione tende a sgombrare il campo da equivoci applicativi innanzi tutto rispetto ad ipotesi di sinistro in cui, non essendosi verificata una collisione (urto materiale) tra i due veicoli, la procedura di risarcimento diretto deve intendersi esclusa (es. veicolo che urta un ostacolo fisso a causa della manovra scorretta di altro veicolo). Inoltre, dal tenore letterale della definizione stessa (senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili), dovrebbe dedursi che la procedura non sia applicabile nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia imputabile ad un terzo diverso da quelli entrati in collisione (es. collisione tra due veicoli verificatasi per evitare un terzo veicolo che non abbia rispettato un segnale di precedenza).

Art. 2 – Oggetto del Regolamento: la norma precisa espressamente che le disposizioni riportate nel decreto attuativo rappresentano la disciplina attuativa del sistema di risarcimento diretto di cui all’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

Anche in mancanza di un espresso richiamo, è da ritenersi che la parte del Regolamento attuativo dedicata alla regolazione dei rapporti economici tra imprese (art. 13) possa considerarsi applicabile, nei limiti di compatibilità ed in forza dell’espresso richiamo operato dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, anche ai rimborsi da regolare per i danni liquidati ai terzi trasportati.

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7 Art. 3 – Ambito di applicazione: Al primo comma viene stabilito che il coinvolgimento nel sinistro di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i danni al veicolo e per le lesioni di lieve entità del conducente.

Il secondo comma precisa che i danni eventualmente subiti dai trasportati devono essere gestiti ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni.

L’articolo 3 non riprende la previsione recata direttamente dall’articolo 149, comma 2, del Codice delle assicurazioni, secondo cui la procedura trova applicazione anche per i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Tale mancanza, naturalmente, non esclude i danni in questione dall’ambito di applicazione della procedura stessa.

Per i danni al veicolo e alle cose trasportate, la procedura trova applicazione senza alcun limite quantitativo.

Art. 4 – Veicoli immatricolati all’estero: La norma precisa che la procedura di risarcimento diretto si applica, oltre che ai veicoli immatricolati in Italia, anche a quelli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi la sede legale nello stato italiano o che esercitino l’assicurazione obbligatoria di r.c.

auto in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi e che abbiano scelto di aderire al sistema del risarcimento diretto.

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8 La norma si discosta dalla previgente normativa convenzionale CID, che prevedeva l’applicabilità della procedura anche se uno od entrambi i veicoli avessero targa estera, purché fossero assicurati in Italia con compagnie aderenti alla Convenzione.

Art. 5 - Modalità della richiesta di risarcimento: il primo comma stabilisce che il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Il secondo comma prescrive le modalità di presentazione della richiesta di risarcimento: lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telgramma o telefax o in via telematica (e.mail). Tale ultima modalità, salvo esplicite esclusioni previste nel contratto assicurativo, è da considerarsi a tutti gli effetti alternativa agli altri strumenti previsti.

Sull’ampliamento dei mezzi di comunicazione della richiesta di risarcimento rispetto all’unico previsto dall’articolo 145, comma 2, del Codice delle assicurazioni (lettera raccomandata), si osserva peraltro che la pluralità di forme, utile per rendere più fluida l’istruttoria della procedura, non assolve alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, disciplinata dal medesimo articolo 145. Tale disposizione, infatti, condiziona l’esercizio dell’azione al decorso di termini che operano a partire dalla richiesta inoltrata all’impresa con lettera raccomandata, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo. Risulta pertanto evidente che la presentazione della richiesta con le modalità alternative previste dal decreto attuazione,

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9 se idonea a formalizzare l’inizio della procedura liquidativa stragiudiziale, risulterà formalmente inidonea all’assolvimento della condizione di procedibilità in giudizio. Tale discrasia potrebbe porre problemi in caso di contenzioso.

Al terzo comma, la norma prevede, a carico dell’assicuratore diretto destinatario della richiesta di risarcimento, l’obbligo di inviare un’immediata comunicazione all’altra impresa coinvolta, il cui assicurato sia ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del sinistro. Tale informativa deve limitarsi alla sola comunicazione degli elementi necessari alla verifica delle coperture assicurative e all’accertamento delle rispettive responsabilità.

Art. 6 - Contenuto della richiesta: la norma riporta un elenco dettagliato degli elementi che devono essere contenuti nella richiesta di risarcimento, distinguendo l’ipotesi di danni alle cose da quella di danni alla persona.

La norma integra quanto previsto dall’art. 148 del Codice con alcuni elementi aggiuntivi (es.

generalità dei testimoni e indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia) che rivestono particolare importanza ai fini della determinazione delle responsabilità del sinistro in assenza di una denuncia mediante modulo di constatazione amichevole firmato congiuntamente dai due conducenti.

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10 Art. 7 - Integrazione e regolarizzazione della richiesta: la norma prevede che, in presenza di una richiesta di risarcimento incompleta degli elementi previsti dall’articolo 6, l’invito da parte dell’impresa a regolarizzare la richiesta, formulato entro trenta giorni dalla medesima, sospende i termini della procedura d’offerta fino alla ricezione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti.

A differenza di quanto previsto nell’analoga fattispecie regolata dall’articolo 148 del Codice per la procedura ordinaria, che per tale situazione contempla un’interruzione dei termini dell’offerta, il computo del termine ai fini di un’offerta regolare dovrà comprendere, quindi, anche il periodo già intercorso fino alla richiesta di integrazione di informazioni da parte dell’impresa.

Art. 9 - Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati: Il primo comma prevede in capo all’impresa l’obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nella interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.

Tale previsione presuppone ovviamente da parte delle imprese la disponibilità di un modello organizzativo (call center, reti liquidative, reti distributive ecc.) idoneo a dare piena attuazione al dettato normativo.

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11 Il secondo comma esclude in maniera esplicita dal risarcimento le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale, in caso di accettazione da parte del danneggiato stesso dell’offerta formulata dall’assicuratore diretto.

Art. 10 – Accesso telematico: la norma attribuisce alle imprese partecipanti al sistema di risarcimento diretto il diritto di accesso per via telematica al Pubblico Registro Automobilistico e all’Archivio nazionale dei veicoli, per la verifica dei dati tecnici dell’altro veicolo e dei dati identificativi del relativo proprietario.

Art. 11 – Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto: Il primo comma pone a carico dell’impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento diretto l’obbligo di informare il danneggiato in merito ad eventuali cause di inapplicabilità della procedura, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda risarcitoria.

La norma non considera che tale termine potrebbe non essere sufficiente qualora le informazioni che evidenzino l’inapplicabilità della procedura (es. perizia medica che attesti lesioni oltre il 9% di i.p., perizia danni ai veicoli che dimostri il coinvolgimento nel sinistro di più di due veicoli, etc.), vengano acquisite dall’impresa oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

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12 Al secondo comma, viene stabilito l’obbligo per l’impresa che ha comunicato al proprio assicurato/danneggiato l’inapplicabilità della procedura diretta di trasferire all’impresa del veicolo responsabile del sinistro, qualora la stessa sia nota in base agli elementi in suo possesso, sia la richiesta di risarcimento che l’ulteriore documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria.

Il terzo comma stabilisce che i termini previsti dagli articoli 145 e 148 del Codice iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro abbia ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente. Rispetto al richiamo all’articolo 145 (norma di rango superiore rispetto alle disposizioni del Regolamento in esame), si pone la discrasia già segnalata sub articolo 5, in relazione alla modalità richiesta dal Codice (richiesta effettuata con lettera raccomandata) ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria.

Art. 12 – Criteri di determinazione del grado di responsabilità: nell’allegato A del decreto attuativo sono riportati i criteri di determinazione delle responsabilità dei sinistri tra due veicoli opportunamente esemplificati in una tabella che, incrociando le casistiche di sinistro presenti sul modulo di constatazione amichevole, offre all’assicurato e agli operatori della liquidazione un sistema omogeneo di valutazione delle responsabilità dei rispettivi conducenti. La norma precisa, al secondo comma, che, in caso di non corrispondenza delle modalità del sinistro ad

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13 alcuno dei casi previsti dalla tabella allegata, l’accertamento della responsabilità è compito con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di circolazione dei veicoli.

Art. 13 – Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto: La norma, che disciplina le forme di cooperazione tra imprese per la gestione del sistema, prevede che le imprese stipulino una convenzione per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema di risarcimento diretto.

Nel nuovo sistema la definizione dei rapporti economici avviene tramite una stanza di compensazione che regolerà i rapporti a debito e a credito sulla base di costi medi dell’esercizio precedente differenziati per tipologia di danno e, per i danni ai veicoli, per non più di tre macro aree geografiche.

Il valore “forfetario” dei rimborsi viene calcolato annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione del sistema da parte di un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero (con funzioni di Presidente), un rappresentante dell’ISVAP, un rappresentante dell’ANIA, due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un esperto in scienze statistiche e

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14 attuariali. Per il primo anno di operatività del sistema, il Comitato calcolerà i valori dei costi medi sulla base di statistiche di mercato.

L’attività della stanza di compensazione del sistema, secondo una scelta che recepisce l’orientamento espresso in merito dall’Antitrust, si svolge “in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi” e senza alcuna possibilità per l’impresa del veicolo responsabile di conoscere alcun dato sugli importi effettivamente pagati dalla propria mandataria.

Art. 14 – Benefici per gli assicurati: La norma prevede che tra i benefici per gli assicurati (ottimizzazione della gestione, controllo dei costi e innovazioni contrattuali) possano essere previste, nell’ambito del contratto r.c. auto, clausole che contemplino, a fronte di una riduzione del premio, il risarcimento del danno (al veicolo) in forma specifica. In tal caso, la percentuale di sconto dovrà essere espressamente indicata nel contratto.

Art. 15 – Entrata in vigore: il Regolamento prevede che il sistema trovi applicazione ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

Per i sinistri che coinvolgano ciclomotori, il sistema trova applicazione a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa, ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (cfr., al riguardo, nostra comunicazione prot. 262 del 14 luglio 2006).

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15 Con un successivo provvedimento normativo, entrato in vigore il 27 febbraio 2007, è stata invece posticipata al 1° febbraio 2008, l’applicazione della procedura di risarcimento diretto alle macchine agricole.

1) Convenzioni attuative di diritto privato:

Il D.P.R. 254/06 non si è solo limitato a fissare i criteri e le modalità di attuazione della procedura di risarcimento diretto nei sinistri derivanti da circolazione stradale ma ha anche stabilito le linee guida dei rapporti organizzativi e di cooperazione tra imprese ad iniziare dalla regolazione dei rapporti contabili derivanti dalla gestione dei sinistri da parte dell’assicuratore diretto (assicuratrice del veicolo non responsabile, in tutto o in parte del sinistro) per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, responsabile.

Nell’ambito delle disposizioni normative stabilite dal legislatore e dei principi fissati dal medesimo per la realizzazione dei rapporti di collaborazione tra imprese, l’art. 13 del Decreto attuativo ha lasciato alle imprese assicuratrici la definizione di una Convenzione di natura privatistica ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi e contabili per la gestione del risarcimento diretto.

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16 La stessa norma ha inoltre previsto che la regolazione dei rapporti economici tra imprese debba essere effettuata attraverso una “stanza di compensazione” gestita in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.

Tale disposizione, volta a garantire il massimo rispetto della normativa sulla libera concorrenza, ha comportato la necessità di individuare un gestore della “Stanza di compensazione” dotato delle caratteristiche indicate dal legislatore. La ricerca è approdata alla CONSAP che, essendo una società al 100% di partecipazione statale, dispone delle caratteristiche per garantire una gestione della stanza di compensazione nel pieno rispetto delle disposizioni normative, analogamente a quanto già avviene per il Fondo di garanzia vittime della strada e per l’Organismo di indennizzo della IV^ Direttiva Auto.

L’attribuzione ad un ente esterno al settore della gestione della stanza di compensazione ha tuttavia determinato la necessità di sottoscrivere una Convenzione tra lo stesso e l’ANIA che, per conto delle imprese partecipanti al sistema, ha definito i reciproci ambiti di operatività per coordinare l’attività contabile derivante dalla ricezione delle richieste di rimborso e dal riconoscimento dei rispettivi “forfait” con quella effettuata in ambito associativo per verificare il diritto o meno di un’impresa ad inviare in stanza di compensazione una richiesta di rimborso.

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17 I tempi molto esigui fissati dal legislatore per l’entrata in vigore del risarcimento diretto (di fatto solo 153 giorni dalla pubblicazione del Decreto alla sua entrata in vigore) hanno riversato sul settore assicurativo una pluralità di incombenze che a livello di mercato hanno comportato un’intensa attività per arrivare a definire le regole della CARD ed i relativi supporti informatici che ne governano la parte applicativa e a livello aziendale hanno determinato la riconsiderazione di molteplici funzioni aziendali che, a seconda dei diversi oneri organizzativi, hanno portato all’aggiornamento:

- delle funzionalità informatiche per adeguarle agli standard definiti in ambito associativo;

- della modulistica di bilancio per adeguarla alle nuove regole di rendicontazione dei sinistri definite dall’Isvap sulla base del metodo di compensazione che regola i rapporti economici tra imprese;

- dell’analisi del rischio r.c. auto a fini tariffari che viene rimodulato, per le componenti di premio puro derivanti dai sinistri rientranti nel campo di applicazione del sistema, in funzione della valorizzazione dei costi di risarcimento diretti e del metodo di rimborso forfetario.

• Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD) sostitutiva della Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e parallela Convenzione terzi trasportati (CTT).

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18 L’attuazione del dettato normativo ha comportato la stesura di una Convenzione di natura privatistica nella quale sono state definite le modalità di partecipazione al sistema di risarcimento diretto sotto il profilo delle garanzie finanziarie e degli standard informatici necessari per l’epletamento delle attività propedeutiche all’accesso delle richieste di rimborso alla stanza di compensazione.

a) La struttura modulare

La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto – CARD, analogamente alle note convenzioni volontarie CID e CTT, ha una struttura modulare che ricomprende sia la vera e propria procedura di risarcimento diretto disciplinata dagli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 254/2006) sia la procedura speciale per il risarcimento dei trasportati a bordo dei veicoli, prevista dall’articolo 141 del Codice, che, sempre ai fini della regolazione dei rapporti tra imprese, richiama i principi stabiliti dall’articolo 150 per il risarcimento diretto.

L’impostazione è stata condivisa da un Tavolo tecnico istituzionale.

b) Scopo e finalità delle Convenzione (art. 1)

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19 La normativa convenzionale è dunque caratterizzata da una disciplina di carattere generale (modalità di adesione alla convenzione, fideiussioni bancarie, compiti e funzione del gestore della stanza di compensazione, penalità, procedura arbitrale) e da due normative specifiche relative alle convenzioni in materia di risarcimento diretto: CID (Convenzione Indennizzo Diretto) e CTT (Convenzione Terzi Trasportati).

c) Adesione alla Convenzione (art.2)

L’adesione alla Convenzione è obbligatoria per tutte le imprese esercenti l’assicurazione r.c.

auto con sede legale in Italia e comporta l’adesione ad entrambe le Convenzioni specifiche.

Le imprese con sede legale in altri stati membri che operino nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di stabilimento o di servizio e che intendano aderire al sistema di risarcimento diretto saranno tenute ad aderire alla Convenzione.

d) Gestore della stanza di compensazione (art.3)

Conformemente all’articolo 13, comma 3, del regolamento attuativo del risarcimento diretto -

“l’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione e ai loro organismi associativi” - è stata prevista

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20 l’esternalizzazione della funzione concernente la stanza di compensazione, intesa come complesso di attività correlate alle regolazioni contabili ed ai relativi importi.

L’ente gestore della stanza provvede anche alle elaborazioni necessarie per il calcolo dei costi medi che il Comitato tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 13 del regolamento attuativo è tenuto ad effettuare per la fissazione dei “forfait” applicabili di anno in anno. Per tale funzionalità le imprese devono inviare esclusivamente alla stanza di compensazione, e secondo uno specifico flusso informatico in via di definizione, anche gli importi dei danni risarciti in qualità di mandatarie.

Come anticipato, l’ente gestore della stanza di compensazione è stato individuato nella CONSAP S.p.A., che ha stipulato un apposito protocollo di servizio con l’ANIA.

e) Controlli sul rispetto della normativa convenzionale (art.4)

Tutte le attività non riconducibili alla stanza di compensazione e immuni da elementi di sensibilità in ottica antitrust (verifica delle coperture assicurative, scambio di informative sulle responsabilità del sinistro, controlli sul rispetto della normativa convenzionale ed arbitrati) sono curate in via permanente da ANIA.

f) Condizioni per l’adesione e decadenze (artt. da 6 a 10)

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21 Vengono regolate le condizioni d’adesione alla Convenzione rispetto:

- alla costituzione della fideiussione in favore della stanza di compensazione;

- all’adozione dei supporti tecnico-informatici necessari per il funzionamento del sistema;

- alla costituzione delle strutture aziendali (SARC) deputate a gestire i rapporti con la stanza di compensazione, con l’ANIA e con le altre imprese secondo le specifiche funzionalità previste dalla Convenzione.

Vengono inoltre disciplinati i casi di decadenza dalla Convenzione correlati a vicende patologiche dell’impresa.

g) Controlli sull’applicazione della Convenzione e penalità (artt. 11 e 12)

Si prevedono forme di controllo a campione e su richiesta di singole compagnie (non aventi carattere sistematico) sul rispetto delle regole della Convenzione. Si regolano alcuni casi di contestazione non rientranti tra quelli suscettibili di arbitrato e si stabiliscono le penalità a carico delle imprese inadempienti.

I controlli saranno effettuati dall’apposita struttura CONCARD.

h) Procedura arbitrale (art. 14)

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22 Si disciplinano le procedure arbitrali applicabili nei casi di divergenza sull’attribuzione della responsabilità e in alcuni casi specifici relativi alla Convenzione CTT.

i) Verifica delle coperture assicurative per Convenzione CID (art.16)

Il sistema SIC svolge la funzione di “certificatore ufficiale” delle coperture assicurative dei due veicoli coinvolti nel sinistro, che, come è noto, rappresenta un presupposto applicativo della procedura di risarcimento diretto.

l) Verifica delle responsabilità del sinistro in caso di denuncia di sinistro senza firma congiunta per Convenzione CID (art.18)

La nuova normativa dedica una particolare attenzione all’accertamento delle responsabilità del sinistro, la cui verifica si rende necessaria ogniqualvolta la denuncia di sinistro sia carente della firma congiunta dei due conducenti (per tale ultimo caso cfr. articolo 17 della Convenzione).

Lo scambio di informative tra le due imprese coinvolte nel sinistro tenta di perseguire i seguenti obiettivi:

- evitare il rischio di doppi pagamenti o comunque in valutazioni complessive delle responsabilità superiori al 100%;

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23 - non incentivare il contenzioso giudiziario tra l’impresa gestionaria e il proprio assicurato;

- attuare la verifica in tempi compatibili con quelli previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento.

Sulla base di questi presupposti è stato previsto un solo scambio telematico di informative tra imprese per segnalarsi le reciproche quote di responsabilità ed indicare il caso del baréme applicabile alla fattispecie di sinistro interessata.

Tale scambio di informazioni è stato codificato in sei specifiche tipologie a seconda del risultato prodotto da tale verifica di responsabilità: accordo tra le imprese, disaccordo tra le imprese, silenzio assenso della debitrice, assenza di denuncia dell’assicurato responsabile, contestazione sull’esistenza del sinistro, contestazione sull’applicabilità della procedura di risarcimento diretto.

In assenza di un accordo sul riparto delle responsabilità del sinistro opera una presunzione di corresponsabilità al 50% tra le due imprese coinvolte nel sinistro. Le richieste di rimborso alla stanza di compensazioni non compatibili con una quota di responsabilità concorsuale vengono scartati.

Tale presunzione può essere superata attraverso una specifica procedura arbitrale (art. 14 lett.

B e C) attraverso la quale può essere attribuita ad una sola delle due imprese la totale responsabilità del sinistro.

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24 L’impresa che invece accetti la responsabilità concorsuale del proprio assicurato nella causazione del sinistro può inviare la richiesta di rimborso in stanza di compensazione ottenendo il 50% del “forfait” previsto per quella determinata gestione.

m) Rimborsi a favore della gestionaria (artt. 23 e 38)

Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto (Convenzione CID) è stato previsto un sistema di rimborso forfetario basato su un unico importo con il quale verranno compensati tutti i pagamenti effettuati per danni al veicolo, danni alla persona del conducente, danni alle cose trasportate e per rivalse di enti mutualistici, di assicuratori privati (comprese le rivalse kasko) e di datori di lavoro relativi ad ogni sinistro gestito.

Il “forfait” sarà differenziato per tre macro aree territoriali esclusivamente per la componente relativa al danno al veicolo. La componente del danno alla persona sarà invece espressione del costo medio nazionale delle lesioni di lieve entità.

Per quanto riguarda la gestione dei danni ai trasportati, è stato adottato un “forfait”

differenziato per ogni danneggiato leso basato esclusivamente sul costo medio delle lesioni di lieve entità e con un plafond massimo di 5.000 euro di danno.

Oltre tale limite all’impresa gestionaria, in aggiunta al “forfait”, verrà rimborsata anche l’importo eccedente.

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25 Il Comitato Ministeriale previsto dal Regolamento attuativo del risarcimento diretto ha inoltre stabilito una franchigia assoluta del 10% con un minimo di 500 ed un massimo di 20.000 euro che verrà applicata a tutte le richieste di rimborso relative ad indennizzi corrisposti a fvore di terzi trasportati.

n) Diritti di gestione (artt. 27 e 41)

Al fine di non penalizzare le imprese che in applicazione della procedura di risarcimento diretto si trovano a sostenere un maggior numero di gestioni rispetto a quelle che avrebbero sostenuto sulla base della loro effettiva frequenza sinistri, è stato previsto, sia per la Convenzione CID che per la CTT, un diritto di gestione corrispondente al 15% del “forfait”

applicabile, che viene conteggiato sul differenziale delle gestioni effettuate in più rispetto ad ognuna delle altre mandatarie.

p) I supporti operativi della Convenzione

Il testo della Convenzione è stato inoltre integrato dai supporti operativi previsti dall’articolo 8.

(26)

TAGETE 3-2007 Anno XIII

26 Nell’ambito della CARD sono state infatti messe a punto una serie di procedure informatiche per garantire in tempi rapidi il rispetto dei requisiti fissati dal legislatore per l’applicazione del risarcimento diretto:

- validità della copertura assicurativa di entrambi i veicoli alla data del sinistro

- definizione delle rispettive responsabilità per evitare di incorrere in doppi pagamenti

possano essere assolti in tempi rapidi e secondo procedure informatiche che prescindano dallo scambio di documentazione cartacea tra compagnie.

La verifica delle coperture assicurative avviene attraverso un sistema informatico (SIC – Sistema Informatico integrato Controlli auto) che in tempo reale verifica presso la banca dati delle polizze SITA l’esistenza se la targa e l’impresa assicuratrice indicata dalla gestionaria come responsabile del sinistro prestasse effettivamente una valida copertura assicurativa alla data del sinistro.

Nel caso in cui l’informazione non sia disponibile sulla banca dati SITA il sistema informatico gira direttamente la richiesta all’impresa assicuratrice ritenuta responsabile del sinistro che entro un termine massimo di 3 giorni è tenuta a confermare o meno la propria copertura

(27)

TAGETE 3-2007 Anno XIII

27 assicurativa. In assenza di risposta, il sistema genera attraverso il sistema del “silenzio- assenso” una conferma di copertura rispetto alla targa interrogata determinando quindi un’impegno per l’impresa “latitante” ad assumere gli obblighi di rimborso per i pagamenti erogati dalla gestionaria.

I tempi sterettissimi fissati dal legislatore per l’entrata in vigore del risarcimento diretto e l’impatto rilevante che tale procedura ha determinato sulle principali funzioni aziendali ha determinato da parte del settore assicurativo ad un’attività molto intensa per riorganizzare i processi informatici e gestionali che governano la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD).

• Convenzione ANIA CONSAP per le funzionalità della stanza di compensazione dei rapporti economici economici tra imprese adenti alle Convenzioni CARD e CTT

Come è stato anticipato, la gestiona della Stanza di compensazione è stata affidata ad un ente esterno ed autonomo rispetto al settore assicurativo che l’Associazione ha individuato nella CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

(28)

TAGETE 3-2007 Anno XIII

28 Tutti i risarcimenti effettuati secondo la procedura di risarcimento diretto, vengono inviati mensilmente alla stanza di compensazione che riconosce il “forfait” di competenza a seconda della tipologia di gestione effettuata (CID o CTT) e, limitatamente ai danni CID, della provincia di riesidenza del proprietario del veicolo non responsabile.

Gli importi effettivi dei risarcimenti vengono invece secretati e rimangono presso il gestore della stanza di compensazione e sono utilizzati per l’elaborazione dei costi medi che serviranno al Comitato Tecnico ministeriale per l’elaborazione dei “forfait” dell’esercizio successivo.

I rapporti con tale ente sono stati definiti in una Convenzione che è parte integrante della CARD, così come previsto dall’art. 8 della Convenzione stessa.

La Convenzione con la CONSAP definisce l’ambito di operatività del gestore della stanza di compensazione nonché i rapporti intercorrenti con le imprese e con l’ANIA in relazione al funzionamento della stanza di compensazione.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, sono stati definiti termini e modalità operative per la regolazione dei rapporti economici tra imprese, per la costituzione delle fideiussioni bancarie

(29)

TAGETE 3-2007 Anno XIII

29 necessarie a garantire gli impegni finanziari delle imprese partecipanti alla CARD, nonché i contenuti dei report periodici elaborati periodicamente dalla stanza di compensazione.

Al fine di garantire la massima puntualità delle regolazioni contabili, è stata anche prevista una penalità corrispondente all’1% del saldo contabile debitorio mensile, per il mancato rispetto del termine di valuta richiesto per il pagamento dei saldi a debito nei confronti della stanza di compensazione.

La Convenzione disciplina inoltre la procedura di rimborso dei sinistri CARD da parte degli assicurati che intendano avvalersi della clausola contrattuale che consente loro di ottenere l’annullamento del malus a fronte del rimborso del risarcimento liquidato dall’impresa per un sinistro imputabile ad una loro responsabilità totale o parziale.

(30)

La Convenzione tra imprese e il funzionamento della stanza di compensazione

Dr. Massimo Treffiletti

Dirigente Ania, Milano

(31)

Diretto”, ai fini cioè della regolamentazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto in applicazione dell’Art. 13 D.P.R. 254/2006, il quale ha previsto che le compagnie assicuratrici italiane stipulino tra loro, obbligatoriamente, una convenzione. “L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto” [Art. 2 C.A.R.D].

Si tratta di un accordo di natura privatistica non opponibile ai danneggiati ove si

delineano i rapporti tra Impresa Assicuratrice “Gestionaria”, compagnia che riceve la richiesta risarcitoria, istruisce la pratica e liquida eventualmente l’importo ed Impresa Assicuratrice “Debitrice”, che assicura il responsabile unico e/o corresponsabile del

sinistro. In sostanza, la regolazione contabile dei rapporti economici prevede una “stanza di compensazione” dei risarcimenti effettuati [Art. 13 D.P.R. 254/2006: “Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere

differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore atre.

Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione]. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni e' istituito presso il Ministero dello

Sviluppo Economico un Comitato tecnico.

In virtù di quanto previsto dalla legge, la Compagnia assicuratrice del danneggiato

risarcisce quest’ultimo per i danni subiti. Quindi, poiché la stessa Compagnia ha liquidato un danno per conto di chi spetta (ovvero della Compagnia del civile responsabile) deve recuperare quanto corrisposto. In realtà, però, la Compagnia che ha provveduto al

pagamento diretto del danno, non recupera esattamente la stessa somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e coi meccanismi stabiliti da una convenzione. In data 25 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 13, punti 2 e 4, del D.P.R. 254/2006, è stata emanata la tabella nazionale riportante i costi medi dei sinistri, in base ai quali devono avvenire le compensazioni fra quanto liquidato dalle imprese assicuratrici e quanto alle stesse spettante dalla stanza di compensazione.

(32)

100.000 sinistri aperti

35 imprese hanno già inviato pagamenti alla stanza di compensazione

8.295 richieste di rimborso alla stanza di compensazione

€ 14.354.950 forfait riconosciuti alle imprese gestionarie

(33)
(34)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

ART. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

Comma 1 – le imprese stipulano tra loro una convenzione ai fini delle regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto

CARD

CONVENZIONE tra ASSICURATORI per il RISARCIMENTO DIRETTO

(35)

CONVENZIONE tra ASSICURATORI per il RISARCIMENTO DIRETTO

NORMATIVA COMUNE

CTT

ART. 149 ART. 141

Convenzione di natura privatistica (ancorchè espressione di un Tavolo

Istituzionale) non opponibile ai danneggiati

(36)

NORMATIVA DELLA

CARD

(37)

GESTIONARIA

INDIETRO

Se la gestionaria annulla erroneamente la procedura di risarcimento diretto, l’impresa del responsabile deve portare a termine la gestione ferma la

possibilità di rivalersi sulla gestionaria per l’importo liquidato al danneggiato

(38)

La Gestionaria rinvia il danneggiato alla Debitrice per

cause di inapplicabilità del risarcimento diretto

Errata carenza di copertura assicurativa:

costo del risarcimento a carico della debitrice

GESTIONARIA

Errata contestazione su esistenza del sinistro: costo del risarcimento a carico della debitrice

Altri casi: rivalsa fuori stanza di compensazione alla gestionaria a condizione che la gestione sia stata

precedentemente annullata da quest’ultima

(39)

A B

P

OK risarcimento diretto ma solo

per veicolo B Assenza di collisione con il veicolo responsabile = NO risarcimento diretto

Danni a pedone vengono gestiti con procedura

ordinaria dall’assicuratore di A.

I danni di B vengono gestiti con procedura di

risarcimento diretto I danni subiti dal veicolo B non possono

essere gestiti con procedura di risarcimento diretto non essendoci stata collisione con il veicolo responsabile del sinistro

B A

S T O A P

C

B

I danni subiti dal veicolo B e dalla moto non possono essere gestiti con procedura di risarcimento diretto non essendoci stata collisione

con il veicolo responsabile del sinistro

(40)

DANNI AL VEICOLO

LESIONI DEL CONDUCENTE (proprietario o meno del veicolo) FINO AL 9% DI INVALIDITA’

DANNI A COSE TRASPORTATE di proprietà dell’assicurato o del conducente senza alcun limite quantitativo

Senza alcun limite quantitativo

L’impossibilità di gestire con risarcimento una partita di

danno non preclude la possibilità di applicare la procedura

alle altre partite di danno

(41)

DATA DEL SINISTRO TARGHE DEI 2 VEICOLI NOMI DELLE 2 IMPRESE

NOVITA’

UN EVENTUALE INTERROGAZIONE DELL’ALTRA (IN VESTE DI GESTIONARIA) AFFERENTE IL MEDESIMO SINISTRO VERRA’ RICONOSCIUTA DAL SISTEMA CHE SARA’ IN GRADO DI FORNIRE UNA CONFERMA IMMEDIATA SULLA COPERTURA DELLA MANDATARIA CHE AVEVA GIA’ EFFETTUATO LA RICHIESTA AL SIC

L’INTERROGAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI UN IMPRESA IN VESTE DI GESTIONARIA EQUIVALE AD UNA CONFERMA DELLA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA

Contro interrogazione

GESTIONARIA

SIC

= CERTIFICATORE UFFICIALE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

(42)

1. la data del sinistro

2. le generalità delle parti (conducente e/o assicurato);

3. le targhe dei due veicoli coinvolti;

4. la denominazione delle rispettive imprese

5. la descrizione, anche grafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro;

6. la firma dei due conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro;

Elementi essenziali

La modifica del nome dell’impresa debitrice comporta l’attivazione della procedura di verifica responsabilità.

DOPO OK SU COPERTURE ASSICURATIVE PUO’ ESSERE RICHIESTO

IL RIMBORSO ALLA STANZA DI COMPENSAZIONE

(43)
(44)

DATI OBBLIGATORI PER INTERROGAZIONE SIC:

Targa GESTIONARIA Targa DEBITRICE Impresa GESTIONARIA

Impresa DEBITRICE Data del sinistro

Firma congiunta : SI - NO

flusso copertura flusso responsabilità

SARC aziendale

Agenzia

Avviso sinistro con responsabilità

Risposta

Quota responsabilità: T o C Elementi probatori

Entro 30 gg

FLUSSO DENUNCE:

N E W

GESTIONARIA

Eventuale recupero denuncia

Caso bareme

(45)

GESTIONARIA

Le imprese hanno diritto al forfait secondo la quota di responsabilità concordata

Informative su responsabilità

Da tale momento, non sono più ammesse variazioni

rispetto alle quote di responsabilità né ricorsi alla

procedura arbitrale.

(46)

GESTIONARIA

Presunzione di corresponsabilità al 50%

Arb itra to

Rich iesta

di r imb

orso su base Con

cors uale

50% forfait

LODO ACCOLTO 100% FORFAIT LODO RESPINTO 50% FORFAIT LODO RESPINTO NO FORFAIT

Forfait al 100% solo se l’altra impresa

accetta una responsabilità

Totale del proprio assicurato Allineamento su

valutazione altra

impresa

(47)

GESTIONARIA

Prevale l’interpretazione della gestionaria

Informativa su responsabilità

Decorsi 30 gg senza risposta

Eventuali pagamenti sono ammessi in stanza

di compensazione secondo la propria valutazione in punto

responsabilità

Perde il diritto sia alla procedura arbitrale che

al rimborso del forfait

eventuali risarcimenti

al proprio assicurato

(48)

GESTIONARIA

Prevale l’interpretazione della gestionaria

Informativa su responsabilità

Manca denuncia dell’assicurato

Eventuali pagamenti sono ammessi in stanza

di compensazione secondo la propria valutazione in punto

responsabilità

Perde il diritto sia alla procedura arbitrale che

al rimborso del forfait per eventuali

risarcimenti al proprio

assicurato

(49)

GESTIONARIA

La gestionaria non può accedere alla stanza di compensazione

Informativa su responsabilità Il sinistro non esiste

Eventuali pagamenti erogati dalla debitrice al

proprio assicurato o a quello della gestionaria

non sono rimborsabili La contestazione sull’esistenza del sinistro deve essere supportata da

una dichiarazione scritta dell’assicurato

Da i nvia rsi a

l SA RC Ges tion

aria en tro 1

5 gg

(50)

GESTIONARIA

La gestionaria non può accedere alla stanza di compensazione

Informativa su responsabilità

Il risarcimento diretto non è applicabile

Eventuali pagamenti erogati dalla debitrice al

proprio assicurato o a quello della gestionaria

non sono rimborsabili

(51)

NOVITA’ RISPETTO ALLA VECCHIA CID

L’impresa gestionaria è tenuta anche alla gestione di eventuali azioni di rivalsa di enti mutualistici,

assicuratori privati (anche kasko) e datori di lavoro.

Perizia obbligatoria per invalidità superiori all’1%

INVARIATO RISPETTO ALLA VECCHIA CID

Viene meno l’ obbligo di perizia per i danni ai

veicoli. L’esistenza del danno deve comunque

essere provata dalla gestionaria

(52)

COMPENSAZIONE

(53)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

ART. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

Comma 2 – Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non

superiore atre. Per i danni alla persona, le compensazioni

possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano

l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il

danno, secondo le regole definite dalla convenzione

(54)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

ART. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

Comma 3 – L' attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di

assicurazione ed ai loro organismi associativi.

(55)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

GESTIONARIA

Importo del risarcimento

Costo medio

“forfait”

L’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro non potrà MAI conoscere l’ammontare

del danno provocato dal suo assicurato

RIMBORSO DEL SINISTRO ACCESSO AGLI ATTI

COSTRUZIONE DELLE TARIFFE

?

(56)

FREQUENZA SINISTRI

COSTO MEDIO DANNI CAUSATI ?

OK

COSTO MEDIO DANNI SUBITI OK

CAMBIA LA MUTUALITA’ TRA GLI ASSICURATI

(57)

GESTIONARIA

Domanda di accesso al fascicolo del sinistro Inoltro della richiesta alla gestionaria e

contestuale informazione al contraente

Accesso agli atti a cura della gestionaria.

NESSUNA INFORMAZIONE ALLA DEBITRICE

1 2

3

(58)

Richiesta, anche con l’assistenza dell’agente, a Consap per conoscere l’importo del sinistro CARD da riscattare

Comunicazione dell’importo da riscattare Lettera

all’assicurato per la

comunicazione del nuovo

premio maggiorato del

malus Rimborso a CONSAP

GESTIONARIA

Restituzione importo Restituzione forfait

1

4

2

3

5

(59)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

ART. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

Comma 3 – I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente

corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di

applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un

rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) un rappresentante

dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei

due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

(60)

IL RIMBORSO FORFETTARIO

COMPONENTE VEICOLO N. 3 COSTI MEDI ANNO 2006

COMPONENTE LESIONI N. 1 COSTO MEDIO NAZIONALE

ANNO 2006

N. 3 FORFAIT UNICI PER MACROAREE dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

3

Macro aree territoriali

(61)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

1° Gruppo 1.800 2° Gruppo 2.000 3° Gruppo 2.300 Forfait

Danno al veicolo Voci accessorie di danno

Danno alla persona

Danno alle cose trasportate Rivalse

Spese di assistenza legale

(62)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

FORFAIT DIFFERENZIATO PER I TRASPORTATI

Costo medio nazionale delle lesioni di lieve entità

Il forfait viene riconosciuto per ogni

trasportato leso

(63)

dell’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni

“CTT” Forfait 3.250 fino al plafond di 5.000

Danno al veicolo Voci accessorie di danno

Danno alla persona

Danno alle cose trasportate Rivalse

Spese di assistenza legale

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