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Vendite tramite piattaforme digitali - Invio dei dati entro il 31.10.2019

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

Vendite tramite piattaforme digitali - Invio dei dati entro il 31.10.2019

Emanuele Greco

(Gruppo di Studio EUTEKNE)

(2)

L’art. 13 del Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo per i soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche, facilitano:

 le vendite a distanza di beni importati;

 le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

I dati delle suddette comunicazioni sono inviati in via telematica all’Agenzia delle Entrate trimestralmente.

Introduzione del nuovo obbligo

(3)

La nuova disciplina relativa alle vendite di beni a distanza ex art. 13 del DL 34/2019 si applica:

 dall’1.5.2019; (data di entrata in vigore del DL 34/2019);

 al 31.12.2020.

È stata differita all’1.1.2021 l’applicazione degli obblighi già previsti dal DL

135/2018, relativi alle vendite a distanza dei soli prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) ceduti tramite interfacce

elettroniche.

La comunicazione di queste operazioni è dovuta per il periodo tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019.

Efficacia temporale del nuovo obbligo

(4)

Sono oggetto di comunicazione le vendite di beni a distanza (oggetto di importazione o commercializzati nella Ue):

 effettuate da un "fornitore";

 "facilitate" da un soggetto passivo;

 mediante interfacce elettroniche o mezzi assimilati.

Ambito di applicazione

(5)

Per "vendite di beni a distanza" si intendono:

 le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Ue diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione

dell’acquirente;

 le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da Stati terzi a destinazione dell’acquirente.

Ambito di applicazione

(6)

Al fine di identificare le "vendite a distanza di beni", per fornitore si intende:

 una qualsiasi persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato;

 che effettua le vendite agendo nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Nozione di "fornitore"

(7)

Le c.d. "interfacce elettroniche", impiegate per facilitare le vendite di beni a distanza, includono:

 i mercati virtuali (c.d. «marketplaces»);

 le piattaforme digitali;

 i portali;

 altri mezzi analoghi.

Gli strumenti menzionati possono essere residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Nozione di "interfaccia elettronica"

(8)

Per soggetti passivi si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite di beni a distanza (importati o ceduti nell’Unione europea).

La nozione «facilita» indica che il soggetto passivo si avvale dall’uso di un’interfaccia elettronica la quale consente a un acquirente

e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica di «stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni»

a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

Nozione di soggetto passivo "facilitatore"

(9)

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha incluso i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:

 alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

 alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

 all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Nozione di soggetto passivo "facilitatore"

(10)

Sono da comunicare le vendite di beni a distanza, in relazione a ciascun

fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

 denominazione del fornitore e dati anagrafici completi

 identificativo univoco utilizzato per facilitare le vendite a distanza

 codice identificativo fiscale

 indirizzo di posta elettronica

 numero totale delle unità vendute in Italia e importo dei prezzi di vendita

Dati da trasmettere"

(11)

La comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

La prima comunicazione è entro il 31.10.2019 e include i dati:

 dei mesi di maggio e giugno 2019 (secondo trimestre 2019);

 dell’intero terzo trimestre 2019.

Termini di comunicazione

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