Vendite tramite piattaforme digitali - Invio dei dati entro il 31.10.2019
Emanuele Greco
(Gruppo di Studio EUTEKNE)
L’art. 13 del Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo per i soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche, facilitano:
le vendite a distanza di beni importati;
le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
I dati delle suddette comunicazioni sono inviati in via telematica all’Agenzia delle Entrate trimestralmente.
Introduzione del nuovo obbligo
La nuova disciplina relativa alle vendite di beni a distanza ex art. 13 del DL 34/2019 si applica:
dall’1.5.2019; (data di entrata in vigore del DL 34/2019);
al 31.12.2020.
È stata differita all’1.1.2021 l’applicazione degli obblighi già previsti dal DL
135/2018, relativi alle vendite a distanza dei soli prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) ceduti tramite interfacce
elettroniche.
La comunicazione di queste operazioni è dovuta per il periodo tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019.
Efficacia temporale del nuovo obbligo
Sono oggetto di comunicazione le vendite di beni a distanza (oggetto di importazione o commercializzati nella Ue):
effettuate da un "fornitore";
"facilitate" da un soggetto passivo;
mediante interfacce elettroniche o mezzi assimilati.
Ambito di applicazione
Per "vendite di beni a distanza" si intendono:
le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Ue diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente;
le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da Stati terzi a destinazione dell’acquirente.
Ambito di applicazione
Al fine di identificare le "vendite a distanza di beni", per fornitore si intende:
una qualsiasi persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato;
che effettua le vendite agendo nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Nozione di "fornitore"
Le c.d. "interfacce elettroniche", impiegate per facilitare le vendite di beni a distanza, includono:
i mercati virtuali (c.d. «marketplaces»);
le piattaforme digitali;
i portali;
altri mezzi analoghi.
Gli strumenti menzionati possono essere residenti o non residenti nel territorio dello Stato.
Nozione di "interfaccia elettronica"
Per soggetti passivi si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite di beni a distanza (importati o ceduti nell’Unione europea).
La nozione «facilita» indica che il soggetto passivo si avvale dall’uso di un’interfaccia elettronica la quale consente a un acquirente
e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica di «stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni»
a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.
Nozione di soggetto passivo "facilitatore"
Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha incluso i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Nozione di soggetto passivo "facilitatore"
Sono da comunicare le vendite di beni a distanza, in relazione a ciascun
fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.
denominazione del fornitore e dati anagrafici completi
identificativo univoco utilizzato per facilitare le vendite a distanza
codice identificativo fiscale
indirizzo di posta elettronica
numero totale delle unità vendute in Italia e importo dei prezzi di vendita
Dati da trasmettere"
La comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.
La prima comunicazione è entro il 31.10.2019 e include i dati:
dei mesi di maggio e giugno 2019 (secondo trimestre 2019);
dell’intero terzo trimestre 2019.