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LE NORME DI COMPORTAMENTO PRESCRITTE DAL CNDCEC IN SITUAZIONI DI CRISI D’IMPRESA

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LE NORME DI COMPORTAMENTO PRESCRITTE DAL CNDCEC IN SITUAZIONI DI CRISI D’IMPRESA

Simona Bonomelli

- Dottore Commercialista e revisore contabile -

(2)

In situazioni di crisi d’impresa all’attività del collegio sindacale sono dedicate specifiche norme di comportamento:

• Fase antecedente all’emersione della crisi

- Verifica della continuità, segnalazione ai soci ed eventuale denuncia al Tribunale

• Fase di crisi e sue possibili soluzioni

-Vigilanza sulla soluzione individuata e monitoraggio

• Fase di fallimento

(3)

• Sono norme applicabili ai sindaci di società di capitali non soggette a specifiche norme di legge o regolamentari relative a particolari settori o mercati

• Non sono vincolanti

• Per evitare di incorrere in fonti di responsabilità, se mancano specifiche disposizioni normative, i componenti del collegio sindacale devono applicare le norme di comportamento proprie della professione svolta ed alle funzioni concretamente esercitate, come elaborate dagli ordini professionali – Tribunale di Milano n. 11586/2011

(4)

• Sono in particolare applicabili ai sindaci le norme sulla responsabilità degli amministratori:

- Responsabilità nei confronti della società e dei soci : art. 2393 e 2393 bis Codice Civile prescrivibile in 5 anni dalla cessazione della carica

- Responsabilità nei confronti dei creditori sociali : art. 2394 Codice Civile prescrivibile in 5 anni dal momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale della società

- Responsabilità attivabile in caso di fallimento: art. 2394 bis Codice Civile

- Responsabilità verso terzi : art. 2395 Codice Civile prescrivibile in 5 anni dal momento del danno

• La responsabilità del collegio sindacale non duplica quella del CDA

• Responsabilità limitata ai casi nei quali si configuri una violazione del

(5)

Riferimenti norme di comportamento:

Norma 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi

Norma 11.2 Segnalazione all’assemblea e denuncia al Tribunale

Norma 11.3 Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma terzo lett. D) L.f.

Norma 11.4 Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.f.

Norma 11.5 Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160 L.f.

Norma 11.6 Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

(6)

Norma 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

(7)

Verifica dello stato di crisi o eventualmente di insolvenza

Verifica della sussistenza del principio di continuità (Principio di Revisione n. 570)

• Indicatori finanziari

- deficit patrimoniale, CCN <0, incapacità di saldare i debiti a scadenza …

• Indicatori gestionali

- perdita di persone o mercati fondamentali..

• Indicatori di altro tipo

- contenziosi importanti in essere, cambiamenti sfavorevoli all’impresa di norme o regolamenti …

(8)

Norma 11.2 Segnalazione all’assemblea e denuncia al Tribunale

Nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.

(9)

• Esame della crisi e delle sue cause

– Going concern, ritenuto sussistente se l’impresa potrà operare per i 12 mesi successivi all’approvazioni dell’ultimo bilancio.

• Segnalazione all’assemblea - in caso di inerzia del CDA

• Denuncia al Tribunale – art. 2409 Codice Civile

-Comportamenti scorretti (politiche di bilancio e malversazioni più frequenti nei momenti di crisi - Irregolarità gravi(e quindi non puramente formali) ed eventualmente reiterate

- Potenziale danno significativo

- Possibile deterioramento della situazione

- Responsabilità o concorso di responsabilità in caso di inerzia

(10)

Norma 11.3 Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo lett. D) L.f.

Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.

(11)

• Piano attestato di risanamento come scelta della società

• Il collegio sindacale verifica i requisiti dell’attestatore – art. 28 L.f.

- Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti

- Studi professionali associati o STP (individuare il responsabile procedura)

- Persone con comprovata esperienza in amministrazione di SPA non dichiarati falliti

• Dubbio di ulteriori verifiche sulla qualifica di revisore attivo /inattivo

- Post D.Lgs 39/2010 l’art. 67 comma 3 lett. D) L.f. continua a riferirsi ai revisori legali

• Il collegio sindacale verifica l’indipendenza dell’attestatore

- Mancanza di legami con l’azienda target, con terzi interessati alla procedura in fieri o ex socio di consulenti dell’azienda (limite quinquennale).

• Vigilanza in merito al rispetto della Legge, dello Statuto e dei princìpi di corretta amministrazione

- Coerenza dello strumento rispetto allo stadio della crisi

(12)

• Appurare l’(eventuale) pubblicazione del piano presso il registro Imprese

- Beneficio della non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti per la parte che supera le perdite a nuovo (vantaggio per i creditori)

• Verifica dell’effettiva applicazione del piano

- Verificare la presenza di scostamenti significativi

- Suggerimento di correttivi / tempestività degli adeguamenti - Richiesta di ulteriori informazioni se necessario

- Intervento diretto ex art. 2409 Codice Civile in caso di inerzia di soci ed

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Norma 11.4 Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.f.

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

(14)

• Verifica del possesso dei requisiti ex art. 28 L.f. da parte dell’attestatore

Appurare il rispetto dei requisiti formali dell’accordo

- Quorum (60% dei crediti)

- Trattamento dei creditori estranei (100%)

- Deposito in Tribunale per l’omologazione (documentazione connessa)

- Deposito al Registro delle imprese per la pubblicità (sospensione azioni cautelari o esecutive x 60 giorni)

• Verifica del rispetto di quanto previsto dall’accordo

Verifica che ci sia un integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo

- ENTRO 120 GIORNI DALLA SCADENZA PER DEBITI NON SCADUTI

(15)

Norma 11.5 Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160 L.f.

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

(16)

• La scelta di presentare istanza di ammissione al concordato compete all’azienda

• Con la presentazione dell’istanza di concordato e fino all’omologa si sospendono le norme del Codice Civile sulla riduzione del capitale per perdite

Obbligo di informativa

Opportune decisioni

Riduzione del capitale

Copertura del deficit patrimoniale

Liquidazione

• Il collegio sindacale rimane quindi sempre in carica e conserva la sua

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Il collegio sindacale non esprime pareri sull’opportunità del ricorso al concordato o sulla forma scelta

• Il collegio sindacale non interviene nelle fasi di predisposizione ed

attestazione del piano ma si limita ad informarsi sull’evoluzione di quanto in atto

- Potenziale responsabilità per irregolarità precedenti, contestuali o successive al piano

• Il collegio continua comunque ad operare in funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della società – Art. 2403 Codice Civile

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• Il collegio sindacale verifica i requisiti dell’attestatore - Art. 28 L.f. : - Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti

- Studi professionali associati o STP (individuare il responsabile procedura)

- Persone con comprovata esperienza in amministrazione di SPA non dichiarati falliti

• Il collegio sindacale entra nel merito dell’attestazione?

- CNDCEC: No, in quanto la sua attività si limita alla verifica dei requisiti del professionista - Dottrina: Si, per evidenziare carenze informative o tecniche, le quali potrebbero ripercuotersi

sull’esito della procedura

Opportunità di informare il Commissario Giudiziale sulle eventuali irregolarità

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Allo stato attuale possono essere individuate 3 forme di concordato preventivo, dalle quali derivano altrettante differenti modalità di vigilanza.

Concordato preventivo in continuità

Concordato preventivo con finalità liquidatoria

Concordato preventivo in bianco

• Possibilità di inserire nell’abito del concordato un accordo di ristrutturazione dei debiti

Possibilità di ricorrere inoltre alla transazione fiscale

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• Concordato in continuità:

- I componenti del collegio sindacale restano in carica e mantengono la loro funzione - Ulteriore vigilanza in capo al Tribunale ed agli organi della Procedura

- Verifica del rispetto del piano

- Verifica del rispetto degli obblighi di informativa periodica

• Concordato con cessione di beni – 2 tesi:

a) Quiescenza degli organi sociali fino al termine del procedimento

b) Continuità di funzionamento degli organi sociali: predisposizione bilanci, legittimazione a stare in giudizio …

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• Concordato in bianco

Preliminare verifica che non vi sia il ricorso al concordato in bianco con finalità puramente dilatoria (fenomeno attenuato dal maggior carico documentale richiesto post DL. 69/2013)

Permangono le funzioni del collegio sindacale nell’interesse della società e dei soci – art.

2403 Codice civile (il commissario opera invece nell’interesse dei creditori) - Applicazione analogica di quanto previsto per il concordato canonico

- Verifica sul rispetto dei termini di deposito del piano

- Verifica sul deposito delle situazioni finanziarie periodiche (frequenza almeno mensile e no Piano e valutazioni di merito)

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Impossibilità per il collegio sindacale di verificare l’operato del liquidatore

- Funzione propria di Commissario Giudiziale e Tribunale

• Il compenso del collegio sindacale maturato successivamente alla presentazione della domanda di concordato è da ritenersi prededucibile ex art. 111 L.f. in quanto strumentale al funzionamento della società in procedura.

- (…) sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (….). Tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del

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Norma 11.6 Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.

Sospensione a prescindere dall’estinzione della società

La funzione di controllo è affidata al comitato creditori ed al Tribunale

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Obbligo ed opportunità per i singoli componenti del collegio sindacale di stipulare una apposita polizza RC professionale

- Responsabilità solidale del collegio sindacale e presunzione di uguale colpa dei componenti tale organo ex art. 2055 del Codice Civile

- Congruità massimale

- Presenza di minimo scoperto o franchigie - Ulteriori clausole contrattuali

Possibilità di ulteriori polizze RC stipulate dalla società a copertura degli eventuali danni cagionati da organi sociali e di controllo

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