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Academic year: 2021

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Tutela del patrimonio: disamina dei

diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta

Dott. Alberto Chiesa

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1. L’intestazione fiduciaria

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L’intestazione fiduciaria

Cronologia e sviluppi operativi

• Le società fiduciarie regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. l966, sono società commerciali autorizzate a prestare servizi "paraprofessionali"

di elevato contenuto specialistico.

• Esse sono soggette, allo stato attuale, alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e dallo stesso autorizzate ad operare nel quadro della normativa anzidetta di concerto con il Ministero della Giustizia.

• Dall’anno di emanazione della normativa, l’attività delle società fiduciarie è notevolmente mutata aggiungendo all’attività di intestazione, amministrazione e gestione di attività finanziarie e partecipazioni una serie di servizi ai clienti che, a seguito dello sviluppo operativo collegato alle finestre temporali di applicazione della c.d. normativa dello scudo fiscale, si inseriscono nei compiti che la normativa ha, in varie fasi, attribuiti a tali società nell’ambito della riscossione delle imposte (funzione di sostituto d’imposta) che nella gestione degli adempimenti e delle informazioni antiriciclaggio della clientela.

Attività;

• Intestazione ed

amministrazione di asset finanziari e partecipazioni;

• Gestione di piani di Stock Options;

Sviluppo

Attività;

• Sostituto d’imposta sulle attività finanziarie,

immobili, partecipazioni ed altre attività detenute all’estero;

• Gestore delle informazioni e degli adempimenti

antiriciclaggio concernenti attività imprenditoriali;

• Escriow Agent.

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L’intestazione fiduciaria

Cronologia e sviluppi operativi

• Ai fini della tutela del patrimonio, l’affidamento delle attività con intestazione alla società fiduciaria comporta l’amministrazione di queste e la loro registrazione in conti separati "i conti d'ordine" e di conseguenza:

– i creditori della società fiduciaria non possono aggredire le attività ad essa intestate per conto altrui (principio della separazione patrimoniale);

– gli effettivi titolari possono sempre rivendicarle presso i terzi aventi causa dalla società fiduciaria.

• Lo strumento fiduciario nasce per avere l’opportunità di affidare, ad una impresa dedicata e vigilata dalle autorità, attività di vario tipo. Negli anni l’istituto si è sviluppato ed è divenuto strumento molto utile alla gestione di patti di sindacato e parasociali, escrow agreement, vincoli, pegni, compromessi, trasferimenti generazionali, costituzione diritti a favore di beneficiari, ecc, ma anche e soprattutto strumento di semplificazione amministrativa.

• Con l’affidamento, alla società fiduciaria, delle attività oggetto di accordi tra le parti si può generare un automatismo nella esecuzione degli adempimenti correlati al rispetto delle obbligazioni reciprocamente assunte. Inoltre, la società fiduciaria ha un ruolo importante, come sostituto d'imposta, nella gestione dei redditi derivanti dalle attività dalla medesima amministrate, soprattutto per le attività patrimoniali e finanziarie estere nel totale rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari.

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L’intestazione fiduciaria

Cronologia e sviluppi operativi Decreto Legislativo n. 415 del 1996:

• La regolamentazione ha stabilito solo per le società fiduciarie "di gestione" e non per quelle "statiche":

• L’obbligo di inserimento nella denominazione sociale della espressione “società di intermediazione mobiliare”

• Il divieto di svolgere servizi diversi dalla gestione di portafogli a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria;

• L’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 9 D. Lgs. 415/96 e sottoposizione alla regolamentazione dello stesso Decreto, con la conseguente disapplicazione delle Leggi n. 1966 del 1939 e n. 430 del 1986.

• L’articolo 199 del D. Lgs. N. 58 del 1998 integra e coordina le previgenti norme in materia di attività e mercati finanziari e fa salve le disposizioni dell’articolo 60, quarto comma, del D. Lgs. 415 del 1996 sui limitati margini operativi delle società fiduciarie, sino alla loro riforma organica.

Decreto Legislativo 13 agosto 2010:

• il Decreto prevede (l’entrata in vigore è prevista a metà 2016) che le società fiduciarie con particolari requisiti dimensionali o assetti proprietari, si iscrivano ad un elenco speciale presso la Banca d'Italia;

• In ragione di tale previsione le società fiduciarie saranno sottoposte a doppia autorizzazione, una rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, relativamente all’attività tipica, l’altra dalla Banca d'Italia, per accedere alla iscrizione anzidetta. Le fiduciarie iscritte saranno pertanto sottoposte alla Vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia sul rispetto della normativa antiriciclaggio.

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L’intestazione fiduciaria

Caratteristiche principali

L’attività fiduciaria consiste nell’intestazione formale delle attività oggetto di amministrazione la cui titolarità sostanziale rimane invece di pertinenza dei relativi titolari effettivi che devono istruire la società fiduciaria stessa su ogni operazione che viene posta in essere in relazione ai beni oggetti di intestazione;

• Nell’ambito della finestra temporale di applicazione della normativa c.d. Scudo Fiscale dei periodi 2009 - 2010, è stato definito ed ha iniziato ad operare il c.d. Mandato di Amministrazione senza intestazione che ha visto i primi esempi applicativi per quanto concerne gli immobili esteri oggetto di operazione di emersione;

Dal punto di vista della Tutela Patrimoniale l’intestazione fiduciaria non determina in capo al titolare effettivo una segregazione patrimoniale in quanto l’attività delle società fiduciarie riguarda la titolarità formale ma non sostanziale dei beni oggetto di amministrazione;

Dal punto di vista fiscale, l’intestazione fiduciaria risulta trasparente in quanto il regime fiscale dei redditi derivanti dai beni oggetto di amministrazione rimane connesso alle caratteristiche (persone fisica, persona giuridica, ente non commerciale, soggetto non residente, etc.) del soggetto titolare effettivo e delle attività intestate/amministrate fiduciariamente (strumenti finanziari, partecipazioni qualificate o meno, immobili, opere d’arte, etc.).

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L’intestazione fiduciaria

Lead offering

Funzione di sostituto d’imposta

Come anticipato, l’intestazione fiduciaria di asset risulta trasparente dal punto di vista fiscale in quanto risulta applicabile agli stessi il regime fiscale proprio del soggetto fiduciante connesso con il trattamento fiscale tipico del bene oggetto di amministrazione.

Inoltre, i dati concernenti i mandati fiduciari rientrano fra quelli comunicati ordinariamente all’Agenzia delle Entrate (aperture e chiusure mensili, saldi iniziali e saldi finali di ogni periodo e giacenza media del rapporto).

In questa ottica le società fiduciarie hanno allargato la loro operatività nell’ambito dello svolgimento della funzione di sostituto d’imposta in relazione a rapporti bancari di rapporti accesi presso intermediari esteri, servizi di consolidamento, anche fiscale, delle posizioni esistenti presso intermediari italiani ed esteri, monitoraggio fiscale di immobili esteri e polizze depositate all’estero.

Riservatezza nei confronti dei Terzi

Tale aspetto si riferisce al fatto che per quanto concerne gli asset finanziari e le polizze, i relativi contratti e rapporti bancari/assicurativi risultano sottoscritti dalla Fiduciaria in nome proprio ma per conto della clientela.

Le stesse conseguenze operative si estendono alle azioni/quote di partecipazione al capitale di società residenti (evidenza in Camera di Commercio) o meno ed alla sottoscrizione di finanziamenti soci sottoscritti nei confronti delle stesse società.

L’intestazione fiduciaria risulta, in ogni caso, trasparente in ipotesi di intestazione di partecipazioni in società quotate. Invece per quanto riguarda la partecipazione a gare od appalti pubblici, l’eventuale titolare effettivo deve essere comunicato nell’ambito della presentazione della richiesta di partecipazione al Bando.

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L’intestazione fiduciaria

Lead offering: amministrazione senza intestazione di azioni/quote pre closing

• Nell’ambito di un’operazione straordinaria di cessione delle quote/azioni concernenti la partecipazione in una società italiana, i soggetti venditori hanno manifestato la volontà di incassare direttamente nell’ambito di rapporti bancari intestati ad una società fiduciaria;

• Al riguardo, al fine di non modificare i contratti già definiti tra le parti ed in particolare non cambiare formalmente i soggetti venditori, le persone fisiche hanno sottoscritto con la fiduciaria un mandato di amministrazione senza intestazione delle quote/azioni oggetto di cessione;

• In relazione al contenuto del contratto, i soggetti venditori hanno potuto incassare il corrispettivo della vendita nell’ambito di rapporti bancari intestati alla fiduciaria (mandato all’incasso) con l’applicazione, in capo ai soggetti detentori di partecipazioni non qualificate, del regime fiscale del risparmio amministrato ed eliminazione dell’obbligo, per i citati soggetti, dell’indicazione delle rivalutazioni effettuate nel quadro RT del Modello Unico.

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L’amministrazione fiduciaria

Lead offering : amministrazione senza intestazione di asset depositati presso un intermediario estero

Persona Fisica

Intermediario Estero

Società Fiduciaria

deposito bancario/polizza

Mandato di amministrazione senza intestazione

Aspetti operativi:

• L’intestazione del rapporto bancario estero, e la relativa operatività, rimane di pertinenza direttamente della persona fisica fiduciante;

• La persona fisica sottoscrive con la fiduciaria un mandato di amministrazione senza intestazione e risulta esonerata dalla compilazione del quadro RW;

• L’intermediario estero si impegna a fornire le informazioni concernenti l’operatività alla società fiduciaria al fine di poter adempiere agli obblighi tributari nell’interesse del contribuente.

La stessa operatività, ai fini RW, può essere posta in essere per quanto concerne gli immobili esteri.

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L’amministrazione fiduciaria

Lead offering : amministrazione senza intestazione di asset depositati in un intermediario estero

Persona Fisica

Intermediario Estero

Società Fiduciaria

deposito bancario

Mandato di amministrazione

senza intestazione

Polizza Assicurativa

Aspetti operativi:

• L’intestazione della polizza assicurativa e del relativo rapporto di deposito, e di conseguenza l’operatività, rimane di pertinenza direttamente della persona fisica fiduciante;

• La persona fisica sottoscrive con la fiduciaria un contratto di amministrazione senza intestazione e risulta esonerata dalla compilazione del quadro RW e la società fiduciaria svolge, ove necessario, la funzione di sostituto d’imposta sui redditi finanziari generati all’estero;

• Alla fiduciaria viene attribuito il ruolo di intervenire nella riscossione degli eventuali proventi della polizza svolgendo, ove necessario, la funzione di sostituto d’imposta sui redditi derivanti dal riscatto della polizza stessa.

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Strumenti di tutela patrimoniale e di passaggio generazionale

STRUMENTO VANTAGGI SVANTAGGI NOTE

POLIZZA ASSICURATIVA

Segregazione del patrimonio

Reversibilità

Pianificazione patrimoniale

Gestione affidata ad un soggetto terzo

Non applicabile alla

componente immobiliare del patrimonio

I beneficiari non hanno vincoli di destinazione sulle somme incassate e possono disporne liberamente

Soluzione ottimale per la componente mobiliare del patrimonio

TRUST

 Segregazione del patrimonio

 Elasticità nell’attribuzione di benefici, potendosi anche subordinare l’erogazione degli stessi al verificarsi di una condizione o al

 Gestione affidata ad un soggetto terzo

 Irreversibilità fino a scadenza

 Soluzione ottimale per la gestione di patrimoni complessi e diversificati FONDO

PATRIMONIALE

Segregazione del patrimonio

Mantenimento della gestione diretta degli assets

Semplicità di costituzione e gestione

Collegato all’istituto civilistico del matrimonio

Attribuisce maggiore tutela in presenza di figli minori

Soluzione ottimale per la gestione del patrimonio immobiliare

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Mantenimento della gestione diretta degli assets

Semplicità di costituzione e gestione

Non determina segregazione del patrimonio

Soluzione utile per la gestione di specifiche esigenze (sostituto d’imposta, riservatezza)

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2- La voluntary disclosure

Confronto con il c.d. Scudo Fiscale e

ruolo dell’intermediario

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La Voluntary Disclosure

Confronto con lo scudo fiscale e ruolo dell’intermediario

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La Voluntary Disclosure

Sviluppo temporale ed intervento dell’intermediario

Sviluppo temporale del processo:

La data del 31/12/2013 rappresenta il termine finale di indicazione delle consistenze delle attività estere, o degli imponibili nazionali o esteri, oggetto di Voluntary Disclosure;

Entro la data del 30 Settembre 2015 dovrà essere inviata l’Istanza di Adesione alla Procedura in relazione alla quale viene palesata all’Amministrazione la posizione estera del contribuente ed eventualmente i maggiori imponibili dichiarati dalle società residenti. Entro 30 gg dall’invio della suddetta Istanza il contribuente dovrà fornire all’amministrazione Finanziaria la relazione esplicativa della fattispecie oggetto di emersione;

L’intervento dell’intermediario, apertura dei mandati fiduciari o dei rapporti diretti presso una Banca o altro intermediario, potrà essere effettuata a seguito dell’invio della citata Istanza di Adesione;

31/12/2013 31/12/2014 XX/XX/2015

Invio Istanza

XX/XX/2015 Intervento Intermediario

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La Voluntary Disclosure

• Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:

a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero

b)se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero

c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Il comma 4 dell’art. 5 – quinquies del D.L. n. 167/1990

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La Voluntary Disclosure

• Il contribuente ha tre possibilità::

Mantenimento degli asset all’estero autorizzando la risposta dell’intermediario con le seguenti conseguenze:

– Determinazione analitica dei redditi generati dagli asset esteri e liquidazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed imposte sostitutive se applicabili) e patrimoniali (IVAFE);

– Compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per ogni anno.

• Rimpatrio fisico (mediante trasferimento su una Banca residente, con o senza intestazione fiduciaria) in relazione al quale le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e questi ultimi si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse.

• Rimpatrio giuridico

Gli asset vengono mantenuti, come banca depositaria, all’estero trasferendo gli stessi nell’ambito di un mandato conferito ad una fiduciaria residente. A seguito della scelta di questa opzione, le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e le fiduciarie si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse. Tale soluzione risulta, inoltre, l’unica esperibile in relazione ad eventuali asset di natura Alternative a disposizione del contribuente

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La Voluntary Disclosure

Obblighi dichiarativi del contribuente

• Allo stato attuale della Normativa e della Prassi, il contribuente che aderirà alla Voluntary Disclosure dovrà, a seguito della presentazione dell’istanza:

Compilare il quadro RW della Dichiarazione dei redditi per quanto concerne il periodo 2014 ed il periodo 2015 per quanto riguarda il periodo fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente;

Liquidare, nell’ambito dei Quadri RM e RT, e versare nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi, le eventuali imposte sugli interessi, plusvalenze ed altri redditi conseguiti nel 2014 e nel 2015 fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente.

Al riguardo risulterebbe auspicabile che fosse ripristinata l’esimente per la compilazione del Quadro RW da parte dei soggetti che hanno aderito alla procedura, come previsto nello Scudo Fiscale, ed eventualmente la possibilità di pagare,

31/12/2013 31/12/2014 XX/XX/2015

Invio Istanza

XX/XX/2015 Intervento Intermediario

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Circolare 10° del 13 marzo 2015

Analisi principali contenuti

Aspetti positivi:

Genesi in periodi non accertabili: per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero senza soluzione di continuità già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine ma sarà sufficiente fornire documentazione attestante la precedente esistenza;

E' stato chiarito che le clausole di preclusione intervengono per singolo periodo di imposta e tributo. Ci si è avvicinati a quanto previsto per lo scudo ed è stata sancita la possibilità di sanare eventuali annualità con altri procedimenti e poi procedere alla VD. In particolare, a seguito di tale precisazione si consente ai contribuenti recentemente raggiunti da avvisi di accertamento relativamente ad asset esteri non oggetto di regolare dichiarazione, di accedere ugualmente alla procedura di emersione non solo per i beni diversi da quelli oggetto di contestazione, ma anche per i medesimi beni relativamente a periodi d’imposta differenti;

• E' stato ribadito il fatto che, ai soli fini del monitoraggio fiscale, la documentazione da fornire è quella relativa agli ultimi cinque anni per quanto riguarda casi relativi a paesi WL e BLC;

• Per quanto concerne l'intervento degli intermediari è stato previsto che l’apertura dei rapporti, e l’acquisizione in amministrazione dei beni, deve essere effettuata “in tempo utile” al fine di far godere al contribuente i vantaggi premiali della procedura. In particolare, si potrà procedere mediante l'apertura dei rapporti fiduciari/bancari post invio telematico dell'istanza di adesione alla procedura e comunicare all’amministrazione finanziaria l’intervenuta apertura dei rapporti presso un intermediario italiano ai fini del

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Circolare 10° del 13 marzo 2015

Analisi principali contenuti

Aspetti negativi:

• Per quanto riguarda il regime forfettario ci sono due indicazioni negative: la prima riguarda la mancata considerazione della contitolarità dei rapporti ai fini del calcolo della media dei 2 Mio € di valore massimo ammissibile, la seconda, invece, concerne l’impossibilità di applicare tale criterio in relazione a redditi derivanti da attività non finanziarie (es. immobili) che devono essere trattati sempre con il regime analitico. Trattasi di un passo indietro anche con riferimento a quanto avvenne nello scudo;

• Un altro elemento descrittivo che risulta un passo indietro rispetto alla prassi riconosciuta anche nell’ambito scudo fiscale riguarda la considerazione dei soggetti/entità interposte. In particolare, per quanto concerne un bene diverso da asset finanziari (immobili, partecipazioni), detenuto tramite una società sita in un paese BL, ai fini della VD il citato bene viene assunto sulla base della localizzazione nel paese BL dell’entità interposta (es. società panamense). Trattasi di un passo indietro rispetto al passato ove sui paesi BL e sui veicoli interposti è stata sempre sancita la regola della trasparenza. Regola completamente diversa, per semplicità e ragionevolezza, invece è stata prevista per quanto concerne gli asset finanziari detenuti da società con sede in paesi diversi ma con asset finanziari depositati presso un intermediario Svizzero.

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