All’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, per “ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici”, si intende il monitoraggio dei consumi – in particolare per gli impianti con potenza superiore ai 3 kw – con comunicazione da parte del Fornitore della variazione del fattore di potenza “Cos Phi” al momento del suo scostamento rispetto al valore ottimale “1” (es. ogni valore inferiore a 0,90).
All’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, dove “si chiede al Fornitore di provvedere ad attivare/chiudere i punti di prelievo entro 10 gg. dalla data di richiesta inviata dal Comune”, si intende che il Fornitore ha detto obbligo secondo quanto definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per gli standard di qualità per il servizio elettrico, il cui aggiornamento per il periodo 2008-2011 è stato approvato dalla citata AEEG con la delibera n. 333/07.
Nel medesimo art. 9 del capitolato speciale d’appalto, il “contributo di nuovo allacciamento”, si intende escluso dal prezzo di gara.