• Non ci sono risultati.

GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI PIAZZA BASTRERI E PIAZZA SPALLANZANI, ANNO 2021 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI PIAZZA BASTRERI E PIAZZA SPALLANZANI, ANNO 2021 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

Area MANUTENZIONI RIFIUTI PATRIMONIO

via Garibaldi, 9  19025 Porto Venere (SP)  tel. 0187/794868 -Fax 0187/766407 pec: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it internet: http://www.comune.portovenere.sp.it

“GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI PIAZZA BASTRERI E PIAZZA SPALLANZANI,

ANNO 2021”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Rev. Modifiche/Revisioni Redatto Data

00 PRIMA EMISSIONE Dott. Ing. Alessandro Ulissi

08/06/2021

Firme:

Il progettista Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandro Ulissi Dott. Ing. Alessandro Ulissi

___________________________ __________________________

(2)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE... 3

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO ... 3

ART. 3 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ... 4

ART. 4 VALORE STIMATO DELL’APPALTO... 4

ART. 5 TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI ... 5

ART. 6 CORRISPETTIVO ... 5

ART. 7 CANONE ... 5

ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ... 5

ART. 9 PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA DITTA APPALTATRICE... 5

ART. 10 SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO ... 6

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ... 6

ART. 12 RESPONSABILITÀ ... 7

ART. 13 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ... 8

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ... 8

ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ... 8

ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ... 8

ART. 17 SERVIZI MINIMI ... 9

ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ... 9

ART. 19 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 10

ART. 20 CONTRATTO ... 10

ART. 21 PENALI ... 11

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 11

ART. 23 ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE ... 12

ART. 24 RICONSEGNA ATTREZZATURE ... 12

ART. 25 PROSECUZIONE TEMPORANEA ... 12

ART. 26 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA ... 12

ART. 27 CONTROVERSIE ... 12

ART. 28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI ... 12

(3)

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione ad un operatore economico, per brevità denominato anche “Concessionario”, dei servizi igienici pubblici per il periodo Giugno/Dicembre 2021, così come meglio specificato nel successivo art. 3.

I servizi igienici di proprietà comunali per i quali si prevede la concessione di servizio sono i seguenti:

• servizi igienici di Piazza Bastreri (evidenziazione in rosso nella successiva Fig. 1);

• servizi igienici di Piazza Spallanzani (evidenziazione in viola nella successiva Fig. 1)

Figura 1 – Localizzazione bagni pubblici oggetto di concessione

Il servizio in concessione deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:

• dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

• dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;

• dal presente Capitolato;

• dal contratto stipulato con le imprese aggiudicatrici del servizio;

• dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

L’affidamento in concessione avrà la durata per il periodo 18.06.2021 – 31.12.2021, con decorrenza effettiva dalla data di stipula del contratto o di esecuzione in urgenza del servizio qualora richiesta.

Il Concessionario è obbligato a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.

Alla scadenza del contratto, gli immobili e gli impianti dovranno essere restituiti al Comune nel perfetto stato attuale, salvo l’usura dovuta al normale uso da parte dell’utenza pubblica degli impianti che non sia eliminabile con la manutenzione ordinaria posta a carico del Concessionario.

(4)

ART. 3 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Le prestazioni richieste dal servizio che si prevede di affidare in concessione sono:

A) Pulizia sanificazione e custodia

✓ Dalla data di avvio del servizio e fino al 30 settembre 2021:

• Apertura e chiusura quotidiana (orario dalle ore 10.00 alle ore 22.00) con custodia dei servizi igienici di Piazza Bastreri e di Piazza Spallanzani, compreso il bagno chimico per disabili installato con oneri a carico del Comune di Porto Venere;

• pulizia e sanificazione dei servizi suddetti tali da garantire la massima igiene e sanificazione dei locali e degli elementi igienici in essi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti (a livello nazionale e regionale), vista anche la situazione di emergenza sanitaria;

✓ Dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2021:

• Apertura e chiusura quotidiana (orario dalle ore 10.00 alle ore 16.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00) con custodia dei servizi igienici di Piazza Bastreri e di Piazza Spallanzani;

• pulizia e sanificazione dei servizi suddetti tali da garantire la massima igiene e sanificazione dei locali e degli elementi igienici in essi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti (a livello nazionale e regionale), vista anche la situazione di emergenza sanitaria;

B) Gestione funzionale ed economica dei servizi e delle strutture:

➢ acquisizione dei ricavi per la durata dell’affidamento (introito delle tariffe dei servizi);

➢ assunzione degli oneri comprensivi di personale, e adeguamento utili a migliorare l’efficienza del servizio;

➢ fornitura delle attrezzature arredi e materiale necessari alla gestione di tutte le attività compresa la sanificazione ai sensi di legge vigente in emergenza sanitaria;

➢ Raccolta rifiuti e deposito come da Regolamento Comunale.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione di ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.

Nel caso di specie, assumendo:

• un’affluenza giornaliera di presunta 90 persone durante il periodo 18.06.2021 – 30.09.2021 e di 30 persone durante il periodo 01.10.2021 – 31.12.2021, per un ricavo unitario a persona di € 0,82 al netto di I.V.A.;

• un importo forfettario delle forniture necessarie a garantire la corretta gestione dei beni pari a 1,200,00

si determina un valore della concessione pari a:

0,82 x [(90x105) + (30x92)] + 1.200,00 = 10.012,20 +1.200 = € 11.212,20.

(5)

ART. 5 TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI

L’affidatario dovrà applicare la tariffa massima di € 1,00 per l’accesso di una persona al singolo bagno pubblico.

Le tariffe devono essere esposte al pubblico a cura e spese del Concessionario che non potrà autonomamente variare i prezzi in aumento, pena la risoluzione del contratto di concessione. Ogni variazione dovrà, pertanto, essere sottoposta all’approvazione del Comune di Porto Venere.

L’utilizzo dei servizi igienici per disabili è gratuito per i portatori di handicap;

ART. 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica dei servizi e delle strutture, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata della concessione.

In particolare al Concessionario sarà riconosciuto il vantaggio economico consistente negli introiti derivanti da utilizzo dei bagni (secondo le tariffe massime e le disposizioni definite dall’amministrazione comunale).

Il Concessionario, a fronte degli obblighi assunti, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo, l’attività s’intende finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza del corrispettivo per l’erogazione dei servizi, pagamento determinato sulla base e nel rispetto delle tariffe sottoelencate.

Gli oneri delle utenze acqua ed energia elettrica sono a carico del Comune di Porto Venere.

ART. 7 CANONE

Il canone da versarsi a favore del Comune a base di gara è fissato in € 500,00 (in lettere cinquecento) oltre I.V.A. di legge nella misura del 22%, da versarsi prima della stipula del contratto ovvero entro 15 giorni dalla data di avvio in urgenza della concessione, se richiesta.

L’importo effettivo del canone sarà quello risultante dalla procedura di affidamento della concessione in ragione del rialzo offerto dall’aggiudicatario.

ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno, come pure richiedere ed esigere che siano effettuate dal Concessionario, a suo esclusivo carico, le opere necessarie ad assicurare la normale efficienza del servizio e la migliore conservazione degli impianti, attrezzature e beni di proprietà sia comunale che del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a predisporre dei formulari, disponibili agli utenti, al fine di consentire a questi ultimi di formulare lagnanze, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio.

ART. 9 PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA DITTA APPALTATRICE Il Concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta; assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, goda della fiducia del Concessionario.

Lo stesso deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge e con le modalità definite nel contratto di lavoro applicato.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e degli obblighi contributivi comporta la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’immediata risoluzione del contratto.

I mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi daranno luogo all’intervento sostitutivo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

(6)

ART. 10 SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al presente Capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività.

Lo stesso curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione.

Il Concessionario si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti alla sicurezza contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, il Comune potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda al loro rispetto ed all’adeguamento alle norme e regole previste dal Comune.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario medesimo.

Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all’A.N.AC. per l’applicazione delle relative funzioni.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato Speciale d’Appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO La ditta aggiudicataria della presente concessione dovrà:

• attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della competente Area, d’ora in poi denominato Responsabile, nell'espletamento delle attività affidate;

• nominare, un responsabile/referente che opererà in accordo con il Responsabile, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati, reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio di cui dovrà comunicare generalità e numero di telefono cellulare;

• rispettare ed assicurare il rispetto dei regolamenti e degli atti dell’Amministrazione Comunale;

• garantire la tempestiva comunicazione di eventuali danni;

• garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

• assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante

"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

• aver preso esatta conoscenza della natura della concessione, del capitolato speciale e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi;

• aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

• aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l’offerta presentata;

• aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

• ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Concessionario si obbliga inoltre a:

(7)

➢ segnalare con tempestività ed immediatezza all’Ufficio Tecnico del Comune danneggiamenti o rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento dei bagni affinché esse, una volta rilevate, vengano sanate, il concessionario si impegna, comunque, ad intervenire, con diligenza e fattività, al fine di scongiurare interruzioni di sorta nelle prestazioni dei servizi affidatigli;

➢ servizio di sorveglianza e custodia dei bagni garantendo una presenza quotidiana all’interno dei locali;

➢ tenere in buono stato i locali oggetto del servizio;

➢ non depositare nei locali pubblici alcun tipo di materiale non necessario all’espletamento dell’attività in oggetto

➢ acquistare e porre nei locali i materiali di pulizia e disinfettanti (carta igienica, carta copri-vaso, sapone da lavabo, stracci, detersivi, spazzoloni, scope, ecc.) e tutto quanto previsto in tema di sanificazione dalla normativa vigente, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria, evidenziando che è vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore;

Il Concessionario, prima di effettuare le pulizie previste, dovrà provvedere a dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di persone. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il Concessionario dovrà conservare e tenere a disposizione dell’Amministrazione per eventuali controlli l'elenco:

✓ di tutti i prodotti che utilizza per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la " scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;

✓ di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario, comunicando inoltre se si fa uso di macchinari dotati di motore a scoppio.

ART. 12 RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di concessioni e diritto del lavoro.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, risultassero causati dal personale dipendente della ditta aggiudicataria, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati agli immobili, alle opere esposte o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del Concessionario per danni e/o furti al patrimonio, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso del servizio affidato, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

(8)

È obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall’inosservanza di tale obbligo, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

ART. 13 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Ai fini della determinazione della procedura di affidamento della concessione di servizio si considera come importo di riferimento € 11.212,20.

Essendo tale inferiore alla soglia di € 75.000,00 l’aggiudicazione dello stesso avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., ovvero mediante “affidamento diretto”.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di concessione di importo inferiore ad € 40.000,00, richiamato il Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 757 del 15.10.2020, in base al quale “[…] le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione”, la concessione è aggiudicata sulla base del criterio economico, ovvero sulla base del rialzo offerto.

ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate negli atti di gara.

La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata negli atti di gara, dovrà comprendere le dichiarazioni previste all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare possono essere oggetto di soccorso la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle irregolarità afferenti all'offerta tecnica ed economica.

L’offerta indicata da ciascun concorrente dovrà tener conto dell’inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare l’utile e i costi d’impresa.

ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale

Ai sensi dell’art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1) le condizioni ostative di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

2) le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni di Legge 11 agosto 2014, n.

(9)

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di carattere speciale

Requisito di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

• Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, per attività inerenti al servizio oggetto di gara.

Per tale requisito si precisa che:

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, deve essere in possesso della relativa iscrizione;

b) nell’ipotesi di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la relativa iscrizione deve essere posseduta dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 4 lett. b e comma 5 / Allegato XVII Parte I lett. c del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

• Fatturato globale dell’impresa nel settore di attività oggetto della concessione non inferiore all’importo a base della procedura (€ 11.212,20), con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili;

Il concorrente attesterà il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura.

Ai sensi dell’art. 83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art.83, comma 1 lett. c e comma 6 / Allegato XVII Parte II lett. a) ii. e lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

• Disponibilità di attrezzature e personale adeguate allo svolgimento del servizio

• Aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, nell’ultimo triennio almeno 3 servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento, per conto di soggetti pubblici o privati.

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura.

ART. 17 SERVIZI MINIMI

Nel caso di sciopero del personale o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, il Concessionario si impegna a darne comunicazione al Comune di Porto Venere almeno due giorni prima e si impegna ad assicurare comunque un servizio minimo d’emergenza.

ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel limite del 50%.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10)

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto.

ART. 19 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante non si avvale della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del medesimo D. Lgs. la Stazione Appaltante richiede garanzia definitiva nella misura di € 1.000,00.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e in ogni caso della decadenza di cui all’art. 1957 C.C.

All’atto della stipulazione del contratto, il Concessionario deve provvedere a presentare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all’Ente nell’espletamento del servizio, comprensiva dell’estensione di danni da incendio, con massimale di € 500.000,00.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

ART. 20 CONTRATTO

Trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte senza che l’Amministrazione appaltante abbia dato corso all’aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi, dandone comunicazione all’Amministrazione entro i 7 (sette) giorni successivi mediante raccomandata a.r.

L’operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto con il Comune di Porto Venere per l’importo corrispondente come risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e presentazione della documentazione richiesta.

La stipula contrattuale avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri in ragione di quanto ammesso dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dando atto che il presente Capitolato, sottoscritto dal Concessionario per

(11)

accettazione in sede di offerta, costituisce parte integrante del contratto ai sensi del comma 14-bis del medesimo articolo.

ART. 21 PENALI

Nel caso di mancato adempimento da parte del concessionario dei propri obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale compresa tra le € 50,00 ad € 500,00 per ogni inadempimento o ritardo accertato, fatto salvo il diritto di risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché il recesso e la risoluzione del contratto. Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio, il Comune potrà fare eseguire d’ufficio i lavori e quant’altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove il concessionario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, si potrà procedere alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento o di aggiudicazione della concessione;

d) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Il contratto sarà risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti del Concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., a seguito dell’assegnazione del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 108 permangano le condizioni di inadeguatezza.

Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto potrà altresì essere risolto ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare l’appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

(12)

• mancato rispetto della normativa in materia d’assunzione e rapporto di lavoro del personale;

• mancato pagamento degli eventuali premi assicurativi ove previsti;

• sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;

• impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;

• violazione degli orari di servizio concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Stazione Appaltante di affidare il servizio alla ditta che segue nell’ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le eventuali penalità, spese, danni.

ART. 23 ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese connesse al contratto, nessuna esclusa sono a carico del Concessionario. La registrazione è da prevedersi in caso d’uso.

ART. 24 RICONSEGNA ATTREZZATURE

Alla scadenza del contratto o in esito a sua risoluzione verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di riconsegna delle attrezzature nelle medesime condizioni, salvo il normale logorio d’uso.

Il prestatore dei servizi si impegna a sostituire a propria cura e spese i beni mobili non più utilizzabili a seguito di proprie responsabilità.

Nessuna manchevolezza od inefficienza potrà essere eccepita dal prestatore dei servizi se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta salva la disciplina dei vizi occulti.

ART. 25 PROSECUZIONE TEMPORANEA

Nelle more dell’espletamento delle formalità di nuova gara di affidamento, al Concessionario potrà venire richiesto di garantire, alle medesime condizioni economiche e nei limiti delle somme eventualmente a disposizione, i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 26 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

Il prestatore del servizio eleggerà domicilio presso la sede comunale. Dovrà comunicare prima della firma del contratto le generalità del legale rappresentante della ditta e del responsabile del servizio cui potrà essere fatto riferimento dal Comune, dagli utenti o terzi.

Dovranno anche essere comunicate le generalità di un responsabile supplente cui poter fare riferimento in caso di indisponibilità od irreperibilità del responsabile.

ART. 27 CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia quella del Foro della Spezia.

ART. 28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Porto Venere con sede in Porto Venere (SP), Via Garibaldi n. 9, telefono 0187/794841, e-mail PEC: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it.

Il DPO nominato è reperibile alla email: privacy@labor-service.it.

Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardanti le imprese interessate/l’aggiudicatario, è finalizzato:

• alla gestione delle procedure di gare di appalto/procedure negoziate/affidamenti diretti per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali le imprese interessate hanno deciso spontaneamente di partecipare;

(13)

• in caso di aggiudicazione, all’instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con il Comune di Porto Venere;

• agli adempimenti amministrativo-contabili previsti da una norma di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

Il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e regionale, allo svolgimento di una funzione istituzionale, per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

Per quanto concerne i dati relativi a condanne penali o misure di sicurezza penali, il trattamento è lecito in quanto consentito da una norma di legge in materia di accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto (art. 2 octies, par.3, lett. i) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice degli Appalti”).

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso, all’Autorità Nazionale AntiCorruzione o altre Autorità Pubbliche o Autorità Giudiziarie.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell’Ente la richiesta/domanda presentata o il diritto esercitato. In assenza vi sarà l’impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie, da corso al contratto o alla richiesta o diritto esercitato.

L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).

Riferimenti

Documenti correlati

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto perverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile

Se durante le visite di manutenzione correttiva venisse rilevata la mancanza di condizioni di sicurezza e di corretto funzionamento dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento,

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri ed idonei mezzi tecnici e con personale in numero necessario e sufficiente a garantire una

dell’appalto. L’applicazione di tale penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di

Sul fronte Sanitario occorre provvedere all’unificazione dei processi di gestione della parte relativa ai Ricoveri Ospedalieri e alle Sale Operatorie con la realizzazione di un

La  frequenza,  il  numero,  gli  strumenti  utilizzati  e  le  modalità  degli  interventi  devono  essere  descritte  e  esplicitate,  per  tipologia  di 

Tutto il personale adibito alla preparazione, al trasporto ed alla distribuzione dei pasti oggetto del presente capitolato deve essere formato professionalmente ed aggiornato

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite entro 180 giorni lavorativi consecutivi (senza interruzioni), dalla data di affidamento e le potature dovranno comunque essere concluse