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News Settimanali SOMMARIO. Nr marzo 2021 SEGUICI SU SOCIAL

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sensi dell’art. 3 bis della legge 16 luglio 2012 nr. 103

News Settimanali

Nr. 10 6 marzo 2021

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Pec: [email protected] Sito internet: https://www.uplsicurezza.it/

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News Settimanali

Nr. 10 6 marzo 2021

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NUOVO DPCM: tutti i DIVIETI dal 6 MARZO al 6 APRILE

Milleproroghe 2021: tutte le misure

DAL MONDO GIUDIZIARIO:

Carcere per la professoressa che insulta gli studenti

Assegno di divorzio: non rileva il recupero degli assegni della separazione

Spese straordinarie figli: rimborso dovuto anche senza accordo preventivo

PER IL CITTADINO:

Bonus vacanze e bonus prima casa: fino a quando c'è tempo?

Fisco: dal 1° marzo ripartono le notifiche delle cartelle

CONVENZIONE ASSO CRAL — UPLS — Stampa la Tessera

CONVENZIONE UPLS NAZIONALE AVVERA SPA (GRUPPO CREDEM)

SOMMARIO

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NUOVO DPCM:

SCUOLE,

SPOSTAMENTI, RISTORANTI,

VISITE a PARENTI tutti i DIVIETI

dal 6 MARZO al 6 APRILE

Il nuovo (e primo) DPCM del presidente del Consiglio Mario Draghi sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Esso contiene tutte le misure anti-COVID, per contrastare l'epidemia che nelle ultime settimane è tornata a fare paura.

Ma cosa cambierà con il nuovo decreto?

Come riportato anche dal quotidiano Repubblica, nelle zone rosse verranno sospese le attività in pre- senza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle del'infanzia e le primarie. Resterà garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi specia- li. Ma anche nelle zone arancioni e gialle, in alcuni casi i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell'arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

In tutta Italia sarà vietato spostarsi tra regioni, an- che se si trovano in fascia bianca o gialla.

Si potrà uscire dalla propria regione solamente per motivi di lavoro, salute e urgenza, possibilmente portando con sé il modulo di autocertificazione. In

zona arancione sarà vietato anche uscire dal proprio comune di residenza e rossa.

Chi vive in zona rossa non potrà andare a trovare a casa amici e parenti, nemmeno una sola volta al giorno, diversamente da quanto era previsto durante le festività natalizie.

Si potrà andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si deve uscire da una regione aran- cione scuro o rossa.

Chi vive in zona arancione scuro non potrà uscire dal comune di residenza anche per andare in una

seconda casa.

Vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non faccia- no parte del proprio nucleo familiare. In caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una fami- glia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.

In zona gialla bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Da quell’orario in poi è consen- tito l’asporto, fino al coprifuoco delle 22, e la con- segna a domicilio, senza limiti di orario. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 solo per gli esercizi di commercio al detta- glio di bevande, comprese le enoteche. Dopo le 18 per bar e simili (senza cucina) resta sempre il divie- to dell'asporto dopo le 18.

In zona gialla e arancione le attività commerciali saranno aperte con orari spesso scaglionati e ingres- si contingentati. Nelle zone rosse invece i negozi saranno chiusi, tranne quelli dei beni di prima ne- cessità. Nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi i negozi all’interno dei centri commerciali dovran- no restare chiusi ad eccezione di farmacie, parafar- macie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti

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agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e libre- rie.

In zona rossa queste restrizioni saranno ancora più stringenti in quanto potranno restare aperti solo gli alimentari, le farmacie e i negozi di prodotti agrico- li e florovivaistici. Stesse regole per i mercati.

Palestre e piscine e impianti sciistici resteranno in- vece chiusi in tutta Italia. Diverso il discorso per i cinema, i musei e i teatri. Nelle zone gialle si con- ferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato.

Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preasse- gnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massi- ma, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Ancora vietate tutte le forme di assembramento, anche in zona bianca. Quindi le feste restano off limits. E le disco- teche dovranno restare chiuse, come pure i centri fieristi- ci e congressuali.

Milleproroghe 2021:

tutte le misure

Cosa prevede il decreto Milleproroghe 2021 convertito definitivamente in legge tra sanità, appalti, emergenza Covid e assunzioni

Settori d'intervento del Milleproroghe 2021

Il decreto Milleproroghe è stato definitivamente approvato dal Senato il 25 febbraio 2021 e convertito in legge nel testo precedentemente licenziato dalla Camera.

Approvato nella sua prima versione il 23 di- cembre 2020 dal Consiglio dei Ministri e pub- blicato in Gazzetta il 31 dicembre 2020, il te- sto, come di consuetudine, proroga la vigenza delle disposizioni in scadenza e posticipa l'en- trata in vigore di altre e non solo.

Cosa prevede infatti quest'anno il Milleproro- ghe 2021? Il testo si compone disposizioni de- dicate a diverse materie tra le quali non pote- vano mancare il settore cinematografico, la sanità, l'istruzione, la ricerca, i trasporti, le poli- tiche sociali, l'emergenza Covid e il collega- mento digitale per scuole e ospedali.

Interventi nel settore della cinematografia,

della radio e dell'editoria

Le società controllate dal Ministero dell'econo- mia e delle finanze potranno acquistare parte- cipazioni nell'Istituto Luce-Cinecittà, che potrà emettere strumenti finanziari, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni che vanno dal 2021 al 2030 per investire nel setto- re cinematografico. Prevista inoltre

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la proroga di altri 30 giorni, ossia fino al 31 gennaio 2021 delle "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19".

Contributo di 2 mln di euro nel 2021 alle im- prese radiofoniche private che hanno svolto attività d'informazione d'interesse generale, per favorire la conversione in digitale e la con- servazione degli archivi multimediali.

Differiti di altri 24 mesi i termini relativi all'aboli- zione o la progressiva riduzione fino alla elimi- nazione dei contributi destinati a determinate categorie d'imprese radiofoniche ed editrici di quotidiani e periodici.

Le proroghe in ambito sanitario

Da segnalare anche tutte le proroghe in ambito sanitario, come previsto dall'art 4.

Prorogato al 2021 l'impiego delle risorse a va- lere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), accantonate per le quote pre- miali da destinare alle regioni virtuose, in base a quanto stabilito dalla legge n. 191/2009.

Proroga al 2021 e parziale riparto per l'anno in corso dell'accantonamento di 32,5 milioni di euro per portare a termine gli obiettivi collegati alle attività di ricerca, assistenza e cura al fine di migliorare i livelli essenziali di assistenza, che sono collegati a prestazioni che al mo- mento non sono remunerati adeguatamente nel vigente nomenclatore tariffario.

Spostata al 2022 l'adozione di un metodo in grado di determinare il fabbisogno di persona- le degli enti che fanno parte del Ssn in grado di consentire alle Regioni e alle Province auto- nome di applicare gli incrementi ai valori della spesa per il personale degli enti e delle azien- de del SSN. Prorogato al 1° gennaio 2022 quanto stabilito in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici in virtù del Dlgs n. 26/2014.

Alcune procedure concorsuali e assunzioni in

Aifa, già autorizzate per il periodo 2016-2020 potranno essere effettuate anche nel 2021.

Tenendo conto dell'attuale situazione di emer- genza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico quelli zooprofilattici sperimentali, possono continua- re ad avvalersi del personale addetto alle atti- vità di ricerca e a quello di supporto alla ricer- ca, che è stato assunto con contratti di lavoro flessibile e che è in servizio presso questi isti- tuti fino al 30 settembre 2021 per un altro an- no.

Le regioni e le province autonome possono riconoscere, alle strutture private accreditate che hanno sostenuto il SSN tramite la conver- sione di una parte delle attività ai pazienti CO- VID-19, un contributo una tantum che deve essere proporzionato al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto dei dispositi- vi di protezione individuale.

Incremento per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro il fondo per l'assistenza dei bambini affet- to da patologie oncologiche e differito fino al 31 maggio 2021 il termine per procedere alla prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale obbligatorio.

Modifiche alla disciplina dei contributi per le aziende ospedaliero-universitarie e per i poli- clinici universitari non costituiti in azienda, nel rispetto dell'obbligo di notificare alla Commis- sione europea sulla disciplina sugli aiuti di Sta- to da parte del Ministero della Salute.

Emergenza Covid

All'emergenza sanitaria in corso sono dedicate inoltre tutta una serie di proroghe,

tra le più significative ricordiamo quelle re- lative:

 al potenziamento delle reti di assistenza territoriale;

 alla disciplina delle aree sanitarie tempo- ranee;

 alle norme che facilitano l'acquisto di di- spositivi di protezione e medicali;

 alla permanenza in servizio del persona- (Continua da pagina 4)

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le sanitario;

 alla disciplina emergenziale relativa alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale;

 al conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

 alle disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

 alle misure finalizzate a proteggere i la- voratori e la collettività in generale;

 alle disposizioni urgenti in materia di spe- rimentazione dei medicinali per l'emer- genza epidemiologica da COVID-19;

 alla proroga dei piani terapeutici;

 alla durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordi- namento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

 all'avvio di specifiche funzioni assisten- ziali legate all'emergenza COVID-19;

 alla distribuzione di farmaci agli assistiti

Digitalizzazione di scuole e ospedali

Merita un cenno particolare la semplificazione che riguarda i lavori relativi ai collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolasti- ci del sistema nazionale d'istruzione. Il comma 1 dell'art. 20 prevede infatti che: Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta ve- locità degli edifici scolastici del sistema nazio- nale di istruzione e degli edifici ospedalieri, é eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavi dotti esistenti o, anche in combinazione tra loro."

Sfratti bloccati fino a giu- gno 2021

Per andare incontro a quanti, a causa dell'e- mergenza Covid, non riescono a far fronte al

pagamento dei canoni di locazione il decreto prevede il blocco degli sfratti fino al mese di giugno 2021. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per manca- to pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'ado- zione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi fami- liari.

Lotteria degli scontrini

Partita operativamente il 1° febbraio 2021 la lotteria degli scontrini e spostato al 1° marzo 2021 il termine di decorrenza per i consumatori

"nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisi- re il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni.

Smart working fino al 30 aprile 2021

Possibilità di beneficiare del lavoro in modalità smart working in forma semplificata fino al 30 aprile 2021 per i dipendenti del settore privato a prescindere dagli accordi individuali, purché nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominati- vi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Adeguamenti pedaggi autostradali e Alitalia

Differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali re- lative anche al 2021 e rinviato al 31 luglio 2021 il termine per definire i procedimenti di aggior- namento dei piani economico-finanziari, in questo modo si rinvia anche l'adeguamento delle tariffe autostradali.

Prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di (Continua da pagina 5)

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euro erogato, nel 2019 alla società Alitalia SAI per sostenere il costo del trasferimento dei complessi aziendali.

Bonus vacanze fino al 30 giugno 2021

Prorogato al 30 giugno 2021 il tax credit vacan- ze previsto dal decreto Rilancio, per permettere ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, di pagare i servizi che vengono offerti dal- le imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast in posses- so dei titoli previste dalle leggi nazionali e re- gionali per esercitare dette attività.

Più tempo per sostenere gli esami della patente

Alla luce della situazione emergenziale sanita- ria in corso, per quanto riguarda la patente di guida, si dispone che la prova di controllo delle cognizioni verrà espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. Il comma 6 dell'art 13 del Milleproroghe dispone infatti che: "In considerazione della situazione emer- genziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conse- guimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata entro un anno dalla data di presenta- zione della domanda."

Bonus vacanze e bonus prima casa:

fino a quando c'è tempo?

Il Milleproroghe pensa alle famiglie e pro- roga fino alla fine dell'anno i termini di sospensione relativi alle agevolazioni pri- ma casa e di 6 mesi il bonus vacanze

Bonus prima casa pro- rogato al 31 dicembre 2021

L'articolo 3 del Milleproroghe, che ha ri- cevuto l'ok definitivo del Senato il 25 feb- braio 2021, al comma 11-quinquies, in- trodotto in sede referente, dispone la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di talu-

ne agevolazioni previste per la prima ca- sa.

Il comma va a modificare l'articolo 24 del D.L n. 23 del 2020, convertito, con modi- fiche dalla legge n. 40/ 2020, prorogando la sospensione prevista, fissata inizial- mente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicem- bre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Viene prorogata pertanto la sospensione:

"dei termini che condizionano l'applica- zione dell'imposta di registro agevolata al 2% agli atti traslativi a titolo oneroso del- la proprietà di case di abitazione non di lusso, così come il termine per il ricono- scimento del credito d'imposta per il riac- quisto della prima casa."

In pratica la sospensione riguarda i se- guenti termini:

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i 18 mesi di tempo nei quali l'acquirente deve stabilire la residenza nel territorio del comune in cui si trova l'immobile che ha acquistato;

i 12 mesi di tempo a disposizione del contribuente, che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi, per conservare l'agevola- zione se acquista di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale;

i 12 mesi di tempo concessi al contri- buente per vendere l'abitazione per cui ha beneficiato dell'agevolazione, se acquista un secondo immobile.

Sei mesi in più per il bonus vacanze

In sede referente all'art. 7 del Milleproro- ghe è stato aggiunto il comma 3 bis, che dispone la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 del tax credit vacanze, meglio noto come bonus vacanze, previ- sto dall'art. 24 del Decreto Rilancio per i nuclei familiari con ISEE in corso di vali- dità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.

Bonus utilizzabile per il pagamento dei servizi forniti dagli agriturismi e dai bed &

breakfast in possesso dei titoli necessari richiesti dalla normativa nazionale e re- gionale per poter esercitare regolarmente l'attività turistico ricettiva.

Si ricorda che il bonus vacanze può esse- re utilizzato da un solo componente per nucleo familiare e viene riconosciuto nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Per i nuclei familiari composti da sole due persone il bonus è pari a 300 euro, che scendono a 150 euro se è solo un soggetto a comporre il nucleo.

(Continua da pagina 7)

Stampa la Tessera U.P.L. Sicurezza

convenzione Asso Cral

Gli iscritti U.P.L. Sicurezza possono ave- re la Carta Sconti “Asso Card” che dà la possibilità di accedere al grande circuito di qualificate convenzioni realizzate sia a livello nazionale che locale. Per richieder- la e stamparla basta andare sul seguente link:

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Carcere per la professoressa che insulta gli studenti

La Cassazione conferma il carcere per l'in- segnante aggressiva che insulta con ter- mini volgari e offensivi

gli alunni e li saluta con il dito medio

Abuso dei mezzi di correzione per l'inse- gnante

aggressiva

Confermata la condanna alla pena della reclusione per l'insegnante responsabile del reato di abuso dei mezzi di correzione, per aver insultato e offeso con aggressivi- tà i suoi alunni adolescenti, determinando in questo modo un concreo pericolo per la salute mentale dei ragazzi, di età compre- sa tra i 14 e i 15 anni. Questa in sintesi la decisione della Cassazione contenuta nel- la sentenza n. 7011/2021, che pone fine alla vicenda giudiziaria che si va a illustra- re.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello stabilisce a carico dell'im- putata la pena della reclusione per una durata di tre mesi per il reato di abuso dei

mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p., per aver rivolto epiteti ingiuriosi ai suoi

alunni dell'età di 14-15 anni (deficiente,

troia, sperma marcio, marciume, cagna, ecc.) durante le ore di lezione, per aver mostrato il dito medio, per averli spintonati e colpiti con libri o registri, per aver lancia- to loro oggetti, ledendone in questo modo la dignità e facendone derivare una malat- tia nel corpo e nella mente.

La Corte giunge alla suddetta decisione perché la condotta aggressiva, volgare e offensiva della pro- fessoressa è stata dimostrata dalla do- cumentazione acqui- sita e dalle dichiara- zioni di un dirigente scolastico (che ave- va tra l'altro ricevuto numerose segnala- zioni dai genitori e per ben due volte aveva sanzionato l'insegnante), di tre stu- denti di prima e seconda e di due genitori degli stessi.

Risulta accertato che l'insegnante interagi- va con gli alunni con modalità aggressive, anche dal punto di vista fisico, indici rivela- tori di non professionalità perché finalizzati a umiliare, anche dal punto di vista della sfera sessuale, i suoi studenti, tanto da determinare un pericolo concreto per la loro salute fisica e mentale, in quanto ado- lescenti e quindi fragili dal punto di vista psicologico.

Negate anche le circostanze attenuanti alla luce della decisione del giudice di pri- mo grado, essendo irrilevante la sola in- censuratezza.

(Continua a pagina 10)

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Assenza di prove sulla capacità di produrre una malattia

L'imputata ricorre in Cassazione sollevan- do i seguenti motivi di doglianza:

omesso avviso di poter chiedere la messa alla prova nonostante la tempestiva ecce- zione e genericità del capo d'imputazione;

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla responsabilità penale stante l'inaffidabilità delle testimonianze, la qualificazione dei fatti come percosse (non perseguibili per difetto di querela) e difetto di prova sulla capacità della con- dotta di causare una malattia nel corpo e nella mente degli alunni;

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena.

Concreto il pericolo per la salute

mentale degli

alunni adolescenti

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso inoltrato dalla professoressa diverse ra- gioni.

Il primo motivo per la Corte è manifesta- mente infondato perché l'imputata non avrebbe potuto formulare la richiesta di messa alla prova prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e in ogni caso detta richiesta non è stata mai presentata.

In sostanza quindi l'imputata si è lamenta- ta di non avere potuto esercitare una ga- ranzia che di fatto ha dimostrato di non essere interessata a chiedere.

Infondate anche le censure relative alla sua condotta perché finalizzate a ottenere una valutazione alternativa dei fatti. Nel respingere le doglianze la Cassazione evi- denzia la linearità e logica consequenziali- tà della sentenza impugnata, dalla quale emerge che "l'imputata interagiva con gli studenti con reiterate condotte pesante- mente offensive e fisicamente aggressive, così da travalicare le finalità proprie del normale processo educativo. Le continue aggressioni, verbali e fisiche, e le umilia- zioni subite, con speciale riguardo al- la intima sfera sessuale, avevano determi- nato un concreto pericolo per la salute mentale dei giovani alunni di 14-15 anni, ancora adolescenti e tendenzialmente fra- gili sotto l'aspetto psichico. E ciò in linea con il costante insegnamento giurispru- denziale di questa Suprema Corte, secon- do cui, in tema di abuso dei mezzi di cor- rezione o di disciplina, la nozione di malat- tia è più ampia di quelle concernenti l'im- putabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza traumatica e rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo."

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Assegno di divorzio: non

rileva il recupero degli assegni

della separazione

La Cassazione sancisce due nuovi importanti principi da seguire nel determinare l'assegno divorzile in favore del coniuge più

debole economicamente

Assegno all'ex moglie che per 22 anni ha

subito violenze e infedeltà

Quando si deve determinare l'as- segno di divorzio in favore del co- niuge economicamente più debo- le non rileva l'importo, anche ele- vato, corrisposto dal marito a titolo di arretrati dell'assegno di manteni- mento. Necessario altresì valutare,

alla luce della SU del 2018, che ha sancito la natura perequativa, assistenziale e compensa- tiva dell'assegno di divorzio, il contesto specifi- co della storia della coppia, il peso di eventuali attribuzioni o introiti capaci di compensare il sacrificio delle aspettative professionali dell'a- vente diritto e realizzare l'esigenza perequati- va. Questo quanto sancito dall'ordinanza n.

4215/2021 della Cassazione al termine della vicenda processuale che vede coinvolti due coniugi e che ha ad oggetto il riconoscimento di somme importanti in favore della ex moglie.

Il Tribunale nella pronuncia non definitiva della cessazione degli effetti civili

del matrimonio pone a carico del marito l'asse-

gno di divorzio di 5000 euro. L'uomo ricorre in appello, la ma Corte lo rigetta. Il giudice dell'impugnazione accoglie invece l'appello incidentale della moglie, stabilendo l'aumento dell'assegno di divorzio a 10.000 euro al mese.

Questi gli aspetti presi in considerazione dalla Corte d'Appello ai fini dell'aumento dell'asse- gno di mantenimento:

addebito della separazione al marito a causa della condotta violenta e vessatoria tenuta nei confronti della moglie e per la quale è stato condannato in sede penale, nonostante la donna avesse accettato la convivenza con il figlio avuto dallo stesso da una relazione ex-

traconiugale;

condotta violenta, dal punto fisico e verbale che il marito ha continuato ad avere an- che dopo la separazione nei confronti della moglie, esclusa totalmente dagli utili e dalla Srl;

contributo della moglie alla formazione dell'ingente pa- trimonio mobiliare e immo- biliare intestato al marito grazie al suo apporto nella S.r.l e cura del figlio natura- le del marito;

lunga durata del vincolo matrimoniale, dal 1975 al 1997.

L'assegno di 10.000 euro inoltre garantisce alla donna il mantenimento delle stesso elevato tenore di vita che la stes- se avrebbe mantenuto se la convivenza fosse proseguita.

La somma riconosciu- ta per gli arretrati del mantenimento non conta?

L'ex marito ricorre in Cassazione sollevando (Continua a pagina 12)

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ben 5 motivi di doglianza.

Con il primo fa presente che la Corte, ai fini del decidere, non ha considerato che la moglie ha percepito in un'unica soluzione la somma 386.283,09 a titolo di arretrati degli assegni di mantenimento previsti in sede di separa- zione, da considerare come redditi da lavoro dipendente produttivo di utili.

Con il secondo rileva la mancata considerazio- ne del diritto di credito della moglie alla liqui- dazione della quota del 15% della S.r.l a cau- sa del mancato passaggio in giudicato della statuizione di annullamento della delibera di esclusione dalla società.

Con il terzo si duole della mancata valutazione del diritto di credito della ex moglie alla som- ma di 310.000,00 euro, che trova fonte nella scrittura privata con cui i coniugi hanno regola- to i rapporti che derivavano dall'estinzione della precedente impresa familiare a cui ha fatto seguito la nascita della S.r.l.

Con il quarto denuncia la nullità della sentenza del Tribunale, che investe quindi anche quella di appello, in quanto il giudice di primo grado

"ha indagato sull'esistenza dei titoli di investi- mento che costituivano un fatto principale nuo- vo, allegato tardivamente" dalla ex moglie.

Con il quinto lamenta la mancata considera- zione da parte della Corte dell'utilità e del van- taggio economico che deriva alla ex moglie dall'occupazione dell'immobile di pregio, intestato fittiziamente alla sorella della stessa, ed escluso erroneamente dalle poste attive del patrimonio della donna.

Assegno divorzio:

non rileva la somma corrisposta per

arretrati non del

mantenimento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.

4215/2021 rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quinto e accoglie il primo e il quarto. Vediamo le ragioni di questa decisione motivo per motivo.

La Corte decide di trattare in primis il quarto motivo del ricorso perché di natura processua- le, ritenendolo infondato in quanto nel giudizio di appello, che si tiene secondo il rito camera- le, l'acquisizione dei documenti è ammessa fino all'udienza di discussione in camera di consiglio, se sulla produzione si è instaurato un pieno contraddittorio. Violazione del princi- pio del contraddittorio che il ricorrente non ha sollevato in appello.

Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte della somma riconosciuta per gli arretrati dell'assegno di mantenimento, in quanto equi- parabile al reddito da lavoro dipendente, deve considerarsi infondato. L'assegno che viene riconosciuto in sede di separazione trova la sua fonte "nel diritto all'assistenza materia- le correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei prov- vedimenti di mantenimento in regime separati- vo."

L'importo riconosciuto alla ex moglie, di tale entità, deriva dal precedente inadempimen- to del marito di sostentare periodicamente il coniuge più debole economicamente per cui lo stesso non può essere preso in considerazio- ne "per valutare la sproporzione tra le posizio- ni economiche delle parti ai fini della determi- nazione dell'assegno divorzile."

La Corte ricorda inoltre come la S.U n.

18287/2018 ha sancito le finalità perequative, assistenziali e compensative dell'assegno di divorzio, tanto che sul punto gli Ermellini affer- mano il seguente principio di diritto: "In tema di divorzio, non possono computarsi nel patri- monio del coniuge creditore dell'assegno divorzile, calcolato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 dell'1.12.1970, anche gli introi- (Continua da pagina 11)

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ti percepiti dal medesimo a seguito di ina- dempimento nella corresponsione dell'as- segno di separazione, corrisposti in un'unica soluzione a seguito dell'azione esecutiva svol- ta con successo."

Accolti invece il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata quindi va cassata nei li- miti dei motivi accolti,

ma la Corte di merito dovrà attenersi al se- guente principio di diritto: "L'assegno divorzile, che è attribuito e quantificato facendo applica- zione, in posizione pari ordinata, dei parametri di cui all'art 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970 e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assisten- ziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante com- plessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto, altresì, delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbia- no compensato il sacrificio delle aspettati- ve professionali dell'avente diritto e realizza- to l'esigenza perequativa."

Inammissibile invece il quinto motivo perché la doglianza relativa all'abitazione della ex mo- glie, intestata fittiziamente alla sorella della stessa, già sollevata in sede di appello, è for- mulata in modo generico, senza precisazione alcuna delle argomentazioni, già disattese im- plicitamente, tra l'altro, dal giudice di secondo grado. Censura che risulta inammissibile an- che nella parte in cui il ricorrente rappresenta che l'abitazione di detto immobile di prestigio costituisca un risparmio di spesa, un'utilità che il giudice non ha valutato, perché la questione nuova è stata presentata in sede di legittimità e perché sarebbero necessari accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità e scollegati dal nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio.

Spese straordina- rie figli: rimborso dovuto anche sen- za accordo pre-

ventivo

Per la Cassazione non si configura a carico del coniuge affidatario un obbligo di informa- zione e concertazione preventiva per la deter- minazione delle spese straordinarie di interes- se per il minore

Spese

straordina- rie

figli e accordo preventivo tra i geni- tori

Non è configurabile a carico del coniuge affi- datario o collocatario un obbligo di informazio- ne e di concertazione preventiva in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore. Il coniuge non affidata- rio è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dis- senso e, in caso di rifiuto di questi di provve- dere alla quota di spettanza, sarà il giudice di merito a verificare l'esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all'interesse del minore.

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella ordinanza n. 5059/2021 pronunciandosi sul ricorso di un padre a cari- co del quale il giudice delegato aveva posto l'obbligo di versare alla moglie una somma per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastica e spese medi- che nella misura del 50%.

Successivamente la ex moglie otteneva un decreto ingiuntivo proprio per il rimborso della metà delle spese sostenute per tali titoli, e la vicenda giunge in Cassazione a seguito del rigetto, sia in primo che in secondo grado, dell'opposizione del marito contro il provvedi- mento di ingiunzione.

Rimborsabilità spese straordinarie

Innanzi ai giudici di legittimità, il padre ritiene che la ex moglie, essendo parte opposta attri- ce in senso sostanziale, avrebbe dovuto di- mostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di ne- cessità o urgenza, in difetto di preventiva con- certazione tra i genitori.

Secondo gli Ermellini, nonostante il richiamo di stile al parametro normativo di cui all'art.

2697 c.c., la doglianza non coglie né specifi- camente censura la ratio decidendi del-

la sentenza impugnata, ma si limita a criticare l'esito della valutazione delle risultanze proba- torie.

Nel dettaglio, il provvedimento impugnato ha evidenziato come il credito azionato si fondas- se su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il co- niuge non affidatario contribuisce al manteni- mento dei figli nella specie non subordinava l'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari (ad esempio, di urgenza, necessità o non ecces- siva onerosità della spesa). Dunque, in tal senso, il suddetto provvedimento costituiva un

titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nessun obbligo di preventiva informa- zione e concertazione

Per la Cassazione, l'interpretazione del titolo offerta dai giudici di merito appare conforme anche al principio secondo cui non è confi- gurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determi- nazione delle spese straordinarie, sussisten- do a carico del coniuge non affidatario un ob- bligo di rimborso qualora non abbia tempesti- vamente addotto validi motivi di dissenso.

In ipotesi di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere nell'interes- se dei figli e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, spetterà al giudice di merito la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso, questi sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del mino- re, mediante una valutazione improntata alla com- misurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utili- tà per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Nel caso in esame, a Corte territoriale ha diffusa- mente argomentato, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, in ordine sia all'effettività delle spese sostenute dalla madre sia all'infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte va- lere dall'opponente, rispetto alle decisioni di iscri- vere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educa- zione dei figli, sia dell'agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall'art. 155, comma 4, n. 2 e, ora, 337 ter, co. 4, n. 2, c.c.).

Ciò, in conclusione, consente alla Cassazione di ritenere che il ricorrente non sia stato estraneo alle suddette decisioni, seppure le si consideri come integranti quelle "di maggio- re interesse" per i figli, rispetto alle quali cia- scuno dei coniugi ha diritto di intervenire, a norma dell'art. 155, comma 3, c.c., oggi art.

337-ter c.c.

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Fisco:

dal 1° marzo ripartono le notifiche delle cartelle

Draghi non ha fatto riferimento alla pro- roga della sospensione delle notifiche fi- scali. Intanto si preme per la pace fiscale

Draghi e la riforma

fscale

È stato letto come un silenzio assenso quel- lo del presidente del consiglio Mario Draghi che, durante il discor- so al Senato non ha fatto cenno al- la proroga della so- spensione delle notifi- che fiscali. Tuttavia i 50 milioni di atti po- trebbero essere spal- mati su due anni. Ep- pure il premier, enun-

ciando i punti principali dell'agenda del nuovo Esecutivo, ha parlato della necessità di affron- tare riforme strutturali del Fisco e della Pubbli- ca Amministrazione ma non ha fatto menzione della riscossione che sembra dunque non es- sere inserita tra le priorità.

Cartelle e avvisi in partenza dal primo marzo

Quella intercorsa col decreto legge n. 7/2021,

se non dovesse accadere nulla, sarebbe l'ulti- ma sospensione dell'invio delle cartelle esatto- riali e durerà fino al 28 febbraio. Dal 1° marzo sono in partenza 50 milioni di atti, nello specifi- co 34 milioni di cartelle esattoriali e 16 milioni di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. Notifiche sospese per l'emergenza sanitaria e che non dovrebbero arrivare tutte insieme ma con uno scaglionamento in due anni. L'invio massiccio potrebbe nuocere infatti alla stessa Agenzia poichè sono già tanti i reclami e le richieste di chiarimenti da gestire che devono essere bi- lanciati dalla necessità di accedere agli uffici in modo limitato a causa delle restrizioni per la pandemia.

Pace fiscale proroga?

Trovare una solu- zione spetta ora al nuovo governo che ha ricevuto

in eredità dal prece- dente i 32 miliardi di euro di deficit ag- giuntivo che avreb- bero dovuto conflui- re nel decreto ristori 5. Certo i tempi di un'approvazione di quello che era stato annunciato come l'ultimo dei decreti ristori si sono mag- giormente dilatati.

L'ipotesi che prende maggiormente corpo sarebbe, dunque, quella di un'ulteriore proroga, di un altro mese o, co- me si era ipotizzato prima della crisi

di governo, fino alla fine dello stato d'emergen- za Covid, fissato al 30 aprile 2021.

Ancora, sul tema si insiste sulla pace fiscale.

Soprattutto il leader della Lega, Salvini ha an- nunciato di voler proporre al nuo-

vo governo "il saldo e stralcio, l'azzeramento delle cartelle inferiori ai 1000 euro degli anni passati". Non resta che attendere le scelte che devono arrivare in tempi brevi.

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