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Giovedí, 17 Dicembre 2020, ore 18.00 (CEST)
La responsabilità degli
amministratori delle Società di capitali nell’ordinamento
italiano
FORMAZIONE PROFESSIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE STUDIO COMMERCIALISTIRELATORE
Paolo Cerolini
Avvocato in Fermo e Giudice Ausiliario presso la Corte
d’Appello dell’Aquila
• RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
• (ART. 1218 C.C.)
Art. 2392 e Art. 2476 1°
comma c.c.
• RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE
• (ART. 2043 C.C.)
Art. 2394 e art. 2476, 5°
comma, c.c.
Responsabilità contrattuale dell’amministrato
re
• CRITERI DI VALUTA- ZIONE
Prima della riforma del
2003
• Riferimento alla diligenza del mandatario (diligenza del buon padre di famiglia) art.
1710 c.c.
Dopo la riforma del
2003
• Riferimento alla diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico.
• Diligenza qualificata – ART. 1176,2° comma, c.c.
•Art. 1218 c.c.
• Presunzione della responsabilità da inadempimento.
• Prova positiva del debitore.
Responsabilità contrattuale
• Fatto dannoso
• Danno
• Nesso di causalità tra il primo e il secondo.
• Art. 2043 c.c.
PROVA DEL DANNEGGIATO
(socio)
• Art. 2043 c.c.
• Onere della prova secondo il criterio generale dell’art. 2697 c.c.
Responsabilità extracontrattuale
• Fatto
• Danno
• Nesso di causalità
• Dolo o colpa del danneggiante
Prova del danneggiato
(creditore o
terzo)
Art. 2393 c.c.
Prescrizione dell’azione CINQUE ANNI Azione
contrattuale Azione
exatracontrattuale
Art. 2947 c.c.
Art. 2949
c.c.
Responsabilità extracontrattuale
Prescrizione quinquennale Art. 2947 c.c.
Decorrenza del termine
dalla conoscenza del
patrimonio sociale al
soddisfacimento dei crediti
Effetti del procedimento penale sulla prescrizione
Prescrizione corrispondente a quella prevista dal
codice penale
Per la
responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale
Prescrizione breve
in caso di sentenza penale irrevocabile o estinzione del
reato
(decorrente da tali eventi)
Processo penale
Utilizzazione delle prove nell’azione civile.
Sentenza di patteggiamento.
Sentenza di condanna (art. 651 c.p.p.)
Sentenza di assoluzione (art.
652 c.p.p.)
• Violazione doveri di prudenza e diligenza, da valutare con GIUDIZIO EX ANTE.
• Limite del merito delle scelte di gestione.
• Mancato impedimento di fatti dannosi e delle loro conseguenze.
Responsabilità contrattuale
• INOSSERVANZA conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
Responsabilità extracontrattuale
Insufficienza del patrimonio sociale
per il soddisfacimento
Amministratori senza deleghe – Art. 2381 c.c.
Dovere di vigilanza (prima della riforma)
Dovere di agire
informati (dopo il 2003)
AMMINISTRATORE DI FATTO
Ingerenza continua nella gestione (rapporti con i
fornitori, clienti, dipendenti)
Criterio qualitativo e non quantitativo
(rilevanza del carattere incisivo
Azione di responsabi-
lità del Curatore Fallimentare
Art. 146 legge fallim.
Azione unitaria e inscindibile
contrattual e ed extra- contrattua-
le
Inefficacia della clausola compromis-
soria
Residua operatività dell’azione di responsabilità
del Creditore.
Art. 2395 c.c.
Responsabilità per la prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento della società
Art. 2482 bis c.c.
Art. 2482 ter c.c.
Art. 2485 c.c.
Art. 2476 c.c.
Violazione dei doveri previsti
dalla legge
Determinazione del danno risarcibile.
Perdita economica e patrimoniale ovvero incremento delle perdite.
Valutazione equitativa (art. 1226 c.c.)
• In caso di mancanza delle scritture contabili, previa dimostrazione del nesso di causalità.
Differenza tra attivo e passivo
• Riclassificazione delle voci di bilancio confrontando dati omogenei, con riguardo alla liquidazione.
• Detrazione delle spese comunque necessarie anche in caso di scioglimento.