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Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, d e l i b e r a di rispondere alla nota in data 29 agosto 2003 del Presidente del Tribunale di Piacenza nei sensi di cui in motivazione”.

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Quesito inteso a conoscere se il magistrato non più in servizio per quiescenza sia legittimato a depositare provvedimenti relativi a cause per le quali sono già state precisate le conclusioni successivamente alla data del suo collocamento a riposo.

(Risposta a quesito dell’8 ottobre 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 ottobre 2003, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota in data 29 agosto 2003, il Presidente del Tribunale di Piacenza chiedeva al Consiglio di esprimere un parere in ordine alla tesi – sulla quale era insorto un contrasto di vedute con altro un giudice del tribunale – esposta nei seguenti termini: “per le cause per le quali sono già state precisate le conclusioni, ma il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica delle parti verrà a scadere successivamente al 15 settembre” - data del suo collocamento a riposo – “egli ritiene di non essere più legittimato: 1) nelle cause con rito monocratico ad adottare la decisione e redigere la sentenza; 2) nelle cause con rito collegiale a convocare e partecipare alla camera di consiglio per la decisione delle cause, dovendo in entrambi i casi e ancor più nella seconda ipotesi svolgere attività giurisdizionale di rilievo (la stessa decisione delle cause) quando è già cessato dalle funzioni.”

Il Consiglio è stato investito in molteplici occasioni di quesiti analoghi a quello in esame.

Con delibera del 14 febbraio 2002, il Consiglio ritenne di non essere competente ad esprimere pareri che involgano l'interpretazione di norme processuali (nel caso di specie, il quesito investiva l'applicazione dell'art. 174 c.p.c.)

Con delibera del 23 maggio 2002, il Consiglio rispose ad un quesito avente ad oggetto, da una parte, il termine di decorrenza delle dimissioni presentate da un magistrato e, dall'altra, alcune problematiche relative alla stesura della redazione della sentenza penale e la sottoscrizione della stessa.

La questione segnalata dal Presidente del Tribunale di Piacenza trova soluzione nella delibera in data 15 novembre 2000 con la quale il Consiglio, rispondendo ad un quesito, rilevò che “le cause riservate in decisione, e per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali né è stata dedotta l'intervenuta decisione, devono essere rimesse sul ruolo ed assegnate ad un altro magistrato per la rinnovazione della fase della decisione” (negli stessi termini si è espressa la delibera del 30 luglio 2002).

Alla luce dell'orientamento espresso dalla delibera ora citata, la tesi sostenuta nella nota in data 29 agosto 2003 del Presidente del Tribunale di Piacenza risulta, dunque, corretta.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, d e l i b e r a

di rispondere alla nota in data 29 agosto 2003 del Presidente del Tribunale di Piacenza nei sensi di cui in motivazione”.

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