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Sussistenza del divieto di permanenza ultradecennale alla luce di quanto disposto dall’art

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 764/VV/2021. Sussistenza del divieto di permanenza ultradecennale alla luce di quanto disposto dall’art. 1 comma 24 lett. F) della legge 206/2021.

(delibera 9 febbraio 2022)

Il Consiglio

- rilevato che il Presidente del Tribunale di XXX ha chiesto al Consiglio superiore di voler formulare indicazioni valutative dell’attuale assetto normativo in ordine all’operatività della rimozione d’ufficio dei giudici in servizio presso la sezione famiglia (nona civile) e presso la sezione tutele (ottava civile) che maturino il limite di permanenza decennale nel corso del 2022;

OSSERVA

Il Presidente del Tribunale di XXX ha rappresentato che, nel corso dell’anno 2022, due giudici assegnati alla sezione nona civile (dedicata agli affari concernenti il diritto di famiglia) ed un giudice della sezione ottava civile (sezione tutele-amministrazioni di sostegno) matureranno il termine massimo di permanenza decennale e dovrebbero pertanto essere trasferiti ad altra sezione sulla base dell’attuale meccanismo normativo vigente.

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che l’art. 1 comma 24 lett. F) della legge 26 novembre 2021 n. 206, nel prevedere l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, stabilisce che si dovrà osservare il seguente principio:

“f) che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione”.

Il dirigente dell’ufficio ha rilevato che il principio sancito dal richiamato comma 24 dell’art. 1 è principio ormai acquisito al nostro ordinamento, sebbene l’”operatività del nuovo Tribunale per la famiglia-minori sia differita nel tempo (2023)”, ed ha chiesto se i giudici della sezione famiglia e della sezione tutele, che maturino il limite di permanenza decennale nel corso del 2022, possano ritenersi sottratti alla opposta regola del divieto di permanenza ultradecennale nella medesima sezione.

La Legge n. 206 del 26 novembre 2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore (24 dicembre 2021), uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile e, con particolare riguardo all’istituzione del Tribunale della famiglia, ha stabilito il principio della ultradecennalità delle funzioni dei giudici assegnati al predetto ufficio.

Appare evidente che, nell’attesa dell’effettiva istituzione del Tribunale per la famiglia, essendo la legge n. 206 una legge delega, non possa che farsi applicazione del sistema normativo attualmente in vigore.

Nell’ambito della permanenza ultradecennale del magistrato nella stessa posizione tabellare dovrà, pertanto, ancora trovare attuazione quanto stabilito dall’art. 19 del d.lgs. 160 del 2006 (“i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni”) e dall’art. 2 del Regolamento in materia di permanenza nell’incarico

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presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 (Delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod. all’11 febbraio 2015) (“E’ stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni - per quello che qui interessa - negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.”).

Pertanto,

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che il dirigente dell’ufficio deve osservare, per i giudici civili assegnati alla sezione famiglia, il principio normativo attualmente in vigore sul divieto di permanenza ultradecennale nella medesima posizione tabellare.”

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