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Derogabilità del divieto di ripartizione degli affari tra giudici delle indagini preliminari e giudici dell’udienza preliminare.

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Derogabilità del divieto di ripartizione degli affari tra giudici delle indagini preliminari e giudici dell’udienza preliminare.

(Risposta a quesito del 28 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito proposto in data 12 marzo 2009 dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Caltanissetta, concernente la possibilità o meno di derogare - per i Tribunali dei Minorenni - al disposto di cui al par. 26.5 della circolare P 21241/2008, che prevede il divieto di ruoli separati per le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare

OSSERVA

Il quesito avanzato ha riguardo al divieto di ripartizione degli affari tra i Giudici delle indagini preliminari ed i Giudici dell’udienza preliminare per il caso dei Tribunali per i Minorenni.

Chiede in particolare il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di … se sia possibile derogare al par. 26.5 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 per il caso dei Tribunali per i Minorenni, e ciò al fine di contenere al minimo le situazioni di incompatibilità sopravvenuta, con la conseguente necessità di provvedere ad applicazione di giudici di altri uffici del distretto.

La questione va risolta tenendo conto delle specificità dei Tribunali per i Minorenni, uffici giudiziari di piccole o addirittura piccolissime dimensioni con peculiarità costituite dalle attribuzioni e dalla composizione, avuto riguardo anche alla presenza dei giudici onorari.

Il sistema tabellare individua regole generali applicabili per tutti gli uffici giudiziari e norme derogatorie per ipotesi particolari, quali ad esempio le sezioni lavoro, gli uffici di sorveglianza e gli stessi uffici minorili ora oggetto di esame.

Presso il Tribunale per i Minorenni di …, composto da tre giudici ed un Presidente, il rispetto del disposto di cui al par. 26.5 citato comporterebbe - per la sopravvenuta incompatibilità dei giudici per le indagini preliminari - la necessità di una sistematica applicazione di magistrati da altri uffici del distretto per la celebrazione delle relative udienze preliminari, determinandosi così una situazione opposta a quella di incentivazione alla formazione di professionalità specializzate, voluta in via di normazione secondaria.

Ne discende pertanto la possibilità di derogare al disposto di cui al par. 26.5 della circolare in esame per i Tribunali dei Minorenni, altrimenti realizzandosi una paralisi dell’attività dei medesimi uffici, alla quale potrebbe ovviarsi soltanto applicando giudici del medesimo distretto, ovvero magistrati che non godrebbero di quel patrimonio di competenze che il paragrafo della circolare in esame tende a favorire.

In tal senso si è già espresso questo Consiglio allorquando, in sede di approvazione della formazione della tabelle di organizzazione per il triennio 2009-2011 relative ad alcuni Tribunali per i Minorenni (ad esempio Palermo, delibera P11854 del 28 maggio 2009, e Campobasso, delibera P15704 dell’8 luglio 2009), ha consentito la suddivisione di ruoli tra GIP e GUP del medesimo ufficio giudiziario,

delibera

di rispondere nel senso che per i Tribunali per i minorenni è consentito, in deroga al par. 26.5. della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009- 2011, prevedere ruoli separati per le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare”.

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