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Comune di Palau Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio

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(1)

Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 23 del 05/03/2021

proposta n.532 / 2021

Settore Ambiente e Demanio

Oggetto: CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 73 DEL 26.01.2004 (REG.N.07) - LA PIAZZETTA SNC - PROSECUZIONE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2033 - ART.182 C.2 DEL D.L. N.34 DEL 19.05.2020 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.77 DEL 17.07.2020.

Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- in materia di demanio marittimo con finalità turistiche ricreative rientra nelle competenze della Regione Sardegna di adottare atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla Legge n. 494/1993;

- con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del D.L. 17 aprile 2001 n. 234 concernente “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997;

- come disposto dagli artt. 40 e 41 della su citata norma, sono attribuite ai Comuni le funzioni in materia di:

elaborazione ed approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;

Viste le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni” così come modificato dall’art. 9 della Legge n. 88 del 16 marzo 2001 e dalle norme di attuazione di cui al D.Lgs. 17.04.01 n. 234;

Richiamati:

- lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, Parte I, Libro I, Titolo II, Capo I che detta disposizioni sul demanio marittimo;

- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, Libro I, Titolo II, Capo I che regola il demanio marittimo;

Visto il D.L. 5.10.1993 n.400, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma1, della Legge n. 494 del 4.12.1993

“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” e successive modificazioni e integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attuativo della Legge n. 59/97 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/97";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234: “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”;

Visto l’art. 1 comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, che ha disciplinato la proroga fino al 31.12.2015 delle concessioni demaniali vigenti al 30.12.2009, aventi finalità turistico ricreative;

Visto l'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n. 221, che ha posticipato al 31.12.2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L.

30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, per le concessioni demaniali aventi finalità turistico - ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

Dato atto che il Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau, in attuazione alle disposizioni del D.L.30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.2010, n. 25 aveva disposto la proroga sino al 31.12.2015 delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 31.12.2009, ricadenti negli ambiti

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di competenza territoriale, in aderenza alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti con Circolare n. M_TRA/PORTI/6105 Class A.2.50 in data 06.05.2010, successivamente prorogate alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 34-duodecies del D.L.

18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221, conformemente alle indicazioni operative fornite dalla Regione Sardegna;

Rilevato che le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative di competenza del Comune di Palau, vigenti alla data odierna in attuazione delle disposizioni suindicate, sono scadute il 31.12.2020;

Visto l'art. 1 del comma 547 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, inserendo dopo le parole: "demaniali marittimi" le seguenti: "lacuali e fluviali" e dopo le parole: "turistico ricreative" le seguenti: "e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto";

Viste, inoltre, le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 27/7 del 13 maggio 2008 concernente:“Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera”,

- n. 25/15 del 26 maggio 2009 “L.R. 12 giugno 2006 n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali.

Fissazione del termine del 31 ottobre 2009 per l’effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo”,

- n. 25/42 del 01 luglio 2010 “L.R. 12 giugno 2006 n. 9: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”,

- n. 28/45 del 24 giugno 2011, ed in particolare le lettere b) e c) del relativo dispositivo, con cui la Giunta regionale ha autorizzato il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di campi boe e di punti d’ormeggio per l’incremento dei servizi connessi alla nautica da diporto, nel rispetto delle procedure previste dal codice della navigazione e dalla normativa di settore,

- n. 12/8 del 05 marzo 2013 “Rettifica allegato alla Delib. G.R. n. 5/1 del 29.01.2013 concernente “Delib. G.R.

n. 25/42 dell’01.07.2010 concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e specificazioni. Proroga termini. Deroghe all’art. 24”,

- n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 03 gennaio 2014 con le quali sono state apportate ulteriori modifiche all’originaria deliberazione 25/42 del 01 luglio 2010;

- n. 10/28 del 17.03.2015 relativa all’ultima stesura delle citate Linee Guida;

- n. 10/5 del 21.2.2017 avente ad oggetto “Delib.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Modifica degli artt. 11, 19, 24. Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3”,

- n. 28/12 del 04.06.2020 “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Allegato alla Delib.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017.

Rettifica degli artt. 4 e 5 e modifica dell’art.11”,

- n. 35/11 del 09.07.2020 avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa.

Distanziamento sociale per le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge). Rilascio autorizzazioni temporanee in estensione alle concessioni esistenti. Procedura”

- n. 35/12 del 09.07.2020 “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Allegato alla Delib.G.R. n. 28/12 del 4.6.2020.

Modifica degli artt. 4 e 5”;

Richiamata la Determinazione Interdirettoriale prot. n. 10208 repertorio n. 663 del 03 aprile 2020 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica-Direzione Generale Enti Locali e Finanze con la quale vengono disciplinate le attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza Balneare 2020);

Viste le Ordinanze di Sicurezza Balneare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto La Maddalena di seguito riportate:

n. 69/18 recante la disciplina delle diverse attività balneari e non connesse ai cc.dd. pubblici usi del mare e del demanio marittimo durante la stagione estiva,

n. 20/2017 del 04.04.2017 avente ad oggetto “Modifica dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016 - Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, Comune di Palau (OT). Disciplina del kitesurf, del windsurf, dell’attività di insegnamento e norme a tutela della balneazione”;

Visti il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima);

(4)

Dato atto che il demanio marittimo e le sue pertinenze continuano a permanere di proprietà dello Stato, mentre i Comuni esercitano una mera attività di gestione, nel rispetto della legge dello Stato e delle Direttive delle Regioni;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo e di Disciplina delle Attività di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all'art. 1, commi da 675 a 684 detta norme di revisione della materia delle concessioni demaniali marittime;

Visti in particolare:

- il comma 682 che dispone “Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”;

- il successivo comma 683 nel quale viene stabilito che “al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.

494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.

Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”;

Richiamato altresì il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che nel disporre misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 182, comma 2 dispone

“Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi

per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per

fatto e colpa del concessionario”;

Considerato che l’art. 182, comma 2 del D.L.19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, è finalizzato al rilancio del settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio;

Preso atto del divieto introdotto con la norma suddetta, in forza del quale le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione;

(5)

Considerato che l’art. 182, comma 2 del suddetto D.L. n. 34/2020 richiama la Legge n. 145/2018, che dispone che la scadenza dei titoli concessori dovrà essere il 31.12.2033, ed evidenziata l’attuale assenza di diverse disposizioni relative alla durata della prosecuzione della concessione;

Visto infine l’art. 100 “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale” del D.L.14 agosto 2020, n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 13/10/2020, Supplemento ordinario n. 37/L;

Richiamate:

- la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 54 prot. n. 1942 del 20.01.2020 con la quale si approva la circolare operativa per l'attuazione dell'art. 1, commi 682 e 683, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" che estende di anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla entrata in vigore della legge stessa,

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2020, n. 47/34, recante “Prosecuzione delle attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale - Art.182 del D.L. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25)”, che conferisce alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze l’incarico di fornire un indirizzo univoco a livello regionale, al fine della produzione degli atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in essere ai sensi della Legge 17.7.2020 n. 77, formalizzati con l'adozione di un provvedimento ricognitivo/dichiarativo per ogni concessione, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza o rinuncia,

- la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica della Regione Sardegna n. 3114 prot. n. 34254 del 29.10.2020, con la quale si dà atto che la data di scadenza delle suddette concessioni demaniali è prorogata al 31.12.2033, ai sensi dell’art. 182, comma 2, del D.L.n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, fatte salve eventuali successive modifiche di legge, e viene dato indirizzo relativamente alle modalità di estensione delle concessioni demaniali;

Evidenziato in particolare che la suddetta deliberazione di G.R. n. 47/34 prevede di adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge 17.7.2020, n. 77, corredata dall'impegno a corrispondere il canone e ad ottemperare agli altri oneri o adempimenti imposti dalla legge;

Atteso che, al fine di non bloccare ogni attività legata all’uso dei beni demaniali marittimi con conseguente mancato introito per l’Erario e blocco delle attività e dei servizi forniti, le citate norme dispongono che l'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi da parte dei concessionari prosegue ed è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione, non verificandosi la devoluzione delle opere;

Considerato che l’amministrazione prende atto della norma dianzi menzionata e intende procedere attraverso un atto ricognitivo che consenta al concessionario di provvedere agli adempimenti necessari per il proseguo dell’attività;

Visto il richiamo alla Legge 145/2018 e l’assenza di altre determinazioni relative alla durata della concessione, fatte salve successive diverse disposizioni del legislatore, in base al quale il riferimento alla durata deve intendersi riferito a quanto disposto nella richiamata norma e quindi la nuova scadenza del titolo dovrà essere il 31.12.2033;

Ritenuto di dover consentire, a coloro che hanno manifestato l’intenzione di proseguire l’attività come indicato nella menzionata disposizione, di conformare le concessioni interessate alle norme vigenti secondo i principi di certezza del diritto;

Richiamata la propria Determinazione n. 136 del 03.12.2020, con la quale:

- si è preso atto del divieto introdotto con l’art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 in base al quale le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono

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proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione,

- si è stabilito di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 47/34 del 24/09/2020,

- si è approvato l’elenco delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Palau (All. A e B) attualmente in essere e da valutare per l’estensione della durata al 31.12.2033 ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato, unitamente alla succitata Determinazione, all’Albo Pretorio del Comune di Palau dal 04.12.2020 al 19.12.2020 con n.2358/2020;

Viste le proprie note prot. n. 384 e n. 387 del 13.01.2021 inviate rispettivamente al Settore Urbanistica e all’Ufficio Commercio del Comune di Palau con le quali, al fine di consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti per procedere con l’iter istruttorio relativo a quanto indicato in oggetto, si è provveduto a richiedere sia di attestare la conformità del titolo edilizio in essere e la validità del relativo nullaosta paesaggistico riferiti alle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Palau che il nullaosta relativamente alla prosecuzione delle attività commerciali esercitate dai titolari delle stesse;

Acquisite, in merito, la nota prot. n. 483 del 14.01.2021 del Settore Affari Generali – Ufficio Commercio e la nota prot. n.2806 del 15.02.2021 del Settore Urbanistica del Comune di Palau;

Visti i provvedimenti, rilasciati in favore de La Piazzetta Snc, di seguito elencati:

- nota n. 11898 del 01.07.2010 di proroga al 31.12.2015 della concessione Demaniale Marittima n.73 del 26.01.2004 (Reg. n.07) avente ad oggetto un’area demaniale marittima, della superficie complessiva di mq. 63,00 di area coperta per chiosco bar in Località Porto Pollo del Comune di Palau;

- Determinazione n. 299 del 28.11.2013 di proroga al 31.12.2020 della succitata concessione;

Atteso che la ditta La Piazzetta Snc, P.IVA 02064690908, con sede a Palau in Via Capo D’Orso n.35, rappresentata dalla sig.ra Annalisa Ricauda Aimonino nata ad Ivrea il 27.01.1975, residente a Palau, in via Satta n.27, codice fiscale RCDNLS75A67E379H, titolare della concessione demaniale marittima sopra richiamata, ha manifestato l’interesse alla prosecuzione delle attività (pec prot. n. 17320 del 26.11.2020) e ha certificato il possesso dei requisiti di legge necessari per la prosecuzione del rapporto concessorio;

Dato atto che il Concessionario ha trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini dell’iter istruttorio (da ultimo con prot. n. 648 del 19.01.2021), dimostrando di aver provveduto, tra l’altro:

- ad istituire, a favore del Comune di Palau, Polizza fideiussoria n.00209791000153 per l’importo di €.

1.549,00 con scadenza 04.01.2027 emessa dalla Cattolica Assicurazioni con sede legale a Verona - Agenzia di Cagliari;

- al pagamento del Canone 2020 pari ad € 361,90 (Eurotrecentosessantuno/90):

- al pagamento delle spese di istruttoria pari ad €. 155,00;

Accertata la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al concessionario richiedente, così come disposto dalle direttive della R.A.S. e risultante dalle certificazioni prodotte dal concessionario;

Dato atto:

- che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,

- che il RUP per la procedura in oggetto è il Responsabile del Servizio Ambiente e Demanio Dott.ssa Barbara Perentin, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e dell’Art. 31 D.lgs. 50/2016;

Dato atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., della regolarità della presente Determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;

Considerato che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 e 17 e del D.Lgs n.

267/2000 art. 107;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni,

(7)

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,

- la L.R. n. 5/2007 per quanto applicabile,

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- lo Statuto Comunale;

Visti:

- l'art. 50, c. 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.02.2021 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267;

Dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;

- che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26, 2° comma, del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente); che l’adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26, 2° comma, del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) è automatizzato dal sistema informatico di gestione atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere con il presente atto all’applicazione dell’estensione ope legis della durata della concessione demaniale marittima n.73 del 26.01.2004 fissandone il termine al 31/12/2033;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono di seguito interamente richiamate,

- di prendere atto del dettato normativo della Legge n. 145/2018, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684, e delle successive disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

- di dare atto che l’utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima n.73 del 26.01.2004 (Reg. n.07), e successive proroghe, richiamate in premessa, è confermato a favore della ditta La Piazzetta Snc, ai sensi dell’art. 182, comma 2, del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n, 77 del 17 luglio 2020, al fine di contenere i danni derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19;

- di dare atto, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, che la nuova data di scadenza della concessione demaniale marittima n.73 del 26.01.2004, rilasciata alla ditta La Piazzetta Snc, P.IVA 02064690908, con sede a Palau in Via Capo D’Orso n.35, rappresentata dalla sig.ra Annalisa Ricauda Aimonino nata ad Ivrea il 27.01.1975, residente a Palau, in via Satta n.27, codice fiscale RCDNLS75A67E379H, è il 31 dicembre 2033, fatte salve successive modifiche di legge. Rimangono invariate le altre clausole e prescrizioni relative al titolo in esame e agli elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di disporre che è fatto obbligo, al titolare della Concessione demaniale marittima sopra citata, di adeguarsi alle prescrizioni previste nel Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) del Comune di Palau, a far data dalla sua entrata in vigore;

- di stabilire:

• che l’Amministrazione comunale provvederà, in sede di autotutela, all’annullamento / revoca / rettifica - in tutto o in parte - del presente provvedimento, laddove sopravvengano:

a) una diversa disciplina normativa ovvero una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dichiarasse la previsione nazionale di estensione della durata della concessione demaniale marittima confliggente con il diritto comunitario,

(8)

b) eventuali certificazioni degli enti preposti in relazione agli aspetti di natura fiscale e/o contributiva che determinino l’insussistenza dei requisiti soggettivi o in relazione ad eventuali difformità della concessione demaniale;

c) motivazioni di interesse pubblico;

d) mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nel P.U.L. (Piano di Utilizzo dei Litorali) approvato;

• che qualora la riforma nazionale organica del settore, attualmente in atto, dovesse condizionare l’estensione delle concessioni demaniali al 31/12/2033 ad eventuali adempimenti e/o adeguamenti delle stesse, sarà cura e obbligo dei concessionari ottemperare entro i termini che verranno a loro ascritti, pena la revoca del presente provvedimento;

- di dare atto:

• che l’eventuale annullamento / revoca / rettifica - in tutto o in parte - del presente provvedimento, per le motivazioni sopra esposte non dà diritto al concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento;

che il canone erariale per l’annualità 2020, calcolato ai sensi dell’art. 03, comma 1, del D.L.

05/10/1993, n. 400, come sostituito dall’art.1, comma 251 della Legge 27.12.2006, n. 296 e adeguato con l’applicazione dei coefficienti di aggiornamento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale n. 226 del 06 dicembre 2019 “aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”, pari ad € 361,90 (Eurotrecentosessantuno/90), salvo conguaglio, è stato corrisposto dal concessionario, così come si evince dal modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) trasmesso dallo stesso;

• che, ai sensi della novella legislativa introdotta dal comma 4 dell’art. 100 del D.L. n.104 del 14.08.2020, che testualmente dispone: “dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00”, il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa al 31 dicembre 2033, ai fini della determinazione del versamento dell’imposta di registro, è pari a complessivi

€ 32.500,00 (Euro trentaduemilacinquecento/00), corrispondenti al canone annuo stimato moltiplicato per n.13 annualità;

• che il canone deve essere corrisposto annualmente per tutta la durata della concessione ed è soggetto ad aggiornamento sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso; laddove la succitata normativa comportasse una variazione in aumento del canone, il concessionario sarà tenuto ad adeguare l’imposta di registro dovuta per il presente atto;

• che, ai sensi dell’art.17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario, “a garanzia del corretto uso del bene demaniale ed il rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione”, ha provveduto ad istituire, a favore del Comune di Palau, Polizza fideiussoria n.00209791000153 per l’importo di €. 1.549,00 con scadenza 04.01.2027 emessa dalla Cattolica Assicurazioni con sede legale a Verona - Agenzia di Cagliari. Il mancato rinnovo comporterà la decadenza dalla Concessione stessa riconoscendo lo status di occupazione abusiva del bene oggetto della Concessione.

Resta inteso che l’efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e cessa con la restituzione al garante, da parte del Comune di Palau, dell’originale della garanzia stessa con comunicazione scritta di formale svincolo.

La cauzione, determinata sulla base del canone previsto per l’annualità 2020, a seguito di quantificazione da parte dell’Amministrazione, potrà essere oggetto di integrazione, anche successiva, qualora, per effetto della variazione del canone, la stessa non sia sufficiente a garantire il titolo ai sensi della normativa vigente;

• che il concessionario ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria, a favore del Comune di Palau, per l’importo di € 155,00 (Eurocentocinquantacinque/00) come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, specificando la causale “spese istruttoria istanza di estensione concessione demaniale marittima”;

• che sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alla concessione demaniale marittima originaria e le sue eventuali ss.mm.ii., nonché degli allegati elaborati grafici, che debbono intendersi qui trascritte e vincolanti;

- di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento:

(9)

1. impegna la ditta La Piazzetta Snc, P.IVA 02064690908, con sede a Palau in Via Capo D’Orso n.35, rappresentata dalla sig.ra Annalisa Ricauda Aimonino nata ad Ivrea il 27.01.1975, residente a Palau, in via Satta n.27, codice fiscale RCDNLS75A67E379H, che rimane unica ed esclusiva responsabile del titolo concessorio in oggetto, all’osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in vigore e futuri che abbiano pertinenza con la presente procedura,

2. rilasciato in triplice copia, dovrà essere registrato, entro e non oltre 20 giorni dalla data di rilascio, a cura e spese del concessionario presso l’Agenzia delle Entrate e copia dell’atto registrato dovrà essere trasmessa al Comune di Palau – Settore Ambiente e Demanio e all’Agenzia del Demanio competente per territorio, 3. sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di

pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013,

4. per opportuna conoscenza e per eventuali atti di competenza, verrà trasmesso alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, all’Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Palau, all’Agenzia del Demanio e al Settore Vigilanza del Comune di Palau;

- di dare atto, altresì, che contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.;

- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000).

redattore: LONGHI GRAZIELLA

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio PERENTIN BARBARA

documento firmato digitalmente

(10)

Comune di PALAU

Estremi della Proposta Proposta Nr. 532/2021

Settore Proponente: Settore Ambiente e Demanio Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente e Demanio

Oggetto: CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 73 DEL 26.01.2004 (REG.N.07) - LA

PIAZZETTA SNC - PROSECUZIONE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2033 - ART.182 C.2 DEL D.L. N.34 DEL 19.05.2020 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.77 DEL 17.07.2020.

Nr. adozione: 23

Data adozione: 05/03/2021

Compatibilità Monetaria

Settore Economico Finanziario

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.

Data: 05/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

Visto Contabile

Settore Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi Parere: NON NECESSARIO

Data: 05/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

(11)

Comune di PALAU

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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