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Elementi di diritto tributario Irap - Iva - Imu

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(1)

Elementi di diritto tributario Irap - Iva - Imu

1 marzo 2021

DOTT. LORENZO FERRERI

(2)

Le imposte

Imposte dirette

quando la ricchezza si crea IRPEF - IRES - IRAP

Imposte indirette

quando la ricchezza si sposta

IVA – Registro – IpoCatastali – Successioni – Donazioni

Imposte sulle cose

IMU – TARI/TARSU

(3)

Gli enti religiosi

 Nello stato italiano conta il riconoscimento giuridico

Gli enti religiosi ai fini fiscali sono “enti non commerciali”

 Ad ogni ente religioso un solo codice fiscale

 Se attività commerciale anche partita IVA

 A volte ente religioso ed ente giuridico non sono “allineati”

 Attenzione ai codici fiscali chiesti nel corso degli anni

(4)

Considerazioni generali

IVA:

assume rilievo solo se l’ente svolge una attività commerciale / fiscale in tal caso richiede competenza, attenzione e gestione quotidiana

IRAP:

applicazione in sede di dichiarazione annuale quasi nessun margine di manovra

IMU:

imposta in genere “pesante”

quasi nessun margine di manovra frequenti contenziosi con i comuni

(5)

IRAP

Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Due basi imponibili distinte:

• Istituzionale = metodo retributivo

• Commerciale = sulla base dei risultati di bilancio

Ripartizione base imponibile e imposta in base alla Regione di produzione

Aliquote:

ordinaria: 3,9%

N.B.: aliquote differenziate in ogni Regione per specifiche attività

(6)

IRAP

Base imponibile istituzionale (metodo retributivo)

+ retribuzioni spettanti al personale dipendente, (redditi lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 c. 1, Tuir.; no TFR)

+ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 Tuir (escluse borse studio o assegni esenti Irpef)

+ compensi per collaborazione coordinata e continuativa (assimilati a redditi di lavoro dipendente)

+ compensi per attività di lavoro autonomo non abituali o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, (art. 67, c. 1, lettera l), Tuir)

(7)

IRAP

Base imponibile commerciale

Differenza tra:

• il valore della produzione (voce A del Conto economico);

• i costi della produzione (voce B del Conto economico), con esclusione delle seguenti voci:

- B.9 (costi del personale);

- B.10.c (svalutazioni delle immobilizzazioni);

- B.10.d (svalutazioni dei crediti);

- B.12 (accantonamenti per rischi);

- B.13 (altri accantonamenti).

(8)

IRAP

Base imponibile commerciale

Occorre redigere il conto economico secondo lo schema dell’articolo 2425 del codice civile (istruzioni dichiarazione Irap).

I costi ed i ricavi concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP nell'importo stanziato a conto economico, senza tenere conto delle variazioni fiscali (ad eccezione ad es. di perdite su crediti, Imu, compensi per attività di lavoro autonomo e d'impresa occasionali, spese lavoro dipendente e assimilato riclassificate nei costi per servizi).

(9)

IRAP

Deduzioni Irap

Contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (commerciale) Apprendisti (istituzionale e commerciale)

Disabili (istituzionale e commerciale)

Contratti di formazione e lavoro o inserimento (istituzionale e commerciale) Deduzione forfetaria per i soggetti "minori" (istituzionale e commerciale) Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti (commerciale)

Deduzione per l'incremento di dipendenti a tempo indeterminato (commerciale) Cuneo fiscale (commerciale)

Deduzione dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato (commerciale)

(10)

IRAP

Ripartizione per regioni IRAP è una imposta regionale

In caso di attività esercitata nel territorio di più Regioni è necessario tenere conto della base imponibile realizzata nelle varie regioni e delle relative aliquote.

La ripartizione della base imponibile si determina in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo impiegato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi.

(11)

IRAP

Aliquote e versamenti Aliquota base ordinaria Irap: 3,9%

N.B.: aliquote differenziate in ogni Regione per determinate attività, oltre a quella ordinaria

(vedere www.finanze.gov.it, area “Fiscalità regionale e locale – IRAP) Versamenti:

due acconti: 40% e 60% e un saldo

alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi

NB: se soggetti ISA con ricavi < 5.164.569 euro, due acconti pari al 50%

(12)

IVA

Attività Istituzionali

Nessun rilievo

Attività commerciali

Obblighi e formalità subordinate alla attività in concreto svolta ed alle opzioni esercitate nel tempo

(13)

IVA

Impostazione generale

A B C F

imponibile 100 150 300 366

iva 22% 22 33 66

totale fattura 122 183 366

Iva a credito 22 33

Iva a debito 22 33 66

netto -22 -11 -33

(14)

IVA

Classificazione delle operazioni ai fini Iva - Operazioni imponibili: con Iva

- Operazioni esenti: art. 10

- Operazioni non imponibili: esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali

- Operazioni non soggette: art. 7-bis a 7-septies - Operazioni escluse: art. 15

- Operazioni fuori campo Iva: ad es. contributi pubblici

(15)

IVA

Esclusione o limitazione alla detrazione

- Operazioni imponibili: con Iva si detrazione - Operazioni esenti: art. 10 no detrazione

- Operazioni non imponibili: esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali si detrazione

- Operazioni non soggette: art. 7-bis a 7-septies si detrazione - Operazioni escluse art. 15 o fuori campo no detrazione

- Opzione per art. 36 bis no detrazione

(16)

IVA

I principali adempimenti

 Emissione e registrazione delle fatture attive o certificazione corrispettivi

 Registrazione delle fatture passive

Liquidazione periodica dell’imposta

 Eventuale versamento

 Trasmissione comunicazione liquidazione periodica

 Eventuale esterometro

 Dichiarazione annuale

 Stampa dei registri (obbligatoria a richiesta in caso di verifica)

(17)

IVA

Particolari modalità applicazione imposta Split payment (scissione dei pagamenti)

In caso di fatture emesse verso:

- le pubbliche amministrazioni individuate sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it);

- le società da queste controllate;

- le società quotate in Borsa,

il cliente paga solo l’imponibile e versa direttamente all’erario l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori.

Elenco dei soggetti interessati:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2021

(18)

IVA

Particolari modalità applicazione imposta Inversione contabile (reverse charge) Cos’è:

inversione dell’onere di versare l’IVA:

 il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;

 il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota corretta per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972).

(19)

IVA

Particolari modalità applicazione imposta Inversione contabile (reverse charge)

Soggetti non interessati

Non si applica quando il cliente acquista i servizi nell’ambito dell’attività istituzionale.

Operazioni interessate

numerose prestazioni di servizi e appalti relativi al settore edile, alle prestazioni di pulizia e alle manutenzioni in genere

(20)

IVA

La fattura elettronica Fatture emesse:

fino al 31.12.2018:

 stampa della fattura

 consegna della fattura al cliente

 registrazione della fattura

dal 1.1.2019:

 preparazione a computer del file telematico della fattura

 trasmissione telematica del file allo SDI – Agenzia delle Entrate

 registrazione della fattura

 conservazione elettronica

(21)

IVA

La fattura elettronica Fatture di acquisto:

fino al 31.12.2018:

 ricevimento della fattura inviata dal fornitore

 registrazione della fattura

dopo il 1.1.2019:

 ricevimento fattura elettronica via web o via PEC

 registrazione della fattura

 conservazione elettronica

(22)

IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Chi:

Per i soggetti tenuti alla emissione di scontrini o ricevute fiscali

Cosa:

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Da quando:

1.7.2019 per volume affari complessivo 2018 maggiore di 400.000 euro 1.1.2020 per tutti

(23)

Vecchia ricevuta fiscale

Differenze tra:

Ricevuta fiscale

 Ricevuta semplice

(24)

Vecchio scontrino – nuovo documento commerciale

(25)

IVA

Esempio di fattura elettronica

??????

(26)

IMU

Soggetti passivi:

- proprietario

- titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie)

Base imponibile:

il valore catastale dei terreni e dei fabbricati

(27)

IMU – Determinazione della base imponibile

Fabbricati dotati di rendita catastale:

- Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore - Moltiplicatori:

Categoria catastale Moltiplicatori

A (escluso A/10) 160

C/2, C/6 e C/7 160

B, C/3, C/4 e C/5 140

A/10 e D/5 80

D eccetto D/5 65

C/1 55

(28)

IMU – Determinazione della base imponibile

Terreni non edificabili:

- reddito dominicale x 1,25 x 135

Terreni edificabili:

- valore di mercato al 1° gennaio oppure dalla data della variante urbanistica

(29)

IMU - Aliquote

Immobili Aliquote

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,5% (con detrazione di 200 euro)

aumento dello 0,1%;

diminuzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)

0,1%

diminuzione fino all'azzeramento

Immobili merce

per gli anni 2020 e 2021: 0,1%

dal 2022: esenzione dall'imu per gli anni 2020 e 2021:

aumento fino allo 0,25%,

diminuzione fino all'azzeramento

Terreni agricoli

0,76%

aumento fino all’1,06%

diminuzione fino all’azzeramento

Immobili produttivi del gruppo "D"

0,86%

sino all'1,06%;

diminuzione fino allo 0,76%.

Altri immobili

0,86%

aumento sino all'1,06% (elevabile all'1,14%.);

diminuzione fino all'azzeramento

(30)

IMU – Riduzione dell’imposta

Riduzione del 50% dell’imposta:

- fabbricati di interesse storico o artistico

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

(31)

IMU - Esenzioni

Esenzioni:

- fabbricati da E/1 a E/9

- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 - fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto

- fabbricati di proprietà della Santa Sede

- terreni agricoli in aree montane o di collina (art. 15 L.984/77)

(32)

IMU - Esenzioni

immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali che:

 sono destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto.

In caso di utilizzo “promiscuo”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale.

(33)

IMU - Esenzioni

Questioni aperte:

 individuazione attività esenti (DM 19.11.2012)

 utilizzo promiscuo (DM 19.11.2012)

 utilizzo diretto o indiretto

(34)

IMU - Esenzioni

Attività esenti – condizioni:

- requisiti statutari:

 Regolamento registrato

- modalità non commerciali:

 didattiche

 ricettive

 culturali – ricreative

 assistenziali - sanitarie

 sportive

(35)

IMU - Esenzioni

Attività esenti didattiche:

 paritaria

 regolamento di non discriminazione

 accoglienza handicap, contrattazione collettiva dipendenti, adeguatezza strutture, pubblicità bilancio

 gratuità

(36)

IMU - Esenzioni

Attività esenti didattiche:

“l'attività' e' svolta a titolo gratuito,

ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio,

tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.”

Mancano indicazioni in merito agli eventuali contributi pubblici (es.:

formazione professionale)

(37)

IMU - Esenzioni

Attività esenti didattiche

confronto retta media (Cm) con costo medio studente (Cms) esente se Cm < Cms

(38)

IMU - Esenzioni

Attività esenti ricettive:

a) accessibilità' limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali;

b) discontinuità nell'apertura;

c) in caso di ricettività sociale, sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero di persone svantaggiate.

Escluse in ogni caso dall’esenzione le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere.

(39)

IMU - Esenzioni

Attività esenti assistenziali e sanitarie:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e prestano a favore dell'utenza servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (ammessa la compartecipazione);

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate, “sono svolte a titolo gratuito ovvero …”.

(40)

IMU - Esenzioni

Attività esenti (culturali, ricreative) e sportive:

attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro,

affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(41)

IMU - Esenzioni

Attività esenti

ricettive, assistenziali e sanitarie, culturali, ricreative e sportive:

“svolte a titolo gratuito,

ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico

e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale,

tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.

(42)

IMU - Esenzioni

Utilizzo indiretto (dal 2020)

Possibilità per i comuni di concedere l’esenzione

in caso di immobili concessi in comodato gratuito a enti locali oppure a enti non commerciali per l’esercizio delle rispettive attività istituzionali

(43)

IMU - utilizzo promiscuo

Se non possibile frazionamento:

- aree con distinta ed esclusiva destinazione (imponibile ed esente) si deve fare riferimento alla superficie;

- quando non vi è esclusiva e/o distinta utilizzazione si deve avere riguardo al numero dei soggetti nei confronti dei quali sono svolte le attività.

- nel caso di attività stagionale, ci si deve riferire ai giorni.

Le percentuali risultanti dai predetti criteri devono formare oggetto di dichiarazione.

(44)

IMU – dichiarazioni

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni.

Attenzione:

Per gli enti non commerciali entro il 30 giugno di ogni anno

(45)

IMU – Liquidazione e versamento

L’imposta è dovuta in proporzione:

- alla quota di possesso;

- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per più della metà del mese.

L’imposta deve essere versata per gli enti non commerciali:

- in due rate di acconto (50% + 50% sulla base anno precedente) - 16 giugno / 16 dicembre

- con eventuale saldo

- 16 giugno anno successivo

(46)

IMU – Liquidazione e versamento

Versamento con modello F24 (sono possibili compensazioni) oppure con bollettino postale

oppure con PagoPa

(47)

Scadenziario fiscale anno 2021

Riferimenti

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