Elementi di diritto tributario Irap - Iva - Imu
1 marzo 2021
DOTT. LORENZO FERRERI
Le imposte
Imposte dirette
quando la ricchezza si crea IRPEF - IRES - IRAP
Imposte indirette
quando la ricchezza si sposta
IVA – Registro – IpoCatastali – Successioni – Donazioni
Imposte sulle cose
IMU – TARI/TARSU
Gli enti religiosi
Nello stato italiano conta il riconoscimento giuridico
Gli enti religiosi ai fini fiscali sono “enti non commerciali”
Ad ogni ente religioso un solo codice fiscale
Se attività commerciale anche partita IVA
A volte ente religioso ed ente giuridico non sono “allineati”
Attenzione ai codici fiscali chiesti nel corso degli anni
Considerazioni generali
IVA:
assume rilievo solo se l’ente svolge una attività commerciale / fiscale in tal caso richiede competenza, attenzione e gestione quotidiana
IRAP:
applicazione in sede di dichiarazione annuale quasi nessun margine di manovra
IMU:
imposta in genere “pesante”
quasi nessun margine di manovra frequenti contenziosi con i comuni
IRAP
Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Due basi imponibili distinte:
• Istituzionale = metodo retributivo
• Commerciale = sulla base dei risultati di bilancio
Ripartizione base imponibile e imposta in base alla Regione di produzione
Aliquote:
ordinaria: 3,9%
N.B.: aliquote differenziate in ogni Regione per specifiche attività
IRAP
Base imponibile istituzionale (metodo retributivo)
+ retribuzioni spettanti al personale dipendente, (redditi lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 c. 1, Tuir.; no TFR)
+ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 Tuir (escluse borse studio o assegni esenti Irpef)
+ compensi per collaborazione coordinata e continuativa (assimilati a redditi di lavoro dipendente)
+ compensi per attività di lavoro autonomo non abituali o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, (art. 67, c. 1, lettera l), Tuir)
IRAP
Base imponibile commerciale
Differenza tra:
• il valore della produzione (voce A del Conto economico);
• i costi della produzione (voce B del Conto economico), con esclusione delle seguenti voci:
- B.9 (costi del personale);
- B.10.c (svalutazioni delle immobilizzazioni);
- B.10.d (svalutazioni dei crediti);
- B.12 (accantonamenti per rischi);
- B.13 (altri accantonamenti).
IRAP
Base imponibile commerciale
Occorre redigere il conto economico secondo lo schema dell’articolo 2425 del codice civile (istruzioni dichiarazione Irap).
I costi ed i ricavi concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP nell'importo stanziato a conto economico, senza tenere conto delle variazioni fiscali (ad eccezione ad es. di perdite su crediti, Imu, compensi per attività di lavoro autonomo e d'impresa occasionali, spese lavoro dipendente e assimilato riclassificate nei costi per servizi).
IRAP
Deduzioni Irap
Contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (commerciale) Apprendisti (istituzionale e commerciale)
Disabili (istituzionale e commerciale)
Contratti di formazione e lavoro o inserimento (istituzionale e commerciale) Deduzione forfetaria per i soggetti "minori" (istituzionale e commerciale) Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti (commerciale)
Deduzione per l'incremento di dipendenti a tempo indeterminato (commerciale) Cuneo fiscale (commerciale)
Deduzione dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato (commerciale)
IRAP
Ripartizione per regioni IRAP è una imposta regionale
In caso di attività esercitata nel territorio di più Regioni è necessario tenere conto della base imponibile realizzata nelle varie regioni e delle relative aliquote.
La ripartizione della base imponibile si determina in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo impiegato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi.
IRAP
Aliquote e versamenti Aliquota base ordinaria Irap: 3,9%
N.B.: aliquote differenziate in ogni Regione per determinate attività, oltre a quella ordinaria
(vedere www.finanze.gov.it, area “Fiscalità regionale e locale – IRAP) Versamenti:
due acconti: 40% e 60% e un saldo
alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi
NB: se soggetti ISA con ricavi < 5.164.569 euro, due acconti pari al 50%
IVA
Attività Istituzionali
Nessun rilievo
Attività commerciali
Obblighi e formalità subordinate alla attività in concreto svolta ed alle opzioni esercitate nel tempo
IVA
Impostazione generale
A B C F
imponibile 100 150 300 366
iva 22% 22 33 66
totale fattura 122 183 366
Iva a credito 22 33
Iva a debito 22 33 66
netto -22 -11 -33
IVA
Classificazione delle operazioni ai fini Iva - Operazioni imponibili: con Iva
- Operazioni esenti: art. 10
- Operazioni non imponibili: esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali
- Operazioni non soggette: art. 7-bis a 7-septies - Operazioni escluse: art. 15
- Operazioni fuori campo Iva: ad es. contributi pubblici
IVA
Esclusione o limitazione alla detrazione
- Operazioni imponibili: con Iva si detrazione - Operazioni esenti: art. 10 no detrazione
- Operazioni non imponibili: esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali si detrazione
- Operazioni non soggette: art. 7-bis a 7-septies si detrazione - Operazioni escluse art. 15 o fuori campo no detrazione
- Opzione per art. 36 bis no detrazione
IVA
I principali adempimenti
Emissione e registrazione delle fatture attive o certificazione corrispettivi
Registrazione delle fatture passive
Liquidazione periodica dell’imposta
Eventuale versamento
Trasmissione comunicazione liquidazione periodica
Eventuale esterometro
Dichiarazione annuale
Stampa dei registri (obbligatoria a richiesta in caso di verifica)
IVA
Particolari modalità applicazione imposta Split payment (scissione dei pagamenti)
In caso di fatture emesse verso:
- le pubbliche amministrazioni individuate sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it);
- le società da queste controllate;
- le società quotate in Borsa,
il cliente paga solo l’imponibile e versa direttamente all’erario l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori.
Elenco dei soggetti interessati:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2021
IVA
Particolari modalità applicazione imposta Inversione contabile (reverse charge) Cos’è:
inversione dell’onere di versare l’IVA:
il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;
il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota corretta per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972).
IVA
Particolari modalità applicazione imposta Inversione contabile (reverse charge)
Soggetti non interessati
Non si applica quando il cliente acquista i servizi nell’ambito dell’attività istituzionale.
Operazioni interessate
numerose prestazioni di servizi e appalti relativi al settore edile, alle prestazioni di pulizia e alle manutenzioni in genere
IVA
La fattura elettronica Fatture emesse:
fino al 31.12.2018:
stampa della fattura
consegna della fattura al cliente
registrazione della fattura
dal 1.1.2019:
preparazione a computer del file telematico della fattura
trasmissione telematica del file allo SDI – Agenzia delle Entrate
registrazione della fattura
conservazione elettronica
IVA
La fattura elettronica Fatture di acquisto:
fino al 31.12.2018:
ricevimento della fattura inviata dal fornitore
registrazione della fattura
dopo il 1.1.2019:
ricevimento fattura elettronica via web o via PEC
registrazione della fattura
conservazione elettronica
IVA
Trasmissione telematica dei corrispettivi
Chi:
Per i soggetti tenuti alla emissione di scontrini o ricevute fiscali
Cosa:
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Da quando:
1.7.2019 per volume affari complessivo 2018 maggiore di 400.000 euro 1.1.2020 per tutti
Vecchia ricevuta fiscale
Differenze tra:
Ricevuta fiscale
Ricevuta semplice
Vecchio scontrino – nuovo documento commerciale
IVA
Esempio di fattura elettronica
??????
IMU
Soggetti passivi:
- proprietario
- titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie)
Base imponibile:
il valore catastale dei terreni e dei fabbricati
IMU – Determinazione della base imponibile
Fabbricati dotati di rendita catastale:
- Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore - Moltiplicatori:
Categoria catastale Moltiplicatori
A (escluso A/10) 160
C/2, C/6 e C/7 160
B, C/3, C/4 e C/5 140
A/10 e D/5 80
D eccetto D/5 65
C/1 55
IMU – Determinazione della base imponibile
Terreni non edificabili:
- reddito dominicale x 1,25 x 135
Terreni edificabili:
- valore di mercato al 1° gennaio oppure dalla data della variante urbanistica
IMU - Aliquote
Immobili Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,5% (con detrazione di 200 euro)
aumento dello 0,1%;
diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)
0,1%
diminuzione fino all'azzeramento
Immobili merce
per gli anni 2020 e 2021: 0,1%
dal 2022: esenzione dall'imu per gli anni 2020 e 2021:
aumento fino allo 0,25%,
diminuzione fino all'azzeramento
Terreni agricoli
0,76%
aumento fino all’1,06%
diminuzione fino all’azzeramento
Immobili produttivi del gruppo "D"
0,86%
sino all'1,06%;
diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili
0,86%
aumento sino all'1,06% (elevabile all'1,14%.);
diminuzione fino all'azzeramento
IMU – Riduzione dell’imposta
Riduzione del 50% dell’imposta:
- fabbricati di interesse storico o artistico
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
IMU - Esenzioni
Esenzioni:
- fabbricati da E/1 a E/9
- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 - fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- fabbricati di proprietà della Santa Sede
- terreni agricoli in aree montane o di collina (art. 15 L.984/77)
IMU - Esenzioni
immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali che:
sono destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto.
In caso di utilizzo “promiscuo”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale.
IMU - Esenzioni
Questioni aperte:
individuazione attività esenti (DM 19.11.2012)
utilizzo promiscuo (DM 19.11.2012)
utilizzo diretto o indiretto
IMU - Esenzioni
Attività esenti – condizioni:
- requisiti statutari:
Regolamento registrato
- modalità non commerciali:
didattiche
ricettive
culturali – ricreative
assistenziali - sanitarie
sportive
IMU - Esenzioni
Attività esenti didattiche:
paritaria
regolamento di non discriminazione
accoglienza handicap, contrattazione collettiva dipendenti, adeguatezza strutture, pubblicità bilancio
gratuità
IMU - Esenzioni
Attività esenti didattiche:
“l'attività' e' svolta a titolo gratuito,
ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio,
tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.”
Mancano indicazioni in merito agli eventuali contributi pubblici (es.:
formazione professionale)
IMU - Esenzioni
Attività esenti didattiche
confronto retta media (Cm) con costo medio studente (Cms) esente se Cm < Cms
IMU - Esenzioni
Attività esenti ricettive:
a) accessibilità' limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali;
b) discontinuità nell'apertura;
c) in caso di ricettività sociale, sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero di persone svantaggiate.
Escluse in ogni caso dall’esenzione le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere.
IMU - Esenzioni
Attività esenti assistenziali e sanitarie:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e prestano a favore dell'utenza servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (ammessa la compartecipazione);
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate, “sono svolte a titolo gratuito ovvero …”.
IMU - Esenzioni
Attività esenti (culturali, ricreative) e sportive:
attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IMU - Esenzioni
Attività esenti
ricettive, assistenziali e sanitarie, culturali, ricreative e sportive:
“svolte a titolo gratuito,
ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico
e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale,
tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.
IMU - Esenzioni
Utilizzo indiretto (dal 2020)
Possibilità per i comuni di concedere l’esenzione
in caso di immobili concessi in comodato gratuito a enti locali oppure a enti non commerciali per l’esercizio delle rispettive attività istituzionali
IMU - utilizzo promiscuo
Se non possibile frazionamento:
- aree con distinta ed esclusiva destinazione (imponibile ed esente) si deve fare riferimento alla superficie;
- quando non vi è esclusiva e/o distinta utilizzazione si deve avere riguardo al numero dei soggetti nei confronti dei quali sono svolte le attività.
- nel caso di attività stagionale, ci si deve riferire ai giorni.
Le percentuali risultanti dai predetti criteri devono formare oggetto di dichiarazione.
IMU – dichiarazioni
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni.
Attenzione:
Per gli enti non commerciali entro il 30 giugno di ogni anno
IMU – Liquidazione e versamento
L’imposta è dovuta in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per più della metà del mese.
L’imposta deve essere versata per gli enti non commerciali:
- in due rate di acconto (50% + 50% sulla base anno precedente) - 16 giugno / 16 dicembre
- con eventuale saldo
- 16 giugno anno successivo
IMU – Liquidazione e versamento
Versamento con modello F24 (sono possibili compensazioni) oppure con bollettino postale
oppure con PagoPa
Scadenziario fiscale anno 2021