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Novità fiscali del 30 gennaio 2013: in scadenza bollo e superbollo auto

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Novità fiscali del 30 gennaio 2013: in scadenza bollo e superbollo auto

Pubblicato il 30 gennaio 2013

annotazioni sulle fatture all’estero; comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria; al via lo sportello unico doganale; auto: in scadenza bollo e superbollo; fattura attraverso i registratori di cassa ancora inattuata; nuovi modelli di domanda di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore; individuati gli studi di settore in vigore dal 2013 che saranno sottoposti a revisione; abuso del diritto da parte del fisco

Indice:

1) Annotazioni sulle fatture all’estero

2) Riunione del comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria 3) Al via lo sportello unico doganale

4) Auto: in scadenza bollo e superbollo

5) Fattura attraverso i registratori di cassa ancora inattuata

6) Pubblicazione nuovi modelli di domanda di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore

7) Individuati gli studi di settore in vigore dal 2013 che saranno sottoposti a revisione 8) Abuso del diritto da parte del fisco

1) Annotazioni sulle fatture all’estero

A seguito delle recenti novità normative (Legge di stabilità 2013), per le cessioni intraUe la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La registrazione deve avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di competenza.

Mentre, le fatture degli acquisti intraUe, previa integrazione, vanno registrate:

– a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento;

– a credito nei termini previsti per l’esercizio della detrazione.

Inoltre, concorrono al volume d’affari anche le operazioni non territoriali soggette a fatturazione, eccetto che ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale.

Nuovi obblighi di annotazione in fattura

Per effetto del nuovo art. 21, comma 6 del DPR n. 633/1972 è introdotto l’obbligo di annotazione

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in fattura, tra le altre, delle seguenti dizioni:

Tipo di operazione Annotazione da riportare in fattura Cessioni relative a beni in transito o depositati in

luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1

Operazione non soggetta

Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38-quater, nonché le cessioni

intracomunitarie di cui all’art. 41 D.L. n. 331/93

Operazione non imponibile

Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non

rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato Ue

Inversione contabile

Operazioni esenti di cui all’art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6)

Operazione esente

Operazioni soggette al regime del margine dei

beni usati di cui al D.L. n. 41/1995 Regime del margine – beni usati oppure

Regime del margine – oggetti d’arte

oppure

Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e

turismo soggette al regime del margine previsto dall’art. 74-ter

Regime del margine – agenzie di Viaggio

2) Riunione del comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria

Si è riunito in data 29 gennaio 2013 il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria.

Alla riunione, presieduta dal Ministro dell’economia e delle finanze, Vittorio Grilli, hanno partecipato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, e il Presidente dell’Ivass, Fabrizio Saccomanni.

Il Comitato ha esaminato la condizione del settore bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, rilevando i segnali di miglioramento, conseguenti soprattutto all’allentamento delle tensioni sul rischio sovrano.

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Il Comitato ha anche trattato della banca Monte dei Paschi di Siena costatando che l’istituto ha una situazione patrimoniale complessiva solida e che le tensioni che lo hanno riguardato non producono effetti sul sistema bancario nel suo complesso.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato stampa n. 16 del 29 gennaio 2013)

3) Al via lo sportello unico doganale

Implementato lo sportello unico doganale. E’ stata predisposta l’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Dogane (cd. sportello unico doganale), cui devono riferirsi operatori economici, uffici dell’Agenzia ed altre amministrazioni, in cui sono indicati per ogni procedimento/documento:

– la relativa base giuridica, comunitaria o nazionale;

le regole di compilazione per la corretta indicazione del procedimento/documento nella casella 44;

– lo stato di attivazione della cooperazione applicativa;

– le informazioni sulla tipologia di controllo effettuato dal sistema AIDA all’atto della registrazione della dichiarazione.

Nell’ambito della cooperazione applicativa in atto con il Ministero della Salute si è proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni presenti nella TARIC per semplificare gli adempimenti degli operatori. Si comunica, quindi, che dal 29 gennaio la codifica di alcuni documenti richiesti da misure nazionali è uniformata alla codifica comunitaria (Agenzia delle Dogane, nota 10202/RU del 23 gennaio 2013).

Aggiornata la sezione Sportello Unico Doganale

Sono disponibili nuovi servizi informativi di supporto all’attivazione dell’interoperabilità tra le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento:

– “Ultime dallo Sportello”: novità, aggiornamenti, approfondimenti, avvisi e comunicazioni

– “Istruzioni per l’uso”: versioni aggiornate delle tabelle A e B allegate al DPCM 242/2010 e, per ogni procedimento elencato, le regole di compilazione delle dichiarazioni, i controlli associati e lo stato di implementazione del dialogo telematico (nota n. 10202 del 23 gennaio 2013 – Attività preparatorie per l’attivazione dello Sportello Unico Doganale – adempimenti degli operatori e nuovi strumenti informativi a supporto)

– “Speciale Sperimentazione Operativa”: informazioni inerenti lo stato di attuazione negli uffici

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– ”AIDA – Servizi per l’interoperabilità”: presentazione del nuovo portale sviluppato dall’Agenzia per la fruizione dei servizi di interoperabilità.

(Agenzia delle Dogane, nota del 28 gennaio 2013)

4) Auto: in scadenza bollo e superbollo

Pagano entro il 31 gennaio i proprietari di auto con bollo in scadenza a dicembre 2012 ed i proprietari di mezzi immatricolati tra il 22 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013.

Superbollo

I proprietari (e anche gli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 kw devono pagare una addizionale erariale alla tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni kw eccedente il limite stabilito, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dei veicolo rispettivamente al 60%, al 30%

e al 15%.

Il superbollo non è più dovuto decorsi venti anni dalla data di costruzione

Il pagamento può avvenire anche presso le delegazioni le tabaccherie autorizzate.

Nel caso di pagamento dopo il termine del 31 gennaio è possibile fruire del ravvedimento: entro il 14 febbraio l’interessato pagherà una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (cd. “ravvedimento sprint”); a partire dal 15 febbraio e entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, il contribuente si potrà “mettere in regola” – attraverso il “ravvedimento breve” – pagando una sanzione ridotta al 3% della tassa; oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine stabilito, la sanzione passa al 3,75%.

In tutti questi casi sono dovuti gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo al tasso del 2,5%

annuo.

Oltre l’anno di ritardo non è più possibile utilizzare il ravvedimento operoso ed è dovuta la sanzione piena del 30%.

5) Fattura attraverso i registratori di cassa ancora inattuata

Con i registratori di cassa – apparecchi misuratori fiscali – potrà essere emessa anche la fattura, sia ordinaria sia semplificata, ovvero contenente determinati dati che verranno stabiliti da apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

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Dopo lo scontrino parlante, cioè munito di codice fiscale del cliente e utilizzabile ad esempio per beneficiare della detrazione del 19% per gli acquisti di medicinali effettuati in farmacia, è arrivata adesso con la legge di stabilità la fattura formata attraverso il registratore di cassa.

Mancano, dunque, le modalità attuative.

6) Pubblicazione nuovi modelli di domanda di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore

Dal sito internet www.inps.it, sezione Modulistica – Assicurato/Pensionato, è possibile compilare e scaricare i nuovi modelli di “Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale”

del:

– Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del gruppo FS di cui al D.M. n. 510 del 23 giugno 2009 e successive integrazioni e modifiche.

– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo.

– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito.

– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici di cui al decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011.

(Inps, messaggio n. 1732 del 29 gennaio 2103)

7) Individuati gli studi di settore in vigore dal 2013 che saranno sottoposti a revisione

Programmate le revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo di imposta 2013 e modificata la composizione degli Osservatori Regionali per gli studi di settore.

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 2013/11788 del 28 gennaio 2013, e pubblicato sul sito delle Entrate il 29 gennaio 2013, ha individuato gli studi di settore in vigore che saranno sottoposti a revisione che potranno essere applicabili a

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partire dal periodo di imposta 2013, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, modific la composizione degli Osservatori regionali per gli studi di settore).

Ciò al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

In merito la Commissione degli esperti ha dato parere favorevole alla revisione degli studi (indicati nell’allegato n. 1 al citato provvedimento) nella riunione del 6 dicembre 2012.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuati gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2013, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tali studi, eccetto il VG37U, sono stati individuati in relazione all’anno della loro approvazione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998.

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove ne emerga l’opportunità nel corso delle attività di analisi, sulla base dei diversi dati ed elementi reperiti, accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.

Infine, il presente provvedimento contiene anche una modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2007 relativo all’istituzione degli Osservatori regionali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

Tale modifica prevede la possibilità di nominare membri supplenti anche dei dirigenti o funzionari delle Direzioni Provinciali, in modo da rafforzare ulteriormente la partecipazione dell’Agenzia agli Organi collegiali in discorso.

8) Abuso del diritto da parte del fisco

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1429 del 22 gennaio 2013 ha messo in risalto dei principi di estrema importanza ai fini di equità nei rapporti tra il fisco e il contribuente.

Per affermare l’imponibilità di una plusvalenza che derivi da procedimenti espropriativi, è sufficiente che la percezione della somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della Legge n.

413 del 1991, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1°

gennaio 1989.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui gli atti che integrano il trasferimento da cui consegue la plusvalenza

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(decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva) siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991, “la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della p.a. nel pagamento della plusvalenza”.

Una diversa interpretazione, secondo la Cassazione, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione finanziaria.

Vincenzo D’Andò

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