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Mozione ai sensi dell Art. 40, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale.

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SIGNA p e r

COMUNE DI SIGNA

Gruppo Consiliare IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Al Presidente del Consiglio Comunale Al Sindaco

Al Segretario comunale

Signa, lì 23/10/2012

Prot.15848 del 23/10/2012

Mozione ai sensi dell’Art. 40, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale.

OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE NOVATIVA FRA COMUNE DI SIGNA E LA SOCIETÀ PROGETTO RENAI SRL RELATIVA ALLE OPERE DI RINATURALIZZAZIONE E DI RECUPERO DELLE AREE DEL PARCO DEI RENAI E ALLA CESSIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE.

PREMESSO CHE

• con deliberazione del C.C. n. 56 del 14.11.2011 il Comune di Signa ha adottato una “Variante di adeguamento del Piano di recupero delle aree di cava dell’Isola dei Renai in considerazione del nuovo P.R.A.E.R. della Regione Toscana, approvato con deliberazione n. 27 del 27.02.2007 e contestuale variante al Regolamento Urbanistico”;

• con deliberazione del C.C. n. 2 del 27.02.2012 il Comune di Signa ha approvato la suddetta Variante;

CONSIDERATO CHE la Variante approvata ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 della L.R.

1/05 e s.m. e i., prevede la riformulazione dell’art. 8, commi 1, 2, 4, 6 e l’introduzione ex

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novo con la rubrica “Convenzione novativa e regime transitorio” dell’art. 28 delle N.T.A del Piano di Recupero delle aree di cava dell’isola dei Renai, come segue:

• Art. 8 che rimane rubricato “Lotti funzionali”: “1.La variante prevede l'esecuzione degli interventi suddivisa in lotti funzionali, secondo un programma razionale di lavoro in cui i lavori relativi alla realizzazione di ciascun lotto dovranno essere realizzati prima dell'inizio dei lavori relativi al lotto successivo, con la possibilità di avviare parti del Parco all'inizio dell'attività; preso atto della suddivisione del lotto ove è prevista l'escavazione in tre lotti oltre quello di adeguamento finale di cui al successivo art. 8 ter e che di tali lotti all'attualità ancora sono in corso di realizzazione il lotto tre e quello di adeguamento finale citato, la durata di questi ultimi due lotti deve essere prolungata al periodo di sei anni ciascuno, in conformità al disposto dell'Elaborato II punto 4 del P.R.A.E.R. approvato con deliberazione del C.R.T. n. 27 del 2007.

2. In considerazione di tale norma sovraordinata, quindi i tempi massimi di realizzazione delle fasi ancora in corso di lavorazione e/o non ancora autorizzate vanno adeguati al termine di 6 anni sopra indicato, fermo restando la possibilità di proroga nel caso in cui le lavorazioni risultino subordinate all'andamento dei lavori di realizzazione della cassa di espansione.

[...] 4. Le fasi di tre anni quanto ai primi tre lotti e di sei quanto agli ultimi due ancora in corso di realizzazione o di rilascio di autorizzazione.

[...] 6. La realizzazione degli stralci, illustrata nelle tav. 8-9-10-11 del Piano si è già conclusa con riguardo ai lotti 0,1, 2 ed è in corso per quanto riguarda il lotto 3 e deve essere svolta per quanto riguarda il lotto di adeguamento finale di cui al seguente art. 8 ter delle presenti NTA.

Le restanti aree verranno cedute secondo l'ordine ed i tempi che verranno specificati nella convenzione quadro novativa di cui all'art. 28 delle presenti norme...”;

• Art. 28: “Attesa l'esigenza di riequilibrio economico del presente piano di recupero ed in considerazione della prolungata durata dei lotti 3 e di adeguamento finale in conformità all'Elaborato II del P.R.A.E.R. approvato con deliberazione del C.R.T. n.

27/2007 fino al termine sessenale ivi previsto, al fine di consentire l'immediata riapertura della procedura di VIA per la progettazione e realizzazione della Cassa di Espansione del Fiume Arno è consentita la proroga del lotto 3 e la concessione del lotto finale previsti entrambi nelle norme precedenti delle presenti NTA, per un periodo di durata che complessivamente per ciascuno dei lotti residui potrà arrivare a 6 anni.

Il rilascio definitivo dei titoli autorizzatori, comunque, è condizionato alla stipula di una convenzione novativa ai sensi e per gli effetti del precedente art. 26, con la quale il piano economico relativo all'attività di recupero del sito e di escavazione dello

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stesso potrà essere ribilanciato in ragione di eventuali extra-oneri finanziari sopportati dalla società Progetto Renai S.r.l. e la correlativa, improrogabile ed immediata cessione delle aree interne al Parco dei Renai necessarie per la realizzazione dell'opera idraulica c.d. Cassa di espansione di cui all'art. 24 che precede.

Nelle more della stipula di detta convenzione -che dovrà comunque avvenire entro e non oltre i 3 mesi decorrenti dalla deliberazione di variante del termine di attuazione dei lotti 3 e di adeguamento finale - il ritiro della autorizzazione del lotto di adeguamento finale di cui all'art. 8 ter delle presenti NTA non comporta l'impegno del soggetto attuatore alla realizzazione delle opere in esso previste e non è pertanto subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria, in quanto il relativo importo potrà essere determinato solo in base al contenuto dell'atto convenzionale novativo di cui sopra, nel quale dovranno essere individuate le opere ancora da realizzare a carico del soggetto attuatore.

Correlativamente il soggetto attuatore non potrà comunque dar corso alle escavazioni, seppure a titolo già ritirato, prima della stipula della convenzione e del rilascio della relativa fideiussione, ma potrà porre in essere tutte le attività prodromiche all'escavazione, ivi compreso lo svolgimento di attività burocratiche relative alla presentazione di istanze e/o nulla osta, nonché portare a compimento l'escavazione in corso per il lotto 3.

La mancata sottoscrizione della convenzione novativa di cui al comma 2 nel termine trimestrale anzidetto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione relativa al lotto finale, salva ogni altra azione del Comune a tutela dei propri diritti.

E' data comunque facoltà al Comune di prorogare, in assoluta discrezionalità, il termine trimestrale anzidetto.

La convenzione di cui al precedente secondo comma dovrà, in particolare, prevedere:

A) la rideterminazione e quantificazione delle opere di rinaturalizzazione e di recupero delle aree da eseguire nel lotto di adeguamento finale, anche in considerazione della cessione all'Amministrazione Comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione;

B) la cessione immediata, contestualmente alla stipula della convenzione, all'Amministrazione Comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione, come individuate dal Commissario nominato dalla Regione Toscana per l'attuazione della Cassa medesima, ovvero la cessione delle medesime differita di non oltre sei mesi garantita da fideiussione di importo pari al valore delle aree medesime;

C) la individuazione dell'importo da garantire con fideiussione bancaria in considerazione di quanto specificato al punto A) che precede la cui consegna dal soggetto attuatore al Comune consentirà la realizzazione delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività di escavazione afferenti al lotto finale;

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D) la individuazione dell'esatto cronoprogramma per addivenire alla completa cessione delle aree del Parco al termine del periodo di durata di realizzazione di tutti i lotti funzionali”, anch'esso garantito da adeguata fideiussione bancaria, correlata all'obbligo della loro cessione, salve le fideiussione in corso che mantengono la loro validità;

ACCERTATO CHE ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 e s.m. e i. l’avviso di approvazione della variante sopra citata è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 03.04.2012 e pertanto i tre mesi previsti dall’art. 28 delle succitate NTA per la stipula della convezione novativa sarebbero scaduti il 03.07.2012;

PRESO ATTO che, prima della suddetta scadenza, il termine de quo è stato prorogato di tre mesi, e pertanto fino al 4 ottobre 2012, con deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 02.07.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 03.10.2012 si è provveduto a prorogare ulteriormente la scadenza della stipula della nuova convenzione di due mesi fino al 03.12.2012;

RICORDATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.09.2012 si è provveduto ad approvare definitivamente la “Variante al Regolamento urbanistico per l’imposizione del vincolo espropriativi sull’area interessata dalla realizzazione della Cassa di espansione”;

VISTO CHE il 31.05.2012 in sede di conferenza dei servizi si è concluso il procedimento di impatto ambientale e, quindi, si è aperta ufficialmente la fase delle procedure esecutive della cassa di espansione;

Il CONSIGLIO COMUNALE di Signa

DELIBERA

• di considerare la Cassa di espansione dei Renai opera fondamentale per mitigare il rischio idraulico sul territorio comunale e, più in generale, nella piana fiorentina;

• di ritenere non più procrastinabile la realizzazione dell’opera;

• di considerare necessario e prioritario il superamento di vincoli ed ostacoli burocratici, economici e finanziari che direttamente o indirettamente possono bloccarne l’iter realizzativo;

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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

• Ad accelerare atti e procedure tesi a stipulare la nuova convenzione;

• A prevedere nella nuova convenzione, contestualmente alla stipula, la cessione immediata all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione, come individuate dal Commissario nominato dalla Regione Toscana, senza contemplarne la cessione differita di non oltre sei mesi garantita da fideiussione di importo pari al valore delle aree medesime.

Per il Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà

f.to Gianni Vinattieri

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