Il quadro RX nel modello UNICO
di Massimo Pipino
Premessa
Il quadro che è denominato RX in quella che è la dichiarazione dei redditi deve essere compilato per indicare le modalità con cui devono essere utilizzati dal contribuente quelli che sono i crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’IVA. Esso è composto da quattro sezioni.
La prima sezione del quadro RX è relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento operati dal contribuente risultanti dalla presente dichiarazione. La seconda riguarda le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, eccedenze che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione. Nella terza sezione andrà indicato il versamento annuale IVA mentre nella quarta dovrà essere indicato il credito IRPEF maturato a seguito della restituzione delle ritenute da parte dei soci o associati.
Per i crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo, si può procedere alla:
Richiesta di rimborso;
utilizzazione in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997;
utilizzazione in detrazione dalle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione.
In questa sede si ritiene opportuno ricordare a tale riguardo che:
- è consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione;
- il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare;
- la compilazione di questo quadro consente al contribuente di indicare come vuole utilizzare i crediti d’imposta e le eccedenze di versamento a saldo (ciò non viene effettuata nel quadro in cui è determinato il singolo tributo).
Contenuto e compilazione
Come già premesso, nel quadro RX del Modello Unico in esame devono essere esposti i crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo, avendo cura di indicare, in maniera distinta, tutte le tipologie dei soggetti passivi d’imposta, i singoli tributi specificamente riferibili ai contribuenti che hanno compilato la relativa dichiarazione, la modalità di utilizzo in compensazione ovvero di rimborso.
Sono poi da tener conto i tre limiti quantitativi che sono stati posti dal legislatore:
- il limite massimo di crediti d’imposta rimborsabile ovvero compensabile orizzontalmente ai sensi dell’articolo 34 della Legge n. 388/00 che è pari ad euro 516.456,90 per ciascun esercizio / anno d’imposta;
- non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione, i crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari ovvero inferiori ad euro 12,00 (articolo 1, comma 137, Legge n. 266/05 e seguenti modificazioni);
- non sono rimborsabili i crediti IVA, le imposte sostitutive ed altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari ovvero inferiore ad euro 11,00.
Il quadro RX è ripartito in quattro sezioni:
Sezione Descrizione Compilazione
I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente
dichiarazione Devono essere indicati gli
eventuali crediti d’imposta risultanti / originatesi dalla presente dichiarazione, le
eventuali eccedenze di versamento a saldo, il relativo utilizzo
Colonna Descrizione Indicazione 1 Importo a credito risultante dalla
presente dichiarazione
Deve essere indicato l’importo a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’esercizio / anno d’imposta corrente
2 Eccedenza di versamento a saldo Deve essere indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l’eventuale eccedenza di versamento rispetto alla somma dovuta a saldo per la dichiarazione relativa all’esercizio / anno d’imposta corrente
3 Credito di cui si chiede il rimborso
Deve essere indicato il credito di cui si chiede il rimborso
4 Credito da utilizzare in
compensazione e/o in detrazione
Deve essere indicato il credito che si vuole utilizzare in compensazione
Va poi ricordato che per ognuno dei righi la somma degli importi che vengono imputati in colonna 1 ed in colonna 2 deve essere ripartita tra le successive colonne 3 e/o 4 e che nell’ambito della colonna 3, in relazione al rimborso del credito IVA, in alternativa all’ipotesi della compensazione e/o del riporto, il soggetto passivo può chiedere il rimborso, totale o parziale, del suddetto credito maturato nel corso dell’anno (si tratta del cosiddetto “rimborso annuale”) oppure nel corso del trimestre (rimborso “infrannuale”). Inoltre deve essere tenuto conto del fatto che nell’ambito della colonna 3, facendo riferimento a quelli che sono i contributi previdenziali risultanti a credito, l’eventuale istanza di rimborso dovrà essere presenta dal contribuente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
In ultimo, facendo riferimento alla colonna 4, si ritiene opportuno provvedere ad evidenziare il fatto che, nel caso in cui il contribuente non abbia ritenuto di utilizzare il proprio credito in compensazione utilizzando il Modello F24 ed abbia deciso di non far valere il credito nell’ambito della dichiarazione successiva ovvero se questa non viene presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, il contribuente stesso ha titolo a richiedere il rimborso provvedendo a presentare un’apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria territorialmente competente ovvero nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Sezione Descrizione Compilazione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla dichiarazione
relativa all’esercizio/anno d’imposta precedente
Devono essere indicati i crediti e le eccedenze relativi all’esercizio/anno d’imposta precedente, che non possono né devono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza previsto nella sezione I
Più specificamente
Colonna Descrizione Indicazione
1 Codice tributo Deve essere indicato il codice tributo del credito che si intende riportare dall’anno precedente
2 Eccedenza / credito precedente
Deve essere indicato l’ammontare:
1. del credito di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX –sezione I del modello UNICO 2011;
2. delle eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2011;
3. delle eccedenze di versamento riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria a seguito di liquidazione della dichiarazione (se non riportato nel quadro RX sezione I)
3 Importo compensato nel modello F24
Deve essere indicato l’ammontare del credito ovvero dell’eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione
4 Importo di cui viene richiesto il rimborso
Deve essere indicato l’ammontare del credito di cui il contribuente intende chiedere il rimborso.
5 Importo residuo da compensare
Deve essere indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 fino alla data di
presentazione della successiva dichiarazione
La seguente sezione deve essere compilata dal contribuente nel caso in cui:
il contribuente stesso non sia più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che vanno a comporre il modello UNICO e quindi non può trovare la dovuta collocazione il riporto della somma delle eccedenze di versamento e l’indicazione del relativo utilizzo;
la dichiarazione precedente è assoggettata a rettifica pro-contribuente per
versamenti che sono stati effettuati in eccesso ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
si è in presenza di versamenti effettuati in eccesso e rilevati dal contribuente in un momento successivo alla presentazione del modello UNICO 2011 e/o comunicati dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che essi non possano essere riportati nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nel quadro RX sezione I.
Sezione Descrizione Compilazione
III Saldo annuale IVA Deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione Iva indicato nel rigo VL38
A questo proposito è opportuno evidenziare che, in caso di operazioni a carattere straordinario, in riferimento alle quali è necessaria la compilazione di una sezione 3 del quadro VL per ognuno dei soggetti che partecipano all’operazione straordinaria, nella presente sezione deve essere indicato l’importo complessivo che deve essere versato: tale importo risulta dalla differenza tra la somma degli importi risultanti a debito (inserita nel rigo VL38) – la somma degli importi risultanti a credito (inserita nel rigo VL39)
Caso particolare
Modalità di compilazione particolari sono richieste nel caso in vengano trasferite ritenute di cui sono titolari associati/soci all’associazione/società di persone dichiarante. Due documenti di prassi relativamente recenti (C.M. n. 56/E/09 e C.M.
n. 12/E/10) hanno fornito i necessari chiarimenti in merito alla possibilità di operare compensazioni in materia di ritenute IRPEF subite dalle associazioni professionali e dalle società di persone (articolo 22 del TUIR e articolo 17 del D.lgs.
n. 241/97) ed al regime fiscale che ad esse viene riservato.
In linea di principio generale, l’articolo 25, comma 1 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che i sostituti di imposta che erogano compensi a soggetti residenti, a titolo di partecipazione agli utili o per prestazioni di lavoro autonomo, sono tenuti ad operare una ritenuta d’acconto all’atto del loro pagamento a carico dei beneficiari dell’erogazione o del compenso. L’articolo 5 del TUIR prevede che le suddette ritenute alla fonte, subite dal soggetto societario, ovvero dall’associazione
professionale, vengano redistribuite pro-quota tra i soci (o associati) che le porteranno in diminuzione dell’imposta personale dagli stessi dovuta. L’articolo 22 del TUIR, inoltre, dispone che le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni ed imprese, devono essere scomputate dall’imposta dei singoli soci, associati o partecipanti, in proporzione alla loro quota di partecipazione nei citati soggetti giuridici.
In base a quanto sopra indicato, l’Amministrazione, con la C.M. n. 56/E/09, ha fornito chiarimenti, in merito al combinato disposto degli articoli 22 del TUIR e 17 del D.lgs. n. 241/97, prevedendo che i soci (o gli associati) possano acconsentire, secondo modalità precise, all’utilizzo delle ritenute eventualmente eccedenti il loro debito IRPEF, da parte della società (o associazione). Testualmente:
“... le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24...”.
In altre parole, quanto esposto consente un duplice passaggio di ritenute:
in sede di attribuzione del reddito dell’associazione ai singoli associati (dall’associazione agli associati);
in sede di determinazione del debito in capo al singolo associato (dagli associati all’associazione).
Tale restituzione di ritenute può avvenire con riferimento a quelle:
maturate in uno specifico e singolo periodo d’imposta (con necessità di rinnovo annuale);
ovvero
senza limiti di tempo (fino ad eventuale revoca espressa).
In ogni caso, il credito d’imposta, deve risultare dal modello UNICO SP della società /associazione, sul quadro RK “Dati relativi ai singoli soci e associati e ritenute riattribuite”, righi da RK1 a RK13, campo 12. Nel campo 12 deve essere indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio (o associato) alla società o associazione dichiarante. Tale importo va riportato nel quadro RX, sezione IV
“Credito IRPEF da ritenute subite”, rigo RX20, colonna 3.
Con specifico riferimento al modello UNICO SP 2012, le istruzioni ministeriali, con riferimento al quadro RX, sezione IV, rigo RX20 precisano che:
la sezione IV “Credito IRPEF ritenute subite” deve essere compilata se i soci (o associati) della società / associazione dichiarante abbiano acconsentito, in maniera preventiva ed espressa, alla riattribuzione delle ritenute a essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, per l’utilizzo in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24;
una volta assunte ed utilizzate, in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, dal soggetto collettivo, eventuali importi residui non potranno essere trasferiti nuovamente ai soci, ma dovranno essere utilizzati in via esclusiva dalla società / associazione;
i soci / associati potranno revocare l'assenso con riferimento alle sole ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca;
la compensazione è ammessa solo per le ritenute subite dal soggetto partecipato nell'anno 2011.
Nello specifico il rigo RX20 deve essere compilato come segue:
Colonna Descrizione Indicazione
1 Eccedenza ritenute precedente dichiarazione Deve essere indicata l'eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione 2 “di cui compensate nel modello F24” Deve essere indicato l'importo di colonna 1
utilizzato, entro la data di presentazione della dichiarazione, in compensazione con Modello F24
3 Ritenute presente dichiarazione Deve essere indicato l’ammontare delle ritenute subite e riattribuite dai soci alla società/associazione dichiarante
4 Credito di cui si chiede rimborso Deve essere riportato il credito di cui si chiede il rimborso
5 Credito da utilizzare in compensazione Devono essere riportati gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati
Riguardo quanto sopra si ritiene poi opportuno precisare che:
in colonna 3 occorre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 ad RK13 di cui si è detto in precedenza;
la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore alla somma di colonna 1 + colonna 2 – colonna 2.
Esempio
Si consideri un modello UNICO 2012 PF con la seguente situazione:
Rigo Descrizione Importo
RN26 Imposta netta 5.000
RC10 Ritenute subite come lavoratore dipendente 6.000
RH1 (campo 9) Ritenute subite come associato di associazione professionale 2.000
RN32 Totale ritenute subite 8.000
RN33 Differenza a credito 3.000
RN37 Acconti 2.000
RN42 Imposta a Credito 5.000
RX1 (colonna 4) Credito da utilizzare in compensazione 5.000
In una situazione come quella sopra schematizzata, gli importi che possono essere riattribuiti dal socio/associato, a favore della società/ ssociazione, ammontano a complessivi euro 2.000, cioè all’intero ammontare delle ritenute subite dall’associazione stessa.
In questo caso tanto il socio/associato che la società / associazione dovranno unicamente compilare la dichiarazione UNICO SP 2012 quadro RK, rigo RK1 colonna 12 indicandovi l’importo di euro 2.000.
23 luglio 2012 Massimo Pipino