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Allegato 2 Capitolato: procedura aperta per l’affidamento di un servizio di consulenza finanzia (advisory) Pagina1

ALLEGATO 2

CAPITOLATO D’ONERI

SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (ADVISORY) PER LA SELEZIONE E VALUTAZIONE DI QUOTE DI UNO O PIÙ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI O ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO CHIUSI

CUI N. 01165400589201900682

CIG N. 85415115DB

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Allegato 2 Capitolato: procedura aperta per l’affidamento di un servizio di consulenza finanzia (advisory) Pagina2

Sommario

PREMESSA ... 4

Art 1. OGGETTO DELL’APPALTO ... 5

Art. 2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ... 6

2.1 Valutazione delle esigenze del committente ed elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati ... 6

2.2 Supporto alle attività di gestione della procedura di selezione finalizzata ad acquisire proposte di investimento ... 7

2.3 Gruppo di lavoro ... 7

2.4 Cronoprogramma ... 9

Art. 3. DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO ... 9

Art. 4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ... 10

Art. 5. CONFLITTI D'INTERESSE ... 11

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 11

Art. 7. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ... 12

Art. 8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 12

Art. 9. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 13

Art. 10. VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO ... 14

Art. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 14

Art. 12. PENALI ... 16

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 18

Art. 14. RECESSO ... 18

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Art. 15. SUBAPPALTO ... 19

Art. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 19

Art. 17. ONERI FISCALI ... 19

Art. 18. CONTROVERSIE ... 19

Art. 19. RINVIO NORMATIVO ... 19

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PREMESSA

L’articolo 1, comma 82, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che l’Inail per le proprie finalità, previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L’Inail inoltre, ai sensi della predetta norma, può costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con determinazione del Presidente dell’Inail 16 maggio 2017, n. 231, come modificata dalla determinazione 18 gennaio 2018, n. 31, è stato approvato il regolamento in materia di partecipazione a fondi comuni di investimento chiusi dedicati a start-up innovative e di costituzione e partecipazione a start-up societarie per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca Inail.

L’art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) prevede che l’Inail possa sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k- ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

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Considerato che nell’ambito del personale dipendente dell’Inail non sono presenti professionalità in materia di investimenti negli specifici settori indicati dalle disposizioni legislative sopra illustrate, è necessario individuare nell’ambito dello specifico mercato di riferimento, mediante apposita procedura di gara, un advisor cui affidare in appalto il servizio di consulenza finanziaria.

L’aggiudicatario dovrà supportare le competenti Strutture dell’Istituto nella realizzazione, in conformità alla vigente normativa, degli investimenti sopra indicati mediante sottoscrizione sia di quote di fondi comuni di investimento chiusi dedicati all'attivazione di start-up innovative, sia di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi che abbiano le caratteristiche sopra descritte.

Il presente capitolato contiene la disciplina contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di consulenza finanziaria finalizzata a supportare l’Inail nella selezione dei fondi e degli organismi ai quali destinare i propri investimenti.

Art 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza finanziaria finalizzata a fornire supporto specialistico professionale e ad assistere le competenti Strutture dell’Inail nell'elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, nel rispetto dei vincoli di rischio stabiliti dall’Istituto e dei criteri di appropriatezza e di adeguatezza degli investimenti.

In particolare l’aggiudicatario deve supportare l’Istituto nelle attività di selezione e valutazione di Organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi istituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del d.lgs. n. 58/1988 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 30/2015, che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) fondi di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) organismi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

1. ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

2. ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

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3. alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

Pertanto l’aggiudicatario deve fornire alle Strutture competenti supporto nella gestione complessiva della/e procedura/e finalizzata/e alla selezione di fondi comuni di investimento e di Oicr al fine di sottoporre alla decisione degli Organi dell’Inail una o più proposte di sottoscrizione di quote per un investimento complessivo presunto di circa 50 milioni di euro.

Art. 2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite dall’aggiudicatario con la propria organizzazione e attraverso il gruppo di lavoro di esperti indicato nella propria offerta.

I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste devono essere specificati attraverso la predisposizione, a cura del concorrente, di un cronoprogramma di massima che dovrà essere inserito all'interno dell'offerta tecnica.

L’attività di consulenza finanziaria oggetto dell’appalto si articola nelle seguenti fasi, cronologicamente distinte:

1. Valutazione delle esigenze delle strutture committenti ed elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati;

2. Supporto alle attività di gestione delle procedure di selezione finalizzate ad acquisire proposte di investimento in Fondi comuni e in Oicr aventi le finalità previste dalle norme di riferimento indicate in premessa.

Inoltre ciascuna delle Strutture Inail competenti all’investimento può, in qualsiasi momento e a prescindere dallo svolgimento di ciascuna procedura di selezione, avvalersi del gruppo di lavoro per qualsiasi questione o problematica attinente alla specifica materia che caratterizza l’investimento di cui si tratta.

Nei paragrafi che seguono sono descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività previste per ogni singola fase dell’appalto.

2.1 Valutazione delle esigenze del committente ed elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati

L’aggiudicatario, sulla base di un’accurata analisi preliminare delle esigenze e delle finalità che l’Inail intende perseguire attraverso le acquisizioni di quote di fondi e di Oicr, elabora una strategia complessiva di investimento che, tra l’altro, deve comprendere i requisiti fondamentali dei soggetti ammessi alla selezione e il quadro completo dei criteri di valutazione tecnici ed economici per l’individuazione dei fondi e Oicr destinatari dell’investimento.

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La Struttura competente allo svolgimento delle procedure per l’individuazione degli investimenti di cui premessa, può chiedere all’aggiudicatario la supervisione tecnica della documentazione di gara in virtù delle peculiari conoscenze del settore di riferimento dei soggetti che potranno partecipare alla selezione.

2.2 Supporto alle attività di gestione della procedura di selezione finalizzata ad acquisire proposte di investimento

L’aggiudicatario deve assistere e coadiuvare le diverse Strutture dell’Inail nella complessiva gestione delle procedure di gara volte alla realizzazione degli investimenti citati in premessa, fornendo supporto tecnico nell’elaborazione di chiarimenti ai quesiti formulati dai concorrenti e pareri tecnici alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute nonché tutte le altre necessarie eventuali ulteriori attività specialistiche.

- Struttura societaria della società di gestione, compagine sociale e promotori/sponsor;

- Esperienza maturata dai manager che compongono il team di progetto;

- Adeguatezza dell’assetto organizzativo/funzionale previsto;

- Caratteristiche generali del fondo, obiettivo specifico e misura degli investimenti nei settori di interesse strategico dell’Inail;

- Strategia di investimento (asset allocation obiettivo, strategie degli investimenti ed eventuali vincoli, ecc.) e profilo di rischio;

- Struttura e livelli delle commissioni di gestione;

- Rendimento target e relativi benchmark di mercato per investimenti con profilo di rischio rendimento assimilabili;

- Struttura della Governance della società di gestione compresi i sistemi di controllo per la gestione dei conflitti di interesse

2.3 Gruppo di lavoro

Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, l'aggiudicatario dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito almeno dalle figure professionali di seguito indicate:

a) un manager/director:

- laureato con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 12 anni di esperienza lavorativa, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 8 anni nel settore della consulenza finanziaria svolta in favore di Fondazioni bancarie, Fondi pensione e

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Casse di previdenza;

- provata esperienza nel coordinamento di gruppi di progetto, anche con riferimento alla pianificazione ed al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;

- conoscenza approfondita delle metodologie relative alla gestione di iniziative caratterizzate da elevata innovatività;

- conoscenza approfondita delle metodologie e strumenti di pianificazione strategica;

b) una risorsa senior

- specializzata nelle tematiche inerenti il progetto, laureato con almeno 10 anni di esperienza lavorativa, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 6 anni di provata esperienza nella consulenza finanziaria a istituzioni finanziarie, società non finanziarie di rilevante dimensione

c) due risorse

- specializzate nelle tematiche inerenti il progetto, laureate con almeno 5 anni di esperienza lavorativa, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea

L'aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, sono quelle individuate al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curricula inseriti nella busta B

“offerta tecnica”.

Nel caso di modifica del Gruppo di Lavoro, l’aggiudicatario si impegna a mantenere una composizione del team con le medesime qualifiche e competenze professionali, dandone opportuna comunicazione all’Inail unitamente ai curricula dei nuovi componenti.

L’Inail si riserva la facoltà di esprimere una valutazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro e, qualora riscontri una non-conformità rispetto agli standard qualitativi dichiarati in sede di gara, può richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

L'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro deve essere documentata con un curriculum debitamente sottoscritto e con una apposita dichiarazione contenente l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente gara in caso di aggiudicazione. La predetta documentazione de essere inserita nell’offerta tecnica come prescritto nel Disciplinare di gara.

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2.4 Cronoprogramma

Il Rup e il Responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, redigono il cronoprogramma effettivo delle attività contrattuali sulla base del cronoprogramma di massima proposto dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica.

Con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio entro il predetto termine, il Rup e il Responsabile del progetto stabiliscono la data di avvio dell’esecuzione del contratto. Al predetto verbale deve essere allegato il cronoprogramma approvato dalle parti.

Con le stesse modalità il Rup e il Responsabile del progetto possono, ove necessario, modificare o integrare il cronoprogramma delle attività contrattuali.

Art. 3. DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono concludersi entro due 2 anni dalla data di avvio delle prestazioni di cui al precedente articolo 2 fatta salva la facoltà di proroga del termine di scadenza per una durata massima di un anno senza incremento del corrispettivo economico.

L'importo complessivo stimato per lo svolgimento del servizio di cui al precedente paragrafo 1 è pari a euro 250.000,00 oltre oneri fiscali, così suddiviso:

a) € 125.000,00 per il supporto fornito alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

b) € 125.000,00 per supporto per il supporto fornito alla realizzazione degli investimenti di cui all’art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019).

Resta salva la facoltà per l’Istituto di decidere di non procedere alla realizzazione di una delle due tipologie di investimento di cui alle suddette lett. a) e b). In tale caso si procederà al pagamento delle attività svolte per l’unico investimento realizzato.

Entrambi i compensi sono forfettari ed onnicomprensivi, intesi quali corrispettivi di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato come integrate e specificate nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, ivi incluse quelle eventuali di trasferta per la partecipazione agli incontri periodici con l'Istituto e saranno corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 11.

Il contratto è immediatamente efficace tra le parti, e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Il contratto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza e non sono previsti oneri per la sicurezza.

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L’aggiudicatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

L’aggiudicatario non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario deve eseguire i servizi oggetto del presente appalto secondo i canoni della elevata perizia e diligenza professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei principi di etica professionale, osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso.

Nell’espletamento dell’appalto, l’aggiudicataria deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e deve seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara, assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato inserito nel gruppo di lavoro indicato nell’offerta.

L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Inail da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza nell’esecuzione delle obbligazioni qui assunte, delle norme e delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del contratto.

L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni impartite dall’Inail in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, collaborando con il management, e a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario si obbliga a consegnare all’Inail in forma cartacea e su supporto informatico tutta la documentazione prodotta e/o acquisita in adempimento delle prestazioni assunte con il presente contratto;

In tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi dell’Inail e ad adottare, per tutta la durata dell’appalto, una condotta idonea ad evitare conflitti di interesse anche astratti o apparenti. A tal fine i concorrenti dovranno rendere apposite dichiarazioni circa l’assenza di relazioni personali, professionali o patrimoniali.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all’oggetto del presente servizio. L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l’aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

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L’aggiudicatario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione, in tema di trattamento dei dati sensibili e non gestiti in funzione del contratto.

Art. 5. CONFLITTI D'INTERESSE

L'aggiudicatario si obbliga, in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, ad avere esclusivo riguardo agli interessi dell’Inail e ad adottare, per tutta la durata del contratto, una condotta idonea ad evitare conflitti di interesse o anche solo il formarsi di situazioni da cui potrebbero scaturire simili conflitti.

Qualora l'aggiudicatario ravvisi situazioni di potenziale conflitto, deve darne immediata comunicazione scritta all’Inail, proponendo nel contempo le modalità di soluzione.

L'Istituto valuta le soluzioni proposte e, ove le ritenga insufficienti, ha diritto alla risoluzione del contratto. La risoluzione può essere altresì invocata dall’Inail in caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'aggiudicatario, della situazione di conflitto di interessi. In ogni caso l'aggiudicatario non può, né direttamente né tramite fiduciari o persone interposte o società controllate, percepire da terzi per l'attività svolta nei confronti dell’Inail compensi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente capitolato.

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’aggiudicatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che dell’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene i relativi oneri.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’aggiudicatario, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’aggiudicatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo

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degli stessi.

Art. 7. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente.

La responsabilità dell’aggiudicatario è legata ad eventuali reclami-ricorsi-azioni- sanzioni-spese-costi indennizzi- risarcimenti direttamente connessi ad errori- inadempienze ed errate valutazioni direttamente commessi dall’Aggiudicatario nell’espletamento dei servizi contrattuali richiesti, nell’ambito della responsabilità civile professionale per la prestazione di servizi, mezzi e consulenze e non per il raggiungimento di risultati ed obbiettivi di progetto.

Qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, al personale dell’Inail, dovrà essere risarcito direttamente dall’Aggiudicatario che, comunque, dovrà esonerare l’Inail da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal

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fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’aggiudicatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni rese e ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’aggiudicatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese è altresì subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti dell’Inail.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d,lgs. 50/2016 e in conformità alle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, l’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Antonella De Pero, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi dei verificatori della conformità che saranno nominati all’interno di ciascuna struttura che usufruirà del servizio per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente art.3, come meglio specificato nel successivo art. 10.

L’aggiudicatario deve indicare nell'offerta tecnica il nominativo del Responsabile del progetto che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e di garantirne la continuità operativa e al quale l’Inail potrà

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rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente e in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del progetto ha, tra l’altro, il compito di:

a) coordinare tutti componenti del gruppo di lavoro;

b) controllare e garantire la qualità dei servizi forniti;

c) partecipare a riunioni e incontri promossi dall’Inail

Art. 10. VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Ciascun verificatore, entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di individuazione definitiva dell’investimento di propria competenza nonché dalla data di sottoscrizione delle quote dei fondi e degli Oicr, di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 11, rilascia i certificati di verifica di conformità che attestano il corretto e regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Ciascun verificatore invia i certificati al Rup il quale, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione dei certificati stessi, emette il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione all’aggiudicatario ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In caso di non corrispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali ciascun verificatore indica nel certificato di verifica di conformità ritardi nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, ovvero gli inadempimenti di natura diversa, accertati nei termini e con le modalità previste dall’art. 12, e propone l’applicazione delle penali, con le modalità di cui al medesimo art. 12.

L’emissione degli ultimi certificati di verifica di conformità e di pagamento danno luogo allo svincolo della cauzione prestata dall’aggiudicatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali fatto salvo quanto previsto al precedente art.8 e allo svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva,

La verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dal suo rilascio.

Art. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, l’importo del contratto verrà corrisposto nella somma complessiva risultante dall’offerta economica

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dall’aggiudicatario nel modo seguente:

a) 80% dell’importo contrattuale di ciascuna tipologia di investimento di cui al precedente art. 3 a seguito di individuazione definitiva di ciascun investimento;

b) 20% di ciascuna tipologia di investimento di cui al precedente art. 3 dopo la rispettiva sottoscrizione delle quote dei fondi e degli Oicr.

L’aggiudicatario deve emettere le fatture in formato elettronico soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento, di cui al precedente art.10, per l’importo ivi indicato e inviarle all’Inail, Direzione centrale acquisti – codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’operatore, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.

Qualora l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10, il pagamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest’ultimo.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Aggiudicatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il N.

85415115DB.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Aggiudicatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Forma to_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

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1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Aggiudicatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 12. PENALI

Il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione penali.

Il ritardo nell’adempimento degli obblighi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta tecnica, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), comporta l’applicazione a carico dell’aggiudicatario di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato e nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e

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concordato dalle parti.

Per ogni altro tipo di inadempimento, l’ammontare della penale è pari a € 500,00.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al Fornitore.

Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile del progetto da parte del Rup.

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile del progetto deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile del progetto non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al Responsabile del progetto l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali sono applicate dal Rup mediante decurtazione del relativo ammontare dal corrispettivo a favore dell’aggiudicatario, in occasione della liquidazione delle somme al medesimo spettanti. A tal fine, le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel certificato di pagamento e sono applicate sull’importo fatturato. In proposito si precisa che il l’aggiudicatario deve emettere fattura per il corrispettivo previsto dal contratto, il cui pagamento sarà, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale.

È fatta salva la facoltà del Rup di incamerare l’ammontare delle penali anche mediante escussione della garanzia definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata entro i successivi quindici giorni.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente paragrafo, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.

civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

14.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto di cui al successivo art. 13.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il

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diritto all’applicazione della penale.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto di parte delle prestazioni;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art.8;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Aggiudicatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Aggiudicatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

Art. 14. RECESSO

L’Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà, di recedere anticipatamente dal contratto per motivi organizzativi e/o, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento in relazione alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso da comunicare all’aggiudicatario almeno 15 giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone contrattuale.

L'Inail si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle

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seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui la Società è obbligata;

2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;

3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della Società medesima;

Art. 15. SUBAPPALTO

In considerazione della particolare delicatezza delle prestazioni in funzione delle necessità della Stazione Appaltante, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all’oggetto del presente servizio. L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l’aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L’aggiudicatario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 in tema di trattamento dei dati.

Art. 17. ONERI FISCALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

Art. 18. CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 19. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs n. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore.

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