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(1) Allegato 2 – Capitolato d’oneri Procedura ai sensi dell’art

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Allegato 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN DUE LOTTI DI GAS TECNICI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA INAIL

CUI 01165400589201900661 CIG LOTTO 1: 8113594D91 CIG LOTTO 2: 8113632CED

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

Pagina 2 PREMESSA

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, svolge, oltre alle attività di tipo tipicamente assicurativo, attività di ricerca e sviluppo di metodologie di verifica e controllo in materia di prevenzione e sicurezza globale del lavoratore, attraverso i propri Dipartimenti: Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (Ditsipia) con relative unità territoriali e Dipartimento Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila).

In particolare, il Ditsipia promuove e svolge, in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi di sicurezza del lavoro, attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, di metodiche, di procedure di gestione e di valutazione del rischio in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita dei lavoratori; le relative Unità territoriali svolgono attività di verifica della sicurezza degli impianti.

Il Dimeila svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell’epidemiologia occupazionale e dell’igiene del lavoro ed ambientale.

Nell’ambito delle suddette attività risulta necessario l’approvvigionamento di gas tecnici da impiegare nelle attività di laboratorio.

La fornitura sarà affidata, per ciascun lotto, mediante la sottoscrizione di contratti di appalto stipulati in forma di accordi quadro con unico fornitore e con tutte le condizioni prefissate ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice dei Contratti pubblici).

Art. 1 - OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas tecnici elencati in dettaglio nell’art. 6, per i laboratori di ricerca Inail situati presso le sedi di cui all’art. 2.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura s’intende comprensiva degli importi relativi alla quotazione HMF per il trasporto Gas Condizionati, nonché della messa a disposizione delle bombole necessarie per l’esecuzione della fornitura. Le bombole/contenitori in giacenza al termine del periodo di validità dell’accordo quadro potranno essere trattenute per un ulteriore periodo massimo di 60 giorni. Il ritiro di tali bombole/contenitori è a carico del fornitore, ed è anch’esso compreso nel costo della fornitura.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Art. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA Lotto 1

 Via Fontana Candida n° 1 - 00078 Monteporzio Catone (RM);

 Via del Torraccio di Torrenova n° 7 – 00133 Roma;

 Istituto Superiore Di Sanita'- Via del Castro Laurenziano n° 25 - 00161 Roma;

 Sapienza Dipartimento Di Chimica- Piazzale Aldo Moro n° 5 - 00185;

Lotto 2

 DiMEILA presso Centro Ricerche INAIL di Lamezia Terme - Zona industriale area Benedetto XVI, 88046 Lamezia Terme (Cz).

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO

L’appalto è affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro, per ciascun lotto, con unico fornitore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, nel quale la stazione appaltante e l’operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

Gli accordi quadro hanno una durata massima di quattro anni e un limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo, di cui al successivo art. 5.2. Nell’ambito del predetto limite massimo di spesa possono essere rimodulate, entro il periodo di operatività di ciascun accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti da acquisire sulla base dei fabbisogni effettivi dei laboratori di ricerca.

Pertanto le quantità indicate nell’art. 6 hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l’Istituto. Le quantità effettive dei prodotti da fornire verranno perciò determinate dall’Inail secondo le proprie necessità e l’affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

Ogni accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di quattro anni definito come al successivo art. 5.1, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività. Con la stipula dell’accordo quadro l’Inail non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

Art. 4 - EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO ED EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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Ciascun accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna effettuata.

Il primo ordinativo di fornitura è emesso dall’Istituto entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di stipula.

Gli ordinativi di fornitura sono emessi mediante gli strumenti di comunicazione individuati dall’Istituto in sede di stipula.

Nell’arco del periodo di operatività dell’accordo quadro l’Istituto emette gli ordinativi di fornitura in base alle esigenze dei diversi laboratori richiedenti e fino al raggiungimento del limite massimo di spesa.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità.

Il fornitore s’impegna a evadere tempestivamente gli ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

Art. 5 - DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL’APPALTO ART. 5.1 - DURATA

L’effettiva operatività degli accordi quadro - fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo in ordine alla sua efficacia - ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.2.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.

ART. 5.2 - LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL’ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo di operatività di ciascun accordo quadro corrisponde al valore di aggiudicazione di ciascun lotto, determinato moltiplicando le quantità stimate di consumo di ciascun prodotto nel periodo di operatività dell’accordo per il relativo prezzo unitario offerto.

Il limite massimo di spesa complessivo dell’accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo del contratto, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare.

Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. Lo stesso non può eccepire, nel corso

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dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

ART. 5.3 - VALORE MASSIMO STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice, il valore stimato massimo complessivo quadriennale del presente appalto di fornitura è pari a € 200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito sui due lotti:

 € 80.000,00 per il Lotto 1;

 € 120.000,00 per il Lotto 2.

I predetti importi sono stati calcolati moltiplicando le quantità stimate di consumo di ciascun prodotto nel periodo di operatività degli accordi quadro per il relativo prezzo unitario stimato.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza. Trattandosi fornitura senza posa in opera, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08 e anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non è stato predisposto il Duvri.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Le Tabelle 1 e 2 descrivono le caratteristiche minime dei prodotti oggetto della fornitura.

Tabella 1 - Lotto 1

TIPOLOGIA DI

GAS CARATTERISTICHE DEL GAS NOTE QUANTITA'

STIMATA TOTALE

Volume in m3 - Kg - Lt

ANIDRIDE CARBONICA

(CO2)

CO2 N48 bombole con pescante Titolo 99% da 40 Litri -

Peso 30 Kg

(CO2) Diossido di Carbonio

N20 CON TUBO PESCANTE 30 30 Kg

ANIDRIDE CARBONICA

(CO2)

CO2 N48 bombole con pescante Titolo 99% da 40 Litri -

Peso 30 Kg

(CO2) Diossido di Carbonio

N35 CON TUBO PESCANTE 6 30 Kg

ANIDRIDE CARBONICA

(CO2)

CO2 N48 bombole con pescante Titolo 99% da 40 Litri -

Peso 30 Kg

(CO2) Diossido di Carbonio N48 SENZA TUBO

PESCANTE 30 30 Kg

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Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

Pagina 6 TIPOLOGIA DI

GAS CARATTERISTICHE DEL GAS NOTE QUANTITA'

STIMATA TOTALE

Volume in m3 - Kg - Lt

ARGON Bombola di Argon N60 con Titolo 99,9999% da 50 Litri capacità

10 mc l’una 213 10 m3

ARGON Bombola di Argon N60 con Titolo 99,9999% da 14 Litri di capacità

3 14 Lt

ARIA ARIA N57 - 99,9997% in

bombole da 50 litri - 10 m3 48 10 m3

ARIA ARIA N57 - 99,9997% in bombole da 14 litri

n.1 riduttori di pressione a doppio stadio in ottone cromato che permettano in

uscita un flusso di circa 2L/min

6 14 Lt

AZOTO Azoto N60 - 99,99999% in bombole da 50 litri - 10 m3

159 10 m3

BUTADIENE Butadiene codice CAS: 106-99-0 Bombola da 8 kg

3 8 Kg

ELIO Elio N60 Bombole con Titolo da 99,9999% in bombole da 50 litri

- 10 mc l'una 75 10 m3

GPL Bombola di GPL da 50 Kg

(dimensione 50 X 102,9) 6 50 Kg

METANO Metano compresso 4.5 -

bombole da 50 Lt 3 50 Lt

MISCELA DI GAS

Bombola da 10 Litri contenente miscela NO 400 ppb in Azoto,

Bombola da 10 Litri con certificato d'analisi contenente la

percentuale di NO2 presente Attacco: Azoto (99,99999%)

n.1 riduttori di pressione a doppio stadio in ottone cromato che permettano in

uscita un flusso di circa 2L/min

6 10 Lt

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

Pagina 7 TIPOLOGIA DI

GAS CARATTERISTICHE DEL GAS NOTE QUANTITA'

STIMATA TOTALE

Volume in m3 - Kg - Lt

MISCELA DI GAS

Bombola da 10 Litri contenente miscela SO2 400 ppb in Aria,

Bombola da 10 Litri con certificato di analisi Attacco :Aria

Con fornitura di n.1 riduttori di pressione a doppio stadio

in acciaio inox che permettano in uscita un

flusso di circa 2L/min ;

6 10 Lt

MISCELA DI GAS

Bombola da 10 Litri contenente miscela di CO 40 ppm in Aria

con certificato di analisi.

Attacco: Aria

Con fornitura di n.1 riduttori di pressione a doppio stadio

in acciaio inox che permettano in uscita un

flusso di circa 2L/min ;

6 10 Lt

OSSIGENO Bombola da 50 Litri - 10 mc di Ossigeno Classe 5.5

(99,99995%) 9 10 m3

Tabella 2 - Lotto 2

TIPOLOGIA DI

GAS CARATTERISTICHE DEL GAS NOTE QUANTITA'

STIMATA TOTALE

Volume in m3 - Kg - Lt

ANIDRIDE CARBONICA

(CO2)

CO2 bombole senza pescante Titolo 99% da 40 Litri -

Peso 30 Kg

(CO2) Diossido di Carbonio

SENZA TUBO PESCANTE 36 30 Kg

ARGON Bombola di Argon N60 con Titolo 99,9999% da 50 Litri capacità

10 mc l’una Argon Ultrapuro 180 10 m3

ARIA ARIA N57 - 99,9997% in

bombole da 50 litri - 10 m3 42 10 m3

AZOTO Azoto N60 - 99,99999% in bombole da 50 litri - 10 m3

180 10 m3

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Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

Pagina 8 TIPOLOGIA DI

GAS CARATTERISTICHE DEL GAS NOTE QUANTITA'

STIMATA TOTALE

Volume in m3 - Kg - Lt

AZOTO LIQUIDO

IN DEWAR Azoto liquido in dewar da 50 litri 15 50 Lt

ELIO Elio N60 Bombole con Titolo da 99,9999% in bombole da 50 litri

- 10 mc l'una 150 10 m3

GPL Bombola di GPL da 25 Kg

21 25 Kg

METANO Metano compresso 4.5 -

bombole da 50 L 18 50 Lt

IDROGENO Idrogeno Bombole con titolo da

99,9999% in bombole da 50 Litri 90 50 LT

OSSIGENO Bombola da 50 Litri - 10 mc di Ossigeno Classe 5.5

(99,99995%) 60 10 m3

Art. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

I due lotti sono aggiudicati in modo indipendente l’uno dall’altro. Qualora un medesimo fornitore si aggiudichi entrambi i lotti, con esso sarà stipulato un unico accordo quadro, del valore corrispondente alla somma dei lotti aggiudicati.

Nei giorni immediatamente successivi alla stipula del/degli accordi quadro, i soggetti incaricati per l’esecuzione del/degli accordi quadro possono concordare eventuali ulteriori aspetti organizzativi della fornitura.

Gli indirizzi di consegna dei gas sono indicati all’ Art. 2 del presente documento, e saranno ulteriormente dettagliati (Laboratorio, stanza, ecc.) in fase di esecuzione.

Le consegne sono previste di norma nei giorni feriali in orario lavorativo (8.00-17.00), salvo diverso accordo stabilito in anticipo tra Rup e Ruac. Si precisa che per le consegne destinate al Laboratorio sito presso l’Istituto Superiore Di Sanità, in Via del Castro Laurenziano n° 25 - Roma la consegna deve obbligatoriamente essere espletata entro le ore 15:00, salvo diversi accordi tra Rup e Ruac.

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni voce necessaria alla corretta esecuzione della fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna nell’ubicazione prestabilita, nonché ove del caso asporto dell’imballaggio/ritiro del vuoto.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.

Durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro il fornitore deve consegnare i beni di cui alle precedenti tabelle 1 e 2 (Art. 6), richiesti dai referenti dei laboratori. Salvo il primo ordinativo, che sarà emesso nei termini definiti nell’art. 4, il Rup emette un buono d’ordine numerato nel primo e nel terzo trimestre di ciascun anno solare, contenente la quantità di ciascuna tipologia di gas da consegnare, nonché le sedi di destinazione e lo invia, via pec, al fornitore.

Il fornitore deve effettuare la/le consegna/e presso la/e sede/i richiedente/i entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del buono d’ordine, contestualmente al ritiro dei vuoti eventuali.

L’avvenuta consegna dei beni oggetto della fornitura è attestata obbligatoriamente dal documento di trasporto, emesso in duplice copia, di cui una deve essere consegnata al verificatore della conformità della sede destinataria della fornitura stessa. A valle della/le consegna/e si procederà ai sensi dei successivi artt. 9 e 10.

In caso di consegna evasa in ritardo rispetto alla scadenza dei 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del buono d’ordine si applicano le penali di cui al successivo art. 14, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 1 giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del gas, la causa e il periodo previsto di indisponibilità.

La comunicazione entro il predetto termine di 1 giorno esime il fornitore dall’applicazione delle penali per ritardata consegna; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione.

Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento (Rup), nella fase di esecuzione del contratto stesso svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- individua il soggetto verificatore della conformità presso il dipartimento destinatario della rispettiva fornitura, con il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità dei prodotti consegnati;

- invia gli ordinativi di fornitura secondo quanto disciplinato all’art. 7;

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni avvalendosi del verificatore, al quale è demandato il compito di

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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accertare e certificare l’esatto adempimento di ogni obbligo contrattualmente assunto, ivi compresi quelli relativi all’istruzione all’uso degli apparecchi e alla garanzia per i vizi degli stessi, accertandosi che questi svolga correttamente ed effettivamente le funzioni affidategli;

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis, comma 3, del codice degli appalti pubblici.

L’Inail comunica al fornitore, in sede di stipula del contratto, i nominativi dei soggetti Verificatori della conformità.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

I controlli necessari ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità sono effettuati dal verificatore di conformità, il quale controlla che la fornitura destinata al rispettivo dipartimento sia stata eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le operazioni finalizzate alle verifiche di conformità sono avviate tempestivamente a seguito dell’avvenuta consegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- accertamento della presenza dei beni indicati nei buoni d’ordine;

- accertamento delle caratteristiche dei gas consegnati;

- accertamento delle condizioni dei contenitori dei gas tecnici.

In esito a tali operazioni di verifica, il verificatore della conformità presso la sede destinataria della fornitura redige il certificato di verifica della conformità e lo trasmette al Rup, insieme al documento di trasporto entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna con o senza l’applicazione delle penali a seconda del rilievo dei ritardi per la fase di consegna, ritiro e sostituzione, e ne dà immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione il fornitore, decorsi 20 giorni dalla data dell’ultima consegna nell’ambito dell’ordinativo di fornitura, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il responsabile unico del procedimento controlla il corretto svolgimento delle predette attività sostituendosi, eventualmente, al direttore dell'esecuzione dell’accordo.

Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La società, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 9 o decorsi i termini per l’emissione di tale certificato, deve emettere un’unica fattura in forma elettronica, per il tramite del sistema di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l’Istituto riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale Acquisti al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, è il seguente:

7JN1MF.

Al fine, inoltre, di facilitare la riconciliazione della fattura medesima al presente contratto, la Società dovrà compilare con il valore ‘SIMEA’ il campo “1.2.6

<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaP A_tabellare_1.0.pdf

L’Inail, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014 n. 89.

Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6.<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

La società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 12 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie (marcatura Ce) e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative applicabili e agli standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, ergonomia e meccanica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna degli prodotti oggetto della fornitura.

Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

In ogni caso il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso;

- manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Il fornitore aggiudicatario del lotto/dei lotti per la sottoscrizione del relativo accordo quadro deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art.

103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria (vedi paragrafo 10 del disciplinare di gara – Allegato 1).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Le stesse devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Inail.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del codice dei contratti pubblici la garanzia cessa di avere effetto dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 14 – PENALI

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti nell’art. 7, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 7, il Rup procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento previa comunicazione da parte del verificatore della conformità il quale trasmette al Rup una nota in cui vengono dettagliati i ritardi.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari all’1% dell’importo netto del valore dei singoli prodotti oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È onere del fornitore informare il Rup di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’ordinativo relativo.

Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Rup procede all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e l’annullamento dei relativi ordinativi.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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L’applicazione e l’ammontare delle penali sono comunicate dal Rup al Ruac all’atto di emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa fattura.

Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo maturato e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale.

Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, e vengono applicati, su segnalazione del verificatore della conformità, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup.

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il fornitore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si procederà all’applicazione delle penali con le modalità sopra descritte.

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 15 successivo).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

15.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo la stipula dell’accordo quadro la Società non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi la fornitura, nonché gli oneri connessi e la necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; nulla potrà eccepire, pertanto, per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto stesso.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 14);

e) la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto dall’Inail (cfr. art. 6) In tutti i casi summenzionati l’Inail ha la facoltà, previa comunicazione espressa alla società di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa della società medesima, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

Art. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque momento, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alla fornitura erogata. Il recesso è preceduto da una comunicazione di preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 17 – SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per la fornitura suddivisa in due lotti di gas tecnici per l’attività di ricerca Inail.

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b) all’atto dell’offerta siano state indicate le forniture o parti delle forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs.

50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 19 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

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