U.L.S.S. n. 1 - Atto Aziendale ver. 1 Pag. 2
Indice Atto Aziendale Premessa
1. TITOLO I – Il contesto aziendale
1.1. Elementi identificativi e caratterizzanti dell’Azienda 1.1.1. Denominazione e sede 1.1.2. Logo 1.1.3. Patrimonio 1.1.4. La Missione aziendale 1.1.5. La Visione aziendale 1.1.6. La filosofia dell’assistenza 1.1.7. I principi dell’assistenza 1.1.8. Gli obiettivi dell’azienda 1.2. Organi dell’azienda
1.2.1. Direttore Generale 1.2.2. Collegio Sindacale 1.2.3. Collegio di direzione
1.3. Componenti la direzione generale e organismi collegiali 1.3.1. Consiglio dei Sanitari
1.3.2. Conferenza dei Sindaci
2. TITOLO II - Organizzazione dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno 2.1. Le tipologie di strutture organizzative dell’ULSS n.1 2.2. Principi di razionalizzazione e attivazione del strutture 2.3. Le aree tecnico funzionali dell’U.L.S.S n. 1
2.3.1. Area dei servizi ospedalieri e della prevenzione 2.3.1.1. Il presidio ospedaliero
2.3.1.2. Il dipartimento di prevenzione
2.3.1.2.1. Le funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione ai sensi dell’articolo 7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 229/1999.
2.3.1.2.2. L’assetto organizzativo
2.3.1.2.3. I Servizi costitutivi del Dipartimento di Prevenzione 2.3.1.2.4. Il Comitato di Dipartimento
2.3.1.2.5. La rete dei Dipartimenti di Prevenzione 2.3.2. Area dei Servizi Territoriali
2.3.2.1. Il Distretto Socio-Sanitario o Distretto Unico
2.3.2.1.1. L’articolazione organizzativa del Distretto Socio Sanitario 2.3.2.2. Le Strutture intermedie di assistenza
2.3.2.3. I Dipartimenti funzionalmente collegati al Distretto 2.3.2.3.1. Il Dipartimento di Salute Mentale
2.3.2.3.2. Il Dipartimento delle Dipendenze
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2.3.4. Area dei Servizi di staff della Direzione Strategica 2.3.4.1. U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 2.3.4.2. U.O. Servizio Qualità e Accreditamento 2.3.4.3. U.O. Servizio Controllo Interno
2.3.4.4. U.O. Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 2.3.4.5. U.O. Servizio Garanzia Privacy e Sicurezza dei Dati 2.3.4.6. U.O. Servizio Garanzia Trasparenza
2.3.4.7. U.O. Servizio Anticorruzione
3. TITOLO III - Funzionamento dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno 3.1. Principi ispiratori della gestione
3.1.1. Miglioramento continuo della qualità dell’assistenza socio sanitaria 3.1.2. Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini 3.1.3. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
3.1.4. Sussidiarietà e concertazione: l’integrazione con le risorse della Comunità 3.1.5. Il sistema di delega delle funzioni di gestione operativa
3.2. Il modello di gestione del ciclo della peformance
3.2.1. Caratteristiche fondamentali del sistema aziendale di governo delle performance 3.2.2. Articolazione del sistema aziendale di governo delle performance
3.2.3. La Pianificazione Strategica e la programmazione gestionale dei Servizi Socio-Sanitari
3.2.4. Il sistema premiante
3.2.5. Il sistema di valutazione del personale 3.2.6. I soggetti preposti alla valutazione 3.3. La gestione delle risorse
3.3.1. La risorsa umana
3.3.1.1. Valorizzazione, qualificazione e formazione permanente del personale 3.3.1.2. Il conferimento degli incarichi
3.3.2. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi
3.3.3. Gestione delle infrastrutture tecnologiche e sistema informativo
3.4. Principi di integrazione funzionale tra le Aree Tecnico Funzionali dell’ULSS n. 1 3.4.1. Integrazione Socio Sanitaria
3.4.2. L’integrazione Territorio e Ospedale
3.4.3. Integrazione del Distretto Unico con il Dipartimento di Prevenzione 3.4.4. L’organizzazione dell'assistenza primaria
3.5. Procedure per l’adozione, l’approvazione e l’aggiornamento dell’atto aziendale
Allegati
Allegato A.1 – Organigramma U.L.S.S. n.1
Cronoprogramma di dismissione delle unità operative semplici e complesse in esubero Organigramma delle macro aree
Schede tecniche delle strutture complesse / dipartimenti Schede tecniche assistenza ospedaliera
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PREMESSA
Il presente Atto Aziendale dell'Azienda ULSS n. 1 Belluno ha natura di atto di diritto privato, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 229/99.
L’Atto Aziendale si compendia in contenuti sintetici, con rinvio a provvedimenti applicativi per la regolamentazione di singoli argomenti.
L'Atto Aziendale deve stabilire, sulla base di opportune intese tra il Direttore Generale e l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ed in attuazione dell'art. 119 della L.R. 11/01, i rapporti tra lo stesso Esecutivo e l'Azienda ULSS n. 1 in modo da consentire al predetto organismo, rappresentativo delle Autonomie Locali, di svolgere la sua funzione di indirizzo e di verifica.
L’Atto Aziendale è strumento attraverso il quale si vuole migliorare la relazione “organizzativa socio-sanitaria locale/bacino territoriale di riferimento“ in modo da renderla più visibile e riconoscibile da parte di tutto il tessuto socio-economico del territorio di afferenza all’ULSS.
L'Atto Aziendale ha natura di "atto di autogoverno" dell'Azienda ULSS n. 1 e riguarda le norme che presiedono all’organizzazione ed al funzionamento della stessa, nel senso:
- di costituzione e definizione del modello organizzativo e dei principi informatori delle linee strategiche generali;
- di definizione del modello di funzionamento, cioè degli aspetti dinamici della gestione aziendale. L'Atto Aziendale disciplina i livelli di competenza e di responsabilità, le funzioni di “staff" e di "line" e relative distinzioni, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa e relative distinzioni; definisce modalità di decentramento e di delega di poteri, compiti e funzioni.
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1. TITOLO I – Il contesto aziendale
1.1 . Elementi identificativi e caratterizzanti dell’Azienda
1.1.1 Denominazione e sede
L'Azienda U.L.S.S. n. 1, costituita con L.R. 14 settembre 1994 n. 56 con decorrenza 1 gennaio 1995 è derivante dall'accorpamento delle tre disciolte U.L.S.S. n. 1 " Cadore" di Pieve di Cadore, n. 2 “Agordo” e n. 3 “ Bellunese – Alpago - Zoldano”.
L'Azienda ULSS n. 1 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. 229/99 - è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
L'Azienda ULSS n.1 ha un ambito territoriale di 2.748 Kmq., con una densità abitativa di 47,07 abitanti per Kmq, costituito dai territori dei 51 Comuni indicati - al pari delle relative popolazioni - nell'Allegato 1.
L’Azienda ULSS n.1 ha la propria sede legale in Belluno Via Feltre n. 57 e codice fiscale/partita IVA: 00300650256
1.1.2 Logo
L’Azienda ULSS n.1 ha adottato quale proprio logo identificativo il seguente:
Esso si ispira alla peculiarità dei servizi socio-sanitari resi su un territorio connotato dalla prevalenza dell’area montana. Nel rappresentare, infatti, in forma stilizzata la linea di un tracciato elettrocardiografico (vocazione istituzionale dell’Azienda) si è voluto evidenziare il profilo delle catene montuose insistenti sul territorio.
1.1.3 Patrimonio
Il patrimonio dell’Azienda ULSS n.1 è quello risultante dallo stato patrimoniale allegato all’ultimo Bilancio di esercizio approvato.
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L’Azienda ULSS n.1 riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di un'adeguata qualificazione strutturale e tecnologica dell'offerta di servizi e, in tale prospettiva, intende anche ricorrere a tutte le forme possibili di finanziamento e dare attuazione a partecipazioni in società ed imprese di qualsiasi natura e genere, la cui attività sia considerata complementare al perseguimento delle finalità istituzionali.
1.1.4 La Missione aziendale
Le aziende sanitarie, quali enti strumentali della Regione, hanno il compito di realizzare le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale impiegando nel processo di assistenza le risorse ad esse assegnate in modo efficiente. I valori che ispirano l’azione delle aziende sono la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale e l’equità di accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari.
1.1.5 La Visione aziendale
L’Azienda ULSS n.1 di Belluno è attiva in un contesto territoriale interamente montano, a bassa densità abitativa ed elevato indice di vecchiaia, la cui specificità è riconosciuta dallo Statuto regionale del Veneto.
In tale contesto, l’innovazione e lo sviluppo di reti assumono particolare importanza per garantire un’equa ed efficace erogazione dei livelli di assistenza.
La vision aziendale è orientata a:
promuovere processi di partecipazione attiva e responsabile volti a sviluppare le capacità dei cittadini, delle famiglie e della comunità di essere i primi “produttori”della propria salute e della propria qualità della vita;
perseguire il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e della capacità di risposta ai bisogni di salute della propria popolazione;
sviluppare percorsi assistenziali integrati, basati sul principio della presa in carico globale dell’utente, ed omogenei su tutto il territorio, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica.
L’azienda ricerca la soddisfazione dei cittadini e degli operatori attraverso un’efficiente gestione di tutte le risorse disponibili, valorizzando la collaborazione con il volontariato, gli interlocutori istituzionali e privati, gli istituti universitari e di ricerca e le altre aziende socio sanitarie.
L’azienda mira ad attrarre, trattenere e sviluppare le competenze professionali degli operatori, a promuovere l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, nonché ad offrire le migliori pratiche assistenziali e di prevenzione e promozione della salute.
[La visione dell’azienda consiste nell’essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze]
1.1.6 La filosofia dell’assistenza
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1.1.7 I principi dell’assistenza
L’assistenza è la competenza fondamentale delle aziende, essa deve essere prestata con continuità e secondo criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare. La centralità della persona e l’umanizzazione dell’assistenza sono principi imprescindibili: l’attenzione ai diritti della persona comprende la valutazione di tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali. La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati e secondo criteri di appropriatezza. La formazione continua del personale è strumento di miglioramento dell’assistenza e deve essere finalizzata all’accrescimento del capitale umano dell’Azienda ed all’incremento/aggiornamento delle conoscenze e competenze;;
1.1.8 Gli obiettivi dell’azienda
Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che le aziende devono raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e assegnati ai direttori generali all’atto del conferimento del loro incarico. Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l’autonomia imprenditoriale, di cui l’atto aziendale è strumento.
Questi ultimi elementi caratterizzanti l’azienda, non sono autonomamente definibili dalle stesse, a causa della loro natura istituzionale e dei rapporti con la Regione. Essi attengono e discendono dalla definizione delle politiche generali di sistema, la cui competenza è propria della Regione.
1.2
Organi dell’azienda
Ai sensi dell’art. 3, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., sono organi dell’azienda ULSS il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione.
Direttore Generale
Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell’azienda, di cui ha la responsabilità della gestione complessiva. Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione in condizioni di massima efficienza ed efficacia.
Il Direttore generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno annualmente indicati ed aggiornati periodicamente, secondo la legislazione vigente.
Al direttore generale competono le funzioni di programmazione e controllo e, in definitiva, la leadership dell’intera azienda. Si differenzia, così, all’interno dell’azienda la funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle strutture tecnico-funzionali.
L'atto aziendale dovrà esplicitare la distinzione tra le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite ai direttori amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della funzione territoriale e ai dirigenti di struttura complessa nonché la disciplina degli organismi aziendali, dipartimentali e distrettuali. Tale disciplina dovrà essere coerente con quanto previsto dalle presenti linee guida.
Collegio Sindacale
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Collegio di direzione
Il Collegio di direzione sino all'individuazione da parte della legge regionale del collegio di direzione quale organo dell'azienda e alla definizione di composizione, criteri di funzionamento nonché relazioni con gli altri organi aziendali si prevede che lo stesso sia composto da:
• il direttore generale; • il direttore amministrativo; • il direttore sanitario;
• il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; • il direttore del distretto unico o i direttori dei distretti; • il direttore della funzione ospedaliera;
• il direttore del dipartimento di prevenzione;
• un direttore di dipartimento strutturale per ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile e dei servizi di diagnosi e cura);
• il direttore del dipartimento di emergenza ed urgenza, ove presente; • il direttore del dipartimento di salute mentale;
• il direttore del dipartimento delle dipendenze;
• il direttore del dipartimento funzionale di riabilitazione Ospedale-Territorio;
• un direttore di dipartimento strutturale dell’area dei servizi professionali, tecnici ed amministrativi;
• il direttore/responsabile della direzione/servizio farmaceutico; • il direttore/responsabile della direzione/servizio professioni sanitarie.
E’, altresì, invitato a partecipare un rappresentante dei medici convenzionati con il S.S.N. membro dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la Medicina Generale, la Pediatria di Libera Scelta e la Specialistica Ambulatoriale Interna, dei Comitati aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN.
Per quanto compatibili al collegio di direzione sono attribuite le funzioni indicate dall'art.17 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. ed inoltre svolge le attività previste dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23 nell’ambito della clinical governance, ivi compreso la gestione del rischio clinico. In particolare per quanto attiene il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente si confermano i contenuti della DGR n.1831/2008.
1.3 COMPONENTI LA DIREZIONE GENERALE E ORGANISMI COLLEGIALI Sono componenti della Direzione Generale:
- Il direttore amministrativo; - Il direttore sanitario;
- Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.
Ai sensi dell’art. 3, co. 1-quinquies del d.lgs. 502/92, “…partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, …”. Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al direttore generale, di quella funzione di programmazione, allocazione e committenza propria della direzione generale.
Richiamate le funzioni attribuite alla loro competenza dalla l.r. n. 56/94 (artt. 14, 15 e 16), essi le esercitano attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili, a partire dalla definizione delle scelte programmatorie aziendali, alla declinazione degli obiettivi di budget ed alla loro negoziazione con i responsabili delle strutture aziendali, al monitoraggio ed all’eventuale revisione dei predetti budget e del budget generale.
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Il Consiglio dei Sanitari è organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria della direzioen dell’Azienda ed è presieduto dal Direttore Sanitario. Svolge le funzioni attribuite dall’art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992.
Il Consiglio dei Sanitari è costituito dai componenti previsti e nominati secondo le modalità indicate dalla DGRV n. 6652/94 in esecuzione dell’art. 31, comma 1, lettera a), della L.R. n. 56/94.
Le funzioni del Consiglio sono regolate, nel quadro della normativa nazionale e regionale in materia, da apposito regolamento.
Conferenza dei Sindaci
La "Conferenza dei Sindaci" dei Comuni, il territorio dei quali costituisce l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 1, è l'organismo rappresentativo delle Autonomie Locali cui spetta il diritto-dovere di esprimere i bisogni socio-sanitari delle comunità amministrate.
La Conferenza, in attuazione delle norme specifiche vigenti in materia, nomina i membri dell’Esecutivo, partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria locale, approva il Piano di Zona, emana gli indirizzi per l’elaborazione del Piano Attuativo Locale, esamina gli atti di bilancio, esercita ogni altra funzione riservata alla sua competenza.
L’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci è l'organismo ristretto, composto da non più di n. 5 componenti, mediante il quale la stessa Conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione (ad es. osservazioni sulla proposta di Piano Socio-Sanitario regionale, definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività dell'Azienda ULSS 1, elaborazione del Piano di Zona, esame dei bilanci aziendali, verifica e valutazione dell'andamento generale dell'attività dell'Azienda, adozione dei provvedimenti per far assicurare dall’Azienda prestazioni e servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni, formulazione del parere al Direttore Generale per la nomina del Direttore dei Servizi Sociali, valutazione, per la parte di propria competenza, del Direttore Generale ai sensi dei commi 8 sexies e 8 septies dell’art. 4 della L.R. 23 del 29 giugno 2012).
I rapporti tra Azienda ULSS 1 e Conferenza dei Sindaci sono assicurati dai rispettivi Direttore Generale e Presidente. L'Azienda ULSS 1 mette a disposizione dell’Esecutivo i dati informativi necessari per l'espletamento delle funzioni demandate allo stesso.
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2.
TITOLO II - Organizzazione dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno
Nel presente Titolo verrà presentato il modello organizzativo adottato dall’ULSS n.1;; in particolare, verranno definite le tipologie di unità organizzative che formano nel loro complesso l’articolazione operativa dell’azienda, per passare poi alla rappresentazione dei legami di tipo gerarchico e funzionale tra le stesse.
Per quanto concerne i legami di tipo gerarchico si farà riferimento alla consueta modalità di rappresentazione basata sull’organigramma ad albero;; mentre i legami di tipo funzionale verranno di volta in volta esplicitati nella descrizione delle singole articolazioni organizzative.
In base alla legislazione sanitaria vigente (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ) l’azienda ULSS viene distinta in tre strutture tecnico funzionali fondamentali: il Distretto, l’Ospedale ed il Dipartimento di Prevenzione.
L’organizzazione dell’ULSS n.1, recependo i dettami normativi e gli atti di indirizzo e programmazione regionali, attua il suddetto modello (funzionale) prevedendo l’articolazione interna delle proprie strutture operative secondo quelle che di seguito verranno definite come Aree tecnico funzionali.
Gli organigrammi (allegati al presente Atto) di ciascuna Area esplicitano la rappresentazione dell’organizzazione secondo il modello di legame gerarchico tra strutture.
I legami di tipo funzionale (ovvero quei legami di tipo non gerarchico che riguardano i rapporti tra differenti strutture operative aziendali nell’ambito di un processo - trasversale all’organizzazione gerarchica - di erogazione di prestazioni o servizi complessi all’utenza), sono evidenziati nella descrizione delle singole Aree tecnico funzionali riportate nel proseguo del presente Titolo e nei paragrafi del successivo Titolo III relativi al funzionamento dell’Azienda ULSS. Eventuali ulteriori aspetti funzionali troveranno, infine, esplicitazione all’interno delle schede di struttura (dipartimento o struttura complessa) allegate al presente Atto.
L’insieme di queste rappresentazioni individua l’intero modello organizzativo dell’ULSS n.1, secondo i diversi punti di vista ovvero secondo le diverse tipologie di collegamento che lega l’attività delle strutture organizzative dell’ULSS.
2.1
Le tipologie di strutture organizzative dell’ULSS n.1
Le strutture organizzative sono articolazioni interne dell’Azienda ULSS, nell’ambito delle quali sono aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di produzione di prestazioni e di servizi, di supporto tecnico-amministrativo e di staff.
La rappresentazione organizzativa dell’ULSS, attraverso le sue strutture organizzative, dà evidenza del legame di tipo gerarchico che lega le stesse tra loro. Analogamente le strutture organizzative possono essere aggregate per rappresentare le strutture tecnico-funzionali fondamentali del modello di organizzazione delle aziende sanitarie locali previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Ospedale, Distretto e Dipartimento di Prevenzione);; in quest’ultimo caso il legame tra le diverse strutture è di tipo funzionale.
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Ciascuna struttura organizzativa si differenzia per il suo livello di complessità gestionale e valenza strategica; questi elementi costituiscono la base per la definizione della tipologia che identifica ciascuna struttura organizzativa.
La valenza strategica di una struttura è individuata, ad esempio, dal grado di necessità di interfacciamento con istituzioni o organismi esterni all’Azienda, dalla rilevanza tecnica delle problematiche trattate, dall’impatto delle prestazioni erogate sulla salute dell’utenza, dal livello di inter-settorialità che caratterizza gli interventi richiesti alla stessa.
La complessità organizzativa di una struttura è individuata dalla quantità e dalla eterogeneità delle risorse professionali in carico alla stessa, dalla dimensione delle risorse strutturali e tecnologiche utilizzate e dal volume complessivo di risorse economiche controllate.
Alla tipologia di struttura organizzativa sono collegate le differenti tipologie di incarichi di natura gestionale, previsti dai contratti di lavoro del comparto sanitario, e la conseguente ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità, tra i quali, in particolare, la responsabilità di budget.
L’organizzazione dell’ULSS n. 1 si sviluppa lungo cinque livelli gerarchici, di seguito esposti in ordine di crescente rilevanza gestionale, che corrispondono ad altrettante tipologie di strutture:
Liv. 1: Unità operativa (UO);
Liv. 2: Unità operativa Semplice (UOS); Liv. 3: Unità operativa complessa (UOC); Liv. 4: Strutture Dipartimentali (SD); Liv. 5: Area Tecnico-Funzionale (ATF).
Le diverse tipologie di Unità operative (liv. 1,2 e 3) si differenziano, oltre che rispetto al livello gerarchico di appartenenza, anche in base alla dipendenza gerarchica della struttura stessa. Pertanto, tra le UOC si potranno differenziare le UOC a valenza di Dipartimento, qualora la struttura dipenda gerarchicamente da una SD, o a valenza di Area, qualora la struttura dipenda gerarchicamente direttamente da un’ATF. Ugualmente si potranno distinguere UOS a valenza rispettivamente di UOC, SD e Area. La mancanza di indicazione della “valenza” per una qualsiasi UO, indica che la stessa dipende gerarchicamente da una struttura di livello immediatamente superiore.
Come sopra accennato, la tipologia di struttura, ovvero il suo posizionamento su un livello gerarchico, dipende dall’intensità assunta dalle dimensioni di complessità e strategicità.
L’individuazione della tipologia di struttura è, inoltre, strettamente connessa alle funzioni attribuite all’Azienda dagli atti di programmazione e dalle linee guida emanati dalla Regione Veneto in tal senso.
A seconda dell’ATF di afferenza gerarchica le strutture si distinguono anche in: - ospedaliere (strutture che afferiscono ai presidi ospedalieri a gestione diretta);
- non ospedaliere (strutture che afferiscono all’Area Territoriale, all’area tecnico-amministrativa, all’Area delle strutture di staff o al Dipartimento di Prevenzione).
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Le Unità Operative sono le aggregazioni organizzative elementari di risorse umane e fattori produttivi, finalizzate ad erogare una singola tipologia di attività o a garantire una particolare funzione aziendale. Le UO hanno soltanto una valenza operativa collegata alla tipologia di attività svolta ed alla relativa organizzazione del lavoro.
Dette unità si pongono quindi come mere articolazioni organizzative facenti capo ad un unico responsabile, coincidente con il responsabile della struttura di afferenza gerarchica (UOS, UOC, SD, ATF), in analogia a quanto previsto dall’art. 12, lettera b), della Legge della Regione Veneto n. 56/94.
Le UO posso essere UO a valenza rispettivamente di UOS, UOC, SD e ATF.
Le UO, di qualunque tipologia, concorrono al raggiungimento del budget gestionale attribuito alla struttura sovra-ordinata e ne rispondono per la quota parte di raggiungimento.
Le figure dirigenziali, se previste, all’interno delle Unità operative non possono quindi avere incarichi di natura gestionale; laddove risulti opportuno, può essere individuato un referente di unità, anche con qualifica non dirigenziale (in quest’ultimo caso allo stesso è, di norma, attribuita una posizione organizzativa o un coordinamento), con il compito di organizzare le risorse produttive sotto il profilo tecnico-operativo, ovvero una figura che, per esperienza professionale o particolare attitudine o qualifica posseduta, costituisce il riferimento tecnico per il personale della UO, oltre che per le altre strutture organizzative sulla materia di competenza (es. UO di staff quali Servizio Prevenzione e Protezione, Assicurazione qualità, ecc.).
Nel presente Atto non viene data evidenza analitica delle unità operative esistenti all’interno delle strutture organizzative dell’ULSS, salvo che per le UO riferite a funzioni aziendali di particolare rilievo e previste dagli atti di indirizzo regionali.
La istituzione/soppressione di UO, non rientranti negli atti di indirizzo e programmazione regionale, può essere disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento motivato.
Le strutture semplici sono articolazioni organizzative interne, di norma, ad una UOC, alle quali è attribuita autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
Sulla base di quanto sopra riportato le UOS si distinguono in UOS (interne ad una UOC), in “UOS a valenza di Dipartimento” (UOS direttamente afferenti ad una SD) e in “UOS a valenza di Area” (UOS direttamente afferenti ad un’Area).
Nell’area ospedaliera, le strutture semplici dipartimentali sono individuate dalla programmazione regionale.
Il numero delle strutture tiene conto di quanto fissato dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, in termini di parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012. In particolare, per le strutture semplici è stato definito lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa.
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Le UOS afferenti ad UOC concorrono al raggiungimento del budget gestionale attribuito alla UOC e ne rispondono per la quota parte di raggiungimento.
Ciascuna UOS è diretta da un dirigente con incarico di direzione di struttura semplice.
Le strutture complesse sono articolazioni organizzative, di norma, interne a un dipartimento, alle quali è attribuita autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Sulla base di quanto sopra riportato le UOC si distinguono in UOC (interne ad una SD) e in UOC a valenza di Area (non dipendenti da una SD).
Il numero delle strutture complesse ospedaliere viene definito con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012.
Il numero delle strutture complesse non ospedaliere viene definito per ciascuna azienda sanitaria dalle linee di indirizzo sulla predisposizione dell’atto aziendale emanate dalla Regione Veneto. Le funzioni in cui si articolano le strutture complesse previste nell’allegato costituiscono la configurazione minima che, di norma, l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.
Le altre strutture complesse a disposizione nell'ambito dell'area non ospedaliera devono essere previste tenuto conto della programmazione regionale e aziendale. Nella definizione delle strutture stesse dovranno adeguatamente valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione nell’ottica di una gestione unitaria e dell’integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.
La programmazione regionale individua il numero di strutture complesse ospedaliere per ciascun ospedale e per ciascuna funzione attribuita. La programmazione regionale individua, altresì, il numero massimo di strutture complesse non ospedaliere e la loro configurazione minima.
Il numero delle strutture tiene conto di quanto fissato dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, in termini di parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012. In particolare, per le strutture complesse Ospedaliere è stato definito lo standard di 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera, mentre per le strutture complesse non ospedaliere è stato definito lo standard di 13.515 abitanti per struttura complessa non ospedaliera. Tutte le tipologie di UOC sono centri di responsabilità di budget gestionale e concorrono pertanto al raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati alle stesse.
Ciascuna UOC è diretta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.
Le Strutture dipartimentali comunque definite (Dipartimenti strutturali, funzionali, transmurali e interaziendali) rappresentando il modello operativo previsto dall’art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e svolgono attività professionale e gestionale, come espressamente previsto dall’articolo 27, 5° comma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998 – 2001 delle aree dirigenziali.
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del 21.12.2001 recante: “Modifiche alla D.G.R. n. 1742 del 25.5.1999 ad oggetto “Disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti e delle aree omogenee per le Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere.
Il dipartimento è costituito dall'aggregazione di più unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono finalità comuni, rispetto alle quali è sovraordinato relativamente agli aspetti gestionali, pur mantenendo le stesse la propria autonomia e responsabilità.
I “Dipartimenti” sono Strutture individuate dall’ULSS n. 1, per l’attuazione di processi organizzativi integrati, articolati a loro volta in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale. Ad ogni dipartimento, in quanto Struttura, devono essere assegnate le risorse necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite.
Ai sensi della D.G.R.V. n. 3574 del 21.12.2001, l’organizzazione dipartimentale persegue la finalità/obiettivo di coordinare ed integrare le attività sanitarie e non al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e l’efficienza dell’organizzazione:
- favorendo l’efficacia e l’appropriatezza dell’intervento sanitario e l’accessibilità dell’utenza ai servizi sanitari;
- sviluppando il coordinamento delle attività sanitarie, di ricerca e di formazione; - favorendo l’integrazione delle attività delle singole unità organizzative;;
- perseguendo l’integrazione con gli altri livelli assistenziali ed un più razionale ed agevole processo decisionale e di controllo;
- promuovendo i processi di responsabilizzazione della dirigenza. I Dipartimenti raggiungono gli obiettivi loro assegnati attraverso:
- la valorizzazione e la responsabilizzazione in rapporto alla professionalità e competenza degli operatori;
- un efficace e integrato impiego delle risorse;
- la predisposizione di linee guida e/o protocolli e/o procedure operative, basati sull’evidenza scientifica;
- l’adozione del metodo di lavoro interdisciplinare, della ricerca e del confronto professionale. I dipartimenti operano per tutta l’Azienda, utilizzando il personale anche su più sedi o strutture. L’atto aziendale istituisce dipartimenti che aggregano almeno tre strutture complesse. Eccezioni al numero minimo delle strutture complesse sono ammesse solo se e quando previste da specifici atti e provvedimenti regionali.
I dipartimenti individuati dalla programmazione regionale sono: Dipartimento di Prevenzione (strutturale);
Dipartimento di Salute Mentale (transmurale); Dipartimento delle Dipendenze (funzionale); Distretto unico (strutturale):
le rimanenti SD previste dal presente Atto sono individuati nell’ambito dell’autonomia organizzativa interna dell’ULSS.
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I dipartimenti strutturali sono costituiti da unità operative omogenee sotto il profilo dell’attività e/o delle risorse umane e tecnologiche impiegate ed hanno la responsabilità gestionale diretta sulle stesse.
Ciascuna struttura organizzativa che fa capo ad un dipartimento strutturale afferisce gerarchicamente allo stesso e può far parte di un solo dipartimento strutturale.
Il dipartimento strutturale, per perseguire i propri obiettivi e finalità, utilizza, in particolare, i seguenti strumenti:
- la gestione e l’utilizzo comune degli spazi, delle attrezzature e delle tecnologie;;
- l’utilizzo dei posti letto complessivamente assegnati, organizzati secondo livelli di intensità di cure;
- l’utilizzo, nell’ambito del dipartimento, del personale complessivamente assegnato;;
- la gestione del budget prefissato, la continuità assistenziale e la formazione permanente del personale.
Il dipartimento strutturale ha la responsabilità gestionale diretta delle risorse assegnate. Sono organi del dipartimento strutturale:
- il direttore del dipartimento; - il comitato di dipartimento.
E’ prevista, altresì, l’assemblea di dipartimento, a cui hanno titolo a partecipare tutti i dipendenti delle unità operative che lo costituiscono.
I dipartimenti funzionali sono correlati al raggiungimento di particolari obiettivi prefissati o al mantenimento degli stessi o alla realizzazione di particolari attività di rilevanza strategica a valenza interdisciplinare.
Per tale motivo, i dipartimenti funzionali hanno, di norma, una durata temporanea,
Ai dipartimenti funzionali afferiscono più strutture organizzative, ciascuna per le rispettive competenze rispetto alle finalità e agli obiettivi attribuiti al dipartimento. Queste strutture, pur non dipendono gerarchicamente dal dipartimento funzionale, ne rispondono in termini di attività ed organizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del dipartimento.
Il Dipartimento funzionale opera in modo trasversale rispetto ai consueti collegamenti di tipo gerarchico tra le strutture e costituisce lo strumento organizzativo atto a garantire l’efficiente realizzazione delle attività che necessitano di una forte azione di coordinamento di strutture interdisciplinari e non gerarchicamente collegate.
Una stessa struttura organizzativa può far capo anche a più di un dipartimento funzionale.
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Sono organi del dipartimento funzionale: - il direttore del dipartimento;
- il comitato di dipartimento.
I dipartimenti transmurali sono strutture analoghe ai dipartimenti strutturali, con la differenza che coordinano unità operative che operano in ambito sia ospedaliero che territoriale, pertanto gli stessi, pur collocati all’interno di un’ATF, afferiscono gerarchicamente sia al direttore della funzione ospedaliera che a quello della funzione territoriale.
Previa autorizzazione della Giunta Regionale, possono essere costituiti, inoltre, dipartimenti interaziendali di natura funzionale, per la realizzazione di specifici obiettivi comuni a più aziende sanitarie.
Non entrano a far parte dei dipartimenti le strutture che, per la valenza strategica delle loro funzioni e per il valore trasversale che hanno su tutte le aree dell'Azienda, sono collocate in posizione di staff alla Direzione Strategica.
Il numero e la tipologia dei dipartimenti istituiti presso quest’Azienda sono rappresentati negli organigrammi contenuti nei seguenti documenti allegati al presente Atto: ….
Per quanto attiene alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento di dipartimenti, si rinvia alle disposizioni di cui alle DD.G.R.V. n. 3574 del 21.12.2001 e n. 975 del 18.6.2013, e al vigente regolamento aziendale.
Le Aree Tecnico-Funzionali sono aggregazioni complesse di strutture organizzative che fanno direttamente capo, sotto il profilo gerarchico, ad uno dei Direttori che compongono la Direzione Strategica (DDSS).
Tutte le Strutture dell’ULSS n. 1 rientrano in una delle seguenti ATF: - Area dei Servizi Territoriali (AST);
- Area dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione (AOP); - Area dei Servizi Tecnico Amministrativi (ATA);
- Area di staff della Direzione Strategica (ADDSS).
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2.2 PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DEL STRUTTURE
La DGRV n. 975/2013 individua tra le linee di indirizzo per la predisposizione dell’Atto Aziendale la necessità di contenimento del numero di strutture organizzative da attivare.
A tal fine la citata DGRV pone come riferimento quanto stabilito dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, nella quale sono stati fissati i parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012.
Tali parametri prevedono:
- per le UOC Ospedaliere è stato definito lo standard di 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera;.
- per le UOC non ospedaliere è stato definito lo standard di 13.515 abitanti per struttura complessa non ospedaliera.
- per le UOS è stato definito lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa.
Considerato che il Ministero della Salute, con nota in data 16 luglio 2012, prot.n. 17867, ha precisato che lo standard è da intendersi riferito al livello regionale. Ogni regione nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, potrà emanare direttive, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento di tale standard su scala regionale.
La Regione Veneto ha individuato:
- il numero delle strutture complesse ospedaliere con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012;
- il numero delle strutture complesse non ospedaliere per ciascuna azienda sanitaria, nell'allegato A1 alla D.G.R.V. n. 975/ 2013, precisando che le funzioni in cui si articolano le strutture complesse previste nell’allegato costituiscono la configurazione minima che, di norma, l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.
Per quanto attiene alle UOC ospedaliere, nelle more dell’approvazione delle citate schede, nel presente Atto non vengono proposte modifiche all’attuale organizzazione del Presidio Ospedaliero, così come prevista dal vigente Atto aziendale. Non appena approvate le nuove schede ospedaliere la Direzione, di concerto con la Direzione Regionale, provvederà alla modifica del presente Atto recependo le nuove dotazioni.
Per quanto attiene alle UOC non ospedaliere, l’Allegato A1 della DGRV n. 975/2013, assegna a questa ULSS complessivamente 17 strutture complesse, di cui 15 già pre-individuate dalla programmazione regionale e 2 a disposizione della programmazione interna.
L’organizzazione delle UOC non ospedaliere, prevista dal presente Atto, è individuata tenendo conto della programmazione regionale e aziendale, quest’ultima basata sulle esigenze connesse alla loro razionalizzazione, nell’ottica di una gestione unitaria e dell’integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.
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Il ridisegno dell’assetto organizzativo dell’azienda è stato, inoltre, effettuato nel rispetto del tetto di spesa annualmente assegnato sul personale (considerando il costo per l’intero anno) e della capienza dei fondi contrattuali delle dirigenze.
Le strutture alle quali può essere assegnato un dirigente con incarico di struttura complessa sono soltanto quelle previste dal presente Atto aziendale; in ogni caso, il conferimento a tale incarico resta comunque anche subordinato all’autorizzazione regionale rilasciata nell'ambito dei piani trimestrali delle assunzioni di personale presentati dall’ULSS n.1.
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2.3 Le Aree Tecnico Funzionali dell’U.L.S.S. n. 1
2.3.1 Area dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione
L’Area dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione comprende al suo interno le strutture organizzative che rientrano nelle strutture tecnico funzionali fondamentali “Ospedale” e “Dipartimento di Prevenzione” così come previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. Fanno capo a tali strutture fondamentali il “Presidio Ospedaliero”, anche indicato semplicemente con “Ospedale”, e il “Dipartimento di Prevenzione”.
2.3.1.1 Il Presidio Ospedaliero (da modificare secondo indicazioni DS)
Il Presidio Ospedaliero o semplicemente Ospedale, è costituito dall’insieme delle strutture organizzative attraverso le quali l’Azienda ULSS n. 1 assicura nel proprio bacino territoriale l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.
L'Ospedale assicura le risposte:
- assistenziali nelle situazioni di urgenza ed emergenza; - assistenziali alle acuzie, in regime ordinario e diurno; - assistenziali alle post-acuzie lungodegenziali e riabilitative; - assistenziali specialistiche ambulatoriali.
L’ospedale costituisce, anche attualmente, il centro di riferimento per tutta la sanità, ma a patto che sia in grado di interagire con le altre componenti dell’assistenza sanitaria territoriale che vanno adeguatamente sviluppate: assistenza specialistica e diagnostica, assistenza di primo livello, residenzialità extraospedaliera, servizi domiciliari, sanitari e ad alta integrazione socio-sanitaria (c.fr. Carta di Feltre 1999).
L’ospedale in area montana deve, in questo senso, rispondere alla “mission” di luogo riservato al trattamento dell’acuzie e delle patologie multiproblematiche mediante processi di razionalizzazione e di innovazione dell’offerta conseguenti:
- alla costruzione di una rete ospedaliera integrata, gerarchica e specializzata:
- ospedale di riferimento a medio-alto contenuto specialistico e tecnologico deputato, in via principale, ad assicurare l’emergenza;;
- ospedali di zona/ospedali filtro di supporto all’ospedale principale e di raccordo con il territorio. (Dipartimento verticale medico-chirurgico e/o di lunga degenza– riabilitazione).
- all’organizzazione interna per dipartimenti, con attenzione ai dipartimenti transmurali;; - al potenziamento del day-hospital, del day-surgery o della ospedalizzazione a domicilio;
- allo sviluppo ed incentivazione delle tecnologie digitali avanzate, dei collegamenti in rete con strutture altamente specializzate, della telemedicina estesa alla rete di serviziterritoriali e ai M.M.G.;
- alle sperimentazioni gestionali mediante il coinvolgimento di soggetti ed agenzie pubbliche e private (c.fr. sperimentazione gestionale Ospedale Codivilla – Putti di Cortina – ULSS n. 1 Belluno).
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Il Presidio Ospedaliero dell'Azienda ULSS n. 1 è “unico” e si articola in più sedi di erogazione dei servizi distribuite sul territorio.
Le attuali sedi di erogazione di prestazioni ospedaliere sono dislocate a Belluno, Agordo, Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore (centro sanitario polifunzionale ) e Cortina.
Dal 1.7.2003 l’Istituto Monospecialistico a rilevanza nazionale (ai sensi del D.M. 31.01.1995) “Codivilla Putti” di Cortina d’Ampezzo è affidato, in sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. alla società mista a capitale pubblico e privato denominata “Istituto Codivilla Putti srl”. Essa consta di 78 posti letto pre-accreditati con il SSR. L’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 5 aprile 2013 (Legge Finanziaria per l’esercizio 2013), ha sancito la fine della sperimentazione gestionale pubblico/privato con il ritorno alla piena gestione pubblica della struttura di Cortina. Nelle more della emanazione dei provvedimenti regionali che dovranno individuare le attività future previste presso le strutture in parola, la direzione ha avviato il percorso di messa in liquidazione della società nata dalla sperimentazione gestionale.
A ciascuna struttura Ospedaliera è preposto un Dirigente Medico e tra i Dirigenti Medici Responsabili delle strutture ospedaliere il Direttore Generale nomina il Dirigente Responsabile dei Servizi Ospedalieri che sovrintende all’attività dell’Ospedale.
Al Dirigente Responsabile dei Servizi Ospedalieri sono affidati i processi di gestione dell’Ospedale pubblico, nell’ambito del budget definito dalla Direzione Generale dell’azienda, nonché l’attivazione di tutte le azioni gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e condivisi. I compiti di gestione dell’Ospedale unico dell’Azienda ULSS n. 1 sono svolti in collegamento con i Distretti socio-sanitari.
L'articolazione organizzativa interna è costituita dalle Unità Operative stabilite dalla programmazione regionale di settore.
L'Ospedale assicura le prestazioni specialistiche in forma ambulatoriale, di day hospital / day surgery e di ricovero secondo le caratteristiche di qualità / quantità specificate nei budget concordati per i singoli Dipartimenti / Unità Operative e per le funzioni previste dalla programmazione regionale e aziendale.
Ciascuna prestazione deve essere fornita nella forma assistenziale che risulta più appropriata e deve essere destinata esclusivamente alle persone affette da condizioni patologiche - mediche e chirurgiche - in fase acuta e post-acuta che, per la loro complessità / intensità, non possono essere assistite, in modo ugualmente efficace ed efficiente, nell'ambito dei servizi territoriali.
L'attività delle strutture ospedaliere deve avvenire il più possibile in modo integrato, evitando duplicazioni di prestazioni e di funzioni che non siano giustificate da economicità e tempestività. Deve essere favorito e perseguito al massimo l'utilizzo in comune delle risorse tecnologiche e di personale, con particolare riferimento alla logica dipartimentale.
Il Dirigente Medico dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di riferimento e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari ed organizzativi.
Nell’ambito della struttura ospedaliera ha competenze: gestionali ed organizzative
- definizione dei criteri organizzativi generali conseguenti agli obiettivi aziendali;
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- coordinamento delle attività ospedaliere al fine di conseguire livelli di efficienza, efficacia e gradimento dell’utenza conformi agli standard stabiliti dalla Direzione Generale;;
- raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati di attività e di utilizzo delle risorse
- partecipazione alla definizione dei criteri di allocazione delle risorse per le UU.OO. di competenza e collaborazione alla definizione dei budget;
- adozione di modalità di gestione improntate ai criteri di equa ripartizione dei carichi di lavoro, di motivazione del personale dipendente e di valorizzazione della qualificazione professionale del personale;
- vigilanza sulle attività afferenti all’area dell’emergenza sanitaria, sulla continuità dell’assistenza sanitaria (compresa la predisposizione dei turni di guardia e di pronta disponibilità del personale sanitario, tecnico, amministrativo e professionale addetto ai servizi sanitari)
- formulazione di valutazioni tecniche, scientifiche ed organizzative in ordine alle richieste di apparecchiature medico-scientifiche ed arredi sanitari e in ordine alle opere di ristrutturazione ed ampliamento delle strutture di competenza;
igienico-sanitarie e di prevenzione
- tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo; - tutela dell’igiene ambientale;;
- sorveglianza igienica sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva; - raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri; - attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
- definizione delle strategie e protocolli contro le infezioni ospedaliere ed occupazionali medico-legali
- adozione di provvedimenti di polizia mortuaria;
- organizzazione delle attività relative alla donazione e trapianto di tessuti e di organi;
- vigilanza sulla corretta formazione e conservazione della cartella clinica dei pazienti ricoverati e di ogni altra documentazione sanitaria prevista dalla vigente; gestione della conservazione della cartella clinica e rilascio di copie dal momento della consegna all’archivio centrale;;
- trasmissione delle denunce obbligatorie ai competenti organi;
- espletamento dei procedimenti disciplinari a carico del personale cui è preposto fatte salve le prerogative dei singoli responsabili di UU.OO.;
- segnalazione ai competenti uffici di fatti originanti provvedimenti assicurativi; - vigilanza sul rispetto della normativa in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro;;
- vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure addette alle attività sanitarie e in particolare sulla corretta manifestazione del consenso ai trattamenti sanitari; - vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica, partecipazione alle
attività delle commissioni e comitati etici e conservazione della relativa documentazione; - vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari, con espressione di parere
obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati sanitari con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici;
- scientifiche, di formazione ed aggiornamento
- promozione e coordinamento dell’attività di preparazione, formazione ed aggiornamento del personale dipendente e non dipendente delle UU.OO.
- coordinamento dell’organizzazione dei corsi di specializzazione qualora istituiti ai sensi della vigente normativa;
- promozione dell’elaborazione di piani di ricerca finalizzata e coordinamento dell’attività;; - vigilanza sull’ammissione e sull’attività di personale volontario, frequentatore e in
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di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie
- introduzione e utilizzo di strumenti e metodologie necessari alla verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
- predisposizione di flussi informativi necessari alla verifica e revisione della qualità, della quantità e dei costi delle prestazioni;
- orientamento dei modelli organizzativi delle UU.OO. al raggiungimento di livelli di efficienza, di efficacia, di accessibilità e di gradimento da parte dell’utenza conformi agli standard stabiliti dalla Direzione Generale;
Al Dirigente Responsabile dei Servizi Ospedalieri , compete, in particolare:
- la responsabilità delle definizione dei budget per ogni singola struttura ospedaliera e la verifica della loro congruità rispetto agli obiettivi dell’azienda ULSS n. 1, con particolare riguardo ai Dipartimenti Interospedalieri
- la programmazione, dando attuazione agli indirizzi strategici della Direzione Generale e garantendo l’integrazione dei dipartimenti ospedalieri e l’efficienza ed efficacia delle linee produttive;
- la gestione complessiva delle risorse assegnate all’Ospedale, garantendone la migliore efficienza allocativa tra i diversi dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla cui individuazione partecipa attivamente nel processo di budgeting (controllo direzionale
- il coordinamento delle funzioni dei Dipartimenti, anche mediante le funzioni di concertazione, per garantire, all’interno delle strutture ospedaliere, la corretta organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali.
- da un punto di vista strettamente organizzativo e gestionale, l’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie ospedaliere.
Egli governa l’Ospedale, in collaborazione coi Direttori di Dipartimento al fine di assicurare l’assolvimento della missione attraverso:
- programmazione
- esercizio della funzione di produzione
- allocazione delle risorse destinate ad assicurare alla popolazione le prestazioni ed i servizi di pertinenza
- accessibilità ai servizi e alle prestazioni
2.3.1.2 Il Dipartimento di Prevenzione
La Legge n. 833 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ha individuato, all’articolo 10, le Unità Sanitarie Locali (USL), definendo, agli articoli 20 e 21, le funzioni ad esse attribuite in materia di prevenzione.
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 229/1999, che ha modificato il D.Lgs. n. 502/1992 e il successivo D.Lgs. n. 517/1993, hanno individuato l’organizzazione e stabilito le funzioni del Dipartimento di Prevenzione, articolando le funzioni del Dipartimento in:
1. funzioni garantite “direttamente” dal Dipartimento di Prevenzione: a. profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b. tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c. tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
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igiene delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e. tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f. sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g. tutela della salute nelle attività sportive (articolo 8 del D.Lgs. n. 254/2000);
2. funzioni che il Dipartimento contribuisce ad assicurare con gli altri Servizi e Dipartimenti aziendali, come le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.
L’articolo 7-quater, comma 2 prevede che le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate.
In attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e D.Lgs. n. 517/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 229/1999, la L.R. n. 56/1994, di riordino del Servizio Sanitario Regionale, all’articolo 23, comma 1, ha individuato nel Dipartimento di Prevenzione la struttura tecnico-funzionale dell’Azienda Ulss preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione. Al comma 2 del medesimo articolo sono stati individuati i servizi nei quali si articola il Dipartimento di Prevenzione, mentre il successivo comma 3 ha trasferito ai servizi del Dipartimento le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
In attuazione dell’articolo 31, lett. d) della L.R. n. 56/1994, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 6107 del 20/12/1994, contenente le direttive relative ai criteri di funzionamento dei Dipartimenti di Prevenzione e dei suoi servizi e alle modalità di raccordo con i distretti e con le altre strutture che si occupano di prevenzione. Direttive, poi, modificate dalla D.G.R. n. 3415 del 29/11/2002.
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013, approvato con Intesa del 22/09/2011, ha sottolineato l’importanza degli interventi preventivi a livello individuale, collettivo ed ambientale, individuando gli obiettivi prioritari per il triennio e gli obiettivi di promozione di comportamenti e stili di vita per la salute, di lotta alle principali patologie e di miglioramento del contesto ambientale, di rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, secondo strategie condivise a livello europeo.
In particolare, il PSN 2011-2013 ha inteso “rilanciare la prevenzione mediante interventi che tengano conto che la salute pubblica e delle singole persone oggi largamente influenzata da fattori estranei al sistema sanitario, quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, che possono causare diseguaglianze sistematiche nello stato di salute della popolazione”.
Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR), approvato con la L.R. n. 23 del 29/06/2012, ha individuato, per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le aree emergenti e prioritarie di intervento a livello regionale, già definite dal Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, che sviluppa quattro macroaree. Tali macroaree sono: la medicina predittiva, la prevenzione universale, la prevenzione della popolazione a rischio e la prevenzione delle complicanze e recidive di malattia, in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2010-2012.
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2.3.1.2.1 Le funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione ai sensi dell’articolo 7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 229/1999.
Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2 del D.lgs. n. 229/1999, il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti, con i Dipartimenti dell'Azienda ULSS e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa, inoltre, alla formulazione del programma di attività della ULSS, formulando proposte d’intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
L’azione dei Dipartimenti di Prevenzione sui temi strategici descritti potrà essere impostata secondo i criteri dell’intervento diretto oppure della promozione e del coordinamento di iniziative preventive che coinvolgono altre strutture aziendali. Infatti, ai fini preventivi, è strategica una visione integrata non solo fra i servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ma anche in coordinamento con i Distretti, i medici e i pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica.
I Dipartimenti, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute dei territori di competenza, svolgono funzioni specifiche di grande rilevanza nell’attuazione di indirizzi nazionali, in rete con altre strutture e/o enti, di emergenze sanitarie territoriali.
Pertanto rappresenta un obiettivo strategico della programmazione regionale e di conseguenza anche dell’ULSS n. 1, la definizione e l’attuazione di un modello organizzativo di rete, che preveda l’individuazione di alcune funzioni ed attività da svolgersi su una dimensione multizonale, con livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale, interistituzionale.
2.3.1.2.2 L’assetto organizzativo Il Direttore del Dipartimento.
La direzione dei Dipartimenti di Prevenzione è affidata ad un Direttore scelto dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.
La nomina è fiduciaria. L’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 23/2012 prevede che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione abbia un incarico di durata triennale e non possa effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa Azienda ULSS. L’incarico cessa entro sei mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione individua il proprio vicario tra i responsabili di Servizio con incarico di struttura complessa.
Il Direttore risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi del Dipartimento, dell’assetto organizzativo complessivo e della gestione del budget affidatogli. In particolare, esercita le seguenti funzioni e i seguenti compiti:
• negozia, secondo le intese intercorse con i responsabili dei Servizi, il budget di Dipartimento con la Direzione Generale e assegna le risorse finanziarie ed umane a ciascun Servizio, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati;
• verifica il perseguimento degli obiettivi, i risultati di attività e la qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;
• mantiene i rapporti con la Direzione Generale, cura le attività di comunicazione esterna e promuove la formazione di tutto il personale;