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SOCIO SANITARIA N.1 BELLUNO 2013 UNITA’ LOCALE ATTO AZIENDALE

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U.L.S.S. n. 1 - Atto Aziendale ver. 1 Pag. 2

Indice Atto Aziendale Premessa

1. TITOLO I – Il contesto aziendale

1.1. Elementi identificativi e caratterizzanti  dell’Azienda 1.1.1. Denominazione e sede 1.1.2. Logo 1.1.3. Patrimonio 1.1.4. La Missione aziendale 1.1.5. La Visione aziendale 1.1.6. La  filosofia  dell’assistenza 1.1.7. I  principi  dell’assistenza 1.1.8. Gli  obiettivi  dell’azienda 1.2. Organi  dell’azienda

1.2.1. Direttore Generale 1.2.2. Collegio Sindacale 1.2.3. Collegio di direzione

1.3. Componenti la direzione generale e organismi collegiali 1.3.1. Consiglio dei Sanitari

1.3.2. Conferenza dei Sindaci

2. TITOLO II - Organizzazione  dell’U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno 2.1. Le  tipologie  di  strutture  organizzative  dell’ULSS  n.1 2.2. Principi di razionalizzazione e attivazione del strutture 2.3. Le  aree  tecnico  funzionali  dell’U.L.S.S n. 1

2.3.1. Area dei servizi ospedalieri e della prevenzione 2.3.1.1. Il presidio ospedaliero

2.3.1.2. Il dipartimento di prevenzione

2.3.1.2.1. Le  funzioni  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  ai  sensi  dell’articolo  7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 229/1999.

2.3.1.2.2. L’assetto  organizzativo

2.3.1.2.3. I Servizi costitutivi del Dipartimento di Prevenzione 2.3.1.2.4. Il Comitato di Dipartimento

2.3.1.2.5. La rete dei Dipartimenti di Prevenzione 2.3.2. Area dei Servizi Territoriali

2.3.2.1. Il Distretto Socio-Sanitario o Distretto Unico

2.3.2.1.1. L’articolazione organizzativa del Distretto Socio Sanitario 2.3.2.2. Le Strutture intermedie di assistenza

2.3.2.3. I Dipartimenti funzionalmente collegati al Distretto 2.3.2.3.1. Il Dipartimento di Salute Mentale

2.3.2.3.2. Il Dipartimento delle Dipendenze

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2.3.4. Area dei Servizi di staff della Direzione Strategica 2.3.4.1. U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 2.3.4.2. U.O. Servizio Qualità e Accreditamento 2.3.4.3. U.O. Servizio Controllo Interno

2.3.4.4. U.O. Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 2.3.4.5. U.O. Servizio Garanzia Privacy e Sicurezza dei Dati 2.3.4.6. U.O. Servizio Garanzia Trasparenza

2.3.4.7. U.O. Servizio Anticorruzione

3. TITOLO III - Funzionamento  dell’U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno 3.1. Principi ispiratori della gestione

3.1.1. Miglioramento continuo della qualità  dell’assistenza  socio  sanitaria 3.1.2. Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini 3.1.3. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

3.1.4. Sussidiarietà  e  concertazione:  l’integrazione  con  le  risorse  della  Comunità   3.1.5. Il sistema di delega delle funzioni di gestione operativa

3.2. Il modello di gestione del ciclo della peformance

3.2.1. Caratteristiche fondamentali del sistema aziendale di governo delle performance 3.2.2. Articolazione del sistema aziendale di governo delle performance

3.2.3. La Pianificazione Strategica e la programmazione gestionale dei Servizi Socio-Sanitari

3.2.4. Il sistema premiante

3.2.5. Il sistema di valutazione del personale 3.2.6. I soggetti preposti alla valutazione 3.3. La gestione delle risorse

3.3.1. La risorsa umana

3.3.1.1. Valorizzazione, qualificazione e formazione permanente del personale 3.3.1.2. Il conferimento degli incarichi

3.3.2. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi

3.3.3. Gestione delle infrastrutture tecnologiche e sistema informativo

3.4. Principi  di  integrazione  funzionale  tra  le  Aree  Tecnico  Funzionali  dell’ULSS  n.  1   3.4.1. Integrazione Socio Sanitaria

3.4.2. L’integrazione  Territorio  e  Ospedale

3.4.3. Integrazione del Distretto Unico con il Dipartimento di Prevenzione 3.4.4. L’organizzazione  dell'assistenza  primaria

3.5. Procedure  per  l’adozione,  l’approvazione  e  l’aggiornamento  dell’atto  aziendale

Allegati

Allegato A.1 – Organigramma U.L.S.S. n.1

Cronoprogramma di dismissione delle unità operative semplici e complesse in esubero Organigramma delle macro aree

Schede tecniche delle strutture complesse / dipartimenti Schede tecniche assistenza ospedaliera

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PREMESSA

Il presente Atto Aziendale dell'Azienda ULSS n. 1 Belluno ha natura di atto di diritto privato, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 229/99.

L’Atto  Aziendale  si  compendia  in  contenuti  sintetici, con rinvio a provvedimenti applicativi per la regolamentazione di singoli argomenti.

L'Atto Aziendale deve stabilire, sulla base di opportune intese tra il Direttore Generale e l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ed in attuazione dell'art. 119 della L.R. 11/01, i rapporti tra lo stesso Esecutivo e l'Azienda ULSS n. 1 in modo da consentire al predetto organismo, rappresentativo delle Autonomie Locali, di svolgere la sua funzione di indirizzo e di verifica.

L’Atto   Aziendale   è strumento attraverso il quale si vuole migliorare   la   relazione   “organizzativa   socio-sanitaria   locale/bacino   territoriale   di   riferimento“   in   modo   da   renderla   più   visibile   e   riconoscibile da parte di tutto il tessuto socio-economico  del  territorio  di  afferenza  all’ULSS.

L'Atto Aziendale ha natura di "atto di autogoverno" dell'Azienda ULSS n. 1 e riguarda le norme che presiedono  all’organizzazione  ed  al  funzionamento  della  stessa,  nel  senso:

- di costituzione e definizione del modello organizzativo e dei principi informatori delle linee strategiche generali;

- di definizione del modello di funzionamento, cioè degli aspetti dinamici della gestione aziendale. L'Atto   Aziendale   disciplina   i   livelli   di   competenza   e   di   responsabilità,   le   funzioni   di   “staff"   e   di   "line" e relative distinzioni, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa e relative distinzioni; definisce modalità di decentramento e di delega di poteri, compiti e funzioni.

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1. TITOLO I – Il contesto aziendale

1.1 . Elementi  identificativi  e  caratterizzanti  dell’Azienda

1.1.1 Denominazione e sede

L'Azienda U.L.S.S. n. 1, costituita con L.R. 14 settembre 1994 n. 56 con decorrenza 1 gennaio 1995 è derivante dall'accorpamento delle tre disciolte U.L.S.S. n. 1 " Cadore" di Pieve di Cadore, n. 2 “Agordo”  e  n.  3  “  Bellunese  – Alpago - Zoldano”.

L'Azienda ULSS n. 1 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. 229/99 - è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

L'Azienda ULSS n.1 ha un ambito territoriale di 2.748 Kmq., con una densità abitativa di 47,07 abitanti per Kmq, costituito dai territori dei 51 Comuni indicati - al pari delle relative popolazioni - nell'Allegato 1.

L’Azienda   ULSS   n.1   ha   la   propria   sede   legale   in   Belluno   Via   Feltre   n.   57 e codice fiscale/partita IVA: 00300650256

1.1.2 Logo

L’Azienda  ULSS  n.1  ha  adottato quale proprio logo identificativo il seguente:

Esso si ispira alla peculiarità dei servizi socio-sanitari resi su un territorio connotato dalla prevalenza dell’area   montana.   Nel   rappresentare,   infatti,   in   forma   stilizzata   la   linea   di   un   tracciato   elettrocardiografico   (vocazione   istituzionale   dell’Azienda)   si   è   voluto   evidenziare il profilo delle catene montuose insistenti sul territorio.

1.1.3 Patrimonio

Il  patrimonio  dell’Azienda  ULSS  n.1  è  quello  risultante  dallo  stato  patrimoniale  allegato  all’ultimo   Bilancio di esercizio approvato.

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L’Azienda  ULSS  n.1  riconosce  la  valenza  strategica  del  patrimonio  quale  strumento  di  un'adeguata   qualificazione strutturale e tecnologica dell'offerta di servizi e, in tale prospettiva, intende anche ricorrere a tutte le forme possibili di finanziamento e dare attuazione a partecipazioni in società ed imprese di qualsiasi natura e genere, la cui attività sia considerata complementare al perseguimento delle finalità istituzionali.

1.1.4 La Missione aziendale

Le aziende sanitarie, quali enti strumentali della Regione, hanno il compito di realizzare le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale impiegando nel processo di assistenza le risorse ad esse assegnate  in  modo  efficiente.  I  valori  che  ispirano  l’azione  delle  aziende  sono  la  tutela  della  salute   quale  bene  collettivo  ed  individuale  e  l’equità  di  accesso  dei  cittadini  ai  servizi  socio-sanitari.

1.1.5 La Visione aziendale

L’Azienda   ULSS   n.1 di Belluno è attiva in un contesto territoriale interamente montano, a bassa densità abitativa ed elevato indice di vecchiaia, la cui specificità è riconosciuta dallo Statuto regionale del Veneto.

In   tale   contesto,   l’innovazione   e   lo   sviluppo   di   reti   assumono particolare importanza per garantire un’equa  ed  efficace  erogazione  dei  livelli  di  assistenza.

La vision aziendale è orientata a:

 promuovere processi di partecipazione attiva e responsabile volti a sviluppare le capacità dei cittadini, delle famiglie e  della  comunità  di   essere  i   primi   “produttori”della  propria  salute  e   della propria qualità della vita;

 perseguire  il  miglioramento  continuo  della  qualità  dell’assistenza  e  della  capacità  di  risposta   ai bisogni di salute della propria popolazione;

 sviluppare percorsi assistenziali integrati, basati sul principio della presa in carico globale dell’utente,   ed   omogenei   su   tutto   il   territorio,   nel   rispetto   dei   vincoli   di   sostenibilità   economica.

L’azienda  ricerca  la  soddisfazione  dei  cittadini  e  degli  operatori  attraverso  un’efficiente  gestione  di   tutte le risorse disponibili, valorizzando la collaborazione con il volontariato, gli interlocutori istituzionali e privati, gli istituti universitari e di ricerca e le altre aziende socio sanitarie.

L’azienda   mira   ad attrarre, trattenere e sviluppare le competenze professionali degli operatori, a promuovere   l’innovazione   tecnologica,   organizzativa   e   gestionale,   nonché   ad   offrire   le   migliori   pratiche assistenziali e di prevenzione e promozione della salute.

[La visione   dell’azienda   consiste   nell’essere   e   voler   essere   parte   di   un   sistema   diffusamente   orientato  al  miglioramento  continuo  della  qualità  dell’assistenza  per  soddisfare  bisogni  sempre  più   complessi  dei  cittadini,  avvalendosi  dell’evoluzione  delle  tecniche  e  delle conoscenze]

1.1.6 La  filosofia  dell’assistenza

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1.1.7 I  principi  dell’assistenza

L’assistenza  è  la  competenza  fondamentale  delle  aziende,  essa  deve  essere  prestata  con  continuità  e   secondo criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare. La centralità della persona e l’umanizzazione   dell’assistenza   sono   principi   imprescindibili:   l’attenzione   ai   diritti   della   persona   comprende la valutazione di tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali. La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati e secondo criteri di appropriatezza. La formazione continua del personale è strumento  di  miglioramento  dell’assistenza  e   deve   essere   finalizzata   all’accrescimento   del   capitale   umano   dell’Azienda   ed   all’incremento/aggiornamento  delle  conoscenze  e  competenze;;

1.1.8 Gli obiettivi  dell’azienda

Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che le aziende devono raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale   e   assegnati   ai   direttori   generali   all’atto   del   conferimento   del   loro   incarico.   Tali obiettivi devono  essere  raggiunti  esercitando  pienamente  l’autonomia  imprenditoriale,  di  cui  l’atto  aziendale  è   strumento.

Questi   ultimi   elementi   caratterizzanti   l’azienda,   non   sono   autonomamente   definibili   dalle   stesse,   a   causa della loro natura istituzionale e dei rapporti con la Regione. Essi attengono e discendono dalla definizione delle politiche generali di sistema, la cui competenza è propria della Regione.

1.2

Organi  dell’azienda

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1-quater, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., sono  organi  dell’azienda  ULSS il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione.

Direttore Generale

Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell’azienda,  di  cui  ha  la  responsabilità della gestione complessiva. Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione in condizioni di massima efficienza ed efficacia.

Il Direttore generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno annualmente indicati ed aggiornati periodicamente, secondo la legislazione vigente.

Al direttore generale competono le funzioni di programmazione e controllo e, in definitiva, la leadership   dell’intera   azienda.   Si   differenzia,   così,   all’interno   dell’azienda   la   funzione   di   programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle strutture tecnico-funzionali.

L'atto aziendale dovrà esplicitare la distinzione tra le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite ai direttori amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della funzione territoriale e ai dirigenti di struttura complessa nonché la disciplina degli organismi aziendali, dipartimentali e distrettuali. Tale disciplina dovrà essere coerente con quanto previsto dalle presenti linee guida.

Collegio Sindacale

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Collegio di direzione

Il Collegio di direzione sino all'individuazione da parte della legge regionale del collegio di direzione quale organo dell'azienda e alla definizione di composizione, criteri di funzionamento nonché relazioni con gli altri organi aziendali si prevede che lo stesso sia composto da:

• il direttore generale; • il direttore amministrativo; • il direttore sanitario;

• il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; • il direttore del distretto unico o i direttori dei distretti; • il direttore della funzione ospedaliera;

• il direttore del dipartimento di prevenzione;

• un direttore di dipartimento strutturale per ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile e dei servizi di diagnosi e cura);

• il direttore del dipartimento di emergenza ed urgenza, ove presente; • il direttore del dipartimento di salute mentale;

• il direttore del dipartimento delle dipendenze;

• il direttore del dipartimento funzionale di riabilitazione Ospedale-Territorio;

• un   direttore   di   dipartimento   strutturale   dell’area   dei   servizi   professionali,   tecnici   ed   amministrativi;

• il direttore/responsabile della direzione/servizio farmaceutico; • il direttore/responsabile della direzione/servizio professioni sanitarie.

E’,  altresì,  invitato  a  partecipare  un  rappresentante  dei  medici  convenzionati  con  il  S.S.N.  membro   dell’ufficio   di   coordinamento   delle   attività   distrettuali (UCAD), indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la Medicina Generale, la Pediatria di Libera Scelta e la Specialistica Ambulatoriale Interna, dei Comitati aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN.

Per quanto compatibili al collegio di direzione sono attribuite le funzioni indicate dall'art.17 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. ed inoltre svolge le attività previste dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23 nell’ambito  della  clinical  governance,  ivi  compreso  la  gestione del rischio clinico. In particolare per quanto attiene il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente si confermano i contenuti della DGR n.1831/2008.

1.3 COMPONENTI LA DIREZIONE GENERALE E ORGANISMI COLLEGIALI Sono componenti della Direzione Generale:

- Il direttore amministrativo; - Il direttore sanitario;

- Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.

Ai   sensi   dell’art.   3,   co.   1-quinquies   del   d.lgs.   502/92,   “…partecipano,   unitamente   al   direttore   generale, che ne  ha  la  responsabilità,  alla  direzione  dell’azienda,  …”.  Sono,  quindi,  soggetti  attori,   unitamente al direttore generale, di quella funzione di programmazione, allocazione e committenza propria della direzione generale.

Richiamate le funzioni attribuite alla loro competenza dalla l.r. n. 56/94 (artt. 14, 15 e 16), essi le esercitano attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili, a partire dalla definizione delle scelte programmatorie aziendali, alla declinazione degli obiettivi di budget ed alla   loro   negoziazione   con   i   responsabili   delle   strutture   aziendali,   al   monitoraggio   ed   all’eventuale   revisione dei predetti budget e del budget generale.

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Il Consiglio dei Sanitari è organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria della direzioen dell’Azienda  ed  è  presieduto  dal  Direttore  Sanitario.  Svolge  le  funzioni  attribuite  dall’art.  4,  comma   12, del D.Lgs. n. 502/1992.

Il Consiglio dei Sanitari è costituito dai componenti previsti e nominati secondo le modalità indicate dalla  DGRV  n.  6652/94  in  esecuzione  dell’art.  31,  comma  1,  lettera  a),  della  L.R.  n.  56/94.

Le funzioni del Consiglio sono regolate, nel quadro della normativa nazionale e regionale in materia, da apposito regolamento.

Conferenza dei Sindaci

La   "Conferenza   dei   Sindaci"   dei   Comuni,   il   territorio   dei   quali   costituisce   l’ambito   territoriale   dell’Azienda   ULSS   1,   è   l'organismo   rappresentativo   delle   Autonomie   Locali   cui   spetta   il   diritto-dovere di esprimere i bisogni socio-sanitari delle comunità amministrate.

La Conferenza, in attuazione delle norme specifiche vigenti in materia, nomina i membri dell’Esecutivo,  partecipa  al  processo  di  programmazione  socio-sanitaria locale, approva il Piano di Zona,  emana  gli  indirizzi  per  l’elaborazione del Piano Attuativo Locale, esamina gli atti di bilancio, esercita ogni altra funzione riservata alla sua competenza.

L’Esecutivo   della   Conferenza   dei   Sindaci   è   l'organismo   ristretto,   composto   da   non   più   di   n.   5   componenti, mediante il quale la stessa Conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione (ad es. osservazioni sulla proposta di Piano Socio-Sanitario regionale, definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività dell'Azienda ULSS 1, elaborazione del Piano di Zona, esame dei bilanci aziendali, verifica e valutazione dell'andamento generale dell'attività   dell'Azienda,   adozione   dei   provvedimenti   per   far   assicurare   dall’Azienda   prestazioni   e   servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni, formulazione del parere al Direttore Generale per la nomina del Direttore dei Servizi Sociali, valutazione, per la parte di propria  competenza,  del  Direttore  Generale  ai  sensi  dei  commi  8  sexies  e  8  septies  dell’art.  4  della   L.R. 23 del 29 giugno 2012).

I rapporti tra Azienda ULSS 1 e Conferenza dei Sindaci sono assicurati dai rispettivi Direttore Generale   e   Presidente.   L'Azienda   ULSS   1   mette   a   disposizione   dell’Esecutivo   i   dati   informativi   necessari per l'espletamento delle funzioni demandate allo stesso.

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2.

TITOLO II - Organizzazione  dell’U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno

Nel  presente  Titolo  verrà  presentato  il  modello  organizzativo  adottato  dall’ULSS  n.1;;  in  particolare,   verranno definite le tipologie di unità organizzative che formano nel loro complesso  l’articolazione   operativa   dell’azienda,   per   passare   poi   alla   rappresentazione   dei   legami   di   tipo   gerarchico   e   funzionale tra le stesse.

Per quanto concerne i legami di tipo gerarchico si farà riferimento alla consueta modalità di rappresentazione  basata  sull’organigramma  ad  albero;;  mentre  i  legami  di  tipo  funzionale  verranno  di   volta in volta esplicitati nella descrizione delle singole articolazioni organizzative.

In base alla legislazione sanitaria vigente (D.Lgs.   n.   502/1992   e   s.m.i.   )   l’azienda ULSS viene distinta  in  tre  strutture  tecnico  funzionali  fondamentali:  il  Distretto,  l’Ospedale  ed  il  Dipartimento  di   Prevenzione.

L’organizzazione   dell’ULSS   n.1,   recependo   i   dettami   normativi   e   gli   atti   di   indirizzo   e   programmazione regionali, attua il  suddetto  modello  (funzionale)  prevedendo  l’articolazione  interna   delle proprie strutture operative secondo quelle che di seguito verranno definite come Aree tecnico funzionali.

Gli organigrammi (allegati al presente Atto) di ciascuna Area esplicitano la rappresentazione dell’organizzazione  secondo  il  modello  di  legame  gerarchico  tra  strutture.

I legami di tipo funzionale (ovvero quei legami di tipo non gerarchico che riguardano i rapporti tra differenti   strutture   operative   aziendali   nell’ambito   di   un   processo - trasversale   all’organizzazione   gerarchica - di   erogazione   di   prestazioni   o   servizi   complessi   all’utenza), sono evidenziati nella descrizione delle singole Aree tecnico funzionali riportate nel proseguo del presente Titolo e nei paragrafi del successivo  Titolo  III  relativi  al  funzionamento  dell’Azienda  ULSS.  Eventuali  ulteriori   aspetti  funzionali  troveranno,  infine,  esplicitazione  all’interno  delle  schede  di  struttura  (dipartimento   o struttura complessa) allegate al presente Atto.

L’insieme   di   queste   rappresentazioni   individua   l’intero   modello   organizzativo   dell’ULSS   n.1,   secondo i diversi punti di vista ovvero secondo le diverse tipologie di collegamento  che  lega  l’attività   delle strutture organizzative  dell’ULSS.

2.1

Le tipologie di strutture organizzative  dell’ULSS  n.1

Le  strutture  organizzative  sono  articolazioni  interne  dell’Azienda ULSS,  nell’ambito  delle  quali  sono   aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di produzione di prestazioni e di servizi, di supporto tecnico-amministrativo e di staff.

La  rappresentazione  organizzativa  dell’ULSS,  attraverso  le  sue  strutture  organizzative,  dà evidenza del legame di tipo gerarchico che lega le stesse tra loro. Analogamente le strutture organizzative possono essere aggregate per rappresentare le strutture tecnico-funzionali fondamentali del modello di organizzazione delle aziende sanitarie locali previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Ospedale, Distretto e Dipartimento di  Prevenzione);;  in  quest’ultimo  caso  il  legame  tra  le  diverse  strutture  è  di   tipo funzionale.

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Ciascuna struttura organizzativa si differenzia per il suo livello di complessità gestionale e valenza strategica; questi elementi costituiscono la base per la definizione della tipologia che identifica ciascuna struttura organizzativa.

La valenza strategica di una struttura è individuata, ad esempio, dal grado di necessità di interfacciamento con   istituzioni   o   organismi   esterni   all’Azienda,   dalla   rilevanza   tecnica delle problematiche trattate, dall’impatto   delle   prestazioni   erogate   sulla   salute   dell’utenza,   dal livello di inter-settorialità che caratterizza gli interventi richiesti alla stessa.

La complessità organizzativa di una struttura è individuata dalla quantità e dalla eterogeneità delle risorse professionali in carico alla stessa, dalla dimensione delle risorse strutturali e tecnologiche utilizzate e dal volume complessivo di risorse economiche controllate.

Alla tipologia di struttura organizzativa sono collegate le differenti tipologie di incarichi di natura gestionale, previsti dai contratti di lavoro del comparto sanitario, e la conseguente ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità, tra i quali, in particolare, la responsabilità di budget.

L’organizzazione   dell’ULSS   n.   1   si   sviluppa   lungo   cinque livelli gerarchici, di seguito esposti in ordine di crescente rilevanza gestionale, che corrispondono ad altrettante tipologie di strutture:

Liv. 1: Unità operativa (UO);

Liv. 2: Unità operativa Semplice (UOS); Liv. 3: Unità operativa complessa (UOC); Liv. 4: Strutture Dipartimentali (SD); Liv. 5: Area Tecnico-Funzionale (ATF).

Le diverse tipologie di Unità operative (liv. 1,2 e 3) si differenziano, oltre che rispetto al livello gerarchico di appartenenza, anche in base alla dipendenza gerarchica della struttura stessa. Pertanto, tra le UOC si potranno differenziare le UOC a valenza di Dipartimento, qualora la struttura dipenda gerarchicamente da una SD, o a valenza di Area, qualora la struttura dipenda gerarchicamente direttamente da un’ATF. Ugualmente si potranno distinguere UOS a valenza rispettivamente di UOC,  SD  e  Area.  La  mancanza  di  indicazione  della  “valenza”  per  una  qualsiasi  UO,  indica  che  la   stessa dipende gerarchicamente da una struttura di livello immediatamente superiore.

Come sopra accennato, la tipologia di struttura, ovvero il suo posizionamento su un livello gerarchico, dipende dall’intensità  assunta  dalle  dimensioni di complessità e strategicità.

L’individuazione  della  tipologia  di  struttura  è,  inoltre,  strettamente connessa alle funzioni attribuite all’Azienda   dagli   atti   di   programmazione   e dalle linee guida emanati dalla Regione Veneto in tal senso.

A  seconda  dell’ATF di afferenza gerarchica le strutture si distinguono anche in: - ospedaliere (strutture che afferiscono ai presidi ospedalieri a gestione diretta);

- non ospedaliere (strutture che  afferiscono  all’Area  Territoriale,  all’area  tecnico-amministrativa, all’Area  delle  strutture  di staff o al Dipartimento di Prevenzione).

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Le Unità Operative sono le aggregazioni organizzative elementari di risorse umane e fattori produttivi, finalizzate ad erogare una singola tipologia di attività o a garantire una particolare funzione aziendale. Le UO hanno soltanto una valenza operativa collegata alla tipologia di attività svolta ed alla relativa organizzazione del lavoro.

Dette unità si pongono quindi come mere articolazioni organizzative facenti capo ad un unico responsabile, coincidente con il responsabile della struttura di afferenza gerarchica (UOS, UOC, SD, ATF), in   analogia   a   quanto   previsto   dall’art.   12,   lettera   b),   della   Legge   della   Regione   Veneto   n.   56/94.

Le UO posso essere UO a valenza rispettivamente di UOS, UOC, SD e ATF.

Le UO, di qualunque tipologia, concorrono al raggiungimento del budget gestionale attribuito alla struttura sovra-ordinata e ne rispondono per la quota parte di raggiungimento.

Le   figure   dirigenziali,   se   previste,   all’interno   delle   Unità   operative   non   possono   quindi   avere   incarichi di natura gestionale; laddove risulti opportuno, può essere individuato un referente di unità, anche   con   qualifica   non   dirigenziale   (in   quest’ultimo   caso allo stesso è, di norma, attribuita una posizione organizzativa o un coordinamento), con il compito di organizzare le risorse produttive sotto il profilo tecnico-operativo, ovvero una figura che, per esperienza professionale o particolare attitudine o qualifica posseduta, costituisce il riferimento tecnico per il personale della UO, oltre che per le altre strutture organizzative sulla materia di competenza (es. UO di staff quali Servizio Prevenzione e Protezione, Assicurazione qualità, ecc.).

Nel presente Atto non   viene   data   evidenza   analitica   delle   unità   operative   esistenti   all’interno   delle   strutture organizzative   dell’ULSS,   salvo   che   per   le UO riferite a funzioni aziendali di particolare rilievo e previste dagli atti di indirizzo regionali.

La istituzione/soppressione di UO, non rientranti negli atti di indirizzo e programmazione regionale, può essere disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento motivato.

Le strutture semplici sono articolazioni organizzative interne, di norma, ad una UOC, alle quali è attribuita autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

Sulla base  di  quanto  sopra  riportato  le  UOS  si  distinguono  in  UOS  (interne  ad  una  UOC),  in  “UOS  a   valenza   di   Dipartimento”   (UOS   direttamente   afferenti   ad   una   SD)   e   in   “UOS   a   valenza   di   Area”   (UOS  direttamente  afferenti  ad  un’Area).

Nell’area   ospedaliera,   le   strutture semplici dipartimentali sono individuate dalla programmazione regionale.

Il numero delle strutture tiene conto di quanto fissato dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, in termini di parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012. In particolare, per le strutture semplici è stato definito lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa.

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Le UOS afferenti ad UOC concorrono al raggiungimento del budget gestionale attribuito alla UOC e ne rispondono per la quota parte di raggiungimento.

Ciascuna UOS è diretta da un dirigente con incarico di direzione di struttura semplice.

Le strutture complesse sono articolazioni organizzative, di norma, interne a un dipartimento, alle quali è attribuita autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Sulla base di quanto sopra riportato le UOC si distinguono in UOC (interne ad una SD) e in UOC a valenza di Area (non dipendenti da una SD).

Il numero delle strutture complesse ospedaliere viene definito con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012.

Il numero delle strutture complesse non ospedaliere viene definito per ciascuna azienda sanitaria dalle  linee  di  indirizzo  sulla  predisposizione  dell’atto  aziendale  emanate  dalla  Regione  Veneto. Le   funzioni   in   cui   si   articolano   le   strutture   complesse   previste   nell’allegato   costituiscono   la   configurazione minima che, di norma, l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.

Le altre strutture complesse a disposizione nell'ambito dell'area non ospedaliera devono essere previste tenuto conto della programmazione regionale e aziendale. Nella definizione delle strutture stesse dovranno  adeguatamente  valutarsi  le  esigenze  connesse  alla  loro  razionalizzazione  nell’ottica   di  una  gestione  unitaria  e  dell’integrazione  delle  attività,  evitando  la  frammentazione  delle  funzioni  e   tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.

La programmazione regionale individua il numero di strutture complesse ospedaliere per ciascun ospedale e per ciascuna funzione attribuita. La programmazione regionale individua, altresì, il numero massimo di strutture complesse non ospedaliere e la loro configurazione minima.

Il numero delle strutture tiene conto di quanto fissato dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, in termini di parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012. In particolare, per le strutture complesse Ospedaliere è stato definito lo standard di 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera, mentre per le strutture complesse non ospedaliere è stato definito lo standard di 13.515 abitanti per struttura complessa non ospedaliera. Tutte le tipologie di UOC sono centri di responsabilità di budget gestionale e concorrono pertanto al raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati alle stesse.

Ciascuna UOC è diretta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.

Le Strutture dipartimentali comunque definite (Dipartimenti strutturali, funzionali, transmurali e interaziendali)  rappresentando  il  modello  operativo  previsto  dall’art.  17-bis del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e svolgono attività professionale e gestionale, come espressamente previsto dall’articolo   27,   5°   comma   dei   Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998 – 2001 delle aree dirigenziali.

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del  21.12.2001  recante:  “Modifiche  alla  D.G.R.  n.  1742  del  25.5.1999  ad  oggetto  “Disposizioni  per   l’istituzione   ed   il   funzionamento   dei   Dipartimenti   e   delle   aree   omogenee   per   le   Aziende   UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere.

Il dipartimento è costituito dall'aggregazione di più unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono finalità comuni, rispetto alle quali è sovraordinato relativamente agli aspetti gestionali, pur mantenendo le stesse la propria autonomia e responsabilità.

I  “Dipartimenti”  sono  Strutture  individuate  dall’ULSS n. 1, per  l’attuazione  di  processi  organizzativi   integrati, articolati a loro volta in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale. Ad ogni dipartimento, in quanto Struttura, devono essere assegnate le risorse necessarie all’assolvimento  delle  funzioni  attribuite.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 3574 del 21.12.2001, l’organizzazione   dipartimentale   persegue   la   finalità/obiettivo di coordinare ed integrare le attività sanitarie e non al fine di migliorare la qualità delle  prestazioni  erogate  e  l’efficienza  dell’organizzazione:

- favorendo   l’efficacia   e   l’appropriatezza   dell’intervento   sanitario   e   l’accessibilità   dell’utenza   ai   servizi sanitari;

- sviluppando il coordinamento delle attività sanitarie, di ricerca e di formazione; - favorendo  l’integrazione  delle  attività  delle  singole  unità  organizzative;;

- perseguendo   l’integrazione   con   gli   altri   livelli   assistenziali   ed   un   più   razionale   ed   agevole   processo decisionale e di controllo;

- promuovendo i processi di responsabilizzazione della dirigenza. I Dipartimenti raggiungono gli obiettivi loro assegnati attraverso:

- la valorizzazione e la responsabilizzazione in rapporto alla professionalità e competenza degli operatori;

- un efficace e integrato impiego delle risorse;

- la   predisposizione   di   linee   guida   e/o   protocolli   e/o   procedure   operative,   basati   sull’evidenza   scientifica;

- l’adozione  del  metodo  di  lavoro  interdisciplinare,  della  ricerca  e  del  confronto  professionale. I  dipartimenti  operano  per  tutta  l’Azienda,  utilizzando il personale anche su più sedi o strutture. L’atto  aziendale  istituisce  dipartimenti   che   aggregano  almeno  tre  strutture  complesse.  Eccezioni  al   numero minimo delle strutture complesse sono ammesse solo se e quando previste da specifici atti e provvedimenti regionali.

I dipartimenti individuati dalla programmazione regionale sono: Dipartimento di Prevenzione (strutturale);

Dipartimento di Salute Mentale (transmurale); Dipartimento delle Dipendenze (funzionale); Distretto unico (strutturale):

le rimanenti SD previste dal presente Atto sono individuati  nell’ambito  dell’autonomia  organizzativa interna  dell’ULSS.

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I dipartimenti strutturali sono   costituiti   da   unità   operative   omogenee   sotto   il   profilo   dell’attività   e/o delle risorse umane e tecnologiche impiegate ed hanno la responsabilità gestionale diretta sulle stesse.

Ciascuna struttura organizzativa che fa capo ad un dipartimento strutturale afferisce gerarchicamente allo stesso e può far parte di un solo dipartimento strutturale.

Il dipartimento strutturale, per perseguire i propri obiettivi e finalità, utilizza, in particolare, i seguenti strumenti:

- la  gestione  e  l’utilizzo  comune  degli  spazi,  delle  attrezzature  e  delle  tecnologie;;

- l’utilizzo  dei  posti  letto  complessivamente  assegnati,  organizzati  secondo  livelli  di  intensità di cure;

- l’utilizzo,  nell’ambito  del  dipartimento,  del  personale  complessivamente  assegnato;;

- la gestione del budget prefissato, la continuità assistenziale e la formazione permanente del personale.

Il dipartimento strutturale ha la responsabilità gestionale diretta delle risorse assegnate. Sono organi del dipartimento strutturale:

- il direttore del dipartimento; - il comitato di dipartimento.

E’   prevista,   altresì,   l’assemblea   di   dipartimento,   a   cui   hanno   titolo   a   partecipare   tutti   i dipendenti delle unità operative che lo costituiscono.

I dipartimenti funzionali sono correlati al raggiungimento di particolari obiettivi prefissati o al mantenimento degli stessi o alla realizzazione di particolari attività di rilevanza strategica a valenza interdisciplinare.

Per tale motivo, i dipartimenti funzionali hanno, di norma, una durata temporanea,

Ai dipartimenti funzionali afferiscono più strutture organizzative, ciascuna per le rispettive competenze rispetto alle finalità e agli obiettivi attribuiti al dipartimento. Queste strutture, pur non dipendono gerarchicamente dal dipartimento funzionale, ne rispondono in termini di attività ed organizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del dipartimento.

Il Dipartimento funzionale opera in modo trasversale rispetto ai consueti collegamenti di tipo gerarchico   tra   le   strutture   e   costituisce   lo   strumento   organizzativo   atto   a   garantire   l’efficiente   realizzazione delle attività che necessitano di una forte azione di coordinamento di strutture interdisciplinari e non gerarchicamente collegate.

Una stessa struttura organizzativa può far capo anche a più di un dipartimento funzionale.

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Sono organi del dipartimento funzionale: - il direttore del dipartimento;

- il comitato di dipartimento.

I dipartimenti transmurali sono strutture analoghe ai dipartimenti strutturali, con la differenza che coordinano unità operative che operano in ambito sia ospedaliero che territoriale, pertanto gli stessi, pur   collocati   all’interno   di   un’ATF,   afferiscono   gerarchicamente   sia   al   direttore   della   funzione   ospedaliera che a quello della funzione territoriale.

Previa autorizzazione della Giunta Regionale, possono essere costituiti, inoltre, dipartimenti interaziendali di natura funzionale, per la realizzazione di specifici obiettivi comuni a più aziende sanitarie.

Non entrano a far parte dei dipartimenti le strutture che, per la valenza strategica delle loro funzioni e per il valore trasversale che hanno su tutte le aree dell'Azienda, sono collocate in posizione di staff alla Direzione Strategica.

Il numero e la tipologia dei dipartimenti istituiti presso   quest’Azienda     sono   rappresentati   negli   organigrammi  contenuti  nei  seguenti  documenti  allegati  al  presente  Atto:  ….

Per  quanto  attiene  alla  disciplina  dell’organizzazione  e  del  funzionamento  di  dipartimenti,  si  rinvia   alle disposizioni di cui alle DD.G.R.V. n. 3574 del 21.12.2001 e n. 975 del 18.6.2013, e al vigente regolamento aziendale.

Le Aree Tecnico-Funzionali sono aggregazioni complesse di strutture organizzative che fanno direttamente capo, sotto il profilo gerarchico, ad uno dei Direttori che compongono la Direzione Strategica (DDSS).

Tutte le Strutture dell’ULSS  n.  1  rientrano in una delle seguenti ATF: - Area dei Servizi Territoriali (AST);

- Area dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione (AOP); - Area dei Servizi Tecnico Amministrativi (ATA);

- Area di staff della Direzione Strategica (ADDSS).

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2.2 PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DEL STRUTTURE

La  DGRV  n.  975/2013  individua  tra  le  linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  dell’Atto  Aziendale   la necessità di contenimento del numero di strutture organizzative da attivare.

A tal fine la citata DGRV pone come riferimento quanto stabilito dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011, nella quale sono stati fissati i parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012.

Tali parametri prevedono:

- per le UOC Ospedaliere è stato definito lo standard di 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera;.

- per le UOC non ospedaliere è stato definito lo standard di 13.515 abitanti per struttura complessa non ospedaliera.

- per le UOS è stato definito lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa.

Considerato che il Ministero della Salute, con nota in data 16 luglio 2012, prot.n. 17867, ha precisato che lo standard è da intendersi riferito al livello regionale. Ogni regione nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, potrà emanare direttive, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento di tale standard su scala regionale.

La Regione Veneto ha individuato:

- il numero delle strutture complesse ospedaliere con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012;

- il numero delle strutture complesse non ospedaliere per ciascuna azienda sanitaria, nell'allegato A1 alla D.G.R.V. n. 975/ 2013, precisando che le funzioni in cui si articolano le strutture complesse   previste   nell’allegato   costituiscono   la   configurazione   minima   che,   di   norma,   l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.

Per   quanto   attiene   alle   UOC   ospedaliere,   nelle   more   dell’approvazione   delle   citate   schede,   nel   presente  Atto  non  vengono  proposte  modifiche  all’attuale  organizzazione  del  Presidio  Ospedaliero,   così come prevista dal vigente Atto aziendale. Non appena approvate le nuove schede ospedaliere la Direzione, di concerto con la Direzione Regionale, provvederà alla modifica del presente Atto recependo le nuove dotazioni.

Per quanto attiene alle UOC non ospedaliere, l’Allegato A1 della DGRV n. 975/2013, assegna a questa ULSS complessivamente 17 strutture complesse, di cui 15 già pre-individuate dalla programmazione regionale e 2 a disposizione della programmazione interna.

L’organizzazione  delle  UOC  non  ospedaliere,  prevista  dal  presente  Atto,  è  individuata  tenendo conto della programmazione regionale e aziendale,   quest’ultima   basata   sulle   esigenze connesse alla loro razionalizzazione, nell’ottica   di   una   gestione   unitaria   e   dell’integrazione   delle   attività,   evitando   la   frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.

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Il  ridisegno  dell’assetto  organizzativo  dell’azienda  è stato, inoltre, effettuato nel rispetto del tetto di spesa  annualmente  assegnato  sul  personale  (considerando  il  costo  per  l’intero  anno)  e  della  capienza   dei fondi contrattuali delle dirigenze.

Le strutture alle quali può essere assegnato un dirigente con incarico di struttura complessa sono soltanto quelle previste dal presente Atto aziendale; in ogni caso, il conferimento a tale incarico resta comunque anche subordinato  all’autorizzazione  regionale  rilasciata   nell'ambito dei piani trimestrali delle assunzioni di personale presentati  dall’ULSS  n.1.

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2.3 Le Aree Tecnico Funzionali  dell’U.L.S.S. n. 1

2.3.1 Area dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione

L’Area   dei Servizi Ospedalieri e della Prevenzione comprende al suo interno le strutture organizzative   che   rientrano   nelle   strutture   tecnico   funzionali   fondamentali   “Ospedale”   e   “Dipartimento  di  Prevenzione”  così  come  previste  dal  D.Lgs.  n.  502/92  e  s.m.i..  Fanno  capo a tali strutture  fondamentali  il  “Presidio  Ospedaliero”,  anche  indicato  semplicemente  con  “Ospedale”,  e  il   “Dipartimento  di  Prevenzione”.

2.3.1.1 Il Presidio Ospedaliero (da modificare secondo indicazioni DS)

Il Presidio Ospedaliero o semplicemente Ospedale, è costituito   dall’insieme   delle   strutture   organizzative attraverso le quali l’Azienda   ULSS   n. 1 assicura nel proprio bacino territoriale l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.

L'Ospedale assicura le risposte:

- assistenziali nelle situazioni di urgenza ed emergenza; - assistenziali alle acuzie, in regime ordinario e diurno; - assistenziali alle post-acuzie lungodegenziali e riabilitative; - assistenziali specialistiche ambulatoriali.

L’ospedale  costituisce,  anche  attualmente,  il  centro  di  riferimento  per  tutta  la  sanità,  ma  a  patto  che   sia   in   grado   di   interagire   con   le   altre   componenti   dell’assistenza   sanitaria territoriale che vanno adeguatamente sviluppate: assistenza specialistica e diagnostica, assistenza di primo livello, residenzialità extraospedaliera, servizi domiciliari, sanitari e ad alta integrazione socio-sanitaria (c.fr. Carta di Feltre 1999).

L’ospedale   in   area   montana   deve,   in   questo   senso,   rispondere   alla   “mission”   di   luogo   riservato   al   trattamento  dell’acuzie  e  delle  patologie  multiproblematiche  mediante  processi  di  razionalizzazione  e   di  innovazione  dell’offerta  conseguenti:

- alla costruzione di una rete ospedaliera integrata, gerarchica e specializzata:

- ospedale di riferimento a medio-alto contenuto specialistico e tecnologico deputato, in via principale,  ad  assicurare  l’emergenza;;

- ospedali  di  zona/ospedali  filtro  di  supporto  all’ospedale principale e di raccordo con il territorio. (Dipartimento verticale medico-chirurgico e/o di lunga degenza– riabilitazione).

- all’organizzazione  interna  per  dipartimenti,  con  attenzione  ai  dipartimenti  transmurali;; - al potenziamento del day-hospital, del day-surgery o della ospedalizzazione a domicilio;

- allo sviluppo ed incentivazione delle tecnologie digitali avanzate, dei collegamenti in rete con strutture altamente specializzate, della telemedicina estesa alla rete di serviziterritoriali e ai M.M.G.;

- alle sperimentazioni gestionali mediante il coinvolgimento di soggetti ed agenzie pubbliche e private (c.fr. sperimentazione gestionale Ospedale Codivilla – Putti di Cortina – ULSS n. 1 Belluno).

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Il Presidio Ospedaliero dell'Azienda ULSS n. 1 è  “unico”  e  si  articola  in  più  sedi  di  erogazione  dei   servizi distribuite sul territorio.

Le attuali sedi di erogazione di prestazioni ospedaliere sono dislocate a Belluno, Agordo, Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore (centro sanitario polifunzionale ) e Cortina.

Dal   1.7.2003   l’Istituto   Monospecialistico   a   rilevanza   nazionale   (ai   sensi   del   D.M.   31.01.1995)   “Codivilla  Putti”  di  Cortina  d’Ampezzo  è  affidato,  in  sperimentazione  gestionale  ex  art.  9 bis D.Lgs. n.  502/92  e  s.m.i.  alla  società  mista  a  capitale  pubblico  e  privato  denominata  “Istituto  Codivilla  Putti   srl”.  Essa  consta  di  78  posti  letto  pre-accreditati con il SSR. L’art.  13  della  Legge Regionale n. 3 del 5 aprile 2013 (Legge Finanziaria per   l’esercizio   2013), ha sancito la fine della sperimentazione gestionale pubblico/privato con il ritorno alla piena gestione pubblica della struttura di Cortina. Nelle more della emanazione dei provvedimenti regionali che dovranno individuare le attività future previste presso le strutture in parola, la direzione ha avviato il percorso di messa in liquidazione della società nata dalla sperimentazione gestionale.

A ciascuna struttura Ospedaliera è preposto un Dirigente Medico e tra i Dirigenti Medici Responsabili delle strutture ospedaliere il Direttore Generale nomina il Dirigente Responsabile dei Servizi  Ospedalieri  che  sovrintende  all’attività  dell’Ospedale.  

Al  Dirigente  Responsabile  dei  Servizi  Ospedalieri  sono  affidati  i  processi  di  gestione  dell’Ospedale pubblico,  nell’ambito  del  budget  definito  dalla  Direzione  Generale  dell’azienda,  nonché  l’attivazione   di tutte le azioni gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e condivisi. I  compiti  di  gestione  dell’Ospedale  unico  dell’Azienda  ULSS  n.  1  sono  svolti  in  collegamento  con  i   Distretti socio-sanitari.

L'articolazione organizzativa interna è costituita dalle Unità Operative stabilite dalla programmazione regionale di settore.

L'Ospedale assicura le prestazioni specialistiche in forma ambulatoriale, di day hospital / day surgery e di ricovero secondo le caratteristiche di qualità / quantità specificate nei budget concordati per i singoli Dipartimenti / Unità Operative e per le funzioni previste dalla programmazione regionale e aziendale.

Ciascuna prestazione deve essere fornita nella forma assistenziale che risulta più appropriata e deve essere destinata esclusivamente alle persone affette da condizioni patologiche - mediche e chirurgiche - in fase acuta e post-acuta che, per la loro complessità / intensità, non possono essere assistite, in modo ugualmente efficace ed efficiente, nell'ambito dei servizi territoriali.

L'attività delle strutture ospedaliere deve avvenire il più possibile in modo integrato, evitando duplicazioni di prestazioni e di funzioni che non siano giustificate da economicità e tempestività. Deve essere favorito e perseguito al massimo l'utilizzo in comune delle risorse tecnologiche e di personale, con particolare riferimento alla logica dipartimentale.

Il Dirigente Medico dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di riferimento e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari ed organizzativi.

Nell’ambito  della  struttura  ospedaliera  ha  competenze:  gestionali ed organizzative

- definizione dei criteri organizzativi generali conseguenti agli obiettivi aziendali;

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- coordinamento delle attività ospedaliere al fine di conseguire livelli di efficienza, efficacia e gradimento  dell’utenza  conformi  agli  standard  stabiliti  dalla  Direzione  Generale;;

- raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati di attività e di utilizzo delle risorse

- partecipazione alla definizione dei criteri di allocazione delle risorse per le UU.OO. di competenza e collaborazione alla definizione dei budget;

- adozione di modalità di gestione improntate ai criteri di equa ripartizione dei carichi di lavoro, di motivazione del personale dipendente e di valorizzazione della qualificazione professionale del personale;

- vigilanza   sulle   attività   afferenti   all’area   dell’emergenza   sanitaria,   sulla   continuità   dell’assistenza   sanitaria   (compresa   la   predisposizione   dei   turni   di   guardia   e   di   pronta   disponibilità del personale sanitario, tecnico, amministrativo e professionale addetto ai servizi sanitari)

- formulazione di valutazioni tecniche, scientifiche ed organizzative in ordine alle richieste di apparecchiature medico-scientifiche ed arredi sanitari e in ordine alle opere di ristrutturazione ed ampliamento delle strutture di competenza;

 igienico-sanitarie e di prevenzione

- tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo; - tutela  dell’igiene  ambientale;;

- sorveglianza igienica sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva; - raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri; - attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;

- definizione delle strategie e protocolli contro le infezioni ospedaliere ed occupazionali  medico-legali

- adozione di provvedimenti di polizia mortuaria;

- organizzazione delle attività relative alla donazione e trapianto di tessuti e di organi;

- vigilanza sulla corretta formazione e conservazione della cartella clinica dei pazienti ricoverati e di ogni altra documentazione sanitaria prevista dalla vigente; gestione della conservazione della cartella clinica e rilascio di copie dal momento della consegna all’archivio  centrale;;

- trasmissione delle denunce obbligatorie ai competenti organi;

- espletamento dei procedimenti disciplinari a carico del personale cui è preposto fatte salve le prerogative dei singoli responsabili di UU.OO.;

- segnalazione ai competenti uffici di fatti originanti provvedimenti assicurativi; - vigilanza sul rispetto della normativa in tema  di  sicurezza  dell’ambiente  di  lavoro;;

- vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure addette alle attività sanitarie e in particolare sulla corretta manifestazione del consenso ai trattamenti sanitari; - vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica, partecipazione alle

attività delle commissioni e comitati etici e conservazione della relativa documentazione; - vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari, con espressione di parere

obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati sanitari con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici;

- scientifiche, di formazione ed aggiornamento

- promozione  e  coordinamento  dell’attività  di  preparazione,  formazione  ed  aggiornamento del personale dipendente e non dipendente delle UU.OO.

- coordinamento  dell’organizzazione  dei  corsi  di  specializzazione  qualora  istituiti  ai  sensi  della   vigente normativa;

- promozione  dell’elaborazione  di  piani  di  ricerca  finalizzata  e  coordinamento  dell’attività;; - vigilanza   sull’ammissione   e   sull’attività   di   personale   volontario,   frequentatore   e   in  

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 di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie

- introduzione e utilizzo di strumenti e metodologie necessari alla verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

- predisposizione di flussi informativi necessari alla verifica e revisione della qualità, della quantità e dei costi delle prestazioni;

- orientamento dei modelli organizzativi delle UU.OO. al raggiungimento di livelli di efficienza,   di   efficacia,   di   accessibilità   e   di   gradimento   da   parte   dell’utenza   conformi   agli   standard stabiliti dalla Direzione Generale;

Al Dirigente Responsabile dei Servizi Ospedalieri , compete, in particolare:

- la responsabilità delle definizione dei budget per ogni singola struttura ospedaliera e la verifica della   loro   congruità   rispetto   agli   obiettivi   dell’azienda   ULSS   n.   1,   con   particolare   riguardo   ai   Dipartimenti Interospedalieri

- la programmazione, dando attuazione agli indirizzi strategici della Direzione Generale e garantendo   l’integrazione   dei   dipartimenti   ospedalieri   e   l’efficienza   ed   efficacia   delle   linee   produttive;

- la  gestione  complessiva  delle  risorse  assegnate  all’Ospedale,  garantendone  la  migliore  efficienza allocativa tra i diversi dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla cui individuazione partecipa attivamente nel processo di budgeting (controllo direzionale

- il coordinamento delle funzioni dei Dipartimenti, anche mediante le funzioni di concertazione, per  garantire,  all’interno  delle  strutture  ospedaliere,  la  corretta  organizzazione  ed  esecuzione  dei   programmi assistenziali.

- da   un   punto   di   vista   strettamente   organizzativo   e   gestionale,   l’erogazione   integrata   delle   prestazioni sanitarie ospedaliere.

Egli   governa   l’Ospedale,   in   collaborazione   coi   Direttori   di   Dipartimento   al   fine   di   assicurare   l’assolvimento  della  missione  attraverso:

- programmazione

- esercizio della funzione di produzione

- allocazione delle risorse destinate ad assicurare alla popolazione le prestazioni ed i servizi di pertinenza

- accessibilità ai servizi e alle prestazioni

2.3.1.2 Il Dipartimento di Prevenzione

La Legge n. 833 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ha individuato, all’articolo  10,  le  Unità  Sanitarie  Locali  (USL),  definendo,  agli  articoli  20  e  21,  le  funzioni  ad  esse   attribuite in materia di prevenzione.

Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 229/1999, che ha modificato il D.Lgs. n. 502/1992 e il successivo   D.Lgs.   n.   517/1993,   hanno   individuato   l’organizzazione   e   stabilito   le   funzioni   del   Dipartimento di Prevenzione, articolando le funzioni del Dipartimento in:

1. funzioni  garantite  “direttamente”  dal  Dipartimento  di  Prevenzione: a. profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

b. tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;

c. tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

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igiene delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

e. tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f. sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

g. tutela della salute nelle attività sportive (articolo 8 del D.Lgs. n. 254/2000);

2. funzioni che il Dipartimento contribuisce ad assicurare con gli altri Servizi e Dipartimenti aziendali, come le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

L’articolo   7-quater, comma 2 prevede che le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate.

In attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e D.Lgs. n. 517/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 229/1999, la   L.R.   n.   56/1994,   di   riordino   del   Servizio   Sanitario   Regionale,   all’articolo   23,   comma   1, ha individuato nel Dipartimento di Prevenzione la struttura tecnico-funzionale   dell’Azienda   Ulss   preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione. Al comma 2 del medesimo articolo sono stati individuati i servizi nei quali si articola il Dipartimento di Prevenzione, mentre il successivo comma 3 ha trasferito ai servizi del Dipartimento le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria.

In   attuazione   dell’articolo   31,   lett.   d)   della   L.R.   n.   56/1994,   la   Giunta   Regionale   ha   approvato   la   D.G.R. n. 6107 del 20/12/1994, contenente le direttive relative ai criteri di funzionamento dei Dipartimenti di Prevenzione e dei suoi servizi e alle modalità di raccordo con i distretti e con le altre strutture che si occupano di prevenzione. Direttive, poi, modificate dalla D.G.R. n. 3415 del 29/11/2002.

Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013, approvato con Intesa del 22/09/2011, ha sottolineato l’importanza  degli  interventi  preventivi  a  livello  individuale,  collettivo  ed  ambientale,  individuando   gli obiettivi prioritari per il triennio e gli obiettivi di promozione di comportamenti e stili di vita per la salute, di lotta alle principali patologie e di miglioramento del contesto ambientale, di rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, secondo strategie condivise a livello europeo.

In particolare, il PSN 2011-2013 ha inteso  “rilanciare  la  prevenzione  mediante  interventi  che  tengano   conto che la salute pubblica e delle singole persone oggi largamente influenzata da fattori estranei al sistema sanitario, quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, che possono  causare  diseguaglianze  sistematiche  nello  stato  di  salute  della  popolazione”.

Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR), approvato con la L.R. n. 23 del 29/06/2012, ha individuato, per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le aree emergenti e prioritarie di intervento a livello regionale, già definite dal Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, che sviluppa quattro macroaree. Tali macroaree sono: la medicina predittiva, la prevenzione universale, la prevenzione della popolazione a rischio e la prevenzione delle complicanze e recidive di malattia, in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2010-2012.

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2.3.1.2.1 Le  funzioni  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  ai  sensi  dell’articolo  7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 229/1999.

Ai   sensi   dell’articolo   7-bis, comma 2 del D.lgs. n. 229/1999, il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti, con i Dipartimenti dell'Azienda ULSS e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa, inoltre, alla formulazione del programma di attività della ULSS, formulando   proposte   d’intervento   nelle   materie   di   competenza   e   indicazioni   in   ordine   alla   loro   copertura finanziaria.

L’azione  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  sui  temi  strategici descritti potrà essere impostata secondo i criteri  dell’intervento  diretto  oppure  della  promozione  e  del    coordinamento  di  iniziative  preventive   che coinvolgono altre strutture aziendali. Infatti, ai fini preventivi, è strategica una visione integrata non solo fra i servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ma anche in coordinamento con i Distretti, i medici e i pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica.

I Dipartimenti, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute dei territori di competenza,  svolgono  funzioni  specifiche  di  grande  rilevanza  nell’attuazione  di  indirizzi  nazionali,   in rete con altre strutture e/o enti, di emergenze sanitarie territoriali.

Pertanto rappresenta un obiettivo strategico della programmazione regionale e di conseguenza anche dell’ULSS   n.   1,   la   definizione   e   l’attuazione   di   un   modello   organizzativo   di   rete,   che   preveda   l’individuazione  di  alcune  funzioni  ed  attività  da  svolgersi  su  una  dimensione  multizonale, con livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale, interistituzionale.

2.3.1.2.2 L’assetto  organizzativo Il Direttore del Dipartimento.

La direzione dei Dipartimenti di Prevenzione è affidata ad un Direttore scelto dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.

La   nomina   è   fiduciaria.   L’articolo   6,   comma   2   della   L.R.   n.   23/2012   prevede   che   il   Direttore   del   Dipartimento di Prevenzione abbia un incarico di durata triennale e non possa effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa Azienda ULSS.  L’incarico  cessa  entro  sei  mesi  dalla  data  di  nomina   del nuovo Direttore Generale.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione individua il proprio vicario tra i responsabili di Servizio con incarico di struttura complessa.

Il Direttore risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi del Dipartimento, dell’assetto  organizzativo  complessivo  e  della  gestione  del  budget  affidatogli.  In  particolare,  esercita   le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

• negozia, secondo le intese intercorse con i responsabili dei Servizi, il budget di Dipartimento con la Direzione Generale e assegna le risorse finanziarie ed umane a ciascun Servizio, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati;

• verifica il perseguimento degli obiettivi, i risultati di attività e la qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;

• mantiene i rapporti con la Direzione Generale, cura le attività di comunicazione esterna e promuove la formazione di tutto il personale;

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