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Revoca di autorizzazione a gestire magazzini generall in. Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute dititoli del Debito pubblico

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GAZZETTA

'

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Si PUBBLICA TUTTI i GIORNI IVIENO I WESTIVt

Anno 75° RoxA

-

Sabato, 10 novembre 1934

-

ANNO XIII Numero 264

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

In Roma, ela presso I Atuministrazione ebe a

Anno Sem. Trim.

domicilioed in tutto 11 Regno (Parte leII). L, 108 63 45 Alfestero (Paesi dett'Un:one postale) . . . , a 240 160 100

In Roma, sia presso IAmministrazione che a

domicilioed in tutto 11 Regno (solo ParteI). I T2 45 31 50 Allestero IPaesi dellUnione postale) . . . . 160 100 TO Abbonamento speciale at soft fascicoll contenenti i numeri del titoli obbli.

gazionarl sorteggiati per 11 rimborso, annue L 45 - Estero L 100 011 abbonamenti hanno, di maastma, decorrensa dal is gennato di ogni

anno, restando 19 facoltà dell'Ammintatraziorte da concedere una decorrensa posteriore purche la scadenza dell'abbonamerito sia contentita net ilmate del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta aimeno 20 giornt prima della scadenza di quelli In corso

fracaso di reclamoodi altracomtentcazionedeve sempre essere indicato il umero dell'abbonamento. L tascicoli, eventualmente disguidati.verrannori·

epeditt a titolo gratutto, compatibilmente con iesistenza delle relative scorte, purch6 reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonatt hanno diritto anctie at supplementi ordmarL I supplementi straordinart sono fuori abbonamento,

il prezzo di vendita de ogni puntata della .0azzetta Ufnoiale. iPar.

to to II complessivamentes e 0ssato in tire 1.35 not RSSno, in Isre 3 81•

I'estero.

Gli abbonamenti en Roma si fanno presso UUfnolo Cassa della Li•

breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze engresso da Via XX settembre, ovvero presso le locali Librerie Congessionarte. 015 ab·

bonamente per altre paesi del Regno debbono essere citiesta Got ssstema del versamento dell'emporto nel conto corrente postate li2648, intestato all istituto Poligrañoo dello Stato, screvendo nel retro del relative ser sinoato de alisbramento la richiesta dettagliata. teamministražëone non risponde dei ritards causati dalla mancata indicazione, nei oortinoats de allsbramento, dello scopo del versamento nella soinma

oli abbonamenti richiesta dali estero vanno faits a mezzo di saglia internazionali con Indicazaone detto scopo det!'invio sul taBilando del taglia stesse

Le ruohseste di abbonamenti alla .Gazzetta Ufnoialea vanno fatte a partei non unstamente, oto6, a richieste per abbonaments ad mitri pe•

riodios

Per 11 pieno degli

annunzt

da

insente

nella

"

Ganetta Ufficiale

,,

tegganst le

nornie

riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTIALINO: DIREZIONE L REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZig TELEFONI£ENTRALINO:

50-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI 80.107 - 80-033 - 83-914

La

«

Gazzetta Ufnciale

» e tutte

le altre pubblicazioni dello Stato

sono

in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze

e presso

le più importanti Librerie depositarie

di Roma

e

di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMM A R I O DECRETO

MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Revoca di autorizzazione a

gestire magazzini generall

in

LEGGI

E

DECRETI Reggio Emilia

. . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5167

REGIO

DECRETO-LEGGE

28 settembre 1934, n. 1770. DECRETI PREFETTIZI·

Approvazione

del

piano regolatore particolareggiato

edilizio

Riduzione

di

cognomi

nella forma

italigna

. . .

Ná.

5167 di. Firenze, per la zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria

di Santa Alaria Novella . . . . . . . . . . .

Pag.

5162 REGIO

DECRETO-LEGGE

15 ottobre

1934,

n 1771.

Norme per le concessious di

temporanea

introduzione nel

Regno

di merci

colpite

da

divieto,

per essere trasformate.

Pag.

5163 REGIO

DECRETO

28 settembre 1934, n. 1772.

Approvazione

nel

Regno, Tripolitania,

Cirenaica e Isole ita.

liane

dell'Egeo,

della Convenzione internazionale sulla

reciproca protezione

contro la febbre «

dengue

» . . . . .

Pag.

5164

DISPOSIZIONI

E

COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di ricevute

di titoli del Debito pub-

blico . . . . . . . . . . .

Pag.

6176

Diffida per smarrimento di certificati

provvisori

del Prestito del Littorio . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5176 Media dei cambi e delle rendite . . , , . . .

Pag.

5176 REGIO

DECRETO

4 ottobre 1934, n. 1773.

Riconoscimento, agli

effetti

civili,

della erezione in parroc=

chia della Chiesa della Gran 41adre di

Dio,

in Roma .

Pag.

5166 RECIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1774.

Riconoscimento

della

_personalità giuridica

della

Congrega-

zlone dette

Figlie

di S.

Giuserpe

con Casa madre in Rivalba.

Pag.

5166 REGIO

DECRETO

20 settembre

1934,

n. 1775.

Riconoscimento

della

personalità giuridica

dell'Istituto delle .Suore

Passioniste,

con Casa

generalizia

in Castello di

Signa.

Pag.

5166 REGIO DECRETO 20 settembre

1934,

n. 1776.

Riconoscimento

della

personalità giuridica

della

provincia

Lauretana del Fratl

Minori,

con sede in Matelica . .

Pag.

5166 REGIO

DECRETO

28 settembre

1934,

n. 1777.

Riconoscimento

della

personalità giuridica dell'Ordine

dei Chieric1

Regolarl Minorl,

con sede in

Roma

. , .; .

Pag.

5167

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «ÜAZZETTA UFFICIALE)) N. WA ELNO-

vennas

1931-XIII:

Bollettino delle

·obbligazioni,

delle cartelle e

degli

altri titoli estratti per il rimborso e

pel

conferimento di

(

A. 69:

Consorzio di credito per le opere

pubbliche:

A

clamento

di titoli ed elenco dei titoli

rappresentanti obbliga oni,6

per

cento di Credito comunale sene

speciale

<Città

di

Torino»,

y Città di Trieste», « Città di Venezia> e «

Çitta

i Ca-

tania », estratti il 2 novembre 1934 e di

quelh sorteggiati

nelle

precedenti

estrazioni e non ancora

presentati pel

rim•

borso.

(10091)

(2)

!;162

10-11-1934 (XIII) - OAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO IPITALIA N. 204

LEGGI E DECRETl

REGIO DECRETO-LEGGE

28 settembre 1934, n. 1770.

Approvazione

del

piano regolatore particolareggiato

edilizio di

Firenze,

per la zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa 31aria Novella,

VITTORIO E3JANUELE III

l'ER GRA%iA DI DÌO E PER VOLONTÀ DEI,LA N\ZIONE 11E D'ITALIA

Visto Part. 3. n.

2,

della

legge

31

gennaio

1920. n.

100;

Ritenuta

l'urgente

e assoluta

necessità

di approvare il

piano regolatore

per la

sistemazione edilizia

della zona

della

cittik di

Firenze

adiacente alla nuova stazione

di

Santa 31a-

ria Novella, in modo

che detta

stazione

possa essere inan-

gurata per l'epoca fissata;

Udito il Consiglio

dei

31inistri;

Sulla

proposta del

Nostro 31inistro

segretario

di Stato

per i lavori

pubblici, di

concerto con

quelli

per

finteino,

per la

grazia

e

giiistizia,

per le tinanze e per le comunica- zioni;

Al biamo decretato e decretiaitio:

Art. 1.

È

upprovato

il

piano regolatore particolareggiato

edilizio

di Firenze per la zona adiacente alla nuovo stazione ferro- viaria di Santa 31aria

Novella

secondo il

progetto

esaini

nato dal

t'onsiglio superiore

dei lavori

pubblici

con voto

n. 1107 del 30

giugno 1934-Xll,

con le

seguenti

modifica

xioni:

. 1° 11

piauo

stradale della

piazza

antistante alla

stazione dovrà

essere sistemato in modo che il traflico cittadino sin

separato

da

quello della

stazione ferroviaria:

2° l'isolato tra la via Faenza e la sin

Guelfa,

nella parte

prospettante piazza

del

Crocitisso, dovrà

avere

l'allineninen-

to risultante dal

prolungantento della

nuova via.

Un

esemplare

di

questo piano,

costituito da una

planiine-

trin

tinteggiata

in iscala 1:l230 e da nu elenco in data 21 febbraio

11)34-XIII.

dei beni da

esproprjarsi,

doenmenti

approvati

con deliberazione

podestatile

25

gennaio 1934-NIl, vistati

d'ordine Nostro dal Ministro per i

lavori pubblici,

sarù

depositato

all'Archivio di Stato.

Nessuno avrà diritto ad indennitù per la risoluzione dei contratti di

locazione, conseguente

alle

es¡iropriazioni

da

eseguirsi

a norina del

presente

decreto.

L'indennità dovuta af

proprietari degli

linniobili espro

priati

sarà

deterniinata sulla

media tra il valore senale e

l'imponibile

netto

risnItante

dalla media del triennio 1931- 1933

capitalizzato

ad un tasso

variabile

dal

3,50 o/o

al 7

°/o

a seconda

delle condizioni dell'edificio

e della

località.

Nella

determinazione

delle indennità

di espropriazione dovrà

tenersi conto del puro

valore

dell'immobile con-

Fiderato indipendentemente

dalla

maggiore edificabilità

del

terreno

sul

quale

esso

insiste,

derivante dal

presente piano,

e

dovrà

essere escluso

qualsiasi coefficiente

di valore in

più

od'in nieno che, direttamente od

indirettaniente,

niediata-

niente ad ininlediataniente,

dipenda

o consegua dalla adozio- ne.

approvazione

ed esecuzione totale o

parziale

del

piano.

Art. A

Per I esecuzione delle

espropriazioni

dei beni

compresi

nel-

l'elenco conte sopra

approvato

il comune di F'irenze

potrù.

a suo insindacabile

giudizio, seguire,

o la

procedura

normale

stabilita dalla legge

sulle

esproprinzioni per

causa di

pub-

blica utilitù 25

giugno 1865,

n.

2330,

oppure

seguire

la pro- cedura

speciale

abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora

il l'omune

scelga

di

seguire

la

procedura normale,

i termini stabiliti dalla

legge

25

giugno 1865,

n.

2350, potran-

no essere abbreviati con decreto del

prefetto

da

pubblicarsi

nei modi di

legge.

Art.

4.

Per la

procedura

abbreviata si

seguintuna

le

seguenti

NOfule:

al il

prefetto

della

¡norinvia

di Firenze, in

seguito

a ri-

chiesta del conome di

Firenze, dispone perche

in contraddi-

torio col Comune stesso e coi

rispettivi espropriandi,

venga forinato lo stato di consistenza dei beni da

espropriarsi

e

sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base

ai

cri- teri di

valutazione

di eni all'art. 2 del

presente decreto,

sen-

tito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo

degli

in-

gegneri della provincia

di Firenze, determina la somnm che dovrà

depositarsi

alla Cassa

deposili

e

prestiti quale

inden- nità di

esproprinzione

nuica ed inseindibile per

ogni

pro-

prietà

a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti

ela

pro-

prietà

stessa.

Tale provvedimento

è notiliento

agli

espro-

priandi

nelle forme delle

citazioni:

In

nel decreto di determinazione delle indennità il pre- fetto deve pure stabilire i termini entro i

gnali l'esproprinn-

te deve

eseguire

il

deposito

presso la Cassa

depositi

e

presti-

ti

dell'iniporto

dell'indennità di cui sopra;

el effettuato il

deposito l'espropriante

dovrà

riebiedere

al

prefetto

il decreto di trasferiluento di

proprietù

e di ilu-

niissione in possesso

degli

stabili

contemplati

nello stato di

consistenza dei beni di cui al conima a) del

presente articolo;

d)

tale decreto del

prefetto,

deveessere a enta

dell'espro- priante

traseritto allTfficio delle

ipoteche

e successivanien- te notiliento

nyli

interessati nella fornm delle citazioni.

La notilicazione del decreto tien

Inogo

di presa di pos-

sesso dei beni

esproprinti:

el nei trenta

giorni

successivi alla notilien suddetta

gli

interessati

possono proporre asunti fantoritil

giudiziaria

competente le loro

opposizioni

relativaniente alla inisura delle indennitil conte sopra deterniinnte:

h

trascorsi i trenta

giorni

dalla norilieu di eni al coni- ina di del ¡nesente

articolo,

senza che sia stata

prodotta

op-

Posizione,

l'indennità voine sopra deterniinata e

depositata diviene definitiva

.

y) le

opposizioni

di cui al coninin e) del

presente

articolo

sonotrattate enn la

procedura

stabilita daltart. 31 della

ley-

ge 25

giugno 1865,

n.

235fi,

ma per l'eventuale nuova valu, fazione debbono

applicarsi

i criteri ed i riferiinenti stabiliti

een l'art. 2 del nresente decreto.

Art. 3.

Il comune di Firenze è

autorizzato

ad

iinporre

ai

próprie-

tari dei beni coulinanti o

contigui,

che siano

avrautaggiati

dall'attuzione

del

piano regolatore nipprovato

dal presente

decreto,

i contributi stabiliti dall'art. 77 e

seguenti

della

le:-

ge 25

giugno INGS,

n.

2359,

e con le modalità di

applicazione

e di esazione stabilite

dalla legge stessa,

ed

agli

altri beni

comunque avvantagninti,

i contributi di

niiglioria

di cui

nyli

articoli 23C e

seguenti

del testo unico

della legge

sulla Guan-

zu

locale,

approvato con R. decreto 14 settonihre

1931,

nu- mero 11TS.

(3)

10-11-1934 (XIII)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

-

N.

264 -

51ß3

Art.

6. Art.

13.

11 comune di Firenze è

autorizzato

a

comprendere

nelle

mpropriazioni

anche i beni

attigui

alle aree destinate aduso

pubblico, l'occupazione

dei

quali

beni

giovi

ad

integrare

le

finalità dell'opera

ed a

soddisfare le

sue

presidibili esigenze

future.

Prima di procedere

alla

espropriazione

dei beni

occorrenti

per l'attuazione del

piano,

il

Comune

deve farne notifica ai

rispettivi proprietari

e

contemporaneamente

invitarli a di-

chiarare

entro un termine lìssato se o meno intendano essi stessi

addivenire

alla edificazione o

ricostruzione sulla

loro

proprietà singolarmente

se

proprietari dell'intera

zona o

riuniti in

consorzio,

secondo le norme

estetiche

ed

edilizie,

le

modalità ed i

terinini che

il Comune

stabilirà

in

relazione ai vincoli

del

piano

ed alle

disposizioni del regolamento edili-

zio

d'igiene vigenti

nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al

presente

articolo saranno, a cura del

Comune,

notiticati ai

iproprietari

interessati nella forma del-

le

citazioni

secondo

l'elenco desunto

dalle intestazioni

co-

tastali.

Art.

7.

Gli atti di

espropriazione

ed i

contratti

di

acquisto

di im-

mobili, compresi gli

atti

preliminari

fatti dal Comune diret- tamente o in suo nome e conto

stipulati dopo

l'entrata in vi- gore del

presente decreto,

per l'esecuzione del

presente piano regolatore,

saranno

assoggettati alla

tassa di

registro

e di

trascrizione nella niisura fissa di L. 30 per

ogni trapasso

ed

ogni

trascrizione.

I nmtni

da contrarsi eventualmente

dal comune di

Firen-

ze per l'eseenzione delle opere

riguardanti

Pattuazione del

piano suddetto,

saranno esenti dalla

imposta

di ricchezza mobile.

Art. 8.

Tutte le

euttruzioni eseguite sia

dal Comune che da

privati

per

l'attuazione

dei

piano, compiute

entro il termine

stabilito

per la eseenzione del

piano

stesso,

godranno

della esenzione

venticinquennale

dalla

imposta

e dalle

sorrimposte

comunale

e

provinciale

sui fabbricati.

Art. 9.

Per

quanto

si riferisce a sistemazioni che

interessino

beni

demaniali

o beni

altrimenti soggetti

per

legge

a

speciale

sor-

reglianza

delle autorità

pubbliche

ed i servizi

ferroviari,

sa-

ranné

presi

dal comune di Firenze

preventivi

accordi tecnici

e finanziari con le Amministrazioni

competenti.

Art.

10,

Per

l'eseenzione

del

piano

è

assegnato

il termine di

cinque

anni dalla data di

pubblicazione

del

presente

decreto.

Art. 11.

Il Governo del Re ha

facoltà

di approvare con

Regio

de-

ereto e

previa

laosservanza della

procedura

stabilita dalPar- ticolo 87 della

legge

25

giugno 1865,

n.

2359,

le

parziali

mo-

dificagioni del presente piano regolatore,

che nel corso

della

sua

attuazione si

rendessero

necessarie.

Art. 12.

In

quanto

non

disposto

o modifiento con la

presente legge ) valgono

le nonne della

legge

25

giugno 3865,

n.

2339. |

11 tiresente

decreto terrà

presentato

al

Pallninenio per

es-

sere convertito in

legge.

11 Siinistro

proponente

è autorizzato a

presentare

il rela-

tivo

disegno

di

legge.

Ordiniamo

che il

presente decreto, munito del sigillo delle Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi ordei

de-

creti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a

lloma, addì

28

settembre

1931 - Anno XII VITTORIO

£31ANUELE.

3IrssouNI -- DI CROLLALAiZA IlE F1tANCISC'I -- «IGNG -

PbPPINI.

Visto, il Û7/Of(ÌØSigilli: T)E FlüNCISCI.

liegistratoalla /orte <Iei cauti, autt¿ 8 not'embre

1934

-

yno.pli

Alt¿ del Governo, redistro 353, foglio 38. - MAbiCINI.

JiEGIO DECRETO LEGGE is ottobre

1934,

n.

1711.

Norme per le concessioni di

temporanea

introduzione nel

Regno

di merci

colpite

da divieto, per essere trasformate.

VITTORIO E3IANUELE III

I El. CHAZIA Ol DIO E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE RE

D'ITALIA

Visto il II.

decreto-legge

14 novembre

1926,

n.

1923,

con- sertito in

legge

i

luglio Indi,

n.

1405,

e

successive

moditi-

cazioni:

Ritenuta la necessità

urgente ed

assoluta

di stabilire

le

norme

generali

da

applicare

nel casodi merci

che, in"deroga

ai divieti di

impoltazione, vengano

animesse

alla introdu-

zione nel

Regno

per essere lavorate e

trasformate

con

l'ob- bligo

di

riesportarle;

Visto Part.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

13dito il

Consiglio

dei

3Iinistri;

Sulla proposta del Nostro

31iuistro Segretario

di Stato

per le

finanze,

di concerto con

quelli

per le

corporazioni,

per

gli

affari

esteri,

per

regricoltura.

e foreste e

per

la

grazia

e

giustizia

:

Abhiamo decretato e decretinmo:

Art. 1.

All'art. S del 11.

decreto-legge

14 novembre

1926,

n.

1923,

convertito in

legge

i

luglio 1927,

n.

1495,

è

aggiunto

il se-

gnente

comma :

« Nei casi di

deroghe

ai

divieti

di

importazione,

autoriz-

zate dal 31inistro per le

finanze,

per merci

destinate

ad es-

sere

riemportate dopo

aver subìto nel

Itegno

una lavorazione

o

trasformazione,

è in facoltà del Ministro stesso di

subordi-

nare la concessione

della temporanea importazione alla

cou-'

dizione

che,

a

garanzia

della

riesportazione delle merci,

sia

prestata

alla

dogana

una cauzione da

stabilire

in relazione al valore delle merci da

importare temporaneamente

».

Art. 2.

Il

presente

decreto che entrerà in

vigore

il

giorno

stesso

della sua

pubblicazione nella

Garretta

Ufficiale,

sarà pre- sentato al Parlamento per la conversione in

legge.

Il 31inistro

proponente

e autorizzato alla

presentazione

del relativo

disegno

di

legge,

(4)

5164 10-11-1931 (XIII)

- GAZZETTA

UFFICIALE

DEL REGNO D ITALIA - N. 264

Ordiniamo che

il

presente decreto, munito

del

sigillo

dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e

dei

de-

creti del Regno d'Italia,

mandando a

chinnque spetti

di os-

servarlo

e

di

farlo osservare.

Dato a

Itoma,

addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

.VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI -- JUNG -- ACERBO -- De

FRANCISCI.

Visto, i¿

Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

Registrato

alla Corte dei conti, addi 9 novembre 1934 - Anno XIII Alti del Governo,

registro

353,

foglio

45. - MANCINL

REGIO

DECRETO

28 settembre 1934, n. 1772.

Approvazione

nel

Itegno, Tripolitania,

Cirenaica e Isole ita.

liane

dell'Egeo,

della Convenzione internazionale sulla

reciproca protezione

contro la febbre «

dengue

».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto

l'art.

5 dello Statuto fondamentale del

Itegno;

Udito

il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo Ministro Se

gretario

di

Stato,

Ministro

Segretario

di Stato per

gli

af-

fari esteri e per

l'interno,

di concerto con i Ministri

segre- tari

di Stato per le

colonie

e per le

comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel

Regno, Tripolitania.

Cirenaica e

Isole

italiane

dell'Egeo

alla

Convenzione

inter

nazionale

sulla

reciproca protezione

contro la febbre « den

gue»

stipulata

in Atene il 25

luglio

1934.

Art. 2.

II.presente

decreto entrerà in

vigore

nei

termini

stabiliti

dall art. 8 della Convenzione di cui all'articolo

precedente.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ufliciale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Horna,

addi 28 settembre 1934 - Anno XII

Roi de

Houmanie,

le

Président

de la

République Turque,

le

Prés! lent du Conseil Central

E.récutif

de

l°Union

des

Répu- bliques

Soc¡alistes

Norietiques,

Sa

Majesté

le Roi de

Yougo- slavie,

désirant

cooperer

d:nis le Imt de

prévenir

et combattre la

propagation

de la fièvre

dengue

et

considérant

que les me- sures

qui

seront

prises

dans ce but seront déterminées par la

Convention,

ont décidé de conclure une

Convention

ù cet effet et ont nommé pour leurs

plénipotentiaires,

savoir:

Na

Majestá

le Roi d'Albanic:

Monsieur SoTut

Laci, Cllargé

d'Affaires a. i. d'Albanie à Athènes.

Le President du Reich Allemand :

Son Excellence 3Ionsieur ERNsT

EISE.NLOHu, Envoyé

Extra-

ordinaireetMinistre

Plénipotentiaire d'Allemagne

à Athènes.

Sa

M«jesté

le Roi de

Grande-firetagne

et de l'Irlande du

Nord

:

Son Excellence 31ansieur SYDNEY WATI:I:Loo C. ß. E.

Envoyé Exti·aordinaire

et 31inistre

Ulénipotentiaire

de Sa

3lajesté I:ritannique

ù Athònes.

Na

JIujesté

le Roi des

linlyares

:

Son

10xcellence

31ansieur Preiti:e

Neacos, Envoyé

Extraor-

dinaire et 3Iinistre

Plénipotentiaire

de

llulgarie

à Athènes.

Nu

;Ilajeste

le Roi

d'Hyypte:

Son Excellence ALi SElu:v (htu: 1.EY,

Envoyé

Extraordi- nuire et 31inistre PI

nipotentiaire

de 80

3lajesté

le Roi

d°lègypte

ti Athènes.

Le President de tu

Republique Espagnole:

Sou Excellence 31ansieur PEvito GAltel.a

Coxne, Envoyó

Extraordinaire et 31inistre

Plénipotentiaire

de la

Républi-

que

ICspagnole

à Ath nes

Le President de /a

Réµublique

Fran nise:

Son ICxcellence 3Ionsieur AutuEN

THu:nny, Envoyé

Extra-

ordinaire et 31inistre

Plénipotentiaire

de la

République Française

à Ath ues.

Le Président de la

République He/lénique:

Son Excellence 310nsient ANoué

DEDIOFZOS,

DÍTettPHP Général du 3finistère des Affaires

Etrangères, Envoyé

Extraordinaire et 3linistre

Plénipotentiaire.

Na

Majestá

le Roi d'Italic:

Son Excellence Afonsieur Pu:nnuevo De Russi Nobile del Llos

NEno, Ensoyé

Extraordinaire et Alinistre

Plénipoten-

tiaire d'Italie à Athenes.

VITTORIO E3IANUELE. Na

JIajesté

le Roi de Roumanie:

Mussous1 - DE Boxo _ Son Excellence Monsieur C. LAso.\

Lt.ascAso, Envoyé

p ,, Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire

de Roumanie à Athènes.

Visto, il Guardasigitti: DE FllANCISCI

Itey¡stralaalla Carle dei conti, add) 3 novernbre 1934 - Altno XIII I,e Président de la

République

iurque:

Atti del coverno, registro 353, toglio 7. , missc1NI. RivKi HEFIK BEY,

CÌlargé

d'Affaires a. i. de la

République Turque

à Atliènes.

I2e Président du Jonseil Central

Exécutif

de l'Union Convention internationale sur la

protection

mutuelle des

Républiques

Socialistes

Soviétiques:

contre le lièvre

dengue,

du 25

juillet

1934.

Sa

Majesté

le Roi

d'Albanie,

le Président du Reich Alle-

mand,

Sa

Majestá

le Roi de

Grande-BretuUne

et de l'Irlande du

Nord,

Sa

Majestá

le Roi des

Bulfares,

Sa

Majesté

le Roi

d'Egypte,

le Président de la

République Espafnole,

le Pré-

sident de la

République Française,

le Président de la

Répu- blique lle//enique,

Sa

Majestá

lc Roi

d'Italic,

Ra

Majestó

Ic

Son

Excellence

llousieur AlicHEL

KonszKY, Envoyé

Extra-

ordinaire et Ministre

Plénipotentiaires

de l'Union des

Répu- bliques

Socialistes

Soviétiques.

Na

1/ujesté

le Roi de

Yougoslario:

Son lixcellence 3Ionsieur DocHKo CHiusTITer

Envoyé

i xtenordinaire et Ministre

Plénipotentiaire

de

Yongoslavie

à Athònos.

(5)

10-11-1934 (XIII)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO

D'ITALIA N. 261

5165

Lesquels, après

s'être

communiqué

leurs

pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due

forme,

sont convenus dece

qui

suit:

Art. 1.

Lorsque

la

dengue apparaîtra

sous la forme

épidémique

dans l'un des territoires

auxquels

la

présente

Convention

est

applicable,

l'Autorité

supérieure d'Hygiène

de ce terri-

toire

en fera la notitication aux

autorités sanitaires

de tous les autres

territoires auxquels

la

Convention

est

applicable.

Elle tiendra l'Office International

d'Hyginne Publique

au

courant de la marche

de l'épidémie.

Art. 2.

Lorsque

dans l'un des territoires

auxquels

la

présente

Con.

vention est

applicable

une

épidémie

de

dengue

aura été cons-

tatée

dans

un

port

ou

dans

la

région avoisinant

un

port, l'Autorité sanitaire

dudit

port recommandera

aux

capitai-

nes, et

éventuellement

aux médecins des

navires,

de faire

proeúder

aussitôt

après

le

départ

du

port,

à la reclierche et la destruction des

moustiques

et de leurs larves dans toutes les

parties

accessibles du

navire, notamment,dans

les cabi nes, les

postes d'équipages,

les

cambuses,

les

cuisines,

les

chaufferies,

les réservoirs d'eau et tous locaux

spécialement susceptibles

de donner asile aux

moustiques.

Elle invitera le

médecin,

et à défan le

capitaine,

à pren- dre les

dispositions

nécessaires pour que, si des cas de den- gue venaient à se

produire

à

bord,

les malades

puissent

être

isolés dans des conditions telles

qu'ils

ne

puissent

pas être

piqués

par des

moustiques.

Art. 4.

Lorsque

l'existence de

Eépidémie

de

dengue

est

établie

dans un des territoires

auxquels

la

présente convention

est

applicable, ayant

une frontière de terre avec un autre ter-

ritoire auquel

la

Convention

est aussi

applicable, les

Auto-

rités sanitaires de ce dernier

territoire peuvent,

si

elles

le

jugent nécessaire, prendre

à ces frontières les mesures sui·

vantes:

a) Les passagers

peuvent

être

mis

sous

surveillance,

pour une

période

ne

dépassant

pas 8

jours

à

partir

du

der-

nier

jour de l'exposition

à

Pinfection.

b)

Les passagers

suspects d'être atteints de la fièvre de

dengue, depuis

moins

de

5

jours, peuvent être isolé

,

suivant

les

instructions

des Autoritéa

sanitaires, dans des

eo

di-

tions

qui les

mettent à l'abri

des piqures

de

moustiques jusqu'à l'expiration

d'un délai de 5

jours à partir du

début

de la maladie.

Art.

5.

Les mesures

exposées

dans les

articles

3 et 4 seront con-

sidérées comme

constituant

un

maximum

des limites dans

lesquelles

les Gouvernements détermineront la

procédure, qui

sera

appliquée respectivement

dans les

ports

et fron tiires de terre.

Art. 6.

La

présente

Convention

portera

la date

de

ce

jour.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront

déposées

le

plus

tôt

possible

au

Gouvernement

de la

République Hellénique, qui communiquera

toute

ratification

aux Etats contractants

on adhérants.

Art. 7.

Art. 3.

I)aus l'un

des

territoires

auxquels

la

présente

Convention

est

applicable,

tout navire

provenant

d'un

port

règne

une

épidémie

de

dengue

et arrivant dans un

port

où l'Auto- rité sanitaire a lieu de

craindre

que la maladie ne

s'y

pro- page, en raison de la

présence

en nombre

élevé de

mousti- ques

susceptibles

de la

transmettre,

pourra être soumis aux mesures

suivantes:

ay

Arraisonnement, coinportant

la

réponse,

par le mis decin et à défaut par le

capitaine,

à la

question:

«Y

a-t-il,

on y a-t-il eu à bord

des

personnes atteintes de

dengue?

».

b)

Visite médicale:

Les malades atteints de

dengue depuis

moins de 5

jours, qui

désireraient

quitter

le navire seront

débarqués

de

jour,

et pourrout être isolés à

terre, suivant

les

instructions

des Autorités

sanitaires compétentes,

dans des

conditions qui

les

mettent

à l'abri des

piqûres

de

moustiques, jusqu'à expi-

ration d'un délai de 5

jours

à

partir

du début de la ma-

ladie.

. cy

Inspection

du navire en vue de s'assurer

qu'il n'y

existe pas de

Stégomyia,

sous la réserve

qu'il serait

tenu

compte

des mesures

déjà prises

en cours de route. Au cas

où la

présence

à bord de

Stégomyia

serait

constatée,

l'Auto-

rité saultaire du

port

pourra faire

procéder

à la destruction des

moustiques.

d) Exceptionnellement,

l'Autorité sanitaire du

port po.urra,

si elle

le juge

nécessaire en raison des

circonstances,

mettre les passagers

debarqués

sous surveillance et consi- gner les

équipages

à

bord,

sauf si la sortie estdemandée pour des raisons de

service, jusqu'à l'expiration

d'un

délai

de 8

jours

à

partir

de

l'exposition

du

risque.

La

présente Convention

serar

accessible

à

l'adhésion

des

Gouvernements

de tour

Pays qui

ne l'a pas

signée.

Les

adhésions

seront

communiquées

par la

voie diploma- tique

au Gouvernement de la

République Hellénique, qui

informera tous les autres Gouvernements contractants ou

adhérants.

Art. 8.

La

présente

Convention entrera en

vigueur après qu'un

délai d'un mois aura été écoulé

depuis

la

réception

par le

Gouvernement Hellénique

des

ratifications

ou adhésions de deux Gouvernements.

Les

adhésions

ou

ratifications, qui serong

reçues

aPXèý la

date de la mise en

vigueur

de la

présenge Opuvention-,.con-

formément au

paragraphe ci-dessus,

auront effet un mois

après

le

jour

de leur

réception

par le Gouvereenient

de"

la

Républigne Hellénique.

Art. 9.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dé·

clarer,

soit au moment de sa

signature,

soit au momentdu

dépôt

de sa ratificationou de son

adhésion,

que son

accepta-

tion de la

présente

Convention engage seulement les terri- toires mentionnés dans sa déclaration et que la Convention

sera

appliquée

seulement aux territoires ainsi mentionnés.

La déclaration

peut

tre limitée aux

territoires métropoli-

tains du Gonvernement

qui

fait la

déclaration,

ou à l'un ou

plusieurs

de ses

protectorats,

colonies ou

territoires

sous mandat.

2. Tout Gouvernement contractant

peut ultérieurement

notifier au Gouvernement de la

République Hellénique qu'il

désire que la Convention soit

appliquée

à tout territoire non

mentionné dans sa déclaration conformémentau

paragraplie

précédent,

soit que le territoire

métropolitain

ait fait la

(6)

5166 10-11-1934 (XIII)

.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

ITEGNO D'ITALIX

-

N.

261

déclaration,

ou une

de

ses

colonies, protectorats

ou

terri- toires

sous mandat.

3. Tout Gouvernement

contractant

peut après l'expira-

tion

d'uil

délai

de 5 ans, à

partir

de la mise en

vigueur

de

la

Convention,

conformément au

paragraphe

1 de l'article

8,

notifier au Gouvernement de la

Itépublique Hellénique qu'il désire

que

la présente

Convention cesse de

s'appliquer

à cer-

taills de

see

territoires auxquels

la

Conventio s'applique

conformément

au

paragraphe susmentionné

de cet

article,

et

la donventio11

cessera

de s'appliquer

aux

territoires,

men-

tionnés dans

cette

déclaration,

6 mois

après

la date de la

réception

de la

notification

par le Gouvernement de la Ré-

publique Hellénique.

- 4. Le

Gouverneinent de

la

Itépubligne Hellenique

commu-

niqu

ra

à

tous les

Gouvernements ayant signé

ou adhéré

toilles ðéclarations

on

notifications

reçues en vertu du pa-

ragraphe précédent

de cet article.

6. La présente Convention

sera

déposée

aux Archives du

Gouvernement

de la

République Hellénique,

et

communiquée

pour

enregistrement

an Secrétariat de la Société des Na-

tions, des tiu'elle

sera mise en

vigneur

conformémelit à l'ar- ticle S.

En foi de

quoi

les

Plénipotentiaires respectifs

ont

signe

la

présente Convention.

Fait

à

Atht'-nes,

le 23

juillet 1934,

en un senl

exemplaire, qui

restera

déposé

aux archives du Gouvernement

Hellénique

et dont les

copies,

certitiées

conformes,

seront rentises aux

autres Parties contractantes.

Pour l'All>onie:

SorlIt Lact Pour

l'Alle>nagne:

ElessT Eist:NLOHR

Pour la

Grande-Èrc1ayne

et l'Irlamle du Ïord : SYONicY W.4TERLoo C. R. E.

Pour la

ßu1yarie:

IE°itIlls XIIlOUV Pour

l'Egyµte:

Au Sici:::y O3ts: Ikr Pour i

Espagne:

Pt:Di:o Ganel.a CONDE Pour la France:

Amta:s THiEinty Pour la Grece:

Axoué Ola.11arzos Pour l'Italle:

Die ROSSI DICL IAON NEllO Pour la Rotonanie:

C. Laxat Rascaso Pour la

Turquie:

RIFKI RIF1K BEY

Pour FUnion des U. R. S. 8.:

311eHEL Konszav Pour la

Yougoslacic:

Docuxo CanisTrrcH

Visto,

d'ordine di Sua 3Iaesta il Re:

p. Il 1/inistro per

gli agari

csteri:

SUVICH.

REGIO DECRETO

4

ottobre 1934,

n. 1773.

Riconoscimento, agli

effetti

civili,

della erezione in parroc•

chia della Chiesa della Gran Aladre di

Dio,

in Roma.

N. 1773. R. decreto 4 ottobre

3034,

col

quale,

sulla proposta del

Capo

del

Governo,

Primo 3iinistro

Segretario

di

Stato,

IMinistro per

l'interno,

viene

riconosciuta, agli

effetti

civili,

la Bolla

Pontificia

in data l'

dicembre 1933,

relativa alla .

erezione in

parrocchia

della Chiesa della Fran

3Iadre

di

Dio,

in Roma.

Visto, il Guardosigilli: DE Faucisci

Tiegistrato alla Corte dei coul¿. addi 30 attobre 1931 - Anno ÏlII

REGIO

DECRETO

13 settembre

1934,

n. 1774.

Riconoscimento della

personalità giuridica

della

Congrega-

rione delle

Figlie

di S.

Giuseppe

con Casa madre in

Rivalba.

N. 17T4. R. decreto 13 settembre

1934,

col

quale,

sulla pro-

posta

del

Capo

del

Governo,

Primo 3Iinistro

Segretario

di

3finistro per

l'interno,

viene riconosciuta la

personalità giuridica

della

Congregazione

delle

Figlie

di San

Ginsep-

pe, con Casa madre in Ilivalba

(Torino),

ed è autorizzato il trasferimento alla stessa di alenni innnobili in suo pos-

sesso da epoca anteriore al Concordato ed attnahnente in- testati a terzi.

Visto, il Guardas¡gilli: DE FRANCISCT.

Registrato alla Corte dei etniti add¿ N ottobre 1931 Anno Ï11

REGIO DECRETO .>0 settembre 1934, n. 1775.

Riconoscimento della

personalità giuridica

dell'Istituto delle Suore

Passioniste,

con Casa poneralizia in Castello di

Signa.

N. TITS. R. decreto 20

settembre 193-1,

col

quale,

sulla pro-

posta

del

Capo

del

Governo,

Primo 3Iinistro

Segretario

di

Stato,

31inistro per

finterno, viene

riconoscinta la perso- nalità

giuridica

dell'Istituto delle Snore

Passioniste,

enn

Casa

generalizia

in Castello di

Signa IFirenze),

e viene

autorizzato il

trasferimento

allo ste.sso

degli immobili

siti

in

Signa, Cisternino,

Isnello e

Livorno,

del

complessivo

valore di L.

670.000,

in suo possesso da

tempo

anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi

intestatari.

Visto, il Guardusigilli: DE FRANCISCI.

Ilegistrato alla Garle dei conti, addi 25 nitobre 1934 - Anno XII

REGIO

DECRETO

20 settembre 1934, n. 1776.

Riconoscimento della

personalità giuridica

della

provincia

Lauretana dei Frati

31inori,

con sede in 31atelica.

N. 1770. R. decreto 20 settembre

1934,

col

quale,

sulla pro-

posta

del

Capo

del

Governo,

Primo 31inistro

Segretario

di

Stato,

3Iinistro iper

l'interno,

viene riconosciuta la perso- malità

giuridica

della Provincia Lauretana dei Frati 31i-

nori,

con sede in

31atelica,

e viene autorizzato il trasferi- mento alla stessa dei beni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concoidato ed attualmente intesmti a

terzi.

Esto, il Guardasigilli: DE FluNCisci

Registral0 alla Corte dci conti, add¿ 27 ottobre 1¾ Anno Ïll

(7)

10-.×1-1931 ŒIll)

- GAZZETTA

UFFICIALE

DEL

IIEGNO

D'ITALIA - N. 264

'510T

REGIO DECRETO es settembre

1934,

n. 1777. Ritenuto che il cognome « Percevich» è

di ongilÍe ita-

Riconoscimento

della

per.sonalità giuridica

dell'Ordine dei linna e che in forza

dell'art.

1 di

detto decreto-legge deve

Chierici

Regolari Minori,

con sede in

Roma• riassumere

forma italiana;

Edito

il parere della Commissione

consultiva apposita-

N. 1777. H. decreto 28 settembre

1934,

col

quale,

sulla pro- mente

nominata:

posta

del

Capo

del

Governo, Primo 31inistro Segretario

di Decreta:

Stato,

31inistro per

Pinterno,

viene riconosciuta la perso-

nulità

giuridica

dell'Ordine dei

Chierici Regolari 31inori,

11 cognome del

sig.

Percovich

3Iiebele, ñglio deÏ 010·

con sede in Itoma. vanni e di 3Ïaria Zancovich nato a

Sansineenti31 ß dettem-

bre

1872,

e

abitante

a

Sanvincenti (llapoghi),

è restituito

e< . o

i',

i < t

<tD

a

Ítti

27 ottobre W34 - Anno XII a tutti

gÌi

eÍTetti

di legge,

nella forma

italialla di

a Per-

enzzi ».

DECRETO 311NISTERIALE 27 ottobre 1934.

Revoca di autorizzazione a

gestire magazzini generali

in

Reggio

Emilia.

IL

CAPO

DEL

GOVERNO

PRI31O

1\IINISTIiO SEGIŒTAltlO

DI

STATO

3IlNISTRO PElt LE CORPOllAZIONI

Con la

pi-esente determinazione

viene

ridotto il cognome

nella forma italiana anzidetta anclie ai

figli, nati

a

Sanvin-

centi dalPor defunta 3Iaria Rade:

Antonio,

il 24 mai•zo

1902; 3fartino,

il 16 novembre

1905; Rodolfo,

il 22

luglio 1908; Giuseppe,

il 22marzo

1912; 3Iaria,

il 4

dicembre 1915;

Giovanni,

il 31 ottobre

1898

ed

Olisa,

il

30 povembre 1921,

nonchè

alla

nuora

Brandich 31aria, moglié di Giovanni,

fi-

glia

di

31atteo

e di Roinich

Fosca,

nata a

Sanvincenti

il 5

marzo 1901 ed alla nuora Percovich Fosca fu Antonio e di Visto il U.

decreto-legge

luglio 1920,

n.

2290,

concer-

nente l'ordinamento dei

magazzini generali,

nonchè il rego- Inmento

ny¡novato

con R. decreto 16

gennaio 1927,

n.

126;

. Visto il decreto

31inisteriale

24

aprile 1933-XI,

che auto-

rizza

la Società

emiliana industria serica all'esercizio

dei

magazzini generali

in

Reggio Emilia

;

Constatata la

impossibilità da parte della

Società

anonima emiliana industria

serica di

gestire

i

magazzini generali

co-

me sopra

autorizzati:

Rentito il parere espresso

dalle

Autorith locali

competenti;

3fattossich

Agata moglie

di Antonio Percovich nata a San-

vincenti

il 28

aprile 1908,

ed ni

nipoti, figli

di Antonio e di

Perrovich

Fosea,

nati a Sanvincenti:

Renato,

il 15

gennaio

1929 e Fosca il 1°

agosto

192G.

Il

presente decreto,

a enra del capo

del

Comune di attnaie

residenza,

sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà

ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai

nn. 4 e 5 delle istrnzioni antidette.

Pola,

addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il

prefetto: FOSCHI.

Decreta:

(7781)

Art. 1. N. 887 P.

Ë revocato il decreto 24

aprile

1033-N

I,

che autorizza la Rocietà anonima emiliana industria serica a

gestire

in

Reg- gio

Emilia

magazzini genearali

a norma delle

disposizioni

vi-

genti.

Art. 2.

Il

Consiglio provinciale dell'economia corporativa

di

Reg- gio Emilia

enrerà l'osservanza

del presente

decreto.

Il

presente

decreto di revoca sarà

pubblicato

nella Gaz-

cetta

Ufficiale

del

Regno.

Roma. addì 27 ottobre 1931 - Anno XII

p. Il

.llin¡stro: Asorix1.

(10062)

1L PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R.

decreto

7

aprile 1927,

n.

494,

che estende a

tutti i territori

delle

nuove Provincie le

disposizioni

conte-

nute nel R.

decreto-legge

10

gennaio 1926,

n.

17,

sulla resti- tuzione in forma

italiana

dei

cognomi delle famiglie

della

Venézia

Tridentina ed il decreto

Ministeriale.5 agosto 1924;

che

approva

le istruzioni per la

esecuzione

del R. decreto-

legge antidetto;

Ritenuto che il cognome « Percosich » è- di

origine

ita-

linna

e che in forza dell'art. 1 di detto

decreto-legge

deve

riassumere forma italiana ;

Udito il parere della

Commissione

consultiva

apposita-

mente nominata:

Decreta :

DECHETI

PREFETTIZI:

Riduzione di

cognomi

neUs forma italiana.

N. SSG P.

IL

PREFETTO

DELLA FROVINCIA

DELL'ISTRIA

Veduti

il R. decreto 7

aprile 1927,

n.

491,

che estende a

tutti

i

territori delle

nuove

Provincie

le

disposizioni

conte-

nute nel R.

decreto-legge

10

gennaio 1926,

n.

17,

sulla resti-

tuzione

in forma italiana dei

cognomi

delle

famiglie

della

Venezia Tridentina

ed il decreto

31inisteriale

5

agosto

1926 che

approva

le

istruzioni

per la

eseenzione

del R. decreto-

legge anzidetto;

Il cognome del

sig.

Perrovieb

31ichele, figlio

del fu Gior-

gio

e della fu Fosca Pecchizza nato a Sauviiteenti il 17 ago sto

1861,

e abitante a

Sanvincenti,

A

restituito,

a tutti

gli

effetti di

legge,

nella forma italiana di «

Pereuzzi

».

Con la

presente determinazione

viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla

moglie

Rade Rosa

fu 3Iartino e fu Russich Giovanna, nata a

Sanvincenti

il 28 settembre

1876,

ed ai

figli

noti a Sauvincenti· Rosa, il 15 dicembre 1901; Olisa, il 23 agosto luni:

3Iiehele,

il 10 feh- braio

1000: 11aria,

il 5 marzo 1911:

Giuseppe,

il 13 man.o

1912; Amalia,

il 23

maggio

1914 ed Albina, il 22 febbraio

1917; nonchè

alla nuora

Xivolieb

Enfemia fu 31iehele e di Fosca Drandich ved. del fu Giovanni Percovh

h,

nata MS

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