Quesito in merito al limite temporale della reggenza dell’ufficio di giudice di pace nelle more della copertura.
(Risposta a quesito del 16 giugno 2005)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 giugno 2005, ha adottato la seguente delibera:
" Il Consiglio,
- letta la nota in data 17 maggio 2005 con la quale il Presidente del Tribunale di … chiede di conoscere se, alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo F) della circolare consiliare n. P- 23497/2003, sia possibile l'emissione di un secondo provvedimento di reggenza del magistrato onorario presso altro ufficio del giudice di pace, per ulteriori sei mesi, nelle more della copertura del posto vacante;
- visto l'art. 3, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
- vista la circolare consiliare n. P-23497 del 10 dicembre 2003, relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2004-2005;
- vista, altresì, la circolare consiliare n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468”, che al Capo X, punto 4, prevede: “Per le vacanze determinate dalla cessazione dall'incarico può provvedersi temporaneamente con il ricorso all'istituto della reggenza di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 374 del 1991: il presidente del tribunale può assegnare la reggenza dell'ufficio ad un giudice di pace di un ufficio contiguo, anche se l'ufficio di destinazione ha un organico non totalmente scoperto. La durata della reggenza è di solito di sei mesi, salvo eventuale proroga necessaria al fine di assicurare il funzionamento dell'ufficio.”;
- ritenuto, pertanto, che la durata della reggenza ex art. 3 della legge n. 374/1991 è ordinariamente quella di sei mesi, salvo eventuale proroga della stessa al fine di assicurare il funzionamento dell'ufficio, fino al momento dell'assunzione del possesso delle funzioni da parte del nuovo giudice di pace e, comunque, del venir meno dei particolari motivi che la giustificano;
d e l i b e r a
di rispondere al Presidente del Tribunale di … nei termini di cui in premessa."