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MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2012

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2012

(2)

INDICE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1

1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3

1.1.1 L’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità Pag. 5

1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione Pag. 9

1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 15

1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti Pag. 17

1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro Magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

Pag. 27 1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul

servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

Pag. 31

1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 51

1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti

Pag. 53

1.3.2 I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni Pag. 107

1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 143

1.4.1 La sottrazione all’attività di servizio, l’omessa auto assegnazione di affari e di motivazioni

Pag. 145

1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 149

1.5.1 La divulgazione di atti del procedimento, la violazione del dovere di riservatezza, le pubbliche dichiarazioni o interviste, la sollecitazione di pubblicità di notizie

Pag. 151

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 155 1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della

responsabilità disciplinare

Pag. 179

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 183

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

Pag. 185

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

Pag. 189

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 193

(3)

4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

Pag. 199

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 227

5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 229

5.2 Profili generali Pag. 239

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 243 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine

Giudiziario

Pag. 251

5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 263

5.6 I mezzi di prova Pag. 271

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 277

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 279

6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 307

7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 313

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 315

7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 321

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 325

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 335

(4)

1

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(5)

2

(6)

3

1.1 La Violazione del dovere di imparzialità

(7)

4

(8)

5

1.1.1 L’Omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità

(9)

6

(10)

7

Sent. n. 127 del 2012 R.G. 23/2010

Presidente: VIETTI Estensore: FUZIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - Omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario (decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 29 del D.lgs. 109/2006) – Magistrato del pubblico ministero – Familiare esercente la professione di avvocato penalista nel distretto – Compilazione ed invio del modulo disponibile, predisposto dal Consiglio - Modulo corrispondente alle prescrizioni imposte dalla disciplina anteriore a quella vigente alla data della dichiarazione – Completa indicazione delle notizie ivi richieste – Integrazione dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie disciplinare – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.

18 e 19 dell’ordinamento giudiziario di cui al decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 29 del D.lgs. 109/2006, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, avendo compilato ed inviato il modulo prestampato prescritto dal Consiglio quale disponibile al momento della dichiarazione, invero corrispondente alle prescrizioni imposte dalla disciplina anteriore a quella vigente alla data della dichiarazione, vi indichi le informazioni richieste, atteso che tale comportamento esclude sia l’elemento soggettivo, cioè la volontà del magistrato di sottacere elementi conoscitivi agli organi di amministrazione della giurisdizione, che l’elemento oggettivo della fattispecie disciplinare contestata.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)

(11)

8

Ord. n. 143 del 2012 R.G. 13/2012

Presidente est. : MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - Omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – Giudice – Assegnazione alla sezione distaccata del tribunale di appartenenza – Obbligo di comunicazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per omessa comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la condotta del giudice il quale, assegnato alla sezione distaccata del medesimo tribunale presso il quale già presta servizio, ometta di comunicare la sussistenza di una possibile situazione di incompatibilità derivante dall’attività professionale svolta nel circondario da un suo prossimo congiunto, atteso che l’assegnazione ad altra sezione del medesimo tribunale non costituisce, ai sensi della disposizione in esame, un trasferimento ad altro ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b).

(12)

9

1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione

(13)

10

(14)

11

Sent. n. 36 del 2012 R.G. 108/2010

Presidente VIETTI Estensore ZANON

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Interesse personale, anche solo di natura morale, nel procedimento – Obbligo di astensione - Sussiste - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice il quale ometta di astenersi quando abbia un interesse proprio, anche solamente di natura morale, nel procedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109 , artt. 1 e 2, comma 1, lett. c)

(15)

12

Sent. n. 49 del 2012 R.G. 44-56/2009

Presidente: VIETTI Estensore: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Interesse di uno stretto congiunto nel procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di astenersi dal trattare un procedimento nel quale vanti un interesse un suo stretto congiunto.

Riferimenti normativi

Decreto legisl. 3 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. c) Cod. Pen. art. 323

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - Giudice penale minorile – Misure cautelari personali –Misura cautelare della permanenza in casa – Scadenza del termine di fase - Tardiva liberazione dell’imputato – Circostanze giustificatrici – Fissazione dell’ udienza in data successiva alla scadenza della misura – Generale convinzione delle parti circa l’insussistenza della misura - Attestazione a verbale della condizione di libertà dell’imputato - Assenza di controlli o limitazioni di orario a carico dell’imputato – Rilevanza - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del giudice minorile il quale ometta di verificare la scadenza del termine di fase della misura cautelare della permanenza in casa disposta nei confronti di un minore e di disporre la tempestiva liberazione dell’imputato, qualora tale condotta non sia ascrivibile ad ignoranza o negligenza inescusabile del magistrato ma risulti determinata da una pluralità di circostanze idonee a trarre incolpevolmente in errore il giudice, quali la fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice coordinatore una volta trascorsi tre mesi dalla data della scadenza della misura cautelare, la mancata segnalazione all’udienza - ad opera delle parti - dell’attuale efficacia della misura, l’indicazione nel verbale di udienza della condizione di libertà dell’imputato ed, infine, l’assenza da lungo tempo di controlli o limitazioni di orario a carico dell’imputato tali da rendere percepibile la persistenza della misura.

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 109/2006 , art. 2 comma 1, lett. g)

(16)

13

Sent. n. 76 del 2012 R.G. 48/2011

Presidente: MARINI Estensore: AURIEMMA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza -La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Magistrato del pubblico ministero – Misura cautelare personale - Scadenza dei termini di fase – Omessa liberazione dell’indagato - Ragioni - Ritenuta persistenza dell’efficacia della misura - Fondamento - Interpretazione di norme processuali e sostanziali - Arbitrarietà della interpretazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti , la condotta del pubblico ministero il quale ometta di attivarsi per ottenere la liberazione dell’indagato sottoposto a misura cautelare personale sulla scorta di una interpretazione di norme processuali e sostanziali che, sebbene opinabile, non sia arbitraria o priva di fondamento, atteso che detta attività interpretativa non evidenzia lo scarso impegno, la scarsa ponderazione, l’approssimazione o la limitata diligenza del magistrato né, tanto meno, un comportamento del tutto arbitrario idoneo a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario.

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl.23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lettera g)

(17)

14

Sent. n. 81 del 2012 R.G. 36/2010

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice civile – Previo esame della controversia alla presenza di una soltanto delle parti – Prospettazione alla stessa di un esito favorevole -Mancata successiva astensione dalla decisione - Illecito disciplinare- Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice civile il quale, esaminato il contenuto di una controversia giudiziaria alla presenza di una sola delle parti e prospettata a quest’ultima la possibilità di una soluzione favorevole, non si astenga successivamente dalla decisione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Art. 51, comma 1 , n. 4, c.p.c.

(18)

15

1.2 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA

(19)

16

(20)

17

1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

(21)

18

(22)

19

Sent. n. 7 del 2012 R.G. 167/2010

Presidente Est.: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni e di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Denunzia della disorganizzazione dell’ufficio – Utilizzazione di espressioni vivaci, rivolte al personale amministrativo - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l'illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per violazione dei doveri generali di correttezza e di equilibrio, nonchè per comportamento gravemente scorretto nei confronti del personale amministrativo, oltre che lesivo del suo onore, la condotta del magistrato il quale si limiti a denunziare, sia pure con termini vivaci, in un momento di legittimo e giustificato sconforto, la disorganizzazione dell’ ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d) Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lettera d) Art. 594 c.p.

(23)

20

Ord. n. 13 del 2012 R.G. 11/2011

Presidente : MARINI Estensore : VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Giudice - Motivazione della sentenza - Espressioni di critica riferite alle valutazioni processuali dell’accusa – Locuzioni prive di portata denigratoria o gratuitamente polemica - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri appartenenti all’ordine giudiziario, la condotta del giudice il quale nella motivazione della sentenza utilizzi espressioni colorite, ed in qualche misura figurate, per far riferimento al fatto che l’accusa non ha tenuto conto delle decisioni assunte in sede cautelare, alla mancanza di riscontri ed, ancora, alla mancata considerazione dei provvedimenti adottati in sede cautelare, quando dette locuzioni, lette nel contesto motivazionale, appaiano prive di ogni portata denigratoria o gratuitamente polemica.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, lett. a) Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

1.2

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Pubblico Ministero – Atto di Appello - Impiego di espressioni polemiche avverso la sentenza impugnata - Locuzioni prive di portata denigratoria od offensiva - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri appartenenti all’ordine giudiziario, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nel redigere un atto di appello, impieghi espressioni polemiche molto vivaci nei confronti della sentenza di primo grado, finalizzate a criticare l’impianto argomentativo del provvedimento e non trascendenti in una denigrazione fine a sè stessa od in un’incontinenza verbale offensiva nei confronti del giudice.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

(24)

21

Sent. n. 16 del 2012 R.G. 42/2010

Presidente: VIETTI Estensore: ZANON

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice delegato ai fallimenti - Segnalazione rivolta ad un professionista in ordine alla inopportunità di proseguire nell’incarico di curatore nelle procedure riguardanti un determinato gruppo imprenditoriale – Ragione – Precedente revoca di analogo incarico concernente il medesimo gruppo imprenditoriale, disposta a carico del coniuge del curatore – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, la condotta del giudice delegato ai fallimenti il quale si limiti ad evidenziare ad un professionista l’inopportunità di proseguire nello svolgimento dell’incarico di curatore fallimentare nelle procedure riguardanti un determinato gruppo imprenditoriale, in ragione della revoca di un analogo incarico, concernente il medesimo gruppo imprenditoriale, disposta a carico del coniuge del curatore medesimo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

(25)

22

Ord. n. 38 del 2012 R.G. 114/2010

Presidente: MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori – Reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice civile – Sollecitazione alla espunzione dal fascicolo di un documento profittante alla controparte – Illecito disciplinare – Configurabilità.

Può configurare l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori e per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, la condotta del giudice civile il quale, nel corso dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, inviti quest’ultima ad espungere dal proprio fascicolo processale un documento comprovante l’interruzione della prescrizione, trattandosi di un comportamento assunto in violazione dei doveri di imparzialità e terzietà, integrante una grave scorrettezza nei confronti delle parti e dei difensori, oltre che un’inosservanza delle disposizioni relative alla prestazione del servizio giudiziario.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1, comma 1

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d) Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera n)

(26)

23

Sent. n. 39 del 2012 R.G. 86/2010

Presidente est. : MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Pubblico Ministero – Ricorso per cassazione – Contenuto - Censure sull’operato del giudice di primo grado - Peculiare rilevanza del procedimento – Assenza di intento offensivo - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nel corpo del ricorso per cassazione, censuri l’operato del giudice di primo grado con espressioni che, pur potendo considerarsi di dubbia correttezza, non siano considerate dal presidente del collegio e dal relatore offensive e non raggiungano, comunque, tenuto conto della peculiare rilevanza del procedimento e dei rilievi fortemente critici rivolti all’operato dei pubblici ministeri nel provvedimento impugnato, il livello di gravità richiesto dalla norma.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109 , artt.1, 2 comma 1,lett. d)

(27)

24

Sent. n. 45 del 2012 R.G. 117/2010

Presidente : MARINI Estensore: AURIEMMA

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Comportamento gravemente scorretto nei confronti del capo dell’ufficio - Decreto di perquisizione e sequestro con motivazione particolarmente estesa – Pertinenza degli elementi di indagine indicati nel provvedimento – Sottoposizione al visto del Procuratore – Sommaria informazione preventiva – Sufficienza - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale sottoponga al visto del Procuratore, sommariamente informandolo del contenuto, un decreto di perquisizione e sequestro munito di un’estesa motivazione riferita a elementi di indagine i quali, lungi dal divergere dalle obbiettive finalità del provvedimento e dai presupposti per la sua adozione, risultino utili, se non necessari, ai fini della dimostrazione della pertinenza della perquisizione e del sequestro rispetto alle fattispecie di reato ipotizzate (nella specie il provvedimento presentava una motivazione di 233 pagine e contemplava la trascrizione, integrale o per ampio estratto, di numerose intercettazioni telefoniche di colloqui tra le persone sottoposte ad indagine ed altri soggetti estranei al procedimento, indicati con le complete generalità, la professione svolta o la funzione rivestita, ed il numero dell’utenza telefonica).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109 , art. 2 lett. d)

(28)

25

Sent. n. 46 del 2012 R.G. 12/2010

Presidente : MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Sollecitazione ripetuta di incontri personali con un collega – Estraneità all’attività di ufficio - Reiterato rifiuto dell’interessato - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare per comportamenti gravemente scorretti adottati nei confronti di altri magistrati, la condotta dell’appartenente all’Ordine Giudiziario il quale solleciti ripetutamente ad un collega incontri e contatti personali per finalità del tutto estranee all’ufficio, nonostante i reiterati e netti rifiuti oppostigli.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109,art. 2, comma 1 lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ufficio giudiziario – Indagine del Consiglio Giudiziario sull’operato di un magistrato - Reperimento da parte di quest’ultimo, in funzione difensiva, di dichiarazioni scritte attestanti la funzionalità dell’ufficio e l’irreprensibilità del servizio prestato – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ufficio giudiziario, la condotta del magistrato il quale, destinatario di una indagine del Consiglio Giudiziario avente ad oggetto il funzionamento dell’ufficio ed il suo operato, richieda, ottenga e successivamente produca al Consiglio Superiore della Magistratura alcune dichiarazioni scritte resegli dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e da taluni ufficiali di polizia giudiziaria, attestanti la funzionalità dell’ufficio e l’irreprensibilità del servizio assicuratovi, trattandosi di una facoltà riconducibile al diritto di difesa, da riconoscersi all’incolpato nel corso del procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decr. Legisl.23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1 lett. d)

(29)

26

Sent. n. 51 del 2012 R.G. 322/2009

Presidente: VIETTI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Avocazione del procedimento - Sostituto procuratore della Repubblica - Osservanza delle indicazioni ricevute dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Osservanza delle indicazioni emerse nella riunione di coordinamento - Redazione di mere bozze dei capi di imputazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale, nell’ambito di un procedimento avocato dalla Procura Generale, nel rispetto dei compiti assegnatigli dal Procuratore Generale e delle indicazioni emerse nel corso di una riunione di coordinamento dell’Ufficio si sia limitato, come concordato, a redigere una mera bozza dei capi di imputazione strumentale all’assunzione delle decisioni da adottarsi collegialmente da parte dei magistrati dell’Ufficio, senza sollecitare l’adozione di misure cautelari di alcun genere.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(30)

27

1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

(31)

28

(32)

29

Sent. n. 105 del 2012 R.G. 91/2011

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato –Processo penale – Appello – Facoltà della parte di produrre nuovi documenti – Decadenza - Sollecitazione indirizzata ad un collega, relatore del procedimento, a disporre d’ufficio l’acquisizione – Rapporti di amicizia con la parte - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato, estraneo ad un procedimento ma legato ad una delle parti da rapporti di amicizia, il quale solleciti un collega, relatore della causa, ad acquisire d’ufficio nuovi documenti, non altrimenti producibili da detta parte a causa della maturata decadenza processuale

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera e).

Art. 603 c.p.p.

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1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

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Sent. n. 7 del 2012 R.G. 167/2010

Presidente est.: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Equivoco significato del provvedimento organizzativo – Attuazione del provvedimento in conformità al suo tenore letterale – Successiva, diversa interpretazione autentica del capo dell’ufficio - Immediata adesione a tale interpretazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario, la condotta del magistrato il quale, attuato un provvedimento organizzativo in conformità al suo, invero equivoco, tenore letterale, si uniformi immediatamente alla, diversa ed autentica, interpretazione datane dal capo dell’ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109,2, comma 1, lettera n)

(37)

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Sent. n. 51 del 2012 R.G. 322/2009

Presidente: VIETTI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Avocazione del procedimento - Sostituto procuratore della Repubblica - Osservanza delle indicazioni ricevute dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Osservanza delle indicazioni emerse nella riunione di coordinamento - Redazione di mere bozze dei capi di imputazione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti , la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale, nel rispetto dei compiti assegnatigli dal Procuratore Generale e delle indicazioni emerse nel corso di una riunione di coordinamento dell’Ufficio, si sia limitato a redigere una mera bozza dei capi di imputazione strumentale alla assunzione delle decisioni da adottarsi collegialmente da parte dei magistrati dell’Ufficio, senza sollecitare la adozione di misure cautelari di alcun genere.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.n)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Presupposti - Violazione di gravi, specifiche, formalizzate disposizioni sul servizio giudiziario - Magistrato del pubblico ministero – Intese tra uffici – Oggetto – Scambio di atti – Rifiuto del rilascio di copie - Prova della violazione di gravi, specifiche, formalizzate disposizioni sul servizio giudiziario - Insussistenza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in violazione di intese raggiunte tra più uffici di procura per lo scambio di atti riguardanti talune indagini connesse, senza alcuna concertazione si opponga al rilascio di copia degli atti richiesti da uno dei pubblici ministeri dell’altro ufficio, qualora non siano acquisite al procedimento disciplinare prove certe in ordine all’inosservanza grave, da parte di detto magistrato, di specifiche, formalizzate , disposizioni sul servizio giudiziario.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.n)

(38)

35

Sent. n. 83 del 2012 R.G. 130/2010

Presidente: VIETTI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Presidente del tribunale – Procedure concorsuali - Celebrazione delle udienze - Adozione dei relativi provvedimenti - Violazione dei criteri tabellari – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, la condotta del Presidente del Tribunale il quale, in grave violazione dei criteri tabellari di trattazione degli affari, presieda le udienze relative a talune procedure concorsuali adottando i relativi provvedimenti, non potendo tale comportamento ritenersi giustificato né dalla assenza per ferie o dall’astensione del giudice titolare, prevedendo la tabella puntuali meccanismi di sostituzione, né da contingenti valutazioni concernenti la specifica competenza tecnica del giudice.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lettera n)

(39)

36

Sent. n. 112 del 2012 R.G. 107/2010

Presidente est. : ZANON

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero - Procedimento di peculiare delicatezza – Rilevanti sviluppi dell’indagine - Obbligo di informazione al capo dell’Ufficio previsto da disposizioni organizzative – Violazione – Sussistenza Illecito disciplinare- Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per aver reiteratamente e gravemente violato le disposizioni sul servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo dell’Ufficio la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in violazione delle disposizioni organizzative e dell'accordo raggiunto con il capo dell’Ufficio ed i colleghi, ometta di informare costoro sui recenti e rilevanti sviluppi di un’indagine di particolare delicatezza, assumendo autonome iniziative in ordine ai successivi adempimenti funzionali allo sviluppo delle indagini medesime.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006 n. 109, art. 2 lett. n)

(40)

37

Sent. n. 116 del 2012 R.G. 128/2011

Presidente est. : MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi ed informatici adottate dagli organi competenti – Presidente del Tribunale – Variazione tabellare – Grave violazione delle circolari del CSM - Interesse personale – Rilevante intensità dell’elemento soggettivo - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi ed informatici adottate dagli organi competenti, la condotta del Presidente del Tribunale il quale dia immediata attuazione ai propri decreti di variazione tabellare, adottati in violazione della normativa secondaria, quando detta violazione sia grave con riferimento al suo contenuto ed all’elemento soggettivo dell’illecito (nella specie la variazione tabellare era stata adottata dal capo dell’ufficio al solo fine di alleggerire, senza ragione, il proprio carico di lavoro nella materia delle controversie familiari; tale variazione era stata, inoltre, trasmessa al Consiglio Giudiziario con inspiegabile ritardo).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lettera n)

(41)

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Ord. n. 148 del 2012 R.G. 115/2011

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Giudice civile – Sollecitazione alla espunzione dal fascicolo di un documento profittante alla controparte – Inosservanza di norme regolamentari – Esclusione- Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice civile il quale nel corso dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, inviti quest’ultima ad espungere dal fascicolo processale un documento comprovante l’interruzione della prescrizione, atteso che tale comportamento non integra alcuna inosservanza delle norme regolamentari.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera n)

(42)

39

Ord. n. 150 del 2012 R.G. 142-143/2010

Presidente : MARINI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi ed informatici adottate dagli organi competenti – Componente delle commissioni di concorso per l’accesso in magistratura – Contemporaneo svolgimento di attività giudiziaria – Episodicità della condotta – Assenza di conseguenze negative sul regolare svolgimento del concorso – Illecito disciplinare- Inconfigurabilità.

La disposizione che prevede l’esonero dalle funzioni giudiziarie per i magistrati componenti delle commissioni di esame per il concorso di uditore giudiziario risponde all’esigenza di garantire la speditezza dei relativi lavori, in modo che gli stessi non abbiano a risentire delle perduranti incombenze giudiziarie gravanti sui commissari. Ne consegue che laddove il magistrato si sia occupato di affari urgenti d’ufficio per un limitato lasso temporale ed episodicamente e tale attività non abbia avuto alcuna incidenza negativa sul concorso, perché espletata nei momenti liberi dal servizio presso la commissione d’esame, non può ritenersi configurato l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, lett. n) del d.lgs. n. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2012, artt. 1 e 2, comma 1, lett. n. )

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi ed informatici adottate dagli organi competenti – Procuratore della Repubblica – Autorizzazione al contemporaneo svolgimento, da parte di un sostituto, delle funzioni giudiziarie e di quelle di componente della commissione di concorso per l’accesso in magistratura – Sottoscrizione da parte del Capo dell’Ufficio , unitamente al sostituto, degli atti processuali da costui predisposti - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

La disposizione che prevede l’esonero dalle funzioni giudiziarie per i magistrati componenti delle commissioni di esame per il concorso di uditore giudiziario risponde all’esigenza di garantire la speditezza dei relativi lavori, in modo che gli stessi non abbiano a risentire delle perduranti incombenze giudiziarie gravanti sui commissari. Ne consegue che laddove il Procuratore, senza sostituirlo, autorizzi un magistrato del proprio ufficio ad occuparsi degli affari urgenti e di quelli che, per la loro complessità, potrebbero subire un inevitabile ritardo nella definizione se assegnati ad altro magistrato privo del bagaglio di cognizioni acquisito da chi ha avviato e seguito le indagini, non si configura l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, lett. n) del d.lgs. n. 109/2006 tutte le volte in cui la prosecuzione dell’attività giudiziaria – soprattutto se contenuta nel tempo ed episodica - non abbia avuto alcuna incidenza sull’attività concorsuale, perché espletata nei momenti liberi dal servizio

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40

presso la commissione d’esame, né la circostanza che il Capo dell’Ufficio abbia sottoscritto, insieme al sostituto, l’atto d’appello da quest’ultimo predisposto avverso una sentenza ed abbia firmato alcuni atti d’indagine può integrare una violazione di disposizioni sul servizio giudiziario atteso che quel comportamento ha il solo scopo di evidenziare la condivisione degli atti da parte del Procuratore della Repubblica il quale, comunque, essendo per legge il titolare esclusivo dell’azione penale, non ha alcuna necessità di far precedere la propria sottoscrizione dell’atto d’appello dalla preventiva coassegnazione del procedimento a sé medesimo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2012, artt. 1 e 2, comma 1, lett. n. )

(44)

41

Sent. n. 156 del 2012 R.G. 114/2010

Presidente : VIETTI Estensore: CALVI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori –– Giudice civile – Sollecitazione alla espunzione dal fascicolo di un documento profittante alla controparte – Elemento soggettivo dell’illecito - Insussistenza - Abitualità e gravità della condotta – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori la condotta del giudice civile il quale nel corso dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, inviti quest’ultima ad espungere dal fascicolo processale un documento comprovante l’interruzione della prescrizione, qualora tali espressioni non siano consapevolmente dirette a costituire un indebito suggerimento alle parti in violazione dei doveri d’imparzialità e terzietà e la condotta non sia, comunque, abituale, né grave.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1, comma 1

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

(45)

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Sent. n. 81 del 2012 R.G. 36/2010

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Reiterata nomina del medesimo consulente tecnico - Liquidazione di compensi in misura anomala e particolarmente elevata - Stretto vincolo di natura personale con il professionista - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, la condotta del giudice il quale affidi ad un consulente tecnico un numero assai considerevole di incarichi, provvedendo alla liquidazione di compensi ai vertici degli importi di regola corrisposti agli ausiliari, il tutto in funzione non della particolare competenza tecnica del professionista ma della intenzione di favorirlo in ragione dello stretto vincolo di natura personale con lo stesso intercorrente (nella specie il magistrato aveva affidato al consulente un numero di affari superiore al 25% di quelli complessivamente assegnati ad altri professionisti).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109,art. 2, comma 1, lett. d)

(46)

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Sent. n. 84 del 2012 R.G. 40/2009

Presidente: VIETTI Estensore: PALUMBO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - – Notizie di presunte condotte illecite riferibili ad un collega - Segnalazione agli organi preposti alla vigilanza sull’ufficio – Intento calunnioso - Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato il quale, venuto a conoscenza di notizie relative a presunti comportamenti illeciti di un collega, senza alcun intento calunnioso provveda ad informare dei fatti appresi gli organi preposti alla vigilanza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(47)

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Sent. n. 92 del 2012 R.G. 92/2011

Presidente : MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti dei loro difensori dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Intervenuta prescrizione dei reati contestati - Consapevolezza - Richiesta di rinvio a giudizio – Scorrettezza nei confronti delle parti e del personale – Esclusione - Illecito disciplinare –Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti dei loro difensori dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, pur essendo consapevole della avvenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati all’indagato, anziché promuovere il procedimento di archiviazione avanzi una richiesta di rinvio a giudizio, poichè dette trasgressioni non incidono direttamente sui rapporti con le parti o con il personale di cancelleria e non possono essere, quindi, qualificate come comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di costoro.

Riferimenti normativi:

Art. 411 c.p.p.

(48)

45

Sent. n. 107 del 2012 R.G. 46/2011

Presidente: MARINI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza -I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Appello cautelare - Presidente del collegio, relatore – Redazione e deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio - Contenuto - Sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari – Difformità rispetto alla decisione assunta collegialmente – Intenzionalità della condotta – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati, la condotta del presidente del collegio investito di un procedimento di impugnazione avverso la reiezione della istanza di modifica della custodia cautelare in carcere il quale, per mera dimenticanza, disponga la sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari, in difformità dalla decisione di rigetto integrale dell’impugnazione adottata a maggioranza nella camera di consiglio dello stesso giorno, atteso che la fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1 , lett. d) del D. lgs. 109/2006 presuppone l’intenzionalità della condotta.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

(49)

46

Sent. n. 112 del 2012 R.G. 107/2010

Presidente est.: ZANON

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato del pubblico ministero –Procedimento di peculiare delicatezza – Rilevanti sviluppi dell’indagine – Infruttuoso tentativo di comunicazione di essi al capo dell’Ufficio - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del pubblico ministero il quale, venuto a conoscenza di rilevanti sviluppi di un’indagine relativa ad un procedimento di particolare delicatezza, dopo aver tentato inutilmente di venire a colloquio con il capo dell’ufficio, coordinatore esterno dell’indagine, al fine di porlo a parte delle notizie acquisite ometta, al fine, di informarlo, non potendosi qualificare detta condotta, per le sue concrete modalità, gravemente scorretta.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006 n. 109, art. 1 Decreto legisl.23 febbraio 2006 n. 109,art. 2 lett. d)

(50)

47

Ord. n. 120 del 2012 R.G. 168/2010

Presidente est.: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni- Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice per le indagini preliminari – Critica alle modalità di esercizio della attività dei difensori – Oggetto - Omessa spiegazione agli imputati degli effetti della scelta del rito abbreviato – Istituzione da parte del giudice di un collegamento tra l’attività omessa ed il tragico evento accaduto ad uno dei difensori - Esclusione - Sconcerto nelle persone presenti – Esclusione - Prova dell’effettivo riferimento del magistrato all’attività di detto difensore - Insussistenza - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti , dei loro difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice per l’udienza preliminare - incolpato di aver criticato l’attività dei difensori per non avere costoro adeguatamente informato gli imputati circa gli effetti che la scelta del rito abbreviato avrebbe avuto sulla valutazione delle prove e di aver posto, altresì, tale difettosa informazione in relazione all’omicidio da parte di ignoti di uno dei difensori - qualora l’assenza di immediate reazioni in udienza da parte degli avvocati consenta di ritenere che tale condotta non abbia provocato un senso di sconcerto nelle persone presenti e non vi sia prova, in aggiunta, che dette espressioni si riferissero effettivamente all’ omicidio di uno dei difensori, ponendolo in rapporto causale con la difettosa informazione sui riflessi probatori del rito abbreviato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera d)

(51)

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Sent. n. 139 del 2012 R.G. 132/2010

Presidente: VIETTI Estensore: ZANON

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Critiche indebite in ordine alla capacità professionale di un collega - Formulazione di tali critiche in atti indirizzati al Consiglio Giudiziario, al dirigente dell’ufficio e alle parti – Scarsa rilevanza del fatto – Esclusione - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario il quale, in atti indirizzati rispettivamente al Consiglio Giudiziario ed al dirigente dell’Ufficio e nel corpo di provvedimenti diretti alle parti ed ai difensori, al fine di giustificare la difficile situazione del ruolo affidatogli, muova reiterate e gratuite censure all’operato del collega che lo ha preceduto, atteso che l’eco pubblica di detti interventi e la reiterazione della condotta non permettono di ritenere la scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis del D.lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

(52)

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Sent. n. 145 del 2012 R.G. 100/2009

Presidente : VIETTI Estensore: PALUMBO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario o nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Deliberata omissione dell’attività di indagine – Illecito disciplinare- Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario o nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta deliberatamente di svolgere indagini in relazione ad un procedimento penale assegnato alle sue cure, trattandosi di una condotta che costituisce un comportamento gravemente scorretto nei confronti di tutti i soggetti interessati all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(53)

50

Ord. n. 148 del 2012 R.G. 115/2011

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Presidente del collegio giudicante – Pronunzia di frasi irriguardose all’indirizzo del pubblico ministero di udienza - Prova – Insussistenza – Percezione delle espressioni da parte degli altri partecipanti all’udienza – Esclusione - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del presidente del collegio penale il quale sia incolpato di aver indirizzato al pubblico ministero di udienza alcune frasi irriguardose, qualora non vi sia prova del fatto che le frasi fossero effettivamente indirizzate al collega e risulti, per contro, accertato che nessuno degli altri partecipanti all’udienza è stato in grado di percepire tali espressioni.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

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1.3 La violazione del dovere di diligenza

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1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti.

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Sent. n. 3 del 2012 R.G. 121/2010

Presidente: MARINI Estensore : AURIEMMA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice - Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Il ritardo nel deposito di provvedimenti costituisce un comportamento omissivo riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 2, comma 1, lett. q) del D. lgs. 109/2006 e non può integrare il diverso illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g) del D. lgs.

109/2006, che presuppone un comportamento commissivo.

Riferimenti normativi:

Regio Decreto 31 maggio 1946, n. 511, art. 18

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109 art. 1 e 2 comma 1, lett. g) Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109 art. 1 e 2 comma 1, lett. q)

Riferimenti

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