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MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2016

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2016

(2)

Massimazione a cura del magistrato addetto alla Sezione Disciplinare dott. Baldovino de Sensi

(3)

INDICE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1

1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3

1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 7

1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 35

1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 149

1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 153

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)

Pag. 155

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 161

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

Pag. 163

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

Pag. 169

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 171

4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA

GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO

DISCIPLINARE

Pag. 191

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 209

5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 211

5.2 Profili generali Pag. 215

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 219 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato

all’Ordine Giudiziario

Pag. 223

5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 267

(4)

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 271

5.7 I mezzi di prova Pag. 273

5.8 La ricusazione Pag. 277

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 281

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 283 6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 289

7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 291

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 293

7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 299

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 303

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 309

(5)

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(6)
(7)

1.1 La violazione del dovere di imparzialità

(8)
(9)

ORD. n. 81 del 2016 R.G. 171/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice civile relatore ed estensore di sentenza dichiarativa di fallimento - Componente del collegio per l’opposizone alla sentenza dichiarativa di fallimento – Mancata astensione – Prassi conforme – Rilevanza – Precedenti giurisprudenziali conformi – Rilevanza - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, per mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, la condotta del giudice civile, il quale, chiamato a comporre, per previsione tabellare, il collegio competente per la causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento della quale l’incolpato era stato relatore ed estensore, non si astenga dal comporre il collegio, qualora si accerti che, al tempo dei fatti, la prassi dell’ufficio ed anche la giurisprudenza di legittimità non ritenevano obbligatoria l’astensione.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(10)
(11)

1.2 La violazione del dovere di correttezza

(12)

SENT. n. 10 del 2016 R.G.27/2015

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - Giudice penale - I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Omessa trasmissione di un provvedimento contenente denuncia nel confronti di altro magistrato al dirigente dell'ufficio e al presidente della corte d'appello - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice il quale adotti, fuori udienza, un'ordinanza contenente una denuncia di reato, di cui all'art.331 c.p.p., nei confronti di altro magistrato e la trasmetta direttamente a varie autorità giudiziarie e, per conoscenza al CSM, senza trasmetterla al presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(13)

SENT. n. 11 del 2016 R.G.20/2014

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti - Giudice per le indagini preliminari - Udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione - Adozione del provvedimento di archiviazione senza consentire al difensore della persona offesa di svolgere la propria difesa - Memoria scritta - Rilevanza - Unico episodio - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, per mancanza del requisito della gravità o dell'abitualità, la condotta del giudice per le indagini preliminari il quale, nell'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, adotti immediatamente l'ordinanza di archiviazione senza consentire al difensore, che comunque aveva depositato una memoria difensiva scritta, di svolgere la propria difesa

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(14)

ORD. n. 33 del 2016 R.G. 73/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Presidente di Sezione del Tribunale – Autoassegnazione di procedimento in violazione delle disposizioni tabellari - Rilevanza - Illecito disciplinare - Configurabilità.

Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del Presidente di Sezione del Tribunale che, in violazione delle disposizioni tabellari, si autoassegni un procedimento destinato ad altro giudice della sezione (nel caso di specie, la sezione disciplinare del CSM ha rigettato la richiesta di non luogo a procedere formulata dalla Procura generale della Corte di Cassazione ed ha restituito gli atti alla stessa Procura per una nuova valutazione della condotta del Presidente di Sezione che si sarebbe autoassegnato un procedimento in violazione delle disposizioni tabellari sulla distribuzione degli affari).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(15)

SENT. n.40 del 2016 R.G.105/2015

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Magistrato del pubblico ministero - I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Manomissione dell’impianto di videosorveglianza dell’ufficio – Giustificazione della condotta – Mancato collaudo dell’impianto – Irregolare posizionamento delle telecamere – Assenza di volontà di manomettere l’impianto - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta di un Sostituto Procuratore della Repubblica che, per impedire le riprese di un impianto di videosorveglianza non collaudato e irregolarmente installato, modifichi, più volte, anche dopo gli interventi di ripristino effettuati dal dirigente dell’ufficio, il posizionamento delle telecamere in modo da non consentire le registrazioni (nella specie, il magistrato, ritenendo l’impianto non regolare, aveva modificato, più volte, il posizionamento delle telecamere, nonostante il dirigente avesse reiteratamente disposto il ripristino del servizio di videosorveglianza) . Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(16)

ORD. n. 42 del 2016 R.G. 4/2015

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti - Magistrato del pubblico ministero - Conferimento di incarico a consulente tecnico - Oggetto - Accertamenti e valutazioni sulla qualificazione giuridica di fatti e comportamenti – Procuratore capo – Omessa vigilanza sull’operato del sostituto - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Non è configurabile, nei confronti del Procuratore della Repubblica, l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, per omesso controllo sull’attività del sostituto che abbia conferito ad un consulente tecnico l'incarico avente ad oggetto accertamenti e valutazioni inerenti la qualificazione giuridica di fatti e la rilevanza penale di comportamenti, qualora si accerti l’inesistenza di una disposizione organizzativa interna che prescriva il visto del capo dell’ufficio sull’atto del sostituto.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n 109, art. 2, comma 1. lett. o)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti - Magistrato del pubblico ministero - Conferimento di incarichi a consulenti tecnici - Oggetto - Accertamenti e valutazioni sulla qualificazione giuridica di fatti e comportamenti – Procuratore capo – Mancata partecipazione del procuratore all'atto di conferimento dell'incarico al consulente - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, la condotta del Procuratore della Repubblica il quale non partecipi all'atto di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, da parte di un sostituto dell'ufficio, avente ad oggetto accertamenti e valutazioni inerenti la qualificazione giuridica di fatti e la rilevanza penale di comportamenti.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n 109, art. 2, comma 1. lett. o)

(17)

SENT. n. 47 del 2016 R.G. 66/2014

Presidente: LEONE Estensore: SPINA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Presidente del collegio per il riesame delle misure cautelari – Estensore dell’ordinanza di riesame – Utilizzo, nella motivazione dell’ordinanza, di espressioni denigratorie nei confronti dell’operato dei magistrati dell’ufficio del pubblico ministero e del magistrato titolare dell’indagine – Valutazione dell’intera motivazione – Necessità – Frasi prive di valenza denigratoria od offensiva – Rilevanza – Mera valutazione critica dei fatti posti a fondamento dell’imputazione - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Presidente del collegio per il riesame delle misure cautelari, nonchè estensore del provvedimento adottato dal collegio, il quale, nel redigere la motivazione del provvedimento, utilizzi espressioni critiche e colorite all’indirizzo del pubblico ministero qualora, dall’esame complessivo della motivazione, emerga che l’estensore sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito dell’attività svolta da una delle parti del procedimento, senza alcuna intenzione denigratoria o offensiva dei magistrati del pubblico ministero (nella specie, l’estensore, nel valutare l’attività d’indagine, aveva parlato di “unilateralità” dell’attività del pubblico ministero e di “inusuale sforzo investigativo”.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n 109, art.1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n 109, art. 2, comma 1. lett. d)

(18)

ORD. n.62 del 2016 R.G.15/2015

Presidente: LEONE Estensore: Pontecorvo

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero – Gestione del fascicolo – Esonero del magistrato dalle funzioni giudiziarie perchè nominato componente del concorso in magistratura – Assegnazione del fascicolo ad altro magistrato dell’Ufficio – Obbligo di consegnare gli atti del fascicolo – Rilevanza - Rifiuto di consegnare atti già inseriti in originale nel fascicolo del procedimento - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, esonerato dalle funzioni giudiziarie perchè nominato componente della commissione di concorso per l’accesso in magistratura, rifiuti di consegnare atti di un fascicolo d’indagine nella sua disponibilità, allorchè si accerti che gli stessi atti, in originale, erano già stati inseriti dallo stesso magistrato nel fascicolo consegnato al capo dell’ufficio al momento dell’esonero dalle funzioni.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(19)

SENT. n.65 del 2016 R.G.7/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Sostituto procuratore della Repubblica – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Reiterata trasmissione di note inerenti l’attività dell’ufficio al Procuratore della Repubblica – Note prive di contenuto denigratorio od offensivo – Rilevanza - Mera valutazione critica di fatti inerenti l’attività dell’ufficio - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il quale indirizzi al capo dell’ufficio, reiteratamente e per un lungo arco di tempo, numerosissime note dal contenuto non offensivo o denigratorio ma sicuramente critico su molteplici vicende inerenti l’attività dell’ufficio, in quanto, la reiterazione - per quanto ossessiva e smodata - di una condotta lecita non può determinare la sua complessiva illiceità, salvo che trasmodi in abuso di un diritto (nella specie, il sostituto, nel perido di tempo 2009-2013, aveva indirizzato oltre 400 note al Procuratore della Repubblica, alcune anche di mole davvero importante - una di 46 pagine – dal contenuto anche critico sull’andamento dell’ufficio, ma senza mai assumere carattere offensivo o denigratorio)

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d).

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Sostituto procuratore della Repubblica – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Critiche allo svolgimento delle indagini da parte di altro magistrato e della polizia giudiziaria – Critiche prive di contenuto denigratorio od offensivo - Rilevanza – Mero disaccordo sulle scelte investigative - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero, il quale - chiamato a sostenere l’accusa in dibattimento in un procedimento trattato da altro collega - rappresenti, a margine dell’udienza, a personale della polizia giudiziaria chiamato a testimoniare sulla vicenda, la propria posizione critica sullo svolgimento delle indagini da parte del collega e della polizia giudizaria (nella specie è stato accertato che la critica alla conduzione delle indagini non era tuttavia sfociata in

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prevaricazione o strumentalizzazione della funzione rivestita dall’incolpato, nè aveva assunto carattere offensivo o denigratorio del lavoro del collega e della polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(21)

SENT. n.73 del 2016 R.G.33/2015

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato con funzioni di giudice di sorveglianza - Rapporti di amicizia con imputato in procedimento penale collegiale - Mera partecipazione tra il pubblico alle udienze dibattimentali – Ingiustificata interferenza nell’attività giudizaria di altro magistrato - Magistrati componenti il collegio penale – Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all’ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico, seduto accanto a parenti ed amici dell’imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l’incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad inteferire ingiustificatamente nell’attività giudiziaria dei colleghi del collegio giudicante ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio degli stessi colleghi (nella specie, è stato accertato che l’incolpato, legato da rapporti di amicizia e frequentazione con uno degli imputati, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l’operato dei colleghi e senza neanche rappresentare agli stessi il proprio rapporto di amicizia con l’imputato).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato con funzioni di giudice di sorveglianza - Rapporti di amicizia con imputato in procedimento penale collegiale - Mera partecipazione tra il pubblico alle udienze dibattimentali - Ingiustificata interferenza nell’attività giudizaria di altro magistrato - Magistrato con funzioni di pubblico ministero d’udienza – Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all’ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico, seduto accanto a parenti ed amici dell’imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l’incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad inteferire ingiustificatamente nell’attività giudiziaria del pubblico ministero ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione del collega dell’ufficio requirente (nella specie, è stato accertato che

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noti, a sua insaputa, al magistrato del pubblico ministero, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l’operato del collega dell’ufficio requirente).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

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ORD. n.83 del 2016 R.G.117/2015

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Sostituto procuratore della Repubblica – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Udienza penale dibattimentale – Perito del giudice - Condotta aggressiva ed intimidatoria del pubblico ministero – Esclusione – Derisione del perito – Esclusione - Mancata lesione della reputazione o anche del rispetto per la funzione degli ausiliari - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero, il quale, nel corso dell’esame dibattimentale dei periti del giudice, rivolga decise e convinte critiche all’operato degli ausiliari del giudice, senza, tuttavia, che l’acceso scontro dialettico registri manifestazioni espressive tali da oltrepassare il limite della continenza nonchè da trasbordare in gratuite condotte di lesione della reputazione o anche del rispetto per la funzione degli ausiliari.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(24)

SENT. n.106 del 2016 R.G.37/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Assegnazione degli affari - Formazione di nuovo ruolo - Giudice civile – Rifiuto di consegnare fascicolo di procedimento assegnato ad altro giudice - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del giudice civile che, a seguito di un provvedimento del dirigente di riassegnazione degli affari per la formazione di un nuovo ruolo da assegnare ad altro giudice, rifiuti di consegnare il fascicolo di un procedimento a lui originariamente assegnato.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(25)

SENT. n.106 del 2016 R.G.37/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Disposizioni tabellari sulla tenuta delle udienze - Giudice civile – Mancato svolgimento delle udienze nei giorni previsti - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del giudice civile che, in violazione delle relative disposizioni tabellari, non tenga udienza nei giorni previsti (nella specie, il giudice non aveva tenuto udienza nei giorni 14 gennaio, 4 marzo, 11 marzo, 20 maggio e 3 giugno 2013, per i quali non aveva fissato alcuna procedura per la trattazione).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

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SENT. n. 117 del 2016 R.G.14/2015

Presidente: LEGNINI Estensore: Palamara

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Nomina curatore fallimentare - Scelta del professionista al di fuori dell'elenco predisposto dal Presidente del Tribunale per il conferimento degli incarichi di curatore nel periodo feriale - Conseguenze - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del giudice delegato alla procedura fallimentare che proponga al collegio la nomina a curatore fallimentare di un professionista non compreso nell'elenco predisposto dal Presidente del Tribunale per il conferimento degli incarichi di curatore nel periodo feriale, non potendosi attribuire al predetto elenco la veste di provvedimento di carattere cogente.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

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SENT. n.122 del 2016 R.G.23/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni a margine di una conferenza stampa – Critiche alla sentenza di assoluzione - Dichiarazioni diffamatorie nei confronti del collegio penale – Rilevanza disciplinare - Dichiarazioni estemporanee - Occasionalità della condotta - Sollecitazione del giornalista – Successiva dissociazione pubblica – Rilevanza - Incidenza sul prestigio dell’ordine giudiziario – Esclusione – Conseguenze - Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale rilasci dichiarazioni a contenuto diffamatorio nei confronti del collegio penale che aveva pronunciato sentenza di assoluzione, qualora si accerti che il fatto sia di scarsa rilevanza per non aver inciso, in alcun modo, sul prestigio dell’ordine giudiziario, sia per l’estemporaneità delle dichiarazioni, rese prima di iniziare una conferenza stampa alla quale era stato autorizzato a partecipare dal procuratore della Repubblica, sia perché il magistrato aveva successivamente ripudiato le dichiarazioni con una dissociazione pubblica dalle stesse, sia, infine, per il carattere isolato dell’episodio, avvenuto peraltro a seguito di una sollecitazione di una giornalista.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legislativo 23 maggio 2006 n. 109, art. 3 bis

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SENT. n.127 del 2016 R.G.23/2015

Presidente: LEGNINI Estensore: SANGIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Magistrato del pubblico ministero - I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati e della polizia giudiziaria – Interferenza nell’attività giudiziaria di un collega - Indagine penale – Coinvolgimento indiretto del magistrato - Incontri con la polizia giudiziaria – Critiche alle indagini - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, con ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un collega, la condotta di un Sostituto Procuratore della Repubblica che, coinvolto indirettamente, giacchè non indagato, in un’indagine penale per lottizzazione abusiva, rappresenti alla polizia giudiziaria la preoccupazione per la vicenda giudizaria, rivolgendosi anche per iscritto al Procuratore della Repubblica per rappresentare alcune criticità emerse nello svolgimento delle indagini (nella specie, il magistrato, proprietario di una abitazione all’interno di una lottizzazione abusiva colpita anche da provvedimento di sequestro, aveva rappresentato, alla polizia giudiziaria dell’ufficio di procura dove prestava servizio, la sua preoccupazione per essere indirettamemnte coinvolto, come proprietario, nella vicenda giudiziaria ed aveva, altresì, rappresentato al Procuratore della Repubblica alcune criticità dell’indagine legate alle deleghe conferite alla polizia giudiziaria)

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1;

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

(29)

SENT. n.131 del 2016 R.G.22/2015

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Sostituto procuratore della Repubblica – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Calunnia disciplinare – Accertamento della non falsità dei fatti oggetto di denuncia disciplinare – Conseguenze - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale trasmetta, al Procuratore generale della Cassazione, una notizia di illecito disciplinare a carico di un collega, qualora i fatti narrati, ancorchè privi di rilievo disciplinare, non risultino tuttavia falsi (nella specie, il procedimento disciplinare era stato avviato a carico del magistrato per avere falsamente incolpato il collega di comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma l’istruttoria aveva escluso la cd calunnia disciplinare)

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(30)

ORD. n. 141 del 2016 R.G. 80/2015

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - L’omissione della comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario - Obbligo di comunicazione - Adempimento – Mancato utilizzo del modulo del CSM - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non sussiste l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione della comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12 e successive modificazioni, come modificati dall’art 29 del decreto legislativo n. 109 del 2006, qualora risulti che il magistrato abbia puntualmente adempiuto all’obbligo di comunicazione imposto dalle norme dell’ordinamento giudiziario, anche senza utilizzare il modulo predisposto dal C.S.M. (nella specie, il magistrato aveva effettuato la dichiarazione al momento della scelta delle funzioni e, successivamente, l’aveva ribadita in una nota diretta al Presidente del Tribunale, ma aveva omesso di effettuare la formale comunicazione al CSM tramite il modulo a ciò dedicato).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)

(31)

SENT. n.154 del 2016 R.G.126/2015 + 77/2016 Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Presidente del Tribunale di Sorveglianza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Udienza – Rapporti con i difensori - Condotta aggressiva nei confronti dei difensori – Frasi offensive - Rilevanza – Conseguenze - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale, nel corso dell’udienza, si rivolga ai difensori con frasi offensive e con tono intimidatorio tale da impedire il corretto svolgimento del mandato difensivo.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Presidente del Tribunale di Sorveglianza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Camera di consiglio – Rapporti con gli altri componenti il collegio – Espressioni volgari – Toni alterati - Rilevanza – Conseguenze - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale, nel corso della camera di consiglio, per sostenere la discussione, si rivolga ai colleghi sbattendo la mano sul tavolo, con tono alterato e con frasi volgari.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(32)

SENT. n.167 del 2016 R.G.10/2015

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Giudice civile – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Presidente di Sezione – Incarichi ai consulenti tecnici - Disposizioni organizzative in merito al numero massimo di incarichi conferibili – Provvedimenti di conferma e revoca dei consulenti - Espressioni critiche nei confronti dell’operato del Presidente di sezione – Frasi prive di valenza denigratoria od offensiva – Rilevanza – Mero contenuto polemico – Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice delle esecuzioni immobiliari il quale, nell’adottare provvedimenti di conferma o revoca di incarichi ai consulenti tecnici, resisi necessari per poter rispettare alcune disposizioni organizzative impartite dal Presidente di sezione, inserisca frasi critiche nei confronti del predetto Presidente di Sezione qualora emerga che l’incolpato sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito della scelta organizzativa, senza aluna intenzione denigratoria o offensiva del Presidente di sezione (nella specie, il giudice, nel predisposrre i singoli decreti di conferma o revoca dell’incarico, aveva inserito una frase critica nei confronti della misura organizzativa che poneva un limite massimo di incarichi conferibili allo stesso consulente).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(33)

ORD. n.181 del 2016 R.G.115/2014

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Giudice civile – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Udienza civile – Consulente di parte - Esclusione dall'udienza - Affermazioni sull'operato del consulente di parte - Esercizio del potere di direzione dell'udienza - Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice civile, il quale, nel corso dell’udienza prevista per l'esame della CTU, ed in assenza dell'ausiliario, non consenta al consulente di parte di partecipare all'udienza ed esprima, senza oltrepassare il limite della continenza, convinte critiche alla condotta processuale del professionista escluso potendosi ricondurre la condotta del Giudice all'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza (nella specie, il giudice, dopo aver fatto allontanare dall'udienza il consulente di parte in ragione dell'assenza del CTU, aveva manifestato alle parti forti critiche alla condotta dilatoria del consulente di parte escluso).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(34)

SENT. n. 182 del 2016 R.G. 71/2015

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - L'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti - Magistrato del pubblico ministero – Conferimento di incarico di consulenza ad avvocato - Oggetto - Accertamento avente ad oggetto la risoluzione di questioni di diritto – lllecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale conferisca ad un avvocato un incarico di consulente tecnico avente ad oggetto la mera risoluzione di questioni di diritto (nella specie, il magistrato aveva incaricato un avvocato di individuare i soggetti giuridici competenti a dare esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o)

(35)

SENT. n.196 del 2016 R.G.136/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Procuratore della Repubblica aggiunto – Missiva riservata al Procuratore della Repubblica contro un Sostituto procuratore dell'ufficio – Intenzione di ledere l'immagine della collega - Assenza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Procuratore della Repubblica aggiunto il quale, in una missiva riservata, indirizzata al Procuratore della Repubblica, utilizzi espressioni "inaccettabilmente scorrette" nei confronti di un sostituto procuratore dello stesso ufficio qualora, dall’esame complessivo della vicenda, non emerga l'intenzione di ledere l'immagine del collega (nella specie, il Procuratore aggiunto aveva incolpato il sostituto di aver scientemente e volutamente fatto scadere i termini di compimento delle indagini preliminari, ostacolando la trasmissione di un fascicolo d'indagine al nuovo assegnatario) .

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(36)

ORD. n. 191 del 2016 R.G. 39/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Accesso al RE.GE. per ragioni non d'ufficio - Mancata violazione di disposizioni organizzative - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del magistrato del pubblico ministero che, in mancanza di esplicito divieto, acceda al registro RE.GE. al di fuori delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni giudiziarie (nel caso di specie, il magistrato aveva consultato il RE.GE. per dare informazioni sulla pendenza di procedimenti penali).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(37)

SENT. n. 219 del 2016 R.G. 66/2015

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti - Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze - Mancata osservanza di un piano di rientro dei ritardi - Omessa adozione formale del piano da parte del dirigente dell'ufficio - Rilevanza - Deposito delle sentenze entro il termine concordato con il dirigente - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del giudice il quale, a fronte di numerosi ritardi nel deposito di sentenze, non accolga l'invito del Presidente del Tribunale a rispettare un piano di rientro, ex par. 60.4 della circolare sulla formazione delle tabelle, qualora si accerti che il piano di rientro non era stato effettivamente predisposto dal dirigente e che, comunque, il magistrato aveva depositato tutte le sentenze nei termini concordati con lo stesso dirigente.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(38)

SENT. n.222 del 2016 R.G.183/2014

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia raopporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Magistrato del pubblico ministero - Rapporti confidenziali ed incontri in ufficio con avvocate, giovane collega in tirocinio, consulenti tecnici e stagiste della scuola di specializzazione - Scambio di mail - Apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale - Avances - Palpeggiamenti – Compromissione dell'immagine del magistrato - Lesione del prestigio della Magistratura - Conseguenze - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, approfittando del rapporto instauratosi, per ragioni di ufficio, con avvocate, stagiste, consulenti tecnici e una giovane collega in tirocinio, rivolga alle sue interlocutrici, anche tramite ripetute mail, apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale ovvero avances, sì da compromettere la propria immagine di magistrato e il prestigio dell'intera magistratura Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(39)

1.3 La violazione dei doveri di diligenza

(40)

SENT. n. 1 del 2016 R.G.29/2013

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Diligenza - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni - Giudice civile - Ritardato ed omesso deposito di sentenze ed ordinanze - Numerosi ritardi superiori ad un anno – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Scelte organizzative dell’ufficio - Gravosità del ruolo – Buona produttività – Particolare situazione familiare - Irrilevanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze ed ordinanze in materia civile con ritardi gravi ed, in molti casi, superiori ad un anno atteso che, per numero e qualità, essi sono giustificabili soltanto in presenza di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità della violazione, tra i quali non possono annoverarsi l’esigenza di rispettare la scelta organizzativa del Capo dell’Ufficio di assumere in decisione, anche se in numero esorbitante rispetto alle concrete possibilità di redigere tempestivamente le relative sentenze, tutte le cause mature per la decisione o la buona produttività del giudice, ritenuta doverosa per un magistrato, o la particolare situazione familare del magistrato (esigenza di assistere la madre malata, vedova ed ultraottantenne ed il figlio con problemi di inserimento scolastico), non potendosi ritenere tali fattori sufficienti ad elidere il disvalore deontologico della non episodica condotta del magistrato (nella specie il giudice, nell’esercizio di funzioni civili, nell’arco di tempo compreso fra il 01.04.2004 e il 20.02.2012 e, successivamente, fino al 23.05.2014, aveva depositato in ritardo quarantacinque sentenze ed aveva omesso di depositare del tutto cinquantacinque sentenze: in trentatre casi il ritardo era stato superiore ad un anno, con un picco finale massimo di oltre cinque anni. Nello stesso periodo, il giudice aveva depositato in ritardo 64 ordinanze: in sessanta casi, il ritardo era superiore ad un anno, con un picco finale massimo di oltre tre anni).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(41)

SENT. n.61 del 2016 R.G. 164/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Diligenza - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni - Giudice penale - Ritardato ed omesso deposito di un decreto in materia di applicazione di misure di prevenzione –Reiterazione – Accertata generalizzata situazione di stasi nel deposito di sentenze penali – Rilevanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale ometta di depositare - violando, così, gravemente, il termine previsto dalla legge - un decreto di applicazione di misura di prevenzione, quando il predetto, unico, ritardo, cada, temporalmente, nello stesso periodo in cui lo stesso magistrato faccia registrare una generalizzata situazione di stasi nel deposito di sentenze penali, anche se detta situazione non sia ritenuta autonomamente rilevante sotto il profilo disciplinare (nella specie, il magistrato non aveva depositato, dopo due anni e sei mesi dall’udienza di decisione, un decreto di applicazione di misura di prevenzione, ed il predetto ritardo è stato ritenuto grave e reiterato in ragione del fatto che l’incolpato, pur essendo stato assolto, nello stesso procedimento, per il ritardo nel deposito di sentenze - per l’impossibilità di individuare, con precisione, le sentenze oggetto di ritardo - aveva, tuttavia, fatto registrare, in maniera certa, una situazione generalizzata di ritardo nel deposto di sentenze penali).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Diligenza - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni - Giudice penale collegiale - Ritardato ed omesso deposito di sentenze – Redistribuzione, tra i componenti del collegio, delle sentenze da depositare – Rilevanza - Impossibilità di accertare le sentenze depositate in ritardo dall’incolpato – Rilevanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice, componente del collegio penale, il quale, ancorchè originariamente nominato estensore di numerose sentenze non tempestivamente depositate, faccia registrare - a seguito della redistribuzione delle stesse tra tutti i componenti del collegio - il ritardo di un numero non precisamente individuabile di sentenze (nella specie, la sezione disciplinare ha assolto il magistrato, per essere rimasto escluso l’addebito, stante l’impossibilità di accertare il numero e la qualità delle sentenze effettivamente depositate in ritardo dall’incolpato, dopo che il Presidente del collegio, per porre fine alla generalizzata situazione di stasi nel deposito delle sentenze da parte dello stesso incolpato, aveva operato

(42)

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(43)

ORD. n.2 del 2016 R.G.86/2013

Presidente: LEGNINI Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice civile - Ritardi superiori all’anno – Ritardo ultraquinquennale - Numero dei ritardi esiguo in relazione al numero dei provvedimenti assunti nel periodo di riferimento – Assegnazione a molteplici funzioni – Definizione di un numero elevato di procedimenti – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi alcune sentenze con ritardi superiori ad un anno ed una sentenza con ritardo superiore a cinque anni, qualora sia accertata la ridotta percentuale dei ritardi rispetto al complessivo numero dei provvedimenti adottati (14,06%), una produttività largamente superiore alla media dei magistrati dell’ufficio, la assegnazione contemporanea alle funzioni di giudice civile, di giudice delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, di giudice della volontaria giurisdizione, di procedimenti cautelari e possessori, di decreti ingiuntivi e relative opposizioni, di procedimenti fallimentari, di cause societarie ed in materia agraria ed anche di procedimenti penali ed il deposito della sentenza con ritardo ultraquinquennale sia avvenuto dopo la lettura del dispositivo in udienza e dopo che le parti avevano comunicato al giudice di aver definito la questione in via transattiva, atteso che la complessiva valutazione di tali elementi consente di ritenere giustificati i ritardi (nella specie il giudice aveva depositato in ritardo cinquantadue sentenze, delle quali sedici con ritardi superiori ad un anno ed una con ritardo superiore a cinque anni).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(44)

SENT. n. 8 del 2016 R.G. 113/2013

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del giudice - Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - Presidente di sezione di Corte d’appello - Ricezione di fascicolo a seguito di annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione - Scadenza del termine di efficacia di misura cautelare - Omessa liberazione dell’imputato – Mancata comunicazione della possibile intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare - Mancata adozione della comunicazione ex art.626 c.p.p. – Mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte dei difensori dell’imputato – Mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte della Procura generale presso la Corte d’appello – Mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte della Corte d’appello investita dell’istanza di revoca per cessazione delle esigenze cautelari - Mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte della sezione del riesame della Corte d’appello – Rilevazione tardiva della scadenza da parte del presidente di sezione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del presidente di sezione della Corte di appello il quale, ricevuto un fascicolo processuale a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non disponga la scarcerazione dell’imputato per scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare, qualora sia accertato che tale omissione è stata determinata dalla mancata comunicazione della possibile intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare da parte della Corte di cassazione, dalla mancata adozione della comunicazione ex art.626 c.p.p., dalla mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte dei difensori dell’imputato, dalla mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte della Procura generale presso la Corte d’appello e dalla mancata rilevazione della scadenza dei termini da parte di altri giudici della corte d’appello che si erano occupati del procedimento penale, e che tali circostanze non abbiano consentito al magistrato di accorgersi tempestivamente della scadenza dei termini di efficacia della misura in atto (nella specie l’imputato era rimasto ingiustificatamente ristretto agli arresti domiciliari per quarantasei giorni).

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

(45)

SENT. n. 9 del 2016 R.G. 122/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del giudice - Diligenza - Omessa comunicazione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, agli organi competenti, di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio - Esclusione della rilevanza disciplinare dei fatti oggetto dell'omissione - Rilevanza - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per omessa comunicazione, agli organi competenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio, la condotta del Procuratore della Repubblica che abbia omesso la comunicazione agli organi competenti di fatti aventi rilievo disciplinare compiuti da un magistrato del suo ufficio, qualora venga accertata dalla Sezione disciplinare del CSM l'irrilevanza disciplinare dei fatti stessi (nella specie il magistrato dell'ufficio era stato assolto da tutti i fatti dei quali il dirigente aveva omesso la comunicazione).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. dd)

(46)

SENT. n.17 del 2016 R.G.54/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: SANGIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Diligenza - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni - Giudice civile - Ritardato ed omesso deposito di sentenze ed ordinanze - Numerosi ritardi superiori ad un anno – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Inadeguatezza dell’organico – Vacanze di organico - Gravosità del ruolo – Produttività medio-bassa – Scelte organizzative - Irrilevanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze ed ordinanze in materia civile con ritardi gravi ed, in molti casi, superiori ad un anno, risultando irrilevanti, ai fini della giustificazione degli stessi, l’inadeguatezza dell’organico dell’ufficio aggravata dalle numerose vacanze dello stesso e la complessità del ruolo assegnato al magistrato, allorchè risulti accertata una produttività medio-bassa dell’incolpato, in assoluto e rispetto a quella degli altri colleghi, riconducibile all’inadeguatezza delle scelte organizzative effettuate dal magistrato, dimostrata dal notevole aumento della produttività fatto registrare dallo stesso magistrato in epoca successiva a quella dei ritardi (nella specie il giudice, nell’esercizio di funzioni civili, nell’arco di tempo compreso fra il 01.04.2008 e il 31.03.2013 e, successivamente, dal 01.04.2013 al 31.12.2014, aveva complessivamente depositato, in ritardo, quattrocentosessanta sentenze e centocinquanta ordinanze: per le sentenze, il ritardo era stato, in tre casi, superiore a due anni e, in trecentoquarantatre, superiore ad un anno, con una punta massima di seicentoquarantatre giorni; per le ordinanze, il ritardo era stato, in tre casi, superiore a due anni e, in quattro, superiore ad un anno, con una punta massima di settecento giorni).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Diligenza - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni - Giudice civile - Ritardato ed omesso deposito di sentenze ed ordinanze - Numerosi ritardi superiori ad un anno – Configurabilità dell’illecito – Mancata percezione della gravità dei ritardi da parte del Foro e nell’ambiente giudiziario – Irrilevanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.

E’ irrilevante, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi

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nell’arco di tempo compreso fra il 01.04.2008 e il 31.03.2013 e, successivamente, dal 01.04.2013 al 31.12.2014, aveva complessivamente depositato, in ritardo, quattrocentosessanta sentenze e centocinquanta ordinanze – con ritardi, in tre casi, superiore a due anni e, in trecentoquarantatre, superiore ad un anno, per le sentenze e, per le ordinanze, in tre casi, superiori a due anni e, in quattro, superiori ad un anno – senza che ciò avesse suscitato alcuna rimostranza di singoli Avvocati del Foro locale che, al contrario, avevano intrapreso iniziative di protesta contro le carenze strtturali dell’ufficio giudizario) Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

Riferimenti

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