Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare
MASSIMARIO DELLE DECISIONI
Anno 2017
Massimazione a cura dei magistrati addetti alla Sezione Disciplinare:
dott. Giulio ADILARDI (dalla sent./ord. n. 1/2017 alla sent./ord. n. 140/2017)
dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA (dalla sent./ord. n. 141/2017 alla sent./ord. n. 168/2017)
INDICE
1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1
1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3
1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 15
1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza Pag. 51
1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 123
1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 127
1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 133 2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 159 2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con
persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni
Pag. 161
2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie
Pag. 169
3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 173 4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI
ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
Pag. 191
5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 207
5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 209
5.2 Profili generali Pag. 213
5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 217 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine
Giudiziario
Pag. 223
5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 233
5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 247
5.7 I mezzi di prova Pag. 253
5.8 La ricusazione Pag. 257
6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 261
6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 263
6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 291
7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 297
7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 299
7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 307
7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 311
8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 317
9. LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Pag. 321
1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI
1
2
1.1 La violazione del dovere di imparzialità
3
4
SENT. n. 19 del 2017 R.G. 53/2015
Presidente LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione al CSM della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni – Giudice - Onere di comunicazione della posizione di parentela con nipoti o cognata – Esclusione illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione della comunicazione al CSM della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, la condotta del magistrato che non renda detta comunicazione quando essa abbia riguardo alla propria posizione nei confronti dei nipoti o della cognata, atteso che costoro, per il grado di parentela remoto, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gravante sul magistrato.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione al CSM della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni – Giudice - Onere di comunicazione della posizione di parentela - Figlio praticante avvocato – Mancata ammissione all’esercizio della professione – Mancato esercizio nel distretto di competenza del magistrato – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la condotta del giudice il quale non renda la comunicazione concernente la sussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 18 dell’Ordinamento Giudiziario quando essa abbia riguardo alla propria posizione nei confronti del figlio, praticante avvocato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato ammesso all’esercizio della professione forense e sia accertato , in ogni caso, che non abbia mai esercitato nel distretto di competenza del magistrato.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)
5
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione al CSM della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni – Giudice - Onere di comunicazione della posizione di parentela – Fratello avvocato – Comunicazione della incompatibilità reiteratamente resa in tempi largamente antecedenti al nuovo incarico - Mancata reiterazione –Irrilevanza - Errore scusabile – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la condotta del giudice il quale, assunte le funzioni di presidente di sezione del tribunale, non renda la comunicazione concernente la sussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 18 dell’Ordinamento Giudiziario quando essa abbia riguardo alla propria posizione nei confronti del fratello avvocato, qualora risulti che egli aveva, comunque, reiteratamente, reso tale comunicazione in tempi largamente antecedenti , non configurandosi nella specie la offesa al bene tutelato dalla fattispecie disciplinare e risultando, in ogni caso, l’omessa formalità determinata da un errore scusabile.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)
6
SENT. N. 25 del 2017 R.G. n. 102/2012
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Reiterata , consapevole violazione dell’obbligo di attenzione - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge il magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, consapevolmente e reiteratamente violi l’obbligo di astensione su lui gravante, in forza del collegato disposto degli artt. 52 cod. proc. pen., 323 c.p., 1 d.lgs. n. 109 del 2006 (nel caso di specie il magistrato aveva omesso di astenersi dal trattare alcuni procedimenti penali, a lui assegnati, nei quali risultava coinvolto, in veste di difensore un professionista con il quale il magistrato aveva un risalente legame di amicizia, arricchitosi di rapporti economici ed imprenditoriali).
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1 lett. c)
7
ORD n. 77 del 2017 R.G. n. 67/2017
Presidente: LEONE Estensore: SPINA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice- Incompatibilità con alcuni difensori – Presentazione di dichiarazione di astensione – Celebrazione di un procedimento in situazione di incompatibilità - Consapevolezza – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale, avendo presentato la dichiarazione di astensione in relazione ai procedimenti involgenti quali difensori alcuni professionisti , rispetto ai quali si trovava in posizione di incompatibilità, tratti un procedimento, parimenti involgente uno di detti professionisti, senza essere a conoscenza della partecipazione ad esso di uno dei citati difensori.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art 2, primo comma, lett c)
8
ORD. n. 101 del 2017 R.G. 12/2017
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge - Magistrato del pubblico ministero - Rapporto con una delle parti – Relazione non idoneo ad assurgere a rapporto di amicizia o comunque di frequentazione assidua – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l‘illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale conduca le indagini nell’ambito di un procedimento che veda coinvolta una parte con la quale intrattenga un rapporto non idoneo ad assurgere a rapporto di amicizia o comunque di frequentazione assidua.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma, 1 lett. c)
9
SENT. N. 116 del 2017 R.G. 32/2015
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni- Doveri del giudice – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice delegato ai fallimenti – Adozione di provvedimenti nei confronti del curatore fallimentare- Rapporti di debito e credito – Ipotesi di astensione obbligatoria - Esclusione - Abuso di ufficio – Esclusione - Gravi ragioni di convenienza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato delegato ai fallimenti che adotti alcuni provvedimenti nei confronti del curatore fallimentare, con il quale intrattenga rapporti di debito – credito, qualora possa escludersi la integrazione di una delle ipotesi tipiche di astensione obbligatoria previste dal codice di rito, difettino indizi in ordine all’ipotizzabile abuso di ufficio e possa escludersi la esistenza di gravi ragioni di convenienza che consigliassero l’astensione.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1 lett. c) Codice di procedura civile , art. 51
10
SENT. N. 117 del 2017 R.G. 37/2016
Presidente: LEONE Estensore. PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Procuratore della Repubblica – Esame di un verbale di persona informata sui fatti – Oggetto - Fatti di rilievo penale riguardanti il coniuge – Pregressa conoscenza della causa di astensione - Mancata immediata trasmissione dell’atto al Procuratore aggiunto – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del Procuratore della Repubblica il quale esamini il verbale di una persona informata sui fatti, pur avendo preventivamente appreso che le dichiarazioni concernevano fatti di rilievo penale nei quali risultava coinvolto il coniuge, disponendo la trasmissione dell’atto al Procuratore aggiunto solo dopo averlo esaminato.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
11
ORD. n. 125 del 2017 R.G. 119/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – L’omessa comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18 R.D. n. 12 del 1941 come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 – Omissione della comunicazione – Mancato esercizio della professione del congiunto presso l’ufficio giudiziario – Astensione nei giudizi trattati dai professionisti del medesimo studio – Esclusione della incompatibilità da parte del Consiglio Giudiziario – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omessa comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18 R.D. n. 12 del 1941 come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la condotta del giudice il quale, non comunichi la situazione di incompatibilità nella quale versi, qualora risulti che la stretta congiunta non abbia mai esercitato presso l’ufficio giudiziario, che il magistrato si sia astenuto in tutti i giudizi trattati dai professionisti dello studio legale e che il Consiglio giudiziario abbia escluso in concreto la situazione di incompatibilità.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. b)
12
ORD. n. 155 del 2017 R.G. 145/2016
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto Procuratore della Repubblica – Richiesta risarcitoria avanzata - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del sostituto procuratore che non si sia astenuto dalla trattazione di un procedimento nei confronti di soggetto difeso da un avvocato nei confronti del quale il magistrato abbia formulato richiesta stragiudiziale risarcitoria, allorquando il difensore risulti essere stato nominato in epoca antecedente alla richiesta di cui sopra e non vi sia stata successivamente nessuna interferenza da parte del magistrato nell’attività difensiva svolta in quanto il procedimento veniva trattato da altri sostituti.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
13
14
1.2 La violazione del dovere di correttezza
15
16
SENT. n. 11 del 2017 R.G. 72/2015
Presidente LEONE Estensore: SAN GIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Invio di una mail ad un collega - Oggetto – Censura relativa alla legittimità di provvedimento da costui adottato nell’esercizio di funzioni ministeriali – Annessa censura di illiceità del relativo comportamento – Episodio isolato – Abitualità – Esclusione – Minaccia – Esclusione – Gravità della condotta - Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato il quale indirizzi ad un collega preposto ad un ufficio ministeriale una missiva di posta elettronica contenente infondati rilievi di illegittimità del provvedimento da quest’ultimo adottato nei suoi confronti e di illiceità del relativo comportamento, ove si tratti di un episodio isolato ed il contenuto della missiva non presenti i caratteri della gravità non consistendo in una minaccia ma in una mera esternazione del proposito di richiedere una verifica giudiziale sulla vicenda.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
17
SENT. n. 16 del 2017 R.G. 166/2014
Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Rapporti di conoscenza con la vittima di un reato – Costante presenza sul luogo del delitto – Formulazione di specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria – Interferenza nella attività del magistrato assegnatario del procedimento – Sussiste – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato, la condotta del pubblico ministero, il quale non essendo assegnatario di un procedimento, in quanto conoscente della vittima di un reato si rechi sul luogo del delitto e, qualificatosi, dia indicazioni alla polizia giudiziaria in ordine ai criteri di priorità per la assunzione delle informazioni dalle persone informate dei fatti e per l’acquisizione di materiale documentale atteso che tale comportamento costituisce una interferenza nella attività del magistrato assegnatario del procedimento.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1 lett. e)
18
SENT. n. 24 del 2017 R.G. n. 54/2015 Presidente Estensore: LEONE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza- La ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato –– Processo penale Invito al collega giudice di procedere all’attento esame delle risultanze processuali e delle implicazioni nei successivi gradi di giudizio – Contestuale manifestazione di apprezzamento per la persona di uno degli imputati – Univoca manifestazione di volontà di orientare l’esito del processo – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere posto in essere una ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato il quale inviti un collega ad esaminare con attenzione le risultanze processuali, la rappresentazione dei rischi derivanti nei successivi gradi di giudizio in caso di decisione poco ponderata in una materia delicata e ad alto tasso di complessità tecnico-giuridica, seppure uniti al manifestato apprezzamento per la persona di uno degli imputati, atteso che tale comportamento non si traduce nella chiara volontà di orientare l’esito del processo.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. e)
19
SENT. N. 28 del 2017 R.G. 141-142-144/2013
Presidente : LEONE Estensore: SAN GIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Formulazione al medesimo giudice, in unico atto processuale, di una richiesta di archiviazione e di una connessa richiesta di rinvio a giudizio - Autonomia giuridica delle istanze – Incompatibilità del giudice – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale formuli al medesimo giudice, in relazione a condotte caratterizzate da evidente connessione, una contestuale richiesta di archiviazione per alcuni soggetti ed una richiesta di rinvio a giudizio per altri soggetti, avente a presupposto proprio la richiesta archiviazione, trattandosi di due atti autonomi e non generanti una incompatibilità del giudice.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Processo penale - Rappresentazione di realtà insussistente – Prova - Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero qualora non risulti accertato che lo stesso abbia violato il dovere di lealtà processuale e di correttezza rappresentando una realtà insussistente
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. d)
20
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Audizione di persona informata dei fatti - Condotta ingiustificatamente aggressiva ed intimidatoria – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, nel corso dell’audizione di una persona informata sui fatti serbi una condotta ingiustificatamente aggressiva e intimidatoria, conducendo l’esame con modalità tali da indurre la persona informata dei fatti una condizione di timore e soggezione.
Riferimenti normativi
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
21
SENT. n. 35 del 2017 R.G. 20/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero – Rogatoria passiva – Mancato espletamento – Fondate ragioni – Carenza delle informazioni necessarie per condurre l’audizione con cognizione di causa – Informazioni pervenute in data successiva alla intervenuta revoca della assegnazione del fascicolo – Illecito disciplinare- Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non dia corso alla rogatoria pervenuta da altro ufficio, qualora risulti che la prima richiesta formulata dalla autorità delegante non era corredata dalle informazioni necessarie per condurre l’audizione con cognizione di causa e sia poi accertato che dette informazioni pervennero successivamente alla revoca della assegnazione del fascicolo al magistrato medesimo.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
22
SENT. n. 37 del 2017 R.G. 98/2015
Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La ingiustificata interferenza nella attività giudiziaria di altro magistrato – Tentativo di interferire sull’autonomo percorso decisionale di un collega – Oggetto – Processo riguardante il suocero - Prospettazione di errori valutativi asseritamente commessi dagli organi inquirenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del giudice che tenti di influire, attraverso la prospettazione di errori valutativi commessi dai colleghi della procura, sull’autonomo percorso decisionale del magistrato preposto alla trattazione del processo nel quale il suocero risultava indagato
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109 , art. 2, comma 1, lett. e)
23
SENT. n. 47 del 2017 R.G. 51/2009
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Indagine di particolare complessità – Indagini nei confronti di un giornalista – Oggetto – Circostanze rilevanti ai fini dell’indagine – Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’ambito di una indagine di particolare complessità, svolga pertinenti indagini nei confronti di un giornalista, in riferimento a circostanze anche indirettamente rilevanti ai fini delle indagini medesime
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2066, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Indagine di particolare complessità – Indagini nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria – Oggetto – Circostanze rilevanti ai fini dell’indagine – Illecito disciplinare - Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’ambito di una indagine di particolare complessità, svolga pertinenti indagini nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria in riferimento a circostanze anche indirettamente rilevanti ai fini delle indagini, trasmettendo poi gli atti alla autorità giudiziaria competente
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2066, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
24
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Indagine di particolare complessità – Indagini nei confronti di alcuni giornalisti – Oggetto – Circostanze rilevanti ai fini dell’indagine – Natura ritorsiva delle indagini – Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’ambito di una indagine di particolare complessità, svolga pertinenti indagini nei confronti di alcuni giornalisti in riferimento a circostanze anche indirettamente rilevanti ai fini delle indagini , atteso che la sussistenza di tali circostanze esclude la natura asseritamente ritorsiva della indagine
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2066, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Indagine di particolare complessità – Indagini nei confronti di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria– Oggetto – Circostanze rilevanti ai fini dell’indagine – Natura ritorsiva delle indagini – Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’ambito di una indagine di particolare complessità, svolga pertinenti indagini nei confronti di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, in riferimento a circostanze anche indirettamente rilevanti ai fini delle indagini, atteso che la sussistenza di tali circostanze esclude la natura asseritamente ritorsiva della indagine
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2066, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
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SENT. n. 49 del 2017 R.G. 1/2016
Presidente:LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato –Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero - Sostituto procuratore della Repubblica – Auto assegnazione – Carenza di motivazione - Oggetto - Esiguo numero di procedimenti - Auto assegnazione avvenuta in parte nell’esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica F. F. - Dimenticanza della motivazione determinata dall’eccessivo carico di lavoro – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero che nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica si auto assegni un numero esiguo di procedimenti disposti in assenza della necessaria motivazione, ove essi siano risalenti all’epoca in cui il magistrato svolgeva le funzioni di procuratore della Repubblica F. F. e la dimenticanza sia stata determinata dall’eccessivo carico di lavoro del quale era gravato l’incolpato (nella specie il magistrato aveva contestualmente svolto le funzioni di Procuratore facente funzioni e la ordinaria attività di sostituto senza beneficiare di esoneri).
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. n)
Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero - Sostituto procuratore della Repubblica - Iscrizione nel registro noti - Oggetto - Procedimento derivato da uno già iscritto e legittimamente assegnatogli - Auto assegnazione di altro procedimento in presenza del Procuratore della Repubblica in servizio - Gravità della scorrettezza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica il quale di propria iniziativa, in sostanziale consonanza con i criteri di organizzazione della Procura, disponga l’iscrizione nel registro noti di un procedimento derivato da uno già iscritto e legittimamente assegnatogli in precedenza e che, inoltre, provveda alla auto assegnazione di un altro procedimento allorquando il nuovo Procuratore della Repubblica era già in servizio, non risultando, comunque, la citata condotta, unitariamente considerata,
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idonea ad integrare il requisito della gravità della scorrettezza richiesto dalla norma disciplinare.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrati – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori - Magistrato del pubblico ministero - Sostituto procuratore della Repubblica – Trasporto di servizio – Conversazione in auto con un ufficiale di polizia giudiziaria – Espressione di giudizi offensivi nei confronti del superiore gerarchico Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica il quale conversando in auto con un ufficiale di polizia giudiziaria, in occasione di una attività di servizio, esprima giudizi offensivi nei confronti del superiore gerarchico di detto ufficiale, trattandosi di episodio avvenuto in ambiente da considerarsi lavorativo e strettamente attinente alle funzioni esercitate dalle singole persone coinvolte.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero – Sostituto procuratore della Repubblica - Inosservanza alla nota del Procuratore che invita i componenti dell’ufficio a non ricevere i giornalisti nei locali della Procura - Nota priva di contenuto precettivo – Conseguenze - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non presti osservanza alla nota del Procuratore che inviti i componenti dell’ufficio a non ricevere i giornalisti nei locali della Procura, trattandosi di nota priva di contenuto precettivo, dispositivo o di direttiva, costituente mero invito o esortazione funzionale alla salvaguardia dell'immagine dell’Ufficio.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. n)
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Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero - Sostituto procuratore della Repubblica - Conversazione telefonica con un giornalista – Utilizzo di toni irridenti all'indirizzo del Procuratore nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Oggetto – Disposizioni di servizio da costoro impartite - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica il quale nel corso della conversazione telefonica con un giornalista utilizzi toni irridenti all'indirizzo del Procuratore nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, sostenendo la inutilità e strumentalità delle disposizioni di servizio da costoro impartite.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
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ORD. n. 54 del 2017 R.G. 27/2017
Presidente : LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato _ Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori – Giudice - Evidente necessità di conferire con il personale amministrativo - Rimostranze per il comportamento sicuramente non appropriato dei collaboratori di cancelleria - Espressioni colorite –Valutazione del contesto - Assenza di gravi scorrettezze – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l'illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori la condotta del magistrato il quale, a fronte di una evidente necessità di conferire con il personale espliciti, seppure in modo colorito, le proprie rimostranze per un comportamento sicuramente non appropriato dei collaboratori di cancelleria atteso che, avuto quindi riguardo alla situazione di fatto determinatasi al momento della pronunzia delle frasi oggetto di censura, è da ritenere l'assenza di scorrettezze, quantomeno valutabili in termini di gravità
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
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SENT. N. 61 del 2017 R.G. 70/2015
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Giudice – Conversazione telefonica con Procuratore – Espressione di forti critiche su una iniziativa giudiziaria della Procura – Incidenza sulla libera determinazione del collega – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la ingiustificata interferenza nella attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del giudice il quale, in seguito alla sottoposizione di un soggetto a lui noto a misura interdittiva, effettui una telefonata al Procuratore competente, nel corso della quale esprima forti critiche sull’iniziativa penale di cui questi era promotore, nonché sulla pubblicizzazione fattane dalla stampa, qualora possa escludersi che la condotta sia stata idonea, anche astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario della comunicazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,art. 2, comma 1, lettera e)
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ORD. N. 62 del 2017 R.G. 94/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice - Critiche espresse nel corpo di un provvedimento alla attività dei pubblici ministeri – Riferibilità della espressione delle critiche alla specifica competenza del giudice – Volontà di arrecare offesa agli altri magistrati – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice il quale abbia riportato, nel provvedimento emesso all’esito di un procedimento, valutazioni ritenute gravemente lesive della dignità dei pubblici ministeri nei confronti dei quali avrebbe ipotizzato, oltre a ritardi nell'espletamento delle funzioni, condotte omissive in presenza dell'obbligo giuridico di impedire eventi delittuosi, qualora le censure siano riconducibili allo specifico ambito di competenza riservato al giudice e possa escludersi la sussistenza di una deliberata volontà di recare offesa ad altri magistrati.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
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ORD. N. 64 del 2017 R.G. 94/2015
Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Magistrato – Esercizio di funzioni politico amministrative - Dichiarazioni rese nell’esercizio di dette funzioni – Scriminante del diritto di critica politica – Sussiste – Bene protetto dalle norme disciplinari – Lesione - Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non è configurabile l’illecito nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori , dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, la condotta del magistrato il quale, collocato fuori ruolo per l’esercizio di funzioni politico-amministrative, esprima incisive critiche nei confronti di terzi nell’esercizio di dette funzioni atteso che in tal caso, da un lato risultano integrati i presupposti per la applicazione della scriminante del diritto di critica politica e, dall’altro, tenuto conto della assenza di alcun collegamento tra le dichiarazioni e lo status magistratuale, non è integrata la necessaria lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma disciplinare, costituito dall’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
32
ORD. n. 80 del 2017 R.G. 27/2016
Presidente : LEONE Estensore: SAN GIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero - Sequestro preventivo – Oggetto - Immobile nel quale si trova la propria abitazione, condotta in locazione - Doglianze sull’operato dell’amministratore giudiziario – Richiesta ai colleghi di disporre sanzioni nei confronti dello stesso – Illecito disciplinare – Configurabilità.
Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, disposto il sequestro preventivo in via di urgenza dell’immobile nel quale si trova la propria abitazione, condotta in locazione, si rivolga ai colleghi assegnatari del fascicolo, esprimendo le sue doglianze in ordine all’operato del custode ed amministratore dei beni in sequestro, a causa dell’omessa effettuazione dei lavori dalla conduttrice ritenuti di straordinaria amministrazione, sollecitando l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 lett. a)
33
SENT. n. 83 del 2017 R.G. 43/2016 – 26/2017
Presidente : LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Giudice – Incarico al consulente tecnico – Oggetto - Indagine di natura prettamente tecnica – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti la condotta del giudice il quale attribuisca al consulente tecnico un indagine di natura prettamente tecnica.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n 109, art. 2 , comma 1, lett. o)
34
ORD. n. 102 del 2017 R.G. 9/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice per le esecuzioni immobiliari – Adozione di numerosi provvedimenti in udienza - Attività consentita – Eccessiva protrazione delle udienze – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice per le esecuzioni immobiliari il quale, nel corso dell’udienza adotti un nutrito numero di provvedimenti, determinando l’allungamento dei tempi dell’udienza, qualora si tratti di attività consentite e non si registri una eccessiva protrazione delle udienze.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d)
35
ORD. n. 104 del 2017 R.G. 129/2015
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza- I comportamenti gravemente od abitualmente scorretti nei confronti delle parti - Magistrato del pubblico ministero – Mancata immediata iscrizione nel registro degli indagati - Destinatari di una denunzia per calunnia da parte di un indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false – Obbligo di iscrizione – Esclusione – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti gravemente od abitualmente scorretti nei confronti delle parti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non inscriva immediatamente nel registro degli indagati coloro che risultino destinatari di una denunzia per calunnia da parte di un indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, atteso che tale denunzia, per costante giurisprudenza, non può essere considerata automaticamente una notizia di reato, spettando al pubblico ministero la valutazione se qualificare l'atto in questione come una mera difesa e come tale inserirla nel fascicolo principale o se procedere all'iscrizione nel registro notizie di reato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Codice di procedura penale, art. 335
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato Correttezza - I comportamenti gravemente od abitualmente scorretti nei confronti delle parti - Magistrato del pubblico ministero – Interrogatorio - Toni accesi – Espressioni eccedenti il limite della continenza - Esclusione - Lesione della reputazione dell’indagato – Esclusione – Eccentricità rispetto al contesto di indagine - Esclusione – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti gravemente od abitualmente scorretti nei confronti delle parti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale durante un interrogatorio acceso e stringente , nell’ambito del quale non si siano registrate manifestazioni espressive tali da oltrepassare il limite della continenza o da trasmodare in gratuite condotte di lesione della reputazione, ponga all’indagato una serie di domande che non possano considerarsi eccentriche rispetto al contesto di indagine, in assenza di situazioni in cui avrebbe potuto delinearsi un rapporto sbilanciato i pubblici ministeri procedenti e l'indagato, assistito da due difensori di fiducia.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Codice di procedura penale, art. 335
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SENT: n. 106 del 2017 R.G.19/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato Correttezza - L'omessa comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio- Coordinatore dell’ufficio GIP-GUP - Specifiche ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati appartenenti all'ufficio – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l'omessa comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio, la condotta omissiva del coordinatore dell’ufficio GIP-GUP che non sia riferibile a specifiche ipotesi suscettibili di valutazione disciplinare nei confronti di magistrati appartenenti all'ufficio da lui diretto
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. dd)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - L'omessa comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio- Coordinatore dell’ufficio GIP-GUP – Gravose pendenze dell’ufficio – Comunicazione delle stesse al capo dell’Ufficio – Notorietà – Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l'omessa comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio, la condotta del coordinatore dell’ufficio GIP-GUP il quale abbia comunicato al Capo dell’Ufficio l’esistenza di gravose pendenze di procedimenti a carico di noti e di ignoti presso l'ufficio coordinato, circostanza peraltro conclamata e nota a tutti gli organi investiti del potere di sorveglianza, sin da un’epoca largamente precedente a quella in cui l'incolpato era stato investito delle funzioni di coordinatore
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. dd)
37
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Coordinatore ufficio GIP- GUP - Mancata ridistribuzione del ruolo di magistrato in congedo per maternità - Fondamento - Ragionevoli criteri - Grave situazione di carico di lavoro dell'ufficio – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del coordinatore dell’ufficio GIP GUP il quale non provveda a ridistribuire il ruolo di un magistrato in congedo per maternità, limitandosi a riassegnare agli altri magistrati della sezione i soli procedimenti urgenti, qualora tale soluzione sia stata adottata sulla base di ragionevoli criteri, in presenza di una grave situazione di carico di lavoro dell'ufficio.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
38
ORD. n. 108 del 2017 R.G. 64/2015
Presidente : LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di condotte rientranti nei propri compiti – Giudice – Delega al consulente tecnico – Avvocato - Verifica della congruità degli importi esposti a titolo di onorari da un collega – Accertamento squisitamente tecnico - Conseguenze – Attività non rientrante nei compiti del giudice – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per indebito affidamento ad altri di condotte rientranti nei propri compiti la condotta del giudice il quale deleghi ad un avvocato, nominato consulente tecnico, la verifica della congruità degli importi esposti da un collega a titolo di onorari, trattandosi di un accertamento squisitamente tecnico consistente in una verifica della corrispondenza, anche matematica, tra le attività documentate e le singole voci tariffarie.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o)
39
ORD. N. 118 del 2017 R.G. n. 137/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Magistrato del pubblico ministero - Udienza – Rimproveri ingiustificati all’indirizzo di un ufficiale di polizia giudiziaria – Voce alterata e con tono alto - Presenza di pubblico e giornalisti - Valutazione del contesto - Mera intemperanza verbale - Grave scorrettezza – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrato o collaboratori la condotta del pubblico ministero di udienza il quale con voce alterata e con tono molto alto alla presenza dei parenti degli imputati, nonché di giornalisti e pubblico in attesa dinnanzi all’aula, si rivolga ad un ufficiale di polizia giudiziaria ingiustificatamente rimproverandolo, qualora tale condotta, avuto riguardo al contesto funzionale nel quale si è registrata, possa essere considerata una mera intemperanza verbale, come tale non suscettibile di integrare la grave scorrettezza, richiesta dalla norma disciplinare.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
40
SENT. N. 126 del 2017 R.G. 16/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La reieterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti - Presidente del tribunale – Adozione di provvedimenti attuativi delle procedure informatiche degli uffici giudiziari – Insufficienza - Atteggiamento omissivo o di ostacolo al funzionamento dei programmi – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti, la condotta del presidente del tribunale il quale adotti provvedimenti che, pur eventualmente non sufficienti a dare piena attuazione al processo civile telematico, non denotino un atteggiamento omissivo o di ostacolo al funzionamento dei programmi informatici voluti dal Ministero.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti - Presidente del tribunale – Elevato numero di incombenze. – Carenze di organico – Auto assegnazione di pochi affari giudiziari – Illecito disciplinare - Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti, la condotta del presidente del tribunale - dirigente un ufficio con numero elevato di incombenze e con carenze di organico, anche amministrativo - il quale risulti essere senza ruolo e assegnatario di affari, per natura e numero, di gran lunga inferiori al carico di lavoro ordinario degli altri giudici dell’Ufficio atteso che, in presenza delle circostanze indicate, l’attività giurisdizionale, inevitabilmente, risulta essere affidata ai Presidenti di Sezione e ai giudici proprio al fine di garantire al capo dell’ufficio la possibilità di adempiere ai numerosi incombenti organizzativi che l’ordinamento gli attribuisce.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
41
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti - Presidente del tribunale – Elevato numero di incombenze. – Carenze di organico – Auto assegnazione di pochi affari giudiziari – Illecito disciplinare - Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti la condotta del presidente del tribunale – dirigente di un ufficio con numero elevato di incombenze e con carenze di organico, anche amministrativo - il quale risulti essere senza ruolo e assegnatario di affari, per natura e numero, di gran lunga inferiori al carico di lavoro ordinario degli altri giudici dell’Ufficio atteso che, in presenza delle circostanze indicate, l’attività giurisdizionale, inevitabilmente, risulta essere affidata ai Presidenti di Sezione e ai giudici proprio al fine di garantire al capo dell’ufficio la possibilità di adempiere ai numerosi incombenti organizzativi che l’ordinamento gli attribuisce.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o)
42
ORD. N. 135 del 2017 R.G. n. 121/2016
Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero - Difficoltà insorte con la cancelleria del tribunale - Oggetto - Adempimento di una rogatoria passiva estera – Nota indirizzata al Presidente del Tribunale – Contenuto polemico non confacente al più corretto tono istituzionale - Situazione di concitazione - Comportamento non particolarmente scorretto - Carattere episodico della condotta- Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in relazione alle difficoltà insorte con la cancelleria del tribunale per l’adempimento di una rogatoria passiva estera, invii al Presidente del Tribunale una nota polemica, non confacente al più corretto tono istituzionale, qualora tale nota possa essere contestualizzata in una situazione di concitazione dovuta alla esigenza di fornire con urgenza le risposte richieste dall’autorità straniera ed il comportamento non raggiunga, comunque, una soglia di scorrettezza rilevante sul piano disciplinare, avuto anche riguardo al carattere episodico della condotta.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri collaboratori - Magistrato del pubblico ministero - Difficoltà insorte con la cancelleria del tribunale - Oggetto - Adempimento di una rogatoria passiva estera- Invio di una comunicazione di posta elettronica – Destinatario – Cancelliere – Contenuto – Frase riferita alla condotta di terzi e non consona al linguaggio di un titolare di funzioni pubbliche –Carattere esclusivamente privato della comunicazione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in relazione alle difficoltà riscontrate nell’adempimento di una rogatoria passiva, invii ad un cancelliere una comunicazione tramite posta elettronica contenente una frase riferita alla condotta di terzi non consona al linguaggio di un titolare di funzioni pubbliche, qualora tale comunicazione avesse carattere esclusivamente privato e non fosse destinata alla divulgazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. d)
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ORD. N. 137 del 2017 R.G. 96/2017
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero - Provvedimento del GIP – Conseguente obbligo di iscrizione di due soggetti nel registro degli indagati – Oggetto - Reato di favoreggiamento personale – Intervenuta prescrizione – Grave scorrettezza – Esclusione – Danno - Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di dar corso al provvedimento del GIP dal quale derivava l’obbligo di iscrizione di due soggetti nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento personale, qualora risulti che il reato era prescritto atteso che in tal caso deve escludersi sia la gravità della scorrettezza che la sussistenza di un danno.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
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