Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare
MASSIMARIO DELLE DECISIONI
Anno 2018
Massimazione a cura del magistrato addetto alla Sezione Disciplinare:
dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA
Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare
MASSIMARIO DELLE DECISIONI
Anno 2018
Massimazione a cura del magistrato addetto alla Sezione Disciplinare:
dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA
INDICE
1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1
1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3
1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 19
1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti Pag. 47
1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza Pag. 71
1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 147
1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 151
1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)
Pag. 157 1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della
responsabilità disciplinare
Pag. 161
2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 167
2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni
Pag. 169
2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie
Pag. 179
3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 183 4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA
GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
Pag. 195
5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 223
5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 225
5.2 Profili generali Pag. 229
5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 245 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato
all’Ordine Giudiziario
Pag. 249
5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 267
5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 275
5.7 I mezzi di prova Pag. 279
5.8 La ricusazione Pag. 283
6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 287
6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 289 6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 301
7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 305
7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 307
7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 315
7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 319
8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 331
1
1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI
2
3
1.1 La violazione del dovere di imparzialità
4
5
SENT.n.135 del 2018 R.G.150/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del giudice- Imparzialità- Correttezza-diligenza- La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge-Giudice-Relazione di conoscenza nonché frequentazione suffragata da numerose telefonate intercorse tra il giudice e l’imputato-Illecito disciplinare- Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice che ometta di astenersi dalla decisione di un procedimento penale allorquando sia legato all’imputato da pregresso rapporto di conoscenza ed abbia con il medesimo intrattenuto numerose conversazioni telefoniche intensificatosi nel periodo prossimo alla pronuncia della sentenza.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e 2 comma 1 lett.c)
6
SENT. n. 159 del 2018 R.G.114/2016-31/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del giudice - Imparzialità- Correttezza – diligenza - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice - Nomina amministratore giudiziario. Pregressa relazione sentimentale - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice delegato alle procedure di prevenzione che abbia omesso di astenersi dalla trattazione di undici procedimenti dopo avere nominato amministratore giudiziario, in seno ai medesimi, persona con la quale aveva intrattenuto in passato una relazione sentimentale e con la quale aveva mantenuto un rapporto di amicizia e frequentazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e 2 comma 1 lett.c)
7
SENT. n.165 del 2018 R.G. 58/2017-45/2018
Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero - Relazione sentimentale con la parte offesa - Interesse personale proprio - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato del pubblico ministero che non formuli istanza di astensione dalla trattazione di un procedimento penale la cui parte offesa sia persona con la quale abbia instaurato dapprima una relazione di amicizia e confidenza, attestata dalle plurime conversazioni telefoniche intrattenute e dalla frequentazione in orario notturno presso l’abitazione del magistrato, e successivamente una relazione sentimentale.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. c)
8
SENT. n. 20 del 2018 R.G. 107/2015
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare conseguente a reato –Doveri del magistrato-correttezza e imparzialità- Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni rese a più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network denominato “Facebook”– Offesa alla reputazione del Sindaco - Rilevanza disciplinare - Incidenza sul prestigio dell’ordine giudiziario – Non scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che in violazione di norme di legge e deontologiche posti un messaggio offensivo a mezzo del proprio profilo personale del social network “facebook”nei confronti del sindaco della città ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti. Tale comportamento è scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare in quanto idoneo a rendere percepibile l’offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla considerazione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia avuto. Ed invero ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art.3 bis L.109/2006 occorre verificare il significato oggettivamente assunto dalle frasi o dalle espressioni qualificate come diffamatorie, nonché i riflessi che la commissione del delitto abbia avuto sull’immagine del magistrato, unico bene giuridico protetto dalla disposizione concernente l’illecito disciplinare de quo.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d).
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis.
9
SENT. n.42 del 2018 R.G. 17/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero-Astratta ipotizzabilità-Obbligo astensione indagini- Avviso della conclusione delle indagini-procedimento pendente innanzi al Giudice delle indagini preliminari - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, per mancanza dell’elemento obiettivo dell’illecito contestato, la condotta del magistrato del pubblico ministero che non formuli istanza di astensione dalla conduzione delle indagini, in ragione della sopravvenienza di ragioni di grave convenienza, allorquando le indagini non sono più in corso ed il procedimento sia pendente innanzi al Giudice per l’udienza preliminare. Ed invero la sosttoscrizione dell’avviso della conclusione delle indagini ex art.415 bis cpp, cui è seguita la richiesta di rinvio a giudizio, determina la cessazione delle indagini di cui all’obbligo di astensione posto a carico anche del magistrato del pubblico ministero, benchè per esso sia prevista solo la formale facoltà di astenersi, qualora sussistano ragioni di grave convenienza, con particolare riguardo ad interessi propri o personali dello stesso magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
10
SENT. n. 52 del 2018 R.G. 11/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità – Indipendenza di giudizio- La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero-Astratta ipotizzabilità-Ragioni di convenienza - Esistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto- Rapporto di confidenza e complicità con il difensore di uno degli indagati- Coscienza dell’antigiuridicità-Irrilevanza - Obbligo astensione - Compromissione dell’immagine del magistrato - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del Pubblico Ministero il quale personalmente convinto della ininfluenza del rapporto di confidenza ed amicizia intercorso con il difensore di uno degli indagati, reso noto dalla pubblicazione di fotografie sul suo sito facebook, abbia omesso di astenersi dalla trattazione del procedimento e, successivamente, richiamato sul punto dal Procuratore in ordine al pregiudizio arrecato all’immagine e alla fiducia di cui il magistrato deve godere, abbia rifiutato di rimettere la delega, continuando a sminuire le eclatanti criticità che avrebbero imposto la sua astensione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
11
SENT. n. 65 del 2018 R.G. 65/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Imparzialità- La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge- Procuratore della Repubblica– Esposto nei confronti di Istituto Bancario- Motivi di opportunità - Omessa astensione-Iscrizione di procedimento al mod.45-Notizia penalmente irrilevante-Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non configura l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del Procuratore della Repubblica che ricevuto personalmente un esposto da un ex magistrato, a sua volta socio di Istituto Bancario costituito in forma di società per azioni, con il quale il coniuge del magistrato abbia in precedenza stipulato convenzione, quale legale fiduciario, abbia dapprima provveduto alla iscrizione del procedimento a mod.45, poi delegato le indagini al Comandante del Nucleo Regionale di Polizia tributaria, infine trasmesso gli atti per competenza territoriale ad altra Procura della Repubblica.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, artt.1 e 2,. comma 1 lett.c)
12
SENT. n. 84 del 2018 R.G. 37/2016
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Procuratore della Repubblica-Astratta ipotizzabilità-Coinvolgimento nei fatti di rilevo penale del proprio coniuge- Omessa astensione dall’esame del verbale della persona informata dei fatti- Trasmissione degli atti al procuratore Aggiunto-Scarsa rilevanza del fatto-Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato, Procuratore della Repubblica, che abbia trasmesso gli atti relativi ad una denuncia formulata nei confronti del proprio coniuge al Procuratore Aggiunto, ai fini della trasmissione ex art.11 c.p.p, avendone previamente preso visione, risultando il fatto della omessa astensione dall’esame degli atti, di scarsa rilevanza per avere compromesso in misura minimale tale condotta l’immagine del magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.2 lett.c).
13
SENT. n.93 del 2018 R.G. 138/2015
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice civile - Componente del collegio e relatore in materia elettorale – Mancata astensione – Gravi ragioni di convenienza –Interesse proprio o di un prossimo congiunto – Rilevanza - Illecito disciplinare - Sussiste.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice civile, il quale, chiamato a comporre il collegio nonchè a svolgere le funzioni di relatore nella trattazione della causa in materia elettorale avente ad oggetto l’annullamento del DPCM di sospensione dalla carica del Presidente della Regione, non si astenga dal comporre il collegio nonostante il proprio coniuge, già dipendente di azienda ospedaliera di Rilievo nazionale con la qualifica di dirigente avvocato e con l’incarico di direttore della unità operativa complessa “Affari legali” in virtù di contratto di direzione di strutture complesse stipulato nell’ambito dell’atto aziendale adottato dall’ente ospedaliero sulla base degli indirizzi specifici emanati dalla medesima Regione, concorresse per l’incarico di Direttore regionale di una ASL o per altri incarichi apicali da conferirsi da parte dei vertici amministrativi della regione stessa. La sussistenza dell’interesse del coniuge ad un certo esito del procedimento, a prescindere dal potenziale conseguenziale vantaggio economico, costituisce motivo di appannaggio della imparzialità del giudice con il conseguente obbligo di astensione dello stesso dal compimento di atti finalizzati ad interferire con il suddetto interesse.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
14
SENT. n. 96 del 2018 R.G. 129/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice penale - Mancata astensione – Gravi ragioni di convenienza –Interesse proprio o di un prossimo congiunto – Rilevanza - Illecito disciplinare - Sussiste.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice penale che non si astenga in procedimenti penali nei quali sia coinvolto, in veste di difensore, un professionista con il quale sussiste un risalente legame di frequentazione in ambito accademico nonchè di collaborazione nella stesura di un Trattato Giuridico.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
15
ORD. n. 107 del 2018 R.G. 76/2016
Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice penale - Mancata astensione – Gravi ragioni di convenienza –Interesse proprio o di un prossimo congiunto –Elemento Oggettivo-Rapporto di conoscenza - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non è configurabile l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice delle indagini preliminari che, delegato a provvedere sulla richiesta di intercettazione relativa alla utenza di un architetto a lui noto, in ragione della momentanea assenza del magistrato titolare del procedimento, non si astenga dal provvedere allorquando risulti acclarato che la conoscenza tra i due aveva trovato luogo solo in un paio di occasioni conviviali alla presenza di altri conoscenti comuni. Non si ravvisa nel caso di specie, infatti, un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto nè un interesse finalizzato al conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altro o di un ingiusto danno a terzi.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
16
SENT. n.118 del 2018 R.G. 43/2015
Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice penale - Mancata astensione – Interesse proprio o di un prossimo congiunto–
Contratto di Tutorato- Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non è configurabile l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice delle indagini preliminari che, investito della trattazione di un procedimento penale nei confronti del Rettore e del Direttore amministrativo di un Ateneo, presso il quale abbia svolto nel passato incarichi di tutorato, non si astenga dal provvedere. Ed invero l’incarico di tutor non proviene dal Rettorato bensì dal Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni Legali, con la conseguente insussitenza di alcun interesse sotteso all’obbligo di astensione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
17
ORD. n. 145 del 2018 R.G. 158/2017
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato- Imparzialità- La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge- Giudice–Attività di maestro di sci- Procedimento penale intentato contro la società che gestisce la pista-Omessa astensione nel procedimento penale-Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non configura l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice che, iscritto al Collegio Regionale dei maestri di sci, abbia pronunciato sentenza di assoluzione nell’ambito di procedimento penale nel quale abbia perso la vita uno sciatore sulla pista ove esercita la propria attività. Ciò allorquando risulti che l’incolpato non abbia alcun legame con la società di gestione della pista, i cui dirigenti sono imputati, né abbia esercitato alcuna attività in favore della società di gestione della scuola sciistica le cui quote appartengono alle società di proprietà degli imputati.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, artt.1 e 2,. comma 1 lett.c)
18
SENT. n.173 del 2018 R.G.121/2017
Presidente: LEONE Estensore:CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del giudice- Imparzialità- Correttezza-diligenza- La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge-Giudice civile-Relazione di amicizia profonda con una parte del giudizio -Illecito disciplinare- Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice civile che abbia omesso di astenersi dalla trattazione e definizione di tre distinti procedimenti nei quali era coinvolta una società riconducibile a soggetto con il quale intercorreva rapporto di solida amicizia con l’incolpato.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e 2 comma 1 lett.c)
19
1.2 La violazione del dovere di correttezza
20
21
SENT. n. 2 del 2018 R.G.118/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Sostituto procuratore della Repubblica - Argomenti della requisitoria che arrecano sospetto nei confronti dei componenti del Tribunale del Riesame - Illecito disciplinare- Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del giudizio abbreviato-lungi dal formulare contestazioni in punto di diritto o di valutazione della prova- utilizzi le generiche affermazioni del collaboratore di giustizia e dell’imputato al fine di insinuare-senza mai approfondire-pesanti dubbi sulla imparzialità e serenità di giudizio dei giudici del riesame, in tal modo gettando discredito sull’ordine giudiziario ed incidendo negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n.109, art.1
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n. 109 art. 2, comma 1 lett. d).
22
SENT. n. 10 del 2018 R.G.108/2015
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Sostituto procuratore della Repubblica - Pressante interrogatorio nei confronti di una minore sul tipo di relazione fisica intrattenuta con l’indagato - Tono e durata - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del procedimento penale a carico di indagato per il reato di cui all’art.609 quater c.p., assumendo a sommarie informazioni testimoniali la persona offesa, minore di anni 14, utilizzi un tono appropriato e congruente rispetto alla necessità di approfondire il tipo di rapporto fisico intrattenuto con l’indagato, intrattenendo l’esame per quasi due ore, dimostrando serietà, impegno e consapevolezza del ruolo che in quel frangente il magistrato è tenuto a svolgere.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n. 109 art. 2, comma 1 lett. d).
23
SENT. n. 11 del 2018 R.G. 113/2016
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Giudice delegato della procedura di prevenzione - Prassi interna all’ufficio - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare della grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice che provveda in ordine ad una istanza, anche dopo la sua assegnazione a diversa sezione del Tribunale, allorquando l’istanza sia stata depositata prima della suddetta assegnazione, e tale prassi di smaltimento delle istanze arretrate sia stata conosciuta e consentita dal capo dell’Ufficio, al fine di non gravare i colleghi rimasti del carico non evaso ed al fine di giovarsi delle conoscenze che il giudice delegato titolare (seppure tramutato ad altro ufficio) aveva della procedura.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art.2 comma 1 lett. n).
24
SENT. n. 15 del 2018 R.G. 89/2009
Presidente: LEONE Estensore:SANGIORGIO
Illecito disciplinare conseguente a reato – Doveri del magistrato-correttezza ed equilibrio - Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato – Giudice attinto da misura cautelare della sospensione delle funzioni – Invettive rivolte alle forze dell’ordine – Diffusione esterna - Rilevanza disciplinare - Incidenza sul prestigio dell’ordine giudiziario – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che abbia posto in essere ripetuti episodi di aggressione verbale e minaccia a pubblico ufficiale in danno di agenti della Polizia di Stato e Carabinieri che, nell’esercizio delle loro funzioni, si erano recati presso la sua abitazione, ove era astretta agli arresti domiciliari. Tale condotta costituisce, infatti, fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato determinando una diffusione esterna che incide sulla credibilità professionale dell’incolpato nell’ambiente in cui esercita la sua attività.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art.1 in relazione art 4, comma 1, lett. d).
25
SENT. n. 17 del 2018 R.G. 13/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Giudice della sezione specializzata delle imprese - Significazione allusiva circa pregiudizievoli ripercussioni sul piano professionale del CTU che sarebbero scaturite da una denuncia promossa contro il magistrato - Illecito disciplinare-Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice, il quale intimando dapprima alla consulente tecnica di seguirlo nel suo ufficio, e dicendole con tono alterato di essere a conoscenza della iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti, da parte della consulente unitamente ad altro magistrato, a fronte della negazione di tale circostanza da parte della sua interlocutrice abbia aggiunto “Ah si? Lei non sa niente? Lei ha chiuso”:
espressione che per il contesto e la precisa correlazione con l’oggetto della conversazione assumeva una chiara valenza ritorsiva in danno del rapporto fiduciario instauratosi con l’ufficio giudiziario.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n.109 art. 2, comma 1 lett. d).
26
SENT. n. 20 del 2018 R.G. 107/2015
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare conseguente a reato –Doveri del magistrato-correttezza e imparzialità- Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni rese a più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network denominato “Facebook”– Offesa alla reputazione del Sindaco di Roma - Rilevanza disciplinare - Incidenza sul prestigio dell’ordine giudiziario – Non scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che in violazione di norme di legge e deontologiche posti un messaggio offensivo a mezzo del proprio profilo personale del social network “facebook”nei confronti del sindaco della città ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti. Tale comportamento è scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare in quanto idoneo a rendere percepibile l’offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla considerazione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia avuto. Ed invero ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art.3 bis L.109/2006 occorre verificare il significato oggettivamente assunto dalle frasi o dalle espressioni qualificate come diffamatorie, nonché i riflessi che la commissione del delitto abbia avuto sull’immagine del magistrato, unico bene giuridico protetto dalla disposizione concernente l’illecito disciplinare de quo.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d).
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis.
27
SENT. n. 31 del 2018 R.G. 68/2017
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Giudice - Adozione del provvedimento di differimento dell’udienza motivato in ragione della mancata designazione da parte del Procuratore della Repubblica del PM di udienza - Illecito disciplinare - Grave scorrettezza - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del Giudice del dibattimento il quale impossibilitato a celebrare l’udienza per la proclamata astensione dalle udienze della FEDERMOT, non avendo avuto conoscenza del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, con il quale peraltro nessuna sostituzione era stata prevista in ragione della concomitante indisponibilità degli altri PM, abbia motivato l’ordinanza di rinvio dell’udienza in ragione della omessa designazione da parte del Procuratore di altro PM d’udienza. Ed invero la condotta tenuta sia dal punto di vista dell’elemento soggettivo che sotto il profilo del contenuto obiettivo del provvedimento adottato non configura gli estremi della illiceità disciplinare di cui alla incolpazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e 2 co.1 lett.d).
28
ORD. n. 32 del 2018 R.G. 39/2017
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientrante nei propri compiti-Magistrato del Pubblico Ministero - Direzione Provinciale del Lavoro - Azienda sanitaria Locale - Accertamenti e valutazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e comportamenti - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non è configurabile nei confronti del Pubblico Ministero l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, allorquando il medesimo avuto riguardo ad un’informativa redatta dalla Direzione Provinciale del Lavoro abbia richiesto alla medesima chiarimenti tecnici e delucidazioni in ordine alle cautele antinfortunistiche riscontrate come previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, e successivamente, in ragione della omessa risposta da parte dell’Ufficio interpellato abbia reiterato la richiesta all’Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 co. 1 lett. o).
29
SENT. n. 35 del 2018 R.G. 20/2016
Presidente:LEGNINI Estensore: ASCHETTINO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Sostituto Procuratore della Repubblica-Omessa solerte evasione della rogatoria- Illecito disciplinare- Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare dei comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che delegato per l’espletamento di una rogatoria, non connotata dal carattere dell’urgenza, in prossimità del periodo feriale, abbia impartito le disposizioni necessarie alla P.G. per procedere all’atto istruttorio riservandosi di adempiervi al proprio rientro dalle ferie, allorquando, in ragione della sopravvenuta richiesta di sollecito della rogatoria stessa la medesima veniva avocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Ed invero non sussiste la grave scorrettezza allorquando sia risultata la tempestiva attivazione da parte del magistrato per adempiere la delega ricevuta e non risulti che lo stesso abbia creato le condizioni di fatto per provocare la revoca della delega.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 co.1 lett.d).
30
SENT. n. 36 del 2018 R.G. 146/2016
Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Sostituto Procuratore della Repubblica - Violazione reiterata del programma organizzativo - Reiterata Autoassegnazione di procedimenti in violazione delle direttive del capo dell’ufficio - Illecito disciplinare - Grave scorrettezza - Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che reiteratamente viola le disposizioni previste nel programma organizzativo e le disposizioni ricevute dal Capo dell’Ufficio in merito al potere di autoassegnazione dei procedimenti.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e 2 co.1 lett.d).
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Sostituto Procuratore della Repubblica - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario e specificamente di quelle contenute nel programma organizzativo dell’ufficio - Illecito disciplinare-Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del sostituto Procuratore della Repubblica che, senza essere destinato dal turno di servizio ed omettendo di informarne il titolare dell’ufficio, conduca atti di indagini e provveda, in più di un’occasione, all’iscrizione nel registro di cui all’art.335 cpp di una notizia di reato autoassegnandosi i relativi procedimenti. Ciò in violazione delle disposizioni del programma organizzativo dell’ufficio che prevedano comunque la successiva sottoposizione al procuratore per la formale assegnazione, oltre alla contingenza di particolari ragioni di urgenza, nel caso in esame non sussistenti.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. n).
31
ORD. n. 39 del 2018 R.G. 63/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: ASCHETTINO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato- Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi ed informatici adottate dagli organi competenti – Giudice- Osservazioni indirizzate al Consiglio Giudiziario-contestata applicazione presso altro ufficio- Adempimento – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non è configurabile l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, qualora risulti che il magistrato applicato congiuntamente al proprio e ad altro ufficio, al fine di celebrare un delicato processo, pur avendo presentato osservazioni al consiglio giudiziario in ordine al provvedimento di assegnazione congiunta, abbia comunque svolto la necessaria attività con tempestività e diligenza.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori–
Giudice- Osservazioni indirizzate al Consiglio Giudiziario - Richiesta di proroga dell’incontro con il Presidente dell’ufficio designato in applicazione in attesa della decisione del Consiglio giudiziario sulle osservazioni – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non è configurabile l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, qualora risulti che il magistrato applicato congiuntamente al proprio e ad altro ufficio, al fine di celebrare un delicato processo, dopo avere presentato osservazioni al consiglio giudiziario in ordine al provvedimento di assegnazione congiunta, abbia chiesto al Presidente del Tribunale designato dell’applicazione di differire l’incontro già fissato per visionare gli atti del procedimento penale da trattare al fine di attendere l’esito della decisione del consiglio giudiziario in ordine alle osservazioni formulate relativamente al provvedimento di applicazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
32
SENT. n. 42 del 2018 R.G. 17/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: APRILE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Pubblico ministero- Revoca assegnazione-Sostituzione del PM di udienza - Inosservanza delle direttive del capo dell’ufficio- Rilevanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, a fronte del provvedimento disposto dal Procuratore della Repubblica che aveva disposto a norma dell’art.53 comma 2 cpp la sua sostituzione quale PM di udienza, abbia comunque presentato la lista testi senza alcun concerto o intesa né con il capo dell’ufficio ne’ con il collega nuovo titolare delle funzioni di PM nel processo.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) e n).
33
SENT. n. 43 del 2018 R.G. 73/2014
Presidente: LEGNINI Estensore: ARDITURO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti – Presidente di Sezione del Tribunale – Autoassegnazione di procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione- Previsione tabellare - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organismi competenti, la condotta del Presidente di Sezione del Tribunale che, ottemperando alle disposizioni tabellari, si autoassegni, in assenza di altro magistrato diverso da quello titolare del procedimento dell’esecuzione, il procedimento di opposizione all’esecuzione, dovendo il medesimo essere trattato da altro giudice della sezione.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n).
34
Ord. n. 47 del 2018 R.G. 1/2017
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Giudice civile - Provvedimento di rinvio con motivazione eccentrica - Danno alla credibilità della funzione giudiziaria - Scorrettezza nei confronti delle parti- insussistenza - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
L’ordinanza con la quale la sezione disciplinare statuisce il non luogo a provvedere per essere rimasto escluso l’addebito è giustificata nel caso in cui il magistrato, nel motivare numerosi provvedimenti seriali di rinvio di udienza a date distanti fino ad oltre 3 anni, si sia dilungato nell’argomentare in maniera eccentrica e sovrabbondante le ragioni della decisione adottata, posto che l’inopportunità dei passaggi argomentativi sottesi alla decisione non integra comunque una scorrettezza nei confronti delle parti.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006,n. 109 art. 2 comma 1 lett. d).
35
Ord. n. 48 del 2018 R.G. 139/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Sostituto procuratore della Repubblica-Installazione nel proprio ufficio di una rete ADSL-WiFi privata-Omessa richiesta di autorizzazione — Difetto elemento oggettivo - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
L’ordinanza con la quale la sezione disciplinare statuisce il non luogo a provvedere per essere rimasto escluso l’addebito è giustificata laddove la condotta ascritta al magistrato, nel caso di specie consistita nell’avere installato nel proprio ufficio una rete ADSL-Wi-Fi privata, risulti in realtà essere stata posta in essere da un collaboratore del Procuratore della Repubblica, il quale ne aveva ricevuto incarico nonché l’autorizzazione dallo stesso Procuratore, nella qualità di responsabile della sicurezza dei dati.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109 art. 2 comma 1 lett. d).
36
SENT. n. 52 del 2018 R.G. 11/2017
Presidente: LEGNINI Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Pubblico Ministero-Dichiarazioni rese alla stampa- Danno alla credibilità della funzione giudiziaria - Scorrettezza nei confronti delle parti- Illecito disciplinare - Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare della grave scorrettezza nei confronti delle parti offese la condotta del Pubblico Ministero che abbia reso dichiarazioni alla Stampa qualificando
“pettegolezzi e chiacchericcio da mercato” le riserve espresse dai parenti delle vittime dell’incidente ferroviario, oggetto del procedimento penale, sulla possibilità di avere piena fiducia nel rappresentante della Procura dopo la pubblicazione di più fotografie che lo rappresentavano in atteggiamento confidenziale con il difensore di uno degli indagati.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109 art. 2 comma 1 lett. d).
37
ORD. n. 53 del 2018 R.G.111/2017
Presidente:LEONE Estensore:ASCHETTINO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza- L’indebito affidamento ad altri di attività rientrante nei propri compiti-Magistrato del Pubblico Ministero-Accertamenti e valutazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e comportamenti-Illecito disciplinare- Inconfigurabilità.
Non è configurabile nei confronti del Pubblico Ministero l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, allorquando il medesimo abbia conferito al consulente il compito di ricostruire le vicende societarie di una persona giuridica con particolare riferimento alla consistenza dell’attivo e del passivo e alla veridicità delle comunicazioni sociali al fine di accertare fatti dai quali poi desumere eventuali responsabilità penali.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 co.1 lett.o).
38
ORD.n. 66 del 2018 R.G.113/2018
Presidente: LEGNINI Estensore:SPINA
Illeciti disciplinare nell’esercizio delle funzioni-La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile-Magistrato di sorveglianza- permesso di necessità-Condotta conforme alla prassi e nel rispetto della normativa di settore-Illecito disciplinare Inconfigurabilità.
La Sezione disciplinare deve dichiarare il non luogo al rinvio al dibattimento, per essere rimasti esclusi gli addebiti allorquando il magistrato, incolpato di avere eluso la disciplina dei colloqui dei detenuti di cui all’art.41 bis O.P., abbia in realtà provveduto su richiesta del detenuto di usufruire di permessi di necessità, le cui modalità esecutive, per espressa previsione di legge sono demandate al magistrato di sorveglianza. Ciò vieppiù allorquando il magistrato abbia provveduto interpretando l’istituto in conformità alla prassi consolidata e condivisa dal Tribunale senza che mai il Procuratore della Repubblica abbia impugnato i suoi provvedimenti ritenendoli legittimi e connotati da ragionevolezza.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 lett.g).
39
SENT. n. 68 del 2018 R.G.81/2016
Presidente:LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza- L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato-Sostituto procuratore della Repubblica- Monitoraggio dell’attività di assegnazione degli affari da parte del magistrato coordinatore della sezione GIP-Illecito disciplinare- Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della ingiustificata interferenza nelle attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che, trasmettendo alla cancelleria della sezione GIP una richiesta di archiviazione, si raccomandi all’assistente giudiziario incaricato che il procedimento venga assegnato ad un determinato giudice, disponendo in caso contrario per la restituzione del fascicolo a sé medesimo. La condotta appare infatti idonea in astratto a porre in pericolo la libertà di determinazione del magistrato coordinatore della sezione GIP in ordine alla assegnazione dei procedimenti penali.
Riferimenti legislativi:
Decreto legislativo n. 109/2006 art.1 e 2 primo comma lett.e)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Sostituto procuratore della Repubblica-Pressioni nei confronti del personale amministrativo ai fini della assegnazione degi affari in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge -Illecito disciplinare-Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dell’assistente giudiziario della sezione GIP e delle parti dei relativi procedimenti penali la condotta del sostituto procuratore che ripetutamente si sia intromesso, tramite richieste di informazioni e raccomandazioni inoltrate al personale amministrativo della sezione GIP, al fine di assegnare i fascicoli ad un determinato giudice per le indagini preliminari. La condotta, infatti, oltre ad integrare una interferenza disciplinarmente rilevante, diretta a condizionare uno snodo fondamentale dell’attività giudiziaria del magistrato incaricato dell’assegnazione degli affari processuali sulla base di criteri oggettivi e prederminati in violazione del principio del giudice naturale per legge, ha coinvolto il personale amministrativo condizionandone l’attività ai fini della assegnazione dei procedimenti penali.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n.109 art.1 e2, comma 1 lett.d).
40
SENT. n.69 del 2018 R.G.148/2016
Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori- Giudice –Trasmissione di un esposto nei confronti di colleghi del Tribunale direttamente al Ministero ed alla Procura Generale della Corte di Cassazione omettendo l’inoltro per via gerarchica al proprio Dirigente del Tribunale- Sollecitazione di una Ispezione straordinaria-Accuse infondate-Discredito dell’Ufficio-Mancata ottemperanza ai formali inviti del Presidente del Tribunale alle riunioni organizzative dell’ufficio- Illecito disciplinare – Sussistenza
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice che omettendo di segnalare fatti di potenziale rilievo disciplinare al dirigente dell’ufficio, abbia sollecitato una ispezione straordinaria ed urgente senza rendere in alcun modo partecipi i dirigenti circondariali e distrettuali delle carenze, peraltro, fino ad allora mai evidenziate e segnalate, nonostante quest’ultimo avesse fino ad allora espletato le funzioni di coordinatore del settore civile e presidente del collegio delle misure di prevenzione. Con tale comportamento l’incolpato ha infatti screditato l’Ufficio all’esterno mediante accuse, successivamente risultate infondate, le quali avrebbero potuto essere vagliate e ponderate in via preventiva dal magistrato, ciò proprio in ragione delle funzioni dallo stesse espletate.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d).
41
ORD.n.73 del 2018 R.G.98/2017
Presidente:LEGNINI Estensore:APRILE
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato- Correttezza-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Giudice civile-Provvedimenti di rinvio della decisione dilatori-Circostanze fisiologiche nella trattazione del contenzioso ereditario-Illecito disciplinare Inconfigurabilità.
La Sezione disciplinare deve dichiarare il non luogo a procedere, per essere rimasti esclusi gli addebiti allorquando il magistrato, incolpato di avere adottato comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, consistiti nell’adottare provvedimenti dilatori della decisione, risulti, invece, dagli atti avere adottato provvedimenti dovuti, avuto riguardo a circostanze procedimentali che sono fisiologiche nella trattazione di controversie civili aventi ad oggetto la materia successoria, con rinvii da un’udienza ad un’altra compatibili tanto con i tempi di gestione del contenzioso quanto con i carichi di lavoro del magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 lett.a)e d).
42
SENT. n. 79 del 2018 R.G.126/2016
Presidente:LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza- La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti-Giudice delle esecuzioni-Nomina dei custodi degli immobili pignorati- Elenco formato in base all’art.179-ter disp. Att. C.p.c-Inefficacia provvedimento organizzativo interno-Equa ripartizione degli incarichi-Illecito disciplinare- Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice, addetto alla trattazione delle cause esecutive immobiliari, che abbia proceduto, senza realizzare una ingiustificata concentrazione degli incarichi, all’assegnazione di incarichi di custodia di beni immobili oggetto di pignoramento in capo a professionisti, non compresi nell’elenco formato dal Capo dell’ufficio al fine di individuare i soggetti abilitati ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei beni pignorati, allorquando il medesimo elenco risulti essere stato in precedenza impugnato innanzi al TAR e conseguentemente sospeso. Così come inconferente risulta il richiamo all’art.179-ter disp. Att. C.p.c. che fa specifico riferimento all’elenco dei nominativi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e non già dei custodi di beni immobili oggetto di pignoramento, peraltro introdotto successivamente ai fatti oggetto di incolpazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art. 2, comma 1 lett.n).
43
SENT. n. 88 del 2018 R.G. 41/2017
Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori- Giudice –Decisione assunta il giorno prima dell’udienza dedicata alla celebrazione del processo- Violazione diritto difesa-Gravità condotta negligente-Illecito disciplinare – Sussistenza
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dell’indagato, la condotta del giudice del riesame che abbia depositato una ordinanza, con la quale veniva accolto un appello del pubblico ministero, il giorno prima dell’udienza dedicata alla discussione del gravame. La gravità della condotta deriva dalla lesione arrecata ai diritti dell’indagato, privato della possibilità di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. La violazione del canone di correttezza viene sanzionata anche laddove si sia verificata una condotta negligente, consistente nell’erronea indicazione del nominativo dell’indagato. Non è richiesta la coscienza e volontà del fatto tipico.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d).
44
SENT. N. 98 del 2018 R.G. 124/2016
Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza- Correttezza - Giudice penale - I comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - La reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti-Installazione non autorizzata di una telecamera nella propria stanza - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice il quale accusato di avere apposto nel proprio ufficio una telecamera abbia omesso di dare riscontro tempestivo alla richiesta di chiarimenti in merito avanzata dal Presidente del Tribunale allorquando risulti che nessun controllo è stato effettuato per verificare se la telecamera fosse stata realmente installata, con la conseguenza della mancata prova della sua effettiva esistenza, ed altresì che il ritardato riscontro alla nota del Presidente è derivata dalla contestuale inevasa richiesta da parte del magistrato incolpato della segnalazione a suo carico.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) g) e n).
45
ORD. n. 143 del 2018 R.G.155/2017
Presidente:LEONE Estensore: PALAMARA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile-Giudice di Sorveglianza-Omessa valutazione delle condizioni per la concessione del permesso premio- Evasione del detenuto- Pregresso accoglimento della richiesta di ammissione al lavoro ai sensi dell’art.21.o.p. -Illecito disciplinare-Inconfigurabilità.
L’ordinanza con la quale la sezione disciplinare statuisce il non luogo a provvedere per essere rimasto escluso l’addebito è giustificata allorquando all’incolpato, magistrato di sorveglianza, sia stata contestata la omessa valutazione delle condizioni di legge per la concessione di un permesso premio al detenuto e, diversamente, risulti dagli atti la pregressa ammissione del detenuto al lavoro esterno senza il controllo continuativo del personale di polizia penitenziaria. Ed invero nel caso di specie appare evidentemente compiuto il giudizio di affidabilità del detenuto, da parte del magistrato, che motivando il provvedimento per relationem, abbia accolto l’istanza del permesso premio.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109 art.1 co.1e 2 comma 1 lett.g).
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1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti
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