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MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2019

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2019

(2)

Massimazione a cura dei magistrati addetti alla Sezione Disciplinare:

- dott.ssa Maria Vittoria Caprara (dalla n. 1 alla n. 22 e n. 25, 30, 31, 48, 49 e 50)

- dott.ssa Ilaria Sasso del Verme (n. 23, 24, 26, 27, 28, 29, dalla n. 32 alla n. 47 e dalla n.

51 alla n. 60)

- dott.ssa Adele Verde (dalla n. 61 alla n. 139 – la n. 90 è annullata)

(3)

INDICE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1

1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3

1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 17

1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 37

1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 77

1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 81

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 87 2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 95 2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con

persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

Pag. 97

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

Pag. 105

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 109 4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI

ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

Pag. 115

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 125

5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 127

5.2 Profili generali Pag. 129

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 137 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine

Giudiziario

Pag. 139

5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 153

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 169

5.7 I mezzi di prova Pag. 171

5.8 La ricusazione Pag. 173

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 177

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 181

6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 183

7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 185

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 187

7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 205

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 213

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 217

(4)
(5)

1

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(6)

2

(7)

3

1.1 La violazione del dovere di imparzialità

(8)

4

(9)

5

SENT. n. 22 del 2019 R.G. 32/2015

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice delegato - Mancata astensione – Gravi ragioni di convenienza –Interesse proprio o di un prossimo congiunto – Rilevanza - Illecito disciplinare - Sussiste.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice delegato che non si astenga dall’adottare provvedimenti di autorizzazione al promovimento di un’azione di responsabilità nei confronti di un curatore fallimentare, allorquando abbia intrattenuto privatamente con il medesimo, anche per il tramite della propria compagna, un rapporto di credito/debito.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(10)

6

ORD. n. 24 del 2019 R.G. 40/2018

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: MANCINETTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice – Grave inimicizia con l’imputato – Emissione di decreto penale di condanna nei confronti di imputato con il quale vi è grave inimicizia – Consapevolezza – Esclusione – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale, avendo presentato dichiarazione di astensione ex art. 36 lett. h) c.p.p. in relazione ai procedimenti nei quali era imputato un soggetto con il quale versava in situazione di grave inimicizia, tratti un procedimento nei confronti dello stesso soggetto omettendo di astenersi per errore di persona circa l’identificazione dell’imputato (nel caso di specie risultava documentata la concomitante pendenza presso l’ufficio del giudice di procedimenti penali caratterizzati dalla omonimia degli imputati)

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lett. c)

(11)

7

ORD. n. 41 del 2019 R.G. n. 37/2018 Presidente: ERMINI Estensore: CASCINI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero – Esistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto – Contratto di locazione stipulato con i genitori dell’indagato – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non sussiste l’illecito disciplinare funzionale della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione allorquando non si sia astenuto il magistrato del Pubblico Ministero conduttore di un immobile di proprietà dei genitori di un soggetto che, successivamente alla stipula del contratto di locazione, risultò indagato nell’ambito di un procedimento a lui assegnato. Tale situazione infatti non determina un obbligo di astensione, in quanto in essa non può ravvisarsi un interesse proprio del magistrato nel procedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero – Esistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto – Elemento soggettivo – Consapevolezza dell’obbligo di astensione – Difetto - Illecito disciplinare - Insussistenza

Non sussiste l’illecito disciplinare funzionale della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione allorquando non si sia astenuto il magistrato che, nel dubbio in ordine alla sussistenza dell’obbligo e/o alla opportunità di una astensione, si sia rivolto, più volte, al suo dirigente, cioè alla persona competente a decidere in merito ad una eventuale dichiarazione di astensione, rappresentandogli la situazione di fatto, e che sia stato rassicurato in ordine alla assenza dei presupposti anche di una astensione facoltativa. In tal caso, infatti, il comportamento del magistrato dimostra l’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito in questione, per il quale è richiesta la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(12)

8

ORD. n. 51 del 2019 R.G. n. 40/2017

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: DAL MORO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero – Esistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto – Fatti non aventi rilevanza penale riguardanti un soggetto estraneo al procedimento in

“rapporto qualificato” con il magistrato – Obbligo di astensione – Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza

Non sussiste l’illecito disciplinare funzionale della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione allorquando non si sia astenuto il magistrato del Pubblico Ministero coassegnatario di un procedimento penale nell’ambito delle cui indagini siano emersi causalmente fatti non aventi rilevanza penale – ma rilevanti ad altri fini - riguardanti un soggetto in “rapporto qualificato” (di amicizia, inimicizia o parentela) con il magistrato, ma estraneo al procedimento penale. L’obbligo di astensione invero deriva esclusivamente dalla presenza di un interesse proprio del magistrato nel procedimento, interesse che può ravvisarsi solo quando in quel procedimento sia coinvolto – quale indagato, parte o difensore – il soggetto in “rapporto qualificato” con il magistrato. (Nel caso di specie, è stata esclusa la sussistenza dell’obbligo di astensione del magistrato del Pubblico Ministero titolare di un procedimento nell’ambito del quale erano emersi fatti riguardanti altro magistrato che concorreva con il primo per il conferimento di un incarico direttivo, atteso che i fatti riguardanti tale magistrato non avevano rilevanza penale, ma solo potenziale rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(13)

9

ORD. n. 52 del 2019 R.G. 129/2016

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: MANCINETTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice penale – Trattazione di un’udienza di mero rinvio – Illecito disciplinare - Sussistenza

Sussiste l’illecito disciplinare funzionale della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione allorquando il giudice, nonostante un legame consolidato e risalente nel tempo con uno degli avvocati del procedimento, non si astenga dalla trattazione di un’udienza nel corso della quale il collegio giudicante adotti ordinanza di rinvio del processo. La natura dell’attività concretamente espletata non esclude il dovere di astensione da parte del magistrato, in quanto l’accoglimento dell’istanza difensiva di rinvio del processo per allegato impedimento di alcuni difensori implica valutazioni di contenuto giurisdizionale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(14)

10

ORD. n. 66 del 2019 R.G. 93/2018

Presidente: ERMINI Estensore: CARTONI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice – Partecipazione di alcuni avvocati alla festa di compleanno e alla

“lista regalo” - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice che abbia omesso di astenersi dalla trattazione e definizione di alcuni procedimenti patrocinati da avvocati con i quali ha intrattenuto una frequentazione meramente episodica (Fattispecie relativa alla partecipazione di alcuni avvocati alla festa di compleanno di un giudice e alla lista regalo).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).

(15)

11

ORD. n. 73 del 2019 R.G. 76/2019

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: GIGLIOTTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza- Uso illecito della qualità di magistrato – Percepimento di numerose utilità a causa della qualità di magistrato, anche collocato fuori ruolo – Sussistenza.

Integra l’illecito dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti l’esistenza di un rapporto caratterizzato dalla fruizione di utilità, determinata dalla spendita, anche implicita, della qualità di magistrato, anche se la fruizione è avvenuta allorquando il magistrato si trovava in posizione di fuori ruolo essendo pur sempre appartenente all’ordine giudiziario e, quindi, sottoposto alla giurisdizione disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).

(16)

12

ORD. n. 103 del 2019 R.G. 102/2019

Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare sull’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – L’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Relazione sentimentale con il difensore di un imputato - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del sostituto procuratore che intrattiene una relazione sentimentale con il difensore di un imputato in epoca successiva all’esercizio delle sue funzioni nel procedimento penale.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 artt. 1 e 2, comma 1, lett. c)

(17)

13

ORD. n. 116 del 2019 R.G. 45/2019

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Parte civile difesa da un prossimo congiunto del pm – Mancata consapevolezza del presupposto dell’astensione -Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Sostituto procuratore che abbia omesso di astenersi dalla trattazione di un processo, in cui una delle parti civile era difesa da un suo prossimo congiunto, laddove la condotta sia stata dettata da un errore in ordine al presupposto della astensione.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).

(18)

14

SENT. n. 119 del 2019 R. G. 11/2017

Presidente: ERMINI Estensore: DAL MORO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Rapporto di assidua frequentazione con un avvocato co-firmatario di un atto unitamente al difensore di fiducia - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del Sostituto procuratore che abbia omesso di astenersi dalla trattazione di un processo nonostante un rapporto di assidua frequentazione con un avvocato il quale, pur non avendo ricevuto l’investitura formale di difensore, manifesti un interesse sostanziale al procedimento attraverso il deposito di una memoria a firma congiunta col difensore di fiducia.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).

(19)

15

SENT. n. 133 del 2019 R.G. 8/2014 – 57/2018 Presidente: ERMINI Relatore: MANCINETTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Rapporto di amicizia con un imputato - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del Sostituto procuratore che abbia omesso di astenersi dalla trattazione di un processo nonostante un rapporto di amicizia con un imputato, anche qualora non vi sia stato alcun intento di favorire o danneggiare una parte, ciò in quanto il magistrato ha il dovere di essere, e di far tutto il necessario per apparire, imparziale e tale dovere si sostanzia nell’obbligo di comportarsi in modo da non ingenerare nella pubblica opinione sospetti di compiacenza nei confronti di taluno dei soggetti interessati al procedimento cui è chiamato ad occuparsi.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).

(20)

16

(21)

17

1.2 La violazione del dovere di correttezza

(22)

18

(23)

19

SENT. n. 8 del 2019 R.G. 118/2016

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Sostituto Procuratore della Repubblica-Argomenti della requisitoria che arrecano sospetto nei confronti dei componenti del Tribunale del Riesame-Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del giudizio abbreviato, lungi dal formulare contestazioni in punto di diritto o di valutazione della prova, utilizzando le generiche affermazioni del collaboratore di giustizia e dell’imputato, abbia insinuato dubbi sulla imparzialità e serenità di giudizio dei giudici del riesame, qualora risulti che le argomentazioni utilizzate, anche se potenzialmente offensive, abbiano rispettato il requisito della continenza formale attenendosi in modo diretto all’oggetto della controversia.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1

Decreto legisl.23 febbraio 2006 n.109 art.2, comma 1 lett.d).

(24)

20

ORD. n. 10 del 2019 R.G. 52/2018

Presidente: ERMINI Estensore: GIGLIOTTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza- Equilibrio-Riserbo-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori-giudice civile-Utilizzo di toni ed espressioni accese scherzosamente intimidatorie nei confronti delle parti-Tentativo di conciliazione- Inconfigurabilità.

Deve essere pronunciata ordinanza di non luogo a procedere nei confronti del giudice civile che abbia, con fare scherzoso ed in guisa di semplice battuta estemporanea, tentando di stemperare il clima dell’udienza (tenuto conto dei rapporti critici tra le parti) pronunciato la frase “questo marchio lei lo deve abbandonare.. io sono e sarò la sua bestia nera… è inutile che facciate reclamo perché perderete..”. Ed invero nel caso di specie, per quanto si possa dissentire dall’efficacia di tale modalità di conduzione dell’udienza, non risultano sussistere gli estremi positivamente richiesti per l’integrazione dell’illecito della grave scorrettezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art. 2 co.1 lett.d).

(25)

21

SENT. n. 26 del 2019 R.G. n. 18/2018 Presidente: ERMINI Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice per le Indagini Preliminari – Invio di una missiva al Procuratore della Repubblica con richiesta di chiarimenti in merito a un procedimento penale – Gravità della scorrettezza – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari il quale invii una missiva al Procuratore della Repubblica segnalando, per gli eventuali chiarimenti, che un procedimento penale nell’ambito del quale erano state autorizzate intercettazioni protrattesi per circa un anno non era stato ancora trasmesso all’ufficio del GIP, facendo riferimento altresì ad una “sconcertante vicenda” che aveva caratterizzato il procedimento, così comunicando in termini irrituali un asserito ritardo nelle definizione del procedimento da parte del Pubblico Ministero. L’invio di tale missiva, invero, costituisce grave scorrettezza in quanto la richiesta di fornire chiarimenti è avanzata del tutto al di fuori delle regole istituzionali, la sollecitazione all’invio del procedimento appare un’evidente alterazione del ruolo di terzietà del giudice, il riferimento ad una sconcertante vicenda che aveva caratterizzato il procedimento si traduce in una pretesa di controllo sulle attività dell’ufficio di Procura al di fuori dei poteri e delle competenze che l’ordinamento assegna al GIP.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lett. d)

(26)

22

SENT. n. 34 del 2019 R.G. 148/2016

Presidente: ERMINI Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Richiesta al personale amministrativo di controllare la presenza dei colleghi in ufficio – Unicità dell’episodio – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare del comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati l’avere richiesto al personale amministrativo di controllare la presenza dei colleghi in ufficio qualora si tratti di un unico episodio, difettando gli estremi della abitualità e della gravità della scorrettezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La reiterata e o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Fissazione delle camere di consiglio in contrasto con la prassi dell’ufficio – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi adottate dagli organi competenti, la fissazione delle camere di consiglio da parte del giudice incaricato di Presiedere i collegi in giornate diverse da quelle in cui erano abitualmente fissate secondo la prassi dell’ufficio e senza previamente concertare la data con gli altri giudici in quanto tale condotta, pur integrando certamente comportamento scorretto, non integra la violazione delle disposizioni tabellari, atteso che una prassi non tradotta in una disposizione interna non può assumere rilievo ai fini dell’illecito disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. n)

(27)

23

ORD. n. 44 del 2019 R.G. 43/2019

Presidente: ERMINI Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice delle esecuzioni – Adozione di provvedimenti giudiziari contenenti giudizi denigratori sull’operato di altri magistrati estranei al thema decidendum - Gravità della scorrettezza – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice dell’esecuzione che, nell’ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza celebrata a seguito di opposizione del debitore agli atti esecutivi, accusi esplicitamente il Presidente della sezione e altro magistrato dell’ufficio di comportamenti illeciti e arbitrari nella gestione in generale della sezione ed in particolare della specifica procedura esecutiva. Deve infatti considerarsi gravemente scorretta la condotta del magistrato che utilizzi un provvedimento giudiziario per esprimere giudizi denigratori sull’operato di altri magistrati del tutto estranei al thema decidendum, e ciò a prescindere dalla asserita fondatezza delle accuse mosse ai colleghi, in quanto il provvedimento giudiziario non può in nessun caso trasformarsi in una occasione per il giudice per esprimere giudizi sull’operato di altri colleghi e su vicende del tutto estranee all’oggetto del procedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Dichiarazioni rese nel corso di un convegno – Affermazioni denigratorie di altri magistrati e di un avvocato - Gravità della scorrettezza – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato che, nel corso di un convegno pubblico all’interno del Tribunale, definisca “delinquente” un avvocato e suoi “concorrenti” l’ex presidente del Tribunale e l’ex presidente di Sezione. La asserita fondatezza delle accuse mosse non assume rilievo, in quanto la soggettiva convinzione che un avvocato, un presidente del Tribunale e un presidente di sezione abbiano commesso dei reati non autorizza un magistrato a definirli “delinquenti” nel corso di un convegno all’interno del Tribunale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lett. d)

(28)

24

SENT. n. 47 del 2019 R.G. 74-107/2017

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: MANCINETTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Pubblico Ministero – Colloquio con un giornalista – Omessa informazione al dirigente dell’ufficio – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Pubblico Ministero che, in relazione a vicenda di eccezionale rilevanza mediatica per la quale il Dirigente dell’Ufficio era coinvolto in prima persona nei rapporti con i mezzi di informazione ed aveva espressamente richiesto ai magistrati di mantenere il massimo riserbo, dopo aver tenuto un colloquio con una giornalista, abbia omesso di comunicarlo al Dirigente dell’Ufficio ed abbia anzi invitato quest’ultimo a parlare con la medesima giornalista, senza informarlo del contenuto del colloquio già tenuto con la stessa, così esponendolo ad una dichiarazione destinata al pubblico senza fargli conoscere i reali contorni della vicenda.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lett. d)

(29)

25

ORD. n. 130 del 2019 RG 11/2019

Presidente GIGLIOTTI Relatore: GIGLIOTTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – GIP- – Provvedimenti contenenti espressioni critiche sull’operato del Sostituto procuratore – Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l’illecito delle gravi scorrettezze nei confronti di altri magistrati il comportamento del magistrato che in un provvedimento utilizza espressioni fortemente censorie ma dialetticamente ammissibili sulla attività svolta dal Sostituto procuratore. Ove tali espressioni siano pertinenti e continenti, infatti, non si configura un comportamento gravemente scorretto.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(30)

26

SENT. n. 85 del 2019 R.G. 144/2016

Presidente: ERMINI Estensore: BRAGGION Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Concorso con la condotta del magistrato che arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti - Distinte condotte disciplinarmente illecite- Concorso apparente di norme- Esclusione.

Nell’ambito delle condotte disciplinarmente rilevanti per i magistrati sussiste il concorso apparente di norme solo quando rispetto al medesimo fatto disciplinarmente rilevante risultino applicabili più fattispecie giuridiche di illecito in rapporto di specialità tra loro.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Presidente di sezione del Tribunale – Assicurazione all’imputato in ordine a un processo penale a suo carico – Compromissione per l’immagine del magistrato - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Integra l’illecito disciplinare del comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato che assicura un imputato in ordine all’esito di un processo penale a suo carico per aver segnalato la causa al collega investito del caso, in tal modo minando la percezione di imparzialità dei magistrati chiamati a pronunciare la sentenza, arrecando discredito ai colleghi e grave compromissione per l’immagine del magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(31)

27

ORD. n. 86 del 2019 R.G. n. 107/2018

Presidente: ERMINI Estensore: GIGLIOTTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave violazione di legge determinata da negligenza o ignoranza inescusabile – Sostituto procuratore – Frase sconveniente - Mancata portata offensiva - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza inescusabile la condotta del Sostituto procuratore che nella richiesta di archiviazione utilizza una espressione colorita se trattasi di una frase isolata e priva di ogni connotazione offensiva, sicchè in nessun modo la stessa può ritenersi sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.

109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 lett. d)

(32)

28

SENT. n. 89 del 2019 R.G. 64/2018

Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Consigliere Corte di Appello – Mancata partecipazione alle udienze- Giustificazione del mancato sollecito preavviso - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimonio o di altri magistrati, la condotta del giudice che, a causa di un evento imprevisto, non partecipa all’udienza senza darne tempestiva comunicazione laddove l’impedimento sia successivamente documentato dall’incolpato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(33)

29

SENT. n. 92 del 2019 R.G. 94-95-97/2018 Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Osservazioni al provvedimento di applicazione endodistrettuale – Incertezza sulla legittimità a provvedere- Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimonio o di altri magistrati, la condotta del giudice che, a seguito di un provvedimento di applicazione endodistrettuale, restituisca i fascicoli ritenendo dubbia la legittimità a provvedere, trattandosi di situazioni fisiologiche che rientrano nella normale dialettica dell’ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(34)

30

ORD. n. 73 del 2019 R.G. 76/2019

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Riunioni finalizzate ad individuare i colleghi da collocare in determinati uffici per interessi personali – Sussistenza.

Integra l’illecito delle gravi scorrettezze nei confronti di altri magistrati il comportamento del magistrato che effettua una ripetuta concertazione con diversi soggetti, al fine di realizzare interessi personali, per adottare azioni ritenute necessarie alla collocazione di determinanti colleghi in specifici uffici.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(35)

31

ORD. n. 100 del 2019 R.G. 96/2018

Presidente: ERMINI Estensore: CASCINI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Utilizzo della autovettura di servizio per ragioni non di ufficio - Episodio grave ma isolato - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, il comportamento, anche se isolato, di un Presidente di Corte di Appello che utilizza l’autovettura di servizio, insieme ai parenti, in un giorno lavorativo per finalità private (partecipazione ad un test drive), consentendo inoltre all’autista in orario d’ufficio e, nel corso della prestazione del servizio, di porsi alla guida di un’autovettura, diversa da quella di servizio e per ragioni non istituzionali.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(36)

32

SENT. n. 109 del 2019 R.G. 5/2017

Presidente: ERMINI Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza, riserbo, equilibrio – Presidente del collegio - Rivelazione del segreto della camera di consiglio - Notizia coperta da segreto - Comportamento abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Illecito disciplinare- Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni del comportamento abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Presidente del collegio che, nel leggere il dispositivo in udienza, specifica che la decisione è stata assunta a maggioranza. Tale comportamento, oltre a violare il segreto della camera di consiglio, si caratterizza anche come condotta disciplinarmente scorretta nei confronti di colleghi trattandosi di una rivelazione intenzionale, propalata pubblicamente da parte di un magistrato che, per il suo ruolo di Presidente del collegio, avrebbe dovuto salvaguardare i colleghi componenti del collegio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(37)

33

ORD. n. 118 del 2019 R.G. 1/2018

Presidente: ERMINI Estensore: BRAGGION Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Sostituto procuratore- Assegnazione di un fascicolo- Applicazione delle disposizioni organizzative - Illecito disciplinare – Esclusione.

Non integra l’illecito disciplinare del comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori o della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del Sostituto procuratore che, nella qualità di magistrato anziano presente in servizio durante il periodo feriale, provvede all’assegnazione di un fascicolo, applicando correttamente le disposizioni organizzative, anche se tale assegnazione venga successivamente ritenuta errata dal Procuratore della Repubblica.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2 co 1 lett. d) e n)

(38)

34

SENT. n. 129 del 2019 R.G. 96/2018

Presidente: ERMINI Estensore: MANCINETTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Osservazioni al provvedimento di applicazione endodistrettuale – Incertezza sulla legittimità a provvedere- Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimonio o di altri magistrati, la condotta del giudice che, a seguito di un provvedimento di applicazione endodistrettuale, restituisca i fascicoli ritenendo dubbia la legittimità a provvedere, non essendo tale comportamento diretto o idoneo a produrre ripercussioni negative sull’attività degli altri colleghi o sulle parti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Applicazione endodistrettuale – Scadenza della applicazione – Incompetenza - Remissione dei procedimenti assegnati- Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, il comportamento del magistrato che omette di trattare alcuni procedimenti a lui assegnati se tale comportamento è fondato sul legittimo convincimento di non essere competente.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(39)

35

SENT. n. 138/2019 R.G. 7/2018

Presidente: ERMINI Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Sostituto Procuratore – Rilascio di una intervista – Mancata preventiva informazione al Procuratore - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del Sostituto Procuratore che rilascia una intervista senza informare preventivamente il Procuratore della Repubblica allorquando il progetto organizzativo non ha una previsione in tale senso.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. n)

(40)

36

(41)

37

1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza

(42)

38

(43)

39

SENT. n. 2 del 2019 R.G. 66/2016

Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni-Giudice civile- Giustificazione dei ritardi-Ipotesi di inesigibilità-Mole di lavoro- alto indice di laboriosità-Illecito disciplinare-Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice civile il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati allorquando ricorra un’ipotesi d inesigibilità indicativa di una determinata situazione fattuale per effetto della quale il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si sia trovato nella impossibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare al precetto normativo. Ricorre la suddetta condizione nel caso in cui il magistrato sia oberato da uno straordinario carico di lavoro derivante da un errore informatico del sistema di assegnazione dei nuovi procedimenti, considerato lo sforzo profuso dall’incolpato per l’abbattimento dell’arretrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2, comma 1 lett.q).

(44)

40

SENT. n. 3 del 2019 R.G. 128/2017

Presidente: DONATI Estensore: CRISCUOLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni-Giudice civile- Giustificazione dei ritardi-Ipotesi di inesigibilità-Mole di lavoro- alto indice di laboriosità-Illecito disciplinare-Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice civile il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati allorquando ricorra un’ipotesi d inesigibilità indicativa di una determinata situazione fattuale per effetto della quale il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si sia trovato nella impossibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare al precetto normativo. Ricorre la suddetta condizione nel caso in cui il magistrato sia oberato da uno straordinario carico di lavoro derivante dallo stato di sofferenza organizzativa della sezione di appartenenza per deficit di organico rispetto a quello preventivato, ed inoltre il medesimo incolpato vanti una serie di ragioni giustificative soggettive.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2, comma 1 lett.q).

(45)

41

SENT. n. 5 del 2019 R.G. 128/2017

Presidente: DONATI Estensore: CRISCUOLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni-Giudice civile- Giustificazione dei ritardi-Ipotesi di inesigibilità-Mole di lavoro- Alto indice di laboriosità-Illecito disciplinare-Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice civile il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati allorquando ricorra un’ipotesi d inesigibilità indicativa di una determinata situazione fattuale per effetto della quale il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si sia trovato nella impossibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare al precetto normativo. Ricorre la suddetta condizione nel caso in cui il magistrato sia oberato da uno straordinario carico di lavoro derivante dallo stato di sofferenza organizzativa dell’ufficio ed il medesimo abbia dimostrato una significativa produttività per lo smaltimento dell’arretrato definita dal Capo dell’Ufficio come “encomiabile”.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2, comma 1 lett.q).

(46)

42

ORD. n. 6 del 2019 R.G. 43/2018

Presidente: DONATI Estensore: CRISCUOLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni-Giudice del lavoro- Ritardi nel deposito di sentenze e ordinanze- Ritardi infrannuali- Gravosità della complessiva situazione dell’ufficio- Illecito disciplinare- Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice addetto al settore civile il quale depositi con ritardo un circoscritto numero di sentenze, qualora il magistrato risulti essere stato disponibile e laborioso addossandosi il gravoso impegno derivante dalle disfunzioni organizzative, assumendo le funzioni di coordinatore della sezione, nonché funzioni penali quale presidente di un collegio per un “maxi processo” nel settore della immigrazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.2, comma 1 lett.q).

(47)

43

ORD. n. 11 del 2019 R.G. 46/2018

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: CASCINI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri dei magistrato - Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice penale – Omessa tempestiva scarcerazione alla scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Annullamento della sentenza di condanna d’appello- Mancata comunicazione da parte della Corte di Cassazione della fissazione dell’udienza e dell’esito del ricorso-Irrevocabilità della condanna per altre imputazioni - Assenza danno ingiusto-Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Deve pronunciarsi non doversi procedere, essendo rimasti esclusi gli addebiti consistiti nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nel caso di condotta del Presidente di Sezione della Corte d’appello che abbia ritardato il provvedimento di scarcerazione, in sede di giudizio di rinvio, allorquando risulti l’omessa comunicazione da parte della Corte di Cassazione della fissazione dell’udienza e dell’esito del ricorso (come previsto dalla Circ.Min.N.131.52.542/90), nel caso in cui il periodo trascorso indebitamente in stato di custodia cautelare dall’imputato sia stato interamente computato nella pena pronunciata dalla sentenza di condanna emessa in sede di rinvio, tenuto conto infine dell’intervenuto passaggio in giudicato di parte della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett.a) e g).

(48)

44

SENT. n. 17 del 2019 R.G. 49/2017-76/2018 Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Diligenza-Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni-Giudice civile- Produttività-Efficacia scriminante-Precedenti condanne per ritardi-Illecito disciplinare- Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice civile che, avendo già subito diverse condanne disciplinari sempre a causa di ritardi nel deposito di provvedimenti, abbia ulteriormente depositato provvedimenti in ritardo con picco massimo di 1030 giorni. La pretesa produttività dedotta dalla difesa non presenta infatti di per sé una sufficiente forza scriminante dovendosi stabilire se il ritardo sia sintomo di mancanza di operosità, oppure trovi giustificazione in situazioni particolari collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato, tenendo presenti i profili qualitativi e quantitativi, nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell’ufficio e le funzioni svolte dal magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e2, comma 1 lett.q).

(49)

45

ORD. n. 29 del 2019 R.G. 2/2018

Presidente: ERMINI Estensore: CARTONI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità - Giudice per le Indagini Preliminari – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Ordinanza di applicazione di misura cautelare – Motivazione sulla riqualificazione del reato – Motivazione sulle esigenze cautelari – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che applichi la misura cautelare degli arresti domiciliari, in luogo di quella richiesta della custodia in carcere, previa riqualificazione del reato contestato, qualora nel provvedimento sia fornita spiegazione, sia pur semplificata e sintetica, della riqualificazione del fatto reato e della scelta della misura cautelare applicata.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. l)

(50)

46

SENT. n. 33 del 2019 R.G. 130/2017

Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - Giudice per le Indagini Preliminari – Rigetto di richiesta di misura cautelare – Errata valutazione circa la sussistenza del giudicato cautelare – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che, a seguito di annullamento di un’ordinanza cautelare personale da parte del Tribunale del Riesame per motivazione apparente e senza alcun apprezzamento del materiale probatorio, investito nuovamente dell’istanza cautelare, la rigetti ritenendo erroneamente formato il giudicato cautelare per non avere il Pubblico Ministero impugnato l’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. g)

(51)

47

SENT. n. 35 del 2019 R.G. 64/2017

Presidente: ERMINI Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni –Presidente di Sezione penale – Giustificazione dei ritardi – Eccezionale produttività – Carico di lavoro straordinario – Condizione soggettiva di malattia del figlio - Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del Presidente di Sezione penale il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati, allorquando il magistrato abbia dimostrato una eccezionale produttività, uno straordinario carico di lavoro costituito anche da processi di particolare complessità definiti in tempi brevi, la contestuale responsabilità del coordinamento del settore penale senza alcun provvedimento di compensazione del carico di lavoro, nonché una grave situazione familiare determinata dalle condizioni di salute del figlio, trattandosi di circostanze che integrano cause di giustificazione oggettive e soggettive tali da escludere la rilevanza disciplinare del fatto.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. q)

(52)

48

SENT. n. 36 del 2019 R.G. 31/2018

Presidente: ERMINI Estensore: CARTONI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice per le Indagini Preliminari – Omessa scarcerazione per intervenuta scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare – Assenza per malattia del funzionario giudiziario responsabile della cancelleria – Carico di lavoro eccessivo - Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che, all’esito di giudizio abbreviato, abbia omesso di disporre la scarcerazione dell’imputato per intervenuta scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare previsto dall’art. 303, comma 1, lett. c), n. 2) c.p.p., intervenendo la scarcerazione con un ritardo complessivo di 86 giorni, di cui 32 giorni fino alla trasmissione del fascicolo alla Corte d’Appello e dunque riferibili allo stesso Giudice per le Indagini Preliminari.

L’assenza per malattia del funzionario responsabile della cancelleria ed il carico di lavoro eccessivo, genericamente dedotti dal magistrato, non costituiscono circostanze tali da giustificare la condotta illegittima.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g)

(53)

49

SENT. n. 38 del 2019 R.G. 89/2017

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità - Giudice tutelare – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Decreto di autorizzazione alla stipula di un contratto di vitalizio assistenziale – Motivazione per relationem – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice tutelare che, in una procedura di amministrazione di sostegno, autorizzi la stipula di un contratto di vitalizio assistenziale, motivando l’autorizzazione attraverso il richiamo implicitamente recato alle argomentazioni illustrate nell’istanza presentata dall’amministratore di sostegno, in quanto i provvedimenti giudiziari emessi nella forma del decreto non devono essere motivati, salvo che la motivazione sia prescritta espressamene dalla legge, ed in ogni caso il provvedimento che autorizza la stipula del contratto richiamando le argomentazioni contenute nella relativa istanza non può considerarsi privo di motivazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. l)

(54)

50

ORD. n. 42 del 2019 R.G. 56/2018

Presidente: ERMINI Estensore: MANCINETTI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice del Tribunale del Riesame – Perdita di efficacia della misura cautelare e ritardata adozione di provvedimento di scarcerazione – Gravi impedimenti – Errore scusabile – Illecito disciplinare – Esclusione

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Giudice del Tribunale del Riesame, relatore del procedimento, che abbia ritardato il deposito della motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riesame, così provocando la perdita di efficacia della misura cautelare, e abbia omesso di adottare alcuna iniziativa affinché venisse disposta l’immediata scarcerazione degli indagati, che interveniva con un ritardo di sei giorni, allorquando sia risultata la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso al magistrato di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale, quali una grave debilitazione fisica del magistrato e una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato. In tal caso la condotta del magistrato, contrassegnata da evidente colpa, non può ritenersi determinata da una negligenza di natura grave e, come tale, inescusabile, cosicché la sussistenza dell’illecito è esclusa per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 comma 1, lett. a) e g)

(55)

51

SENT. n. 45 del 2019 R.G. 58/2018

Presidente: GIGLIOTTI Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Ritardata scarcerazione – Interpretazione ermeneutica relativa al computo di durata complessiva della custodia cautelare nel caso di sostituzione di misura cautelare – Interpretazione non confortata dalla giurisprudenza di legittimità né dalla dottrina – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del sostituto procuratore che abbia omesso di attivarsi perché venisse disposta la scarcerazione di un indagato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, laddove la condotta negligente sia sorretta dall’erroneo convincimento che il termine massimo di durata della misura cautelare non fosse scaduto in quanto decorreva ex novo dalla data della sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. L’erronea interpretazione della norma, infatti, laddove non sia fondata su una ricostruzione ragionevole del sistema processuale e non sia confortata né dalla giurisprudenza di legittimità nè dalla dottrina più accreditata, non esclude la sussistenza della negligenza inescusabile.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 comma 1, lett. a) e g) , 2 comma 2

(56)

52

SENT. n. 46 del 2019 R.G. 75/2018

Presidente: ERMINI Estensore: CARTONI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice civile – Ritardi reiterati e gravi nel deposito di sentenze e ordinanze – Mancata giustificazione dei ritardi – Precedenti condanne per ritardi – Illecito disciplinare - Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice civile che, avendo già subito precedenti condanne disciplinari per ritardo nel deposito dei provvedimenti, abbia ulteriormente accumulato gravi e reiterati ritardi, anche oltre 800 giorni, in assenza di fattori giustificativi eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione. Quando i ritardi sono talmente prolungati, reiterati ed abituali da superare la soglia della ragionevolezza, infatti, la possibilità che essi siano scriminati si riduce, occorrendo la prova dell’esistenza di fattori straordinari che ne consentano la giustificazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. q)

Riferimenti

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