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Pancotti Avv. Luca Vice Presidente Vicario entra ore 11:10. Loiodice Avv. Giovanni Consigliere entra ore 11:20 Occhionero Avv.

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N. 32 VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2018

L’anno 2018, addì 3 del mese di dicembre, alle ore 10:30, si è riunito presso il Palazzo di Giustizia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Presenti:

Bachiocco Avv. Serenella Presidente

Terzoni Avv. Paola Consigliere Segretario

Miranda Avv. Maurizio Consigliere Tesoriere

Pancotti Avv. Luca Vice Presidente Vicario entra ore 11:10

Baleani Avv. Francesca Consigliere

Canali Avv. Giorgio Consigliere

Dusmet Avv. Ludovica Consigliere

Giorgini Avv. Manola Consigliere

Loiodice Avv. Giovanni Consigliere entra ore 11:20

Occhionero Avv. Michelino Consigliere

Santoni Avv. Silvia Consigliere

Scaloni Avv. Francesco Consigliere

Assenti giustificati

Fusario Avv. Mario Antonio Massimo Consigliere Assenti ingiustificati

Giovannelli Avv. Raffaella Consigliere

ORDINE DEL GIORNO

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE TESORIERE 3) BILANCIO PREVENTIVO 2019

4) FISSAZIONE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO 5) ELEZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 6) MODIFICA REGOLAMENTO ELEZIONI CPO 7) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

8) ISCRIZIONE ALBI E REGISTRO 9) LIQUIDAZIONE PARCELLE 10) DIFESE DI UFFICIO

11) AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DELLE FACOLTÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 53/1994

12) VARIE ED EVENTUALI

********************************************

1) COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE La Presidente comunica:

- omissis -

I

Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione invitano, contestualmente, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel cui circondario è compreso l’ufficio ove presta servizio il magistrato da confermare, e, per quelli con competenza distrettuale, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo del distretto, a far pervenire, entro 30 giorni, informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l’incarico oggetto di valutazione, sui seguenti profili:

a) rapporti con la classe forense e i relativi organismi di rappresentanza;

b) raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario

e amministrativo, in relazione al programma organizzativo dell’ufficio o alla risoluzione di particolari profili problematici;

c) predisposizione e osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti;

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d) gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale

sull’andamento dell’ufficio;

e) organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro;

f) organizzazione del ruolo di udienza;

g) vigilanza, nei casi previsti dall’Ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari e onorari, degli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici NEP.

 In merito all’iscrizione delle società tra professionisti, il Consiglio approva il modulo predisposto dal Responsabile Cons. Miranda disponendo venga inserito nel sito in una apposita sezione.

 Comunicazione Isi Sviluppo sulla contabilità e canoni, proposta di rinnovo (1, 4 o 5 anni) Il Consiglio delibera il rinnovo per un anno.

 Preventivi per il rinnovamento del sito: - omissis -

 Evento presentazione libro di Calamandrei presso il CNF 12 dicembre. Nessuno al momento può dare la sua disponibilità.

 - omissis –

2) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE TESORIERE Il Consigliere Tesoriere comunica:.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2019

- Il Consigliere Miranda illustra il Bilancio preventivo in pareggio.

Il Consiglio approva il bilancio anche con riferimento all’aumento delle quote di iscrizione all’albo e ai registri, oltre che della Scuola Forense e dà mandato di procedere alle relative formalità.

o Alle ore 11,10 entra il Vice Pres. Vic. Pancotti.

o Alle ore 11,20 entra il Cons. Loiodice.

4) FISSAZIONE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO

La Presidente propone quale data la settimana del 28 gennaio o quella precedente per poi dare corso alle formalità connesse. Il Consiglio delibera di indire le elezioni nel periodo intercorrente tra il martedì 29 gennaio ed il venerdì 1 febbraio. Dalle ore 9 alle 14. Al termine delle elezioni seguirà, senza soluzione di continuità, lo spoglio. Verranno fatte le comunicazioni sui giornali.

5) ELEZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Devono essere effettuate dopo il 16; si propone la data del 17 dicembre. Il Consiglio delibera di posporre le elezioni del CNF alle ore 11 del 17 dicembre.

6) MODIFICA REGOLAMENTO ELEZIONI CPO

La Presidente illustra le modifiche proposte. Il Cnf aveva inviato un regolamento nazionale in cui si raccomandava di istituire membri del Cpo in numero uguale a quello del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Non essendo facile trovare persone disponibili, le componenti ed i componenti del Cpo chiedono di poter determinare il numero in 8 i propri membri: 7 elettivi ed uno nominato dal Consiglio inoltre di non procedere alla nomina del Vice Presidente in via autonoma. Ultima modifica, per la presentazione delle candidature, il Cpo chiede di applicare le stesse regole e modalità previste per la presentazione della candidatura per le elezioni dell’Ordine. Il Consiglio approva le modifiche presentate e richieste dal Cpo.

7) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - omissis -

ELENCO AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Bertaccini Avv. Laura. Il Consiglio delibera l’ammissione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel seguente settore:

DIRITTO CIVILE

processo di esecuzione

Chiofalo Avv. Francesco. Il Consiglio delibera l’ammissione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei seguenti settori:

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DIRITTO CIVILE

processo di esecuzione

diritto civile

8) ISCRIZIONE ALBI E REGISTRO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Ragaiolo avv. Filippo – Gullì avv. Ilaria. Il Consiglio, lette le domande degli avvocati Filippo Ragaiolo e Ilaria Gullì, intese ad ottenere l’iscrizione nell’albo degli Avvocati, visti i documenti allegati e ritenuto che i suddetti sono in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale, delibera l’iscrizione degli avvocati Filippo Ragaiolo e Ilaria Gullì nell’Albo degli Avvocati.

PASSAGGIO DA ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI COMUNITARI STABILITI AD ALBO ORDINARIO

Ambrosi abogado Simona. Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’Abogado Simona Ambrosi nata a Torino (TO) il 11/03/1971 e residente a Montefortino (FM) - Via Circonvallazione, 43/E per l’iscrizione all’ Albo degli Avvocati nonché la domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115; vista la delibera di questo Consiglio del 24/06/2013 con la quale è stata deliberata l’iscrizione della richiedente alla sezione speciale dell’Albo Avvocati per gli “Avvocati comunitari stabiliti” con il titolo di Abogado; vista la dichiarazione di domiciliazione professionale dell’Abogado Simona Ambrosi presso lo studio dell’avv. Massimo Cintioli del Foro di Ancona; visto il Regolamento per l’integrazione della professione di Avvocato (Avvocato integrato) dell’Avvocato stabilito, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona con delibera dell’8 novembre 2010 s.n.i.; vista la documentazione allegata dalla richiedente a sostegno della domanda ed in particolare l’attestazione del conseguimento del titolo di “licenciado en Derecho” in data 27/11/2012 e l’iscrizione presso l’Ordine Forense Spagnolo in data 03/04/2013; vista la legge spagnola nr. 34/2006, istitutiva di un processo di formazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati spagnoli che prevede la positiva frequenza di un master post-laurea nonché il superamento di un esame svolto a livello nazionale, ed esaminata la nona disposizione transitoria che esclude da tale percorso formativo a chi abbia ottenuto consegua l’iscrizione all’ordine spagnolo entro i due anni successivi all’entrata in vigore della predetta legge; vista altresì l’ottava disposizione aggiuntiva della predetta disposizione, introdotta dalla Ley 5/2012, secondo cui il percorso formativo introdotto con la Ley 34/2006 non è richiesto a coloro i quali ottengano un titolo di “licenciado en Derecho” successivamente alla entrata in vigore della medesima legge, sempre che nel tempo massimo di due anni, a partire dal momento nel quale si trovano nelle condizioni di richiedere l’ottenimento del titolo ufficiale di licenziato in diritto, procedano a iscriversi all’albo, come esercenti o non esercenti; ritenuto pertanto che il percorso formativo prescritto dall’art. 7 della Ley 34/2006 sia necessario per i soggetti che hanno conseguito il titolo di “graduado en derecho” dopo la riforma universitaria spagnola e dopo le modifiche di cui al Regio Decreto spagnolo nr. 967/14 ovvero per i soggetti che pur in possesso del titolo di “licenciado en Derecho” abbiano atteso oltre due anni per richiedere l’iscrizione ad un albo degli avvocati spagnolo; tenuto conto del fatto che l’istante ha ottenuto l’omologazione del titolo di studio italiano conseguendo la qualifica di “licenciado en Derecho” in data 27/11/2012 ed ha provveduto all’iscrizione all’albo degli avvocati spagnolo entro il termine dei successivi due anni, di talchè non appare esigibile dall’istante – in quanto già regolarmente iscritto quale avvocato presso l’ordine spagnolo - l’obbligo di frequentare il master post-laurea nonché l’obbligo di sostenere l’esame previsto dall’art. 7 della Ley 34/2006; sentito l’Avv. Maurizio Miranda, responsabile della Commissione Albo Avvocati; visto il D.Lgs. 96/2001 e considerato che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta l’esercizio in Italia per almeno tre anni della professione forense in maniera effettiva e regolare; ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia; ritenuto che l’Abogado Simona Ambrosi ha dichiarato di non esercitare altra professione incompatibile con quella legale e ha altresì dichiarato che il proprio studio è sito in Amandola (FM), Via Angelo Biondi, 97 e che pertanto si trova in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale (L. 247/12). Delibera che la richiedente Simona Ambrosi

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sia iscritta a tutti gli effetti di legge all’Albo degli Avvocati di Ancona con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgs. 115/92. La presente delibera sarà notificata entro quindici giorni all'interessata e al Procuratore della Repubblica, al quale devono essere altresì trasmessi i documenti giustificativi presentati dall'istante.

Traini abogado Manuela. Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’Abogado Manuela Traini nata ad Amandola (FM) il 24/03/1975 e residente a Comunanza (AP) Via Leonardo Da Vinci, 6 per l’iscrizione all’ Albo degli Avvocati nonchè la domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115; vista la delibera di questo Consiglio del 20/01/2014 con la quale è stata deliberata l’iscrizione del richiedente alla sezione speciale dell’Albo Avvocati per gli “Avvocati comunitari stabiliti” con il titolo di Abogado; vista la dichiarazione di domiciliazione professionale dell’Abogado Manuela Traini presso lo studio dell’avv. Fabrizio Nazzareno Giuggiolini del Foro di Ancona; visto il Regolamento per l’integrazione della professione di Avvocato (Avvocato integrato) dell’Avvocato stabilito, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona con delibera dell’8 novembre 2010 s.n.i.; vista la documentazione allegata dal richiedente a sostegno della domanda ed in particolare l’attestazione del conseguimento del titolo di “licenciado en Derecho” in data 03/09/2012 e l’iscrizione presso l’Ordine Forense Spagnolo in data 18/12/2012; vista la legge spagnola nr. 34/2006, istitutiva di un processo di formazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati spagnoli che prevede la positiva frequenza di un master post-laurea nonché il superamento di un esame svolto a livello nazionale, ed esaminata la nona disposizione transitoria che esclude da tale percorso formativo a chi abbia ottenuto consegua l’iscrizione all’ordine spagnolo entro i due anni successivi all’entrata in vigore della predetta legge; vista altresì l’ottava disposizione aggiuntiva della predetta disposizione, introdotta dalla Ley 5/2012, secondo cui il percorso formativo introdotto con la Ley 34/2006 non è richiesto a coloro i quali ottengano un titolo di “licenciado en Derecho” successivamente alla entrata in vigore della medesima legge, sempre che nel tempo massimo di due anni, a partire dal momento nel quale si trovano nelle condizioni di richiedere l’ottenimento del titolo ufficiale di licenziato in diritto, procedano a iscriversi all’albo, come esercenti o non esercenti; ritenuto pertanto che il percorso formativo prescritto dall’art. 7 della Ley 34/2006 sia necessario per i soggetti che hanno conseguito il titolo di “graduado en derecho” dopo la riforma universitaria spagnola e dopo le modifiche di cui al Regio Decreto spagnolo nr. 967/14 ovvero per i soggetti che pur in possesso del titolo di “licenciado en Derecho” abbiano atteso oltre due anni per richiedere l’iscrizione ad un albo degli avvocati spagnolo; tenuto conto del fatto che l’istante ha ottenuto l’omologazione del titolo di studio italiano conseguendo la qualifica di “licenciado en Derecho” in data 03/09/2012 ed ha provveduto all’iscrizione all’albo degli avvocati spagnolo entro il termine dei successivi due anni, di talchè non appare esigibile dall’istante – in quanto già regolarmente iscritto quale avvocato presso l’ordine spagnolo - l’obbligo di frequentare il master post-laurea nonché l’obbligo di sostenere l’esame previsto dall’art. 7 della Ley 34/2006; sentito l’Avv. Maurizio Miranda, responsabile della Commissione Albo Avvocati; visto il D.Lgs. 96/2001 e considerato che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta l’esercizio in Italia per almeno tre anni della professione forense in maniera effettiva e regolare; ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia; ritenuto che l’Abogado Manuela Traini ha dichiarato di non esercitare altra professione incompatibile con quella legale e ha altresì dichiarato che il proprio studio è sito in Comunanza (AP), Via Leonardo d a Vinci, 6 e che pertanto si trova in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale (L. 247/12). Delibera che la richiedente *** sia iscritta a tutti gli effetti di legge all’Albo degli Avvocati di Ancona con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgs. 115/92. La presente delibera sarà notificata entro quindici giorni all'interessata e al Procuratore della Repubblica, al quale devono essere altresì trasmessi i documenti giustificativi presentati dall'istante.

 Alle ore 11,45 esce la Cons. Segr.

Assume la verbalizzazione la Cons. Dusmet

NULLA OSTA AVVOCATO PER TRASFERIMENTO ORDINE DI SULMONA

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D’Amato avv. Antonella. Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 29/11/2018 dell’avv.

Antonella D’Amato, nata a Popoli (PE) il 13/06/1984, con la quale si chiede il nulla osta per il trasferimento all’Ordine degli Avvocati di Sulmona; premesso che l’avv. Antonella D’Amato, laureata in Giurisprudenza nell’Università di Teramo il 04/10/2011, è regolarmente iscritta nell’Albo degli Avvocati di Ancona con delibera 23/11/2015 ed ha prestato giuramento in data 09/12/2015; constatato che a carico del medesimo non esistono provvedimenti disciplinari, né ricorsi, che è in regola con il contributo relativo al corrente anno; delibera di concedere il nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione dell’avv. Antonella D’Amato nell’Albo degli Avvocati di Sulmona. Si rilascia il presente certificato a richiesta dell’interessata, con avvertenza che questo Consiglio provvederà alla cancellazione dal suddetto albo non appena avrà comunicazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Sulmona.

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI – A DOMANDA

Longo Arena avv. Anna – omissis - . Il Consiglio vista la domanda datata 27/11/2018 pervenuta il 27/11/2018, con la quale l’avv. Anna Arena Longo chiede di essere cancellata dall’Albo degli Avvocati vista la legge professionale vigente sull’ordinamento delle professioni di Avvocato;

delibera di disporre la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’avv. Anna Longo Arena nata a Reggio nell’Emilia il 12/01/1962,- omissis - ordina che copia della presente delibera venga notificata entro quindici giorni all’interessato.

Schiavoni avv. Elisabetta. Il Consiglio vista la domanda datata 26/11/2018 pervenuta il 26/11/2018, con la quale l’avv. Elisabetta Schiavoni chiede di essere cancellata con decorrenza 31/12/2018 dall’Albo degli Avvocati vista la legge professionale vigente sull’ordinamento delle professioni di Avvocato; delibera di disporre la cancellazione con decorrenza 31/12/2018 dall’Albo degli Avvocati dell’avv. Elisabetta Schiavoni nata a Jesi (AN) il 26/06/1970 – omissis -ordina che copia della presente delibera venga notificata entro quindici giorni all’interessato.

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Ercoli dott.ssa Elisa. Il Consiglio, letta la domanda della dott.ssa Elisa Ercoli intesa ad ottenere il certificato di compiuta pratica, esaminati i documenti allegati, visti gli artt. 17 della legge 27/11/1933 n. 1578, art. 10 del R.D. 22/1/1934 n. 37 e 9 L. 24.3.2012 n. 27; delibera di rilasciare alla suddetta dott.ssa Elisa Ercoli il certificato di compiuta pratica.

ESONERO SCUOLA FORENSE - omissis -

9) LIQUIDAZIONE PARCELLE Approvazione parcelle:

- omissis -

10) DIFESE DI UFFICIO

DOMANDA DI MANTENIMENTO

- Omissis - In merito alle richieste degli avv.ti – omissis - presentate ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese ufficio, il Consiglio dell’Ordine di Ancona attesta la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari ostative superiori all’avvertimento, così esprimendo parere favorevole alla suddetta permanenza.

11) AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DELLE FACOLTÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 53/1994

12) VARIE ED EVENTUALI

COMMISSIONE PSS TAR MARCHE

(6)

Il Consiglio approva la nomina per l’anno 2019 dell’Avv. Maurizio Miranda quale componente titolare nonché degli Avvocati Giorgio Benedetti, Giovanni Carotti, Luigi Pianesi e Salvatore Menditto quali componenti supplenti, dando mandato alla segreteria di procedere alla comunicazione al TAR delle Marche.

FERIE CHIUSURA SEGRETERIA (ORDINE + CCFA + CDD) 24 E 31 DICEMBRE 2018 Il Consiglio approva

Alle ore 12.15 la seduta è tolta.

La Consigliera Segretario La Presidente

(Avv. Paola Terzoni) (Avv. Serenella Bachiocco)

La Consigliera Segretario f.f.

(Avv. Ludovica Dusmet)

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