COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 12.07.2002 COM(2002) 380 definitivo 2002/0158 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
riguardante la posizione della Comunità in seno al comitato misto CE-Islanda in merito alle modifiche del protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Le norme d'origine costituiscono uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento degli accordi tra la Comunità e i suoi partner commerciali. L'accordo tra la Comunità, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, è stato firmato il 22 luglio 1972. Il protocollo 3 dell'accordo riguarda la definizione della nozione di
"prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Il protocollo attuale, che è stato modificato più volte, deve essere sostituito con un nuovo testo consolidato, che permetterà di correggere gli errori e le discordanze tra le varie versioni linguistiche e di introdurre i cambiamenti resi necessari dalle modifiche del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"). Si renderà inoltre permanente la deroga concessa fino al 31 dicembre 2002 per i prodotti trasformati a partire dal granturco Zea Indurata e dai prodotti derivati (ex SA 1904). Si è infine introdotta una regola speciale sulla trasformazione dei circuiti integrati monolitici (ex SA 8542), che saranno considerati originari se ottenuti mediante un'operazione “front-end” di alta tecnologia consistente nella diffusione su substrati semiconduttori, anche qualora un processo limitato “back-end” (assemblaggio e/o collaudo) si svolga nei paesi terzi; la regola in questione intende tutelare la competitività dell'industria dei semiconduttori nonché, indirettamente, degli utilizzatori di questi prodotti nel settore elettronico.
3. Questo processo di consolidamento e di modifica riguarderà anche gli altri protocolli inseriti negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in modo da mantenere norme di origine identiche all'interno del sistema di cumulo paneuropeo1.
4. Per consentire alle Parti contraenti di portare a termine in tempo il processo di adozione della decisione affinché possa entrare in vigore il 1° luglio 2002, si raccomanda al Consiglio di adottare prima possibile la posizione della Comunità.
5. Si chiede pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione allegata riguardante la posizione della Comunità in seno al comitato misto CE-Islanda in merito alla sostituzione del protocollo 3 dell'accordo con un testo consolidato.
1 La Comunità fa parte di questo “cumulo diagonale "paneuropeo" insieme a Bulgaria, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Islanda, Lituania, Lettonia, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca, oltre allo Spazio economico europeo e all'Unione doganale con la Turchia per i prodotti industriali e CECA.
2002/0158 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
riguardante la posizione della Comunità in seno al comitato misto CE-Islanda in merito alle modifiche del protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 38 del protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo stesso,
DECIDE:
Articolo unico
La posizione che la Comunità adotterà in seno al comitato misto istituito dall'accordo firmato il 22 luglio 19722, in merito alle modifiche del protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo, è definita nell'allegato progetto di decisione del comitato misto.
Fatto a […],
Per il Consiglio Il Presidente
2 GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.
DECISIONE N. …/2002 DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra
del
che modifica il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra3, in appresso denominato "accordo", firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in particolare l'articolo 38 del protocollo 3;
considerando quanto segue:
(1) il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato
"protocollo", è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica delle norme di origine, occorre pertanto consolidare queste modifiche in un nuovo testo;
(2) occorre inoltre apportare modifiche tecniche alle norme sulla trasformazione a seguito dei cambiamenti del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato") in vigore dal 1° gennaio 2002;
(3) occorre modificare alcuni requisiti in materia di trasformazione che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari in considerazione della mancata produzione di un determinato materiale nelle Parti contraenti e delle condizioni specifiche in cui vengono ottenuti determinati prodotti ("circuiti integrati monolitici"), che comportano trasformazioni limitate al di fuori del territorio delle Parti contraenti;
(4) sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse;
(5) per garantire il buon funzionamento dell'accordo, agevolando al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo tutte le disposizioni in questione;
(6) le dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato devono essere mantenute insieme al protocollo,
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo in allegato e dalle dichiarazioni comuni pertinenti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.
Fatto a […],
Per il Consiglio Il Presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
La decisione proposta non avrà un'incidenza finanziaria di rilievo sul bilancio della Comunità, poiché riguarda prevalentemente il consolidamento e le modifiche tecniche del protocollo sulle norme di origine. Sebbene infatti la nuova regola sui semiconduttori (ex SA 8542) possa comportare un'ulteriore esenzione dai dazi all'importazione di questi prodotti dai paesi partner nella zona "paneuropea", l'eventuale aumento delle preferenze tariffarie per questa sezione sarebbe ampiamente compensato dal sostegno di cui beneficerebbero le esportazioni degli stessi prodotti grazie alle preferenze dei produttori comunitari.