• Non ci sono risultati.

REQUISITI DI MERITO PER L AMMISSIONE ANNUALE AL PRESTITO (PERIODO MASSIMO TRE ANNI) 135 crediti al 10/08/2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REQUISITI DI MERITO PER L AMMISSIONE ANNUALE AL PRESTITO (PERIODO MASSIMO TRE ANNI) 135 crediti al 10/08/2009"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI FIDUCIARI A.A. 2009–2010

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 36/2009 DEL 18 GIUGNO 2009 SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2009

ART. 1

DESTINATARI

Possono accedere al concorso per l’assegnazione dei prestiti fiduciari gli studenti dell’Università di Trieste, del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, i quali:

- risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2009/2010 ai corsi di cui al D.M. 3 novembre 2005, ovvero:

a) al terzo e quarto anno dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (vecchio ordinamento);

b) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

c) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;

d) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;

e) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999;

f) ai corsi di dottorato di ricerca;

g) ai master di I e II livello (art. 3, comma 2, D.M. n. 509/1999 e art. 3, comma 9, D.M. n. 270/2004);

- siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) requisiti di merito specificati al seguente articolo 2;

2) requisito dell’onorabilità creditizia, che sarà verificata direttamente dall’Istituto di credito. Per onorabilità creditizia si intende, a titolo esemplificativo, il non aver subito fallimento, protesti, sequestri, pignoramenti e aver rimborsato in maniera puntuale e integrale le rate di altri finanziamenti ricevuti;

3) residenza in Italia;

4) età non superiore ad anni 30 per gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale, nonché dei diplomi di primo e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori ed età non superiore ad anni 35 per gli iscritti ai master, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione;

- non siano beneficiari di borse di studio regionali, statali o di altro Ente pubblico (ERDISU compreso), di sussidi straordinari o di altri prestiti fiduciari. Lo studente, cui sia già stato concesso il prestito fiduciari e che risulti successivamente beneficiario della borsa di studio per lo stesso anno accademico, dovrà optare per l’uno o per l’altro beneficio. Qualora scelga la borsa di studio, il relativo importo sarà decurtato della parte di prestito già erogata ed utilizzata.

ART. 2

REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all’assegnazione del prestito fiduciari per l’a.a. 2009/2010 gli studenti, i quali non siano mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente”, in possesso dei seguenti requisiti di merito:

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA o LAUREA MAGISTRALE

Gli iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale devono avere conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studi.

2. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e DEI MASTER

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dei master devono avere conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale o la laurea specialistica/magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso.

3. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono possedere i requisiti minimi di merito riportati nella seguente tabella:

(2)

CORSO DI STUDIO ANNO DI CORSO

REQUISITI DI MERITO PER L’AMMISSIONE ANNUALE AL PRESTITO

(PERIODO MASSIMO TRE ANNI)

REQUISITI DI MANTENIMENTO

Laurea 3 80 crediti al 10/08/2009

Laurea specialistica ciclo unico (5 anni)

3 4 5

80 crediti al 10/08/2009 135 crediti al 10/08/2009 190 crediti al 10/08/2009

135 crediti al 10/08/2010 - 190 crediti al 10/08/2011 190 crediti al 10/08/2010

Laurea specialistica ciclo unico

(6 anni)

4 5 6

135 crediti al 10/08/2009 190 crediti al 10/08/2009 245 crediti al 10/08/2009

190 crediti al 10/08/2010 - 245 crediti al 10/08/2011 245 crediti al 10/08/2010

Laurea specialistica / laurea magistrale biennale

1

2

Iscrizione + 150 crediti dalla carriera precedente 30 crediti al 10/08/2009

30 crediti al 10/08/2010

Scuola di specializzazione (2 anni)

1 2

Ammissione Ammissione

Ammissione al 2° anno di corso Scuola di specializzazione

(3 anni), escluse quelle dell’area medica e sanitaria

1 2 3

Ammissione Ammissione Ammissione

Ammissione al 2° anno di corso Ammissione al 3° anno di corso Scuola di specializzazione

(4 anni), escluse quelle dell’area medica e sanitaria

2 3 4

Ammissione Ammissione Ammissione

Ammissione al 3° anno di corso Ammissione al 4° anno di corso

Scuola di specializzazione (5 anni), escluse quelle dell’area medica e sanitaria

3 4 5

Ammissione Ammissione Ammissione

Ammissione al 4° anno di corso Ammissione al 5° anno di corso

Dottorato di Ricerca (3 anni)

1 2 3

Ammissione Ammissione Ammissione

Ammissione al 2° anno di corso Ammissione al 3° anno di corso

Dottorato di Ricerca (4 anni)

2 3 4

Ammissione Ammissione Ammissione

Ammissione al 3° anno di corso Ammissione al 4° anno di corso

Master 1 Ammissione

ART. 3

CONDIZIONI DEL PRESTITO

L’ERDISU di Trieste ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare Friuladria Spa al fine di offrire agli studenti un servizio di prestito personale a condizioni particolarmente agevolate e senza la necessità per gli stessi di fornire garanzie reali o personali di terzi.

L’importo complessivo a disposizione dell’ERDISU di Trieste per il finanziamento dei prestiti fiduciari è di euro 112.621,76, così ripartiti: euro 33.786,53 (il 30%) destinati alla garanzia dei prestiti ed euro 78.400,00 (il 70%) destinati al contributo in conto interessi, di cui il 3% destinato al fondo per il contributo in conto interessi agli studenti di Stati non appartenenti all’UE

Ai beneficiari dei prestiti fiduciari, tenuto conto degli indicatori ISEEU ed ISPEU del loro nucleo familiare, calcolati secondo le modalità stabilite per i benefici economici del Diritto allo Studio Universitario, fissati annualmente dal MIUR con apposito decreto (per l’a.a. 2009/2010 i limiti sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di euro 19.152,97 ed euro 32.320,64), sarà concesso:

a) un contributo in conto interessi che andrà a coprire il 50 % degli interessi dovuti all’Istituto di credito ai beneficiari dei prestiti fiduciari i cui indicatori ISEEU ed ISPEU non eccedano il triplo dei limiti stabiliti annualmente dal MIUR;

b) un contributo in conto interessi che andrà a coprire il 100 % degli interessi dovuti all’Istituto di credito ai beneficiari dei prestiti fiduciari i cui indicatori ISEEU ed ISPEU non eccedano i limiti stabiliti annualmente dal MIUR.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi, l’ERDISU provvederà annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di reddito.

I tassi di interesse applicati rispettivamente sull’apertura di credito in conto corrente e sul prestito personale sono tassi variabili determinati secondo i termini dell’offerta economica dell’Istituto di credito.

(3)

La capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dovrà essere annuale.

In ogni caso, i tassi non potranno superare la soglia stabilita dalla normativa vigente.

Gli interessi maturati per l’utilizzo della linea di credito saranno addebitati sul conto corrente e verranno capitalizzati annualmente.

ART. 4

AMMONTARE E CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

Lo studente potrà accedere al prestito fiduciario una sola volta, salvo il caso in cui, negli anni accademici precedenti, abbia rinunciato al prestito fiduciario concesso optando per la borsa di studio o per il sussidio straordinario erogato dall’Erdisu.

L’ammontare del prestito concedibile ad ogni studente è di euro 5.000,00 per ciascuna annualità. Lo studente può, dunque, accedere al finanziamento, in base al tipo di corso di studio, secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

CORSO DI STUDIO ANNO DI

CORSO

IMPORTO COMPLESSIVO CONCEDIBILE IN

Laurea in Scienze della Formazione (V.O.) 3 4

10.000,00 5.000,00

Laurea triennale 3 5.000,00

Laurea specialistica ciclo unico (5 anni)

3 4 5

15.000,00 10.000,00 5.000,00

Laurea specialistica ciclo unico (6 anni)

4 5 6

15.000,00 10.000,00 5.000,00

Laurea specialistica 1

2

10.000,00 5.000,00

Scuola di specializzazione (2 anni) 1

2

10.000,00 5.000,00 Scuola di specializzazione (3 anni), escluse quelle

dell’area medica e sanitaria

1 2 3

15.000,00 10.000,00 5.000,00 Scuola di specializzazione (4 anni), escluse quelle

dell’area medica e sanitaria

2 3 4

15.000,00 10.000,00 5.000,00 Scuola di specializzazione (5 anni), escluse quelle

dell’area medica e sanitaria

3 4 5

15.000,00 10.000,00 5.000,00

Dottorato di Ricerca (3 anni)

1 2 3

15.000,00 10.000,00 5.000,00

Dottorato di Ricerca (4 anni)

2 3 4

15.000,00 10.000,00 5.000,00

Master 1 5.000,00

Il finanziamento sarà erogato nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa (art. 1842 c.c.). Tale apertura di credito dovrà essere priva di qualsiasi commissione, comprese quelle di mancato utilizzo. I prestiti saranno resi disponibili in tranches semestrali dell’importo di € 2.500,00.

Laddove il finanziamento venga erogato in più annualità, il proseguimento del prestito è automatico, salvo recesso di una delle parti e purché vengano mantenuti i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente bando.

L’importo accordato potrà essere utilizzato in più momenti e ripristinato mediante accrediti sul conto e ciò fino allo scadere del termine di validità del fido.

ART. 5

RESTITUZIONE DEL PRESTITO

Il rimborso del prestito fiduciario dovrà avvenire dal tredicesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata e l’ammontare del finanziamento, costituente il prestito personale, sarà uguale al totale dell’esposizione debitoria del conto corrente di cui al precedente art. 4. Tale rimborso avverrà in n. 84 rate mensili posticipate (7 anni),

(4)

comprensive di capitale e interessi, la cui scadenza è fissata l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Le rate saranno costanti per tutta la durata del rimborso.

Il “periodo ponte” di 12 mesi intercorrente tra l’erogazione del prestito e l’inizio del rimborso del piano di ammortamento decorre:

a) dall’ultima rata erogata;

b) dal venir meno dei requisiti di merito previsti dal bando. In questo caso, se durante tale periodo lo studente recupera i crediti mancanti sarà riammesso all’agevolazione e il periodo di moratoria sarà ripristinato.

Durante il “periodo ponte”, lo studente non avrà addebitata alcuna rata in conto e verranno applicati unicamente gli interessi debitori, calcolati allo stesso tasso applicato sull’apertura di credito in conto corrente.

Lo studente in qualsiasi momento può decurtare o estinguere il prestito personale con semplice versamento a copertura della posizione debitoria senza alcuna spesa aggiuntiva.

Nel caso di trasferimento presso Università o Istituti con sede principale ubicata in altra regione, abbandono o interruzione degli studi, lo studente dovrà provvedere a darne comunicazione all’ERDISU entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi di uno dei predetti eventi e restituire anticipatamente l’ammontare del prestito sino ad allora fruito, compresi gli interessi, se dovuti, entro 6 mesi dalla richiesta dell’Ente.

In caso di mancata comunicazione da parte dello studente del trasferimento, abbandono o interruzione degli studi, gli Enti richiederanno d’ufficio la restituzione.

ART. 6

GRADUATORIE

Ove pervenissero richieste per la concessione del prestito in numero superiore ai fondi messi a disposizione per la costituzione di garanzie e il pagamento degli interessi, l’ERDISU provvederà alla formazione di graduatorie, sulla base degli importi della dichiarazione ISEEU/ISPEEU riferita ai redditi dell’anno 2008 in ordine crescente.

Ove pervenissero richieste per la concessione del prestito in numero inferiore ai fondi messi a disposizione per la costituzione di garanzie e il pagamento degli interessi, il presente Bando di concorso resterà in vigore fino all’esaurimento dei fondi stessi e i prestiti saranno concessi seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. In tal caso l’ERDISU provvederà a darne comunicazione sul portale dell’Ente.

L’ERDISU di Trieste autorizzerà la banca ad erogare il finanziamento allo studente risultato beneficiario previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e, nel caso di finanziamenti erogati in più annualità, del permanere dell’interesse al prestito.

Prima della comunicazione dei nominativi dei beneficiari all’istituto creditizio l’Erdisu verificherà, comunque, che gli stessi siano ancora interessati alla sottoscrizione del prestito.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per concorrere all’assegnazione del prestito fiduciario deve essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Erdisu www.erdisu.trieste.it, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità ed all’attestazione ISEEU/ISPEEU relativi al reddito ed al patrimonio dell’anno 2008, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2009, agli sportelli dell’Erdisu, via fax al numero 040-3595352 oppure spedendo la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE – entro e non oltre la medesima data.

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’Erdisu entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

ART. 8

ESITO DEI CONCORSI

L’esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie all’albo e sul sito internet dell’ERDISU: www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito internet dell’ERDISU: eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie, indirizzate all’ERDISU, dovranno essere presentate mediante recapito diretto o via fax al n. 040 - 3595352, unitamente ad una copia fronte e retro del documento di identità, improrogabilmente entro sette giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa all’albo e sul sito internet dell’ERDISU.

(5)

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell’ERDISU, nonché affisse all’albo dell’ERDISU.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

ART. 9

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

L’ERDISU eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% dei beneficiari dei prestiti fiduciari.

L’ERDISU a tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all’Autorità giudiziaria.

ART. 10

REVOCA DEL PRESTITO

Il prestito viene revocato a seguito del venir meno dei requisiti generali di ammissione previsti.

Lo stesso viene, inoltre, revocato con l’insorgere di eventi pregiudizievoli per il mantenimento di rapporti bancari (sussistenza di protesti, decreti ingiuntivi, ecc).

Lo studente che ha subito la revoca non può essere riammesso al beneficio.

ART. 11

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), il cui testo è consultabile sul sito internet dell’ERDISU: www.erdisu.trieste.it, che l’ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’articolo 68, comma 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria dei beneficiari delle borse di studio volta a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del citato D.lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all’ERDISU di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l’incompleto conferimento di dati impedisce all’ERDISU di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’ERDISU, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell’ERDISU con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 – 34127 Trieste.

L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

ART. 12

NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dai precedenti articoli trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

(6)

Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Zanini Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Cristiana Cattunar

Riferimenti

Documenti correlati

2 del d.p.r. uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di

Con riferimento a tale modalità di trasmissione, si precisa che la domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file PDF, unitamente a fotocopia fronte-retro

Le richieste di assistenzapossono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù “Richiedi assistenza” sempre presente nella sezione a

La data, la sede e la modalità di espletamento dell’eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva saranno comunicate ai candidati ammessi mediante

Esempio di costo calcolato con erogazione al 10/11/2020 su un finanziamento di 50.000.00 euro da rimborsare in 72 mesi di cui preammortamento di 9 mesi al tasso di interesse

è solo quello di garantire «il potere di acquisto del credito soddisfatto in ri- tardo e indipendentemente dalla mora del debitore», ma sempre sul presupposto che i crediti

445/2000 e successive modificazioni del titolo accademico conseguito con l’elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso, se

La Regione Marche e i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21, nell’ambito degli “Interventi a favore della famiglia”, di cui all’art. 1 del 04/02/2009, ha approvato