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CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

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REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, divisa in 2 lotti, per il fabbisogno della ASL di quattro anni, rinnovabile per altri quattro.

INDICE

Descrizione Pag

1 Premessa 1

2 Termini e acronimi 1

3 Riferimenti legislativi e normativi 2

4 Oggetto della fornitura 2

5 Garanzie 2

6 Modalità generali del servizio 3

7 Confezionamento 3

8 Controlli e penali 4

9 Merce rifiutata 6

10 Acquisti in danno 6

11 Risoluzione del contratto 6

12 Divieto di subappalto 7

13 Vicende soggettive della ditta 7

14 Cessione dei crediti derivanti dal contratto 7

15 Durata della fornitura 7

16 Revisione prezzi 8

17 Pagamenti 8

18 Aggiornamenti prodotti 9

19 Deposito cauzionale definitivo 9

20 Oneri per la sicurezza 10

21 Comunicazioni formali 10

22 Spese contrattuali 10

23 Foro competente 10

24 Norme di rinvio 10

Art. 1. Premessa

Il presente Capitolato Amministrativo si riferisce al servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, diviso in n. 2 lotti, per il fabbisogno della ASL1 Abruzzo, per un periodo di quattro anni, rinnovabile per altri quattro.

Art. 2. Termini e acronimi

Azienda/S.A.: si riferisce sempre alla ASL1 e/o Stazione Appaltante

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Concorrente: ditta partecipante alla gara Fornitore: ditta aggiudicataria dell’appalto P.O.: Presidio Ospedaliero

UU.OO.: Unità Operative

Prodotti/merce: biancheria piana, indumenti, materassi

Servizio: fornitura, consegna, ritiro, distribuzione ai piani di biancheria piana, indumenti, materassi, oltre a registrazioni, pulizia locali, ecc.

Territoriale/i: ogni punto indicato per l’espletamento del servizio all’interno del territorio ASL1.

Art. 3. Riferimenti legislativi e normativi

Per la gestione della gara si fa riferimento ai seguenti dettati legislativi e normativi:

Legge 241/90 e s.m.i. sul Procedimento amministrativo

DLgs 196/03 e s.m.i. sulla trattazione dei dati personali e sensibili DLgs 163/2006 e s.m.i Codice degli appalti

DPR 207/2010 e smi Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti DLgs 81/08 e s.m.i. Tutela della salute e della sicurezza lavoratori

Tutte le disposizioni applicabili stabiliti dal Codice Civile Legge 136/2010 e s.m.i Tracciabilità dei flussi finanziari

Accordo Stato-Regioni 98/CSR del 05.08.2014 “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”

Norma UNI EN ISO 9001:08 Requisiti per la Qualità dei sistemi di gestione aziendali Norma UNI EN ISO 14001:04 “Sistemi di gestione ambientale. Requisiti”

Norma BS OHSAS 18001:07 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

“Requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori”

Norma UNI EN 14065:2004 “Tessili trattati in lavanderia – Sistema di controllo della biocontaminazione”

Art. 4 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina il servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, diviso in n.

2 lotti, per il fabbisogno della ASL1 Abruzzo, per un periodo di quattro anni, rinnovabile per altri quattro.

La ditta accetta e si obbliga a fornire, con l'osservanza delle norme di cui al presente atto, eventualmente integrate da altre leggi vigenti in materia, tutto quanto indicato nel prospetto Allegato F)/Capitolato Tecnico che forma parte integrante del presente capitolato.

La fornitura sarà obbligatoria per le quantità che occorreranno e che saranno effettivamente richieste per tutta la durata del contratto, senza che la ditta fornitrice possa vantare alcuna pretesa in caso di eccedenza o di diminuzione delle quantità richieste e consegnate rispetto a quelle stimate nel capitolato tecnico.

Art.. 5 - GARANZIE

Il servizio dovrà essere garantito franco da qualsiasi anomalia. La ditta si assume espressamente ogni responsabilità per i danni che dovessero conseguire a causa di disservizi, ritardi e comportamenti anomali del proprio personale nell’esecuzione del servizio e delle conseguenze per capi non perfettamente lavati e/o igienizzati.

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La ditta dovrà essere in grado di fornire continuativamente tutte le quantità necessarie in relazione alla pianificazione prevista oltre alle scorte.

Le consegne ordinarie da effettuarsi presso le varie strutture sanitarie, nelle quantità e qualità definite, preferibilmente in un’unica soluzione giornaliera, in base alle disposizioni pianificate e/o impartite dalla singola Unità territoriale.

In caso di urgenza, espressamente indicata nella richiesta, la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.

In caso di inottemperanza da parte della ditta, la A.S.L. avrà il diritto di provvedere presso altre ditte di quanto necessario a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore costo pagato dalla A.S.L. rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla A.S.L. a causa dell’inadempienza stessa, come specificato nell’art.10.

Art. 6 - MODALITA' GENERALI DEL SERVIZIO

La merce dovrà essere consegnata nel tempo, luogo, modo e secondo le quantità e tipologie già definite in fase di gara e comunque indicati dal singolo responsabile territoriale, a tutto rischio e spese del fornitore.

Finché la merce non sarà utilizzata e controllata con esito positivo dal personale a ciò preposto, la fornitura non si intenderà adempiuta. I prodotti dovranno essere consegnati in confezione sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità ove previsto e comunque evitare ogni pericolo di ogni tipo di contaminazione.

La firma per ricevuta dei prodotti non determina impegno alcuno per quanto riguarda l’accettazione degli stessi, riservandosi la A.S.L. di comunicare, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni solo successivamente all’uso. La merce dovrà essere scaricata ed immagazzinata a cura del fornitore secondo le indicazioni del personale a ciò preposto e comunque negli spazi dedicati.

Nella liquidazione delle fatture non sarà tenuto conto delle eventuali somme addebitate per spese di trasporto e di facchinaggio che restano tutte a carico del fornitore dovendosi ritenerle comprese nel prezzo del servizio.

Considerando che la gestione del carico, stoccaggio e ritiro dei prodotti è totalmente a carico del fornitore e che la ASL1 si limita al solo uso per gli scopi previsti, nulla la stessa ASL dovrà riconoscere al fornitore per quanto attiene eventuali mancanze di capi e/o altro materiale afferente la fornitura.

Art. 7 – CONFEZIONAMENTO

Ove previsto, su ogni singola confezione dovranno risultare ben visibili e obbligatoriamente in lingua italiana, tutti i dati necessari all’individuazione del prodotto in essa contenuto.

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Ciascun materiale dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente e comunque dal capitolato tecnico di gara e dalle specifiche accettate in fase offerta/contratto.

Le confezioni dovranno essere singole e/o nelle quantità previste e conformi per la prevenzione di ogni forma di contaminazione dei prodotti.

L’imballo deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall’umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione. La confezione deve permettere un’apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto e garantire il rispetto del peso per la movimentazione da parte di personale femminile conformemente al DLgs 81/08 e s.m.i..

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

Art. 8 – CONTROLLI E PENALI

Il controllo sulle modalità della fornitura e sui prodotti sarà effettuato dal personale a ciò preposto. Ove in sede di controllo risultasse che la merce non fosse consegnata nel tempo, luogo, modo, quantità e tipologie indicate o non dovesse corrispondere ai requisiti prescritti, questa sarà rifiutata/contestata, con le seguenti penalità:

-per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine previsto: euro 250,00;

-per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico - merceologiche prescritte dal Capitolato Tecnico e/o dichiarate dall’Assuntore in sede di gara d’appalto: euro 2.500,00 per ogni partita, oltre all’immediata sostituzione della partita non conforme;

- per mancato reintegro della giacenza prevista (quantitativi inferiori al 15%): euro 500,00, per ogni giorno di mancato reintegro presso il guardaroba;

- per mancato o ridotto ritiro di capi sporchi, nonché per mancata o ridotta consegna dei capi puliti: euro 250,00, al giorno o ad ogni frequenza non rispettata;

-per la mancata sostituzione dei prodotti riscontrati non corrispondenti al capitolato d’oneri: euro 100,00;

-per mancanza di decoro, per imperfette condizioni igieniche dei capi consegnati, comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, muffe, odori pungenti, strappi, ecc.: euro 100,00 per ogni contestazione;

-per mancato o ritardato allestimento della dotazione completa di ogni Unità Operativa:

euro 250,00 per ogni Unità Operativa;

-per ritardata e/o ridotta scorta di magazzino in loco:ritardata scorta di magazzino: euro 500,00;

-per quantitativi inferiori al 15% della giacenza prevista per ogni articolo, si prevedono penali di euro 500,00;

-per quantitativi superiori al 15% della giacenza prevista per ogni articolo, penali fino a euro 2.500,00;

-per non rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l’Azienda ASL1, euro 250,00.= per ogni ritiro e consegna;

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-per mancata scorta di almeno una divisa per ogni dipendente e/o altro indumento di lavoro presso ogni Unità Operativa: euro 50,00 per ogni divisa completa;

-in caso di trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: euro 500,00;

- in tutti gli altri casi di disservizi documentati una penale, commensurata alla gravità dell’inadempienza accertata, compresa tra euro 500,00 e 10.000,00;

-mancato intervento di pulizia dei locali destinati a deposito della biancheria e attività di guardaroba: euro 500,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione;

-mancata nomina nei termini previsti del responsabile operativo/e suo sostituto: euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;

-violazione dei doveri del personale assegnato al servizio: euro 1.000,00 per ciascuna violazione contestata ed accertata;

-in tutti gli altri casi di disservizi documentati, relativi a mancata o errata esecuzione di quanto prescritto nel capitolato e nella relazione tecnica, non compresi nei precedenti punti: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00, a discrezione dell’Azienda ASL1, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi.

L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito, e trattenuta sui crediti vantati dalla ditta aggiudicataria in dipendenza del contratto. In caso di assenza di crediti vantati dalla ditta o in caso di insufficienza di quest’ultimi, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione definitiva.

La mancata sostituzione nel termine fissato sarà considerata a tutti gli effetti mancata consegna, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi della A.S.L. nelle sedi competenti.

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo previsto, riscontrato all’atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

In tal senso, la firma all’atto del ricevimento della merce dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia dei prodotti consegnati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso le strutture sanitarie della A.S.L. e si intende riconosciuta ad ogni effetto dalla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati e rilevabili all’atto della consegna, fino alla sua utilizzazione.

Considerato che non è possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, la ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, cioè, all’apertura degli imballaggi e/o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

La ditta prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della A.S.L. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Art. 9 – MERCE RIFIUTATA

La merce rifiutata dal personale incaricato della effettuazione dei controlli, rimarrà a disposizione della ditta fornitrice che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere senza indugio al ritiro e sostituzione immediata e comunque non oltre le 4 ore. Di conseguenza la stessa non potrà pretendere alcun compenso di risarcimento per eventuali perdite verificatesi nelle more del ritiro.

Art. 10– ACQUISTO IN DANNO

La ditta, ove per qualsiasi causa, della quale possa ritenersi responsabile,non eseguisse le consegne richieste nei tempi dovuti, la ASL avrà diritto ad approvvigionarsi direttamente a terzi i quantitativi corrispondenti, senza che per tali “Acquisti in danno”

sia tenuta a seguire le formalità di cui agli artt.1515 e 1516 del c.c.

Si intende che resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo pagato dalla A.S.L. rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla A.S.L. a causa della inadempienza stessa. A tale titolo saranno incamerati dalla A.S.L. mediante emissione di fattura, i crediti vantati dalla ditta ovvero la cauzione fino a concorrenza della somma dovuta.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e 1454 del c.c. in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta appaltatrice, la A.S.L. potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell’art.1456 del c.c.”

Clausola risolutiva espressa”, nel caso in cui la ditta incorra in uno degli inadempimenti sotto indicati:

1) mancato inizio del servizio nei tempi e modi che verranno richiesti;

2) sospensione del servizio per fatto della ditta aggiudicataria;

3) recidiva nel fornire prodotti non conformi ai requisiti pattuiti;

4) recidiva nel mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio, in particolare nei ritardi delle consegne e nell'effettuare consegne parziali rispetto ai quantitativi previsti, nonché nell'effettuare eventuali sostituzioni;

5) sub fornitura o cessione anche parziale senza previo assenso della A.S.L.;

6) successiva gara da parte di Consip che ricomprende i materiali e i servizi oggetto della presente gara. In questo caso la ASL nulla avrà da corrispondere e la ditta nulla avrà a pretendere per un uso temporale della validità del presente appalto.

Come conseguenza della risoluzione del contratto la ditta fornitrice avrà l'obbligo di risarcire la A.S.L. di tutti i danni che fossero già derivati o stessero per derivare. A tale titolo saranno incamerati dalla A.S.L. i crediti vantati dalla ditta, mediante emissione da parte della A.S.L. di fattura, ovvero la cauzione, fino a concorrenza della somma dovuta.

In caso di risoluzione del contratto, la A.S.L. aggiudicherà la fornitura alla seconda ditta migliore offerente.

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Ove la cauzione e gli eventuali altri crediti vantati dalla ditta non siano sufficienti a coprire il danno subito, tenuto conto del maggiore onere conseguente all’affidamento del servizio alla ditta migliore che segue in graduatoria, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

Art. 12– DIVIETO DI SUB APPALTO

La ditta è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura.

E’ assolutamente vietato alla ditta il subappalto di tutto o di parte del servizio senza preventiva autorizzazione della ASL.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo casi di cessione in toto o in parte dell’azienda o di atti di trasformazione e per i quali la A.S.L. abbia deciso di non opporsi.

L’inosservanza di tale divieto comporta l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per la A.S.L. di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 13– VICENDE SOGGETTIVE DELLA DITTA

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla ditta, quale soggetto esecutore del contratto, non hanno singolarmente effetto nei confronti della A.S.L. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti della A.S.L.

stessa a formale comunicazione preventiva. Nei sessanta giorni successivi la A.S.L.

può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 14– CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o a intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla A.S.L..

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla A.S.L. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la A.S.L., cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Art. 15- DURATA DEL SERVIZIO

La durata della fornitura è fissata in anni quattro dalla firma del Contratto di Fornitura.

La ditta avrà comunque l’obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dalla A.S.L. e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della

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nuova procedura di gara e, comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

La fornitura, inoltre, sempre a richiesta della ASL, potrà essere rinnovata alle stesse condizioni e prezzi per il periodo di quattro anni. In tal caso la proroga va considerata tutt’uno con il periodo di rinnovazione.

La A.S.L. si riserva, altresì, la facoltà di disdire il contratto in qualunque momento previo avviso di 30 giorni da effettuarsi formalmente senza incorrere nel pagamento di indennizzo alcuno.

Art. 16- REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

A partire dal secondo anno e a seguito di formale richiesta da parte della ditta aggiudicataria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, si potrà procedere annualmente alla revisione dei prezzi sulla base di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

La revisione del prezzo non potrà, in alcun caso, avere efficacia retroattiva.

Si precisa, inoltre, che la variazione percentuale del prezzo applicata, sarà effettuata tenendo conto, esclusivamente, della variazione intervenuta nell’anno precedente alla richiesta che non potrà mai essere superiore ai valori ISTAT di riferimento.

La A.S.L. effettuato l’esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l’applicazione di condizioni economiche migliorative.

Art. 17- PAGAMENTI

Il pagamento degli importi relativi alle quantità fornite in base al prezzo fissato per la fornitura sarà effettuato tramite ordinativo entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Nel caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore è determinato nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n.

231 a decorrere dalla data del ricevimento della formale richiesta del creditore. Il termine di pagamento di cui ai precedenti commi si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano rispettate, ivi compreso la regolare esecuzione. In caso contrario, il termine si intende sospeso ed i 60 giorni andranno a decorrere dalla data di completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

La ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”.

Sarà compito dell’aggiudicatario emettere fatture riportanti le voci di cui all’allegato F1, distinte per ogni struttura sanitaria così come sarà comunicato nella fase di avvio dal DEC opportunamente nominato dalla S.A..

Sarà compito dell’aggiudicatario fornire mensilmente, per il lotto 1, al DEC e rendere disponibile sul sistema informativo il riepilogo delle fatture emesse con l’indicazione dei singoli quantitativi e corrispettivi, sommati per voci e strutture sanitarie, ai fini del

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controllo del volume dell’appalto e dell’importo economico. Per il lotto 2 le fatture dovranno essere divise per strutture sanitarie e riportare la quantità e l’allocazione dei sistemi antidecubito forniti in uso continuativo e il numero di giornate e le allocazioni per quelli forniti a richiesta.

Art. 18– AGGIORNAMENTO PRODOTTI

Qualora la ditta aggiudicataria, durante il periodo di validità dello stesso, immetta in commercio nuovi prodotti in sostituzione di quelli aggiudicati, i quali costituiscano evoluzione diretta o che comunque presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative), dovrà comunicare alla A.S.L. la sostituzione dei prodotti aggiudicati con i nuovi e fornire quest’ultimi, in caso di richiesta, agli stessi prezzi, patti e condizioni di fornitura.

Art. 19– DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell’esatto adempimento della fornitura, l’impresa affidataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/2006, I.V.A. esclusa, ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/08, rilasciata dai soggetti accreditati da Accredia e/o aderenti al MLA e ciò ai sensi dell’art.113 comma 1) e dell’art.40 comma 7) del D.Lgs. n.163/2006.

Il deposito cauzionale può essere costituito secondo una delle seguenti modalità:

• Attestazione di bonifico avente come beneficiario la AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, da appoggiare a BPER-BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI L’AQUILA – CODICE IBAN: IT 27 X 05387 03601 000000164212 ;

• fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

La fideiussione deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, oltre ad avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.

La cauzione si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni nel caso in cui la A.S.L. lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

Qualora la cauzione sia stata in tutto o in parte escussa, la ditta fornitrice sarà tenuta a reintegrarla entro 5 giorni dal ricevuto avviso. Tale cauzione sarà restituita alla ditta solo

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dopo che sia stato accertato il completo e perfetto adempimento delle clausole contrattuali e sempre che siano stati tacitati tutti i diritti della A.S.L. e definite le eventuali controversie sia amministrative che giudiziarie insorte ed, inoltre, sia stato effettuato dalla medesima ditta l'integrale pagamento di ogni onere fiscale e di quanto altro comunque da essa dovuto ed inerente la fornitura. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato in seguito a domanda scritta dalla ditta.

ART. 20 – ONERI DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per propri lavoratori ed in genere della predisposizione e comunicazione di adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs.

81/08. La ASL si riserva di chiedere qualsiasi integrazione, anche in corso di esecuzione del servizio della documentazione presentata.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare il Documento di Valutazione dei Rischi e quant’altro previsto in conformità al D.Lgs. 81/08 e rispettare il piano di sicurezza della ASL, coordinando iniziative ed attività secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le notizie necessarie per la stesura del D.U.V.R.I, da definire in coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL. Il documento dovrà essere sottoscritto dalla ASL e dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto e corredato da tutta la documentazione necessaria.

Art. 21 – COMUNICAZIONI FORMALI

Le applicazioni di penali, i rilievi di ogni genere e le irregolarità nella fornitura saranno comunicati alla ditta formalmente.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d’uso ed ogni altra spesa accessoria inerente la presente fornitura, sono a totale carico della ditta.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto è competente esclusivo il Foro di L'Aquila.

Art. 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato o del Disciplinare di gara, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento alle norme del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

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